Con l’ordinanza della Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 23524/ 2021 del 27 agosto si conferma ancora una volta con la massima giurisprudenza che il dirigente scolastico non ha il potere di sospendere i docenti.
Il fatto
La Corte d’Appello ha respinto l’appello del MIUR e confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittima e «annullato» la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per tre giorni applicata ad un docente, come difeso dai propri legali, perché emessa da organo incompetente (id est: dal dirigente scolastico e non dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari); a tale riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto che la competenza del dirigente scolastico dovesse individuarsi in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile, sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista e non, invece, stabilirsi sulla base di una valutazione ex ente, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrrogabile tra il minimo ed il massimo previsti; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR .
Il DS non ha il potere di sospendere i docenti
Affermano i giudici che la questione qui controversa è stata affrontata e decisa da Cass. nr. 28111 del 2019 con l’affermazione del seguente principio di diritto: «In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare»; al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede; diversamente opinando, l’individuazione dell’organo competente -da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili- avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all’esito del procedimento medesimo; il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola; per tale categoria, a norma degli art. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 1, lett. a), b) e c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio nella misura minima «fino a un mese»; pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, non trattandosi di «ìnfrazìonì di minore gravita», per le quali cioè è prevista «l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu’ di dieci giorni», sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico”.


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