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Discussione: Nuovo PEI: alunno preso in carico dall’intero consiglio di classe, docente di sostegno diventa risor

  1. #11
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    Pei scuola, in terza media ancora con quello della prima elementare



    Quando il Pei, il progetto educativo personalizzato, viene vissuto come un mero atto burocratico, capita che il gruppo di lavoro (Glo) che dovrebbe redigere il documento a partire dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, quindi da una precisa analisi di partenza della situazione del ragazzo, faccia un copia incolla del Pei di anni prima. E si arriva persino a scoprire che per un ragazzo di terza media sia stato usato lo stesso Pei che per lui era stato redatto in prima elementare. A raccontarlo alla redazione della Tecnica della Scuola un dirigente scolastico.
    Colpa dell’insegnante di sostegno? No. Non solo, per lo meno. Ricordiamo infatti che la responsabilità dell’integrazione dell’alunno con disabilità e dell’azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell’insegnante di sostegno, dell’insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme.
    Questo il chiarimento in apposita Faq del Ministero dell’Istruzione. Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l’attuazione del progetto educativo individualizzato poiché in tal modo l’alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione. Tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell’attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato. Sempre il Ministero chiarisce che ad ogni modo: durante l’incontro del GLO si può discutere la bozza di PEI proposta, analizzando eventuali punti controversi e cercando di arrivare a una versione su cui tutti sono d’accordo.
    Ma per entrare nel merito dei punti nodali del progetto educativo personalizzato, che differenza c’è tra profilo funzionale e profilo dinamico funzionale? Che cosa si intende esattamente per diagnosi funzionale e a cosa serve?
    A chiarire i dubbi, nell’appuntamento della Tecnica della Scuola Live, sono stati i nostri esperti, il dirigente Salvatore Impellizzeri e l’insegnante Katia Perdichizzi.
    Diagnosi funzionale
    La diagnosi funzionale è la prima fase di lavoro sull’inclusione, che fa sì che un alunno con disabilità possa essere preso in carico, in termini di risorse, da un docente di sostegno.
    Profilo dinamico funzionale
    Il profilo dinamico funzionale è lo step successivo, contiene le caratteristiche della situazione attuale e le previsioni di evoluzione dal punto di vista del funzionamento. Si tratta di quel documento che si aggiorna al passaggio da un grado di scuola all’altro.
    Profilo di funzionamento
    Il profilo di funzionamento è il macro contenitore che conterrà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale, sempre su base Icf, il sistema di classificazione orientato alle funzionalità. Il consiglio per i docenti è quello di lavorare in classe e osservare l’alunno sulla base del sistema di classificazione Icf.
    La scadenza di ottobre
    I tempi sono stretti, ci ricorda il dirigente Impellizzeri. Per quanto la scadenza di fine ottobre non sia perentoria ma consenta un margine di flessibilità (fino, circa, ai primi giorni di novembre), tuttavia l’esigenza di completare il Pei in tempo utile ci lascia pensare che sia più produttivo adattare il modello su cui ha lavorato la scuola sino ad oggi, facendo attenzione a non incorrere in quegli aspetti discutibili del modello ministeriale indicati dal Tar. Insomma il cosiddetto nuovo modello del Pei (quello precedente alla sentenza del Tar) può ancora essere un punto di riferimento da cui partire.



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  2. #12
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    Pei scuola, che differenza c’è tra progetto individuale e progetto di vita dell’alunno?

    Che differenza c’è tra progetto individuale e progetto di vita dell’alunno? Ne abbiamo parlato nell’appuntamento della Tecnica della Scuola Live, datato 14 ottobre, dal titolo Caos Pei, ecco un modello alternativo. I nostri esperti, peraltro, il dirigente Salvatore Impellizzeri e l’insegnante Katia Perdichizzi, hanno fornito un modello di Pei alternativo, che “salva” alcune delle sezioni del precedente Pei, così come il Ministero dell’Istruzione le aveva progettate prima dell’intervento del Tar, integrandole con nuovi spunti e suggerimenti operativi.
    Il progetto individuale
    “Il progetto individuale è previsto dalla norma e riguarda i servizi (o le prestazioni o le misure di supporto economico) che l’ente locale, su richiesta della famiglia, mette a disposizione dell’alunno con disabilità,” spiega il dirigente Impellizzeri.
    In breve, si tratta di un documento stilato dall’ente locale, d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale, sulla base del Profilo di funzionamento del ragazzo e del Pei redatto dalla scuola.
    “Tale documento non è automatico, ma va appositamente richiesto dalle famiglie. La sua redazione poi verrà effettuata con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica coinvolta”.
    Il progetto di vita
    Al contrario del progetto individuale, il progetto di vita non è un documento né un modulo da compilare, ma è l’idea che gli apprendimenti siano funzionali all’autonomia e alla vita futura del ragazzo. “Inutili gli apprendimenti fini a se stessi,” sottolinea sempre il dirigente Impellizzeri, esperto di inclusione. ” E suggersice: “Bisogna superare il modello della trasmissività, in favore del modello bio-psico-sociale cui fa riferimento il nuovo Pei” in quelle sezioni che il Tar non ha contestato.


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  3. #13
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    Nuovo PEI, il Ministero chiede al Consiglio di Stato di ripristinarlo e di sospendere la sentenza del TAR


    Prosegue a suon di carte bollate la vicenda del “nuovo PEI”: dopo la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il Decreto 182 con cui era stato approvato il nuovo modello di PEI arriva adesso il ricorso al Consiglio di Stato dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Economia.
    I due Ministeri esaminano nel dettaglio la sentenza del TAR e chiedono al CdS di ripristinare il decreto in questione.
    Le controdeduzioni dell’Avvocatura di Stato che sta intervenendo in nome e per conto dei due Ministeri sono molto analitiche e dettagliate e riempiono la bellezza di quasi 40 pagine dense di argomentazioni, note e riferimenti normativi e giurisprudenziali di ogni genere.
    In estrema sintesi la tesi dell’Amministrazione è che aver privato le scuole di un modello unico nazionale ha avuto conseguenze importanti.
    Il fatto più grave è che si sta mettendo a rischio il pieno diritto allo studio degli alunni con disabilità.
    Va detto che questa motivazione appare però piuttosto debole e persino in contraddizione con la circolare ministeriale del 2044 del 17 settembre scorso in cui il Ministero stesso sottolineava che l’annullamento del decreto 182 e del relativo “nuovo PEI” non avrebbe comunque comportato particolari difficoltà per le scuole.
    Adesso però l’Avvocatura sostiene che la sentenza del TAR ha costretto le scuole a svolgere un consistente lavoro di revisione del vecchio PEI proprio secondo quanto indicato nella circolare del 17 settembre che invitava le scuole a “ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza”.
    Con il ricorso al Consiglio di Stato i due Ministeri interessati stanno così chiedendo che venga disposta l’immediata sospensiva della decisione del TAR Lazio.
    Va però detto che, normalmente, le sospensive vengono concesse solo a precise condizioni e in particolare quando la durata dell’intero procedimento potrebbe creare danni irreversibili ai soggetti interessati.
    Ma in questo caso, per la verità, non si comprende bene quale potrebbe essere il danno, anche perché, ormai, le scuole hanno già predisposto i PEI degli alunni (la scadenza era fissata al 31 ottobre).
    In proposito vale la pena ricordare la presa di posizione di Vincenzo Falabella, presidente della Fish, una delle più importanti associazioni che si occupa di disabilità. Già a settembre Falabella segnalava che il Pei va elaborato e redatto entro il 31 ottobre e verificato al termine delle lezioni: “Tali scadenze sono previste dal decreto legislativo 66/2017, non nel decreto ministeriale 182 che ora è stato annullato dal Tar Lazio. Queste scadenze restano pienamente in vigore anche dopo la sentenza del Tar. Così come rimangono le norme sul GLO, in particolare i commi 10 e 11 dell’art. 15 della L. 104 modificata dal Dl 96 del 2019”.
    E ancora: “Resta anche invariata la previsione del GLO, cioè il gruppo operativo sull’inclusione, di cui fanno parte tutti i docenti, non solo l’insegnante di sostegno, così come ne fanno parte i genitori e lo stesso studente per le scuole superiori, oltre a quelle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e l’alunno con disabilità che possono portare elementi informativi utili per la costruzione condivisa ed ampia del Pei”.
    Insomma, la sentenza del TAR non avrebbe creato particolari scombussolamenti e non ci sarebbero motivi per sospenderla.
    In ogni caso va rilevato che le decisioni sulle sospensive sono generalmente piuttosto rapide, quindi nei prossimi giorni si dovrebbe già conoscere l’orientamento del Consiglio di Stato.


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  4. #14
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    Nuovo PEI, tutto da rifare: il Consiglio di Stato boccia di nuovo il Ministero


    Con una nuova ordinanza del 26 novembre il Consiglio di Stato ha bocciato in seduta collegiale la richiesta del Ministero dell’Istruzione per la sospensione della sentenza del Tar Lazio che a settembre aveva annullato il D.M. 182 sul “nuovo PEI”.
    La vicenda, di cui ci siamo ampiamente occupati, può essere così ricapitolata: il decreto legislativo 66/2017 in materia di inclusione rinviava a successivi provvedimenti di natura secondaria (decreti ministeriali, circolari, ecc..) l’adozione di disposizioni applicative relative alle modalità di certificazione della disabilità e della redazione del PEI.
    Con DM 182 del 29.11.2020 il Ministero dell’Istruzione aveva emanato le disposizioni in questione che però sono state impugnate da diverse associazioni con motivazioni importanti: intanto non è stata rispettata la previsione di legge secondo cui il Ministero della Salute avrebbe dovuto emanare nuove norme in materia di certificazione facendo riferimento anche al modello dell’ICF; ma, soprattutto, nel DM in questione ci sarebbe un vero e proprio eccesso di delega con l’introduzione, da parte del Ministero, di norme regolamentari non previste dalla legge (per esempio l’esonero per alcune parti del curricolo).
    A settembre, il TAR Lazio aveva accolto in prima istanza il ricorso delle associazioni sospendendo gli effetti del decreto 182; a quel punto il Ministero ha emanato una circolare per segnalare alle scuole che per il PEI 2021/22 sarebbe stato necessario fare riferimento ai modelli preesistenti.
    Poco più di un mese dopo, però, il Ministero ha anche presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo la sospensione della sentenza del TAR.
    In prima battuta il CdS aveva già rigettato la richiesta; nei giorni scorsi – riunito in seduta plenaria – il Consiglio ha confermato la decisione sottolineando di nuovo i motivi già evidenziati in precedenza.
    In sostanza, il Consiglio di Stato sostiene che il decreto 182 può rimanere annullato e che non importa sospendere la sentenza del TAR.
    “Del resto – si legge nella ordinanza – non potrebbe sostenersi che l’annullamento di un decreto interministeriale non avente natura regolamentare dia luogo ad un’incertezza sul quadro normativo di riferimento che, stante la natura meramente amministrativa del decreto de quo, dovrebbe essere delineato direttamente dalle pertinenti fonti del diritto e non da atti amministrativi applicativi che non sembrano potere introdurre nuove misure di sostegno non previste dalla disciplina primaria”.
    Lo stesso Consiglio di Stato, molto ragionevolmente, prende atto che siamo oramai a fine novembre e che far rivivere adesso i “nuovi PEI”, contrariamente a quanto afferma il Ministero, determinerebbe una nuova modificazione dell’assetto che potrebbe produrre gravi incertezze nell’azione delle scuole.
    La situazione, insomma, è molto complicata ed è arrivata ad un punto tale da rendere molto difficile una soluzione condivisa e concordata fra le parti.
    Forse – subito dopo la sentenza del TAR – il Ministero avrebbe potuto mettersi immediatamente al lavoro, avvalendosi anche dell’apporto delle associazioni, per riscrivere il decreto 182 che, per la verità, propone un modello di PEI che appare di difficile gestione.
    Ma, a questo punto, con un ricorso in atto presso il Consiglio di Stato, diventa quasi impossibile mettersi a lavorare in questa direzione.
    Non resta dunque altro da fare che aspettare la decisione di merito del CdS per capire come procedere.
    Con il risultato che il Ministero dell’Istruzione, volendo anticipare i tempi del Ministero della salute, ha però perso un altro anno sulla strada della applicazione delle norme del decreto legislativo 66 del 2017. Nella migliore delle ipotesi, quindi, le “nuove” regole potrebbero entrare in vigore nel 2022/23
    Cinque anni per applicare una legge sembrano davvero tanti, troppi. Soprattutto quando si ha a che fare con i diritti dei soggetti più deboli.


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