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Discussione: Coronavirus: ANP pubblica documento della Società Italiana di Pediatria

  1. #11
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    Dai viaggi alla piattaforma online per la didattica: il vademecum anti-emergenza nelle scuole


    Il Miur ha pubblicato domande e risposte su come affrontare a scuola l’emergenza coronavirus.
    1. I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?
    Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione vale fino al 15 marzo 2020.
    2. La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le Istituzioni Scolastiche dell’intero sistema nazionale di istruzione?
    La disposizione riguarda tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
    3. Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)?
    Sì, perché queste attività sono assimilate alle uscite didattiche. Anche in questo caso, la sospensione vale fino al 15 marzo.
    4. Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all’estero Erasmus+?
    Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell’Agenzia Erasmus+ Indire: «Nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all’Agenza Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità».
    5. Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?
    Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all’articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.
    6. Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico?
    La disposizione di sospensione è disciplinata dall’articolo 1, lettera b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020.
    7. Per le classi che si trovavano già in viaggio in zone indicate come focolai del virus sono previste misure precauzionali al rientro?
    Le Istituzioni Scolastiche devono attenersi alle disposizioni del Ministero della Salute. Qui le indicazioni.
    8. Chi si assenta da scuola perché malato deve portare il certificato medico?
    Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.
    9. Cosa faccio se nella mia Regione non c’è l’obbligo di portare il certificato medico oltre i cinque giorni di assenza?
    L’obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.
    10. C’è differenza – e se sì, quale – tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?
    La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili. La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.
    11. I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità dell’anno scolastico e sul conteggio delle assenze degli alunni?
    Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.
    12. I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?
    I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.
    13. Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indicazioni dal Ministero?
    Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
    14. Il Ministero come supporterà la didattica a distanza?
    Il Ministero sta integrando l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti.

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    Coronavirus, ecco il decreto del governo: le misure su scuole, musei, palestre, cinema e chiese in tutte le Regioni


    Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto con le misure per il contenimento dei contagi da coronavirus. Le Regioni — dopo la conferenza di sabato con il premier e alcuni ministri dell’esecutivo (tra i quali Paola De Micheli, Francesco Boccia, Roberto Speranza, Vincenzo Spadafora e Luciana Lamorgese) — avevano inviato in mattinata le loro proposte di emendamento. A ispirare il pacchetto di misure un principio di cautela: si teme per la tenuta del sistema sanitario e in particolare dei reparti di rianimazione del Nord, che sarebbero messi a dura prova da una diffusione ampia del virus. Per questo per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna si è confermata la chiusura delle scuole fino all’8 marzo 2020. Anche il Friuli Venezia Giulia ha chiesto al Governo e ottenuto la chiusura di scuole e università regionali per un’altra settimana. In Piemonte le scuole riaprono da mercoledì, dopo due giorni di «igienizzazione». Riapertura anche in Liguria, tranne che nella provincia di Savona. Anche la provincia di Pesaro Urbino è inclusa tra i territori in cui si applicano «le misure più forti, di sospensione delle attività didattiche e delle attività di pubblico spettacolo», per l’emergenza Coronavirus.
    Il decreto prevede, nelle regioni più colpite (ma non nelle «zone rosse»), la riapertura «contingentata» di musei e chiese; la sospensione delle funzioni religiose per un’altra settimana; in Lombardia, lo stop alle palestre.
    Ecco cosa prevede il decreto:
    I Comuni della «zona rossa»
    • Nei comuni della «zona rossa»(Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’) è previsto
    – il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;
    – la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
    – la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
    – la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo;
    – la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
    – la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
    – la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni;
    – la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
    – l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente;
    – la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;
    – la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
    – la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area.
    Negli stessi comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali. Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della “zona rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.
    Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, province di Pesaro, Urbino e Savona
    – la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;
    – il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
    – la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
    – è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
    – l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
    — la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
    – la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
    — lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
    — l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
    – l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
    — la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
    – la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
    — la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
    — l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
    Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona
    Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.
    Nella regione Lombardia e in provincia di Piacenza
    In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei «livelli essenziali di assistenza»), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
    Sull’intero territorio nazionale
    Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:
    – la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
    – la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
    – l’obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;
    – la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
    – lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
    — la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria;
    – l’idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.
    Inoltre, il testo prescrive, per l’intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:
    – il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
    – nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
    – nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
    – i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
    – le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
    – nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
    – chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della «zona rossa», deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno.
    Infine, il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, connesse all’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, e più globalmente per la crescita economica del Paese.


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    Niente certificato medico se il periodo di assenza è dovuto alla chiusura della scuola


    L’Usr Emilia Romagna pubblica una circolare per fornire le primissime indicazioni alle scuole per il rientro dopo giorni di malattia.
    Le indicazioni
    L’Usr evidenzia, intanto, che non è necessario alcun certificato medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla chiusura della scuola (di ogni ordine e grado). È invece necessario il certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia di durata superiore a cinque giorni: in questo caso, fino al 15 marzo, la riammissione a scuola dovrà avvenire, appunto, dietro presentazione del certificato medico, in deroga alle disposizioni vigenti in Emilia-Romagna, dove la certificazione di riammissione scolastica è stata abolita da anni.
    È necessario, poi, il certificato medico solo per le malattie intercorse dalla data di entrata in vigore del Dpcm, cioè dal 25 febbraio 2020, per più di cinque giorni. Nel caso di malattia iniziata nel periodo precedente il 25 febbraio, per il rientro a scuola continuano a valere le regole regionali precedenti, per le quali non è richiesta la certificazione medica.
    La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico. Il certificato medico è stato reintrodotto transitoriamente – solo fino al 15 marzo p.v., si ribadisce – al solo fine di attestare che chi sia stato malato possa rientrare nella comunità scolastica, senza comportare rischi per quest’ultima. Si tratta dunque di una prescrizione transitoria e precauzionale.


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    Miur, attivata la pagina web per supportare la didattica a distanza


    Oltre cento scuole già pronte a gemellarsi con gli istituti chiusi per il coronavirus, per supportarli nell’attivazione della didattica a distanza. Più di venti ore di webinar a disposizione, grazie alla collaborazione con l’Indire, l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, fra i più antichi enti di ricerca del Miur.
    Sono i primi numeri relativi alla pagina web dedicata alla Didattica a distanza attivata ieri dal Miur, per volere della ministra Lucia Azzolina, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Un lavoro in progress che sarà costantemente aggiornato nei prossimi giorni.
    «Nei territori in cui le lezioni sono state sospese per l’emergenza sanitaria molte scuole hanno cominciato ad attivarsi, su base volontaria, per la didattica a distanza. Altre ci hanno segnalato di volerlo fare, ma di avere bisogno di supporto. Per questo, come ministero – spiega la ministra – ci siamo messi al fianco delle istituzioni scolastiche con una pagina web dedicata, disponibile da oggi. Un lavoro in progress attraverso il quale le scuole interessate possono accedere a strumenti di cooperazione e scambio di buone pratiche, gemellaggi con istituti scolastici che hanno esperienze avanzate di didattica digitale, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate per la didattica a distanza. Le istituzioni scolastiche possono usufruire di questi strumenti in modo del tutto gratuito e su base volontaria», sottolinea Azzolina.
    La pagina web è strutturata in diverse sezioni. La prima, che richiama lo spirito dell’iniziativa, contiene materiali e link che favoriscono lo scambio di buone pratiche e i gemellaggi fra scuole. Oltre cento istituti delle “avanguardie educative”, il Movimento guidato da Indire che individua, supporta, diffonde l’innovazione didattica, hanno già dato disponibilità a fare da ‘tutor’ e a gemellarsi con gli istituti che intendono fare didattica online. Già questa mattina, ad esempio, si svolgerà un laboratorio di chimica a distanza fra due scuole gemellate. Disponibile anche un programma di webinar che partirà da oggi per un totale, a oggi, di 20 ore di formazione già in calendario.
    Nella seconda sezione alle scuole viene offerto l’accesso gratuito a piattaforme certificate di didattica online messe a disposizione da partner che hanno attive collaborazioni con il ministero. Altre realtà stanno aderendo attraverso le due call aperte dal Miur per raccogliere offerte di supporto. C’è poi un sezione dedicata ai materiali e contenuti utili per le lezioni forniti da partner come Rai Cultura, Treccani e Reggio Children. Uno spazio sarà alimentato con materiali di approfondimento e altre iniziative segnalate da scuole e altri attori che saranno caricate poco a poco.

    La pagina: https://www.istruzione.it/coronaviru...-distanza.html


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    L’anno è valido anche se slim


    Assenze per malattia e quarantena da coronavirus senza trattenuta Brunetta. È una delle misure previste dal decreto legge approvato dal governo il 28 febbraio scorso. Il provvedimento prevede, inoltre, una deroga al vincolo dei 200 giorni per la validità dell’anno scolastico e ai 180 giorni per l’anno di prova, e la presa di servizio per gli Lsu statizzati direttamente presso gli uffici scolastici, se le scuole di destinazione risulteranno chiuse per l’epidemia di coronavirus.
    I lavoratori della scuola statale, costretti ad assentarsi dal lavoro a causa della sospensione delle lezioni o della chiusura delle scuole per effetto di misure sanitarie collegate al rischio di contagio da coronavirus oppure per quarantena non saranno assoggettati alla trattenuta Brunetta. In particolare, il dispositivo prevede che per i periodi di assenza per malattia dovuta al Covid-2019 (Coronavirus), non sarà applicata la decurtazione del trattamento economico accessorio prevista dall’articolo 71, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    La trattenuta Brunetta non sarà applicata nemmeno per i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La deroga alla disciplina generale sulle assenze per malattia è stata motivata dall’esecutivo con il fatto che la patologia da coronavirus non esisteva all’epoca in cui è stato emanato il decreto 150/2010. E ciò giustificherebbe l’attuale intervento legislativo, che si applica solo alle assenze collegate a questa nuova patologia. Resta fermo l’obbligo della trattenuta Brunetta per tutte le altre patologie non collegate al coronavirus.
    Il decreto legge del 28 febbraio introduce anche una deroga al vincolo dei 200 giorni di lezione obbligatori ai fini della validità dell’anno scolastico. La deroga si applica solo ed esclusivamente al caso in cui le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19. A questo proposito il decreto dispone che l’anno scolastico conservi comunque la propria validità in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
    La misura si è resa necessaria perché il testo unico dell’istruzione (il decreto legisaltivo297/94) prevede che, ai fini della validità dell’anno scolastico, sia necessario che allo svolgimento delle lezioni siano destinati almeno 200 giorni per ogni anno scolastico. Con le nuove disposizioni, dunque, il vincolo viene a cadere. E quindi non sarà necessario disporre alcun recupero se i giorni di lezione effettivi dovessero risultare inferiori a 200. Ciò vale sia per gli alunni che per il personale docente e Ata. E anche per i dirigenti scolastici.
    La sospensione delle lezioni o la chiusura delle scuole non avrà alcun effetto anche sulla validità dei 180 giorni necessari ai fini dell’anno di prova dei neoassunti. Il provvedimento prevede, infatti, che: «Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche».
    Ciò vuol dire che i periodi di chiusura o sospensione delle lezioni saranno computati nei 180 giorni come se fossero stati effettivamente prestati. La misura, peraltro, serve solo a prevenire abusi e inadempimenti. Perché non fa altro che applicare le disposizioni generali contenute nel codice civile sia per quanto riguarda le disposizioni che regolano l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (articolo 1256 e seguenti) sia per quanto riguarda l’inesigibilità della prestazione e della controprestazione (articolo 1463).
    Il decreto legge prevede, inoltre, una misura che consente ai dipendenti delle imprese di pulizia impiegati da almeno 10 anni presso le istituzioni scolastiche in attività ausiliarie, che sono stati immessi in ruolo in questi giorni, di prendere servizio anche nel caso in cui le scuole di prima assegnano risultino o siano risultate chiuse, sempre per le vicende collegate al coronavirus.
    A questi soggetti, infatti, sarà consentito di prendere servizio e sottoscrivere i contratti individuali di lavoro direttamente presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali. Si tratta, in particolare dei vincitori della procedura selettiva prevista dall’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. E la deroga si applica solo a coloro che non potranno prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell’istituzione scolastica o educativa di titolarità.
    La ratio delle nuove disposizioni è quella di evitare che i lavoratori interessati rimangano senza lavoro nel periodo che va dalla data di licenziamento presso le imprese dove prestano attualmente servizio alla presa di servizio presso le scuole di destinazione.


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    Lezioni sospese fino al 15 marzo in tutta Italia


    Lezioni sospese nelle scuole e nelle università di tutta Italia fino al 15 marzo . Moral suasion per incentivare la didattica a distanza. Nuova stretta su gite e certificati medici. Sono le misure principali prese dal Dpcm varato ieri dal governo in materia di istruzione. E sono anche quelle dall’impatto più vasto visto che riguarderanno 8 milioni di studenti di ogni ordine e grado e un altro milione e mezzo di universitari. Quasi 10 milioni di ragazzi e ragazze che vedranno sconvolta la loro quotidianità. Più le loro famiglie che dovranno, inevitabilmente organizzarsi per gestire un’emergenza nell’emergenza. Tant’è che la ministra delle Pari opportunità, Elena Bonetti, ha già annunciato che arriveranno «misure di sostegno e aiuto alle famiglie: sostegno economico per le spese di babysitting e estensione dei congedi parentali per le lavoratrici e i lavoratori». Un’eventualità confermata anche dal sottosegretario all’Interno, Achille Variati. Nel decreto legge allo studio dell’esecutivo potrebbe esservi infatti una norma che consenta «l’utilizzo di permessi parentali per uno dei due genitori per poter assistere i figli minori».
    Le misure per le scuole
    Tornando alla scuola la misura più importante è sicuramente la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Ciò significa che gli istituti scolastici resteranno aperti. Magari in una fascia oraria ridotta rispetto a oggi. A deciderlo sarà il dirigente con i responsabili di plesso che saranno al loro posto. Così come i bidelli, il personale di segreteria, gli assistenti tecnici. Si porterà avanti l’ordinaria amministrazione e in molti casi di provvederà a igienizzare i locali prima del ritorno degli alunni. I docenti invece potranno non presentarsi. Ma sono invitati a sviluppare forme di didattica a distanza. Chiaramente su base volontaria nei casi in cui il piano triennale dell’offerta formativa (Ptof) non lo preveda espressamente. Su questo la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, si è impegnata espressamente «a far sì che il servizio pubblico essenziale seppur a distanza venga fornito a tutti inostri studenti». Si allunga infine il periodo di sospensione per gite, uscite didattiche, alternanza scuola lavoro. Rispetto al provvedimenti di emergenza precedenti scompare la dead line del 15 marzo. Così come l’obbligo di certificato medico per le assenze per malattia superiori a 5 giorni.
    Le disposizioni per le università
    Lezioni sospese e didattica a distanza vedrà impegnati anche gli atenei. Sulla falsariga di quanto avvenuto in questi giorni nei territori delle Regioni in emergenza già dal 24 febbraio in poi, in primis quelli lombardi. A Pavia ieri 80 studenti di Ingegneria si sono laureati da remoto. E sempre in materia di università degna di nota è la precisazione contenuta sempre nel Dpcm secondo cui «non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni». Come ha sottolineato il presidente della Crui, Ferruccio Resta, «le università sono aperte». Per «dare un segnale di unità e responsabilità». Le attività di ricerca e tutti gli altri servizi agli studenti – ha spiegato – «proseguono regolarmente, nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute».


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  7. #17
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    Sospese attività didattiche dal 5 al 15 marzo in tutta Italia. ATA devono recarsi a lavoro, ecco perché



    IN via di pubblicazione il Decreto per far fronte all’emergenza Coronavirus. Nelle zone rosse le scuole resteranno chiuse, nel resto d’Italia sono sospese le attività didattiche.
    Le zone con le scuole chiuse sono quelle rosse, ecco i comuni interessati: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,Terranova dei Passerini; nella Regione, Vò.
    Nella altre aree, invece, le attività didattiche vengono sospese. Significa che le scuole saranno aperte e dovranno recarsi al lavoro soltanto i lavoratori del personale ATA. I docenti potranno restare a casa. In attesa di indicazioni sulla didattica online attivata in alcune scuole.
    “La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.”
    Di conseguenza, con la sospensione delle attività didattiche si reca a scuola il personale ATA ma non il personale docente, fermo restando che le scuole possono attivare la cosiddetta “didattica a distanza” o lo svolgimento di riunioni previste nel piano annuale delle attività.


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  8. #18
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    Coronavirus, il pedagogista Bertagna: “È inutile riempirli di compiti, meglio i lavori in casa”


    «Sia l’occasione per i vostri figli di acquisire la competenza di saper affrontare situazioni gravi come questa». I bambini e i ragazzi a casa da scuola, per la terza settimana consecutiva in alcune Regioni, in tutta Italia da oggi, vanno gestiti. Cosa fare con loro? Il pedagogista Giuseppe Bertagna, docente all’università di Bergamo, suggerisce ai genitori, ma anche alla scuola, alcune strategie. Che non sono riempirli di compiti.
    La prima cosa è spiegare ai figli perché la scuola è chiusa: in che modo?
    «Non bisogna mentire sull’epidemia, va spiegata, con le parole adatte all’età, magari anche con qualche video. E lo si deve fare senza seminare panico, restando tranquilli voi per primi, spiegando le regole, come il perché del semplice lavarsi le mani aiuti sé e tutti».
    Con i bambini a casa tutto il giorno come comportarsi?
    «Le scuole si stanno muovendo inviando sempre più lezioni e compiti da fare: non è questa la strada giusta. Maria Montessori spiegava che per avere qualcosa di buono a distanza devi sempre collegarti a una presenza. Le maestre della primaria, soprattutto, mandino messaggi personali ai loro alunni, in accordo con i genitori, per chiedere come stanno, non per caricarli di esercizi. Ciascun bambino deve capire che la maestra pensa a lui e, insieme, a ciò che lui può imparare dalla situazione in cui si trova».
    Ma cosa proporre ai bambini della primaria?
    «È l’occasione per riscoprire lo stare bene insieme. Basta una passeggiata per spiegare perché qualcuno indossa la mascherina, per imparare il nome di alberi o di uccelli se si cammina in un bosco o in un parco. E poi li si incentivi a sentire al telefono i compagni, si evitino tv o videogiochi come “badanti”. Parlate con loro. E fatevi aiutare in casa, è un bel gioco».
    E con i ragazzi delle medie che fare?
    «Con i preadolescenti è più complicato, una buona soluzione è il lavoro domestico: fateli stirare, rifare il letto, portateli a lavare l’auto. Anche da come si deve far bollire l’acqua per la pasta s’imparano importanti nozioni di scienze».
    E come organizzarsi per chi lavora?
    «Va riscoperta la dimensione cooperativa della genitorialità. Condividete tutto: baby sitter, tempo, nonni. Organizzatevi tra famiglie: oggi li tengo io, domani tu programmando insieme alla scuola il tempo come un’opportunità di crescita pur in questa difficoltà. Va ricostruita una relazione emotiva e sociale coi figli, dove la scuola è presente in modo collaborativo, non in esonero dalle responsabilità».


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  9. #19
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    Consiglio superiore di Sanità su Coronavirus: “Possibile una proroga per stop lezioni a scuola”




    “La chiusura delle scuole è un sacrificio che serve e va fatto perché la partita riguarda tutti i cittadini”., a dirlo Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro
    “La chiusura delle scuole è un sacrificio che serve e va fatto perché la partita riguarda tutti i cittadini”. E poi chiarisce un punto fondamentale: “Il documento che abbiamo mandato al governo non aveva indicazioni sulla durata di chiusura della scuola. Quanto è stato deciso dal consiglio dei ministri, comunque, non è distante dalle indicazioni che avevamo dato per limitare il contagio. Potrebbe esserci una proroga sullo stop alle lezioni”.
    Quella del Coronavirus, ha detto, inoltre “è una sfida di tutto il nostro paese in cui dobbiamo mettere tutte le nostre conoscenze“.
    “Stiamo vivendo una situazione completamente nuova – ha aggiunto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli – che non ha precedenti nella storia epidemiologica e infettivologica”. Dunque, ha concluso, “non ci sono elementi solidi e inconfutabili rispetto ai quali è possibile formulare raccomandazioni stringenti“, e pertanto “non ci sono evidenze scientifiche in termini di contenimento del virus derivanti dalla chiusura della scuola e sui tempi scelti“. Tuttavia, “è un sacrificio che va fatto“.


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  10. #20
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    Coronavirus, certificato medico obbligatorio pure per docenti, Ata e ds assenti oltre 5 giorni


    Viene esteso fino al prossimo 3 aprile, l’obbligo, per il rientro a scuola, di presentazione del certificato medico per le assenze per malattia superiori a 5 giorni. Vi sono due punti su cui soffermarsi: le assenze prolungate devono ricollegarsi necessariamente ad una lista predefinita di malattie infettive; inoltre, l’obbligo di presentare il particolare certificato medico vale anche per il rientro del personale scolastico (docenti, Ata e dirigenti), quindi non solo per gli alunni.
    Lo dice il Dpcm del 4 marzo
    Lo specifica il Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, pubblicato nella serata del 4 marzo, definisce quindi nel dettaglio i requisiti per chiedere il certificato ai pediatri o al medico di base.
    Con questi ultimi che, non a caso, si sono lamentati per essersi “trovati a certificare le avvenute settimane bianche o, nella peggiore delle ipotesi, malattie da raffreddamento che potevano nascondere qualcosa di più serio”.
    Il Dpcm entra più nel dettaglio, rispetto ad una delle ultime FAQ del ministero dell’Istruzione nella quale si riportava genericamente che “fino al prossimo 3 aprile, per le assenze per malattia superiori a 5 giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico”.
    Il testo del decreto del Governo
    Qui, di seguito, il testo incluso nel Dpcm del 4 marzo:
    f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
    All’art. 4 del Dpcm (nelle disposizioni finali) si specifica che quanto previsto nel presente decreto produce “effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”.


    Tecnica della scuola
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