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Discussione: Supplenze fino al 31 agosto Addio dal prossimo anno

  1. #21
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    Supplenze, convocazioni tramite mail: la mancata risposta entro 24 ore equivale a rinuncia

    La procedura di interpello delle scuole per la chiamata dalle graduatorie d’istituto è regolata dall’articolo 12 del DM 374 del 1 giugno scorso.

    Per poter essere interpellati è necessario che gli aspiranti docenti indichino il loro indirizzo di posta elettronica nella domanda: infatti le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.
    Il messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
    Nella proposta vanno indicati:
    a) i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
    b) il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
    c) le indicazioni di tutti i trarniti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.
    Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti essa deve, inoltre, contenere:
    aa) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
    bb) la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti g1i aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
    L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo, comunque, conto che:
    a) per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per ogni sistema di convocazione già in uso;
    b) per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
    L’art. 8 del D.M. 131/2007 (Regolamento delle supplenze) regola gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro relativamente all’anno scolastico in corso.
    La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014);
    La sanzione si applica esclusivamente al secondo rifiuto nella medesima scuola. Pertanto, il primo rifiuto non comporta alcuna sanzione.
    La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014).
    Ai sensi della Nota MIUR 19 novembre 2007 Prot. n.AOODGPER. 21992 la sanzione non si applica quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza (es. in caso di chiamate da istituti viciniori o da MAD).
    La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate;
    L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.
    Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
    la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze; tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione
    Annualmente il Ministero emana una circolare in cui vengono fornite ulteriori indicazioni sul conferimento delle supplenze per l’anno scolastico in corso.


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  2. #22
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    La carica dei 650mila prof a caccia di supplenze

    Sarà l’elevato tasso di disoccupazione giovanile, che continua a sfiorare il 40 per cento. O una ritrovata “passione” per l’insegnamento nella scuola italiana. O più realisticamente la fame di lavoro che c’è in Italia. Sta di fatto che al consueto aggiornamento triennale delle graduatorie d’istituto, seconda e terza fascia, quelle per capirci da cui i presidi attingono per le supplenze brevi, c’è stato un vero e proprio boom di istanze: ne sono arrivate circa 650mila, spiegano dal ministero dell’Istruzione. Un numero elevatissimo, che in questi giorni sta dando non poco da fare alle segreterie scolastiche chiamate a completare le procedure di inserimento nelle graduatorie.
    I nuovi ingressi
    La fetta principale di “nuovi ingressi” è in terza fascia: qui non è richiesta l’abilitazione, ma il semplice possesso del titolo di studio valido per insegnare (da precario, e a chiamata) una determinata classe di concorso (materia). È possibile che moltissimi neolaureati abbiano fatto domanda per la terza fascia, un pò anche per non precludersi una possibile chance lavorativa. Ma questa possibilità è stata fatta anche da molti disoccupati, persone magari over40 che hanno perso il lavoro, e sperano di trovarne un altro. Per la seconda fascia invece è richiesta l’abilitazione (qui magari la richiesta è arrivata da i vari abilitati sul sostegno o dai vincitori di contenzioso). La prima fascia delle graduatorie, le cosiddette Gae, non sono interessate da questo “assalto”, in quanto sono a esaurimento e i circa 50mila docenti ancora inseriti saranno tutti assunti nel tempo (intanto, lavorano con contratto annuale).
    A settembre tocca alle graduatorie Ata
    Adesso le scuole dovranno perfezionare queste 650mila domande ricevute: gli aspiranti professori dovranno indicare entro il 25 luglio le 10-20 scuole, a seconda del grado di istruzione, dove poter essere eventualmente chiamati. E, se non l’hanno già fatto, attivare un indirizzo mail: da settembre infatti le chiamate delle scuole per le supplenze arriveranno per mail. Sempre a settembre poi si apre l’aggiornamento delle graduatorie Ata: e anche qui potremmo avere numeri elevatissimi.


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  3. #23
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    Sì i punteggi online dei docenti. Via libera alla pubblicazione

    Via libera alla pubblicazione delle posizioni degli aspiranti supplenti. Il Garante della Privacy, nel vademecum, “A Scuola di privacy” illustra anche gli obblighi della scuola verso i docenti. Possibilità per le scuole di pubblicare sui propri siti internet le graduatorie dei docenti e del personale tecnico e ausiliario, in modo tale da consentire di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio.

    Le liste devono contenere solo i dati strettamente necessari all’individuazione del candidati (nome, cognome, punteggio e posto in graduatoria) e non possono rimanere online per un periodo superiore al previsto.
    No, invece, alla pubblicità dei numeri di telefono e degli indirizzi dei candidati. Vietato, inoltre, inserire in bacheca o sul sito della scuola nome e cognome degli alunni i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa.


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  4. #24
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    Divieto di supplenza agli over 36 mesi, tra legge e circolare il caos è servito

    A rischio incostituzionalità anche la decorrenza dal 2016
    Il ministero dell’istruzione ha deciso di non fornire alcuna indicazione ai dirigenti scolastici su come dare attuazione al comma 131, dell’art. 1, della legge 107/2015. Che vieta di assumere supplenti che abbiano prestato servizio per più di 36 mesi su posti vacanti e disponibili. È quanto si evince dal testo della nota 37381 emanata il 29 agosto scorso. Il comma 131, peraltro, secondo alcuni sindacati, potrebbe essere incostituzionale. Perché anziché dare attuazione alla normativa europea che vieta l’abuso dei contratti a termine, in ciò tutelando il legittimo interesse dei precari alla stabilizzazione, andrebbe nella direzione opposta. Il divieto di assumere i supplenti triennalisti, infatti, preclude a questi ultimi la possibilità di continuare a lavorare su posti vacanti e disponibili anche se utilmente collocati in graduatoria, a favore di chi ha meno punti di loro. E ciò va in rotta di collisione con il principio del merito contenuto nell’articolo 97 della Costituzione (che impone di assumere i docenti più titolati) oltre che con l’articolo 117 che dispone l’inserimento a pettine delle norme europee nella Costituzione.
    La Corte di giustizia europea, infatti, con la sentenza C 22/13, del 26 novembre 2014, ha spiegato che la ratio dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 è quella di impedire che i lavoratori a tempo determinato vengano ingiustamente preclusi nella loro legittima aspirazione ad essere assunti a tempo indeterminato in presenza di posti vacanti. La ratio dell’accordo, sempre secondo la Corte, sarebbe quella di evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti evitando l’indebolimento di questi ultimi dovuto al fatto che vengano assunti con contratti a tempo determinato per un lungo periodo. All’accordo quadro è stata data attuazione con la direttiva 1999/70/Ce del consiglio emanata il 28 giugno 1999. E l’Italia ha messo in atto le disposizioni europee con il decreto legislativo 368/2001 che, però, si riferisce al lavoro privato, e con il decreto legislativo 165/2001, che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.
    Quest’ultimo, però, non prevede il limite dei 36 mesi previsto in via ordinaria dal decreto 368. E ciò ha ingenerato un contenzioso seriale che ha compreso anche una pronuncia della Corte costituzionale e che ha visto l’amministrazione soccombere sistematicamente in giudizio. L’esito del contenzioso può essere riassunto nel seguente principio: la reiterazione dei contratti di supplenza, anche oltre i 36 mesi, non può comportare l’insorgenza del diritto all’assunzione a tempo indeterminato ma, in ogni caso, il docente a tempo determinato ha diritto a vedersi riconoscere gli scatti di anzianità.
    Il legislatore italiano, però, non ha inteso recepire tale orientamento, per il tramite del riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità. E ha ritenuto di risolvere la questione disponendo un piano straordinario di assunzioni, tale da sanare le azioni in corso (per cessata materia del contendere dovuta al riconoscimento degli scatti di anzianità, d’ufficio, all’atto del superamento dell’anno di prova da parte dei neoimmessi in ruolo) e prevenire l’insorgenza di ulteriore contenzioso.
    In più, per scongiurare la possibilità che in futuro si creino i presupposti per eventuali azioni, la legge 107/2015, al comma 131 dell’articolo 1, ha precluso ai docenti precari di cumulare supplenze su posti vacanti e disponibili per oltre 36 mesi. Salvo spostare in avanti il problema, disponendo in via interpretativa che il calcolo dei 36 mesi debba avvenire a far data dal 1° settembre 2016 (si veda il comma 375 della legge 232/2016).
    Ma non è finita. Perché il comma 375, che è una norma di interpretazione autentica, anziché interpretare il comma 131 sembrerebbe avere introdotto un nuovo criterio di calcolo dei 36 mesi che non è previsto dalla norma interpretata. E ciò potrebbe risultare sufficiente per farlo dichiarare incostituzionale dalla Consulta.
    Il giudice delle leggi, infatti, è costante nel ritenere che l’interpretazione autentica, per essere conforme al dettato costituzionale, debba indicare una tra le tante interpretazioni possibile della norma senza introdurre elementi di novità. Nel caso specifico, la novità sembrerebbe essere costituita proprio dall’introduzione del termine iniziale del 1° settembre 2016 per il calcolo dei 36 mesi. Nel comma 131 (che è la norma interpretata), infatti, il 1° settembre 2016 è la data a partire dalla quale scatta il divieto di assunzione e non il termine a partire dal quale i relativi servizi debbano essere considerati utili ai fini del calcolo. In altre parole, la legge 107/2015 si limita a dire che, dal 1 settembre 2016, chi ha 36 mesi di servizio non può più essere assunto, mentre la legge di bilancio del 2017 (nella quale è contenuta la norma di interpretazione autentica) dice una altra cosa. E cioè che il termine per il calcolo dei 36 mesi debba partire dal 1° settembre 2016. Pertanto, fermi i dubbi di incostituzionalità avanzati da alcuni sindacati sul divieto di assunzione dei precari triennalisti, anche la norma di interpretazione autentica di tale divieto potrebbe scontrarsi con il maglio della Corte costituzionale. Fermo restando poi che la circolare si limita a fare un richiamo alla legge di bilancio, senza nulla spiegare in termini vincolanti ai dirigenti chiamati a fare le supplenze.



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  5. #25
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    Allarme supplenti a scuola: si utilizzano anche neolaureati senza abilitazione




    Nelle scuole italiane, a metà novembre, continua la caccia alle supplenze. I docenti non si trovano e a scalare le graduatorie – così come riporta Il Messaggero – sono i neolaureati, freschi di studio, ma senza esperienza.

    Non mancano dunque solo gli insegnanti a tempo indeterminato, ma anche i precari. Sì, le graduatorie ad esaurimento, soprattutto nelle scuole superiori, sono state svuotate.
    Alle scuole non resta che abbandonare le liste provinciali e cominciare a spulciare le graduatorie di istituto a disposizione. Così praticamente in tutta Italia, da Milano a Palermo.
    A Roma e provincia, ad esempio, non ci sono più docenti nelle GaE di arte, inglese, sostegno, musica, pianoforte e violino. Per le scuole superiori mancano supplenti di italiano, greco, latino, filosofia, storia, matematica, scienze, storia dell’arte, scienze motorie. Non ci sono i supplenti nemmeno per i laboratori di scienze informatiche.
    A Napoli, poi, le Gae sono state esaurite dal 26 settembre per storia dell’arte alle medie, ma mancano anche docenti inglesi e musica.
    A Milano tutte le liste alle superiori sono state esaurite.
    Quello del sostegno, infine, è un problema a parte, che non sembra avere soluzioni immediate visto che dall’ultima selezione, con una classe di concorso specifica, sono uscite talmente tante bocciature che non si riuscirà a coprire i posti disponibili.


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  6. #26
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    Supplenze: è possibile essere insegnante e ATA nello stesso anno scolastico purché i contratti non siano contemporanei





    Nell’ambito del conferimento delle supplenze per l’a.s. 2017/18, è possibile lasciare la supplenza ATA per accettare la supplenza da docente o viceversa, ovviamente andando in corso agli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro del personale docente e ATA ai sensi dell’Art. 7 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 e del dm 131/2007.
    Le sanzioni per gli ATA
    Abbandono della supplenza conferita da Graduatorie permanenti o di istituto
    L’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
    Le sanzioni per i docenti
    L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, per l’anno scolastico in corso.
    Si ricorda inoltre che in base all’art. 4 del Regolamento delle supplenze (dm 131/07) “le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.”
    Pertanto è possibile essere assunti nel profilo docente e in quello ATA nello stesso anno scolastico, purché i contratti siano separati e non contemporanei.


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  7. #27
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    Supplenze, cosa succede in caso di abbandono del servizio?




    Non di rado, molti docenti impegnati in una supplenza chiedono: “posso abbandonare il posto? Cosa succede se rinuncio a portare a termine l’incarico previsto dal mio contratto?”
    Come riporta il decreto ministeriale del 2007 inerente le supplenze del personale docente, cerchiamo di fare chiarezza in merito alle conseguenze sull’abbandono dell’incarico, sia per le supplenze da GaE che da Graduatorie d’istituto.
    Abbandono servizio da GaE
    Per quanto riguarda l’abbandono del servizio di un supplente proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, per tutto l’anno scolastico in corso. Quindi in caso di abbandono del posto di un supplente da GaE, per tutto l’anno scolastico 2017/2018 non potrà conseguire altri incarichi.
    Abbandono servizio da Graduatorie di Istituto
    Lo stesso discorso riguarda l’abbandono del servizio di un supplente proveniente però dalle Graduatorie di istituto; infatti il regolamento riporta che l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
    Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria
    Per quanto riguarda le supplenze nella scuola dell’infanzia e primaria, pur avendo delle specificità che riguardano la mancata accettazione dell’incarico, mantiene le stesse regole degli altri colleghi per l’abbandono del servizio.
    Pertanto, anche in questo caso, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
    Entro il 30 aprile si può accettare un’altra supplenza
    È bene ricordare che il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
    Infine, il regolamento riporta anche che il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.



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  8. #28
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    Supplenze, a settembre 100 mila posti da coprire. I vincitori dei concorsi assunti nel 2020




    E’ vero che a breve arriveranno i concorsi ordinari, quello relativo a infanzia e primaria che metterà a bando oltre 16 mila posti e quello per la secondaria, che invece ne metterà più di 48 mila. Ma le prove si svolgeranno in autunno e questo significa che le supplenze esploderanno il prossimo settembre, andando a toccare e probabilmente superare i 100 mila contratti a tempo determinato.
    Supplenze: sarà boom a settembre
    Nonostante per il prossimo anno scolastico siano previsti dei lievi aumenti di organico per i docenti, quest’anno, fra pensionamenti e mobilità, i numeri per le supplenze potrebbero davvero essere da capogiro: se a settembre 2018 l’anno scolastico è partito con 32.217 cattedre non assegnate ai ruoli, e con altri 56.564 posti liberi da assegnare a supplenza tra deroghe sul sostegno e organico di fatto, per quanto riguarda settembre 2019, in base alle stime sindacali, se ne dovrebbero aggiungere oltre 40.000 che si libereranno per effetto di ‘Quota100’. Tradotto nella pratica, ciò vuol dire che la continuità didattica sarà nuovamente a rischio.
    I tempi dei concorsi non andranno a coincidere per ovvi motivi con le necessità del prossimo anno scolastico: le assunzioni dei quasi 70 mila posti delle procedure concorsuali saranno quindi previste a settembre 2020. Il quadro che ne viene fuori sarà il seguente: per l’anno prossimo si stringono i denti e si useranno tutti i precari disponibili. Ma dal 2020, con i neoassunti dei concorso scuola 2019, si intenderà dare una bella “batosta” al precariato. Almeno, queste potrebbero sembrare in estrema sintesi le tappe pensate a Viale Trastevere.
    Certamente, avere la prospettiva di 100 mila supplenze non può essere sinonimo di soddisfazione, dato che, anche questo Governo, aveva proclamato di voler abbattere il precariato.
    I precari di terza fascia ancora a supplenza. Poi il concorso scuola 2019
    Pertanto, per quanto riguarda la scuola secondaria nello specifico, i precari di terza fascia, a cui il Governo sta pensando con un percorso più “agevolato” per il prossimo concorso in cui verrà dato valore al servizio, dovranno attendere ancora un’altro anno, almeno. Magari non attenderanno in panchina ma inizieranno l’ennesima stagione con contratti a termine.
    Nel frattempo, come abbiamo anche scritto in precedenza, il Sole 24 Ore ha fornito qualche anticipazione: i posti principali saranno in Lombardia, Piemonte e Veneto, mentre le classi di concorso più gettonate sarebbero matematica e scienze (A028), italiano, storia, geografia (A022), discipline letterarie alle superiori (A012) e sostegno.
    A proposito di sostegno, proprio nella giornata del 15 aprile sono partiti i test preliminari del Tfa sostegno, relativi alla scuola dell’infanzia e primaria. Bussetti ha fatto sapere anche che chi si specializzerà sul sostegno potrà partecipare al concorso, facendo intendere pertanto che al prossimo concorso scuola 2019, per i posti di sostegno, dovrebbero essere ammessi con riserva i corsisti che si specializzeranno entro febbraio 2020.



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