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Discussione: Supplenze fino al 31 agosto Addio dal prossimo anno

  1. #11
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    Supplenze: è possibile rinviare la presa di servizio per malattia, maternità, infortunio



    Anche per questo anno scolastico è confermata per il personale assunto a tempo determinato la possibilità del differimento della presa di servizio, nei casi in cui ci siano dei motivi validi e documentati.
    Il punto 3 (DISPOSIZIONI COMUNI) della nota MIUR 0024306.01-09-2016 dispone che:
    “La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).”
    Ricordiamo la normativa che regola il differimento della presa di servizio per il personale assunto a tempo indeterminato estesa dalla nota Miur anche al personale assunto a tempo determinato.
    L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede che “ La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio . Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
    Per tali casi, quindi, il differimento della presa di servizio comporta che il tempo che trascorre tra l’accettazione della supplenza e la effettiva presa di servizio (la mancata presa di servizio deve essere ovviamente giustificata) abbia validità solo giuridica e non economica (esclusi ovviamente particolari casi come la maternità o l’infortunio che perdura dopo una precedente nomina ai sensi dell’art. 20/3 del CCNL per i quali sono previsti da subito anche gli effetti economici).
    Se, quindi, il docente interpellato per una supplenza o presente alle convocazioni accetti l’incarico ma non possa poi assumere servizio per un giustificato motivo (es. malattia, ricovero ecc.), avrà diritto comunque all’attribuzione della supplenza, ma dal momento che non assume effettivo servizio il contratto sarà valido ai soli fini giuridici. Gli effetti economici partiranno solo dopo l’effettiva assunzione in servizio.


    Orizzontescuola
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  2. #12
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    Supplenze: quando la data di termine deve essere il 30 giugno, il 31 agosto e quando l’ultimo giorno di lezione. Il conteggio dei 36 mesi


    Cominciano ad essere attribuite le supplenze a titolo definitivo. I docenti ci chiedono la differenza tra le varie tipologie e se sia corretto il contratto stipulato “fino al termine delle attività didattiche”.
    Distinguiamo. La supplenza fino al 31 agosto è annuale, ossia disposta su posto vacante e disponibile. Nell’a.s. 2016/17, caratterizzato da un numero enorme di trasferimenti e dalle immissioni in ruolo, non dovrebbero esserci posti al 31 agosto. In ogni caso perchè la supplenza sia al 31 agosto su quel posto non deve esserci alcun titolare.
    La supplenza fino al 30 giugno si chiama “fino al termine delle attività didattiche”. In questo caso sul posto assegnato c’è un titolare, ma per l’a.s. 2016/17 è assente su quel posto (ad es. ha avuto assegnazione provvisoria in altro comune/provincia, oppure utilizzazione, oppure è in aspettativa, o in mandato elettorale, o comandato, o in dottorato di ricerca).
    Vi anche il caso di posti assegnati fino al 30 giugno ma che in realtà non hanno titolare. E’ uno dei grossi problemi degli ultimi anni, tant’è vero che nella Legge di Stabilità 2017 vi è la proposta governativa di trasformare circa 25.000 cattedre adesso in organico di fatto (assegnate quindi al 30 giugno), in organico di diritto (fino al 31 agosto). Ciò determinerà l’aumento dei posti per mobilità dei docenti di ruolo e immissioni in ruolo.
    L’assegnazione della supplenza non cambia in ragione della tipologia di posto, se curricolare o di potenziamento.
    Il conteggio dei 36 mesi di supplenza. Il comma 131 della legge 107/2015 afferma
    “A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. ”
    Dunque valgono le supplenze su posti vacanti e disponibili, cioè quelli al 31 agosto. E le supplenze al 30 giugno assegnate su posti in realtà vacanti?
    Il sindacato Anief ritiene che
    finché tale spostamento della natura di decine di migliaia di posti, dal 30 giugno al 31 agosto, non verrà effettuato, è evidente così come confermato dalla stessa legge, che il blocco delle supplenze riguardi solo i posti ritenuti scoperti a tutti gli effetti, quindi vacanti e disponibili; quelli considerati, seppure a torto, fino al 30 giugno dell’anno successivo non rientrano, quindi, nella normativa dei 36 mesi e vanno assegnati anche ai supplenti che hanno superato tale soglia.
    Posti di sostegno in deroga
    Lo stesso vale per i posti di sostegno assegnati in deroga. Anche se su tali posti non vi è un titolare, le supplenze vanno assegnate al 30 giugno e dunque essere escluse dal conteggio dei 36 mesi.
    Spezzoni pari o inferiori a 6 ore
    Si procede con la stipula di contratti fino al termine delle attività didattiche per la copertura di ore residue inferiori all’orario di cattedra o a posto intero.
    La supplenza fino all’ultimo giorno di lezione.
    L’ultimo giorno di lezione, come sappiamo, è determinato dal calendario scolastico regionale. Si tratta, in questo caso di supplenze temporanee, per le quali si conosce già la data di termine, perchè ad es. disposta da un certificato medico.

    Orizzontescuola
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  3. #13
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    Supplenze: differenze contratto 31 agosto e 30 giugno


    Il Regolamento delle supplenze (dm 131/2007) indica quali posti coprire con supplenze al 31 agosto e quali con contratti al 30 giugno.
    Il Regolamento delle supplenze (dm 131/2007) indica quali posti coprire con supplenze al 31 agosto e quali con contratti al 30 giugno.
    I contratti di supplenza annuale (1° settembre – al 31 agosto) sono utilizzati per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti, cioè privi di titolare, costituiti in organico di diritto e residuati dai trasferimenti
    I contratti fino al al 30 giugno (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti, cioè coperti da titolari in servizio altrove (in comando, assegnazione provvisoria, utilizzazione, ecc) o in aspettativa per mandato parlamentare, amministrativo, esonero sindacale, per coniuge all’estero, dottorato ricerca ecc. per l’intera durata dell’anno scolastico e comunque fino al 30 giugno, nonché per la copertura delle cattedre e posti costituitisi in organico di fatto per aumento del numero delle classi e degli alunni.
    Parimenti si procede con la stipula di contratti fino al termine delle attività didattiche per la copertura di ore residue inferiori all’orario di cattedra o a posto intero.Sugli spezzoni pari o inferiori a 6 ore.
    Ricordiamo che sonno ricompresi in tale tipologia di supplenza gli incarichi disposti per la copertura di eventuali posti dati in deroga sul sostegno (a seguito per esempio di ricorso) purché costituiti prima del 31/12.
    Le graduatorie ad esaurimento, quindi, possono essere utilizzate SOLO per la copertura di posti resosi vacanti o disponibili prima del 31 dicembre di ciascun anno scolastico.
    Le Graduatorie di istituto possono essere utilizzate per l’assegnazione di tali tipologie di posti in caso di esaurimento degli elenchi provinciali. Se il posto deve essere attribuito da Graduatoria di istituto mantiene la sua durata originaria, sia essa 31 agosto o 30 giugno.
    Dalle Graduatorie di istituto vengono altresì assegnate le supplenze brevi (sostituzione del titolare assente per malattia, per maternità ecc.) o posti resosi disponibile dopo il 31/12 (sostituzione del titolare assente per aspettativa, dottorato di ricerca, nei casi di decesso ecc.)
    Una supplenza che preveda il contratto fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dal calendario regionale) deve in ogni caso essere assegnata da Graduatoria di istituto.
    Differenze supplenza 31 agosto – 30 giugno
    Ai fini della ricostruzione della carriera non esiste alcuna differenza poiché l’anno di anzianità di servizio si attribuisce con i 180 giorni.
    La differenza tra una supplenza al 30 giugno e una al 31 agosto sostanzialmente è di carattere economico, differenza che di solito i docenti precari ammortizzano con la richiesta dell’ indennità di disoccupazione durante i mesi estivi, se spettante.
    Un’altra differenza – rilevante – è quella della monetizzazione delle ferie. Le ferie dei supplenti con contratto fino al 30 giugno sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni comprese nel contratto.
    Con il contratto al 30 giugno inoltre si riceve subito (entro il 6 mesi successivi alla cessazione del contratto) il TFR (Trattamento di fine rapporto), mentre con un contratto al 31 agosto se un nuovo contratto decorre dal 1° settembre successivo questo verrà accantonato e liquidato a fine carriera.
    Va inoltre ricordato che “unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze e prima della stipula dei relativi contratti”, l’aspirante può rinunciare senza alcun tipo di penalizzazione ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
    Pertanto, è possibile lasciare una supplenza già accettata fino al 30 giugno esclusivamente per una supplenza fino al 31 agosto, sia per la stessa graduatoria che per altra, unicamente se il cambio avviene ” Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni” ed “esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti”
    Queste due espressioni hanno creato non pochi problemi in sede di assegnazione delle supplenze negli anni scorsi. In alcune province infatti il “periodo per il completamento delle operazioni” che in linea teorica dovrebbe essere di una quindicina di giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico, di fatto si prolunga anche ben oltre l’inizio delle lezioni. Ma l’espressione che più di ogni altra ha creato problemi è “prima della stipula dei relativi contratti”.
    A nostro parere con l’espressione “stipula dei relativi contratti” deve intendersi la presa di servizio, in quanto dopo questo adempimento il il docente esplica tutte le funzioni dell’incarico che gli è stato conferito (fa lezione, usufruisce del giorno libero, e soprattutto viene retribuito). A volte tra la presa di servizio e la firma concreta del contratto può trascorrere anche qualche settimana, un lasso di tempo troppo lungo nel quale il docente non può sentirsi libero dal vincolo con l’istituzione scolastica nella quale sta operando.
    Per venire incontro a questo tipo di esigenze dei docenti, alcuni Ambiti territoriali derogano espressamente dalla presa di servizio immediata, concedendo ai docenti più tempo (confermando quindi implicitamente il significato di stipula del contratto = presa di servizio).
    Non è invece possibile lasciare la supplenza già accettata per una nuova supplenza più comoda per quanto riguarda la sede
    Nessuna differenza nell’ attribuzione del punteggio nelle Graduatorie ad esaurimento o di istituto tra una supplenza al 31 agosto e una al 30 giugno.


    orizzontescuola
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  4. #14
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    Supplenze. I Comuni cercano docenti e personale scolastico: ecco gli ultimi bandi al 23 novembre


    I Comuni cercano insegnanti e personale scolastico: ecco raccolti gli ultimi bandi.
    Il Comune di Padova seleziona docenti per la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato, full time e/o part time nel comune di Padova nei profili di educatore di asilo nido e insegnante scuola dell’infanzia. Il termine massimo per l’invio delle domande è il 21/12.

    link al bando

    Sempre a Padova, il Comune seleziona per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi occasionali per attività di interpretariato nella lingua italiana dei segni (LIS), La scadenza per l’invio delle domande è il 9/12.

    link al bando

    Il Comune di Modena seleziona per per la formazione di una graduatoria per prova selettiva finalizzata ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per il conferimento di incarichi e supplenze inizialmente pari o superiori a 60 gg a tempo pieno e/o parziale per “Istruttore Educativo – posizione di lavoro Insegnante Scuola dell’Infanzia” Cat. C. – scade 30/11/2016

    link al bando

    Il Comune di Rieti indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di n 2 Istruttori Direttivi Area Sociale, cat. D1 con la riserva del 50% al personale di ruolo dell’Ente- Scade il 19/12/2016

    link al bando


    Orizzontescuola
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  5. #15
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    Supplenze su posti di lingua inglese scuola primaria: come si assegnano


    I posti e le ore di lingua inglese nella scuola primaria, che non è stato possibile coprire con docenti titolari e/o in servizio nella scuola con neo assunti in ruolo o con supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche da graduatorie ad esaurimento provinciali, in quanto sprovvisti dei requisiti indicati dall’art.7, comma 8 del DM 131/2007, saranno coperti dai Dirigenti scolastici mediante contratti fino al termine delle attività didattiche da stipulare nei confronti dei soli aspiranti in possesso dei predetti requisiti, inclusi nelle graduatorie di istituto.
    Ai sensi dell’art 7/8 del DM 131/07 le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite:
    Ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera;
    Ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;
    Agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
    A coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado.
    Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l’ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.
    Le supplenze da conferire ai sensi dell’art. 7, comma 8, sono da riferirsi sia agli insegnanti specialisti di lingua inglese, che a quelli specializzati.
    La nota Ministeriale n. 15551/2007 nel merito aggiunge: “Attribuzione di ore di insegnamento per specialisti di lingua inglese nella scuola primaria: Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei previsti requisiti”.
    Pertanto per l’insegnamento delle ore di lingua queste vanno assegnate al personale specializzato, così come disposto nel D.M. 131/2007 e l’insegnamento per le ore di posto comune a personale in possesso di abilitazione per la scuola primaria, quindi con precedenza rispetto a quello in possesso del solo titolo di studio.


    orizzontescuola
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  6. #16
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    Supplenze, ecco per quali classi di concorso assunzione con domanda di messa a disposizione



    Alcune scuole segnalano difficoltà a reperire docenti per la copertura di posti vacanti.
    E’ dunque possibile inviare la domanda di messa a disposizione.
    Nell’allegato le indicazioni delle scuole e delle classi di concorso richieste a Cuneo

    La circolare dell’ufficio Scolastico di Cuneo

    L’Istituto Strozzi di Palidano di Gonzaga (MN) ricerca un docente di Chimica Agraria classe di concorso ex A012 per n. 16 ore settimanali di insegnamento.
    L’Istituto Galilei di Gorizia ha pubblicato l’avviso per l’individuazione ed il reclutamento di personale docente.
    L’Istituto Mattei di Rosignano Marittimo (LI) ricerca docenti di Lingue e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – classe di concorso A024, di (ex A546) TEDESCO e di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche – classe di concorso A040 (ex A034).
    L’istituto Vittorio Veneto di Treviso ricerca un docente di elettronica della classe A034.



    orizzontescuola
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  7. #17
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    Supplenze, se la cattedra è libera non va limitata al 30 giugno: precario risarcito


    La mancata collocazione di una cattedra in organico di diritto è motivo valido per conferire un congruo risarcimento a favore del precario.
    A sostenerlo è il giudice del Lavoro di Ancona Arianna Sbano, che ha riconosciuto un indennizzo pari a cinque mensilità dell’ultima busta paga, oltre agli scatti di anzianità a un insegnante precario marchigiano di 32 anni, che aveva presentato ricorso contro il ministero dell’Istruzione.
    Il docente aveva svolto cinque anni di precariato continuo, dal 2010 al 2015, nello stesso istituto superiore, il liceo classico Rinaldini di Ancona, con contratti a tempo determinato per una delle cattedre specifiche dell’indirizzo musicale.
    Per l’Ufficio scolastico marchigiano quei contratti rientravano nel cosiddetto “organico di fatto”, stabilito di anno in anno a seconda del numero degli studenti iscritti. Quindi, quella cattedra è stata collocata come annuale, ma solo fino al 30 giugno dell’anno successivo.
    Gli avvocati dell’ufficio legale della Uil Scuola, Matteo Catalani e Simona Cognini, in udienza hanno però fatto notare che i licei musicali, creati con la Riforma Gelmini proprio nel 2010, non sono mai stati dotati di “organico di diritto” (le cui cattedre a supplenza vanno conferite sino al 31 agosto e quindi resi utili anche per le immissioni in ruolo) e che in questo modo vengono attribuite sempre e solo ai precari (risparmiando i mesi di luglio e agosto) e senza mai avere alcuna possibilità che vengano destinate alle assunzioni a tempo indeterminato.
    Esaminato il caso, il giudice di Ancona ha riconosciuto “un uso improprio o distorto” delle supplenze “da ritenersi, del tutto assimilabili a quelle svolte su posti in organico di diritto”.
    E non essendoci certezza di una stabilizzazione in tempi “certi e ravvicinati”, ha deciso per un indennizzo economico.
    Il Miur, che con ogni probabilità presenterà ricorso in appello, è stato anche condannato a pagare metà delle spese del ricorrente.
    “Questa sentenza rimarca l’inadempienza del ministero – ha detto Claudia Mazzucchelli, segretaria della Uil Scuola Marche – perché il liceo musicale ormai da molti anni non è più sperimentale ma è entrato a far parte dell’ordinamento. Non si capisce come mai non venga istituito un organico di diritto, così da poter stabilizzare tutti questi insegnanti, altrimenti costretti a un precariato perenne, a tutela della loro professionalità, della continuità didattica e, di conseguenza, a vantaggio anche degli studenti”.


    tecnica della scuola
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  8. #18
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    Supplenze annuali, ultime chiamate per i precari


    Da gennaio possibili solo incarichi brevi o fino al 30 giugno. La competenza passa ai dirigenti
    Uffici scolastici, ultimi giorni per conferire gli incarichi di supplenza. Una volta decorso il termine del 31 dicembre, le eventuali disponibilità di posti o cattedre dovranno essere coperte con supplenze attribuite direttamente dai dirigenti scolastici. Il termine è previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) del regolamento sulle supplenze (decreto 131/2007). Che prevede anche la preclusione della possibilità di conferire incarichi di supplenza annuale (fino al 31 agosto) sulle cattedre vacanti e disponibili che dovessero rimanere scoperte dopo tale data. Pertanto, sulle nuove disponibilità, anche se vacanti e disponibili, i dirigenti scolastici potranno conferire supplenze solo fino al 30 giugno. Fatte salve le eventuali supplenze brevi a saltuarie per sostituire i docenti assenti.
    La fase provinciale dell’attribuzione delle supplenze, dunque, si esaurirà al 31 dicembre prossimo, senza alcuna possibilità di proroga. Dopo di che, le supplenze su cattedre e posti che dovessero rendersi disponibili, a qualsiasi titolo, dovranno essere gestite dai dirigenti scolastici. Che dovranno attingere gli aspiranti dalle graduatorie di istituto. Ciò determinerà la preclusione dell’utilizzo delle graduatorie a esaurimento che, in ogni caso, sono utilizzabili solo ed esclusivamente dai dirigenti degli uffici territoriali o, su delega di questi, dai dirigenti delle scuole polo che, per prassi, gestiscono le operazioni una volta esaurita la tornata estiva di assunzioni di stretta competenza degli uffici territoriali. I dirigenti scolastici, dunque, una volta individuata una nuova disponibilità dopo il 31 dicembre dovranno procedere, in via prioritaria, allo scorrimento della I fascia della corrispondente graduatoria di istituto.
    Vale a dire, l’elenco dove vengono collocati gli aspiranti docenti abilitati, già inclusi nella relativa graduatoria a esaurimento, della stessa disciplina di insegnamento della cattedra o del posto che si rende disponibile. La I fascia, peraltro, non contiene tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria a esaurimento, ma solo gli aspiranti che abbiano presentato domanda di inclusione nella scuola dove sia inserita la nuova disponibilità. La I fascia è a sua volta suddivisa in 3 scaglioni, che ricalcano la struttura delle attuali graduatorie a esaurimento. Nel primo scaglione risultano collocati gli aspiranti già inclusi nella I fascia delle graduatorie a esaurimento. Vale a dire, i docenti precari che al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 124/99, risultavano inclusi nella graduatoria del cosiddetto doppio canale.
    Nel secondo scaglione vengono collocati i precari, già inseriti nella II fascia delle graduatorie a esaurimento che, al 25 maggio 1999, avevano maturato i requisiti per essere inseriti nella graduatoria del doppio canale. Infine, nel terzo scaglione vengono inclusi gli aspiranti docenti abilitati dopo il 25 maggio 1999, già inclusi nella III fascia delle graduatorie a esaurimento. Gli aventi titolo ad essere destinatari delle proposte di assunzione su posti o cattedre resisi disponibili dopo il 31 dicembre, dunque, saranno individuati dai dirigenti scolastici delle scuole dove si verificheranno le nuove disponibilità scorrendo prioritariamente tutte e 3 gli scaglioni di cui si compongono le graduatorie di istituto di I fascia. Una volta esaurita la I fascia, i dirigenti procederanno con lo scorrimento della II fascia, sempre delle graduatorie di istituto, nella quale risultano attualmente collocati i docenti abilitati, non inclusi nelle graduatorie a esaurimento, che abbiano presentato a suo tempo la domanda di inclusione. Infine, se all’esito dello scorrimento della II fascia non sarà stato possibile individuare un aspirante docente disposto ad accettare la proposta, i dirigenti scolastici dovranno procedere con la III fascia: l’elenco di istituto dove vengono collocati gli aspiranti non abilitati.
    Se all’esito dello scorrimento il dirigente scolastico non avesse trovato alcun aspirante disponibile, dovrà procedere con lo scorrimento delle graduatorie di istituto delle altre scuole. E se anche in questo caso la procedura dovesse dare esito negativo, potrà procedere a rivolgere la proposta di assunzione ai docenti collocati nella graduatoria interna dei docenti che abbiano presentato la cosiddetta messa a disposizione (cfr. Note Miur 9416 del 18 settembre 2013 e 9594 del 20 settembre 2013 e successivi richiami nelle circolari annuali sulle supplenze). Anche nel caso della messa a disposizione, infatti, il dirigente non potrà individuare il destinatario della proposta secondo mero gradimento, ma attenendosi rigidamente al principio del merito. Che si attua mediante la previa compilazione di un graduatoria e tramite lo scorrimento della stessa. Il principio, peraltro, discende direttamente dall’articolo 97 della Costituzione, il quale dispone che alle qualifiche del pubblico impiego si acceda per concorso oppure secondo le procedure previste dalla legge.



    Edscuola
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    Vacanze di Natale. Quando il supplente ha diritto a proroga o conferma del contratto




    Il MIUR, con nota Prot. AOODGPER n. 13650 Roma, 18 DIC. 2013, in relazione all’art. 40 (personale docente ed educativo) e art. 60 (personale ATA) del CCNL/2007 ha chiarito che:
    “Le disposizioni citate prevedono che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni.
    L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione. In relazione a quest’ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame.”
    Con una serie di FAQ, a cura di Paolo Pizzo, analizziamo i casi più comuni che le scuole ci hanno segnalato cercando di chiarire i dubbi più diffusi.
    D. Il 22 dicembre è l’ultimo giorno di lezione prima di Natale. Il titolare è assente fino a tale data. Durante le vacanze di Natale non produrrà alcuna certificazione/documentazione di assenza quindi risulterà “formalmente” presente. Si assenterà poi a partire dal primo giorno di lezione 9 gennaio. Il supplente ha diritto al pagamento delle vacanze? Ha diritto alla conferma della supplenza?
    R. Il supplente in servizio fino all’ultimo giorno di lezione ha diritto alla sola conferma della supplenza ai sensi dell’art. 7/5 del DM 131/07 il quale recita:
    “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.
    Pertanto, al supplente in servizio fino al 22 dicembre spetterà solo la conferma del contratto con decorrenza 9 gennaio con esclusione quindi del periodo che va dal 23/12 al 8/1.
    Ciò perché la disposizione contrattuale che permette il pagamento anche delle vacanze (art. 40/3 del CCNL/2007) considera come assenza unica quella che si protrae almeno dal settimo giorno antecedente l’inizio del periodo di sospensione didattica e fino al settimo giorno successivo alla fine del periodo di sospensione; in questo caso, quindi, il docente titolare sarà risultato in servizio durante le vacanze natalizie, non assente.
    È utile ricordare che la conferma della supplenza, disposta per continuità didattica, si effettuerà dal 9 gennaio indipendentemente dalla nuova tipologia di assenza del titolare (che potrebbe anche essere diversa rispetto a quella prodotta fino al 22 dicembre).
    La scuola, confermando il supplente, non dovrà disporre la retribuzione delle vacanze ma non dovrà neanche riscorrere le GI.
    D. Il 22 dicembre è l’ultimo giorno di lezione prima di Natale. Il titolare è assente fino a tale data e da almeno 7 gg. prima. Produrrà certificazione/documentazione di assenza direttamente fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni. Il supplente ha diritto al pagamento delle vacanze?
    R. Sì.
    L’art. 40 comma 3 del CCNL 2007 dispone che “… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
    Pertanto, una volta soddisfatti i 3 criteri richiesti dalla norma ovvero:
    il titolare deve essere assente da almeno 7 gg. prima la sospensione delle lezioni;
    deve essere assente in modo continuativo durante tutto il periodo della sospensione delle lezioni;
    l’assenza deve essere tale fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni
    al supplente, originariamente in servizio fino al 22/12, deve essere riconosciuto giuridicamente ed economicamente l’intero periodo delle vacanze con decorrenza 23 dicembre fino alla successiva assenza del titolare.
    D. Il 22 dicembre è l’ultimo giorno di lezione prima di Natale. Il titolare è assente fino a tale data e da almeno 7 gg. prima. Per ora ha prodotto certificazione/documentazione di assenza fino al 2 gennaio. La scuola al momento non sa se il titolare produrrà ulteriore assenza. Cosa fare in questi casi?
    R. In questo caso la supplenza dovrà avere (per il momento) termine il 22 dicembre ovvero fino alle “esigenze di servizio” che coincidono con l’ultimo giorno delle lezioni.
    I casi potranno essere due:
    1. il 3 gennaio il titolare non proroga l’assenza ma comunque si assenterà a partire dal 9 gennaio (oppure proroga l’assenza a partire dal 3 gennaio ma non supera di 7 gg. il 9 gennaio): al supplente deve essere solo confermato il contratto dal 9 gennaio senza riconoscimento economico e giuridico delle vacanze (art. 7/5 DM 131/07).
    2. il 3 gennaio il titolare proroga l’assenza per almeno 7 gg. dopo il 9 gennaio: il contratto del supplente deve essere prorogato a partire dal 23/12 fino alla data ultima di assenza del titolare (che ovviamente supererà di almeno 7 gg. il 9 gennaio) con conseguente riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze.
    Per il caso n. 2 la nota MIUR 13650 del 18/12/2013 ha infatti precisato che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame.
    Pertanto, la scuola, il 22 dicembre non sa ancora le intenzioni del titolare (se prolungherà o meno l’assenza e se la stessa arriverà fino ad almeno i 7 gg dopo la ripresa delle lezioni), aspetterà dunque l’eventuale rinnovo dell’assenza del titolare per sapere se vada o meno effettuata la proroga contrattuale con relativo pagamento delle vacanze al supplente.
    D. Constata la necessità di pagare l’intero periodo delle vacanze (perché si rientra nella norma in esame), assume o no rilievo la tipologia di assenza del titolare, per esempio un primo periodo di assenza per malattia e uno o più periodi di assenza imputati ad altro congedo/assenza?
    R. Ai fini dell’applicazione della norma e del relativo pagamento delle vacanze al supplente rileva esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle circostanze previste dalla norma stessa, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
    Ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia; congedo parentale e malattia bambino ecc.), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni (da almeno 7 gg prima a d almeno 7 gg dopo).
    D. Il 22 dicembre è l’ultimo giorno di lezione prima di Natale. Il titolare è assente fino al 20 dicembre e sostituito da un supplente. Cosa succede se il titolare rientra in classe il 21 dicembre e poi si assenta dal 9 gennaio alla ripresa delle lezioni?
    R. In questo caso già il 21 dicembre si interrompe la continuità didattica del supplente e la scuola, alla ripresa delle lezioni (9 gennaio), constatata l’assenza del titolare, dovrà necessariamente riscorrere le GI per sostituirlo.



    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



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    Supplenze: il limite di 36 mesi riguarda solo i posti vacanti e disponibili. Controllare posti al 30 giugno




    Il limite di 36 mesi per le supplenze su posto vacante e disponibile, così come previsto dal comma 131 della legge 107/2015, decorre dal 1° settembre 2016.
    Il Governo sta anche pensando alla proposta di un percorso semplificato di accesso al ruolo per chi raggiunge tale limite ma non è in possesso di abilitazione.
    Questo non vuol dire – come genericamente si afferma sui social, creando molta confusione – che raggiunto tale limite non si potrà più insegnare, ma che ci saranno determinate supplenze alle quali il docente non potrà accedere, quelle appunte su posto vacante e disponibile.
    Si tratta innanzitutto delle supplenze conferite, sia da GaE che da Graduatorie di istituto fino al 31 agosto (sia per orario intero che spezzone, contando la durata del contratto non il numero di ore di insegnamento a settimana), posti sui quali non c’è un titolare
    entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
    L’inghippo semmai può essere sulle supplenze erroneamente attribuite (sia dall’Ufficio Scolastico che dai Dirigenti Scolastici) al 30 giugno, cioè fino al termine delle attività didattiche, nonostante si tratti di posti vacanti e disponibili. E di volta in volta spetta al docente controllare se su quel posto c’è un titolare (deve esserci) e individuare la tipologia di posto che sta occupando.
    Ci si chiede anche chi e come certificherà il servizio svolto da ciascun docente. Si era parlato di una funzione SIDI che dovrebbe tenere sotto controllo i contratti stipulati, ma al momento tutto è aleatorio.
    Dunque solo superato il tetto dei 36 mesi di supplenza su posto vacante e disponibile – anche non continuativi – il docente non potrà avere più incarichi su questa tipologia di supplenza.
    Il paradosso già messo in evidenza sarebbe quello che, se andasse in porto il progetto Madia per la Pubblica Amministrazione, la scuola rimarrebbe schiava di una regola che invece negli altri comparti porta all’assunzione.


    Orizzontescuola
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