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Discussione: Graduatorie interne di istituto. Come si calcola continuità servizio. Consulenza segreterie scolasti

  1. #91
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    Graduatoria interna di istituto, valutazione titoli: dà punteggio il superamento del concorso, ma non SSIS o TFA


    I titoli di abilitazione rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento nella scuola Secondaria (SSIS) o dai percorsi universitari TFA, seppure selettivi, non determinano alcun punteggio per graduatoria interna di istituto dei docenti di ruolo e mobilità. Lo prevede la tabella di valutazione.
    Una lettrice ci scrive:
    “Sono una docente di sostegno a tempo indeterminato e vorrei sapere quanto vengono valutati i miei titoli della SSIS per la materia d’insegnamento e la SSIS per il sostegno nella graduatoria interna di istituto”
    I titoli valutabili nella graduatoria interna di istituto sono quelli indicati nella tabella di valutazione allegata al CCNI (Tabella A3-Titoli generali).
    Quanti punti
    Oltre ai 12 punti previsti nella lettera A) e ai 3 punti massimi previsti nella lettera H), è possibile valutare i titoli posseduti fino a un massimo di 10 punti, quindi il punteggio massimo previsto è di 10+12+3 = 25 punti
    Si precisa che alla lettera A) si valuta il punteggio per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza , al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza , mentre alla lettera H) si valuta la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, per gli anni scolastici 1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001) (1 punto per ogni anno scolastico indicato), in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno
    Quali titoli
    I titoli valutabili, indicati nel dettaglio nella succitata tabella, sono i seguenti:

    • superamento di un concorso (12 punti)
    • diplomi di specializzazione/perfezionamento biennale (5 punti)
    • diploma universitario/laurea triennale, solo se aggiuntiva al titolo di accesso, (3 punti)
    • laurea V.O./magistrale/specialistica, solo se aggiuntiva al titolo di accesso, (5 punti)
    • corso di perfezionamento/master (1 punto)
    • dottorato di ricerca (5 punti)
    • corso di aggiornamento linguistico per la scuola primaria (1 punto)
    • partecipazione esami di stato dal 98/99 al 2000/01 (1 punto per ognuno dei tre anni scolastici indicati )
    • CLIL (0,5 e 1 punto)


    Conclusioni
    Tra i titoli valutabili non sono contemplati quelli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento nella scuola Secondaria (SSIS), come chiarisce esplicitamente la nota 11 bis) della tabella di valutazione, dove si chiarisce quanto segue:
    “[….] Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio”
    La nostra lettrice non potrà, quindi, usufruire di alcun punteggio sia per il titolo SSIS conseguito per la materia di insegnamento che per il titolo SSIS acquisito per il sostegno


    Orizzontescuola
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  2. #92
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    Graduatorie d’istituto soprannumerari: mancata o errata attribuzione del punteggio


    Entro 15 giorni dal giorno fissato come termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022, fissato per il corrente anno scolastico al 13 aprile u.s. i dirigenti scolastici, cui compete la formulazione delle graduatorie finalizzate all’individuazione dei docenti soprannumerari affiggono all’albo della scuola le graduatorie redatte secondo le previsioni di cui alla tabella di valutazione contenuta nel CCNI valido per il triennio 2019/20,2020/21 e 2021/22, con le particolari indicazioni relative alla mobilità d’ufficio riguardo alla valutazione dell’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia, tenendo conto delle precedenze possedute in base all’art 13 del CCNI che danno luogo all’esclusione dalle graduatorie medesime e avendo, inoltre, presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento.
    Il docente cui non fosse stato riconosciuto il punteggio spettante, o per mancata attribuzione o per erronea valutazione, o a cui non fossero stati riconosciuti i diritti di precedenza, può presentare motivato reclamo avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato.
    I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
    Successivamente, nel caso in cui il detto reclamo non abbia trovato accoglimento, il docente può ricorrere alle procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale ha presentato la domanda.
    Alleghiamo uno schema di reclamo avverso la graduatoria redatta dal dirigente scolastico.
    Reclamo avverso la graduatoria di circolo/di istituto per l’individuazione dei soprannumerari redatta per l’anno scolastico 2020/2021
    Al Dirigente Scolastico………………………………….
    l sottoscritt_ ………………………………………… …..……………… nat_ ……………………….…………… il ……………… docente con contratto a tempo indeterminato di scuola ……………………………… , classe di concorso………… titolare e in servizio presso codesta istituzione scolastica, presa visione della graduatoria interna, per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2020/2021, pubblicata dalla S.V. all’albo dell’istituto in data ………………… con prot. n° ……….del…………….. (1)
    RECLAMA
    avverso la suddetta graduatoria (classe di concorso…………) per i suddetti motivi: (esporre sinteticamente i motivi del reclamo).
    ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………

    Pertanto, per i motivi sopra esposti, l sottoscritt_ chiede la rettifica della graduatoria interna di circolo/ di istituto e di essere reintegrat_ nei propri diritti con la corretta collocazione spettante in graduatoria di circolo/istituto classe di concorso……….. .
    Data…………………….
    Firma…………………………………
    (1) Il reclamo va presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria redatta dal dirigente scolastico (art. 17 comma 1 C.C.N.I. triennio 2019/20-2020/21-2021/22)


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  3. #93
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    Graduatorie interne, reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione


    Dalla pubblicazione delle graduatorie di Istituto provvisorie per l’individuazione dei docenti perdenti posto, ci sono 10 giorni di tempo per il reclamo.
    Reclamo entro 10 giorni
    Ai sensi dell’art.17 del CCNI sulla mobilità 2019/2022 è possibile avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata il 19 maggio 2021. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
    Conciliazioni trasferimenti interprovinciali
    Inoltre è importante sottolineare che sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.
    Accesso agli atti nella mobilità
    È utile sapere che l’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione. L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento.


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  4. #94
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    Graduatorie interne, al massimo 25 punti di titoli culturali


    Nel calcolo delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, al massimo si possono valutare fino a 25 punti di titoli culturali. Per la precisione sono 22 punti di tioli culturali più 3 punti per avere svolto il commissario o presidente di commissione agli esami di Stato del 1998/199, 1999/2000 e 2000/2001.
    Titoli valutabili nelle graduatorie interne
    Per il calcolo del punteggio delle graduatorie interne di Istituto, da cui si individueranno i perdenti posto, si utilizzano le tabelle di valutazione della mobilità d’ufficio. Si usano tali tabelle proprio perché il movimento del perdente posto è di fatto quasi sempre un movimento d’ufficio o a domanda condizionata.
    È utile sapere che per il calcolo del punteggio delle graduatorie di Istituto, oltre ai 12 punti del concorso ordinario e eventualmente ai 3 punti (uno per anno scolastico) per avere fatto, negli anni 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, gli esami di Stato in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del contratto sulla mobilità. Quindi si potranno accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali. Nella mobilità territoriale il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno, mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza si hanno attribuiti 5 punti.
    Tra i titoli generali c’è anche il Corso di Perfezionamento CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011, per il quale vengono attribuiti punti 1, a condizione che il docente sia in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2), abbia frequentato il corso metodologico ed abbia sostenuto la prova finale. Invece sono attribuiti punti 0,5 ai docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento CLIL, che di fatto dà un livello di competenza B2, ed abbiano superato l’esame finale.


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  5. #95
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    Graduatorie, verso il restyling


    Alla fine tornano sempre, cambia solo il nome, da Gae a Gps. E ci vorranno anni per smaltirle. Se l’operazione in parlamento riuscirà, e a sponsorizzarla sono tutti i sindacati e una parte cospicua della maggioranza di governo, le graduatorie nate per le supplenze, le Gps, diventeranno il canale di assunzioni a tempo indeterminato, certamente privilegiato per quest’anno, parallelo a quello dei concorsi ordinari.
    Il decreto legge Sostegni bis prevede che gli iscritti alla prima fascia che abbiano almeno 3 anni siano immessi in ruolo in coda agli altri sui posti disponibili già per il prossimo settembre. Un requisito, quello dei tre anni, che i sindacati chiedono sia eliminato così da ampliare la platea degli stabilizzandi, preservando, è la sintesi delle posizioni, lo spirito del Patto per la scuola sottoscritto con il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi. Così come chiedono di aprire alle immissioni in ruolo anche dalla seconda fascia, con una corsia agevolata di abilitazione e poi immissione in ruolo.
    I docenti che sono tra prima e seconda, con il requisito dei 3 anni di precariato alle spalle, oscillano sulle 80 mila unità. Un numero enorme, soprattutto per alcune classi di concorso, che potrebbe richiedere anni perché sia smaltito con il meccanismo del doppio canale di assunzione. A pesare sulle aspettative di tanti docenti a tempo determinato c’è infatti anche la riduzione della popolazione studentesca e dunque la contrazione inevitabile degli organici, che solo in parte potrà essere bilanciata dall’ampliamento del tempo pieno al Sud e dalla riduzione del numero di studenti per classe in alcune realtà.
    A settembre sui banchi saranno 100 mila in meno: il dato, già anticipato da ItaliaOggi, è stato confermato dalla Fcl-Cgil in seguito agli incontri al ministero dell’istruzione per mettere a punto gli organici di docenti e personale Ata per il 2021/2022. Una prima stima che andrà verificata a giungo con i dati definitivi, considerando anche gli alunni che saranno bocciati agli scrutini finali. Il calo maggiore al Sud con 58 mila alunni in meno tra le scuole di tutti gli ordini e gradi. Tendenza in atto da anni, con la perdita negli ultimi 5 anni di oltre 400 mila studenti alle medie e alle superiori. La diminuzione della popolazione scolastica, insomma, è ormai una certezza destinata a proseguire anche nei prossimi anni. Lo sa bene il ministro dell’istruzione Bianchi che, nell’illustrare in parlamento le linee programmatiche del suo dicastero, ha sottolineato che «nei prossimi dieci anni avremo 1 milione e 400 mila ragazzi in meno. Avremo, quindi, dovuto avere tanti insegnati in meno. Abbiamo bisogno invece di prof per avere classi più piccole e aumentare il tempo scuola».
    Un cortocircuito: gli alunni sono in classi sovraffollate, gli insegnanti precari aumentano, ogni anno è un record di cattedre vacanti. Il calo di studenti, però, potrebbe portare anche a esuberi in alcune realtà. Mentre le dinamiche demografiche vedranno aumentare la percentuale di adulti over 65. Così, come illustrato sulle colonne di questo giornale, dai calcoli del ministero dell’economia e delle finanze si prevede che il calo di studenti determinerà anche una costante diminuzione del numero di insegnati con forti tagli agli organici, che di fatto solo la pandemia è riuscita ad arrestare, e una diminuzione della spesa nella scuola dal 2025.
    Se Bianchi deciderà di trovare lui la quadra sulla nuova architettura di assunzione nella scuola, bilanciando assunzioni da concorso e assunzioni da graduatorie, con un emendamento governativo, o se invece si affiderà dalle scelte del parlamento, lo si vedrà nei prossimi giorni. La fase emendativa si chiuderà in commissione al senato il 10 giugno. Intanto il 9 maggio tutti i sindacati scenderanno in piazza per chiedere il rispetto del Patto per la scuola. A partire dal piano precari ma non solo.


    Edscuola
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  6. #96
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    Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, istanze dal 16 al 24 luglio


    Tra le ore 9 di oggi, 16 luglio 2021, e le ore 14 del 24 luglio saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenza di I fascia e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia.
    A ricordarlo è il Ministero dell’Istruzione che con nota 21317 del 12 luglio 2021 ha trasmesso un avviso di pari data e il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”.
    Potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.
    Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
    Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 24 luglio 2021 si iscriveranno con riserva, che sarà sciolta a seguito di comunicazione via PEC dell’avvenuto conseguimento agli uffici competenti entro il 1° agosto 2021.
    Coloro che risultino già iscritti nelle GPS e che richiedano l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, dovranno trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.
    Gli aspiranti non inseriti in alcuna GPS oppure collocati in una diversa GPS rispetto a quella per la quale presentano domanda per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, indicheranno nell’istanza anche le sedi prescelte, fino ad un massimo di 20 istituzioni scolastiche, ai fini dell’iscrizione nelle correlate GI di II fascia.


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