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Discussione: Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: sottoscritta ipotesi di contratto per a.s. 2014/15

  1. #11
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    Utilizzazioni e assegnazioni, gli ambiti si mettono di traverso




    Al via la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo sulle assegnazioni provvisorie e sulle utilizzazioni. Giovedì scorso si è tenuto a Roma il primo incontro tra amministrazione e sindacati presso il ministero dell’istruzione. Ma le parti hanno convenuto di aggiornare la discussione ad altra seduta. Quest’anno, infatti, a complicare la situazione c’è l’ostacolo degli ambiti territoriali. Che secondo l’amministrazione dovrebbero essere considerati in qualche modo anche nel contratto sulla mobilità annuale. Ma se così fosse verrebbe posta nel nulla la funzione stessa dell’assegnazione provvisoria: il riavvicinamento alla famiglia. Idem per le utilizzazioni, che servono a ricollocare il personale in esubero e, al tempo stesso, a consentire ai docenti in esubero di ottenere una sede che sia il meno svantaggiosa possibile.
    Il problema potrebbe essere agevolmente risolto facendo riferimento alla cosiddetta gerarchia delle fonti. Il codice civile dispone, infatti, che le norme generali siano suscettibili di deroga da parte delle cosiddette norme speciali. Questa disposizione non vale più per la contrattazione collettiva. Che ormai non può più derogare le norme di legge. Ma resta in vigore per le leggi. E siccome le assegnazioni provinciali e le utilizzazioni sono previste da norme di legge, queste si collocano in rapporto di specialità rispetto alle norme generali contenute nella legge 107 in materia di mobilità e le derogano. L’unica eccezione a questa regola è che la norma speciale sia stata espressamente abrogata dalla norma generale. Non è questo il caso, perché la legge 107 fa espresso riferimento alle utilizzazioni.
    E a breve conterrà anche un rinvio espresso all’istituto delle assegnazioni provvisorie, non appena sarà approvata la modifica prevista dal disegno di legge di conversione del decreto legge in materia di funzionalità del sistema scolastico. Che è stato appena licenziato dal senato e per il quale è iniziata oggi la discussione in VII commissione alla camera (AC 3822). In tema di prevalenza delle norme speciali sulle norme generali, peraltro, la Corte di cassazione, con la sentenza 15 dicembre 2011, n. 27041, ha spiegato che «la regola dell’abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale e quella successiva, invece, generale, ritenendosi che la disciplina generale, salvo espressa volontà contraria del legislatore, non abbia ragione di mutare quella dettata, per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente». Ciò perché: «Le norme speciali» si legge nella sentenza della Suprema corte «sono norme dettate per specifici settori o per specifiche materie, che derogano alla normativa generale per esigenze legate alla natura stessa dell’ambito disciplinato ed obbediscono all’esigenza legislativa di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse».
    In altre parole, mentre per la mobilità a domanda il legislatore ha inteso cancellare espressamente il vecchio sistema che garantiva il diritto alla titolarità della sede, prevedendo un nuovo meccanismo caratterizzato dalla chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti, nulla è stato innovato per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. Tanto più che se il legislatore avesse voluto modificare anche la disciplina delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie avrebbe potuto farlo agevolmente abrogando esplicitamente tali istituti. E invece ha fatto esattamente il contrario, ribadendone la vigenza con espressi riferimenti a tali istituti nella legge 107 per le utilizzazioni e nel disegno di legge AC3822, che è in procinto di innovare la legge 107 agevolando l’accesso alle assegnazioni provvisorie, anche in deroga la vincolo di permanenza triennale nella stessa provincia per i neoimmessi in ruolo. Oltre tutto bisogna anche considerare il fatto che sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie sono provvedimenti di durata annuale e non comportano l’assunzione della titolarità della sede da parte dei destinatari.


    Edscuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  2. #12
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    Assegnazioni provvisorie 2016/17 e "Chiamata diretta", si deciderà entro il 14 giugno

    Miur e OO.SS. sembrano essersi dati un meta temporale riguardo al CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e la sequenza contrattuale sulla "chiamata diretta".
    Come si è già riferito, nell'incontro politico del 7 giugno u.s. sulla chiamata diretta si sono scontrate nuovamente due posizioni agli antipodi: il Miur non intende derogare a quanto stabilito dalla legge n. 107/2015 (curriculum, competenze professionali e colloquio), mentre i sindacati chiedono criteri oggettivi e trasparenti per far giungere i docenti dagli ambiti alle scuole.
    Nello stesso incontro, le parti hanno concordato di dar vita ad una trattativa non stop per giungere alla redazione del CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente e ATA per l'a.s. 2016/17.
    I sindacati chiedono, diversamente da quanto proposto precedentemente dal Miur, che le assegnazioni avvengano su scuola per tutti i docenti e non su ambito.
    Amministrazione e sindacati, quindi, si sono posti l'obiettivo di raggiungere una sorta di pre-intesa entro il 14 giugno. In questo arco temporale, inoltre, si dovrà cercare di raggiungere un'intesa sugli incarichi triennali oppure sarà rottura definitiva.
    La trattativa sulla chiamata diretta, comunque, va tenuta distinta da quella sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  3. #13
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    Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2016/17: FAQ UIL. Chi può presentare domanda, per quali motivi, per quante province


    Il testo del contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016/17 elaborato attraverso FAQ dalla UIL.
    Quando si presentano le domande?
    Le scadenze non sono state ancora stabilite.
    Verranno fissate dopo la registrazione del contratto integrativo.
    Chi ha titolo a richiedere l'assegnazione provvisoria?
    Tutto il personale assunto con decorrenza giuridica entro l'1/9/2015 compresi i neo assunti in ruolo che hanno differito la presa di servizio al 1/7 (o al termine degli esami di II grado) o al 1/9, indipendentemente se hanno o meno svolto l'anno di prova.
    Per quali motivi è possibile richiederla?
    Per i soli seguenti motivi:
    ricongiungimento, a scelta del personale, a
    coniuge o convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
    figli o affidati con provvedimento giudiziario;
    genitori;
    Può essere richiesta anche per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
    Quante province è possibile indicare?
    E' possibile richiedere una sola provincia.
    Sono previste deroghe a questo principio?
    Si.
    Su rivendicazione della UIL Scuola, i docenti assunti da Concorso 2012 nelle fasi B e C del piano di assunzioni, possonoindicare tra le preferenze, in subordine alla prima provincia, anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito.
    L'assegnazione provvisoria sarà disposta su scuola o su ambito?
    Sarà disposta su scuola.
    Si possono indicare fino a 20 preferenze per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
    Può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione rispetto a quello di titolarità?
    Sì, a condizione che si possegga il titolo valido per la mobilità professionale e che si abbia ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico 2016/17.
    La richiesta di assegnazione provvisoria per la classe di concorso o posto di titolarità precede quella per le altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione?
    Sì.
    La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di postoè aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
    I docenti titolari di cattedra e/o posto nella scuola possono richiederla per il comune di titolarità?
    No.
    Non è consentito richiedere l'assegnazione provvisoria nel comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti.

    I docenti titolari su ambito possono richiederla per il comune di ricongiungimento anche se quest'ultimo fa parte dell'ambito?
    Sì.
    È consentita l'assegnazione provvisoria per i titolari di ambito anche se quest'ultimo comprende il comune di ricongiungimento.
    Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, entro quale termine quest'ultimi vi devono risiedere?
    È necessario che vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande.
    Per ottenere il punteggio relativo al possesso dei titoli, entro quale termine questi ultimi devono essere posseduti?
    Saranno valutati i titoli posseduti entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
    Chi valuterà le domande relative alle utilizzazioni per il personale titolare di cattedra e/o posto nella scuola ?
    La valutazione è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.
    E per il personale titolare nell'ambito?
    La valutazione delle domande per i docenti titolari su ambito è formulata dagli uffici territorialmente competenti.
    Chi valuterà le domande per i docenti di religione cattolica?
    Per i docenti di religione cattolica la valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali.
    È prevista qualche precedenza per le lavoratrici madri e lavoratori padri?
    Sì.
    Hanno diritto alla precedenza le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a seianni.
    Nelle sole assegnazioni provvisorie interprovinciali, hanno diritto alla precedenza le lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a seianni e inferiore a dodici anni. L'età del figlio è riferita al 31/12/2016.
    È possibile richiedere l'utilizzazione presso le strutture ospedaliere, carcerarie o sui nuovi C.P.I.A?
    Sì.
    I docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sui C.P.I.A.
    È possibile richiedere l'utilizzazione sui posti di sostegno?
    Sì.
    Può essere richiesta dai docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione.
    Parimenti potranno richiedere l'utilizzazione i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.
    I docenti utilizzati nei licei musicali negli anni scolastici precedenti hanno diritto alla riconferma?
    Sì.
    I docenti già utilizzati presso i licei musicali ordinamentali ivi compresi i docenti titolari in altra provincia hanno diritto, a domanda, alla conferma con priorità sul posto o sulla quota oraria assegnata nell'anno scolastico 2015/2016, anche se titolari in provincie diverse.


    Orizzontescuola
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  4. #14
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    Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nessuna conseguenza su titolarità


    Con il movimento annuale di utilizzazione o assegnazione provvisoria il docente ha la possibilità di avere, per un anno scolastico, l’assegnazione di una sede di servizio diversa rispetto a quella di titolarità.
    Con i movimenti annuali, quindi, viene data l’opportunità ai docenti in possesso dei requisiti necessari per chiedere utilizzazione e per chiedere assegnazione provvisoria di attenuare i disagi legati ad una sede di titolarità “scomoda” e non scelta (trasferimento d’ufficio) o comunque distante geograficamente dalla residenza familiare.
    Tra i tanti punti interrogativi che, in questo periodo, stanno interessando molti docenti che pongono i quesiti alla redazione di OrizzonteScuola, ci sono i seguenti:
    Se ottengo l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria richiesta perdo la titolarità nella scuola o nell’ambito territoriale in cui sono stato trasferito?
    Se ottengo utilizzazione o assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2016/17, dove dovrò lavorare nell’anno scolastico successivo?
    Se, avendo titolarità su scuola, chiedo utilizzazione o assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico e vengo soddisfatta nella domanda, perdo la titolarità e dall’a.s. 2017/18 sarò “catapultata” obbligatoriamente e automaticamente negli ambiti territoriali?
    La risposta comune ai diversi quesiti, che hanno un unico filo conduttore, è la seguente:
    Il movimento annuale, sia utilizzazione che assegnazione provvisoria, non determina nessuna modifica nella sede di titolarità del docente coinvolto.
    Il docente soddisfatto nella domanda di mobilità annuale, lavorerà, infatti, per un solo anno scolastico, nella scuola assegnata in utilizzazione o in assegnazione provvisoria, ma conserverà la titolarità nella scuola o nell’ambito territoriale in cui risulta tale al momento di presentazione della domanda di mobilità annuale.
    La scuola ottenuta in utilizzazione o assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2016/17, sarà, quindi, assegnata per un anno scolastico e, per tale scuola, il docente, volendo e avendo ancora i requisiti, potrà chiedere conferma il successivo anno scolastico, ma sempre per un solo anno come movimento annuale.
    Per modificare la titolarità è necessario, infatti, partecipare (a domanda o d’ufficio), ad altra tipologia di movimento che è “definitivo”, cioè la mobilità territoriale (trasferimenti) o la mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).


    Orizzontescuola
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  5. #15
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    Assegnazioni provvisorie: il comune di ricongiungimento deve precedere gli altri


    Il motivo principale per potere richiedere l’assegnazione provvisoria da parte di un docente,è il ricongiungimento a un familiare o a un convivente. Questa può essere richiesta all’interno di una stessa provincia per avvicinarsi al comune di residenza dei familiari, oppure può anche essere richiesta da fuori provincia.
    In tal caso si tratta di assegnazione interprovinciale, ma anche in quel caso l’intento è di avvicinarsi il più possibile al comune del familiare a cui si intende ricongiungersi. I motivi per cui si può richiedere l’assegnazione provvisoria sono bene specificati nel comma 1 dell’art.7 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità annuale.
    In tale comma è riportato che l’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale può essere richiesta per il ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; per il ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario; per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; per il ricongiungimento ai genitori. Bisogna sapere che rispetto alle motivazioni suddette non esiste un ordine di priorità, per cui se un docente è titolare in Piemonte ed coniugato a Torino, ma ha i genitori a Reggio Calabria, può tranquillamente richiedere il ricongiungimento verso la provincia calabrese in cui risiedono i genitori.
    Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori, cioè 6 punti, è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni. Se i genitori hanno un’età inferiore ai 65 anni, l‘assegnazione è consentita ma a punteggio “zero”. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune o di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili.
    Tale comune, ovvero il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti. Per quanto riguarda il ricongiungimento ai figli o comunque la valutazione del punteggio dei figli, è necessario dire che ci sono delle importantissime novità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padre. Infatti la lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni avranno la precedenza nelle assegnazioni provvisorie. Un’altra precedenza, meno incisiva della precedente, spetta anche alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.

    Tecnica della scuola
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  6. #16
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    Utilizzazioni posto di sostegno per docenti su posto comune: condizioni, criteri e requsiti


    Nelle operazioni di utilizzazione esiste la possibilità, per i docenti titolari su posto comune, di chiedere di essere utilizzati su posto di sostegno.
    Tale possibilità può essere sfruttata oltre che dai docenti con titolo di specializzazione sul sostegno, anche da coloro che risultano esserne privi, ma hanno specifici requisiti per poter presentare comunque richiesta.
    Nell’art.2 comma 1 dell’ipotesi di CCNI, dove vengono presi in esame i docenti destinatari delle utilizzazioni, nella lettera i) risultano inseriti, infatti, i docenti che appartengono a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero.
    La richiesta di utilizzazione sul sostegno può essere effettuata anche dal docente non in esubero e che non appartiene a ruolo, posto o classe di concorso in esubero provinciale, purché risulti in possesso del titolo di specializzazione. In base alla lettera l) dello stesso comma 1, infatti, i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione possono chiedere di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. Questo significa che, al contrario di quanto previsto in caso di richiesta per altra classe di concorso o altro grado di istruzione, che risulta aggiuntiva rispetto a quella per la classe di concorso di titolarità che è obbligatoria, per la richiesta di posto di sostegno non è obbligatorio presentare anche domanda di utilizzazione per posto comune che è la tipologia di posto di titolarità.
    Oltre all’utilizzazione a domanda, esiste la possibilità, per il docente in esubero, di essere utilizzato d’ufficio sul sostegno, pur essendo titolare su posto comune, se risulta in possesso del titolo di specializzazione, in sintonia con quanto dispone l’art.2 comma 3 lettera c) dell’ipotesi di CCNI: “L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione”
    Particolari disposizioni vengono previste, inoltre, per i docenti appartenenti a classe di concorso in esubero che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione professionale sul sostegno o hanno conseguito il titolo di specializzazione al termine di corsi biennali o corsi intensivi organizzati dall’amministrazione scolastica. Nell’art.2 comma 8 si precisa, infatti, che “Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi”
    Per la scuola Secondaria di II grado l’art.5 comma 9 fornisce un’utile e importante precisazione in relazione alle aree disciplinari sul sostegno. Nel succitato articolo viene sottolineato, infatti, che le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area ai fini delle successive operazioni di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.
    Le utilizzazioni su posto di sostegno risultano avere la priorità nella sequenza operativa dei movimenti, come dispone l’art.9 comma 1 dell’ipotesi di CCNI:
    “Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive”
    L’accoglimento della richiesta da parte dei docenti titolari su posto comune è condizionata dal numero di posti di sostegno che devono essere accantonati in base ai criteri stabiliti nel comma 2 dello stesso art.9, sia per quanto riguarda i docenti curricolari con specializzazione sul sostegno, sia per i docenti curricolari privi del titolo di specializzazione.
    Nel primo caso le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale.
    Nel secondo caso le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.


    Orizzontescuola
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  7. #17
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    I perdenti posto possono chiedere l’utilizzazione




    Con la nuova disposizione dell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2016/2017, è stato possibile ridurre notevolmente i casi di soprannumero e di esubero provinciale.
    Infatti gli esuberi si avranno prevalentemente dopo gli esiti della fase C della mobilità, dove se un docente neoassunto da GAE in fase C non trovasse collocazione durante il suddetta fase di mobilità in nessun ambito territoriale nazionale, sarebbe, solamente per l’anno scolastico 2016/2017, lasciato a disposizione nella attuale provincia di titolarità.
    Per chi invece è andato in soprannumero ed è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente titolo alla precedenza di cui all’art. 8, comma 1, punto 2 dell’ipotesi del CCNI del 15 giugno 2016, ed è appartenente a ruolo in esubero sarà utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso. In caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto tra tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal PTOF per il potenziamento dell’offerta formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.
    Seguiranno le assegnazioni d’ufficio del solo personale in esubero dopo la mobilità privo della sede di titolarità, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale.
    Nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe.


    tecnica della scuola
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  8. #18
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    Assegnazioni e utilizzazioni provvisorie: domande scaglionate per ordine di scuola. Si parte dopo il 23 luglio, una settimana di tempo



    Firmato il CCNI su assegnazioni provvisorie e utilizzazioni dei docenti di ruolo per l'a.s. 2016/17, si attende solo il via libero del Miur per la presentazione delle domande su Istanze on line.
    Per evitare sovrapposizioni che potrebbero caricare troppo la piattaforma su Istanze on line, permettere a segreterie scolastiche e Uffici Scolastici di gestire al meglio la procedura, e non affollare tutte le operazioni a fine agosto, è intenzione del Ministero di scaglionare la presentazione delle domande per ordine di scuola.
    Si partirà dunque con infanzia e primaria, per le quali i movimenti di fase B, C e D sono previsti per il 23 luglio p.v.
    Saranno anche stringati i tempi di presentazione delle domande, circa una settimana di tempo.
    Consigliamo pertanto agli interessati di acquisire già da ora le informazioni utili alla presentazione delle domande, in modo che poi la procedura risulti snella.

    Orizzontescuola
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  9. #19
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    Assegnazioni provvisorie, il rischio di arrivare a settembre è concreto


    Come verrà spiegato a breve con la pubblicazione linee guida della chiamata dei docenti da ambito su scuola, le operazioni di mobilità termineranno il 29 agosto.
    Questo significa che i docenti della scuola secondaria di secondo grado, che hanno presentato domanda di mobilità in fase B, C o D, conosceranno il loro ambito di titolarità il 13 agosto 2016 e saranno incaricati dai dirigenti scolastici entro appunto il 29 agosto 2016. Questo ci fa pensare che le assegnazioni provvisorie si dovranno necessariamente effettuare a settembre.
    Infatti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sono strettamente legate alla chiamata diretta e non potranno essere richieste prima di sapere quale sarà la scuola di titolarità. Al Miur c'è un gruppo di lavoro che si coordinerà con chi sta stabilendo il cronoprogramma della chiamata diretta. Intanto resta valida la tesi che le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si svolgeranno su 2 tempi. Ecco le ipotesi che sono allo studio del Miur, si comincerà con le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie della scuola dell'infanzia e primaria, le cui operazioni di mobilità termineranno, con gli esiti della fase B, C e D, il prossimo 23 luglio 2016.
    Si presuppone che per infanzia e primaria è prevista la chiamata diretta entro il 9 agosto 2016, quindi a partire dal giorno 11 agosto, entro una settimana di tempo, i docenti di infanzia e primaria potranno fare la domanda per questo ordine di scuole, attraverso il sistema istanze online del Miur.
    Poi sarà il turno della scuola secondaria di I grado, i cui esiti della mobilità delle fasi B, C e D sono fissati il giorno 2 agosto, che per quanto attiene la chiamata diretta potrebbero seguire i tempidell'infanzia e della primaria oppure quelli successivi della secondaria di II grado.
    Infine, dopo il ferragosto, resterebbe la scuola secondaria di II grado, i cui esiti della mobilità fase B, C e D restano fissati per il 13 agosto 2016, le operazioni di chiamata diretta sono fissate entro il 29 agosto, e quindi la domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria potrebbe essere inoltrata nella prima settimana di settembre.
    Serve ricordare che le assegnazioni provvisorie saranno fatte su tutti i posti rimasti disponibili in organico di diritto dopo la mobilità, compresi quelli di potenziamento (ma fatto salvo l'accantonamento del contingente per le nuove immissioni in ruolo in quella provincia), e su tutti i posti costituiti con l'applicazione del comma 69 della legge 107/2015, che sarebbe l'organico di fatto.
    Inoltreal fine di favorire al massimo il successo delle assegnazioni interprovinciali e quindi di attutire al meglio il probabile impatto dell’esodo fuori provincia e fuori regione di molti docenti neoassunti, oltre alla consueta possibilità di “scambio di posto” tra coniugi che insegnano la stessa disciplina, anche tra province diverse, tale possibilità viene estesa, in via del tutto straordinaria, a coloro che hanno chiesto l’assegnazione provvisoria interprovinciale senza ottenerla, sempre a pari requisiti di classe di concorso o posto.


    Tecnica della scuola
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    Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, cos’è utile sapere prima d’inviare la domanda



    Continuano ad arrivare in redazione contributi e consigli su come produrre correttamente la domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria 2016/17.
    Dopo il video della Cisl Scuola, vi proponiamo le indicazioni scritte di un altro sindacato Confederale: quelle prodotte dalla Uil Scuola.
    Anche questo contributo risulta prezioso, perché guida il personale, passo passo, verso l’inoltro della domanda e della documentazione necessaria.
    Si affronta la materia sotto tutti i punti di vista: quello dei tempi di invio, dei requisiti necessari, delle modalità, del calcolo dei punteggi, ma anche delle eventuali deroghe e dei casi particolari. Molto interessanti sono anche le parti dedicate agli allegati da produrre, alle sedi da esprimere, alle eventuali precedenze e a come dichiarare in via esclusiva l’assistenza a minori, disabili, parenti o affini.
    Coloro che sono interessati a consultare la guida della Uil Scuola, possono cliccare su questo link.
    Il sindacato guidato da Pino Turi, infine, ha anche predisposto delle utili schede di dettaglio.



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