Uscendo dal parcheggio di un centro commerciale, un automobilista urta un altro veicolo; controllato dagli agenti, rifiuta di sottoporsi alla richiesta di sottoporsi al test alcolemico. Un’ora dopo è disponibile a farlo, ma, a quel punto, gli agenti non lo effettuano. I giudici di merito, non credendo alla tesi dell’imputato secondo cui si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test per un attacco di panico, comminano una pena di 4 mesi di arresto, 1.600 euro di ammenda e la sospensione della patente di guida per un anno. Nel ricorso il difensore dell’imputato sottolinea che anche a distanza di un’ora il test avrebbe potuto documentare lo stato di ebbrezza, perciò la disponibilità dell’automobilista impedisce di ritenere integrato il reato. Senza contare, aggiunge il difensore, che l’interessato è soggetto ad attacchi di panico, documentato con certificato medico. La Cassazione (sentenza 5909/13) non ritiene la richiesta ammissibile: il reato, sicuramente istantaneo, «si perfeziona con il rifiuto dell’interessato». «Non esiste» – precisa ancora la Corte - «una sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già, con il comportamento di rifiuto, consumato il reato». Niente da fare dunque per l’automobilista, che dovrà anche pagare le spese processuali.
Fonte: ***.dirittoegiustizia.it