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Discussione: Indennità di vacanza contrattuale: cancellata o bloccata?

  1. #1
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    Predefinito Indennità di vacanza contrattuale: cancellata o bloccata?

    La notizia arriva dai Cobas Scuola e va ulteriormente verificata. L’indennità di vacanza contrattuale è prevista dal protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e serve a tutelare – in modo parziale – i lavoratori nel caso di ritardi dei rinnovi contrattuali La scuola ha un contratto scaduto il 31 dicembre 2009, si tratta del CCNL 2006-2009, che non verrà rinnovato, come appare ormai chiaro, prima del 2015. Dal primo gennaio 2010 siamo entrati in regime di indennità di vacanza contrattuale, un esercizio provvisorio in attesa del rinnovo del contratto collettivo della scuola. Per essere precisi l’indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali. Il predetto protocollo individua le decorrenze, le misure percentuali e gli elementi della retribuzione che vanno a comporre l’indennità di vacanza contrattuale, stabilendo , con estrema precisione temporale, che dopo 3 mesi di vacanza contrattuale deve essere corrisposto, al lavoratore privo di rinnovo contrattuale, il 30% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi e, nel caso in cui si dovessero oltrepassare i 6 mesi di vacanza contrattuale, al lavoratore deve essere corrisposto il 50% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi. L’istituto dell’indennità di vacanza contrattuale è stato corrisposto a tutto il personale della scuola dal 2010 per il mancato biennio contrattuale 2010-2012, come previsto dalla legge finanziaria 2009, che all’articolo 2, comma 35, ne ha reso obbligatoria la corresponsione, ed anche ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 che ha previsto chiare misure di tutela retributiva nei confronti dei dipendenti pubblici in caso di ritardo nella stipula dei contratti collettivi di lavoro. In questo caso il termine ritardo è un semplice eufemismo, in quanto la scuola è entrata in un vero e proprio tunnel di vacanza contrattuale, destinata a durare almeno un lustro. Tra le altre cose stiamo parlando di stipendi minimi molto bassi e di tassi di inflazione programmata del 1,5%, percentuali lontane dall’inflazione reale.
    L’indennità di vacanza contrattuale corrisposta nei nostri cedolini sotto il codice 888/K78 oscilla per tutto il personale scolastico dagli 8 ai 20 euro. ora, secondo i Cobas Scuola questa indennità di vacanza contrattuale verrà tolta dalla busta paga del personale della scuola. Infatti la Legge di stabilità appena varata dal Governo Monti, incalza ancor di più sulla riduzione delle retribuzioni. Il blocco dei rinnovi contrattuali è stato prorogato fino a tutto il 2014, e dulcis in fundo (sempre secondo i Cobas), da febbraio 2013 l’importo dell’indennità di vacanza contrattuale non potrà essere aggiornato o incrementato.


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  2. #2
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    naturalmente la legge in oggetto che ci impedirà di ricevere l'indennizzo per vacanza contrattuale per i dipendenti del ministero non vale, perchè loro NON HANNO la vacanza contrattuale.!....117.gif
    ciao beva

  3. #3
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    Agli statali niente indennità di vacanza contrattuale

    In Finanziaria non sono state stanziate le risorse
    Niente indennità di vacanza contrattuale aggiuntiva per il pubblico impiego, nemmeno se il provvedimento che la congela espressamente insieme ai rinnovi contrattuali non dovesse arrivare entro il mese di aprile. L’unico fattore di urgenza per il Governo, in questo quadro, sarebbe legato al riconoscimento contabile degli scatti di anzianità nella scuola, che in mancanza del blocco entrerebbero nei tendenziali di finanza pubblica. Il blocco di fatto delle retribuzioni pubbliche anche dopo la scadenza di quello “di diritto” a fine 2012 emerge dalla lettura combinata delle regole sulla «tutela retributiva» dei dipendenti pubblici. Il blocco di rinnovi contrattuali e stipendi individuali introdotto con la manovra estiva (articolo 9 del Dl 78/2010) è scaduto a fine 2012, e la sua estensione al biennio 2013-2014, prevista nella prima manovra estiva 2011 (articolo 16 del Dl 98/20n), ha bisogno di un Dpr per essere applicata. Il Dpr è già stato predisposto, ma si sta incagliando anche per ragioni legate all’opportunità o meno per un Governo uscente di assumere un atto di forte peso simbolico. I sindacati nei giorni scorsi sono passati all’attacco, e non è ancora stata presa una decisione sul suo approdo o meno al prossimo consiglio dei ministri. TUTELA PARZIALE Anche senza il Dpr che congela le intese rimane in pagamento la tutela economica relativa al 2010-2012 Qui si innesta il problema dell’indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici. Introdotta per il primo biennio dalla Finanziaria 2009 e prolungata fino al 2012 dalla manovra 2010, l’indennità è stata resa strutturale dalla riforma Brunetta, che l’ha introdotta nel Testo unico del pubblico impiego (articolo 47-bis del Dlgs 165/2001). L’indennità andrebbe pagata a partire da aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto nazionale di riferimento, ma la sua partenza non è automatica: l’attribuzione deve infatti avvenire «entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali ». E qui sta il punto. Nella sua prima versione la legge di stabilità bloccava per il 2013-2014 sia i rinnovi contrattuali sia l’indennità di vacanza contrattuale, con una previsione che è poi stata espunta per essere trasferita nel Dpr sul tema. Ovvio, quindi, che nella stessa legge non sia stato predisposto alcuno stanziamento per l’indennità, e nemmeno per i rinnovi contrattuali che quindi non possono partire senza risorse. In questo quadro, rimane in vita solo l’indennità che copre la prima vacanza contrattuale, quella del 2010-2012, senza aggiunte per l’ulteriore stallo dei rinnovi. ”



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  4. #4
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    La scuola va in vacanza contrattuale perenne


    L’indennità di vacanza contrattuale istituita per sostenere in via provvisoria gli stipendi, in attesa del rinnovo contrattuale, sta diventano ormai un elemento permanente e strutturale della “busta paga”.
    È incredibile, questo Governo! A parole sostiene, nella sua agenda politica, la centralità della scuola, rivendica l’obiettivo primario di restituire dignità professionale agli insegnanti, pesantemente penalizzati da recenti politiche ostile e vessatorie, ma nella sostanza della sua azione politica continua a tagliare e a prorogare ancora la cosiddetta vacanza contrattuale. Ma cos’è l’indennità di vacanza contrattuale? L’indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio di retribuzione salariale, istituito per non fare perdere eccessivamente potere d’acquisto al lavoratore dipendente. Questa indennità è prevista dal protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e serve a tutelare – in modo parziale – i lavoratori nel caso di ritardi dei rinnovi contrattuali. La scuola ha un contratto scaduto ormai dal 31 dicembre 2009, si tratta del CCNL 2006-2009, che non verrà rinnovato, almeno per la parte economica, come sembra evidente dai primi segnali scritti nel Documento Economia e Finanza, non prima del 2018 – 2020. In buona sostanza bisogna sapere che il governo non prevede di aprire i cordoni della borsa per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti, compreso quello della scuola, ma soprattutto è obiettivo del governo Renzi quello di attribuire a partire dal 2018 e fino al 2020 l’indennità di vacanza contrattuale che viene corrisposta proprio quando si prevede di non rinnovare i contratti e che viene erogata proprio per garantire almeno i lavoratori dall’effetto dell’inflazione sulle retribuzioni. Se questo è il proposito del governo sulla questione del rinnovo contrattuale, si può tranquillamente affermare che la scuola va in vacanza contrattuale perenne. Ma la vacanza contrattuale non doveva rappresentare un istituto provvisorio? A noi sembra che di provvisorio ci sia solo il contratto della scuola, che continua a subire saccheggiamenti legislativi di ogni tipo, mentre il dato inquietante che l’esercizio provvisorio della vacanza contrattuale è ormai divenuto permanente. È questo dovrebbe restituire dignità professionale all’insegnanti? Le retribuzioni dei docenti, dalle scuole primarie a quelle secondarie di primo e secondo grado, sono tra le più basse di Europa e fino al 2020 perderanno ancora molto terreno sul potere d’acquisto. E i sindacati cosa intendono fare rispetto a questa eventualità? Nel frattempo i docenti sempre più stressati e con carichi di lavoro crescenti, si trovano senza la prospettiva di un rinnovo contrattuale anche su base economica e con una continua destrutturazione delle norme contrattuali. Fra qualche giorno gli insegnanti andranno in vacanza per le festività pasquali ma quelle saranno provvisorie, mentre la vacanza contrattuale resterà perenne.


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  5. #5
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    No al cumulo di indennità di vacanza contrattuale con aumenti stipendio del nuovo CCNL




    La Cassazione sezione Lavoro, con Ordinanza del 20-07-2016, n. 14977 interviene sulla questione della indennità di vacanza contrattuale.
    Il contenzioso riguardava il vecchio contratto del 1999, la cui norma in questione, però, è stata recepita anche nel CCNL ancora vigente, all'articolo 1 quando si afferma che "Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23/7/1993...”
    La Cassazione evidenzia che “Come affermato da recenti pronunzie di questa Corte, la norma dell'Accordo sul costo del lavoro costituisce la fonte di orientamento sul punto per i contratti di settore trattandosi di Accordo interconfederale (Cass. n. 8803/2014, n. 9066 del 2014, n. 9188 del 2014, n. 9189 del 2014 n. 9581 del 2014 n. 14356 del 2014, ord. n. 26207 del 2015, ord. n. 26158 del 2015, ord. n. 26157 del 2015, ord. n. 26156 del 2015, ord. n. 74 del 2016, n. 187 del 2016, n. 188 del 2016). In questa prospettiva si è sottolineato che l'indennità di vacanza contrattuale, espressamente definita in detto Accordo come "elemento provvisorio della retribuzione" che cessa di essere corrisposto dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, ha certamente la finalità di assicurare alla parte più debole una (non integrale) copertura nei confronti dell'aumento del costo della vita, nel caso di trattative di rinnovo troppo lunghe.
    Ma è proprio la natura provvisoria - a titolo di acconto - di questa attribuzione patrimoniale che esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito e resista alla regolamentazione che la rinnovata contrattazione collettiva faccia in un quadro più ampio di nuova disciplina del trattamento economico (Cass. n. 14356 del 2014, cit.). La finalità dell'istituto è quella di consentire alla parte più debole del rapporto di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali ma solo in via provvisoria come anticipazione di futuri miglioramenti.
    La corretta interpretazione dei dati testuali forniti dal richiamato accordo del 1993 che definisce l'indennità "elemento provvisorio della retribuzione" nonchè della specifica previsione secondo cui la stessa cessa di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo, letti in correlazione con la previsione di decorrenza del nuovo contratto - parte economica - dalla scadenza del precedente, induce quindi ad escludere che la indennità di vacanza contrattuale possa cumularsi con gli aumenti retributivi stabiliti dal nuovo contratto .”
    Quanto alla tesi secondo cui con l'istituzione di detta indennità si sarebbe introdotta una forma sanzionatoria o anche di risarcimento del danno presunto per l'ipotesi di rinnovi contrattuali intervenuti a distanza di notevole lasso di tempo, la Cassazione afferma che " la stessa, come rilevato da questa Corte (Cass. n. 8803 del 2014, n. 9066 del 2014,n. 9188 del 2014, n. 9189 del 2014 n. 9581 del 2014 n. 14356 del 2014), è priva di pregio, non trovando alcun riscontro testuale o sistematico nella disciplina di riferimento.
    E' stato in particolare osservato che il fatto che il sindacato abbia per tempo presentato la propria piattaforma non è elemento idoneo a far ricadere sulla sola controparte la responsabilità per la mancata sollecita firma del nuovo contratto, posto che la piattaforma può essere anche del tutto irragionevole e che comunque il processo negoziale è lasciato alla libera valutazione delle parti ed ai loro rapporti di forza. In relazione a questa situazione l'ordinamento costituzionale interno e sovranazionale attribuisce un particolare diritto come quello di sciopero onde poter fare pressioni sulla controparte ed il sistema interno prevede nelle more della stipula del nuovo contratto - almeno dal punto di vista retributivo - l'ultrattività del contratto scaduto. Infine non appare pertinente il richiamo operato dal giudice di appello al principio espresso da Cass. n. 17429 del 2009, secondo cui il diritto dei dipendenti all'indennità di vacanza contrattuale sorge autonomamente allo spirare dei termini previsti dalla norma contrattuale, senza la necessità di stipulazione di un successivo contratto.
    La questione risolta dalla decisione sopra richiamata non concerneva, infatti, la cumulabilità o meno della indennità in esame con gli aumenti riconosciuti con effetti retroattivi dai contatti collettivi stipulati successivamente alla scadenza dei precedenti (Cass. n.. 9189 del 2014 cit.).”


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