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Discussione: Manovra e visite fiscali

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  1. #1
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    Predefinito Manovra e visite fiscali

    Per i dipendenti pubblici, ancora una volta particolarmente “colpiti” nella manovra finanziaria annunciata, previsti controlli in giornata se l’assenza per malattia si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli festivi.
    Oltre al blocco del turn over (ma per la scuola le assunzioni previste ci saranno, assicura il Miur, come riportato in altro articolo pubblicato in questo sito) e il congelamento degli stipendi anche nel 2014, per i dipendenti pubblici (ricordiamo peraltro l’incredibile disparità in termini di età pensionabile tra le lavoratrici del settore pubblico e quelle del settore privato, “lavori usuranti” a parte) stabilita una “stretta” anche sulle visite fiscali: quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative è previsto che la visita fiscale arriverà “sin dal primo giorno”.
    Nella vigente normativa, invece, il controllo poteva essere disposto “nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative” dell’Amministrazione.


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  2. #2
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    Dal 1° ottobre le richieste di visite di controllo si fanno on-line

    Avrà inizio il 1° ottobre per concludersi il 30 novembre 2011 il periodo transitorio in cui i datori di lavoro, pubblici e privati, potranno ancora utilizzare i canali tradizionali per la richiesta di visita medica di controllo.
    Alla scadenza del periodo transitorio, infatti, la procedura telematica diventerà esclusiva esclusiva e le richieste dovranno essere effettuate attraverso il portale WEB dell’Istituto - servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”, utilizzando l’apposito Pin.
    L’Inps, con la circolare n. 118 del 12/09/2011, ha dunque illustrato la nuova modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto ex lege 30 luglio 2010, n.122, art. 38, comma 5.
    Per l’utilizzo del servizio è necessario essere abilitati all’accesso. Tutti i soggetti già dotati di Pin ed attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia saranno automaticamente abilitati al servizio. Invece, i datori di lavoro o loro incaricati non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter acceder al servizio, devono presentare presso una Sede Inps i seguenti documenti:
    modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro, con l'elenco dei dipendenti per i quali si chiede il rilascio del Pin per l’accesso agli attestati di malattia del personale con allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore;
    modulo di richiesta "individuale" compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.
    Al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del Pin, i datori di lavoro o loro incaricati in possesso di Pin sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione. l’Inps provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione.
    La richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta. Dopo aver inoltrato la richiesta, il datore di lavoro otterrà in risposta una ricevuta, che si consiglia di stampare, con la segnatura di protocollo in entrata assegnata dal sistema Inps. Infine, sarà possibile visualizzare l’esito della visita dopo la sua effettuazione.



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  3. #3
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    Decurtazione stipendio in caso di malattia, dubbi di costituzionalità


    A sostenerlo è il giudice del lavoro Jacqueline Magi, che nell’esaminare il ricorso promosso dall’Unicobas ha chiesto il parere della Corte Costituzionale: i punti critici nella disparità di trattamento rispetto al privato e nel fatto che si tratta di una penalizzazione su stipendi già ridotti all’osso. Senza contare che si induce il dipendente a tornare prima del tempo necessario per guarire.
    La norma che ha introdotto la decurtazione in busta paga per i primi 10 giorni di assenza sarà presto al vaglio dei giudici della Corte Costituzionale: il rinvio dell’articolo, voluto dal ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, contenuto nel D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, è stato deciso ad agosto dal giudice del lavoro Jacqueline Magi, che ha esaminato il ricorso promosso dai legali dell’Unicobas.
    Nell’ordinanza di trasmissione depositata ad agosto e resa nota il 13 settembre si legge che "il D.L. 112 risulta in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione il quale tutela la persona e la sua dignità, e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte all'ordinamento. L'art. 71 del citato decreto, applicabile ai soli lavoratori del settore pubblico determina un'illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato". Infatti nel settore privato non è prevista tale decurtazione dello stipendio in caso di malattia.
    Ma le motivazioni che mettono in dubbio la costituzionalità della norma sono anche altre. Per il magistrato ci sono gli estremi per "la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione". Secondo il giudice Magi "il lavoratore legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto una riduzione dello stipendio in busta paga. Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa un 'lusso' che il lavoratore non potrà più permettersi".
    Citando l'articolo 32 della Costituzione, il giudice del lavoro reputa che "la norma in questione, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia". Soddisfatto per l’esito del ricorso è sicuramente Stefano d'Errico, coordinatore nazionale Unicobas, secondo il quale siamo di fronte ad “una prima vittoria di quei lavoratori che appena uscì questa norma liberticida, oltre a manifestare e scioperare si rivolsero al tribunale per ottenere giustizia. Siamo coscienti di aver vinto per ora una battaglia e non ancora la guerra ma siamo sulla buona strada e non ci fermeremo finché vedremo calpestati i diritti dei lavoratori”.


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  4. #4
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    Assenze per malattia: la replica di Brunetta

    Non ha tardato ad arrivare la replica del Ministro Brunetta alla notizia riguardante l’ordinanza del Tribunale di Livorno che rimette al giudizio della Corte Costituzionale la normativa Brunetta sulle assenze per malattia.
    Su istanza dell’Unicobas, la magistratura ha infatti rinviato alla Suprema Corte l’art. 71 della legge 133/2008, ritenendo anticostituzionali le decurtazioni di stipendio applicate ai dipendenti pubblici in caso di malattia.
    “Senza voler entrare nel merito della questione - si legge in una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica datata 13 settembre - si precisa che l'articolo 71 della legge 133 del 2008 non prevede alcuna riduzione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni ma solo la decurtazione del trattamento accessorio, cioè di quello legato alla effettiva prestazione o alla produttività dei dipendenti pubblici”.
    La questione di fondo si basa sulla disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici, che sarebbero penalizzati dalla norma, e i dipendenti del settore privato, per i quali non vi è alcuna decurtazione dello stipendio.
    “Tale disposizione - precisa però il Ministro - è prevista, per una durata diversa, anche all'interno di alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro”.


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  5. #5
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    Manovra bis in Gazzetta Ufficiale

    Il decreto legge convertito nella legge 148 entra in vigore il 17 settembre. Per scuola e pubblico impiego le modifiche rispetto al testo del 13 agosto sono poche.
    La manovra-bis è legge (la n. 148 del 14 settembre ed entra in vigore dal 17 settembre).
    Per quanto riguarda scuola e pubblico impiego ci sono alcune modifiche rispetto al testo del decreto legge originario (il n. 138 del 13 agosto scorso).
    Salta la norma con la quale si disponeva la soppressione degli enti pubblici con meno di 70 dipendenti e che avrebbe provocato la chiusura dello stesso Invalsi.
    Il comma 7 dell’articolo 1 prevedeva il blocco delle tredicesime dei dipendenti pubblici delle Amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi di risparmio stabiliti dai documenti di programmazione economico-finanziaria.
    Il testo modificato stabilisce invece che a “pagare il conto” di eventuali mancati risparmi dovranno essere i dirigenti responsabili, mediante una riduzione del 30% della retribuzione di risultato.
    Resta invece intatto anche il comma 21 secondo cui i dipendenti della scuola che maturano i requisiti per la pensione dal 1° gennaio 2012 in poi non potranno lasciare il lavoro nel mese di settembre ma dovranno aspettare l’anno successivo; in pratica dovranno lavorare un anno in più.
    Per quanto riguarda la buonuscita restano le regole contenute nel decreto.
    Chi cesserà dal servizio per anzianità dopo il 31.12.2011 dovrà aspettare 24 mesi (e non 6 come accade ora).
    Per chi andrà in pensione a 65 anni di età o con 40 anni di servizio il tempo di attesa
    sarà invece di almeno 6 mesi.
    Salve, infine, le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno mentre saranno accorpate alle domenica le feste del santo patrono.
    Un po’ tutti i sindacati sono sul piede di guerra.
    Unicobas e Sisa hanno già proclamato uno sciopero per il 7 ottobre, mentre FlcCgil annuncia manifestazioni e iniziative nel territorio.
    La Cisl si prepara agli stati generali del pubblico impiego per il 14 ottobre e chiede al Governo di “voltare pagina”.
    La Uil, per parte sua, sceglie la strada dello sciopero e annuncia una fermata di tutto il pubblico impiego per il 28 ottobre.



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    Visite di controllo: richieste all’Inps solo on-line


    L’Inps, con la circolare n. 118 del 12 settembre 2011, aveva già fornito istruzioni operative relativamente all’attivazione del canale telematico per la richiesta all’Istituto delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati.
    Nel rispondere alle richieste pervenute sull’applicazione delle nuove modalità, l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012, con il quale precisa che la suddetta modalità di richiesta regolamenta esclusivamente il servizio offerto da Inps, al quale la normativa vigente riconosce la titolarità all’effettuazione dei controlli medico legali ai lavoratori assenti per malattia anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto.
    Per quanto riguarda nello specifico i datori di lavoro pubblici, questi possono decidere di optare per l’utilizzo della prestazione fornita dall’Inps (e in tal caso devono seguire le indicazioni contenute nella suddetta circolare) ovvero continuare a rivolgersi alle Asl territorialmente competenti, secondo le modalità previste da tali Strutture.
    Le richieste devono essere obbligatoriamente inoltrate all’Inps utilizzando il canale telematico, attivo 24 ore su 24, tenendo tuttavia presente che saranno elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore 9.00 per la fascia antimeridiana e ore 12.00 per quella pomeridiana. E sempre per via telematica sarà possibile visualizzare l’esito delle visite domiciliari effettuate.
    Infine, con riferimento alle fasce di reperibilità, il messaggio contiene un importante chiarimento che interessa tutti i lavoratori del settore pubblico, compreso il personale della scuola: il servizio fornito dall’Inps non potrà coprire - allo stato attuale - l’intero orario di reperibilità previsto dalle disposizioni vigenti per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00), essendo possibile infatti effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).


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