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Discussione: In aumentano le iscrizioni negli istituti tecnici e professionali e nei licei linguistici, calano i

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    Predefinito In aumentano le iscrizioni negli istituti tecnici e professionali e nei licei linguistici, calano i

    Il Miur con un comunicato fa sapere che dai primi dati in suo possesso si registra un aumento di iscrizioni al primo anno nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, a favore degli istituti tecnici e professionali e una diminuzione nei licei.
    “Scuola in chiaro”, l’iniziativa del Miur che da quest’anno, per la prima volta, ha avviato per permettere a tutte le famiglie di effettuare l’iscrizione online per i propri figli, ha dato i suoi risultati. Un servizio aggiuntivo e non sostitutivo, precisa il comunicato del Miur, rispetto all’iscrizione tradizionale, per fornire più informazioni a studenti e famiglie, per garantire una maggiore trasparenza sugli istituti scolastici, e per semplificare il lavoro delle segreterie scolastiche.
    Il monitoraggio ha riguardato 5.319 domande trasmesse online dalla famiglie, la consultazione di 3.380.479 schede-scuole provenienti da 765 scuole paritarie e 8.792 scuole statali, e quindi con un dato non ancora definitivo perché in attesa della chiusura dei termini di iscrizione prorogati al 14 marzo. In base dunque al campione, che riguarda 494.379 alunni su circa 570.000 frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, è emerso che il 31,50% degli studenti ha scelto gli istituti tecnici (l’anno scorso fu il 30,39%), il 20,60% gli istituti professionali (l’anno scorso fu il 19,73%), mentre i licei scendono al 47,90% rispetto al 49,88% dell’anno precedente.
    Tra gli istituti tecnici aumentano le preferenze per il settore tecnologico: per l’indirizzo di meccanica, meccatronica ed energia gli iscritti salgono da 2,18% dell’anno scorso al 2,57%, così come per l’indirizzo Informatica e telecomunicazione (4,59%) e chimica, materiali e biotecnologie (1,98%).
    Tra gli istituti professionali registra un aumento degli iscritti soprattutto il settore servizi. In particolare l’indirizzo alberghiero sale al 9,51% di preferenze rispetto all’8,52% dell’anno scolastico 2011/2012.
    Aumentano, tra i licei, le iscrizioni ai linguistici: 7,25% rispetto al 6,86% dell’anno precedente. Calano i licei scientifici: 22,38%, rispetto al 23,95%. In calo invece i licei classici, dal 7,52% scendono al 6,66%.


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  2. #2
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    Meno ore nei tecnici e professionali, il Tar dice no ma il CdM cambia il regolamento

    Arriva il via libera definitivo in Consiglio dei Ministri alla revisione dei due regolamenti di riordino dell’istruzione tecnica e professionale.
    Si tratta dei regolamenti già approvati nel 2010. L’intervento è stato necessario a seguito di una pronuncia del Tar del Lazio dell’8 aprile del 2013, con cui il Tribunale amministrativo ha annullato parte dei i regolamenti n. 87 del 2010 (sull’istruzione professionale) e n. 88 del 2010 (sull’istruzione tecnica) perché incompleti: mancavano le motivazioni a sostegno della revisione (ovvero la riduzione) del quadro orario dei percorsi di studio.
    Il Tar, nell’occasione, accogliendo il ricorso del sindacato Snals-Confsal, aveva ritenuto illegittimo il taglio di una parte delle ore settimanali di laboratorio – a seguito dell’applicazione della Legge 133/08 dell’ultimo governo Berlusconi, con l’on. Maria Stella Gelmini a capo del Miur – negli istituti professionali e tecnici e ordinato il ripristino degli orari precedenti ai decreti 87 e 88 del 2010.
    Con una seconda sentenza del 2015, la n. 6438, il Tar Lazio aveva dato nuovamente ragione allo Snals-Confsal sulla stessa questione ordinando al Miur di dare esecuzione alla sentenza del 2013 lasciata nel “dimenticatoio”. Per questo, il Tar aveva disposto il commissariamento dello stesso Ministero, che si era mostrato incurante, e la nomina di un commissario nella figura del Prefetto di Roma.
    Il commissario, però, nelle more della rinnovazione dei regolamenti, non ha ripristinato i vecchi quadri orari. Da qui il terzo ricorso del sindacato, con una terza risposta del Tribunale regionale, datata marzo 2016, orientata sempre al ripristino degli orari antecedenti.

    Ora, però, modificando i regolamenti, il ministero dovrebbe avere risolto il problema alla “radice”, evitando di dover rimettere mano agli orari settimanali e ad incrementare il numero di ore dei docenti, evitando anche di aumentare il numero di cattedre dei docenti di laboratorio. E di fatto avvalorando una delle manovre più discusse e contrariate delle riforma Gelmini, assieme al dimensionamento: quella della riduzione del tempo scuola anche alle superiori.
    “Con il via libera di oggi – spiega il Miur – si integrano le norme, rendendole più chiare e ottemperando a quanto richiesto dai giudici amministrativi”.
    Nel frattempo, il Ministero sta predisponendo il nuovo regolamento per l’istruzione professionale previsto dal decreto legislativo 61 del 2017, uno degli otto decreti attuativi della legge 107 del 2015, la Buona Scuola.
    “Il provvedimento – concludono da Viale Trastevere – darà una più chiara identità agli istituti professionali, innovando e rendendo più flessibile la loro offerta formativa, superando l’attuale sovrapposizione con l’istruzione tecnica e mettendo ordine in un ambito frammentato tra competenze statali e regionali.
    Tale provvedimento permetterà, tra le altre cose, di attuare con maggiore flessibilità le cosiddette “passerelle” tra un ciclo di studi e l’altro (statale verso regionale e viceversa), oltre che la possibilità di terminare gli studi professionali statali con quattro anni di studi anziché gli attuali cinque.


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  3. #3
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    Istituti tecnici: come si definisce l’orario complessivo annuale. Le novità

    Con il DPR n.134 del 31 luglio 2017 sono state apportate integrazioni al DPR n.88/2010 riguardante il riordino degli Istituti Tecnici.

    Le nuove disposizioni, come indicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.215 del 14-09-2017), risultano avere decorrenza dal corrente anno scolastico e precisamente dal 15/09/2017.
    Le principali integrazioni previste riguardano i criteri per la definizione dell’orario complessivo annuale degli Istituti Tecnici.
    Nell’art.1 comma 1 vengono stabilite, infatti, modifiche e integrazioni all’art.5 del DPR n.88/2010, con l’inserimento dopo il comma 1 del comma 1bis.
    Le integrazioni previste nel comma 1bis riguardano una parte specifica dell’art.5 comma 1 del DPR n.88/2010 e precisamente la lettera b) dove si stabilisce quanto segue:

    b) l’orario complessivo annuale e’ determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell’insegnamento della religione cattolica

    Nel comma 1bis, come indicato nel recente DPR n.134/2017, a integrazione di quanto previsto nel precedente Decreto, confermando le disposizioni indicate nella succitata lettera b), vengono individuati i criteri da seguire per la determinazione dell’orario annuale complessivo negli Istituti Tecnici.
    L’orario annuale complessivo e’ definito, quindi, secondo i seguenti criteri:

    a) superamento delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del sistema ordinamentale e l’introduzione della possibilità di utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C
    Il comma 3 al quale si fa riferimento rientra nell’art.5 del DPR n.88/2010 e riguarda la quota oraria di autonomia (lettera a) e di flessibilità (lettera b) e la possibilità di utilizzazione di tali quote negli Istituti Tecnici, come di seguito indicato:
    a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all’allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli allegati B) e C).

    b) utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni entro: il 30% nel secondo biennio e il 35% nell’ultimo anno. La citata flessibilità è utilizzata nei limiti delle dotazioni
    organiche assegnate senza determinare esuberi di personale

    Gli ulteriori criteri che devono essere seguiti per la determinazione dell’orario annuale complessivo negli Istituti Tecnici, come indicati nel comma 1 bis, previsto nel DPR n.134/2017 a integrazione dell’art.5 comma 1 del DPR n.88/2010, sono distinti , in successione alla lettera a), dalla lettera b) alla lettera h) , con le indicazioni che riportiamo di seguito:
    b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell’ultimo anno

    c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilità adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare all’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui al fine di meglio garantire l’integrale erogazione del curricolo stesso

    La normativa citata alla lettera c), salvaguardata nel recente Decreto, stabilisce che le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica, regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.
    A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e considerando il riferimento alla lettera b), possono adottare la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui
    d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare,della sostenibilità dell’impegno orario richiesto agli studenti e dell’introduzione di metodologie didattiche innovative
    e) definizione di piani di studio il cui impianto curriculare garantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, attraverso la complementarità tra le diverse discipline, valorizzando il legame tra il contributo educativo offerto dalla cultura
    scientifico -tecnologica e la cultura umanistica
    f) previsione di piani di studio con un numero di ore complessive per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli studenti e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione dei medesimi
    g) adeguata ripartizione tra le discipline dell’area di istruzione generale e dell’area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l’introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell’area di indirizzo in relazione all’acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere una adeguata competenza professionale di settore. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all’area di istruzione generale e all’area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell’area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell’area di indirizzo
    h) dimensionamento dell’orario complessivo annuale e dell’orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l’ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell’ambito dell’intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell’ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.




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