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Discussione: Contributo-truffa, continua la prassi chiesti fino a 300 euro

  1. #21
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    Le spese scolastiche si possono detrarre, ma non tutti lo sanno



    Una ricerca della Doxa ha evidenziato che il 41% degli italiani non sa di poter detrarre il 19% delle spese per la scuola dei figli, mentre l’8% sceglie consapevolmente di non approfittarne. La detrazione è applicabile -si legge su Adnkrons- a una spesa massima di 717 euro e chi ne può usufruire sono oltre 8 milioni di studenti di ogni ordine e grado.
    Il Nord Ovest ha le spese più elevate
    Nel Nord Ovest si registrano le spese più elevate: 698 euro contro i 540 dell’Italia meridionale e insulare. Gli esborsi aumentano soprattutto per le famiglie con almeno due figli in età scolare: se le coppie con un solo figlio spendono in media 458 euro, quelle più numerose (due o più figli) dovranno spendere mediamente 686 euro.
    Il 57% farà ricorso al reddito attuale, mentre il 38% utilizzerà risparmi accantonati e aiuti esterni quali borse di studio, aiuto da parte di parenti/amici, prestiti o finanziamenti. I numeri sono in linea con quelli dello scorso anno.
    Meno richiesta di usato
    Rispetto allo scorso anno –riporta l’agenzia giornalistica- calano gli italiani che per risparmiare sulle spese legate alla scuola dei figli ricorrono all’usato: sono il 59% contro il 73% rilevato nel 2017.
    Stabile la ricerca su internet
    Rimane pressoché stabile il dato di coloro che cercano su Internet libri e accessori scolastici (74%). Libri/dizionari e accessori di cancelleria si confermano le voci di spesa scolastica che più incidono sul bilancio familiare. Libri e dizionari rappresentano l’esborso maggiore per il 65% degli intervistati con figli in età scolare (dato in calo rispetto al 2017 quando aveva raggiunto il 70%). Segue la cancelleria che si riporta ai valori del 2016 (43% in crescita rispetto al 36% dello scorso anno) e i trasporti (20%, in calo rispetto al 26% rilevato negli ultimi due anni).


    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  2. #22
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    Il Miur alle scuole: limitare le attività che richiedono un contributo economico alle famiglie


    Il Miur, con la nota 19534 del 20 novembre 2018, è intervenuto ancora una volta per rispondere ai numerosi quesiti pervenuti da parte di numerose famiglie e scuole in merito alla predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa 2020-2022.
    Tempo limite per pubblicare il Ptof
    Come già scritto nella nota numero 17832 dello scorso 16 ottobre, il Ptof deve, necessariamente, essere pubblicato prima dell’avvio delle iscrizioni per consentire alle famiglie di conoscere l’offerta formativa delle scuole e assumere scelte consapevoli in merito all’iscrizione dei figli. In ogni caso, la nota in questione invita a predisporre il Ptof il prima possibile.
    Attività facoltative solo con il consenso delle famiglie
    La nota rammenta quanto contenuto nella legge 107 che riprende il comma 3 articolo 3 del Regolamento sull’autonomia Dpr 275/1999, ossia che la predisposizione del Ptof deve considerare le proposte e i pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.
    Sempre la nota ribadisce che tutte le attività didattiche inserite nel Ptof, anche aggiunte in corso d’anno, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie e degli studenti, in particolare quelle che non rientrano nel curricolo obbligatorio di studi.
    Pertanto, nel caso di attività facoltative, deve essere richiesto il consenso dei genitori per gli studenti minorenni o degli stessi se maggiorenni, previa informazione esaustiva e tempestiva alle famiglie.
    Limite al contributo economico versato dalle famiglie
    La nota si sofferma sull’annoso problema del versamento dei contributi volontari. Ferma restando l’autonomia dell’istituzione scolastica, le scuole sono invitate a limitare la previsione di attività che richiedano un contributo economico da parte delle famiglie, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile, oppure ad attivare sponsorizzazioni, sulla base della normativa vigente, o a individuare altre forme di contribuzione in favore delle famiglie meno abbienti.
    In aggiunta a quanto riportato nella circolare, è il caso di ricordare che gli istituti tecnici e professionali, per fa funzionare i laboratori, hanno bisogno di fondi extra, necessariamente richiesti annualmente alle famiglie.

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  3. #23
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    Tasse scolastiche: l’Isee sale a 20mila euro, la platea degli esenti si allarga a 463mila studenti


    Aumenta la platea di coloro che potranno beneficiare dell’esenzione, per motivi legati al reddito, del pagamento delle tasse scolastiche per il quarto e quinto anno della scuola superiore: per essere esonerato totalmente dal pagamento si dovrà essere in possesso di un Isee pari o inferiore a 20mila euro. Un balzo in avanti rispetto all’anno scorso quando la soglia era di 15.748,79 euro. Sul decreto del Miur che individua la nuova soglia Isee per l’esonero dal pagamento è stata sancita giovedì scorso un’intesa in Conferenza Unificata.
    Cosa prevede il decreto Miur
    «Il valore dell’Isee al di sotto del quale è previsto l’esonero totale del pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e gli studenti del quarto e quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado è pari a 20.000 euro», recita il decreto ministeriale sul quale è stato raggiunto l’accordo in Unificata. Questa disposizione si applicherà a decorrere dall’anno scolastico 2018-2019 per le studentesse e gli studenti iscritti alle quarte classi della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dal 2019-2020 per gli iscritti alle quarte e quinte classi. Con il nuovo Isee che mette l’asticella più in alto rispetto all’anno scorso la platea dei beneficiari dunque aumenta: secondo la relazione allegata al decreto sono 463.173 gli studenti che ne dovrebbero usufruire per un costo valutato in oltre 11 milioni.
    Le tasse
    Le tasse scolastiche sono quattro, sono obbligatorie e vanno versate nel corso dell’anno scolastico. Eccole nel dettaglio: la tassa d’iscrizione ammonta a 6,04 euro e viene richiesta dalla scuola al momento di iscrivere lo studente all’anno successivo;  la tassa di frequenza è una tassa annuale dal valore di 15,13 euro. Va devoluta per intero e non è prevista la restituzione nel caso in cui lo studente decide di non proseguire più con l’anno scolastico. Ha validità universale per tutto l’anno, quindi non è necessario pagarne un’altra nel caso in cui lo studente si trasferisca in un altro istituto; la tassa d’esame ammonta a 12,09 euro. Viene pagata al momento in cui si presenta la domanda per partecipare all’esame di Stato o di idoneità. E infine la tassa di diploma: costa 15,13 euro e anche questa va pagata in un’unica soluzione. Il pagamento avviene quando si fa richiesta per avere il Diploma.


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  4. #24
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    Dal 1° gennaio è possibile pagare le tasse scolastiche con il modello F24


    Da gennaio anche per le tasse scolastiche è possibile usare il modello f24. Quattro i versamenti coinvolti: iscrizione, frequenza, esame e diploma. A ricordarlo è una nota del ministero dell’Istruzione che, quanto ai codici tributo, rimanda alla risoluzione 17 dicembre 2019 n. 106/E dell’Agenzia delle entrate.
    La novità
    Come stabilito dall’articolo 4-quater, comma 1, del decreto legge 34/2019, n. 34, i contribuenti potranno utilizzare il modello F24 per il pagamento delle tasse scolastiche. E ciò sia per il versamento unitario che per la compensazione. A tal proposito la nota del Miur rimanda alla risoluzione 17 dicembre 2019 n. 106/E dell’Agenzia delle entrate che istituisce i codici tributo riguardanti le quattro tipologie di tasse coinvolte: iscrizione, frequenza, esame, diploma.
    I codici tributo
    Per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, le Entrate istituiscono i seguenti codici tributo:
    – “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
    – “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
    – “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
    – “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.
    Istruzioni per la compilazione
    La sezione “Contribuente” del modello F24 va compilata come segue:
     nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
     nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.


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  5. #25
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    Gestione dei contributi volontari e delle tasse delle famiglie: esempio di regolamento


    Si ritiene opportuno effettuare la distinzione tra tasse scolastiche erariali e obbligatorie per gli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e assolto l’obbligo scolastico, dunque normalmente per gli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori, e contributi scolastici, destinati all’Istituto per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli studenti.
    Le tasse scolastiche (versate direttamente allo Stato)
    La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo: le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, devono essere, quindi, pagate dalle famiglie che iscrivono i propri figli ultrasedicenni, normalmente al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado.
    Sono, dunque, esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali gli studenti che, infrasedicenni, si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 del febbraio 1986 art. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali.
    Le tasse erariali allo Stato
    Le tasse scolastiche erariali devono essere versate allo Stato, alternativamente mediante:

    • versamento in c.c.p., indicando la causale e utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali;
    • versamento mediante bonifico bancario, intestato a Agenzia delle Entrate indicando il nominativo dello studente e la seguente causale: Tasse scolastiche – così come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.


    La dispensa
    L’art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche dovuto allo Stato.
    L’esonero può essere ammesso per:

    • meriti scolastici: viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche quando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta;
    • motivi economici: viene concesso qualora il reddito familiare prodotto nell’anno solare precedente a quello in cui viene chiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da una apposita circolare ministeriale. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito, è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione programmato, che il Ministero pubblica annualmente (www.pubblica.istruzione.it cliccando nel riquadro “normative”). Le tabelle riportano i limiti massimi di reddito in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Nel caso di studenti lavoratori (corso serale) il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 c.c.);
    • appartenenza a speciali categorie di beneficiari: ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie: 1) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; 2) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; 3) ciechi civili.
    • Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i
    • figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengono a svolgere gli studi in Italia.


    Cosa è necessario per ottenere l’esonero
    Sempre l’art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

    • ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a otto decimi;
    • l’esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti;
    • i benefici previsti per l’esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.


    I contributi scolastici (versati all’Istituto)
    Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi volontari, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte a far fronte alle spese necessarie alla salvaguardia di uno standard formativo di alta qualità, all’ampliamento delle dotazioni accessibili all’utenza e dei servizi offerti alla popolazione scolastica nonché alle spese per la manutenzione di ambienti scolastici e al loro adeguamento alle esigenze degli studenti che, purtroppo, non sempre gli enti locali preposti riescono a soddisfare.
    Il contributo di solidarietà
    Senza questo contributo di solidarietà da parte delle famiglie non sarebbe possibile, infatti, provvedere ad assicurare l’incremento stabile della qualità delle attività didattiche e della vita scolastica in genere; basti pensare alla cura necessaria dovuta alle attrezzature presenti nei laboratori informatici di cui è dotata questa Scuola e alle spese per l’innovazione tecnologica e per il decoro delle strutture scolastiche.
    La scuola bene comune
    La scuola, in quest’ottica, oltre ad essere un bene pubblico statale, è anche un bene comune della cittadinanza e, in particolare, della comunità scolastica che la fonda, per cui oggi il contributo si configura come un dovere morale che sancisce il senso di appartenenza del cittadino che ha a cuore le sorti del proprio territorio e, dunque, il futuro dei propri figli.
    Chi fissa l’importo dei contributi?
    Il Consiglio di Istituto, con l’obiettivo di contemperare le esigenze della comunità scolastica con la disponibilità delle famiglie, fissa il contributo ordinario.
    Il Consiglio di Istituto, inoltre, delibera ulteriori contributi, per esempio:

    • per lo svolgimento dell’esame di qualifica durante il corso di studi;
    • per lo svolgimento dell’esame integrativo finalizzato all’iscrizione (o passaggio ad altro corso) di studenti a classi successive alle prime;
    • per lo svolgimento di esami di idoneità finalizzati all’iscrizione di nuovi studenti a classi successive alle prime.


    Una volta effettuato il versamento, l’attestazione del pagamento o la copia della ricevuta dovrà essere consegnata presso la Segreteria didattica dell’Istituto per il suo inserimento nel fascicolo personale dello studente.
    È possibile anche il versamento collettivo, che non risulterà però detraibile fiscalmente.
    Indicare una delle causali di seguito specificata:

    • Contributo scolastico ordinario A.S. 20___/____ (es. 2021/22)
    • Contributo scolastico per classe digitale A.S. 20____/____
    • Contributo per esame di qualifica A.S. 20___/___
    • Contributo per esame idoneità A.S. 20___/___
    • Contributo per esame integrativo A.S. 20___/___


    Il rimborso del contributo ordinario già versato potrà essere ottenuto solo in caso di trasferimento o di ritiro dalle lezioni, se richiesto per iscritto entro e non oltre l’inizio delle attività didattiche.
    Non è previsto il rimborso dei contributi diversi da quello ordinario.
    Utilizzo dei fondi
    Il contributo volontario può essere utilizzato per tre scopi principali:

    • Innovazione tecnologica: acquisto e manutenzione di attrezzature tecnologiche in genere, software e
    • materiale di consumo, attrezzature scientifiche, strumenti e materiali per laboratori di indirizzo;
    • Piccoli interventi di manutenzione e acquisti di suppellettili, in assenza dell’intervento dell’Ente locale;
    • Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad es. esperti esterni, biblioteca di classe, potenziamento linguistico, fotocopie e stampe per approfondimenti e
    • verifiche, ecc.).


    Modalità di gestione e rendicontazione
    Il contributo sarà versato dalle famiglie entro una data prefissata dal Consiglio di Istituto.
    Entro il termine dell’attività didattica, il Dirigente scolastico procederà agli acquisti di beni e servizi previsti secondo le disposizioni normative vigenti, all’interno della normale attività negoziale effettuata dall’Istituto; eventuali eccedenze saranno accantonate per l’anno scolastico successivo.
    Entro il 31 dicembre successivo al termine dell’anno scolastico sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto una adeguata rendicontazione delle risorse introitate.
    Il Regolamento
    Sono numerose le scuole che si forniscono di un apposito regolamento per gestire tali contributi. Tra questi, particolarmente interessante, appare essere il regolamento adottato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Nicola Garrone” di Canosa di Puglia e Barletta diretto, con una eccezionale competenza, dal dirigente scolastico Prof. Antonio Francesco Diviccaro.


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