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Discussione: Maternità e paternità: le novità illustrate dall’Inps

  1. #1
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    Predefinito Maternità e paternità: le novità illustrate dall’Inps

    Cosa è cambiato per i lavoratori dipendenti neo genitori.
    Recentemente il T.U. sulla maternità e paternità ha subito alcune importanti modifiche; infatti, in applicazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è stato successivamente emanato il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, che agli artt. 2 e 8 introduce appunto alcune novità riguardanti i congedi e permessi riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione dell’evento di maternità/paternità.
    A tal fine, l’Inps ha emanato una propria circolare, la n. 139 del 27/10/2011, con la quale fornisce istruzioni alle proprie sedi e importanti chiarimenti per l’applicazione delle nuove norme.
    Innanzitutto, con riferimento ai casi di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno, nonché alle ipotesi di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum, con l’entrata in vigore dell’art. 2 del decreto 119/2011, fermo restando, in circostanze normali, il divieto per il datore di lavoro di adibire le lavoratrici in avanzato stato di gravidanza nonché durante il periodo di puerperio, ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum.
    La lavoratrice madre in congedo di maternità può però optare per la ripresa del lavoro solo se l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza sia successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione o se è avvenuto il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità. E soprattutto se il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oppure convenzionato con il SSN ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attestino che la ripresa dell’attività non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice interessata.
    Riguardo all’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, l’Inps, in linea con quanto già precisato con proprio precedente messaggio n. 9042 del 18/04/2011, ritiene che la facoltà di riprendere l’attività lavorativa sia riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno. Per poter esercitare la facoltà, al datore di lavoro la lavoratrice deve dare un preavviso di 10 giorni.
    Un’altra modifica introdotta dal suddetto d.lgs. 119/2011 interessa i riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione o affidamento. L’art. 8 del decreto in esame modifica, infatti, il comma 1 dell’art. 45 del T.U. disponendo che i riposi giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia” anziché “entro un anno di vita del bambino”. Non si tratta in questo caso di una novità, perché già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 9 aprile 2003, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 45 del T.U. nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 del T.U. “si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, "entro il primo anno di vita del bambino" anziché "entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”. Sulla base di tale sentenza, l’Inps aveva già impartito istruzioni con la circolare n. 91 del 26/05/2003, precisando, tra gli altri aspetti, che laddove i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l’affidamento preadottivo, gli stessi non possono fruire di ulteriori periodi a seguito dell’adozione.


    Tecnica della scuola
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  2. #2
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    Insegnanti. Allattamento e riduzione oraria anche per le riunioni pomeridiane


    Le attività funzionali all'insegnamento, così come disciplinate dall'art. 29 del CCNL in che misura rientrano nel riposo giornaliero richiesto dalle docenti durante il primo anno di vita del bambino?
    Il Decreto legislativo 26.03.2001 n. 151, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della Legge 8.03.2000 n. 53, ha sostanzialmente riconfermato l'articolo 10 commi 1 e 2 della Legge 1204/71, che prevede:
    1. il Datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
    2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
    Dunque si parla di orario giornaliero, sulla base del numero di ore di lavoro stabilite. Numero che, per quanto riguarda gli insegnanti, può variare in funzione delle riunioni pomeridiane (attività funzionali all'insegnamento), programmate su base annuale di solito nel primo collegio docenti.
    Pertanto anche la partecipazione a tali riunioni deve essere considerata, a nostro parere, "orario di lavoro”.
    Tali ore, fino a 40, sono infatti contrattualmente previste.
    Anche perchè altrimenti non sarebbe ammissibile che i Dirigenti Scolastici chiedano che l'assenza a tali incontri sia giusitificata ma nello stesso tempo non la ricomprendono come “orario di lavoro” ai fini della riduzione oraria.

    Orizzontescuola
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  3. #3
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    Maternità: torna il bonus baby sitter al posto del congedo parentale per le mamme che lavorano


    Dal 1 febbraio 2016 le mamme lavoratrici possono contare su un sostegno economico per i costi di asilo nido e baby sitter. Tale sostegno viene erogato a chi decide di rinunciare alla fruizione del congedo parentale.
    Il bonus baby sitting prevede l’erogazione di 600 euro al mese per una durata masima di 6 mesi (per le lavoratrici iscritte alla gestione separata l’erogazione prevista è per un massimo di 3 mesi) per le mamme lavoratrici, anche part time (per le quali la cifra sarà ridotta) in alternativa all’utilizzo del congedo parentale, per il quale si deve fare una dichiarazione di rinuncia per i mesi non fruiti. Il bonus baby sitting può essere utilizzato per sostenere i costi di baby sitter o asilo nido pubblico e privato.
    La domanda per poter fruire del bonus si può presentare dal 1 febbraio 2016, ma è bene presentarla il prima possibile poichè il budget stanziato a livello nazionale è di 20milioni di euro e il bonus sarà erogato fino ad esaurimento di tale budget.
    Maternità: cosa spetta?
    Alle neo mamme spetta di diritto un congedo obbligatorio per maternità di 5 mesi a cui seguono 6 mesi di maternità facoltativa retribuiti al 30% dello stipendio. Il congedo parentale può essere fruito dopo la maternità facoltativa ma non prevede una retribuzione. Per le mamme che rinunciano alla fruizione del congedo parentale e decidono di tornare in servizio a tempo pieno c’è la possibilità, quindi, di fruire del bonu baby sitting. Hanno diritto al bonus sia le dipendenti del settore pubblico che quelle del settore privato ma anche le libere professioniste e le iscritte alla gestione separata.
    Alla presentazione della domanda va allegata la dichiarazione Isee 2016. La domanda va presentata negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità a patto che non si sia fruito per intero del congedo parentale.
    Il bonus viene erogato tramite buoni mensili da 600 euro da ritirare presso le sedi Inps e utilizzabili per pagare i servizi di baby sitting. I buoni vanno ritirati entro 120 giorni dall’accoglimento della domanda presentata dalla mamma.

    orizzontescuola
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  4. #4
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    Richieste dal 17 luglio per il bonus asilo nido da mille euro



    Le domande per il bonus asilo da mille euro relative al 2017 potranno essere presentate a partire dal 17 luglio. Per l’anno prossimo le modalità di richiesta saranno comunicate successivamente.
    Con la circolare 88/2017, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per richiedere il contributo, introdotto dalla legge di bilancio 2017, che prevede l’erogazione fino a mille euro all’anno, in undici rate mensili da 90,91 euro ciascuna, al fine di coprire in tutto o in parte la rata dell’asilo nido pubblico o privato, oppure per introdurreforme di supporto presso l’abitazione in favore di bambini che non possono frequentare l’asilo a causa di una grave patologia cronica.
    Il diritto al bonus per i bambini nati o adottati vale dal 1° gennaio 2016, ma il contributo copre le spese sostenute dal 2017 e verrà erogato fino a esaurimento fondi (144 milioni di euro per quest’anno). La domanda potrà essere presentata solo tramite il sito internet o il contact center telefonico dell’Inps o attraverso i patronati. Nella richiesta si dovrà indicare se si sceglie l’opzione asilo nido o quella delle spese per l’assistenza a casa.
    Nel primo caso il richiedente deve obbligatoriamente essere il genitore che paga la retta, onere che deve essere dimostrato indicando la relativa documentazione (per esempio bollettino bancario o postale, trattenuta in busta paga, ricevuta di pagamento). Si potranno incassare le 11 mensilità se il bambino nel 2017 ha già frequentato l’asilo nella prima parte dell’anno e continuerà a farlo da settembre in poi. Se, invece, la frequenza è limitata all’anno scolastico che sta per terminare o quello che inizierà, si riceveranno solo le relative mensilità.
    Se il bambino frequenterà l’asilo da settembre, la domanda potrà essere presentata solo a fronte di prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento di almeno una retta. In tutti i casi le ricevute dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque entro quest’anno.
    Se la retta è di importo inferiore a 90,91 euro, verrà corrisposta la somma effettivamente spesa. Per i mesi già pagati, verranno riconosciuti gli arretrati.
    Se, invece, si richiede il contributo per forme di supporto a casa, il genitore deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune. In questo caso il diritto al contributo nasce a fronte di una dichiarazione del pediatra che attesti una grave patologia cronica con conseguente impossibilità di frequentare l’asilo. L’impossibilità deve derivare dal fattore biologico e non per aspetti organizzativi della struttura che dovrebbe accogliere il bambino. In questa ipotesi non è prevista la presentazione di giustificativi di spesa e l’importo sarà pagato in unica soluzione.


    edscuola
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  5. #5
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    Maternità, iter per l’astensione anticipata dal lavoro

    Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare in caso di pericolo per il feto dovuto a rischi per la sicurezza, una donna puo’ richiedere l’astensione anticipata dal lavoro.

    L’iter parte dall’acquisizione da parte del Dirigente Scolastico della comunicazione da parte del RSPP che sussistono rischi per la salute della donna in gravidanza, comunicazione generata dalle conclusioni previste nel documento di valutazione dei rischi per il caso in oggetto.
    Il dirigente scolastico deve trasmettere alla DTL i seguenti documenti:

    • certificato medico di gravidanza prodotto dalla lavoratrice
    • estratto del DVR riferito alle lavoratrici madri
    • dichiarazione nella quale precisi i motivi dell’impossibilità allo spostamento di mansione.

    L’iter di richiesta di astensione anticipata dal lavoro, in relazione a problemi connessi alla gravidanza, di fatto e’ un procedimento che fa capo all’ASL e non richiede alcun intervento da parte del dirigente scolastico.
    Quando il lavoro non determina rischi particolari e la gravidanza prosegue normalmente, la legge prevede un periodo di astensione obbligatoria che inizia due mesi prima del parto e termina tre mesi dopo.
    La dipendente interessata può eventualmente richiedere al dirigente scolastico e all’INPS di ridurre ad un mese il periodo d’interdizione obbligatoria prima del parto per estenderlo poi fino a quattro mesi dopo, purché tale scelta non rechi danno a sé o al nascituro.
    La richiesta deve essere accompagnata da idonea certificazione che attesti l’assenza di controindicazioni



    Orizzontescuola
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