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Discussione: Assunzioni in ruolo, le nomine slittano di nuovo al 31 agosto

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  1. #1
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    Anno di prova da ripetere per chi ha chiesto il passaggio di ruolo, questione complessa


    Il personale già assunto a tempo indeterminato che ha chiesto il passaggio di ruolo deve rifare l’anno di prova con le modalità della Legge 107/15?
    Il Miur sostiene di sì. I sindacati sono convinti del contrario. Per questo motivo, i rappresentanti dei lavoratori – FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams – hanno raccolto una serie di ricorsi e deciso di rivolgersi in tribunale. La questione, però, è complessa. Anche i giudici sembrano avere idee diverse uno dall’altro.
    Sotto la loro “lente” è stato posto il Decreto Miur n. 850, del 27ottobre 2015 con il quale l’amministrazione scolastica ha regolamentato il periodo di prova e di formazione. Pure per i neo-assunti con la Buona Scuola, per i quali sempre i sindacati contestano alcuni aspetti.
    Nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 24 giugno 2016, si è pronunciato sul ricorso – relativo alla formazione del personale docente neo assunto o che abbia ottenuto il passaggio di ruolo – ha ribaltato la tesi del TAR Lazio, secondo la quale la questione avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice del lavoro. Confermando, invece, che la materia rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.
    Nel provvedimento del Consiglio di Stato, riassumono i sindacati, si legge chiaramente che: “diversamente da quanto ritenuto con l’ordinanza impugnata, sembra sussistere la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, avuto riguardo alla avvenuta impugnazione di atti che dettano criteri generali in ordine all’espletamento del periodo di prova”.
    Relativamente al merito, il Consiglio di Stato, tuttavia, non ha ritenuto di poter assumere una decisione immediata in fase cautelare facendo riferimento alla complessità della questione nonché all’opportunità che tutti i rilievi sollevati dalle Organizzazioni Sindacali vengano approfonditi nel giudizio di merito dinanzi al Tar Lazio.
    A questo punto, anche in considerazione di tale esito, si provvederà a richiedere al Tar Lazio una sollecita fissazione dell’udienza di merito affinché siano esaminate con la dovuta attenzione tutte le contestazioni avanzate.


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  2. #2
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    Immissioni in ruolo infanzia. Inizio fase nazionale: accettazione entro oggi su Istanze on Line


    La fase regionale è ormai terminata ed il Miur ha dato il via alla fase nazionale: in data odierna, infatti, è stato pubblicato un apposito avviso.
    Le proposte di assunzione, per la suddetta fase, perverranno ai docenti entro la giornata del 3 settembre 2016 sul sistema informativo istanze on line.
    I docenti, che riceveranno la proposta, avranno tempo per l'accettazione dalle ore 00.01 del 4 settembre alle ore 23.59 dell'8 settembre 2016.
    Nell'avviso si ricorda che i docenti che rinunceranno alla proposta di assunzione saranno espunti sia dalle graduatorie di merito sia dalle graduatorie ad esaurimento (qualora siano inserite anche in queste ultime). La mancata risposta alla proposta di assunzione equivale alla rinuncia.



    Orizzontescuola
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  3. #3
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    Docenti del Sud a Nord, ci sono maestre malate da mesi




    Si attendono da mesi, in una scuola di Venezia, 3 insegnanti di sostegno che sono da inizio anno malate.
    In un istituto comprensivo di Venezia che accoglie 1350 studenti da mesi si attendono 3 maestre malate. Le insegnanti, tutte di sostegno, non possono essere sostituite poichè continuano a presentare certificati medici di malattia.
    A poche settimane dalla fine del primo quadrimestre la scuola in questione non è riuscita ancora, quindi, a riempire l’organico stabilito a inizio anno pur se il dirigente chiarisce che non vi sono cattedre scoperte e che l’attività di tutte le classi è a regime.
    “Da mesi attendiamo tre maestre di sostegno, ma quelle che devono essere trasferite dal sud continuano a presentare certificati medici e così non possono essere sostituite” afferma la dirigente dell’isitutto comprensivo Franca Ongaro, Gabriella Marinaro.


    Orizzontescuola
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  4. #4
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    Anno di prova, caos interpretativo


    Viale Trastevere dice che non si può fare su scuole di grado diverso; la dr Molise il contrario
    L’anno di prova si può fare anche su scuola di grado diverso.
    È quanto afferma la direzione regionale del Molise in un parere emesso il 15 dicembre scorso (protocollo 7227). Che sembrerebbe di diverso avviso rispetto a quanto stabilito dall’amministrazione centrale, con la circolare del 5 novembre scorso (protocollo 36167).
    Il provvedimento ministeriale, infatti, esclude che il periodo prestato in diverso grado di istruzione possa essere ritenuto valido ai fini del superamento dell’anno di prova.
    Per le classi di concorso, spiega il dicastero di viale Trastevere nella circolare, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.
    Idem, per la supplenza su posto di sostegno che è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.
    La circolare, però, non considera una situazione giuridica sulla quale fa leva l’ufficio scolastico molisano.
    E cioè che il periodo di formazione e di prova, sebbene prestato su grado di scuola diverso, venga effettuato facendo riferimento al grado di scuola nel quale il docente sia stato immesso in ruolo.
    Secondo la direzione regionale l’anno di prova in grado di istruzione diverso deve essere considerato comunque valido in presenza di due condizioni.
    La prima è che il docente tutor appartenga alla medesima classe di concorso di immissione in ruolo del docente neoassunto ovvero sia in possesso della relativa abilitazione. Oppure, nel caso nell’organico della scuola non vi fosse un docente con queste caratteristiche, sia un insegnante che presta servizio in classe affine oppure nella stessa area disciplinare.
    La seconda condizione è che l’attività di formazione deve essere comunque svolta con riferimento alla classe di concorso di immissione in ruolo. La decisione dell’ufficio si fonda sulla necessità di andare incontro alle esigenze dei docenti neoimmessi in ruolo nella fase B e nella fase C, in ragione dell’eccezionalità della situazione.
    Mai prima di ora si era verificato che migliaia di docenti venissero immessi in ruolo, d’ufficio, in province diverse da quelle che avevano richiesto espressamente «a domanda». E dunque, in molti casi, l’assunzione è avvenuta in provincia diversa da quella di residenza.
    Resta ferma, in ogni caso, la possibilità, per questi docenti, di chiedere di accedere alla mobilità interprovinciale fin da quest’anno, in deroga la vincolo quinquennale. Deroga, questa, che è espressamente prevista nella legge 107. Ma ciò vale solo ed esclusivamente per la mobilità nella stessa classe di concorso del ruolo.
    Per accedere alla mobilità professionale, invece, è necessario avere superato l’anno di prova.
    C’è poi un ulteriore elemento da considerare: la diversità di trattamento tra i docenti immessi in ruolo nella fase B e i loro colleghi assunti nelle fase C. Nel primo caso si tratta di docenti che sono stati assunti sui residui delle immissioni in ruolo ordinarie (fase 0 e fase A).
    Pertanto, il reclutamento è avvenuto con l’assegnazione di una cattedra in senso stretto. Tale fase ha interessato gli aspiranti posti al vertice delle graduatorie ad esito delle fasi precedenti.
    E dunque, paradossalmente, nella maggior parte dei casi, questi insegnanti hanno dovuto accettare immissioni in ruolo in province anche molto lontane da casa. Di qui la necessità stringente, soprattutto per questi docenti, di superare l’anno di prova già da quest’anno per accedere subito alla mobilità professionale e aumentare le chances di ritorno a casa.
    Mentre i docenti con meno punti, sono stati assunti nella fase C, sull’organico di potenziamento, prevalentemente nella provincia di residenza.
    Infine c’è il problema dei licei musicali. Che dal prossimo anno, rischiano di trovarsi in difficoltà nel reperire i docenti delle discipline musicali. Le discipline di indirizzo infatti, non hanno ancora le classi di concorso, e le immissioni in ruolo dei docenti che insegnano attualmente in queste scuole è avvenuta prevalentemente sulla classe A032, educazione musicale nella scuola media.
    Ciò precluderà alla maggior parte di questi docenti la possibilità di svolgere l’anno di prova precludendo il passaggio di ruolo al liceo. Insomma, un ulteriore problema che rischia di porre nel nulla l’esperienza accumulata negli ultimi 5 anni dai docenti interessati. Esperienza particolarmente preziosa se si si considera che il liceo musicale ha appena 5 anni di vita.

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  5. #5
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    Sono 86.076 le proposte di nomina in ruolo accettate



    Il sottosegretario Faraone riferisce in Parlamento i numeri completi del piano straordinario di assunzioni
    Le operazioni di nomina previste dalla legge ‘Buona Scuola’ si sono “concluse tutte nei tempi previsti” e, in particolare, “le fasi 0 e A, entro il mese di luglio 2015; la fase B, il 2 settembre 2015 e la fase C il 10 novembre 2015“.
    All’esito delle operazioni “a livello nazionale, risultano immessi in ruolo su posti comuni 24.370 docenti e su posti di sostegno 14.241 docenti“. Inoltre all’esito della fase C “le immissioni in ruolo sono state pari a 44.677, cui si debbono aggiungere 2.788 sul sostegno. Al termine delle operazioni, le proposte di nomina in ruolo accettate sono state complessivamente 86.076“.
    Sono questi i numeri, forniti in commissione Istruzione alla Camera dal sottosegretario al Miur, Davide Faraone, che ha risposto a un’interrogazione di Maria Coscia che chiedeva al governo i dati relativi al piano assunzionale.
    Infine Faraone ha sottolineato che “a conclusione delle operazioni del piano assunzionale straordinario, la consistenza delle graduatorie ad esaurimento si è ridotta di circa due terzi“.


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  6. #6
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    Ad insegnante di Latino neoimmesso in ruolo in fase C in scuola in cui non c'è la sua classe di concorso viene negato anno di prova



    Capita ad uno dei 10.000 docenti (almeno) demansionati dalla ‘riforma' Renzi. Il docente si è abilitato nella classe di concorso A052 per insegnare italiano, latino, greco, storia e geografia nel Ginnasio, come il suo titolo di laurea gli consente.
    Quando parte la campagna di assunzioni è uno dei tanti precari iscritti nelle ‘GAE' (graduatorie ad esaurimento) ma, come altri 60.000, viene assunto solo a Novembre 2015, con la quarta fase (la ‘fase C').
    Per questo motivo, come gli altri, viene destinato al cosiddetto ‘organico potenziato'. Non ha quindi una vera ‘titolarità' su una scuola e dovrà rassegnarsi a fare (soprattutto) supplenze per tutto l'anno scolastico. Questo lo aveva messo in conto, perché la singolare ‘riforma' è costruita così: invece che per ridurre l'esorbitante numero di alunni per classe o ‘arricchire l'offerta formativa', l'organico potenziato si risolve, molto più prosaicamente, in una deprofessionalizzante e ‘spicciola' funzione da ‘tappabuchi'.
    Però non immaginava che queste supplenze le avrebbe dovute fare in un Istituto Comprensivo, quindi nella scuola dell'Infanzia, nella Primaria e, ‘quando va un po' meglio', nella scuola Media. Né immaginava che, per ‘sovrammercato', sarebbe stato accolto dalla Dirigente con un certo ‘sospetto' e con la promessa che non gli sarebbe stato destinato alcun ‘tutor', come invece è previsto dalle norme vigenti per i neo-assunti, e che pur lavorando avrebbe dovuto anche ‘saltare' a piè pari il primo dei due anni di prova che ha a disposizione, perché a Giugno non potrà venir ‘valutato'.
    Gli resterà così solo ‘la seconda chance' e, se qualcosa dovesse andare di nuovo ‘storto', se di nuovo non trovasse posto nell'organico di un Liceo, se venisse valutato negativamente o semplicemente s'ammalasse non garantendo pieno servizio, potrebbe venire licenziato senza appello. Questa la prospettiva resagli nota risolutamente dalla Preside dell'Istituto Comprensivo: ‘Lei qui dovrà svolgere un lavoro diverso da quello che conosce, ed io non intendo valutarla'.
    È a questo punto che il nostro Prof si trova costretto ad interessarsi della strana condizione destinatagli dalla ‘riforma', capendo anche di star facendo, incolpevole, le ‘spese' delle difficoltà create alla scuola nella quale è stato spedito d'ufficio dal Ministero, che aveva chiesto invece insegnanti della primaria e delle Medie. Una scuola dove certo non esistono né il latino, né il greco. Però sa di non essere solo. Come hanno fatto nei 10.000 altri casi nei quali altri Istituti comprensivi, avendo chiesto un insegnante di educazione motoria, si sono visti arrivare un laureato in diritto o filosofia? Che è successo in quei Professionali ove, nonostante servisse un docente di matematica, se ne sono visti arrivare due di storia dell'arte? Quali ‘previsioni' normative ha adottato la Giannini per far fronte a tale (davvero singolare) emergenza che per la prima volta nella nostra storia devono affrontare le scuole?
    La Circolare Ministeriale 36167, del 5.11.2015, pur considerando ad esempio l'insegnamento di sostegno (nonostante la specializzazione necessaria s'affianchi al titolo di studio ed all'abilitazione) come un ‘jolly' in qualsiasi ordine e grado venga svolto, nonostante faccia ‘salti mortali' per considerare ‘affini' materie del tutto distinte, non contempla il casus di specie.
    Così il Prof. scopre che se ne vedono di tutti i ‘colori': colleghi in situazioni analoghe sono stati soddisfatti per l'anno di formazione ‘chiudendo un occhio', altri invece versano in condizioni analoghe alle sue. Così si rivolge, nell'ordine, di nuovo alla Preside, poi alla Direttrice dell'Ufficio Scolastico Provinciale, quindi a Gildo De Angelis (Direttore Regionale del Lazio), ed infine a Marilena Novelli, Direttore Generale del Personale al Miur. La prima gli ribadisce che le indicazioni non sono chiare e che non può farci nulla, gli altri danno ‘ragione' a lui, ma sostengono di non poter intervenire sulla Dirigente della scuola, che è ‘autonoma' nelle decisioni, mentre l'ultima, dopo essersi detta ‘sorpresa', sostiene di non poter fare una circolare specifica perché si solleverebbe un ‘vespaio' di ricorsi, relativi a simili ed altri casi, che sommergerebbero il Palazzo (come quelli che sta appunto facendo partire l'Unicobas).
    Semplicemente, la circolare non ha tenuto conto della situazione nella quale si trova chi è stato mandato su un ordine e grado diverso da quello d'appartenenza, mentre invece consente di insegnare (e quindi passare l'anno di prova) su materie del tutto differenti, purché siano nel medesimo ordine grado. Quindi non avrebbero dovuto assegnarlo ad un Istituto Comprensivo. Ma non è possibile che, una volta che ce lo hanno spedito, debba ‘arrangiarsi' (subendo) ed il Miur non preveda altro che fargli perdere il primo anno di prova come fosse un incapace o si fosse dovuto assentare per mesi, mentre invece lo stesso Miur pretende che lavori e stia zitto!
    Chi è nelle sue condizioni che prospettive ha, se non intentare, per forza, una causa per demansionamento (tipico anche nel mobbing), chiedendo al Miur i danni per lo stress che sta vivendo, quindi perché, incolpevole, è stato gettato ‘nella fossa dei leoni' senza la benché minima luce normativa alla quale appellarsi? Non è davvero possibile che per la ‘Buona sQuola' si sacrifichino le vite dei docenti, la loro professionalità e la qualità stessa dell'istruzione, col risultato di un caravanserraglio pensato da incompetenti ed arroganti politici che, a livello gestionale come didattico, si sono rivelati, già alla metà del primo anno della ‘riforma', solo meri analfabeti. Si troverà un ‘giornalista in Danimarca' con attributi idonei a ‘sbugiardare' pubblicamente un tale disastro?

    Orizzontescuola
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    Docenti neoassunti, proroga al 15/7 per il questionario sulla video-documentazione nel peer to peer


    Facendo seguito alle richieste dei docenti interessati a partecipare alla ricerca Indire sulla video-documentazione nell’attività didattica peer-to-peer, l’Istituto ha prorogato fino al 15 luglio la possibilità di compilare il questionario online.
    Si tratta di un formulario facoltativo al quale è possibile accedere tramite questo link.
    Il formulario, ideato per comprendere le di video-documentazione e video-analisi realizzate durante l’anno di prova (o che comunque fanno parte del background del docente), è articolato in quattro ambiti:
    a. Scelta del prodotto video
    b. Aspetti individuati attraverso la visione del video
    c. Organizzazione della video ripresa
    d. Efficacia e sviluppi dell’esperienza
    Per compilare il formulario è necessario aver già aver svolto la fase di analisi della pratica didattica tramite il video.
    È prevista una sola possibilità di compilazione: l’Indire invita quindi gli utenti ad aver cura di riempire integralmente il formulario e salvarlo solo alla fine.


    Tecnica della scuola
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  8. #8
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    Immissioni in ruolo Infanzia, liberi 237 posti in più ma solo per il Sud. Resta problema per le GaE


    Sabato abbiamo dato la notizia che il Ministero sta per emanare un decreto per aumentare i posti per le assunzioni.
    Si tratta di un'operazione già ampiamente annunciata dalla nostra redazione che ha sentito il Senatore Marco Di Lello che ha seguito la questione in prima persona.
    Lo scopo è di svuotare le graduatorie di merito del concorso 2012 per Regioni Campania, Calabria e Sicilia dove le graduatorie sono ancora piene di docenti in attesa di assunzione.
    Si tratta di un primo passo di un piano che si pone come obiettivo lo svuotamento sia delle GM che delle GaE.
    Per i docenti inseriti in queste ultime, si attende il piano 0-6 che porterà l'organico potenziato anche all'Infanzia.
    Il progetto potrebbe vedere la luce con la Legge di Stabilità.
    Per quanto riguarda la prima fase del piano (l'aumento del contingente delle assunzioni in atto) il Ministero ha inviato delle tabelle con i posti disponibili per le assunzioni. Non si tratta di cattedre che andranno alle assunzioni con certezza, vogliamo ribadire, ma delle disponibilità.





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  9. #9
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    Insegnanti e personale «stabilizzati» fuori plafond



    Tutte le assunzioni di personale insegnante ed educativo effettuate nell’ambito del piano straordinario finalizzato alla stabilizzazione di personale precario non assorbono il plafond assunzionale degli enti locali. È questa l’importante conclusione cui è giunta la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo con la delibera 236 di giovedì scorso.
    Le norme
    La manovra estiva 2016 (Dl 113) ha introdotto una serie di norme volte al superamento del precariato. Tuttavia le forti limitazioni in materia di personale che hanno subito i Comuni negli ultimi anni stavano mettendo a rischio l’erogazione di questi servizi con evidente disparità di trattamento tra i precari statale e quelli delle scuole comunali.
    In riscontro a un articolato quesito posto da un ente locale, la magistratura contabile ha esaminato – per la prima volta dall’entrata in vigore – le diverse fattispecie previste dalla norma. Il Dl 113/2016 ha creato, al contempo, un contesto diverso ed eccezionale riguardante esclusivamente il personale educativo e docente, assumibile a determinate condizioni, anche dagli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità.
    La spesa a regime del personale stabilizzato non deve risultare superiore a quella sostenuta per assicurare i medesimi servizi nell’anno scolastico 2015/2016. Tale operazione non deve comportare saldi negativi sugli equilibri di bilancio, in termini di competenza, tra entrate e spese finali e nel rispetto del contenimento della spesa di personale. Va portata a termine entro il triennio 2016/2018, e purché sussistano vacanze di organico.
    La delibera della Corte dei Conti
    L’attuazione del piano può avvenire mediante assunzione di personale inserito in proprie graduatorie redatte sulla base delle precedenti legislazioni sulle stabilizzazioni nel pubblico impiego oppure mediante assunzione di personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami.
    Tale scelta comporta però la stabile riduzione delle risorse finalizzate all’assunzione di personale a tempo determinato (articolo 9, comma 28, Dl 78/2010). La Corte, sollecitata dall’Ente, evidenzia come la novella non specifica se l’assunzione possa/debba avvenire su graduatorie vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge o meno. Infatti, il Comune non aveva una graduatoria vigente al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto ma ne disponeva di una approvata successivamente, dove però risulta presente anche personale che non vanta alcuna anzianità pregressa presso l’Ente stesso. Pertanto, in assenza di graduatorie valide, si dovrà far ricorso all’avvio di una ulteriore procedura di stabilizzazione con riserva al 50% in favore di chi vanta pregressa anzianità. Tutte le assunzioni, sia quelle riservate sia quelle aperte all’esterno esulano dal plafond assunzionale.


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  10. #10
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    Assunzioni GM infanzia 2012: approvato emendamento per scorrimento in regioni diverse da quelle del concorso. Chi non accetta decade anche da GaE


    Approvato l'emendamento per le assunzioni dei docenti della scuola dell'infanzia dalla graduatoria di merito del concorso 2012. Un emendamento annunciato dal Ministro già da qualche mese e che adesso dà speranza ad un migliaio di docenti in attesa dell'immissione in ruolo che aspettano ormai da anni.
    L'emendamento prevede che fino all'approvazione delle graduatorie di merito del nuovo concorso a cattedra 2016 bandito in base alla legge 107/2015, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso della scuola dell'infanzia 2012, ancora non assunti, lo siano in regioni diverse da quella per cui hanno concorso.

    Le condizioni
    a) le assunzioni avvengono in subordine ai soggetti ancora inserti nelle GM delle regioni indicate e nella misura massima del 50% destinata alle assunzioni da concorso e comunque nel limite del 15% rispetto ai posti disponibili in ciascuna regione.
    b) la domanda di assunzione è volontari, si indicherà l'ordine di preferenza delle regioni
    c) i soggetti che non accettano la proposta di assunzione (dopo aver presentato domanda) saranno definitivamente espunti sia dalle graduatorie di merito che da quelle ad esaurimento.
    d) all'esito di tale procedura, anche in caso di incompleto assorbimento, le GM del concorso 2012 saranno soppresse.
    e) Le GM del concorso a cattedra 2016 sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione delle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.


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