Pagina 11 di 14 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 194

Discussione: Assunzioni in ruolo, le nomine slittano di nuovo al 31 agosto

Visualizzazione Ibrida

  1. #1
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Fase C: supplenze, completamento orario e sostituzione collaboratori del Dirigente
    In attesa di formali istruzioni ministeriali, l’USR Friuli Venezia Giulia riporta alcune indicazioni operative illustrate e discusse nel corso della conferenza di servizio del 3 dicembre scorso.
    In particolare, i chiarimenti forniti riguardano:
    Supplenze sui posti di potenziamento
    Completamento dell’orario di supplenza
    Sostituzione dei collaboratori del dirigente scolastico
    Validità del periodo di prova e di formazione previsto dal DM 850 per i docenti assunti nelle fasi B e C (anche con orario settimanale di servizio inferiore all’orario completo)
    Rapporti di lavoro a tempo parziale
    Esaurimento delle graduatorie
    Attività di coprogettazione.
    Li riportiamo di seguito:
    Supplenze sui posti di potenziamento
    Potranno essere stipulati incarichi con scadenza 30 giugno nei casi in cui il posto di potenziamento non sia stato assegnato per mancanza di aspiranti o non sia stato coperto per differimento (sui posti vacanti sussiste la possibilità di proroga al 31 agosto).
    Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti effettivamente assegnati alla scuola e rimasti vacanti (nessun aspirante) o disponibili (per differimento) solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione.
    L’individuazione del destinatario di proposta di assunzione spetta alla scuola “polo” nel caso di non esaurimento delle GaE; negli altri casi al singolo dirigente sulle graduatorie d’istituto della medesima classe di concorso del potenziamento attribuito.
    Come previsto dal comma 95 dell’art. 1 della legge 107, le assenze sui posti del potenziamento non possono essere coperte mediante contratti di supplenza breve e saltuaria.
    Il dirigente scolastico valuterà, nell’ambito delle proprie competenze gestionali, l’esistenza di condizioni concrete di compatibilità e l’opportunità di utilizzare il docente del potenziamento, che abbia assunto servizio nella scuola in cui svolgeva la precedente supplenza, a beneficio degli alunni cui era stato assegnato nell’incarico di supplenza, così da garantire la continuità didattica ad anno scolastico inoltrato.
    Completamento dell’orario di supplenza
    Il docente che ha differito l’assunzione di servizio, impegnato su supplenza con orario inferiore all’orario completo, essendo un docente con contratto a t.i. e perciò escluso dalle graduatorie di supplenza, non può partecipare ad alcuna operazione di conferimento di supplenza per il completamento dell’orario, né a livello provinciale né su graduatorie d’istituto.
    Sostituzione dei collaboratori del dirigente scolastico
    Nel caso in cui il posto di potenziamento destinato alla sostituzione del collaboratore del dirigente risulti vacante o disponibile (mancanza di aspiranti o differimento) potranno essere stipulati contratti di supplenza con scadenza 30 giugno, anzitutto attingendo dalle GaE. Nel caso si debba far ricorso alle graduatorie di istituto, in presenza di fabbisogno orario inferiore all’orario completo (frazione di posto per semiesonero), ciascuna istituzione scolastica provvede alla supplenza, per la quota oraria di competenza, utilizzando la classe di concorso di proprio interesse.
    Condizione essenziale per l’attivazione della supplenza è che ciò non comporti aggravio di spesa in rapporto al costo del corrispettivo posto di potenziamento di cui la scuola non fruisce.
    Validità del periodo di prova e di formazione previsto dal DM 850 per i docenti assunti nelle fasi B e C (anche con orario settimanale di servizio inferiore all’orario completo)
    Supplenza su classe di concorso, su un dato grado: è valida per ruolo su classe uguale o affine del medesimo grado
    Supplenza sostegno su infanzia o primaria: è valida per ruolo sostegno infanzia o primaria
    Supplenza sostegno su secondaria I o II grado: è valida per ruolo sostegno secondaria I o II grado
    Supplenza sostegno su un dato grado: è valida per ruolo su posto comune del medesimo grado
    Rapporti di lavoro a tempo parziale
    Potranno essere oggetto di supplenza, per la restante parte di orario, i posti attribuiti con contratto part-time.
    Esaurimento delle graduatorie
    In caso di esaurimento delle GaE, gli incarichi a tempo determinato sui posti di potenziamento potranno essere attribuiti, per la stessa classe di concorso, tramite l’utilizzo delle graduatorie di istituto, o, in mancanza, delle graduatorie degli istituti viciniori, così come previsto dal Regolamento delle supplenze, art. 7, comma 9, DM 13 giugno 2007 n. 131.
    Nel caso in cui l’istituzione scolastica abbia avuto in assegnazione un docente di una classe di concorso non presente nell’istituzione medesima, si rivolgerà alla scuola viciniore, facendosi inviare la specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal citato Regolamento delle supplenze.
    Attività di coprogettazione
    Ai fini del migliore e più razionale utilizzo del personale neo immesso in ruolo nella fase “C”, i dirigenti possono promuovere la costituzione di accordi di collaborazione tra le istituzioni scolastiche del territorio, anche di diverso ordine e grado; tali accordi dovranno prevedere l’utilizzo congiunto del personale docente per la realizzazione dei progetti di potenziamento di cui al comma 7 dell’art. 1 della Legge 107/2015.
    Il servizio prestato su tali attività sarà riconosciuto ai fini del superamento del periodo di prova e di formazione.


    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  2. #2
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Neoimmessi in ruolo. Giorni chiusura scuola causa maltempo devono essere validi per i 120 di attività didattica


    La chiusura della scuola può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari ( nevicate, alluvioni, disinfestazioni, elezioni politiche ecc .) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l'accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.
    E' quanto accaduto in questi giorni in molte zone del Paese a causa del maltempo. Immediate le richieste da parte dei docenti neoimmessi in ruolo, soprattutto della fase C, che hanno preso servizio solo a dicembre 2015, sull'inserimento di tali giornate nel conteggio dei 120 di attività didattiche, utili (insieme ai 180 giorni di servizio) al superamento del periodo di prova.
    Va detto che le assenze così determinate sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.
    Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l'art. 1256 del Codice civile, che recita:
    “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento”.
    I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev'essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni di servizio/120 di attività didattica per l'anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  3. #3
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Immissioni in ruolo 2016/17 infanzia: 12% da GM 2012 e 88% da GAE. Puglisi, impegno per creare organico di potenziamento


    Il comitato Tutela docenti precari GaE infanzia legge 296/2006 ha prodotto un testo in cui comunica l'esito di un incontro con la sen. Francesca Puglisi per le immissioni in ruolo 2016/17 dei docenti di scuola di infanzia. Riconosciuto l'errore di aver escluso infanzia dal piano straordinario di immissioni in ruolo 2015, la prossima estate sarà il momento di recuperare. Ecco come

    Il comunicato
    Ieri 22 giugno 2016 alle ore 11.30 in Via Staderari 4 a Roma, una delegazione del Comitato è stata ricevuta dalla senatrice Francesca Puglisi. L’ incontro serrato sincero, a volte acceso, è durato ben 90 minuti ed ha portato alla condivisione, da parte della senatrice, delle istanze proposte da lungo tempo dal Comitato.
    Qui di seguito le proposte accettate e sulle quali la senatrice impegnerà il governo ed il MIUR.
    1. Organico di potenziamento per la scuola dell’infanzia. La senatrice ha riconosciuto l’errore commesso dal governo che ha escluso la scuola dell’infanzia statale dal piano straordinario di assunzioni. Quindi sì al potenziamento in tempi brevi, ci stanno già lavorando. Ricordiamo qui che le scuole statali dell’infanzia sono all’oggi 13.424 ( dati Istat). Quindi basta un potenziatore per scuola sommato alle assunzioni sul turn over e le GaE infanzia risulterebbero praticamente svuotate.
    2. Il potenziamento è attuabile aumentando le ore di compresenza dei docenti. Tale compresenza permetterà di venire incontro a tutte quelle situazioni critiche nelle quali i numeri di alunni sono molto alti, presentano bisogni educativi speciali, favorirà il lavoro in piccoli gruppi, eviterà lo scempio della continua divisione delle sezioni in caso di assenza dei docenti. Questo porterà ad alzare ancora la qualità della scuola dell’infanzia statale.
    3. Assunzioni a.s. 2016/2017. Avverranno in questo modo sul contingente disponibile il cui dato non è ancora del tutto definitivo. 12% da GM 2012 ( dato fornito dal MIUR alla stessa senatrice il giorno 21 giugno) e 88% da GAE visto che la nuova procedura concorsuale NON sarà terminata in tempi utili. Dall’anno scolastico 2017/2018 le assunzioni avverranno secondo TU al 50% da GM e 50% da GaE. La senatrice Puglisi ha qui ribadito come la salvaguardia delle GM 2012 non la avesse trovata in accordo, visto il mancato potenziamento della scuola dell’infanzia, e come ciò invece le sia stato imposto per un senso di equità rispetto alle altre GM 2012 ormai vuote.
    4. La scuola dell’infanzia è scuola, blindata dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, resterà negli Istituti Comprensivi. A supporto di questa sua affermazione la senatrice ha ricordato la predisposizione del RAV anche per la scuola dell’infanzia statale e che non avrebbe avuto senso se l ’intenzione fosse stata quella di scorporare l’infanzia dagli Istituti Comprensivi.
    5. Restano nettamente distinti i ruoli tra educatori e docenti. Come richiesto da più soggetti anche istituzionali e non soltanto dal Comitato, tale distinzione sarà pubblicamente esplicitata per redimere ogni dubbio interpretativo.
    6. Le sezioni primavera sono lo strumento per cancellare l’anticipo alla scuola dell’infanzia. Quelle esistenti resteranno a regime comunale o paritario. Quelle di nuova costituzione potranno essere aggregate nelle strutture fisiche delle scuole dell’infanzia statali soltanto qualora ci fossero le condizioni. I docenti presenti nelle GaE potranno scegliere di essere assunti nelle sezioni primavera restando a tutti gli effetti DOCENTI ALLE DIPENDENZE DEL MIUR E PER I QUALI VALE IL CCNL 2006/2009.
    7. 30% di contributo delle famiglie al funzionamento della scuola dell’infanzia vale soltanto per paritarie e private.
    8. Diplomati magistrali. Ha accettato la proposta dell’inserimento in IV° fascia e la sottoporrà a brevissimo ai tecnici del MIUR. Altra soluzione accolta è la revisione del punteggio del diploma per chi è nelle Graduatorie ad esaurimento e le assunzioni dalle stesse cristallizzate alla data della pubblicazione della legge 107.
    9. Tempi di attuazione del tutto. La senatrice Puglisi ha ribadito la volontà del governo ad approvare il tutto prima di settembre propria in vista di un avvio dell’anno scolastico il più sereno possibile.
    Il COMITATO TUTELA DOCENTI PRECARI GAE INFANZIA LEGGE 296/2006 ringrazia pubblicamente la senatrice Francesca Puglisi per l’incontro di ieri e cogliamo il suo invito a condividere pubblicamente quanto ieri è stato accettato e sul quale impegnerà il governo ed il MIUR .
    Ringrazia tutte le docenti delle GaE infanzia, le docenti di ruolo, i soggetti istituzionali che hanno creduto in noi , nel valore della scuola dell’infanzia statale SENZA compromessi al ribasso.
    Ricordiamo comunque che tutti insieme continueremo a vigilare sulla realizzazione in tempi brevi di quanto su esposto e dal quale dipende la nostra vita lavorativa futura e l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia statale.
    Il Comitato resta sempre disponibile ad un dialogo fruttuoso e costruttivo come quello di ieri e si augura che questo sia solo l’inizio di un ascolto che fino all’altro giorno ci era stato negato.
    Grazie ancora senatrice Francesca Puglisi e buon lavoro.

    La delegazione del COMITATO TUTELA DOCENTI PRECARI GAE INFANZIA
    Alessia Grosso ( docente precaria GaE)
    Alessandra Michieletto ( docente precaria GaE)
    Elvira de Santis ( docente precaria GaE)
    Melinda Tinè ( docente precaria GaE)
    Marina Castelli ( docente di ruolo)


    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  4. #4
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    1° settembre 2016: quali docenti obbligati a prendere servizio



    Analizziamo i casi in cui il docente è obbligato a prendere servizio il 1 settembre. Per gli altri docenti non c’è alcun obbligo, a meno che non siano state programmate delle attività.
    Presa di servizio il 1 settembre docenti assunti in ruolo l’1/9/2015 e destinatari per il 2016/17 della “sede” di titolarità:
    I docenti assunti in ruolo l’1/9/2015 e indipendentemente dalla fase di assunzione (0/A, B, C e D del piano di assunzione) dovranno assumere servizio il 1/9/2016 nella sede che è stata loro assegnata con la recente mobilità (anche se assegnata d’ufficio).
    L’unica eccezione è per la docente che al momento dell’assunzione in servizio si trova collocata in congedo per astensione obbligatoria (o interdizione per gravi complicanze): per tale docente la presa di servizio si intende effettuata.
    Inoltre, per i docenti assunti il 1/9/2015 che hanno chiesto per l’a.s. 2016/17 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 31/8/2016 non ottengono il relativo decreto: devono assumere comunque servizio nella scuola assegnata per il 2016/17.
    Su questo punto il sindacato UIL ha chiesto di ritardare la presa di servizio
    Docenti assunti in ruolo entro il 2014/15:
    Per i docenti assunti entro il 1/9/2014 ci possono essere diverse situazioni da prendere in considerazione. Ne elenchiamo qualcuna.
    Docente che ha ottenuto il trasferimento/passaggio con titolarità su scuola o che ha partecipato alla “chiamata diretta”: deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella scuola assegnata (anche se assegnata d’ufficio).
    Docente titolare nella scuola X assegnato o utilizzato in altra sede per l’a.s. 2015/16: deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella sede X di titolarità.
    Docente titolare nella scuola X collocato per l’a.s. 2015/16 in aspettativa per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi protratti fino al 31/8/2016: deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella scuola X di titolarità.
    Docente titolare nella scuola X assegnata o utilizzata in altra sede per l’a.s. 2015/16 ma collocata in congedo per maternità (compresa l’interdizione per gravi complicanze) che si protrae oltre il 1/9: non ha obbligo di assumere servizio, neanche successivamente al 1 settembre. La presa di servizio si intende effettuata.
    Docente che ha chiesto per l’a.s. 2016/17 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 31/8/2016 non ottiene il relativo decreto: deve assumere servizio nella scuola di titolarità in attesa del relativo decreto.
    Per tutti gli altri docenti, cioè a tempo indeterminato che non cambiano scuola ma rimangono in quella in cui hanno terminato il precedente anno scolastico, non esiste:
    Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola dopo aver terminato il periodo di ferie che può anche non coincidere con la data del 31/8 (un docente può anche aver finito le ferie il 21 agosto. Dal 22 al 31/8 non ha nessun obbligo di presenza a scuola).
    Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola il 1 settembre 2016 a meno che, ovviamente, in questa data non sia stato calendarizzato un incontro collegiale. Altrimenti la presenza è richiesta solo nella data degli incontri collegiali.
    Per tutti i docenti indipendentemente dall’anno di assunzione:
    Tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all’inizio delle lezioni dovranno necessariamente essere programmate e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).
    Inoltre, dal 1 settembre al giorno prima che inizino le lezioni non vi è comunque alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18 ore, 22 o 25 a seconda dell’ordine di scuola a cui appartiene il docente).
    In conclusione, successivamente al 1 settembre i docenti saranno presenti a scuola SOLO in ordine alle eventuali attività programmate le quali, come detto in precedenza, dovranno comunque essere conteggiate nelle ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento.


    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  5. #5
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Ancora 20mila docenti da nominare, gli studenti: lentezza grave e offensiva


    Anche gli studenti si dicono preoccupati per i ritardi di assegnazione delle cattedre che stanno caratterizzando quest’anno scolastico.
    Secondo una stima dell’Unione degli Studenti, sarebbero “20.000 cattedre ancora da assegnare, e forse non tutte verranno coperte”.
    Per l’associazione, “a quasi due mesi dall’inizio della scuola”, si tratta di una situazione che deriverebbe da una “inadeguatezza della gestione del trasferimento e delle assunzioni dei docenti: classi vuote, centrifuga di docenti che devono coprire le ore di “buco” e totale assenza dei docenti di sostegno”.
    Secondo Francesca Picci, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Studenti, oramai “si sta minacciando la continuità didattica: dobbiamo necessariamente denunciare come ancora siano da completare gli organici mentre le ore buco stanno diventando un fenomeno quotidiano”.
    “A ciò si aggiunge la totale assenza dei docenti di sostegno, lentezza grave e offensiva nei confronti di chi, tra i banchi, ha bisogno più degli altri di un docente che lo accompagni nel percorso formativo. Questo è un attacco al diritto allo studio degli studenti disabili”, conclude Picci.
    Per l’Unione degli Studenti c’è poco da stare tranquilli: “Potremmo sminuire la gravità della situazione riprendendo le dichiarazioni del Ministro rispetto a questa situazione schizofrenica, dicendo cioé che sarebbe uno scandalo “se fossimo a Natale”, ma ci è piuttosto difficile: vogliamo una scuola di qualità, e questa, anche per la pessima organizzazione (e non solo), non lo è”.
    “La nostra scuola è lenta, accetta che si calpestino i diritti di noi studenti, propone una didattica da ‘900 ed è pure finanziata pochissimo: la stessa Legge di Stabilità è del tutto insufficiente a dare risposte concrete ai luoghi della formazione. Il Governo ha investito solo un quarto di quanto annunciato per la Buona Scuola, ossia 300 milioni, a monte dei tanto sbandierati 3 miliardi. Intanto a Brindisi, pochi giorni fa una una scuola è stata sgomberata dall’Asl lasciando gli studenti a studiare all’aperto per il degrado della struttura”, conclude l’associazione studentesca.


    tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  6. #6
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Fase C e le supplenze. Un caso spinoso


    Fase C e supplenze brevi. Un caso spinoso per migliaia di precari. Infatti in questi giorni si sta delineando un quadro abbastanza particolare: l’impiego dei docenti assunti per il potenziamento in attività di sostituzione dei professori assenti.
    Le segreterie scolastiche utilizzeranno anche le risorse del potenziamento senza chiamare gli aspiranti della III fascia delle G.I. I posti di potenziamento non daranno la possibilità agli insegnanti di ottenere un incarico di supplenza.
    Da cosa nasce il problema? Tutto prende inizio dal comma 85 della legge di stabilità che conferisce al dirigente la possibilità di impiego dei docenti dell’organico dell’autonomia per coprire le assenze fino a 10 giorni.
    Il comma 85 della legge 107, infatti, indica la possibilità che il docente sia utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti fino a 10 giorni; in nessun caso è indicata la possibilità che tali docenti siano utilizzati in supplenze di durata superiore.
    L’eventuale utilizzo per le supplenze fino a 10 giorni deve essere definito quantitativamente e in un numero massimo di classi, per non condizionare lo svolgimento delle attività già programmate.
    Va assolutamente evitato – così come segnalano i sindacati in un documento – l’utilizzo per supplenze in un ordine di scuola per il quale il docente non possiede il titolo di studio di accesso.
    Al docente neo-assunto deve essere garantito in ogni caso tutto il percorso di formazione dell’anno di prova, con particolare riguardo alle attività peer-to-peer in co-presenza col tutor (senza gerarchizzazione alcuna) finalizzate all’azione di insegnamento.
    Con la nota dello scorso 11 dicembre (la n. 2805), il Miur, inoltre, ha chiarito che per istituire l’organico dell’autonomia i Ds, dal 2016-17, dovranno comprendere anche gli insegnanti che andranno a fare le supplenze brevi. Di fatto, dunque, sparisce la distinzione tra organico di diritto e quello di fatto.
    Spazio all’organico dell’autonomia composto sia dagli insegnanti che svolgeranno le attività ordinarie, ovvero i docenti che occuperanno le cattedre comuni e del sostegno, che da quelli impiegati nel potenziamento e nelle supplenze brevi.


    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  7. #7
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Docenti del potenziamento: come vengono utilizzati? Monitoraggio in Veneto



    In Veneto è stato predisposto un questionario di monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei docenti assunti in organico di potenziamento e di quali progetti si stanno portando avanti.
    Il formulario è composto di una parte generale e di schede di rilevazione delle attività di ogni insegnante. Ciascuna scuola compilerà tante schede quanti sono stati i docenti assegnati in OP ed effettivamente in servizio, sia di ruolo che supplenti. Il formulario sarà da compilare entro il 20 febbraio 2016

    Link alla scheda e nota Prot. 1663 .

    Una iniziativa che, se fosse adottata a livello nazionale, ci darebbe effettivamente l'idea di come sta andando il potenziamento dell'offerta formativa nell'a.s. 2015/16 (al netto di eventuali progetti che esistono solo sulla carta e che rimangono lettera morta).
    Ma il Miur, pur facendo mea culpa per una fase gestita male, non prende le redini della situazione, e continua ad essere indifferente alle numerose richieste di chiarimenti su tanti aspetti della gestione degli insegnanti del potenziamento, sia dal punto di vista burocratico che dell'organizzaione didattica.
    Il sottosegretario Faraone risponderebbe che si chiama "autonomia", ma secondo noi somiglia molto di più alla "confusione".


    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  8. #8
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    I lavoratori della scuola hanno diritto alla stabilizzazione per il principio dell'affidamento


    Con la Sentenza 11 dicembre 2015, n. 260 la Corte Costituzionale affronta un caso rilevante che riguarda la disciplina lavoristica delle fondazioni lirico sinfoniche, ma alcuni principi sono sicuramente applicabili anche al settore scuola.
    Nel 2010 venne realizzata una norma molto pesante che per le fondazioni lirico-sinfoniche, definiva un divieto assoluto di stabilizzazione del rapporto di lavoro «come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti».
    Come emerge dai lavori parlamentari e, in particolare, dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione (A.S. n. 1014, XVII Legislatura) del d.l. n. 91 del 2013, il cui art. 11, comma 19, ultimo periodo, è l'antesignano della norma impugnata, l'esigenza di introdurre una norma interpretativa scaturisce da una «giurisprudenza estesa su tutto il territorio nazionale», che ha inteso in senso restrittivo il divieto di stabilizzazione sancito nel 2010, limitandolo alle ipotesi dei rinnovi.
    Il legislatore imputa alla giurisprudenza di avere travisato il senso del d.l. n. 64 del 2010, «che intendeva evitare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro».
    La norma, oggetto di interpretazione, contiene un riferimento specifico ai rinnovi dei contratti a termine. Secondo il significato proprio delle parole, che è canone ermeneutico essenziale (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale), il vocabolo "rinnovo" evoca un concetto diverso rispetto a quello dell'illegittimità del termine, apposto al primo contratto. Se il rinnovo attiene alla successione dei contratti e all'aspetto dinamico del rapporto negoziale, la questione scrutinata nel giudizio principale verte su un vizio genetico, che inficia il contratto sin dall'origine.
    Non a caso, il legislatore esclude ogni equiparazione tra il rinnovo e l'illegittimità originaria del termine nella disciplina dei contratti a tempo determinato.
    "Rinnovo" è termine tecnico, riscontrabile in tutta la legislazione sui contratti a tempo determinato, e approda inalterato fino agli sviluppi più recenti.
    La Corte rileva che “la disposizione impugnata, che non interferisce con il divieto di stabilizzazione nelle ipotesi di proroghe e di rinnovi illegittimi, opera in una latitudine circoscritta e riguarda la sola ipotesi della violazione delle norme sull'illegittima apposizione del termine. La norma impugnata lede, in pari tempo, l'affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 209 del 2010, per l'indissolubile legame che unisce tali valori dello stato di diritto, posti in risalto anche dall'ordinanza di rimessione della Corte fiorentina). L'affidamento, nel caso di specie, risultava corroborato da un assetto normativo risalente, imperniato sulla distinzione tra i rinnovi e le fattispecie di illegittimità originaria del contratto a tempo determinato, e da una giurisprudenza che gli stessi lavori parlamentari menzionano e che la legge interpretativa consapevolmente ribalta, ripercuotendosi sui giudizi in corso e su vicende non ancora definite”.
    Ma anche che “la disciplina impugnata, priva di un appiglio semantico con la norma oggetto di interpretazione, lede, inoltre, l'autonomo esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto è suscettibile di definire i giudizi in corso, travolgendo gli effetti delle pronunce già rese. L'illegittimità costituzionale della norma, in quanto retroattiva, si coglie anche sotto un distinto e non meno cruciale profilo. Nell'estendere il divieto di conversione del contratto a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati, includendo anche l'ipotesi di un vizio genetico del contratto a tempo determinato, la norma pregiudica un aspetto fondamentale delle tutele accordate dall'ordinamento ai rapporti di lavoro, in un contesto già connotato in senso marcatamente derogatorio rispetto al diritto comune.
    Del resto, con riguardo ai lavoratori dello spettacolo, la Corte di giustizia ha valorizzato il ruolo della "ragione obiettiva" come mezzo adeguato a prevenire gli abusi nella stipulazione dei contratti a tempo determinato e come punto di equilibrio tra il diritto dei lavoratori alla stabilità dell'impiego e le irriducibili peculiarità del settore (sentenza 26 febbraio 2015, nella causa C-238/14, Commissione contro Granducato di Lussemburgo, che riprende le affermazioni della sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri). Dunque alla fine la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine”.
    Pur trattandosi di una fattispecie specifica è innegabile che alcuni principi come ora espressi in tale pronuncia saranno anche applicabili nel settore della scuola, spesso soggetta a ribaltamenti normativi, a situazioni che ledono in continuazione il principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica, rendendo l'incertezza ed il raggiro di sentenze favorevoli ai lavoratori come la normalità per fare "cassa".

    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  9. #9
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Al Sud più scuole ma poche cattedre?



    Quali sono le ragioni che obbligano chi vive al Sud a spostarsi verso il settentrione? Questa la domanda che Wired.it ha ricevuto da parte di un lettore a cui è seguita una breve indagine da parete del giornale che ha cercato di fotografare la situazione con dati alla mano, almeno questo sembra l’intento.
    Secondo Wired, che si è basato sui dati forniti dal Miur, non sarebbe vero che al Sud ci siano state meno cattedre perché ci sono meno scuole, ma piuttosto perché ci sono più insegnanti che insegnano nella scuola secondaria in numero assoluto, sebbene il rapporto alunni/docente sia abbastanza omogeneo in tutta la penisola.
    A parte la scuola primaria, il Sud nel suo complesso detiene più sedi scolastiche pubbliche rispetto al nord. E non solo: al sud ci sono più alunni in numero assoluto che frequentano la scuola rispetto al nord, e anche più classi. Una situazione che non può che sembrare paradossale, dato che a non mancare al sud è anche quello che si chiama “organico di fatto“.
    Che sia questo il punto nodale della situazione o meno infatti, sta di fatto che nell’anno scolastico 2013-14, al sud si sono registrati più docenti che al nord, almeno nelle scuole secondarie di I e II grado. Tuttavia, se facciamo due conti scopriamo che da nord a sud della penisola si contano 10-11 alunni per insegnante nelle scuole superiori, una situazione che non sembra poi così disomogenea.
    La prima cosa che si nota, fa notare Wired, è appunto la presenza di più sedi scolastiche statali al sud che al nord, eccetto per quanto riguarda la scuola elementare. Ma questo è un parametro scarsamente significativo se preso da solo, cioè se non si considera il numero di alunni che frequentano le scuole e quindi il numero di classi. Ebbene, anche limitandoci alla scuola secondaria, notiamo che al sud vi sono complessivamente più classi e anche più alunni, specie nelle scuole secondarie di secondo grado. Interessante è infine la distribuzione a livello regionale: ci sono più scuole secondarie e relativi alunni in Puglia che in Veneto, solo per fare un esempio, e più in Sicilia che nel Lazio.


    tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  10. #10
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Organico potenziato: docenti devono svolgere corso su sicurezza. Come gestirlo


    I corsi di formazione normalmente organizzati per il personale docente e ATA si svolgono ove possibile all’inizio dell’anno scolastico, ma nel caso di docenti che si inseriscano in organico ad anno scolastico iniziato, come occorre comportarsi?
    I docenti assunti come Organico Potenziato rientrano a tutti gli effetti nel novero dei dipendenti di ogni Istituto che devono essere adeguatamente formati.
    Il D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 obbligano il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) a fornire a tutti i lavoratori una adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e di salute.
    Va da se che per il singolo Istituto risulti difficoltoso organizzare tali corsi in maniera autonoma, a causa dei costi spesso proibitivi di tale formazione. La soluzione consigliata è sicuramente quella di fare rete con altre scuole e organizzare detti corsi in maniera celere ed economica.
    Il percorso formativo, n° 12 ore in totale, è articolato in due moduli:
    un modulo di Formazione Generale della durata di 4 ore (anche in modalità e-Learning), permettendo ai docenti del potenziato di gestire in modo autonomo la propria formazione
    un modulo di Formazione Specifica della durata di 8 ore in presenza
    Ma cosa fare se non è possibile organizzare celermente i corsi?
    Una misura per tamponare una situazione di non conformità può essere quella di fornire ai docenti in questione un’ informativa sulla sicurezza, che illustri i rischi presenti nell’Istituto, le misure di prevenzione e protezione adottate, le procedure di emergenza ed evacuazione, etc.
    È inoltre opportuno che i docenti interessati abbiano un incontro con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione ed i preposti di plesso per chiarire eventuali dubbi ed organizzare operativamente il servizio.


    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



Pagina 11 di 14 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima

Informazioni Discussione

Utenti che Stanno Visualizzando Questa Discussione

Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)

Tag per Questa Discussione

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •