Insegnanti e personale «stabilizzati» fuori plafond



Tutte le assunzioni di personale insegnante ed educativo effettuate nell’ambito del piano straordinario finalizzato alla stabilizzazione di personale precario non assorbono il plafond assunzionale degli enti locali. È questa l’importante conclusione cui è giunta la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo con la delibera 236 di giovedì scorso.
Le norme
La manovra estiva 2016 (Dl 113) ha introdotto una serie di norme volte al superamento del precariato. Tuttavia le forti limitazioni in materia di personale che hanno subito i Comuni negli ultimi anni stavano mettendo a rischio l’erogazione di questi servizi con evidente disparità di trattamento tra i precari statale e quelli delle scuole comunali.
In riscontro a un articolato quesito posto da un ente locale, la magistratura contabile ha esaminato – per la prima volta dall’entrata in vigore – le diverse fattispecie previste dalla norma. Il Dl 113/2016 ha creato, al contempo, un contesto diverso ed eccezionale riguardante esclusivamente il personale educativo e docente, assumibile a determinate condizioni, anche dagli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità.
La spesa a regime del personale stabilizzato non deve risultare superiore a quella sostenuta per assicurare i medesimi servizi nell’anno scolastico 2015/2016. Tale operazione non deve comportare saldi negativi sugli equilibri di bilancio, in termini di competenza, tra entrate e spese finali e nel rispetto del contenimento della spesa di personale. Va portata a termine entro il triennio 2016/2018, e purché sussistano vacanze di organico.
La delibera della Corte dei Conti
L’attuazione del piano può avvenire mediante assunzione di personale inserito in proprie graduatorie redatte sulla base delle precedenti legislazioni sulle stabilizzazioni nel pubblico impiego oppure mediante assunzione di personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami.
Tale scelta comporta però la stabile riduzione delle risorse finalizzate all’assunzione di personale a tempo determinato (articolo 9, comma 28, Dl 78/2010). La Corte, sollecitata dall’Ente, evidenzia come la novella non specifica se l’assunzione possa/debba avvenire su graduatorie vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge o meno. Infatti, il Comune non aveva una graduatoria vigente al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto ma ne disponeva di una approvata successivamente, dove però risulta presente anche personale che non vanta alcuna anzianità pregressa presso l’Ente stesso. Pertanto, in assenza di graduatorie valide, si dovrà far ricorso all’avvio di una ulteriore procedura di stabilizzazione con riserva al 50% in favore di chi vanta pregressa anzianità. Tutte le assunzioni, sia quelle riservate sia quelle aperte all’esterno esulano dal plafond assunzionale.


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