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Discussione: Mobilità: errori negli allegati. I docenti rischiano di perdere punti.

  1. #31
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    Miur e sindacati concordi nell’ignorare i vincoli della legge
    La riforma Brunetta preclude al tavolo negoziale la possibilità di pattuire accordi che dicano cose diverse da quello che è scritto nella legge. E ciò vale anche per la disciplina delle precedenze contenute nell’articolo 7 del contratto sui trasferimenti. Ma anche quest’anno le parti hanno deciso di fare finta di niente.
    Secondo quanto risulta a Italia Oggi, infatti, i rappresentanti del ministero dell’istruzione e delle organizzazioni sindacali avrebbero deciso di lasciare pressoché intatto l’articolo del contratto che regola le precedenze anche in questa tornata negoziale. L’intesa dovrebbe essere sottoscritta oggi. Per velocizzare i controlli della Funzione pubblica sull’articolato, ai fini della firma definitiva, il tavolo negoziale è stato allargato ai rappresentanti di Palazzo Vidoni.
    Il fatto è che dopo l’entrata in vigore della legge 15/2009 e del regolamento di attuazione, meglio noto come decreto Brunetta (decreto legislativo 150/2009), la contrattazione collettiva non può più derogare le norme di legge. E dunque le precedenze previste dal contratto, ma che non sono supportate da disposizioni di legge, sono da considerarsi inesistenti. Le precedenze, infatti, sono deroghe alla disciplina legale, che pone il principio del merito alla base di qualsiasi procedura che preveda l’attribuzione di punteggi finalizzati alla fruizione di diritti.
    Le deroghe, peraltro, assumevano rilievo secondo una procedura binaria che partiva dalla disapplicazione delle disposizioni di legge e terminava con la regolazione della stessa materia tramite la stipula di apposite clausole negoziali. Venuto meno il potere di deroga della contrattazione collettiva, l’effetto non può che essere quello della rinnovata applicabilità delle disposizioni di legge non più derogabili dai contratti. Norme di legge che, è bene ricordarlo, non sono mai state abrogate. Riemerge, quindi, l’intero istituto della mobilità contenuto nella sezione III del decreto legislativo 297/94 (articolo 460 e seguenti). Che non prevede alcuna tipologia di precedenza nei trasferimenti.
    Detto questo, nell’articolo 7 del contratto le precedenze a prova di ricorso sono soltanto alcune. La prima è quella destinata ai non vedenti e agli emodializzati. Perché tale precedenza è espressamente prevista in favore dei non vedenti dall’art. 3 della legge 120/1991. E per gli emodializzati dall’art.61 della legge 270/82. Quest’ultima disposizione di legge, però, prevede che tale precedenza si applichi anche «agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori». Di quest’ultima previsione non si fa menzione nel contratto. E qui scatta la prima trasfusione legislativa. Che consiste nell’introduzione automatica di questa disposizione nel contratto, anche se non è scritta. Resta in piedi anche la precedenza prevista per i portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3 (compresa quella per i portatori di handicap grave e di cui all’art. 33 comma 6 della legge 104/92). Idem per la precedenza che viene attribuita a chi assiste il familiare portatore di handicap grave in qualità di referente unico. Anche se, in quest’ultimo caso, il contratto necessiterebbe di una integrazione. L’articolo 33 della legge 104/92, infatti, prevede che la precedenza (e il relativo beneficio della inamovibilità d’ufficio del titolare della medesima) spetta al coniuge e al parente o all’affine fino al secondo grado. E se il coniuge o il genitore non c’è più, è invalido o ultra65enne, il diritto è esteso anche ai parenti o affini di terzo grado.
    Il contratto, invece, restringe il novero degli aventi diritto al coniuge e al genitore oppure, se il genitore è totalmente inabile, al fratello o alla sorella del disabile grave.
    A patto che siano conviventi o che gli eventuali altri fratelli co-obbligati risultino oggettivamente impossibilitati. Il diritto alla precedenza viene in parte recuperato in sede di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Ma anche in questo caso si tratta di una deroga. Che non sana affatto la questione. Anzi, se possibile, la pone in evidenza, comprimendo il relativo diritto ponendogli un termine di durata annuale. Deroga che oltre tutto collide anche con l’art.601 del testo unico. E poi c’è la precedenza per i coniugi di miliari trasferiti d’autorità. Che pure è prevista da più leggi, anche se tra queste non c’è più la legge 100/87, di cui si fa menzione nel contratto. Legge ormai abrogata dall’art.2268 del decreto legislativo 66/2010 con effetti a far data dal 9 febbraio scorso. Infine resta in piedi la precedenza prevista per gli amministratori locali essendo prevista dalla legge 265/199 e dal testo unico degli enti locali. Fin qui le precedenze a prova di ricorso.
    Quelle che invece dovrebbero cessare sono essenzialmente tre. La prima è quella che viene attribuita ai trasferiti d’ufficio che chiedano in via prioritaria di ritornare nella sede di precedente titolarità (art.7, comma 1 paragrafo II del contratto). La seconda è quella dei trasferiti d’ufficio che chiedono il rientro nel comune. E infine, la terza, è quella prevista per i sindacalisti che rientrano in servizio dopo l’aspettativa.

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  2. #32
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    Mobilità: firmata l’intesa, torna a 3 anni il trasferimento interprovinciale dei neo-assunti


    Raggiunto l’accordo tra Miur e sindacati sull’ipotesi di CCNI 2014/15: la firma definitiva del contratto avverrà al termine dell’iter di certificazione da parte degli organi di controllo. Molte delle novità conseguenti all’approvazione della Legge 128/13. Come la possibilità per inidonei ITP C/555 e C/999 di spostarsi nei profili Ata.
    Il 17 dicembre le organizzazioni sindacali e il Miur hanno siglato l’ipotesi di CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e Ata, relativo all’anno scolastico 2014/15. A darne notizia è la Uil scuola. La firma definitiva del contratto avverrà al termine dell’iter di certificazione da parte degli organi di controllo preposti. All’atto della firma definitiva, il Miur con apposita ordinanza fisserà le date di scadenza delle domande.
    Il sindacato Confederale, guidato da Massimo Di Menna, ha anche elencato i “piccoli aggiustamenti o chiarimenti” apportati Diversi dei quali introdotti dal Decreto Legge 104/13, convertito nella Legge 128/13.
    In particolare, all’art. 2, è tornato a tre anni il limite minimo per chiedere trasferimento dopo l’immissione in ruolo da una provincia all’altra: “Come stabilito dalla Legge 128/13, il blocco per la mobilità interprovinciale per il personale docente è stato portato da cinque a tre anni, pertanto potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente”.
    Queste le altre novità introdotte. Sempre all’art. 2, “il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo della precedenza art. 7, punto V), non rientra nel blocco triennale e può partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale”. E ancora: “Tra i destinatari della mobilità sono stati inseriti i docenti delle classi di concorso C/555 e C/999 che, per effetto dell’art. 15, c. 9 della Legge 128/13, hanno titolo, a domanda, al transito in ad altra classe di concorso o posto”.
    All’art. 7 del contratto è stato modificato questo passaggio: Al punto V) relativo alle precedenze comuni, “al fine di evitare problemi in fase di applicazione, sono stati riallineati il comma 1 col comma 2, relativo all’esclusione dalle graduatorie d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto”.
    Per quanto riguarda l’art. 21, “al comma 2 è stato chiarito che per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia, così come avviene nella media di primo grado”.
    E nell’art. 32 “sono stati resi omogenei gli articoli 31 e 32. Come avviene già per i docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, è stata prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte e tre le fasi anche per l’accesso ai corsi per l’istruzione per l’età adulta, per il personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali”.
    Le ultime modifiche riguardano tutte l’art. 44. “Al comma 2, tra i destinatari della mobilità del personale Ata, è stato inserito anche il personale docente inidoneo e gli ITP appartenenti alle classi di concorso C/555 e C/999 che, in attuazione dell’art. 15 della Legge 128/13, dovessero optare per il passaggio nei ruoli Ata”. Inoltre, “nelle premesse le parti hanno concordato sul l’opportunità di prevedere, per il futuro, un punteggio per i docenti che avranno acquisito i titoli per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera (CLIL)”. È stato infine concordata l’esigenza “di riaprire il confronto negoziale sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado (area unica) alla luce di quanto stabilirà la circolare sul l’organico di diritto”.


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  3. #33
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    Predefinito Mobilità: pubblicati movimenti infanzia. Casi particolari rinuncia al trasferimento

    Sono già noti i movimenti relativi alla scuola dell'infanzia. Controlla se la tua domanda è stata accolta. E' possibile conoscere il risultato

    • consultando la casella di posta @istruzione.it
    • attraverso Istanze on line /Mobilità in organico di diritto/Visualizza risultato
    • consultanto i tabulati pubblicati dai singoli Uffici Scolastici
    • attraverso il motore di ricerca messo a disposizione del Miur in questa pagina (ci viene segnalato che il file non è stato ancora aggiornato)

    Rinuncia al trasferimento concesso
    In linea generale non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo

    • per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati
    • a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante
    • che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto.

    Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
    Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.


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  4. #34
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    Attenzione alla notifica di mobilità 2014/2015




    Controllare frequentemente e accuratamente la casella di posta elettronica istituzionale perchè in essa verranno fornite le informazioni relative alla domanda di mobilità presentata.
    In questi giorni sarebbe opportuno, per chi ha prodotto domanda di mobilità per l’anno scolastico 2014/2015, collegarsi quotidianamente alla propria casella di posta elettronica istituzionale del tipo nome.cognome@istruzione.it , per verificare se sia stata notificata la convalida, da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’istanza di mobilità.
    Infatti stanno arrivando le mail di notifica anche per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado; in tale comunicazione è precisato il punteggio con cui il docente parteciperà alla mobilità e le preferenze da lui espresse.
    Ci giunge notizia che alcuni docenti hanno già ricevuto questa lettera di notifica, mentre altri dovranno ancora aspettare. La lettera di notifica che è arrivata o dovrà arrivare nella casella di posta elettronica di istruzione.it è così impostata :
    “Gentile (Cognome e nome del docente), con la presente Le comunichiamo che la domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado (Mod. D1) relativa all’Anno scolastico 2014/15 da Lei presentata tramite il portale “Presentazione istanze on-line”, a disposizione sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca www.pubblica.istruzione.it, è stata convalidata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza. Le inviamo copia della lettera di notifica che costituisce il documento ufficiale di notifica dei punteggi che le sono stati attribuiti per il movimento e delle voci del modulo domanda ritenute valide. La lettera di notifica può essere consultata anche accedendo alla sezione “Archivio” presente sulla Home Page del portale. La preghiamo di prendere visione dei dati presenti sul documento e, nel caso dovesse riscontrare incongruenze, La invitiamo a darne comunicazione all’Ufficio Scolastico Provinciale”.
    Nel documento allegato in formato pdf è scritto che nel caso si dovesse riscontrare una eventuale differenza con i dati a propria conoscenza, bisogna darne comunicazione entro dieci giorni dalla ricezione della presente. Inoltre con un evidente nota bene è specificato che ai sensi della C.M. n. 746 del 13 dicembre 1996, per il rientro nella scuola di ex-perdente posto non verranno attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia.
    Si ricorda che all’art.12 del CCNI sulla mobilità 2014/2015 è scritto che avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato.
    I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Tuttavia le controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. É utile sapere anche che all’art.10 comma 3 dell’O.M. n.32 del 28 febbraio 2014 è specificato che l’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. Per quanto suddetto bisogna fare particolare attenzione alla posta elettronica istituzionale perché già da domani potreste trovare l’atto di notifica del vostro punteggio di mobilità e se i calcoli non vi tornano sarebbe opportuno fare subito un bel reclamo.



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  5. #35
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    Mobilità e assunzioni, è ingorgo

    C’è il rischio di dover spostare i docenti a lezioni iniziate
    Uffici in affanno a causa dei tagli al personale: le operazioni di avvio anno sono in ritardo
    Utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, assunzioni, eventuali rettifiche. È un vero e proprio ingorgo amministrativo quello che si sta verificando in tutte le province in vista dell’inizio delle lezioni. Decine di migliaia di operazioni che vengono gestite ogni anno, freneticamente, dagli uffici periferici.
    Che peraltro, devono fare i conti con la progressiva riduzione degli organici. Dunque, potendo contare su un numero di funzionari e di impiegati che diminuisce di anno in anno, sempre di più. Salvo rare eccezioni, infatti, i dipendenti che vanno in pensione non vengono rimpiazzati con nuove assunzioni. E quindi, non sono rari i casi di uffici che sono costretti ad operare concentrando più unità operative in un unico funzionario.
    Quest’anno in quasi tutte le province si segnalano ritardi nello svolgimento delle operazioni. E molti docenti, che hanno chiesto di essere spostati in altra sede, non potendo ancora conoscere ancora i risultati delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, hanno dovuto prendere servizio nella scuola di titolarità o di precedente servizio. Ciò sta determinando a sua volta ritardi nelle convocazioni dei docenti precari ai fini dell’assegnazione delle supplenze annuali. Le operazioni, infatti, sono strettamente collegate tra loro in rigida sequenzialità. Dunque, se le operazioni di mobilità annuale non vengono portate a termine, non è possibile disporre le supplenze. Perché le disponibilità da assegnare ai supplenti non sono altro che le cattedre e gli spezzoni che rimangono liberi ad esito della mobilità annuale.
    Il rischio che si corre è quello di mandare in cattedra dei docenti che, dopo qualche giorno, potrebbero essere spostati altrove. Più che della cosiddetta girandola dei supplenti, quest’anno, dunque, potrebbe verificarsi un avvicendamento di professori di ruolo. Ad ogni buon conto, la legge consente all’amministrazione di disporre i movimenti entro il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni.
    Quanto alle operazioni in concreto, esse hanno inizio con la cosiddetta mobilità annuale. In questa fase gli uffici scolastici valutano le domande di mobilità dei docenti che intendono partecipare alla lotteria delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie. E dopo avere assegnato i punteggi e graduato gli aventi titolo, procedono ai movimenti veri e propri. Che sono di due tipi.
    In via prioritaria vengono disposte le utilizzazioni. Alle quali accedono prevalentemente i docenti in esubero e quelli che sono stati trasferiti d’ufficio, che chiedano di rientrare nella scuola di precedente titolarità indicandola come prima preferenza. Nella fase delle utilizzazioni gli aventi diritto fanno valere una scala di punteggi in tutto analoga a quella dei trasferimenti a domanda. Terminate le utilizzazioni, gli uffici procedono con le assegnazioni provvisorie, per le quali assumono rilievo solo le situazioni familiari (ricongiungimento al coniuge, figli ecc.).
    Ad esito della mobilità annuale, che comprende anche i movimenti interprovinciali, gli uffici fanno una ricognizione delle cattedre e degli spezzoni rimasti. L’elenco di questi residui costituisce la disponibilità che viene messa a disposizione per le supplenze della fase provinciale. Dopo di che, i singoli uffici scolastici indicono le convocazioni degli aspiranti supplenti utilmente collocati nelle graduatorie a esaurimento e procedono all’assegnazione delle supplenze. Che avviene in due fasi. La prima fase viene gestita direttamente dall’ufficio scolastico oppure dalle cosiddette scuole-polo. E consiste nella individuazione degli aventi diritto a ricevere le proposte di assunzione, tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento, e nello scambio tra proposta e accettazione. Scambio che viene formalizzato in un contratto preliminare che, in gergo tecnico, viene definito «individuazione». La seconda fase, invece, avviene direttamente presso la scuola di destinazione, tramite la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e nel relativo svolgimento della prestazione.


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  6. #36
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    Mobilità: le precedenze comuni di cui all’art 7 CCNI si applicano ai DSGA

    Il giudice di Brindisi fa chiarezza sul sistema delle precedenze comuni nella fase dei trasferimenti stabilendo che esiste e va applicato un ordine di priorità.
    Il caso nasce da un DSGA che si era visto precluso il rientro nella scuola di precedente titolarità da altro collega il quale poteva vantare un maggior punteggio ma, tuttavia, in possesso di una preferenza al rientro sul comune di precedente titolarità.
    L’amministrazione scolastica nel lavorare le domande aveva privilegiato la precedenza di cui all’art 7 n° 4 CCNI mobilità, di fatto danneggiando il DSGA in possesso della precedenza di cui al numero 2 art. 7.
    Su ricorso dell’Avv. Emiliano Caliolo, per la Uil scuola, il Giudice del lavoro di Brindisi, con ordinanza del 25.11.2014, ristabiliva l’ordine delle operazioni sancendo in maniera inequivocabile la prevalenza della precedenza di cui al numero 2 art. 7 CCNI rispetto al numero 4, e la prevalenza del comma 7 dell’art 47 CCNI sul comma 8.


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  7. #37
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    Mobilità docenti di ruolo: blocco tre anni, precedenze, trasferimenti

    Quali docenti potranno chiedere il trasferimento provinciale e interprovinciale per il prossimo anno scolastico? Particolare attenzione alla mobilità interprovinciale. Precisazione sulla mobilità professionale.
    TRASFERIMENTO PROVINCIALE
    Il personale docente ed educativo non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
    Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in AMBITO PROVINCIALE il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1/9/2013 O PRECEDENTE.
    TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
    In osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti PER ALTRA PROVINCIA per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
    Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1/9/2012 O PRECEDENTE.
    PRECISAZIONI
    Si noti come il riferimento per entrambi i movimenti (provinciale e interprovinciale) prenda in considerazione la decorrenza giuridica della nomina in ruolo e non quella economica. Ciò vuol dire che vale sempre la decorrenza giuridica indipendentemente se quell’anno scolastico sia coperto o meno da servizio.
    Es. il docente immesso in ruolo giuridicamente 1/9/2013 ed economicamente 1/9/2014 può produrre domanda di trasferimento provinciale anche se nell’a.s. 2013/14 non abbia avuto una supplenza.
    Stessa cosa per il trasferimento interprovinciale partendo però dall’1/9/2012.
    Giova ricordare che il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali è relativo esclusivamente al trasferimento (mobilità a domanda) e non al passaggio di cattedra o di ruolo (mobilità professionale), pertanto, purché ovviamente si sia già superato l’anno di prova e si possegga il titolo abilitante per il passaggio richiesto, si può richiedere passaggio di cattedra o di ruolo in altra provincia anche se immessi in ruolo giuridico dopo l’1/9/2012.
    Inoltre, sono esclusi dai relativi vincoli temporali i docenti che rientrino in tali categorie:
    1. personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
    2. personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
    3. disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
    4. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
    5. personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
    6. chi assiste il coniuge, il figlio con disabilità; il figlio referente unico che assiste il genitore con disabilità; chi esercita la tutela legale del disabile.
    ATTENZIONE:
    per ciò che riguarda il trasferimento interprovinciale può superare il blocco del triennio anche il FIGLIO CHE ASSISTE IL GENITORE CON GRAVE DISABILITÀ, con la precisazione però che in questo caso non si ha diritto ad alcuna precedenza, ma solo alla possibilità di concorrere, a punteggio, con tutti gli altri docenti che hanno diritto ad ottenere il trasferimento in altra provincia.
    ES. anche un neo immesso in ruolo o comunque un docente immesso con decorrenza giuridica dopo l’1/9/2012, che assiste il genitore in disabilità, può chiedere il trasferimento interprovinciale, superando quindi il blocco triennale, ma non avendo però nessuna precedenza rispetto a chi fa la stessa domanda perché assunto con decorrenza giuridica l’1/9/2012 o precedente.
    La precedenza, infatti, per il figlio che assiste il disabile, è relativa solo ai trasferimenti provinciali, alle assegnazioni e utilizzazioni e non ai trasferimenti interprovinciali.


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    Mobilità 2015/16, le novità. Congedo biennale nell’anzianità di servizio. Nulla di fatto per dottorato di ricerca e continuità

    Chiarimenti per fruizione del congedo biennale e la relativa anzianità di servizio. Occasione perduta per dottorato di ricerca e continuità.
    CONGEDO BIENNALE
    Nella tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo, alla lettera B, per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia ( PUNTI 3), non era finora contemplato come servizio riconosciuto a tutti gli effetti la fruizione del congedo biennale. Tale congedo era infatti riconosciuto solo alla lettera A ovvero servizio di ruolo (PUNTI 6).
    Quest’anno la precisazione è contenuta nella PREMESSA:
    “L’anzianità di servizio di CUI ALLE LETTERE A) E B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. NON INTERROMPE LA MATURAZIONE DEL PUNTEGGIO DEL SERVIZIO LA FRUIZIONE DEL CONGEDO BIENNALE PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI CON GRAVE DISABILITÀ DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.L.VO N. 151/2001.”
    Pertanto, anche per la valutazione del servizio pre ruolo la fruizione del congedo biennale è riconosciuta a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
    CONGEDO PER DOTTORATO DI RICERCA
    Occasione invece persa per il riconoscimento del periodo di congedo per dottorato di ricerca nella continuità di servizio nella stessa scuola.
    Non solo, la nuova tabella allegata la CCNI precisa, rispetto allo scorso anno, che tale periodo non è valido neanche alla continuità nel comune.
    Sempre nella PREMESSA è precisato:
    Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio 109 - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. DETTO PERIODO NON VA VALUTATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO CONCERNENTE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO NELLA STESSA SCUOLA, NÉ NEL COMUNE.
    “Né nel comune” è stato proprio aggiunto quest’anno.


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    Mobilità. Non c'è alcun esodo da Nord a Sud che danneggia la continuità didattica. Si resta al Nord



    Non sono gli esodi e i controesodi, legati alla mobilità, dei docenti del Sud a compromettere la continuità didattica nelle nostre aule, ma l’inarrestabile tendenza dei docenti a cambiare la sede di lavoro all’interno della regione di appartenenza.
    I dati sono stati forniti in esclusiva da VoglioIlRuolo ed elaborati da OrizzonteScuola, grazie al nuovo ed innovativo servizio che consente di scegliere la miglior provincia per la mobilità 2015.
    Si rimprovera spesso ai docenti italiani lo scarso dinamismo in tema di innovazione tecnologica e didattica. Ma c’è un punto su cui proprio sembrano inattaccabili: la capacità di trasferirsi e di adattarsi alla svelta da una sede di lavoro all’altra. Uno studio della Fondazione Giovanni Agnelli di qualche tempo fa metteva proprio in evidenza che a inizio anno ben un insegnante su quattro non lavora più nella scuola dell’anno precedente, e sono ormai numerose le analisi che legano l’eccessiva mobilità del corpo docente con gli effetti negativi sulla qualità degli apprendimenti dei ragazzi.
    I nuovi dati di cui siamo in possesso ci consentono, ora, di fare almeno due considerazioni: quella mobilità tra scuole di uno stesso territorio che il presidente Renzi indica nella Buona Scuola come volano in grado di innovare la didattica e premiare il merito in realtà già esiste; in più, non sono i soli docenti meridionali con i loro movimenti per lo Stivale a scombinare gli organici, ma evidentemente una parte di responsabilità è da ricercare all’interno del sistema scolastico stesso, che non ha mai prodotto norme cogenti in materia.
    Vedi Grafico
    Il grafico interattivo e la tabella ci mostrano, infatti, che nel 2014, a fronte di poche centinaia di trasferimenti fuori regione o da altra regione, i movimenti all’interno del territorio di appartenenza sono stati esponenzialmente molti, molti di più, in quasi tutti i casi superiori al 90% del totale dei trasferimenti. Per fare qualche esempio: in Lombardia 682 docenti hanno deciso di uscire dai confini, cioè il 9% del totale dei trasferiti, ma dieci volte tanto, cioè in 6901, hanno lasciato la propria scuola per un’altra sede magari più vicina alla residenza. E in Veneto? Le proporzioni sono solo lievemente dissimili: se 194 (il 4,8%) dicono addio alla terra della Laguna, 3806 hanno tessuto una fitta rete di scambi tra scuola e scuola all’interno del territorio regionale. Stesso trend in Emilia: 180 trasferiti in altre regioni (4,9%), con 3524 dentro. Anche nel vicino Piemonte, seppure con la percentuale maggiore in assoluto di trasferimenti fuori regione (15,3%), succede qualcosa di analogo: 388 vanno fuori, ma 2141 si spostano da una scuola all’altra nei limiti del territorio regionale. L’unica regione del Nord che appare meno dinamica è il Friuli: 43 docenti hanno chiesto di evadere dai confini, mentre restano al di sotto del migliaio (826) coloro che cambiano sede all’interno.
    Riguardo alle percentuali di persone in moto verso l’esterno, una precisazione, poi, è molto importante a scalfire l’idea che esse siano la prova del solo controesodo Nord-Sud: come mostra anche il grafico, le destinazioni prescelte non sono rappresentate dalle sole regioni meridionali, ma tra esse rientrano anche regioni del Nord e del Centro.
    Al Centro ritroviamo più meno le stesse proporzioni viste per in Nord, con una differenza importante tra trasferimenti richiesti per andare fuori regione e movimenti verosimilmente causati dal desiderio di ritorno nella terra d’origine. Rientrano ancora nella prima casistica la Toscana, dove 132 docenti (4%) vanno via, ma 3173 incrementano, invece, i movimenti interni, e il Lazio, dove 218 (cioè il 3,7%) chiedono di uscire fuori a fronte dei ben 5669 che scelgono una sede di lavoro diversa ma all’interno degli stessi confini regionali. Con le Marche si passa alle regioni verso cui ci si trasferisce (cioè, verso cui si torna), ma anche qui solo 30 docenti provenienti da fuori cagionano alternanze in organico, mentre sono 1322 i lavoratori che hanno chiesto di spostarsi da una scuola all’altra in regione.
    Lasciando ai grafici e alla tabella sinottica un’analisi più dettagliata delle singole regioni, facciamo qualche altro esempio per capire che cosa succede al Sud: in Sicilia 681 docenti (10,6%) tornano a casa dopo un periodo sulla terraferma, mentre ben 5740 chiedono di andare da una scuola all’altra. Ma si trova in Campania il più alto numero di trasferimenti interni: 6418, contro i 490 causati dal rientro ‘a casa’ di insegnanti oriundi (7%).





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    Le preferenze per la mobilità possono essere puntuali o sintetiche

    Quest’anno i tempi per l’avvio delle operazioni di mobilità potrebbero essere anticipati rispetto al passato. Lo stabilisce l’ipotesi di contratto firmato a fine novembre fra sindacati e ministero.
    I tempi per la mobilità 2015-2016 sembrerebbero essere più rapidi rispetto agli anni passati. Infatti una delle novità scritte nell’ipotesi di contratto integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto il giorno 26 del mese di novembre 2014, è quella in cui si decreta che entro tre giorni dalla firma definitiva del contratto sulla mobilità, dovrà essere emanata l’ordinanza ministeriale con cui saranno recepite le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo contratto. Questa norma è scritta all’art.1 comma 5 dell’ipotesi del Ccni per la prossima mobilità.
    Quindi, quest’anno, la mobilità potrebbe partire già prima della fine di febbraio ed avere la scadenza per la metà del mese di marzo. Anche per l’anno scolastico 2015-2016 la presentazione della domanda di mobilità, dovrà avvenire tramite il sistema istanze on line del Miur. Per quanto riguarda le preferenze territoriali, che il docente aspirante al trasferimento può richiedere, sono in numero limitato, a seconda dal grado d’istruzione per cui viene chiesto il trasferimento.
    Ad esempio per la scuola primaria si possono scegliere fino a 20 preferenze della stessa provincia, mentre per le scuole secondarie di secondo grado fino a 15 preferenze anche di province differenti.
    L’esperienza insegna che bisogna fare quindi una grande attenzione quando si scelgono le preferenze nella sezione preferenze territoriali del modulo on line della mobilità.
    Esistono le preferenze puntuali e quelle sintetiche. Le prime sono riferite alla scelta di una singola scuola, le seconde invece riguardano interi distretti, comuni o province. Queste ultime, se espresse dal docente aspirante al trasferimento, individuano la scuola libera per la mobilità secondo l’ordine sequenziale del bollettino ufficiale dei distretti, comuni e province.
    Quindi, come è chiaramente scritto nell’art.18 dell’ipotesi contratto sulla mobilità, se il docente che si muove a domanda volontaria esprime una preferenza puntuale (singola scuola o istituto), il possibile trasferimento avviene esaminando, in stretto ordine sequenziale, prima le cattedre interne alle scuole; di seguito le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune, sempre se nella domanda si è richiesta tale eventualità; ed infine le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi, ed anche in questo caso solo se è stato richiesto espressamente.
    Se invece il docente, più audacemente, dovesse indicare una preferenza sintetica (distretto, comune, provincia), il possibile trasferimento avviene esaminando, in stretto ordine sequenziale, prima le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino; in seguito, se il docente ha richiesto nella domanda cattedre orario esterne, le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino; ed infine, se ha richiesto cattedre orario esterne su comuni differenti, le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.
    Quindi, prima di inserire una preferenza territoriale, abbiate contezza di quello che potrebbe succedere, in quanto una volta avuto il trasferimento in una data scuola, questo non può essere rifiutato, fatte salve situazioni del tutto eccezionali.



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