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Discussione: Mobilità: errori negli allegati. I docenti rischiano di perdere punti.

  1. #341
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    MOBILITÀ, SCONCERTO PER MODI E TEMPI ORDINANZA MINISTERIALE


    “Dopo giorni di silenzio, senza alcuna convocazione di un incontro neppure informale da parte del ministero, ieri sera è stata diramata improvvisamente l’ordinanza sulla mobilità. Una modalità che desta sconcerto, sia per la mancata informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, sia per l’estrema ristrettezza dei tempi fissati per la presentazione delle domande che scadranno il 13 aprile. Considerate anche le festività pasquali e le difficoltà provocate dalle misure di contenimento anti-Covid, inevitabilmente le nostre strutture sindacali, impegnate nell’assistenza al personale scolastico, dovranno lavorare con ritmi molto stressanti e ciò non gioverà di certo al regolare e sereno svolgimento delle operazioni”. Ad affermarlo è Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti.
    Entrando nel merito dell’ordinanza, poi, Di Meglio rimarca con grande amarezza la mancata soluzione della questione riguardante il vincolo quinquennale, sulla quale pure c’è stato un intenso confronto con i sindacati affinché venisse affrontata a livello politico. “Il vincolo quinquennale viene confermato dall’ordinanza, continuando a perpetrare una grave ingiustizia che la Gilda ha più volte denunciato”.
    “Dopo questo colpo di scena da parte di viale Trastevere, chiediamo che si intervenga almeno sul fronte della mobilità annuale per sanare la situazione, augurandoci che quanto prima sia dato seguito alle intenzioni espresse dal ministro Bianchi in merito alla ripresa di buone relazioni sindacali. A tal proposito – conclude Di Meglio – è opportuno notare che ad oggi non è stato ancora convocato nessuno dei tavoli di lavoro annunciati durante il nostro primo incontro”.


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  2. #342
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    Vincolo quinquennale, chi può fare domanda di mobilità


    Tutti i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2020, a prescindere dalle graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 e per ogni ordine e grado di istruzione non potranno partecipare per ben cinque anni né alla mobilità territoriale, né a quella professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e neanche alle successive operazioni di mobilità annuale (Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali).
    La disposizione di cui sopra già prevista dal DL 126/2019 come convertito in legge dalla legge n 159/19, è stata confermata dalla recente O.M. n. 106 del 29/3/2021 (Mobilità), dove però si specifica che sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero e che la disposizione in questione non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico. Si precisa, altresì che ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.
    Ne consegue che soltanto dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
    Tuttavia alcuni docenti non sono soggetti al vincolo di permanenza quinquennale, vediamo chi sono:

    • docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità;
    • docenti beneficiari della precedenza di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, purché le situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle GaE;
    • docenti che hanno partecipato alle immissioni in ruolo straordinarie disposte sui posti corrispondenti ai pensionamenti quota 100 che si sono liberati dopo il 1° settembre 2019, che avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020.


    Tali docenti potranno partecipare alla mobilità per l’anno scolastico 2021/22, ad eccezione dei docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (ex FIT).


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  3. #343
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    Mobilità 2021, il bonus “una tantum” di 10 punti nella mobilità a domanda e d’ufficio




    La tabella di valutazione dei titoli nella mobilità a domanda e d’ufficio (graduatorie finalizzate all’individuazione dei perdenti posto) prevede l’attribuzione di un punteggio di 10 punti per il personale docente ed educativo che si aggiunge al punteggio relativo ai titoli di servizio.
    Si tratta di un punteggio “una tantum” che viene attribuito a condizione che l’aspirante al trasferimento o il docente chiamato a compilare la scheda per l’individuazione del soprannumerario, abbia potuto maturarlo e non lo abbia già speso o perduto nel corso di un movimento precedente . In quest’ultimo caso non è più possibile maturarlo nuovamente.
    Esso spetta ai docenti e agli educatori che nel periodo compreso tra il 2000/2001 e il 2007/2008 non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, o l’abbiano revocata entro i termini previsti dall’O.M. sui trasferimenti e che, nel suddetto periodo, abbiano prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi (l’anno di arrivo più i successivi tre).
    Quindi, per ottenere il punteggio una tantum in questione, non bisogna aver presentato domanda di mobilità volontaria (o bisogna averla revocata) in ambito provinciale o domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale. Ne consegue che il docente che abbia prodotto, ottenendola, istanza di mobilità volontaria interprovinciale mantiene il punteggio dei 10 punti.
    Il detto Bonus è riconosciuto anche ai docenti che presentino domanda condizionata di trasferimento in ambito provinciale in quanto individuati soprannumerari; oppure domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico della stessa istituzione scolastica di titolarità; o ancora, domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nell’ottennio di fruizione del diritto alla precedenza, di cui ai punti II e IV dell’art. 13 comma 1 del CCNI.
    L’ultimo anno utile alla maturazione del bonus è stato l’anno scolastico 2007/2008, pertanto coloro che negli ultimi 8 anni non avessero presentato mai domanda di trasferimento non potrebbero comunque ottenerlo.
    Inoltre, è bene chiarire che trattandosi di un bonus una tantum, coloro che già ne avessero usufruito non potranno richiederlo nuovamente, pur possedendone i requisiti.
    Concludendo, il bonus si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga (a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale): il trasferimento, il passaggio, l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria. La mera presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, che comporti il mancato ottenimento del movimento richiesto, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo acquisito.



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  4. #344
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    Mobilità docenti, revoca dell’istanza è consentita entro il 15 maggio


    Entro il prossimo 15 maggio 2021, le domande di mobilità presentate nel periodo dal 29 marzo al 13 aprile, potranno essere revocate con istanza inoltrata all’ambito territoriale di titolarità direttamente dal docente o dalla scuola di servizio.
    Regolarizzare o revocare
    Ai sensi del comma 2, art.5 dell’OM 106/2021, è consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.
    La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per i docenti il 19 maggio 2021, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.
    In buona sostanza chi vuole revocare la domanda di mobilità 2021/2022, lo deve fare, salvo deroghe future, entro il 15 maggio 2021, facendo attenzione di avere il protocollo di ricezione della revoca proprio con il riferimento di questa data.
    Revoca parziale
    L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse.
    In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
    Quindi in caso di mobilità territoriale e in concomitanza di passaggio di ruolo o di cattedra, l’aspirante potrebbe decidere di revocare soltanto la domanda di mobilità e passaggio di cattedra, lasciando invece che venga trattata soltanto la domanda di passaggio di ruolo. In tal caso potremmo parlare di una revoca parziale.

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  5. #345
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    Mobilità docenti, esiti il 7 giugno. Quanti posti e dove, attesi molti passaggi di cattedra o ruolo


    Mobilità docenti anno scolastico 2021/22: le domande sono state presentate in modalità telematica entro il 13 aprile. Un adempimento al quale alcuni docenti sono tristemente “affezionati”, una domanda da compilare ogni anno con rinnovata speranza che sia la volta buona, soprattutto per chi desidera rientrare nella propria provincia ma non meno importante la richiesta di passaggio di cattedra e/o di ruolo che proprio quest’anno potrà contare su una percentuale in più di posti a disposizione.
    Le domande di mobilità inoltrate dai docenti per l’anno scolastico 2021/2022 sono state complessivamente 90.876. L’81,2% ha riguardato i trasferimenti, il rimanente anche passaggi di ruolo e di cattedra.
    I dati sono forniti dal Ministero dell’istruzione, che precisa “Il maggior numero di istanze ha riguardato la scuola secondaria di secondo grado (37.529). Seguono la primaria (26.847), la secondaria di primo grado (15.536) e la scuola dell’infanzia (10.964).
    Dopo il 13 aprile è ancora possibile revocare la domanda: i termini
    Dopo il 13 aprile

    1. non è possibile integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse nella domanda;
    2. non è possibile presentare nuova documentazione o nuovi titoli non presentati entro i termini;
    3. è possibile regolarizzare la documentazione allegata all’istanza;
    4. è possibile revocare la domanda.


    Dopo la data ultima di presentazione delle istanze, il docente che, per qualsiasi motivo, non intenda più partecipare ai movimenti, ha la possibilità di revocare la/le domanda/e presentata/e, come prevede l’articolo 5/2 dell’OM summenzionata.
    La richiesta di revoca:

    • va inviata tramite la scuola di servizio o presentata direttamente all’ATP competente;
    • è presa in considerazione se pervenuta entro il quinto giorno utile prima della comunicazione dei posti al SIDI (19 maggio 2021), ossia entro il 14 maggio 2021 (al riguardo fa fede il il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca oppure quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della PEC);
    • dopo il predetto termine ultimo, è presa in considerazione per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervenga entro il termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, ossia entro il 19/05/2021.


    Il docente, che ha presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se vuole revocare tutte le domande presentate o solo una o più di esse (indicando quale/i). In mancanza di tale dichiarazione, verranno revocate tutte le domande presentate.
    Domanda di trasferimento e passaggio di cattedra/ruolo
    Ricordiamo che nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. Mobilità docenti 2021: si può presentare sia domanda di trasferimento che passaggio di ruolo. Quale prevale
    Quest’anno, tra l’altro, la percentuale per la mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo) è aumentata al 25%, quindi sarà probabilmente possibile soddisfare numerose richieste. Per ottenere passaggio di cattedra o ruolo devono esserci minimo tre posti.
    Come conoscere i posti disponibili
    Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando il numero di domande di pensionamento per l’anno scolastico 2021/22. Una procedura che si concluderà il 24 maggio
    Esiti il 7 giugno
    Il Ministero ha fissato la data di pubblicazione degli esiti per il prossimo 7 giugno. Speriamo non ci siano ritardi e proroghe, come accaduto negli ultimi anni.


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  6. #346
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    Mobilità 2021, arrivano prime notifiche per i docenti perdenti posto


    In alcune scuole stanno già arrivando le prime notifiche per i docenti perdenti posto. Già pubblicate le graduatorie di Istituto definitive e definito l’organico dell’autonomia, scattano i cinque giorni per potere presentare domanda di mobilità.
    Cinque giorni di tempo
    Chi presenta la domanda come docente soprannumerario, lo deve fare su modello cartaceo e, se avesse già presentato l’istanza online di mobilità entro il 13 aprile 2021, la presentazione della nuova mobilità in modello cartaceo e come docente perdente posto annullerebbe la precedente domanda di mobilità volontaria già presentata.
    Il docente individuato come perdente posto, all’atto della notifica dello stato di soprannumero, nei 5 giorni successivi, può presentare domanda di mobilità, redatta sul modello cartaceo, come docente soprannumerario.
    Domanda condizionata
    Tale docente, è importante sottolinearlo, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. La domanda di mobilità presentata come suddetto, viene denominata “domanda condizionata“, ovvero vincolata prioritariamente al rientro nella scuola di precedente titolarità.
    Domanda non condizionata
    Se il docente in soprannumero, invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.
    Mobilità d’ufficio
    Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.
    È importante sapere che alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II del CCNI mobilità, chi risponde affermativamente alla richiesta di volersi muovere anche se si creasse la disponibilità del posto perso all’interno della scuola di titolarità, perde sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.
    Il perdente posto potrebbe anche decidere di non presentare domanda di mobilità. In tal caso, se si determina, a seguito dei movimenti, la cattedra persa, il docente verrà reintegrato d’ufficio, se invece non si ridetermina il posto perso, allora il docente verrà trasferito d’ufficio nella prima scuola disponibile più vicina a quella di ex titolarità.


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  7. #347
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    Maturità 2021: chi potrà svolgere il colloquio a distanza e come fare domanda


    Per il mezzo milione di candidati che a cominciare dal prossimo 16 giugno affronteranno la maturità 2021 con la sola prova del colloquio è stato scongiurato, così come avvenne anche l’anno scorso, il rischio di non potere affrontare in presenza il primo esame importante della loro vita e dovere discutere con i membri della commissione in videoconferenza. Senza prove scritte maturità 2021 a causa dell’emergenza pandemica, affronteranno l’esame di Stato con la sola prova del colloquio discusso con i commissari per una durata massima di un’ora. Discuteranno il colloquio in presenza cinque candidati al giorno.
    Colloqui maturità 2021 in presenza, dunque, ma non per tutti. Infatti, regolamentata dall’articolo 8 dell’ordinanza ministeriale n. 53 del 3 marzo scorso, è prevista la possibilità per candidati in particolari condizioni di affrontare il colloquio in videoconferenza.
    In particolare sono i candidati ricoverati in ospedale o per ragioni diverse impossibilitati a lasciare il domicilio a richiedere di effettuare il colloquio non in presenza. Anche i candidati detenuti in carcere possono avvalersi di questa possibilità.
    I candidati che si trovano in queste condizioni devono presentare domanda documentata al dirigente scolastico del proprio istituto (al coordinatore didattico se in scuola paritaria) prima dell’insediamento della commissione d’esame prevista quest’anno alle ore 8,30 del prossimo 14 giugno.
    Se l’impedimento sopravviene dopo tale data, la domanda documentata deve essere indirizzata al presidente della commissione d’esame. Spetta al dirigente scolastico (o al presidente di commissione) predisporre la modalità di svolgimento del colloquio maturità 2021 in videoconferenza.
    Sono lontani i tempi in cui, per le stesse ragioni ostative, il colloquio si svolgeva presso il candidato degente e i membri della commissione si recavano presso di lui. Di seguito il testo della disposizione.
    “I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza. L’esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.(art. 8 dell’OM 53/2021)”.
    Vi è un’altra previsione connessa con la situazione pandemica. Se infatti la situazione dovesse aggravarsi, potrebbe essere necessario lo svolgimento del colloquio maturità 2021 in videoconferenza anche per i candidati non ricoverati.
    Lo ha previsto la stessa ordinanza 53/2021 che in proposito ha disposto: “I dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Sato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate”.


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  8. #348
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    Mobilità docenti 2021, fino a quando è possibile ritirare la domanda presentata. Come procedere


    Mobilità docenti a.s. 2021/22, quando e come è possibile revocare la domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo presentata.
    Tempistica
    La tempistica, relativa alla revoca delle domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra presentate dal personale docente entro il 13 aprile u.s., è legata alla comunicazione dei posti disponibili e delle domande di mobilità al sistema informatico del Ministero, ossia al SIDI.
    Come leggiamo nell’OM n. 106/2021, la data ultima di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 19 maggio 2021. La pubblicazione dei movimenti, ricordiamolo, è prevista per il 7 giugno 2021.
    Revoca domande
    Le domande presentate, come sopra accennato, possono essere revocate dagli interessati che, per qualsiasi motivo, non intendano più partecipare ai movimenti.
    Evidenziamo che nell’OM n. 106/21 – articoli 2 e 5 – è indicata una tempistica differente riguardo al termine ultima per la suddetta revoca.
    L’articolo 2, comma 6, dell’OM dispone che la richiesta di revoca delle domande di mobilità può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, ossia sino a 10 giorni prima del 19 maggio 2021, quindi entro il 10 maggio 2021.
    L’articolo 5, comma 2, dell’OM, dedicato a “Revoche, rinunce e regolarizzazione delle domande“, dispone che : “È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC. “.
    La richiesta di revoca, dunque, ai sensi dell’articolo 5, è presa in considerazione se pervenuta non oltre il quinto utile prima della comunicazione dei posti disponibili al SIDI, ossia sino a 5 giorni prima del 19 maggio, quindi entro il 13 maggio. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che in caso di gravi motivi validamente documentati è possibile presentare l’istanza di revoca oltre il predetto termine, purché la medesima (istanza) giunga entro il 19 maggio.
    Considerato che l’articolo 5 è espressamente dedicato alle revoche e che è più favorevole ai beneficiari della misura, sembrerebbe che il termine da osservare sia quello dallo stesso (articolo) indicato, tuttavia alcuni Ambiti territoriali provinciali prevedono come termine ultimo per la revoca delle istanze quello indicato dall’articolo 2, ossia sino a 10 giorni prima del 19 maggio, quindi entro il 10 maggio. Così, ad esempio, leggiamo nell’avviso dell’Ambito Territoriale per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
    Consigliamo ai docenti interessati di seguire le indicazioni pubblicate dagli Ambiti territoriali competenti.
    Come procedere per la revoca
    Di seguito le indicazioni per la presentazione della richiesta di revoca della domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo/cattedra:

    • la richiesta va inviata tramite la scuola di servizio ovvero presentata direttamente all’Ambito territoriale provinciale competente;
    • la richiesta va inviata entro il 13 maggio (o entro il 10 maggio, a seconda delle indicazioni fornite dall’AT di riferimento);
    • in caso di presentazione di più domande di mobilità, si deve indicare se vanno revocate tutte ovvero soltanto alcune di esse;
    • per il rispetto dei termini fa fede il numero di protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero il numero di protocollo dell’ufficio ricevente o la ricevuta della PEC.




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  9. #349
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    Mobilità 2021, il rischio di un ritardo degli esiti si fa molto concreto


    Gli esiti della mobilità 2021/2022, così come scritto nell’OM 106 del 29 marzo 2021, è stata fissata per il 7 giugno. Si fa molto concreto, visto l’iter delle domande, uno slittamento della pubblicazione dei movimenti.
    Tempistica mobilità
    La tempistica ufficiale della mobilità 2021/2022 per quanto riguarda i docenti, vede la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili fissata al 19 maggio, mentre la pubblicazione degli esiti della mobilità docenti è stata fissata per il giorno 7 giugno.
    Per quanto riguarda il personale Ata invece la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili per il personale Ata è fissata per il 21 maggio e la pubblicazione dei movimenti il giorno 15 giugno.
    Possibili ritardi iter mobilità
    Il 12 maggio sono arrivate dagli uffici scolastici provinciali, decine e decine di notifiche di convalida delle domande di mobilità, poiché dall’atto di notifica ci sono 10 giorni di tempo per fare reclamo, si evince chiaramente che si arriverà abbondantemente dopo il 19 maggio per esaminare gli eventuali reclami.
    Le individuazioni dei docenti soprannumerari sono in fase di notifica proprio in questi giorni e ci sono 5 giorni di tempo per produrre domanda di mobilità, anche in questo caso si va oltre la scadenza del 19 maggio.
    Molto probabilmente, ma non c’è ancora nulla di ufficiale, l’iter della mobilità potrebbe slittare di 3 o 4 giorni, con pubblicazione degli esiti il 10 o 11 giugno 2021.



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    Mobilità 2021, tutte le prossime scadenze


    A seguito della intesa tra Ministero dell’Istruzione e Sindacati che prevede l’incremento dell’organico del personale Ata e il trasferimento a domanda o d’ufficio per i casi di soprannumerarietà, è stata parzialmente rivista la tempistica per gli adempimenti degli uffici per la mobilità.
    Infatti, per il personale ATA è stata prorogata dal 21 maggio al 7 giugno 2021 la scadenza per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili e dall’11 giugno al 25 giugno 2021 per la pubblicazione dei movimenti.
    Per quanto riguarda invece i docenti, ricordiamo che gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 7 giugno, mentre per il personale educativo l’8 giugno.
    Infine, in merito agli insegnanti di religione cattolica, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno.


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