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Discussione: Mobilità: errori negli allegati. I docenti rischiano di perdere punti.

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  1. #1
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    Il docente DOS non sempre deve fare domanda di trasferimento


    I docenti appartenenti alla dotazione organica di sostegno neo immessi in ruolo non possono ancora presentare domanda di trasferimento-
    Chi è stato assunto nella DOS il primo settembre 2014 e pensa di fare domanda di trasferimento per avere la sede definitiva, commette un errore. Infatti la Dotazione organica di sostegno non possiede un organico di diritto per singola scuola, come accade per le altre classi di concorso, ma esiste solo un organico di carattere provinciale. Per cui un docente DOS viene utilizzato, di anno in anno, sulle scuole richieste e che hanno posti di sostegno disponibili. Quindi questi docenti, che appartengono alla dotazione organica di sostegno, hanno la titolarità nella provincia e di conseguenza non posseggono né titolarità in un comune né tantomeno in una scuola. Per tali ragioni il DOS neo immesso in ruolo o vincolato nel triennio non deve fare domanda di trasferimento con scadenza entro il 16 marzo, ma potrà esprimere, le preferenze delle scuole in cui vorrà insegnare per l’anno 2015-2016, con la prossima domanda di utilizzazione.
    Tale domanda generalmente si presenta nel mese di luglio. Le norme che regoleranno le domande di utilizzazione e che consentiranno la scelta delle preferenze per i docenti DOS, saranno scritte nel prossimo contratto di mobilità annuale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, che di norma si predispone in via ipotetica nel mese di giugno.
    É utile sapere che i docenti DOS entrati in ruolo il primo settembre 2014 sono bloccati dal vincolo triennale per cambiare provincia. In tal caso se non fossero vincolati dal blocco triennale, come capita per i docenti entrati in ruolo il primo settembre 2012, potranno presentare domanda di trasferimento, entro il 16 marzo 2015, per chiedere di andare nella DOS di altre province. Quindi le DOS presentano domanda di trasferimento, con la scadenza del 16 marzo e come tutte le altre classi di concorso, solo per cambiare provincia ed entrare nella DOS di altra provincia. Infine, un docente DOS può chiedere di essere trasferito sulla sua classe di concorso di titolarità o di passare in altra classe di concorso, ma solo dopo avere maturato un’anzianità continuativa sul sostegno di almeno 5 anni, chiedendo trasferimento come tutti entro e non oltre il prossimo 16 marzo 2015.

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  2. #2
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    Mobilità Personale ATA 2015/2016: notifica del punteggio e istanza di reclamo

    In questi giorni, gli Uffici Scolastici Provinciali stanno convalidando le domande di mobilità ATA, inviate dalle istituzioni scolastiche. Come effettuare la verifica del punteggio e i tempi per presentare istanza di reclamo.
    L’art. 12 comma 1 del CCNI del 23/02/2015 recita quanto segue “Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.”
    È opportuno quindi che, tutti gli interessati ai movimenti controllino periodicamente l’email (di solito quella istituzionale nome.cognome@istruzione.it) fornita nel modulo di domanda di mobilità. Infatti, riceveranno comunicazione con allegato la “Lettera di notifica domanda di trasferimento” inviata dall’USP di competenza.
    La lettera ricevuta costituisce il documento ufficiale di convalida dei punteggi e inoltre in essa vengono precisate le preferenze espresse in domanda.
    È sempre possibile consultare la “Lettera di notifica domanda di trasferimento” sulla propria home-page di Istanze On-Line nel menù Archivio.
    Dalla ricezione della stessa, si avranno 10 giorni di tempo per presentare reclamo mediante raccomandata a/r all’UST di competenza.
    Infatti l’Ufficio Scolastico Provinciale ricorda con testuali parole:
    NEL CASO DOVESSE RISCONTRARE UNA EVENTUALE DIFFERENZA CON I DATI A SUA CONOSCENZA, LA PREGHIAMO DI DARNE COMUNICAZIONE ENTRO DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE.
    I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono considerate definitive. È possibile anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nella domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza.
    In più, accedendo su istanze on-line sulla finestra “Altri Servizi” è possibile visualizzare il Workflow, procedura attraverso la quale si consulta in ogni momento lo stato della domanda inviata.
    Dopo la convalida da parte dell'Ufficio Scolastico, la domanda è pronta per partecipare alle operazioni di mobilità. I passaggi successivi sono:
    In elaborazione dei movimenti;
    Elaborata dai movimenti.
    Nell’ultimo passaggio le operazioni sono concluse e il candidato può conoscere l’esito del movimento (sulla casella “VISUALIZZA RISULTATO”).


    Orizzontescuola
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  3. #3
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    Mobilità insegnanti: la precedenza per il sovrannumerario trasferito d'ufficio


    Precedenze e mobilità: parliamo dell'art. 7/1 punto IV del CCNI sottoscritto il 23 febbraio 2015.
    Analizziamo la precedenza di cui al punto IV personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel COMUNE di precedente titolarità.
    Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II), ovvero il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel COMUNE di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniori età.
    Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un ottennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.
    Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
    Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili.
    Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo. Il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.
    Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio
    In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.
    L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.
    Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel comune del centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, competente del distretto dal quale è stato trasferito nell'ultimo ottennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune.
    Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.
    Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate.
    Il personale, trasferito d’ufficio nell’ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità.
    Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.
    Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

    Orizzontescuola
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  4. #4
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    Mobilità docenti di religione: domande dal 7 aprile al 6 maggio 2015


    Trasmessa l'Ordinanza ministeriale con le indicazioni per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio e la modulistica da utilizzare. Tutte le scadenze sull'Agenda Scuola
    È stata trasmessa con nota prot. n. 9314 del 23 marzo 2015 la O.M. n. 8 del 20 marzo 2015, in corso di registrazione, concernente norme di attuazione del contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo e A.T.A. sottoscritto il 23 febbraio 2015.
    Le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, devono essere presentate dal personale interessato dal 7 aprile al 6 maggio 2015 e devono essere indirizzate all'Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
    Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande all'Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
    Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
    Modulistica
    I modelli che gli insegnanti dovranno utilizzare sono:
    scuole dell'infanzia e primarie Allegato TRI (trasferimenti) e Allegato PRI (passaggi)
    scuole secondarie di I e II grado Allegato TR2 (trasferimenti) e Allegato PR2 (passaggi)
    I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
    In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
    Chi può presentare domanda
    Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2014-2015 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
    Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2014-2015 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
    La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
    Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario Diocesano competente.
    Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell' infanzia.
    Altre date
    Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 18 giugno 2015, mentre la scadenza per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale è il 30 giugno 2015.

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    Domande di utilizzazione e assegnazione: come inserire gli allegati


    Le funzioni aperte da oggi, 15 giugno, interessano solo i docenti della scuola dell’infanzia e primaria. Per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado si dovrà attendere il 1° luglio


    Sono disponibili da oggi, 15 giugno, e fino al 30 giugno le funzioni di presentazione on-line delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria.
    Per i docenti della scuola secondaria di I e II grado le domande potranno, invece, essere trasmesse dal 1° al 15 luglio.
    Con avviso pubblicato su Istanze on-line, il Miur ricorda che il docente, all’atto della presentazione della domanda, può allegare la documentazione in formato elettronico, compresi i certificati medici, conformi agli originali. Gli allegati devono essere preventivamente acquisiti in Polis attraverso la funzione “Gestione Allegati” disponibile in “Altri servizi”.

    Per qualunque ulteriore informazione, l’utente può consultare la guida operativa per la gestione deglli allegati.



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  6. #6
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    Mobilità ko pure alle superiori


    Il ministero dell’istruzione anticipa la riforma e bypassa quanto prevede il contratto. Trasferimenti sbagliati per gli insegnanti DOP
    Il ministero dell’istruzione ha sbagliato anche i trasferimenti dei docenti in esubero della secondaria di II grado. È quanto si evince dalla consultazione degli esiti della mobilità a domanda degli insegnanti delle scuole superiori. Che sono stati resi noti dall’amministrazione scolastica il 16 giugno scorso. Fidando sull’approvazione del disegno di legge sulla scuola, che sembra essere destinato a slittare di un anno, l’amministrazione ha omesso di applicare le disposizioni contrattuali sulla cosiddetta dotazione organica provinciale (Dop): una graduatoria di docenti di ruolo, in esubero sull’organico di diritto, che vengono ricollocati in organico di fatto tramite le utilizzazioni. E anziché trasferire d’ufficio gli ultimi in graduatoria, come prevede il contratto, il dicastero di viale Trastevere ha prima trasferito tutti i docenti della Dop, direttamente sul codice della provincia, e poi ha assoggettato al trasferimento d’ufficio i docenti con più punti anziché gli ultimi. Come se si trattasse dei di neoimmessi in ruolo.
    Secondo quanto risulta a Italia Oggi, l’operazione sarebbe stata effettuata per anticipare gli adempimenti di attuazione della riforma. Per evitare di farsi trovare impreparati. Resta il fatto, però, che la riforma non è ancora entrata in vigore. E con ogni probabilità non entrerà in vigore prima di un anno. Nel frattempo la normativa di riferimento è ancora quella contenuta nel contratto sulla mobilità. In buona sostanza, dunque, l’anticipo della riforma, già di per sé non legittimo (anche se la riforma fosse stata approvata in tempi brevi) lo è ancora di più adesso che il governo ha deciso di rallentare la marcia. Tanto più che, comunque vadano le cose, ormai non si fa più in tempo a partire con le novità già dal 1° settembre. Resta il fatto, però, che i trasferimenti d’ufficio dei docenti della Dop delle secondarie di I e II grado sono sbagliati. E per evitare l’insorgenza dell’ennesimo contenzioso seriale, con sicura soccombenza dell’amministrazione, il ministero, usando il cosiddetto potere di autotutela, dovrebbe avere tutto l’interesse a rimettere le cose a posto. La mancata applicazione della disciplina sul trattamento degli esuberi determina infatti l’insorgenza di due situazioni lesive, tutelabili in giudizio.
    La prima è quella dei trasferiti d’ufficio che si trovano ai vertici delle graduatorie Dop. E la seconda è quella degli ultimi, che sono stati esclusi dal trasferimento d’ufficio per errore. I primi in graduatoria avrebbero avuto diritto a rimanere nella dotazione organica provinciale (la Dop). E grazie a questa particolare situazione giuridica, avrebbero avuto titolo a giovarsi della disciplina delle utilizzazioni così come ridefinita dall’articolo 14, comma 17 del decreto legge 95/2012. Che consente ai titolari sulla Dop di vantare il diritto ad essere ricollocati anche sulla base del mero titolo di studio. Va detto subito che si tratta di un’ipotesi residuale, che può concretizzarsi solo se l’interessato non può essere utilizzato nella propria classe di concorso oppure in altre classi di concorso per le quali possieda l’abilitazione. Ma costituisce comunque un vantaggio rispetto ai docenti che non versano in tale situazione. In molti casi ha consentito la piena ricollocazione su altre classi di concorso, mentre, prima dell’avvento del decreto legge 95/2012, gli interessati erano spesso costretti ad essere utilizzati su spezzoni e, per le restanti ore, a fare da tappabuchi per sostituire i colleghi assenti.
    La mancata permanenza sulla Dop, dei primi in graduatoria, dunque, lede gli interessi di questa particolare categoria di docenti, che si vedranno precludere la possibilità di essere utilizzati sulle classi di concorso per le quali possiedono il titolo di studio, ma non l’abilitazione. La seconda situazione potenzialmente lesiva è quella degli ultimi in graduatoria. E cioè dei docenti che avrebbero avuto diritto al trasferimento d’ufficio e, invece, sono rimasti nella Dop. Anzi, sono stati trasferiti d’ufficio sul codice della provincia. Il mancato trasferimento d’ufficio su sede non solo comporta la lesione del diritto in sé, ma rischia di avere conseguenze su tutta la vita lavorativa degli interessati. Il disegno di legge sulla scuola, infatti, prevede che i docenti che non chiederanno di essere trasferiti non saranno collocata negli albi. E manterranno il diritto alla titolarità della sede in cui prestano servizio anche dopo l’entrata in vigore della riforma.


    Edscuola
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  7. #7
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    Mobilità 2016. Le novità sui trasferimenti: il punto sulle 3 fasi. Prossimo incontro 8 gennaio


    Dopo l'incontro di ieri tra MIUR e OO.SS. sembra delinearsi una nuova ipotesi di CCNI che, per volere dei sindacati, dovrebbe rendere meno rigida la prossima mobilità pur sempre in rispetto della Legge 107/2015.
    La novità che subito emerge è che la cosiddetta PRIMA FASE ovvero i trasferimenti in ambito della provincia di assunzione per i docenti assunti in FASE 0 e A dovrebbe consentire anche ai docenti assunti nella stessa provincia dal 2014 a ritroso di avere la titolarità nelle singole scuole e non solo negli ambiti territoriali.
    Ricordiamo infatti che nella precedente bozza presentata ai sindacati c'era per questa prima fase una sostanziale differenza e indubbiamente un'iniquità: i docenti neo assunti in fase 0 e A avrebbero scelto la sede definitiva in ambito provinciale su singola scuola, mentre chiunque degli altri docenti (assunti fino allo scorso anno) avesse richiesto un normale trasferimento provinciale sarebbe finito negli ambiti territoriali.
    Tale disparità dovrebbe essere eliminata cosicché, sempre stando all'incontro di ieri e alla richiesta unitaria delle OO.SS. su questo aspetto, la prima fase dovrebbe essere "uguale" per tutti i docenti sia neo immessi in ruolo che assunti in anni precedenti. In poche parole la prima fase da questo punto di vista rimarrebbe invariata rispetto agli scorsi anni.
    Sempre legata alla PRIMA FASE ci sarebbe la possibilità per tutti i docenti DOS (quindi attualmente senza titolarità su scuola ma solo nell'attuale Dotazione Organica Provinciale di Sostegno del II grado) e per i docenti al momento in esubero o perdenti posti richiedenti la scuola di precedente titolarità, di indicare le singole scuole.
    Quindi per i docenti DOS sarebbe la vera novità ovvero poter indicare le singole scuole acquisendo così una titolarità, mentre per tutti gli altri (docenti in esubero o ex perdenti posto) rimarrebbe invariata rispetto lo scorso anno la possibilità di richiedere le singole scuole.
    II E III FASE
    Sembra, almeno per ora, non trasparire alcuna novità per quanto riguarda invece la II FASE ovvero la precedenza stabilità per legge dei cosiddetti docenti "immobilizzati" ovvero coloro i quali sono entrati in ruolo entro il 2014/15 e che avrebbero precedenza, nel trasferimento interprovinciale, rispetto ai docenti assunti in fase B e C (almeno da GAE) su tutti gli ambiti territoriali.
    Le OO. SS. hanno richiesto anche una deroga su questo aspetto ovvero la titolarità della scuola anche per la fase dei trasferimenti interprovinciali, ma ancora non si conoscono gli aspetti specifici di questo aspetto, e sinceramente visto il contenuto della legge è sicuramente più difficile da ottenere. Ma le OO. SS. stanno avviando anche questo tentativo. Per il momento però indichiamo ciò che finora è stato previsto:
    Questa fase, ricordiamo, stabilita per legge e precisamente dal comma 108, dal quale non si potrà in alcun modo prescindere, prevede che tutti i docenti immessi in ruolo in anni precedenti al 2015 possano chiedere trasferimento interprovinciale senza il vincolo triennale e su tutto l'organico dell'autonomia, quindi posti vacanti e di potenziamento. Tali docenti precederebbero come fase di trasferimento interprovinciale i docenti assunti da GAE in fase B e C che occupano al momento i posti vacanti, i primi, e di potenziamento i secondi.
    Una novità invece potrebbe riguardare la III FASE che inizialmente era quella che riguardava solo i docenti assunti da GAE delle fasi B e C.
    Premettiamo che secondo la legge tutti i docenti assunti da GAE in fase B e C dovranno effettuare domanda per avere una sede definitiva a livello nazionale e su tutti gli ambiti.
    Dall'incontro non è stato riferito alcun cambiamento su questo aspetto, anzi è stato sottolineto come bisognerà muoversi senza confliggere apertamente con quanto contenuto nella legge.
    D'altronde non potrebbe essere diversamente dal momento che i posti attualmente occupati in fase B e C potrebbero essere occupati, e con precedenza, dai docenti assunti entro il 2014. Quindi i docenti di fase B e C dovranno nuovamente produrre domanda su tutti gli ambiti nazionali per poter ottenere una sede definitiva considerando quindi i docenti che li precederanno su tali posti.
    La novità quindi sarebbe solo la possibilità per TUTTI i docenti, anche quindi assunti in fase 0 e A (sia da GAE che da concorso) di poter effettuare domanda interprovinciale e senza alcun vincolo di rimanere nella provincia/regione di assunzione.
    Ricordiamo infatti che fino agli incontri precedenti era stato specificato che gli unici che non potevano produrre domanda interprovinciale erano i docenti assunti in fase 0 e A (sia da Gae che da concorso) perché per questi la mobilità doveva svolgersi con le vecchie regole e quindi con il vincolo triennale di permanenza nella provincia/Regione di assunzione prima di poter chiedere trasferimento per altra provincia.
    In questo senso l'apertura Ministeriale e grazie all'intervento delle OO.SS. sarebbe quella di permettere anche a tali docenti di richiedere trasferimento interprovinciale ovvero poter aspirare ad una sede definitiva in provincia diversa rispetto a quella di attuale assunzione.
    A mio avviso però tali docenti nel trasferimento interprovinciale dovrebbero comunque collocarsi nella III fase insieme ai docenti di fase B e C. Sono infatti sempre docenti assunti nel 2015 preceduti quindi nel trasferimento interprovinciale dai docenti entrati in ruolo entro il 2014.
    Staremo a vedere come evolverà anche questo aspetto.
    In ultimo sembrano essere state confermate le stesse modalità di quest'anno per le operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria per il 2016.
    Rimangono a mio avviso ancora dei nodi da sciogliere:
    il diverso trattamento, se si attuerà, tra coloro che sono stati assunti da GAE e quelli assunti da concorso per quanto riguarda le fasi B e C (ambiti nazionali i primi e regionali i secondi?).
    Se per i docenti di sostegno di II grado la titolarità nella scuola varrà anche per i trasferimenti interprovinciali;
    Se per i docenti di sostegno di tutti gli ordini e gradi il vincolo quinquennale di permanenza sul sostengo terrà o meno in considerazione gli anni di pre ruolo svolti su sostegno per il raggiungimento dei 5 anni prima di poter chiedere trasferimento sulla propria classe di concorso.
    Certo è che entro il mese di gennaio il tutto dovrà concludersi in quanto le domande dovranno essere presentate per il mese di febbraio/marzo come ogni anno.


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    Il caso della doppia precedenza non previsto nelle assegnazioni provvisorie



    Gli aspiranti all’assegnazione provvisoria con due figli di età inferiore a tre anni, anche nel caso fossero gemelli, non hanno diritto alla doppia precedenza,
    Nel caso della norma contrattuale riferita alle assegnazioni provvisorie sulla precedenza delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri con prole di età inferiore a tre anni, c’è qualcosa che non funziona. Potrebbe essere anche un problema di cattiva interpretazione del contratto, oppure di un caso non pensato dai contraenti, ma sta di fatto che si potrebbe verificarsi un caso in cui, chi avrebbe più diritto alla precedenza, venga sopravanzato da chi invece ne avrebbe meno diritto.
    Per comprendere di cosa stiamo parlando, premettiamo il caso di due aspiranti all’assegnazione provvisoria che si dovessero trovare in una situazione di parità di precedenze e di punteggio. In tal caso prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
    Ma qual è il caso particolare che si potrebbe verificare? Che un aspirante all’assegnazione provvisoria con due figli di età inferiore a tre anni, anche nel caso fossero gemelli, non ha diritto alla doppia precedenza, perché nelle assegnazioni provvisorie, a quanto è scritto nel contratto e per come è impostato il sistema delle istanze on line, una stessa precedenza si conta una volta sola, ovvero non è possibile esprimere per due volte la stessa precedenza. Eppure nei congedi parentali chi è madre o padre di gemelli ha tutti i diritti raddoppiati per due o per tre a seconda di quanti gemelli siano stati partoriti, mentre, a quanto pare, il sistema delle precedenze delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri nelle assegnazioni provvisorie non tiene conto del raddoppio di precedenza. Quindi una giovane madre di due gemelli sotto i tre anni si troverebbe scavalcata da un padre di un solo bambino anch’esso sotto i tre anni, e di un altro di età maggiore dei tre e inferiore ai sei. La norma, che così viene applicata da molti uffici scolastici, rappresenterebbe un vulnus rispetto alla legge sui congedi parentali, che invece tiene conto, per la astensione facoltativa, di ogni singolo figlio sotto i tre anni e anche nei casi gemellari.
    Una stortura che sarebbe giusto evidenziare e porre all’attenzione di chi contratta, sempre se ci saranno da ora in avanti altri contratti di mobilità annuale.


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    Scuola, 100mila prof pronti a traslocare



    trasferimenti probabilmente accordati in base alla tipologia di assunzione. L’8 gennaio fissato un tavolo tecnico al ministero.
    Addii commossi in classe e ritorni insperati tra i banchi di scuola, i docenti italiani si preparano a un grande rimpasto che vedrà, per il prossimo anno, un andirivieni non da poco. Qualcosa come oltre 100mila cattedre pronte a scambiarsi la poltrona: è in arrivo la mobilità straordinaria, prevista dal comma 108 della legge 107 della Buona Scuola, con cui i docenti possono cambiare istituto, provincia o addirittura regione. È una risposta alle necessità dei tanti docenti che, per non intralciare le assunzioni previste dalla riforma, per un anno sono rimasti “immobilizzati”. E allora, se qualcuno per la fase B del piano straordinario di assunzioni ha parlato di esodo, in questo caso si tratterà di un vero e proprio controesodo. L’iter da seguire è piuttosto articolato e il ministero dell’istruzione, in questi giorni, sta incontrando i sindacati per mettere a punto un piano di mobilità e appianare le tante divergenze e le possibili iniquità. E gli animi, nell’attesa del prossimo tavolo previsto per l’8 gennaio, si scaldano. I trasferimenti potrebbero essere scanditi da tre diverse fasi, in base alle diverse tipologie di assunzioni effettuate. Il timore dei sindacati è che si creino disparità tra i docenti.
    LE PROCEDURE
    Il primo step riguarderà i docenti neo assunti con le fasi 0 e A, nell’anno 2015-2016, per l’assegnazione definitiva dopo il primo anno di prova e tutti i docenti assunti entro il 2014-2015 che, chiedendo il trasferimento, andranno a far parte anch’essi degli ambiti territoriali. Si tratta di quei contestati ambiti provinciali o sub-provinciali a cui appartengono ora “sulla carta” solo i neo assunti per il potenziamento. Il secondo step invece riguarderà i movimenti da diversa provincia che, per migliaia di docenti, equivalgono alla possibilità di tornare a casa. In questa fase rientrano anche le assegnazioni definitive per i neoassunti del 2015-2016 sul potenziamento: ben 47.465 docenti che potrebbero chiedere in blocco di essere spostati. La terza fase riguarda invece la mobilità d’ufficio, quindi non a richiesta, per la sede definitiva dei neoassunti, con spostamenti di carattere regionale.
    PERCORSI DISTINTI
    Potrebbero inoltre esserci, all’interno di una stessa fase, due percorsi distinti tra i docenti provenienti dalle graduatorie di merito, quindi i vincitori di concorso sulla singola regione, e quelli che invece provengono dalle graduatorie ad esaurimento. I primi potranno così chiedere il trasferimento in ambito regionale e ne avranno la precedenza, i secondi in tutti gli ambiti nazionali. Senza contare inoltre tutti gli insegnanti soprannumerari, che aspettano quindi di essere ricollocati, quelli che vogliono cambiare ruolo o cattedra, a cui potrebbe essere riservata una quota del 30% nella prima fase, e quelli che, pur avendo accettato il ruolo giuridico a decorrere dall’anno 2015-2016, per l’anno in corso sono rimasti sulla supplenza annuale.
    LE PROTESTE
    Si tratta di quei docenti che, per ora, stanno garantendo la continuità didattica, restando nella provincia e nella scuola scelta, ma dal prossimo anno dovranno raggiungere la provincia in cui sono stati assegnati. Spostandosi da Sud a Nord. In sostanza, è in arrivo uno tsunami sulla scuola. I sindacati danno battaglia, soprattutto sugli albi territoriali che vorrebbero veder slittare a data da destinarsi: «Vanno aboliti perché creano condizionamenti nella libertà di insegnamento – sottolinea Pino Turi, Uil scuola – riducono il pluralismo culturale e creano un ulteriore appesantimento burocratico. Raccoglieremo le firme per abolirli».
    Un altro nodo riguarda il blocco triennale sui “vecchi” assunti: «Servono condizioni di equità – continua Turi – per accedere ai movimenti in deroga al blocco triennale sia per i passaggi di ruolo sia per i trasferimenti all’interno della stessa provincia o interprovinciali su tutti i posti di organico, anche quello potenziato».





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    Predefinito Mobilità. Verso l'organico unico dei docenti degli Istituti di Istruzione Superiore

    Mobilità. Verso l'organico unico dei docenti degli Istituti di Istruzione Superiore


    Dalla bozza del CCNI Mobilità 2016/16, che sarà discussa mercoledì 23 dicembre al Miur, si evince una importante novità, che potrebbe mettere in discussione anche la prospettiva di alcuni insegnanti di presentare o meno la domanda di mobilità.
    Gli Istituti di Istruzione Superiore (IIS), che finora hannno avuto organici separati e autonomi, che comprendon anche sezioni staccate e scuole con sezioni serali potrebbero diventare ad "unico organico dell'autonomia, che comprende posti comuni, di sostegno e di potenziamento".
    In relazione a ciò verrebbe anche a modificarsi la titolarità e di conseguenza la graduatoria interna di istituto per i docenti coinvolti in questo passaggio. Un passaggio che potrebbe essere volto alla salvaguardia dei docenti perdenti posto, per i quali finora il Miur non ha speso una parola nelle poche riunioni propedeutiche alla firma dell'ipotesi del testo del Contratto di Mobilità per l'a.s. 2016/17.
    Un'idea che in effetti è già nell'aria da qualche anno ma che poi non ha mai trovato attuazione a causa dell'immobilismo (soprattutto sindacale) che ha sempre contraddistinto le contrattazioni sulla mobilità.
    Non tutte rose e fiori. I nodi da chiarire - diciamo chiaramente - sarebbero tantissimi. Si verrebbro a creare delle graduatorie di istituto uniche, ma probabilmente (se si riprende l'idea di qualche anno fa) anche se limitatamente alle stesse tipologie e ordine di scuola (tecnico con tecnico, professionale con professionale e liceo con liceo).
    Una operazione che riguarderebbe solo le istituzioni superiori che inglobano varie istituzioni scolastiche diverse.
    La graduatoria unica tra le varie istituzioni scolastiche permetterebbe ad un docente la possibilità di completare nella stessa o in classi di concorso affini in una delle scuole che compongono la stessa istituzione scolastica, in questo modo si eviterebbe il completamento al di fuori o la possibilità di non essere perdente posto.
    Ricordiamo inoltre che la legge 107/2015 ha poi introdotto una novità, anche se da utilizzare in forma residuale, ossia purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. Dal 2016/17 docenti di ruolo utilizzati in altre classi di concorso anche se non hanno abilitazione
    Intanto, le prime novità emergeranno dall'incontro di mercoledì al Miur Mobilità: incontro Miur sindacati il 23 dicembre per discutere modalità trasferimenti vecchi docenti di ruolo e neoassunti.

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