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Discussione: Mobilità: errori negli allegati. I docenti rischiano di perdere punti.

  1. #21
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    Le presumibili tappe della mobilità 2013/2014

    Ci risiamo! La prevaricazione e il super controllo dei ministeri dell’economia, sui contratti del Miur, rallentano e creano difficoltà sull’iter della mobilità per l’anno scolastico 2013/2014. Si tratta del ritardo, denunciato come “vergognoso” da tutti i sindacati, del CCNI mobilità 2013/2014, a causa dei controlli dei ministeri economici. Ricordiamo che la pre-intesa di tale contratto è stata sottoscritta per tempo, il 6 dicembre 2012, e con l’accordo di tutte le parti sindacali. Dal 6 dicembre sono passati due 2 mesi, affinché, la direzione dell’economia interna al Miur e gli organi di controllo interni del ministero dell’economia e finanza dall’altro, riuscissero a trovare la formula corretta sul come predisporre la relazione di accompagnamento per l’invio del contratto al ministero della Funzione Pubblica.
    Questo tempo esagerato impiegato per predisporre una corretta e condivisa relazione di accompagnamento e per l’invio alla FP. determinerà un ritardo per la sottoscrizione definitiva del Ccni mobilità 2013/2014. Visto che la Funzione Pubblica ha 30 giorni di tempo per dare la sua autorizzazione, tempo che si è sempre preso per intero in tutti i precedenti controlli contrattuali, questa non potrà avvenire, ragionevolmente, prima del 8 marzo prossimo venturo. Quindi la data presumibile per la scadenza delle domande di mobilità, a meno di un’improbabile accelerazione della Funzione Pubblica per l’autorizzazione, non potrà che essere quella della prima decade di aprile 2013.
    E’ utile ricordare che a cavallo della fine di marzo e i primi di aprile cadono le vacanze pasquali, per cui la scadenza delle domande cadrà sicuramente dopo questa interruzione delle attività didattiche. Siamo ovviamente sul campo delle ipotesi, ma ci sentiamo di dire con una certa sicurezza che il periodo per poter presentare le domande ( in modalità on line) di mobilità 2013/2014 per i docenti, oscillerà tra 8-11 marzo 2013 al 6-9 aprile 2013. Il risultato di questo ritardo, porterà alla pubblicazione delle graduatorie d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, non prima del 8 aprile, ma comunque entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, quindi fino oltre il 20 aprile. Tenendo poi conto dei tempi di ricorso avverso le graduatorie d’istituto e dei tempi di disamina dei ricorsi le graduatorie per individuare i soprannumerari non saranno pronte fino ai primi del mese di maggio.
    Quindi è presumibile che il termine dell’acquisizione delle domande dei soprannumerari possa oscillare tra la fine di maggio e il mese di giugno. Quindi potremmo avere la diffusione dei risultati di mobilità a cavallo tra la fine di luglio e i primi di agosto 2013. Non osiamo pensare quando verranno fatte le utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, i contratti a tempo indeterminato e gli incarichi annuali del personale precario. Si prevede un’estate rovente, che vedrà centinaia di migliaia di docenti incollati al web, per sapere quali saranno le sue sorti per l’anno scolastico 2013/2014.
    Tutto questo ritardo lo dobbiamo esclusivamente al MEF



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  2. #22
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    Perché tanto ritardo a sottoscrivere il contratto integrativo di mobilità 2013-2014?

    Molti docenti si domandano: “ quando uscirà l’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, educativo, Ata per l’anno scolastico 2013-2014, con i relativi termini di scadenza delle operazioni di mobilità?”

    “Come mai si sta perdendo tanto tempo per la sottoscrizione del contratto integrativo sulla mobilità 2013-2014, dato che l’accordo del nuovo CCNI sulla mobilità era stato firmato il 6 dicembre 2012?” . Alla prima domanda si può dare una risposta di tipo statistico, rilevando i dati degli OM sulla mobilità degli anni passati in relazione alla sottoscrizione del contratto.
    Da questo dato statistico si ricava che l’ordinanza ministeriale sulla mobilità viene emanata circa 5 giorni dopo la sottoscrizione del contratto integrativo sulla mobilità. Alla seconda domanda, possiamo dare una risposta di carattere burocratico-amministrativo. Bisogna ricordare che, il d.lgs.165/2001 composto anche degli aggiornamenti post legge n.150/2009, all’art.40-bis prevede, in materia di contrattazione integrativa, il controllo obbligatorio sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Tale controllo è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
    Nel comma 2 dell’art.40 bis del d.lgs. 165/2001 è spiegato il perché c’è bisogno di tempo per controllare l’accordo firmato tra Miur e sindacati per la mobilità. In questo articolo è scritto: “i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell’articolo 40, comma 3-quinquies.
    Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative” perdendo ulteriore tempo. In sostanza il tutto è considerabile, visto i continui controlli, i lunghi rinvii delle sottoscrizioni dei contratti integrativi, con il conseguente stress per l’attesa di migliaia di docenti che vorrebbero trasferirsi da una scuola ad un’altra, da un comune ad un altro o addirittura da una provincia ad un’altra, come una vera e propria molestia burocratica. Infatti, mettendosi nei panni di chi deve esercitare il diritto alla mobilità, c’è da dire che , il rimpallo continuo delle responsabilità sui ritardi, ormai continui e ricorrenti, sulla sottoscrizione del contratto di mobilità, tra Funzione pubblica, Ministero dell’economia e finanza, Corte di conti e Miur, è un vero e proprio stillicidio, che genera ansia, timore ed incertezza.
    Ricapitolando le ragioni che ogni anno ,generano ritardo e disservizio sulla sottoscrizione contrattuale sulla mobilità, possiamo anche affermare che il contratto verrà sottoscritto, presumibilmente, tra il venerdì 8 e il lunedì 11 marzo 2013, l’ordinanza con i termini sulla mobilità uscirà, sempre presumibilmente, tra il 13 e il 16 marzo, e la scadenza di presentazione della domanda volontaria si andrà a collocare tra l’8 e il 12 aprile 2013. L’acquisizione delle domande d’ufficio e condizionate si prolungherà fino al mese di giugno, con i risultati della mobilità che arriveranno tra la fine di luglio e i primi di agosto. Quindi avvisiamo il personale della scuola che i tempi sulla mobilità, saranno lunghi e tortuosi. Bisogna dire che, le norme di controllo che hanno aggiornato, nel 2010, il d.lgs. 165/2001, sono norme contorte e moleste che anziché snellire le pratiche burocratiche e renderle più agevoli, creano una struttura pantagruelica sulla mobilità che dura nove mesi.

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  3. #23
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    Quali sedi saranno disponibili per la mobilità 2013/2014

    Ma quando si potranno sapere le date di scadenza per la prossima mobilità della scuola? Questa è la domanda che centinaia di migliaia di docenti e personale Ata, si stanno ponendo in questi giorni Ricordiamo che l’anno scorso il CCNI sulla mobilità fu sottoscritto il 29 febbraio e l’ordinanza sulla mobilità è stata emanata il successivo 5 marzo. Quest’anno il ritardo è ancora più consistente e si prevede una sottoscrizione del contratto integrativo di mobilità verso l’8-11 marzo, con un’ordinanza che seguirà a ruota. Quindi la data presumibile di scadenza dei tempi di presentazione della domanda, che questa volta è esclusivamente on line anche per il personale ata, sarà fissata nella prima decade di aprile, tra il 6 e il 9. Nel frattempo gli aspiranti candidati alla mobilità si fanno quattro calcoli sui loro punteggi, ma soprattutto sui posti che si potranno rendere disponibili per la mobilità. A tale proposito ricordiamo l’art. 6 dell’ ipotesi di contratto firmata dai sindacati il 6 dicembre 2012. Questo articolo spiega quali saranno le sedi disponibili per la mobilità. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali. Saranno disponibili per la mobilità territoriale di I e II fase anche tutti i posti di strumento musicale vacanti; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’art. 11, comma 9, della legge 124/1999. Mentre non sono disponibili per le operazioni di mobilità i posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso. Inoltre saranno disponibili per la mobilità i seguenti posti :
    a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l’organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
    b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
    c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;
    Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale riammesso in servizio o rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2
    Infine saranno disponibili anche le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario. Questa tipologia di disponibilità rappresenta una variabile non prevedibile anzitempo, si tratta di una variabile che sta fuori da ogni ragionevole calcolo, che in alcuni casi rappresenta un’imprevedibile e bella sorpresa. Al contrario i posti disponibili per la collocazione a riposo dei colleghi andati in quiescenza rappresentano la base di partenza del calcolo di chi spera, magari dopo tanti anni, di ottenere il trasferimento e mettere fine ad una vita di pendolarismo.


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  4. #24
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    Mobilità a.s. 2013/2014: pubblicata l’Ordinanza

    Confermati procedure e termini di presentazione delle istanze: domande di docenti e personale educativo entro il 9 aprile, 11 giugno per gli Ata Come preannunciato nei giorni scorsi, il Miur ha trasmesso la Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2013/2014.
    Con la nota prot. n. 2548 del 13 marzo 2013 il Ministero ha trasmesso i seguenti documenti:
    · Il CCNI siglato l’11 marzo 2013
    · L’O.M. n. 9 del 13 marzo 2013
    · Gli allegati all’O.M. n. 9
    · La Nota Prot. n.9741/2012
    · I Moduli per la mobilità
    · Fac-simili allegati
    È confermato l’obbligo, per il personale interessato, di presentare via web le domande oltre che per i docenti di ogni ordine e grado anche per il personale A.T.A., secondo la procedura POLIS.
    Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed educativo è fissato al 9 aprile 2013 e per il personale A.T.A. è fissato all’11 giugno 2013.
    Nel dettaglio, le scadenze previste sono le seguenti: il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed educativo è fissato al 13 marzo 2013 ed il termine ultimo è fissato al 9 aprile 2013. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato al 13 maggio 2013 ed il termine ultimo è fissato all’ 11 giugno 2013.
    I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti sono i seguenti:
    a) personale docente
    scuola dell’infanzia
    1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
    di mobilità e dei posti disponibili………………………………… ….. 30 aprile
    2 – pubblicazione dei movimenti………………………….……… …… 5 giugno
    scuola primaria
    1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
    di mobilità e dei posti disponibili………………………………… …. 30 aprile
    2 – pubblicazione dei movimenti………………………………..… ..…. 5 giugno
    scuola secondaria di I grado
    1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
    di mobilità e dei posti disponibili………………………………… .… 3 giugno
    2 – pubblicazione dei movimenti ……………………………………….. 21 giugno
    scuola secondaria di II grado
    1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
    di mobilità e dei posti disponibili………………………………. 20 giugno
    2 – pubblicazione dei movimenti………………………………… …..… 6 luglio
    b) personale educativo
    1 – termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande
    di mobilità dei posti disponibili………………………………… .… 4 maggio
    2 – pubblicazione dei movimenti………………………………..… .. 25 maggio


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  5. #25
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    Pubblicazione dei trasferimenti, contenuto il ritardo

    L’uscita tardiva dell’ordinanza ministeriale (n. 9/2013) per la mobilità del personale scolastico (13 marzo 2013 l’attuale contro il 5 marzo 2012 di quella dell’anno scorso) ha fatto temere uno slittamento di una settimana almeno dei movimenti. Invece le date di pubblicazione sono sostanzialmente simili a quello scorso anno e, addirittura, per quanto riguarda i trasferimenti del settore della scuola secondaria, gli ultimi da pubblicare, i tempi sono, se pur di poco, anticipati. L’anno scorso i trasferimenti per i docenti della secondaria di II grado erano fissati al 12 luglio, mentre quest’anno sono previsti per il 6 luglio.
    Per la secondaria di I grado sono attesi per il 21 giugno, con tre giorni di ritardo rispetto allo scorso anno; per la scuola dell’infanzia sono attesi per il 5 giugno con un ritardo di 11 giorni rispetto al 2012; per i trasferimenti della scuola primaria, invece, c’è un ritardo secco di quasi un mese (5 giugno quest’anno, 8 maggio l’anno scorso).
    Per il personale Ata il ritardo è di soli 4 giorni (30 luglio 2013 contro il 26 luglio dell’anno scorso).
    Comunque, anche se il ritardo è stato contenuto, la tardiva pubblicazione dell’ordinanza (l’ok della Funzione pubblica si è fatto attendere per tre mesi) renderà precario, ancora una volta, il regolare avvio dell’anno scolastico.

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  6. #26
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    Mobilità 2013/2014: rettifiche no, revoche si, rinunce ni

    Nell’ordinanza ministeriale n.9 del 13 marzo 2013, che regola, come previsto dall’art.462 del d.lgs. 297/94, alcune specifiche disposizioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ata, è presente l’art. 5, che tratta delle rettifiche, revoche e rinunce delle domande di trasferimento o di mobilità professionale, richieste dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda É possibile chiedere la rettifica della domanda di trasferimento o di passaggio di ruolo/cattedra, dopo la scadenza dei termini di presentazione? Si può chiedere la revoca di tale domande dopo la scadenza dei suddetti termini? Si può rinunciare alla mobilità dopo che essa sia stata effettuata e pubblicata? A questi interrogativi dà risposta l’art. 5 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell’O.M. n. 9/2013. Dalla lettura di questi commi, potremmo dire che la rettifica della domanda con integrazioni o modifiche sulla stessa, anche per quando riguarda l’ordine delle preferenze di scuole o di sedi, non è consentita in alcun modo. Non è possibile nemmeno intervenire su rettifiche degli allegati alla domanda. Invece è possibile revocare totalmente o parzialmente, nel caso si siano presentate più domande, la richiesta di mobilità. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della stessa O.M. numero 9, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Cosa succede se l’istanza di revoca è inviata successivamente al su citato decimo giorno? In questo caso le istanze possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Come detto precedentemente, se sono state presentate più domande di movimento (trasferimento, passaggio ruolo o passaggio cattedra), si può anche decidere di revocare una domanda e lasciare un’altra richiesta. In tal caso si deve dichiarare esplicitamente e chiaramente per quali domande si chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento. Infine l’art. 5 dell’O.M. n. 9/2013 precisa i casi in cui sarà possibile rinunciare al trasferimento avvenuto. Possiamo dire che in generale non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso. Possiamo quindi concludere che la domanda di trasferimento non può essere rettificata, può essere revocata e in alcuni casi, del tutto eccezionali, una volta concesso il trasferimento, si può ottenere la sua rinuncia.


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  7. #27
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    Mobilità: tra passaggio di cattedra e trasferimento quale movimento precede?

    Oltre alla semplice domanda di trasferimento nello stesso ordine di scuola, è possibile richiedere il passaggio di ruolo da un ordine di scuola ad un altro e solamente per i docenti delle scuole secondarie di I e II grado il passaggio di cattedra dalla classe di concorso di titolarità ad un’altra, in cui si è abilitati, dello stesso ordine e grado d’istruzione Tali tipologie di mobilità possono essere richieste anche contestualmente. Per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio di cattedra, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare e precise, viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l’ordine di elencazione delle classi di concorso secondo il D.M. n. 39/1998. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità. Quanto detto viene regolato dal comma 4 dell’art.8 dell’ordinanza ministeriale del 13/03/2013. Per quanto riguarda i passaggi di ruolo, essi non sono regolamentati nello stesso modo dei passaggi di cattedra. Nel caso dei passaggi di ruolo non esiste la possibilità di precisare a quale movimento si intende dare precedenza. Infatti per quanto scritto nell’art. 14 comma 1 della su citata ordinanza ministeriale, nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Per cui nel caso in cui si debba richiedere un tipo di mobilità articolata tra trasferimenti e passaggi di cattedra / ruolo, si consiglia di prendere attentamente visione degli artt. 8 e 14 dell’ordinanza sulla mobilità.

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    Arriva la proroga di presentazione domanda mobilità 2013/2014: 11 aprile 2013

    La scadenza per la presentazione della mobilità 2013/2014 per il personale docente di ogni ordine e grado è stata prorogata alle ore 18.00 dell’undici aprile 2013 Ricordiamo che la scadenza era stata fissata precedentemente dall’ordinanza ministeriale n. 9 del 13 marzo 2013 alle ore 18.00 del 9 aprile 2013. Si tratta di una proroga dovuta a qualche problema tecnico delle istanze on line, che per l’eccessivo carico di collegamenti, ha presentato qualche piccolo disguido. Alcuni docenti avevano anche segnalato, per i passaggi di ruolo, la mancata presenza della scelta di tutte le classi di concorso nella scuola secondaria di primo grado. Si tratta quindi di una proroga di 48 ore, che permetterà di regolarizzare le domande che dovranno ancora essere inviate attraverso il sistema delle istanze on line.


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    Mobilità: prende avvio la contrattazione

    Si è già aperto il tavolo di confronto per affrontare la questione della mobilità per il 2014-2015. Il nodo principale è quello della tabella di titoli e servizi. Mentre infuria la buriana politica, tra chi è favorevole a continuare a dare fiducia all’esecutivo guidato da Enrico Letta e chi invece è totalmente sfavorevole, i tecnici del Miur e i sindacati si incontrano per parlare di mobilità 2014-2015. Infatti ieri 1° ottobre si è tenuto al Ministero dell’Istruzione il primo incontro di confronto fra l´ Amministrazione e le OO.SS. per definire la bozza di Contratto concernente la mobilità per il prossimo anno scolastico. Diverse le richieste dei sindacati che ritengono si debba intervenire per mutare alcuni aspetti che hanno caratterizzato il CCNI sulla mobilità negli anni passati. Quali sono i punti per cui si chiede un cambiamento? Per prima cosa si è parlato dell’ individuazione dei titoli d’accesso per l´insegnamento nelle scuole carcerarie dell´istruzione primaria; poi della necessità di eliminare l´ effettuazione manuale dell´assegnazione delle titolarità nella secondaria di I grado ai docenti richiedenti il trasferimento interprovinciale da posto comune a posto di sostegno; si è anche discusso sulla necessità di impartire disposizioni che evitino l’applicazione difforme del CCNI da parte degli uffici Territoriali; Infine si è parlato della necessità primaria di una riflessione sulle tabelle per la valutazione dei titoli e dei servizi. Riguardo a quest’ultimo punto, più volte, su questa testata, abbiamo evidenziato l’opportunità di rispettare la clausola 4 della direttiva europea 1999/70, recepita dal nostro sistema legislativo, ma non dal contratto integrativo sulla mobilità del personale della scuola. Si tratta in particolar modo di equiparare il servizio svolto in fase di precariato a quello svolto con contratto a tempo indeterminato, al fine che abbiano lo stesso punteggio. Fino ad oggi, il servizio svolto durante il
    precariato è stato valutato al 50% rispetto allo stesso servizio svolto in posizione di ruolo.


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    Mobilità, precedenze da rifare

    In questi giorni la trattativa ministero-sindacati. Tutte le misure oggetto di revisione
    Obiettivo: adeguare le deroghe a quanto prevede la legge di Carlo Forte

    La riforma Brunetta mette a rischio il sistema delle precedenze nei trasferimenti. Si tratta delle agevolazioni contenute nell’articolo 7 del contratto sui trasferimenti. Che dovranno essere esaminate a breve dai rappresentanti dei sindacati e dell’amministrazione scolastica. Le parti hanno già avviato le trattative per il rinnovo dell’accordo.
    E un ulteriore incontro è previsto per domani a viale Trastevere. Dopo l’entrata in vigore della legge 15/2009 e del regolamento di attuazione, meglio noto come decreto Brunetta (decreto legislativo 150/2009), la contrattazione collettiva non può più derogare le norme di legge. E dunque le precedenze previste dal contratto, ma che non sono supportate da disposizioni di legge, sono da considerarsi inesistenti. Le precedenze, infatti, altro non sono se non deroghe alla disciplina legale, che pone il principio del merito alla base di qualsiasi procedura che preveda l’attribuzione di punteggi finalizzati alla fruizione di diritti. Le deroghe, peraltro, prima della riforma Brunetta, assumevano rilievo secondo una procedura in due tempi. Che partiva dalla disapplicazione delle disposizioni di legge (disapplicazione: non abrogazione) e terminava con la regolazione della stessa materia tramite la stipula di apposite clausole negoziali. Venuto meno il potere di deroga da parte del tavolo negoziale, l’effetto non può che essere quello della rinnovata applicabilità delle disposizioni di legge non più derogabili dai contratti. Norme di legge che, è bene ricordarlo, non sono mai state abrogate. Riemerge, quindi, l’intero istituto della mobilità contenuto nella sezione III del decreto legislativo 297/94 (articolo 460 e seguente). Che non prevede espressamente alcuna tipologia di precedenza nei trasferimenti. Salvo qualche generico rinvio alle leggi che le prevedono. Detto questo, nell’articolo 7 del contratto le precedenze a prova di ricorso sono soltanto alcune. La prima è quella destinata ai non vedenti e agli emodializzati. Perché tale precedenza è espressamente prevista in favore dei non vedenti dall’art. 3 della legge 120/1991. E per gli emodializzati dall’art.61 della legge 270/82. Quest’ultima disposizione di legge, però, dispone che tale precedenza si applichi anche «agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori». Di quest’ultima previsione non si fa menzione nel contratto. E qui dovrebbe scattare la prima «trasfusione legislativa». Che dovrebbe consistere nell’introduzione automatica di questa disposizione nel contratto. Resta in piedi anche la precedenza prevista per i portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3 (compresa quella per i portatori di handicap grave e di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92). Idem per la precedenza che viene attribuita a chi assiste il familiare portatore di handicap grave in qualità di referente unico. Anche se, in quest’ultimo caso, il contratto necessiterebbe di una integrazione. L’articolo 33 della legge 104/92, infatti, dispone che la precedenza spetta al coniuge e al parente o all’affine fino al secondo grado. E se il coniuge o il genitore non c’è più, è invalido o ultra65enne, il diritto è esteso anche ai parenti o affini di terzo grado. Il contratto, invece, restringe il novero degli aventi diritto solo al coniuge e al genitore oppure, se il genitore è totalmente inabile, al fratello o alla sorella del disabile grave. A patto che siano conviventi con l’assistito o che gli eventuali altri fratelli co-obbligati risultino oggettivamente impossibilitati. Il diritto alla precedenza viene in parte recuperato in sede di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Ma anche in questo caso si tratta di una deroga. Che non sana affatto la questione. Anzi, se possibile, la pone in evidenza, comprimendo il relativo diritto ponendogli un termine di durata annuale. Deroga che oltre tutto collide anche con l’art.601 del testo unico. E poi c’è la precedenza per i coniugi di miliari trasferiti d’autorità. Che pure è prevista da più leggi, anche se tra queste non c’è più la legge 100/87, di cui si fa menzione nel contratto. Legge ormai abrogata dall’art.2268 del decreto legislativo 66/2010, con effetti a far data dal 9 febbraio scorso. Infine, resta in piedi la precedenza prevista per gli amministratori locali, essendo prevista dalla legge 265/199 e dal testo unico degli enti locali. Fin qui le precedenze a prova di ricorso. Quelle che invece dovrebbero cessare sono essenzialmente tre. La prima è quella che viene attribuita ai trasferiti d’ufficio che chiedano in via prioritaria di ritornare nella sede di precedente titolarità (art.7, comma 1, paragrafo II del contratto). La seconda è quella dei trasferiti d’ufficio che chiedono il rientro nel comune. E infine, la terza, è quella prevista per i sindacalisti che rientrano in servizio dopo l’aspettativa. Ma il condizionale è d’obbligo, perché il contratto, così com’è, è stato già applicato ai movimenti che sono ormai a regime dal 1° settembre scorso.



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