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Discussione: Mobilità: errori negli allegati. I docenti rischiano di perdere punti.

  1. #251
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    Mobilità 2018/19 e preferenze: non è possibile essere trasferiti su C.P.I.A., scuole serali o carcerarie se non richiesti nella domanda




    Per il personale docente le domanda di mobilità si presenteranno dal 3 al 26 aprile esclusivamente in modalità online attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.
    Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.
    Le preferenze possono essere del seguente tipo:
    a) scuola;
    b) ambito territoriale
    c) provincia.
    Possono essere espresse al massimo cinque preferenze per le singole scuole.
    DOMANDA PROVINCIALE E INTERPROVINCIALE. UNCA DOMANDA – MASSIMO 15 PREFERENZE
    Si potranno esprimere con un’unica domanda fino a 15 preferenze che comprenderanno sia la mobilità provinciale che quella interprovinciale.
    La mobilità provinciale precede quella interprovinciale, ma ciò è ovviamente riferito ai movimenti in ordine generale di sequenza.
    Esempio.
    Un docente che nella domanda chiede preferenze interprovinciali provincia X non potrà mai precedere un altro docente, con meno o più punteggio, che richiede mobilità provinciale all’interno della stessa provincia X. E ciò indipendentemente da come inserisce le preferenze.
    Un altro discorso è invece la priorità che si vuole dare al movimento, se provinciale o interprovinciale.
    Pertanto, per esempio, inserendo come prima preferenza la scuola (o l’ambito o codice provincia) interprovinciale e poi preferenze provinciali si darà priorità al movimento interprovinciale, che non vuol dire precedere altri docenti di quella provincia che si muovono all’interno della stessa; è dire al sistema che si preferisce prima tale provincia rispetto a quella provinciale che si inserirà solo successivamente.
    In questo caso le preferenze provinciali saranno considerate solo se non si è soddisfatti in quelle interprovinciali.
    C.P.I.A, CORSI SERALI E SEDI CARCERARIE PER CHI ESPRIME IL CODICE “AMBITO” o “PROVINCIA”
    È importante sapere che in caso di preferenza di ambito o provincia possono essere espresse, le seguenti disponibilità:
    a) istruzione degli adulti, che comprende:
    corsi serali degli istituti di secondo grado
    centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (2)
    b) sezioni carcerarie ove esprimibili
    c) sezioni ospedaliere
    d) licei europei.
    ATTENZIONE:


    • L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole;
    • Senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
    • Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
    • In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale preferenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte
    • Quanti intendano rendersi disponibili per a) i posti di istruzione degli adulti, b) sezioni carcerarie e c) ospedaliere dovranno inoltre indicare se in caso di assegnazione all’ambito territoriale per naturale ordine di graduatoria intendano comunque rendersi prioritariamente disponibili per le tipologie di posto indicate. Nel caso si diano più disponibilità si segue l’ordine delle lettere.




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  2. #252
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    Mobilità 2018, gli adempimenti previsti per presidi e uffici scolastici. Le info utili


    Emanata l’ordinanza ministeriale che fissa scadenze e modalità applicative della mobilità del personale docente, ATA e educativo per l’a.s. 2018/19.
    Le “finestre” temporali per la presentazione delle domande, gestite on line per tutti i profili (salvo limitate eccezioni), sono le seguenti:
    personale docente
    dal 3 aprile al 26 aprile 2018
    personale ATA
    dal 23 aprile al 14 maggio 2018
    personale educativo
    dal 3 maggio al 28 maggio 2018.
    Articolo 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi
    1. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’inserimento delle predette domande a SIDI.
    2. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all’indirizzo di posta elettronica inserito all’atto della registrazione nel portale Istanze on line. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dell’inserimento a SIDI delle domande del rispettivo ordine di scuola, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi dandone notifica solo in tal caso all’interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.



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  3. #253
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    Mobilità. Da oggi per i docenti possibile inviare domanda di mobilità. Scadenza 26 aprile


    Da oggi comincia il periodo utile per i docenti per presentare la domanda di mobilità, sia trasferimento che passaggio di cattedra e ruolo.
    Il termine è previsto per il 26 aprile.
    TEMPISTICA
    Personale docente: dal 3 al 26 aprile 2018
    Personale educativo: dal 3 al 28 maggio
    ATA: dal 23 aprile al 14 maggio 2018
    PUBBLICAZIONE MOVIMENTI


    • Scuola dell’Infanzia: 8 giugno 2018
    • Scuola Primaria: 30 maggio 2018
    • Scuola secondaria I grado: 25 giugno 2018
    • Scuola secondaria II grado: 10 luglio 2018
    • Personale educativo: 10 luglio 2018
    • Personale ATA: 16 luglio 2018
    • Personale richiedente mobilità professionale verso i licei musicali:



    28 maggio 2018:

    • per il personale che ha insegnato per almeno dieci anni continuativi nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale;
    • per il personale che ha insegnato, nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituti a partire dall’ a.s. 2010/11.
    • 4 giugno: per il restante personale aspirante al passaggio di cattedra o di ruolo.



    COMUNICAZIONE AL SIDI

    • Scuola dell’Infanzia: 11 maggio 2018
    • Scuola Primaria: 11 maggio 2018
    • Scuola secondaria I grado: 5 giugno 2018
    • Scuola secondaria II grado: 22 giugno 2018
    • Personale educativo: 22 giugno 2018
    • Personale ATA: 22 giugno 2018





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  4. #254
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    Mobilità 2018/19: calcola la tua anzianità di servizio, 6 punti per ogni anno pre ruolo, anno in corso non vale




    La novità introdotta dal CCNI dello scorso anno relativa alla valutazione del servizio preruolo è confermata anche per l’anno scolastico 2018/19: al pari degli anni di servizio di ruolo anche quello pre ruolo è valutato punti 6 (e non 3) per ogni anno effettivamente prestato.
    Tale punteggio è raddoppiato (12 punti) se si sono svolti anni di pre ruolo su posti di sostegno con il possesso del titolo di specializzazione e nella domanda di mobilità si richiedono solo o anche tali posti.
    Per tali servizi svolti sul sostegno ci sarà però un’apposita casella nel modello di domanda, diversa (e quindi aggiuntiva) rispetto a quella relativa al servizio di pre ruolo svolto su posto normale.
    Mentre si dovranno conteggiare due volte gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo.
    In via generale si valutano i servizi non di ruolo che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94).
    Inoltre:
    II servizio pre-ruolo nelle Scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali e pareggiate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali.
    Il servizio pre-ruolo nelle scuole elementari è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate.
    N.B. Nella domanda di trasferimento l’anno in corso non si valuta.
    Quindi non può essere valutato l’anno di servizio come anno in ruolo e neanche per il punteggio di continuità didattica nella scuola di titolarità.
    Può essere valutato l’anno in corso solo per il calcolo del quinquennio per i docenti di sostegno nel vincolo quinquennale
    QUALI ANNI SONO CONSIDERATI VALIDI?
    Per gli anni scolastici anteriori al 1945/46
    l’insegnante deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l’autunnale).
    Per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55
    l’insegnante deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.
    Per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74
    all’insegnante deve essere stata attribuita la qualifica.
    Per gli anni scolastici successivi al 1974 fino ad oggi
    Per gli anni scolastici dal 1974/75 a oggi l’insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.
    QUALI SERVIZI SONO CONSIDERATI VALIDI?
    Servizio su posto di sostegno
    Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati anche senza il possesso del titolo di specializzazione (se prestato in possesso del titolo di specializzazione tale servizio andrà inserito anche nell’apposita casella qualora si richiedano anche o solo posti di sostegno).
    Insegnamento della religione cattolica
    Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica.
    Incarico ex art. 36 del CCNL 2007
    Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 2006/2009.
    Paesi appartenenti all’Unione Europea e servizio all’estero
    I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle suole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero;
    Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all’estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.
    Servizio militare
    Il servizio militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. In questo caso il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale.
    Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l’opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto d’impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio.
    Professore incaricato o assistente incaricato e contrattista all’università
    Il servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell’assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975;
    Servizio prestato come contrattista all’università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali.
    Altri servizi
    Servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l’intera del corso ed abbia riportato la qualifica;
    Servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media.
    QUALI ASSENZE NON FANNO VENIRE MENO LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO?
    I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) che sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
    La fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.
    Tutte le altre assenze o permessi interamente o parzialmente retribuite (es. malattia pagata al 50%).
    QUALI ASSENZE INTERROMPONO L’ANZIANITA DI SERVIZIO?
    In generale tutte le assenze non retribuite anche se ricadenti in un periodo coperto da contratto (es. permessi non retribuiti per motivi personali o familiari o aspettative varie, salvo diversamente previsto).
    QUALI SERVIZI NON SONO RICONOSCIUTI?
    Il doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico;
    Il servizio prestato nelle scuole paritarie in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
    fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
    nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali
    nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).




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  5. #255
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    Mobilità 2018/2019, ecco il calcolo dei posti disponibili


    CALCOLO DEI POSTI DISPONIBILI PER LA FASE PROVINCIALE DEI TRASFERIMENTI
    La domanda di mobilità territoriale provinciale e interprovinciale 2018/2019 dovrà essere presentata su un modello unico, mentre per le domande di mobilità professionale, sia se si parla di passaggio di ruolo o di cattedra, dovranno essere presentate tante domande per quante classi di concorso si richiedono. Tuttavia la mobilità provinciale verrà svolta prima di quella interprovinciale e sul 100% dei posti disponibili, compresi quelli che si libereranno nella stessa fase per effetto di trasferimento in uscita da una scuola, da un ambito o addirittura dalla provincia. Diverso è il calcolo dei posti disponibili per il movimento interprovinciale, per il passaggio di ruolo o di cattedra.
    CALCOLO DEI POSTI DISPONIBILI PER LA FASE INTERPROVINCIALE DEI TRASFERIMENTI
    Bisogna sapere che per l’anno scolastico 2018/2019 i posti disponibili per la mobilità interprovinciale non saranno, come è accaduto per l’anno scolastico 2016/2017, il 100% dei posti disponibili e vacanti, ma ci sono state già a partire dalla mobilità 2017/2018 delle restrizioni significative.
    Infatti ai sensi del comma 7 dell’art. 7 dell’ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità dell’11 aprile 2017, è stato definito che i trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del 30% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
    Inoltre nel comma 8 della suddetta norma contrattuale è stabilito che la mobilità professionale (passaggi di cattedra e ruolo) del personale docente, si realizza nel limite del 10% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciale.
    Il comma 9 dell’art.7 dell’ipotesi di CCNI mobilità si riferisce al calcolo dei contingenti riferito ai commi 7 e 8 dell’art.7 del CCNI. Tale calcolo viene effettuato arrotondando all’unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. In caso di resto pari il posto viene sempre assegnato alla mobilità territoriale.
    Per fare un esempio di come funzionerà il calcolo suddetto, prendiamo il caso riferito alla disponibilità di 20 posti vacanti di una data classe di concorso XXXX dopo il termine dei trasferimenti provinciali. I posti destinati ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale saranno 8, ovvero il 40% dei 20 disponibili. Di questi 8 posti, il 75%, ovvero 6 posti, andranno ai trasferimenti interprovinciali per coloro che provengono da altra provincia ma sono titolari della classe di concorso XXXX. Invece il 25% restante, cioè 2 posti, sarà destinato per la mobilità professionale.


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  6. #256
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    Mobilità personale educativo su Istanze on line fino al 28 maggio, si possono inserire fino a 50 istituti





    Per l’a.s. 2018/19 anche il personale educativo può presentare domanda di mobilità tramite Istanze on line.
    Accedendo all’apposita sezione ogni aspirante visualizzerà i dati relativi alla titolarità e potrà avviare la compilazione.
    Istruzioni per la compilazione
    Il Miur ha messo a disposizione una guida per la compilazione passo passo della domanda.
    Le domande possibili sono

    La domanda si compone di più sezioni.
    Anzianità di servizio
    Per la dichiarazione degli elementi utili ai fini del conteggio dell’anzianità di servizio del personale educativo\docente
    Esigenze di famiglia
    Per la dichiarazione di eventuali esigenze di famiglia, che danno diritto a punteggi aggiuntivi
    Titoli generali
    Per la dichiarazione dei titoli di studio quali diplomi universitari, conseguimento del dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, ecc
    Personale soprannumerario
    Per la dichiarazione di perdente posto con relativo punteggio
    Precedenze
    Per la dichiarazione dei titoli di precedenza legati all’assistenza Legge 104/92, coniugi di militare, ecc., che costituiscono titolo di priorità nel trattamento della domanda.
    Preferenze
    E’ obbligatorio indicare almeno una preferenza valida
    Indicazione Allegati
    In questa sezione vengono caricati le dichiarazioni preventivamente inserite nella funzione “Gestione Allegati” disponibile nella sezione di POLIS “Altri Servizi”
    Fino a 50 istituti
    La sezione delle preferenze consente di inserire fino a 50 istituti. Nella stessa domanda si possono indicare preferenze relative a più province per un massimo di 9 province diverse da quella di titolarità per domanda di trasferimento e e 3 province diverse da quella di titolarità per domanda di passaggio di ruolo
    ATTENZIONE: NON E’ POSSIBILE INDICARE LA PROPRIA SCUOLA DI TITOLARITA’ O DI INCARICO.
    Prima di compilare la sezione, si invita a consultare l’elenco delle sedi esprimibili, disponibile al link http://www.istruzione.it/mobilita_pe...fficiali.shtml
    E’ obbligatorio inserire almeno una preferenza valida.
    La scelta della preferenza deve essere effettuata attrraverso la selezione della Regione, Provincia
    Revoca domanda
    E’ possibile ritirare la domanda prodotta, inviando apposita richiesta tramite la scuola di servizio o direttamente all’UST competente per territorio, non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo previsto per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, ossia cinque giorni prima del 22 giugno 2018
    Pubblicazione esiti
    La pubblicazione degli esiti della domanda avverrà il 10 luglio 2018.


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  7. #257
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    Mobilità, la precedenza scatta anche per assistere un genitore disabile grave: per il giudice è nullo il CCNI 2017/18


    E’ di fatto nulla la parte del contratto nazionale sulla mobilità interprovinciale 2017/18 che nega la precedenza al personale scolastico che assiste, con modalità esclusiva, un genitore in stata di disabilità grave. Dopo le pronunce intervenute in merito al meccanismo delle precedenze nelle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017, tra le prime le ordinanze del Tribunale di Genova del 20.09.2017 e del 19.12.2016, il Giudice del lavoro si è pronunciato anche sulle disposizioni in materia di precedenze contenute nel CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2017/2018.
    Il caso del figlio referente unico per l’assistenza al genitore disabile grave
    Infatti, così come i contratti precedenti, anche il CCNI che ha regolato le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 ha pedissequamente riportato le medesime disposizioni in ordine alle precedenze già censurate in più occasioni dalla magistratura del lavoro.
    In particolare, anche il CCNI 2017/2018 non prevedeva il riconoscimento della precedenza nella mobilità interprovinciale nel caso del figlio referente unico per l’assistenza al genitore disabile grave, limitandosi a riconoscere detta precedenza solo al caso inverso, ossia all’ipotesi del genitore assistente il figlio disabile grave.
    Così come già statuito da altri Tribunali in ordine alle medesime disposizioni contenute nel CCNI 2016/2017, questa volta si è espresso il Tribunale di Cagliari sul nuovo CCNI.
    Il Giudice del lavoro di Cagliari allarga il diritto
    Con ordinanza depositata lo scorso 27 aprile, accogliendo la domanda cautelare proposta dall’avv. Dino Caudullo (nella foto, all’interno dell’articolo) nell’interesse di una docente che assiste la madre disabile grave, il Giudice del lavoro di Cagliari ha rilevato la nullità, per contrasto con l’art.33 della L.2014/92, delle disposizioni del CCNI che non riconoscono, per questa ipotesi, la precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.
    Peraltro, l’ordinanza in commento ha evidenziato che la disposizione appare anche irragionevole, laddove differenzia la tutela dei figli e dei coniugi disabili rispetto a quella dei genitori disabili, dal momento che l’art.33 della legge 104/92 non autorizza in alcun modo la predetta distinzione.


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  8. #258
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    Mobilità 2018/19. Docente perdente posto. Domanda condizionata con preferenze interprovinciali. Come compilare il modello cartaceo




    Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d’ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda.
    Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente.
    L’insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
    In caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.
    CONDIZIONARE LA DOMANDA PER AVERE DIRITTO AL RIENTRO NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ E MANTENERE IL PUNTEGGIO DI CONTINUITÀ (INDICARE “NO” NEL MODELLO CARTACEO)
    L’insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente (“NO”) alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.
    Non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.
    Nota bene:
    Nel caso non si ottenga immediatamente il rientro nella scuola si mantiene il diritto di rientro per 8 anni sempreché tutti gli anni successivi il docente continui a “condizionare” la domanda fruendo della precedenza n. II (rientro nella ex scuola di titolarità) e n. V (rientro nel comune di titolarità) dell’art. 13 comma 1.
    Ciò permetterà anche di mantenere tutto il punteggio di continuità maturato nella ex scuola.
    PARTECIPARE AL MOVIMENTO A DOMANDA (INDICARE “SÌ” NEL MODELLO CARTACEO)
    Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente (“SÌ”) alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda.
    In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.
    Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.
    Si precisa, alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio
    È POSSIBILE “CONDIZIONARE” (“NO”) LA DOMANDA E NELLO STESSO TEMPO DARE PRIORITÀ AL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
    L’art. 9 comma 12 dell’O.M. 2018 dispone:
    In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
    In molti casi, infatti, i docenti hanno già presentato domanda di trasferimento interprovinciale ed ora sono dichiarati perdenti posto.
    Possono presentare domanda cartacea e contemporaneamente condizionarla (“no”) e inserire preferenze interprovinciali dando comunque priorità a queste ultime?
    Il perdente posto dichiarato tale in questi giorni e che presenta domanda cartacea può esprimere preferenze interprovinciali inserendole come prime (anche condizionando la domanda) e, solo se non soddisfatto in queste, si muoverà poi con domanda condizionata/d’ufficio in provincia o riassorbito nella scuola se si libera il posto:
    ESEMPIO
    Compilare la domanda cartacea inserendo tutti i dati così come si è compilata la domanda di trasferimento, indicare “no” quando si chiede se si vuole partecipare al movimento a domanda e inserire il punteggio della graduatoria interna.
    PREFERENZE
    Preferenza interprovinciale
    Preferenza interprovinciale
    Preferenza interprovinciale
    Altre preferenze interprovinciali…
    A questo punto le cose, in ordine, possono essere 4:
    si viene soddisfatti nelle preferenze interprovinciali anche se si libera il posto nella scuola di attuale titolarità e si è quindi condizionato la domanda;
    si viene riassorbiti nella scuola di attuale titolarità se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali;
    si viene soddisfatti a domanda, sempre se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali e non si è liberato il posto nella scuola di attuale titolarità, in altre preferenze provinciali eventualmente inserite dopo quelle interprovinciali.
    si viene trasferiti d’ufficio, nella provincia di attuale titolarità, sempre se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali, se non si è liberato il posto nella scuola di attuale titolarità, se non si sono inserite preferenze provinciali dopo quelle interprovinciali o seppur inserite non si è stati soddisfatti per mancanza di posti.



    orizzontescuola
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    Mobilità 2018/19, proroga comunicazione domande e posti al SIDI. Le nuove date



    Il Miur, con l’ordinanza ministeriale n. 207/2018, ha comunicato le date di comunicazione delle domande e dei posti al SIDI, per le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2018/19.
    Queste le date indicate nell’articolo 2 dell’ordinanza:
    Scuola dell’Infanzia: 11 maggio 2018
    Scuola Primaria: 11 maggio 2018
    Scuola secondaria I grado: 5 giugno 2018
    Scuola secondaria II grado: 22 giugno 2018

    Per la scuola dell’Infanzia e Primaria le predette date sono state rispettate, mentre per la scuola secondaria, il personale ATA ed educativo le date precedentemente comunicate sono state prorogate, come comunicato dall’ATP di Alessandria e Asti:
    scuola secondaria di I grado dal 5 giugno al 9 giugno ore 14.00
    scuola secondaria di II grado dal 22 al 25 giugno ore 20.00
    personale ATA dal 22 al 25 giugno ore 20.00
    personale educativo dal 22 al 28 giugno ore 20.00

    Revoca domande
    Nell’Ordinanza suddetta leggiamo che è possibile revocare la domanda di mobilità presentata, inviando apposita richiesta tramite la scuola di servizio o direttamente all’UST competente per territorio, non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo previsto per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.


    Orizzontescuola
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    Mobilità: spostati i trasferimenti primaria e infanzia al 1° e 12 giugno




    Nuove date per conoscere gli esiti della domanda di trasferimento per gli insegnanti di infanzia e primaria.
    Le nuove date
    scuola dell’infanzia
    pubblicazione dei movimenti
    12 giugno 2018 (invece di 8 giugno)
    scuola primaria
    pubblicazione dei movimenti
    1° giugno 2018 (invece di 30 maggio)
    Lo slittamento delle date si è reso necessario a causa della proroga dei termini per l’inserimento delle domadne di pensionamento.


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