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Discussione: Mobilità: errori negli allegati. I docenti rischiano di perdere punti.

  1. #121
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    Mobilità 2016/17. Trasferimenti provinciali scuola secondaria I grado: pubblicazione prorogata al 13 giugno


    In data odierna, 09/06/2016, secondo quanto predisposto dall'O.M. n. 241/2016, dovevano essere pubblicati i movimenti provinciali (fase A della Mobilità) della scuola secondaria di primo grado.
    La data del 9 giugno è stata però posticipata.
    Il Miur, infatti, ha informato che la pubblicazione di detti movimenti avverrà il 13 giugno p.v.


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  2. #122
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    Reti di scuole: vanno costituite entro fine giugno


    C’è una disposizione della legge 107 di cui si è parlato poco ma che potrebbe creare qualche ulteriore grattacapo alle scuole: entro il 30, infatti, si dovranno costituire le reti previste dai commi 70, 71 e 72.
    Proprio in questi giorni, secondo quanto rende noto Cisl Scuola, il Ministero ha inviato una nota agli uffici scolastici regionali invitandoli a dare avvio al più presto alla costituzione delle reti.
    Sempre secondo quanto scrivere il sindacato di Lena Gissi la nota ministeriale non è per nulla chiara in quanto non spiega se le scuole siano obbligate ad aderire o se la decisione sia rimandata alla autonomia degli organi decisionali di ciascuna istituzione scolastica.
    Le reti dovrebbero essere di due tipi: reti di ambito e reti di scopo.
    Le prime coincideranno di fatto con gli amiti territoriali che serviranno anche per la chiamata diretta dei docenti; per queste non ci dovrebbero essere dubbi: tutte le scuole dell’ambito dovranno farne parte.
    Più complessa è questione delle reti di scopo in quanto le scuole aderenti devono necessariamente avere obiettivi e programmi comuni. Ma in tal caso la partecipazione non può essere obbligatoria e, soprattutto, deve essere legata alle specifiche esigenze del territorio.
    La segretaria nazionale di Cisl Scuola rileva in proposito che i tempi sono davvero molto stretti e impediscono di fatto una serena e adeguata discussione all’interno delle scuole.
    Il rischio è che una novita pure importante e significativa si trasformi in un mero adempimento burocratico che servirà solo ad appesantire ulteriormente il lavoro delle scuole.


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  3. #123
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    Reti di scuole. La protesta è ormai generale

    La nota ministeriale sulle reti di scuole sta suscitando un coro di proteste alle quali adesso il Ministero dovrà in qualche modo rispondere. ANP scrive alla Giannini.
    L’ultima protesta sull’ “ordine” partito da viale Trastevere nei giorni scorsi (tutte le scuole dovranno far parte di una rete entro il 30 giugno prossimo) arriva dall’Associazione nazionale presidi di Giorgio Rembado che ha scritto una lettera ufficiale al Ministro chiedendo in modo cortese ma fermo il rispetto delle regole.
    Anzi, per la verità, a leggerla bene la lettera impartisce persino una sintetica lezione di diritto costituzionale e amministrativo all’apparato ministeriale.
    In primo luogo, sostiene l’Anp, non bisogna dimenticare che l’adesione ad una rete di scuole deve essere deliberata dal consiglio di istituto e – se il progetto che sta alla base dell’intesa fra le scuole deve essere condiviso, come previsto dalla legge stessa – nessuna istituzione scolastica può essere obbligata a far parte di una rete.
    Senza considerare poi i problemi e gli adempimenti concreti che, in questa fase dell’anno, le scuole devono affrontare (scrutini, esami, valutazione dell’anno di prova di almeno 100mila docenti, una decina in media in ogni scuola).
    Per procedere poi con una obiezione risolutiva: l’autonomia delle istituzioni scolastiche è garantita e tutelata dalla Costituzione e nè la legge, nè tantomeno una circolare ministeriale possono metterla in discussione.
    La conclusione – per l’Anp – è scontata: la scadenza del 30 giugno per la costituzione delle reti non può in alcun modo essere considerata perentoria ma al massimo ordinatoria.
    Nei giorni scorsi anche Flc e Cisl Scuola erano intervenute per sottolineare il carattere puramente burocratico o formalistico della nota ministeriale e la scarsa considerazione nei confronti dell’autonomia delle scuole.
    Adesso si attendono le contro-mosse del Ministero.


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  4. #124
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    Mobilità annuale, firmato il CCNI. Più tutele al personale




    Firma a cinque per il contratto integrativo sulla mobilità annuale. A sottoscriverlo questa mattina al Miur tutti i sindacati scuola rappresentativi: Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams.
    Il contratto sottoscritto completa, ampliandoli e perfezionandoli ulteriormente, gli elementi di tutela del personale in tema di mobilità. Un altro passo in avanti che consentirà il massimo delle possibilità di spostamento dei docenti anche sui posti disponibili per un solo anno scolastico.
    I provvedimenti di assegnazione provvisoria saranno tutti effettuati sulle singole scuole in cui vi siano posti disponibili.
    Resta ora da affrontare il problema più importante e urgente: portare a soluzione negoziale il passaggio dei docenti titolari di ambito alle singole scuole. L’obiettivo è assicurare il massimo di obiettività e trasparenza a operazioni che riguarderanno migliaia di persone.
    Servirà a tal fine un negoziato approfondito e serio con il MIUR per completare il quadro delle regole per la mobilità, dando certezza e continuità al personale, anche al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico. I nostri obiettivi: trasparenza, oggettività e omogeneità delle regole.

    Roma, 15 giugno 2016
    Domenico Pantaleo (Flc Cgil), Maddalena Gissi (Cisl Scuola), Giuseppe Turi (Uil Scuola), Marco Paolo Nigi (Snals Confsal), Rino Di Meglio (Gilda Unams)


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  5. #125
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    La mobilità annuale si adegua ai nuovi congedi parentali


    È utile ricordare che il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha introdotto una serie di modifiche relative ai congedi per maternità e paternità.
    Norme che tutelano maggiormente le lavoratrici madri e i lavori padri. Infatti con l’introduzione di queste modifiche sul congedo parentale, i genitori possono fruire del congedo fino ai 12 anni di età del bambino con l'astensione facoltativa dal lavoro di 6 mesi, inoltre l'indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, si allunga da 3 a 6 anni.
    Quindi con questa riforma dei congedi parentali, i primi 30 gg. di congedo parentale godibili da entrambi i genitori sono retribuiti al 100% se fruiti entro i primi 12 anni del bambino. In buona sostanza il limite dei 3 anni è stato sollevato a 6 e quello di 8 portato fino a 12.
    Queste modifiche di legge sono state recepite nel contratto annuale della mobilità per quanto riguarda le precedenze per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri anche di figli adottivi. Infatti, nell’ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2016/2017, sono state introdotte delle modifiche in linea con i nuovi congedi parentali.
    Nell’art.8 punto IV alle lettere l) e m) del su citato contratto, sono previste le seguenti precedenze: “lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento”; “lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento”.
    Questo significa che chi possiede un figlio di età inferiore ai 6 anni fruisce della precedenza nella mobilità annuale, dopo tale precedenza c’è anche la precedenza per chi ha un figlio di età compresa tra i 6 e i 12 anni.
    Quindi soltanto chi ha figli di età superiore ai 12 anni, non avrà precedenza per l’assistenza alla prole, tutti coloro che invece avranno figli di età minore o uguale a 12 anni avrà una precedenza, che sarà più forte nel caso il figlio abbia un’età minore o uguale a 6 anni.
    Per quanto riguarda l’età dei figli, è specificato in più punti dell’ipotesi del contratto di mobilità annuale, che per l’età si fa riferimento al compimento tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.


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  6. #126
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    Mobilità, titolarità di sede addio





    Sono almeno 150mila i docenti che aspirano alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie. Il numero deriva dalla somma tra la media delle domande derivanti dalla serie storica delle istanze presentate finora e le circa 60mila domande potenziali dei docenti neoimmessi in ruolo. Per quest’anno, la mobilità annuale (è così che gli addetti ai lavori definiscono l’insieme della operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria) consentirà ai diretti interessati di scegliere anche la sede. Riducendo così l’ansia della lotteria dei movimenti, sicuramente maggiore se alle assegnazioni e utilizzazioni fosse stato applicato da subito il sistema degli ambiti e della chiamata diretta da parte dei dirigenti. Ma il problema si pone già da quest’anno per quanto riguarda i neoimmessi in ruolo delle fasi B e C e per i docenti già in ruolo ma in esubero. Va detto subito che, per quanto riguarda gli esuberi, si tratta di situazioni residuali. Nella maggior parte dei casi, infatti, i docenti della ex Dop (dotazione organica provinciale: l’elenco in cui venivano graduati i docenti in più rispetto ai posti in organico) sono stati riassorbiti sui posti di potenziamento nella fase della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi). In pratica, molti dei posti inizialmente destinati ai neoimmessi in ruolo, anziché essere accantonati per questi docenti, sono stati assegnati ai docenti senza sede o che l’hanno persa quest’anno. Ciò non toglie che per gli oltre 60mila docenti neoimmessi in ruolo, nelle fasi B e C, il problema si pone fin da ora. E in ogni caso, quand’anche l’attuale disciplina negoziale della mobilità dovesse essere confermata anche in futuro, tutti i docenti che andranno in esubero nei prossimi anni andranno a finire negli ambiti, con tutte le incertezze che ciò comporta.
    A far crescere l’ansia contribuisce non poco la situazione di stallo in cui si trova, attualmente, la trattativa sulle regole che dovrebbero vincolare i dirigenti nella chiamata diretta. Regole che dovrebbero essere pattuite al tavolo negoziale con un’apposita sequenza contrattuale. Che però ancora non si vedono. Anche perché l’amministrazione è ferma nella propria posizione, volta a dare ai dirigenti scolastici il massimo della discrezionalità possibile. Mentre i sindacati vorrebbero che venissero pattuite regole tassative e trasparenti, così da precludere ai dirigenti scolastici di operare sulla base del mero gradimento. Allo stato attuale, dunque, non è possibile fare previsioni affidabili, né a breve, né a medio-lungo termine sul destino della chiamata diretta. Una cosa è certa però. La legge parla chiaro: «Dall’anno scolastico 2016/2017», recita l’ultimo periodo del comma 79, dell’articolo 1, della legge 107, «la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali». E il successivo comma 196 sgombra il campo dagli equivoci: «Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge». Ciò vuol dire che le deroghe all’assoggettamento alla chiamata diretta, che è stato possibile applicare quest’anno, potrebbero non essere più applicabili dal prossimo. Resta da vedere in che misura. Ad essere più a rischio è la disciplina negoziale dei trasferimenti e dei passaggi. Che peraltro viene espressamente citata nella legge. Per mobilità territoriale si intendono, infatti, i trasferimenti in senso stretto e, per mobilità professionale, i passaggi di cattedra (passaggi da una classe di concorso ad un’altra nello stesso ordine di scuola) e i passaggi di ruolo (passaggi da un ordine o grado di scuola ad un altro). Dunque, queste operazioni sembrerebbero inesorabilmente destinate a cessare. Per lo meno da sede a sede.
    La ratio della legge, infatti, sembrerebbe proprio quella di cancellare definitivamente il diritto alla titolarità della sede. Vale a dire, il diritto alla inamovibilità d’ufficio in presenza di una cattedra utile alla permanenza in sede del titolare. Diritto che va accertato in loco, di anno in anno, tramite l’elaborazione di una graduatoria interna basata su regole tassative e sull’attribuzione di punteggi trasparenti in conformità a tali regole. Non così invece, per quanto riguarda quella che convenzionalmente viene indicata come mobilità annuale. Che dovrebbe continuare ad esistere così com’è adesso. E cioè le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. In riferimento a questa particolare tipologia di operazioni, infatti, il legislatore non solo non ha fatto alcuna menzione restrittiva nella legge 107. Ma addirittura ha introdotto dei precisi riferimenti volti ad agevolarne l’implementazione. Da una parte rafforzando la vigenza dell’articolo 17, comma 14, del decreto legge 95/2012, che reca la disciplina di dettaglio del trattamento dei docenti in esubero. E dall’altra parte consentendo ai docenti neoimmessi in ruolo di accedere alle assegnazioni provvisorie interprovinciali, in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di immissione in ruolo.


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  7. #127
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    Mobilità 2016, colpo di scena: la disparità di trattamento dei docenti è illegittima?


    Dividere il personale docente in categorie diverse, a seconda delle graduatorie di provenienza e dell’anno di assunzione, potrebbe non essere un’operazione legittima.
    Si tratta di una notizia, che se dovesse trovare accoglimento nel merito, rischia di creare uno sconquasso sulla mobilità nazionale dei docenti neoassunti: in particolare per quelli immessi in ruolo da Graduatorie ad esaurimento in fase C. Perchè questi docenti, ai sensi della Legge 107/2015, si trovano nella situazione di subire una mobilità su tutti gli ambiti territoriali del Paese.
    A vacillare potrebbe essere anche quella parte del contratto della mobilità 2016/2017 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 241 del giorno 8 aprile 2016, in cui all’art.9 comma 10, secondo cui che “nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all’interno delle quali l’ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”.
    La notizia di cui stiamo parlando è un’ordinanza cautelare, discussa il 23 giugno 2016, dalla Camera di Consiglio del Tar Lazio, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n.241 del 08.04.2016 nella parte in cui si consente ai docenti assunti entro il 2014/2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola”, si consente anche agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai neoassunti da Gae in fase C.
    Il Tar Lazio, ritenendo per nulla infondate le doglianze proposte, ha deciso una sospensiva, dell’O.M. 241/2016 sulla mobilità dei docenti.
    Adesso, per entrare nel merito della delicatissima questione si dovrà attendere il 20 ottobre 2016, quando sapremo se, nonostante la 107/2015 lo prevedesse, ci sono profili di illegittimità.
    Noi de La Tecnica della Scuola avevamo, subito dopo dell’approvazione della Legge 107/2015, sollevato dei dubbi di legittimità sulla disparità di trattamento tra docenti delle varie fasi, ma dagli uffici politici e tecnici del Miur ci avevano assicurato dell’estrema legittimità della stessa legge.
    Adesso, però, ci sarà la prova del Tar e siamo certi che se il Miur soccombesse ci dovrà essere anche il passaggio al Consiglio di Stato. Per intanto, la sospensiva è una cosa reale in attesa del merito che arriverà con l’autunno.


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  8. #128
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    Mobilità, i posti disponibili per le scuole superiori dopo i trasferimenti



    Nella giornata del 4 luglio 2016 sono stati pubblicati i risultati dei movimenti per la fase A della mobilità per la scuola secondaria di secondo grado.
    Anche se tutti coloro che hanno inoltrato la domanda avranno ricevuto una comunicazione sul proprio indirizzo mail, per verificare basta andare su Istanze online, accedendo al proprio account, cliccare in alto a destra “Altri servizi” e poi “Mobilità in organico di diritto”.
    Il sito di Flc Cgil riporta una prima elaborazione di dati sui posti disponibili dopo la fase provinciale: risultano disponibili per le fasi successive 9.423 posti comuni (di cui 2.046 accantonati per gli assunti da concorso nelle fasi B e C e 2.716 per i passaggi interprovinciali) e 3.691 posti di sostegno (di cui 103 accantonati per gli assunti da concorso nelle fasi B e C e 545 per i passaggi interprovinciali.


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  9. #129
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    mobilità insegnanti nel caos. Il Tar accoglie la richiesta dei docenti contro il Miur


    Il tribunale amministrativo del Lazio accoglie la richiesta dei ricorrenti contro l’ordinanza 241 del Miur che fissa le regole per i trasferimenti. Motivo? La possibile disparità di trattamento tra gli assunti nelle varie fasi, che privilegia alcuni e costringe altri all’esilio
    Mobilità nel caos. A puntare il dito contro il contratto firmato dal Miur è il tribunale amministrativo del Lazio che nei giorni scorsi ha accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza ministeriale numero 241 che, a detta dei giudici, ha penalizzato i docenti stabilendo una successione delle fasi della mobilità, ritenuta illogica e destituita di fondamento. Secondo il Tar vi sarebbe una disparità di trattamento dei docenti che potrebbe essere considerata illegittima perché dividerebbe gli insegnanti in categorie diverse, a seconda dell’anno di assunzione e dalla graduatoria di provenienza. Una guerra che riguarda tutti i docenti assunti nella cosiddetta fase C e quelli della fase B che si definiscono “esiliati” perché non potranno fare ritorno a casa. Si tratta di una questione decisamente tecnica che per i non addetti ai lavori può essere tradotta così: i professori assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 hanno avuto la priorità sulla mobilità così come hanno avuto una via privilegiata i docenti delle Gae assunti grazie al piano straordinario su posti di potenziamento.
    “Siamo più di ottomila persone – spiega Maria, che preferisce non rilasciare il cognome per timore di ritorsioni da parte degli uffici dopo un acceso scontro con Renzi a Matera – che non potranno godere della mobilità. Grazie ad un algoritmo noi che occupavamo le prime posizioni delle rispettive graduatorie provinciali, siamo finiti da Roma a Pordenone, senza salvaguardare la professionalità docente espressa dal punteggio maggiore in graduatoria né il principio di territorialità! Siamo “ingabbiati” dal Tevere al Tagliamento, lontani dalle nostre famiglie e dalla nostra terra nella quale abbiamo sempre lavorato. Le cattedre che ricoprivamo in provincia per noi sono “sparite”, poi sono ricomparse, a distanza di due mesi, in una fase successiva alla nostra assunzione e assegnate a chi ha poca esperienza o non ne ha affatto. In sostanza, l’avere un punteggio elevato, pluri-abilitazioni e specializzazioni ci ha penalizzati e un clic ha cancellato la nostra vita professionale e familiare”.
    Ora questi docenti, pur facendo domanda di mobilità non potranno far ritorno a casa: “Il Governo ha assunto – spiega la referente degli esiliati della fase B – tutti i docenti di lettere e lingue delle superiori che avevano anche il titolo di sostegno, nelle scuole secondarie di primo grado. Così quelli di scienze che erano alle superiori sono finiti alle medie sulla loro materia. Ora non potremo tornare a casa perché la mobilità ha dato priorità ai colleghi assunti nel 2014. Non solo. Al Sud non sono stati potenziati i posti di sostegno alle medie ma solo alle superiori”.
    I professori si sono sentiti beffati dalla Legge 107 e dalle tanto acclamate assunzioni: chi era alle superiori una volta imprigionato alle medie dovrà restare perché la mobilità prevede il trasferimento solo per lo stesso ordine di scuola così chi è stato assunto sul sostegno sarà vincolato per cinque anni. Una penalizzazione che non guarda in faccia a nessuno. Come Teresa: “Sono invalida al 50% , sono sotto terapia per una patologia cronica che mi procura dolore in tutto il corpo. Sono stata assunta in fase B da Gae e spedita a Milano, dove per le condizioni di clima sfavorevoli e per lo stress dovuto all’improvviso cambiamento della mia vita, strappata dagli affetti che ho ancora, mi sono aggravata. Non riesco – spiega Teresa – a prendermi cura di me, se lavoro non riesco a prepararmi da mangiare. I costi per esami e cure sono elevati. A Napoli ho la casa di proprietà ma sono stata costretta a pagarmi un affitto molto caro con uno stipendio da fame. Non voglio chiedere l’elemosina. Il lavoro è un diritto che mi spetta così come la possibilità di vivere dignitosamente”. E così Domenico 45 anni, docente di italiano e latino, trasferito da Catania a Pordenone sul sostegno delle scuole medie dovrà restare al Nord nonostante una bimba di 9 mesi e una famiglia monoreddito. Stessa sorte per Alessandra, 48 anni, insegnante di scuola dell’infanzia trasferita da Macerata a Mantova su posto di sostegno: “Valigia a tempo indeterminato, come lo spiego a mia figlia?”. Il prossimo 20 ottobre è fissata la nuova udienza.



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  10. #130
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    Mobilità fase A su cattedra potenziamento: titolarità è nella scuola e non deve essere confermata ogni tre anni


    Per il prossimo anno scolastico i movimenti territoriali e professionali sono disposti, in base al comma 108 della legge 107, sull’organico dell’autonomia.
    L’organico dell’autonomia, come stabilisce la stessa legge 107 nel comma 68, è comprensivo delle cattedre sia dell’organico di diritto che dell’organico di potenziamento ed è sulle cattedre che risulteranno vacanti e disponibili (sia nell’OD che nel potenziamento) che saranno disposti i trasferimenti e/o i passaggi di cattedra e di ruolo.
    In seguito alla pubblicazione delle disponibilità prima dei movimenti della fase A da parte degli uffici scolastici provinciali delle diverse province di tutto il territorio nazionale, i docenti sono stati informati del numero di cattedre disponibili per la mobilità 2016/17, nelle diverse istituzioni scolastiche, per le diverse classi di concorso e per l’insegnamento su posti di sostegno.
    Chiaramente si parla di disponibilità per la fase A che rappresenta l’unica fase dei movimenti nella quale trasferimenti e passaggi vengono disposti su scuola e non su ambito.
    In queste disponibilità risultano inserite sia cattedre di diritto che cattedre di potenziamento, come è possibile evincere da un’analisi incrociata delle suddette disponibilità e dei tabulati degli organici di diritto delle diverse istituzioni scolastiche pubblicati dagli uffici scolastici provinciali.
    Il trasferimento su una cattedra di potenziamento è causa di ansia e preoccupazione per i docenti interessati che ritengono erroneamente di non acquisire, in tal modo, la titolarità nella scuola in quanto vincolati dal potenziamento triennale come stabilito nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).
    Questi docenti temono di non essere confermati nella scuola allo scadere del triennio, senza considerare che, come docenti trasferiti nella scuola, hanno acquisito, in questa, la titolarità e, conseguentemente, non devono essere confermati dopo il triennio in quanto, se non dovessero registrarsi contrazioni nell’organico della scuola, la loro titolarità non sarebbe assolutamente messa in discussione. Nel caso di contrazione in organico con conseguente esubero di un docente, sarà la graduatoria interna per ogni classe di concorso, a stabilire il docente che diventerà soprannumerario senza distinzioni tra docente che lavora su cattedra di diritto o sul potenziamento.
    La conferma della scuola potrà interessare, invece, i docenti che partecipano alla mobilità nelle fasi B, C e D che acquisiranno titolarità in un ambito territoriale. Saranno i docenti titolari in un ambito, infatti, a ricevere la proposta di incarico triennale da parte del Dirigente scolastico o dell’USR, in sintonia con quanto stabilito nel comma 82 della legge 107.
    Allo scadere del triennio l’incarico nella scuola potrà essere confermato se sarà sempre presente la cattedra in OD oppure se verrà confermata la cattedra di potenziamento per quella specifica classe di concorso nel successivo PTOF triennale e ovviamente concessa dall’ufficio scolastico.
    Solo nel caso in cui tale cattedra non fosse confermata, al docente non potrà essere rinnovato l’incarico e dovrà sottoporsi , quindi, ad un’altra chiamata diretta per ricevere proposta di incarico sempre triennale dal Dirigente scolastico di un’altra scuola.
    Incarico triennale, però, non coincide necessariamente con cattedra di potenziamento come spesso reputano erroneamente i docenti.
    Le cattedre di potenziamento concesse alle diverse istituzioni scolastiche sono state costituite, nella maggior parte dei casi, per evitare esuberi all’interno della scuola, disattendendo spesso le richieste fatte da parte delle stesse scuole in relazione alle discipline nelle quali sarebbe stato necessario e si è richiesto il potenziamento, così come stabilito nel PTOF.
    Ad ogni scuola, infatti, sono state assegnate le cattedre di potenziamento, prendendo in considerazione le classi di concorso in maggiore sofferenza con potenziali esuberi. Gli esuberi, infatti, sono stati evitati proprio grazie all’assorbimento automatico dei docenti sul potenziamento.
    Le cattedre di potenziamento potrebbero liberarsi in fase di mobilità in seguito a trasferimenti in uscita e, in questo modo, risulterebbero vacanti e, quindi, disponibili per un trasferimento in entrata.
    Non è scritto da nessuna parte che il potenziamento sia destinato ai docenti neo-immessi nelle fasi B e C con titolarità su ambito, riservando le cattedre dell’OD esclusivamente ai docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 e ai docenti neo-immessi nelle fasi 0 e A con titolarità su scuola.
    Le cattedre di potenziamento, infatti, potranno essere attribuite, in seguito a trasferimento, anche a questi ultimi, nonostante le numerose proteste e lamentele che arrivano in redazione da parte dei docenti interessati.
    E’ utile e importante, però, rassicurare tutti i docenti trasferiti nella fase A su cattedre dell’organico di potenziamento, che questo non determina in nessun modo una “titolarità triennale” nella scuola. La titolarità risulta sempre nell’organico dell’autonomia a prescindere dal fatto che il docente lavori sull’organico di diritto o sul potenziamento.


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