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Discussione: Mobilità: errori negli allegati. I docenti rischiano di perdere punti.

  1. #101
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    Mobilità scuola docenti, fase A: domanda oltre i termini, quali categorie di docenti potranno presentarla?


    La mobilità per il prossimo anno scolastico, come stabilisce l’O.M. 241/2016, prevede la presentazione delle domande, da compilare su Istanze online, in tempi differenti a seconda della fase dei movimenti alla quale il docente partecipa.
    In base all’art.2 della succitata ordinanza, i termini delle operazioni di mobilità sono così differenziati:
    FASE A - Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente è
    fissato al 11/04 ed il termine ultimo è fissato al 23/04.
    FASI B – C - D - Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale
    docente è fissato al 9/05 ed il termine ultimo è fissato al 30/05
    I docenti dovranno, quindi, attenersi alle scadenze indicate in quanto i modelli per la compilazione e l’invio risulteranno disponibili su Istanze online solo nel periodo indicato e non sarà possibile intervenire ulteriormente con modifiche o aggiornamenti della domanda o al suo invio, successivamente al termine ultimo stabilito per la sua presentazione.
    Al momento attuale, infatti, sono disponibili su Istanze online solo i moduli relativi alla mobilità provinciale della Fase A, che sarà possibile compilare, modificare, aggiornare e inviare entro il 23 aprile.
    Questo termine perentorio e non modificabile è valido per tutti i docenti che rientrano nella mobilità della Fase A, sia per quanto riguarda la domanda di trasferimento, sia per la domanda di mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) ad eccezione di alcune categorie come di seguito indicate.
    1 – Docenti con nomina giuridica a tempo indeterminato successiva alla scadenza per la presentazione della domanda
    Come chiarisce esplicitamente l’OM 241/2016 nell’art. 2 comma 6, il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti nell’ordinanza, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale.
    2 – Docenti soprannumerari dichiarati tali dopo il termine ultimo fissato per la presentazione della domanda
    In base a quanto stabilisce il CCNI 2016/17 i docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento e/o di passaggio. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente. L'interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
    3 – Personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale e docenti che concludono i corsi di specializzazione sul sostegno
    Come stabilisce l’OM 241/2016 nell’art.3 comma 13 al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:
    - il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;
    - i docenti che concludono i corsi di sostegno.
    Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 dell’ordinanza ministeriale per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 dell’ O.M.
    I docenti per i quali è prevista la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di mobilità, dovranno presentarla in forma cartacea alla scuola di servizio, non potendo più compilarla e inviarla su Istanze online in quanto con la scadenza dei termini per la presentazione, non risulteranno più attive le funzioni per l’elaborazione online.
    Questo aspetto risulta chiarito esplicitamente nell’art.3 comma 2 dell’ordinanza ministeriale dove si chiarisce che la procedura online è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine del 23/4 relativo al personale docente e del 16/5 relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, o da coloro che concludono i corsi di riconversione professionale o i corsi di sostegno, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio.


    Orizzontescuola
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  2. #102
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    Mobilità professionale 2016/17 avverrà ancora sulla base delle vecchie classi di concorso


    Come già anticiptato da OrizzonteScuola, la mobilità professionale, passaggi di cattedra e di ruolo, avverrà ancora sulla base delle classi di concorso definite dal D.M. n. 354/1998 e integrato dal D.M. n. 448 del 10.11.1998.
    In breve, anche per la mobilità 2016/17 il docente in possesso di abilitazione per una delle classi di concorso aggregate ad un ambito disciplinare potrà produrre domanda di passaggio di cattedra o di ruolo per la classe di concorso appartenente al medesimo ambito. Ciò sarà possibile, grazie appunto all’aggregazione degli ambiti, anche senza il possesso della specifica abilitazione. Lo dispone l'art. 18 dell'O.M. 2016 dell'08 aprile 2016.
    A seguito del D.M. n. 354 del 10.8.1998, integrato dal D.M. n. 448 del 10.11.1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilità professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le corrispondenze tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti in possesso di abilitazione per una delle classi di concorso aggregate ad un ambito disciplinare possono partecipare alla mobilità professionale per le classi di concorso appartenenti al medesimo ambito senza il conseguimento della specifica abilitazione.
    2. In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, è prevista una corrispondenza automatica:

    Ambito 1
    25/A Disegno e storia dell’arte;
    28/A Educazione artistica.

    Ambito 2
    29/A Educazione fisica II grado;
    30/A Educazione fisica I grado.

    Ambito 3
    31/A Educazione musicale II grado;
    32/A Educazione musicale I grado.

    Ambito 4
    43/A Italiano, storia, educazione civica nella media;
    50/A Materie letterarie negli istituti II grado.

    Ambito 5
    45/A Lingua straniera;
    46/A Lingue e civiltà straniere.

    Ambito 8:
    per i docenti in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso 49/A è previsto il passaggio alle classi di concorso 38/A fisica, 47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata.
    In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una corrispondenza per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione professionale. Fino all’espletamento dei suddetti corsi di riconversione nell’ambito provinciale conservano validità, ai soli fini dei passaggi di cattedra, i titoli di studio che danno accesso alle classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti della tabella C:

    Ambito 10
    4/C esercitazioni aeronautiche;
    8/C esercitazioni di circolazione aerea.

    Ambito 11
    6/C esercitazioni di ceramiche e di decorazioni;
    12/C esercitazioni di modellismo;
    16/C esercitazioni di tecnologia ceramica;
    34/C laboratorio di programmazione Tecnica per la ceramica;
    40/C laboratorio per le industrie ceramiche.

    Ambito 12
    5/C esercitazioni agrarie;
    14/C esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole.

    Ambito 13
    7/C esercitazioni di abbigliamento e moda;
    10/C esercitazioni di disegno artistico dei tessuti;
    22/C laboratori di tecnologie tessili e dell’abbigliamento.

    Ambito 14
    17/C esercitazioni di teoria della nave e costruzioni navali;
    23/C lab. di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche..

    Ambito 15
    24/C lab. di chimica e chimica industriale.;
    35/C lab. di tecnica microbiologica.

    Ambito 16
    26/C lab. di elettronica;
    27/C lab. di elettrotecnica.

    Ambito 17
    28/C lab. di fisica atomica e nucleare.;
    29/C lab. di fisica e fisica applicata.

    Ambito 18
    30/C lab. di informatica gestionale;
    31/C lab. di informatica industriale.

    Ambito 19
    41/C lab. tecnologia. per il marmo, reparti di architettura;
    42/C lab. tecnologia. per il marmo, rep. scultura e modellato.

    Ambito 20
    50/C tecnica dei servizi, esercitazioni pratiche di cucina;
    51/C tecnica dei servizi, esercitazioni pratiche di sala e bar;
    52/C tecnica dei servizi e pratica operativa.

    Ambito 6:
    per i docenti titolari della classe di concorso 75/A “Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati” è previsto il passaggio di cattedra alla classe di concorso 76/A “Trattamento testi”. I docenti inseriti nelle graduatorie, definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A alla 76/A possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell’istituto di precedente titolarità del titolare della classe 76/A che ha perso posto nel quinquennio precedente.


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  3. #103
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    Il rientro vietato ai docenti trasferiti d’ufficio per incompatibilità


    Nel contratto di mobilità è prevista una norma specifica per il personale docente trasferito d’ufficio per incompatibilità. Si tratta dell’art.16 del Ccni sulla mobilità 2016/2017, in cui è scritto: “ Il personale docente trasferito d’ufficio ai sensi dell’art. 468, del D.L.vo n. 297/94, per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento, né a domanda né d’ufficio, né l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale è stato trasferito”.
    Se per esempio un docente fosse stato trasferito d’ufficio in corso d’anno scolastico per incompatibilità ambientale da una scuola X ad un’altra scuola Y, non potrà più fare richiesta di mobilità verso la scuola X. In sostanza, secondo quanto previsto dal contratto chi è trasferito d’ufficio per incompatibilità con un dato ambiente scolastico, non potrà esprimere tra le preferenze della domanda di mobilità la scuola da cui è stato trasferito, e non potrà, in caso di soprannumero o esubero, nemmeno essere utilizzato d’ufficio in tale scuola. Infatti bisogna sapere che il trasferimento d’ufficio per incompatibilità, disposto dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, si applica quando ricorrano ragioni di urgenza. Infatti, come scritto nell’art.468 del D.L.vo n. 297/94, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l’anno scolastico.
    Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo. Per cui se un docente si comporta in modo scorretto, vessatorio nei confronti dei colleghi, offendendo l’onorabilità di un’intera comunità scolastica e diffamando le varie componenti scolastiche, e per tali motivi viene allontanato dalla scuola perché diventato incompatibile, non potrà più richiedere attraverso la mobilità territoriale, quella professionale e nemmeno quella annuale, il rientro in tale istituzione scolastica. Più precisamente, se un docente è trasferito d’ufficio per incompatibilità, in quanto ai sensi dell’art. 2103 del codice civile sono state comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive, allora non ha senso consentire il rientro del docente nella scuola da cui è stato allontanato.


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  4. #104
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    Chi passa da posto comune a lingua nello stesso circolo mantiene la continuità



    Molte docenti di scuola primaria pongono questa domanda: “il trasferimento da posto comune a lingua o viceversa da lingua a posto comune all’interno della stesso circolo di titolarità, ai fini della graduatoria interna per l’individuazione dei docenti perdenti posto, fa perdere la continuità e per il primo anno fa andare in coda alla suddetta graduatoria?”.
    Per rispondere a questa domanda, si deve premettere che per passare da posto comune a posto di lingua, anche all’interno della stessa scuola in cui si è già titolari, bisogna produrre domanda di mobilità. In tale domanda al punto 38 del modulo, in cui è riportata la dicitura “Il docente, ai fini del trasferimento sui posti dell'organico di circolo, richiede”: bisogna barrare la casella in cui è scritto: “Solo posto di lingua”.
    In questo modo si intende partecipare al movimento solo per i posti di lingua. Ai fini del predetto trasferimento si deve dichiarare di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese. Infine se si vuole passare al posto di lingua all’interno dello stesso circolo in cui si è già titolari su posto comune, allora bisogna mettere come prima e unica preferenza il circolo in cui si è titolari. In caso di soddisfazione della domanda di mobilità da posto comune a lingua nello stesso circolo, il docente mantiene la continuità del servizio e viene graduato con il suo punteggio nelle graduatorie interne per i perdenti posto. Infatti nella nota 5 della tabella dei trasferimenti a domanda e d’ufficio dei docenti, è riportato che per quanto riguarda la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Non interrompendosi la continuità del servizio, il docente che passa da comune a lingua, resta inserito a pettine nella graduatoria interna d’Istituto per i docenti da individuare come soprannumerari.
    Inoltre la nota 5 ter del CCNI sulla mobilità, ricorda che ai fini della maturazione una tantum del punteggio aggiuntivo di 10 punti è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008, senza avere mai presentato domanda di mobilità o nel caso la si fosse presentata, averla ritirata nei termini prescritti nelle ordinanze ministeriali.
    Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale: domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità. Quindi è assolutamente chiaro che trasferirsi da posto comune a posto di lingua e viceversa dello stesso circolo, non fa perdere la continuità del servizio.


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  5. #105
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    Mobilità docenti prima fase, domande entro il 23 aprile


    Salvo proroghe, auspicabili visto il segnalato malfunzionamento di Istanze online, il 23 aprile è il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte dei docenti e del personale educativo interessati dalla prima fase.
    In questa fase (A dell’art 6 del CCNI) si effettueranno i trasferimenti dei docenti all’interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola.
    La seconda fase prevede come periodo per presentare le istanze dal 9 maggio al 30 maggio. In questa fase (B, C e D dell’art. 6 del CCNI) si effettueranno i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali. Sarà questa la fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.
    Di seguito riepiloghiamo le scadenze che interessano tutto il personale della scuola:

    Presentazione delle domande:
    docenti e personale educativo (prima fase): dall’11 al 23 aprile;
    personale ATA: dal 26 aprile al 16 maggio;
    docenti (seconda fase): dal 9 maggio al 30 maggio;
    insegnanti di religione: dal 26 aprile 2016 al 16 maggio 2016.

    Comunicazione a SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:

    Docenti – prima fase:
    docenti infanzia: 30 aprile
    docenti primaria: 12 maggio
    docenti secondaria di I grado: 25 maggio
    docenti secondaria di II grado: 8 giugno

    Docenti – seconda fase:
    docenti infanzia: 24 giugno
    docenti primaria: 24 giugno
    docenti secondaria di I grado: 24 giugno
    docenti secondaria di II grado: 24 giugno

    Personale educativo: 30 maggio
    Personale Ata: 28 giugno

    Pubblicazione dei movimenti

    Docenti – prima fase:
    docenti infanzia: 13 maggio
    docenti primaria: 26 maggio
    docenti secondaria di I grado: 9 giugno
    docenti secondaria di II grado: 24 giugno

    Docenti – seconda fase:
    docenti infanzia: 18 luglio
    docenti primaria: 18 luglio
    docenti secondaria di I grado: 28 luglio
    docenti secondaria di II grado: 9 agosto

    Personale educativo: 30 giugno
    Personale Ata: 22 luglio
    Insegnanti di religione: 30 giugno

    Revoca delle istanze

    Docenti – prima fase:
    docenti infanzia: 21 aprile
    docenti primaria: 3 maggio
    docenti secondaria di I grado: 16 maggio
    docenti secondaria di II grado: 30 maggio

    Docenti – seconda fase:
    docenti infanzia: 15 giugno
    docenti primaria: 15 giugno
    docenti secondaria di I grado: 15 giugno
    docenti secondaria di II grado: 15 giugno

    Personale educativo: 21 maggio
    Personale Ata: 19 giugno
    Insegnanti di religione: 18 giugno 2016.
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  6. #106
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    Mobilità 2016. Modello revoca domanda fase A, le scadenze per ogni ordine di scuola. Per infanzia non c'è tempo!


    Ai sensi dell'art. 5 dell'OM 241/2016 è consentita la revoca delle domande di movimento presentate.
    Tutto quello che devi sapere per revocare la domanda.
    La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2 della stessa O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
    A questo proposito Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell'ufficio ricevente.
    Pertanto, le istanze di revoca devono essere presentate almeno 10 prima i seguenti termini:

    Infanzia: termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili. 30/4

    scuola primaria
    termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 12/5
    quindi entro il 2 maggio

    scuola secondaria di I grado
    termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 25/5
    quindi entro il 5 maggio

    scuola secondaria di II grado
    termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 8/6
    quindi entro il 30/5

    Il modello di domanda per la revoca


    Orizzontescuola
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  7. #107
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    Mobilità fase B, C e D: precedenza per il personale coniuge di militare o categoria equiparata: novità dell’autocertificazione. Cosa esprimere tra le preferenze


    L’art 13 comma 1 del CCNI 2016 prevede la precedenza n. VI) per il PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
    La normativa di riferimento
    L’art 2 della Legge 29 marzo 2001, n. 86 citata dispone che Il coniuge convivente del personale di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all’atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell’assegnazione del primo posto disponibile presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell’eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.
    Si riporta il testo dell'art. 17.
    Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
    Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2.
    Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
    Art 13 comma 1 del CCNI 2016: precedenza n. VI) per il PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
    Il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell’ambito di tale provincia.
    Conclusa la FASE A provinciale, tale precedenza è valida nelle successive fasi B, C e D.
    Perché la precedenza sia valida bisognerà che il docente alleghi al modulo – domanda online due autocertificazioni:
    la dichiarazione di convivenza del coniuge;
    il trasferimento avvenuto d’autorità (con tutti i dettagli).
    La novità dell’autocertificazione anche per la dichiarazione del trasferimento di autorità del coniuge, che fino allo scorso anno invece doveva essere documentato in originale con dichiarazione rilasciata dall’Ufficio di appartenenza del militare, è stata inserita nell’O.M. 241/16:
    “Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.”
    ATTENZIONE: come prima preferenza nel modulo-domanda dovrà essere inserito l’AMBITO in cui è incluso il comune riferito alla sede nella quale è stato trasferito d’ufficio il marito (attualmente in servizio o all’atto del congedo).


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  8. #108
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    Trasferimenti fasi B, C e D: chi può essere assegnato ai CPIA (corsi istruzione adulti), come compilare domanda


    Come avviene nei trasferimenti l’assegnazione sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta nella scuola primaria e nella secondaria di I grado (nuovi CPIA)?
    I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta nella scuola primaria e nella secondaria di I grado sui centri territoriali previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda.
    FASE A (trasferimenti provinciali)
    Nella fase A del movimento di cui all’art. 6 gli interessati hanno utilizzato gli specifici codici riportati sui Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati sulla rete Intranet.
    Il docente li ha espressamente richiesti cliccando sull’elenco “centri territoriali” i quali, ricordiamo, hanno mantenuto i vecchi codici e “vecchio” organico anche se ora sono divenuti CPIA con un’unica presidenza.
    Ricordiamo inoltre che esiste un precedenza su tali posti per i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali e nei corsi per l’istruzione e formazione di adulti e lavoratori.
    L’art. 30 del CCNI 2016/17 prevede una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i C.P.I.A.
    Questa precedenza spetta al “personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione”
    Anche nelle fasi successive (B, C e D) l’assegnazione potrà avvenire solo per coloro che avranno dichiarato la loro disponibilità per tali tipologie di posti?
    FASI B, C e D
    Nelle fasi B, C e D del movimento possono essere espressi i codici sintetici di ambiti e province.
    Possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:
    Istruzione degli adulti, che comprende:
    Corsi serali degli istituti di secondo grado
    Centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).
    Sezioni carcerarie
    Sezioni ospedaliere
    L’indicazione delle disponibilità valgono per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
    Quanti intendano rendersi disponibili per i posti di cui alle lettere A) e B) dovranno inoltre indicare se in caso di assegnazione all’ambito territoriale per naturale ordine di graduatoria intendano comunque rendersi prioritariamente disponibili per le tipologie di posto indicate. Nel caso si diano entrambe le disponibilità la A precede la B.
    Nota bene: Per i movimenti interprovinciali del personale immesso in ruolo sino all’a.s. 14/15 tale disponibilità verrà manifestata anche attraverso l’ordine delle sedi del primo ambito indicato nella domanda di trasferimento, quanti non intendano dare tale disponibilità non considereranno dette sedi nell’ordine indicato.
    Inoltre: Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti.


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    Mobilità, inoltro delle domande dal 12 maggio per B1 e B2. Chiusura posticipata al 2 giugno


    Le operazioni di mobilità per l’anno 2016/17, dopo la definizione del Contratto Integrativo con i principali Sindacati del comparto scuola, prevedono due fasi distinte. Dopo la fase A, in cui si sono effettuati i trasferimenti dei docenti all’interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola, ora è il turno della seconda fase (B, C e D dell’art. 6 del CCNI), nella quale si effettueranno i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali. Sarà questa la fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.
    C’è una novità dell’ultim’ora, come ha comunicato il Miur. Infatti le funzioni per la presentazione delle domande di mobilità relative alle fasi B1 e B2 dell’Allegato 1 al CCNI relativo alla mobilità 2016/17 saranno disponibili a partire dal 12 maggio per questo motivo la chiusura di tutte le funzioni relative alla mobilità interprovinciale (fasi B,C e D) è prorogata sino al giorno 2 giugno.

    FASE B1 e FASE B2 (riservata ai docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/15) – Trasferimenti e passaggi interprovinciali;

    FASE B3 (riservata ai neo assunti nelle fasi B e C da GM) – Trasferimenti nella provincia di titolarità;

    FASE C (riservata ai neo assunti nelle fasi B e C da GAE) – Trasferimenti interprovinciali;

    FASE D (riservata ai neo assunti sia nelle fasi 0 e A sia nelle fasi B e C da GM) – Trasferimenti interprovinciali.



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    Mobilità scuola docenti: attenzione a punteggio preruolo su sostegno svolto senza titolo


    I sindacati raccomandano agli Uffici Scolastici (ma sarebbe bene che anche le segreterie scolastiche intervenissero nel controllo della domanda) di verificare con attenzione le dichiarazioni sul servizio preruolo rese dai docenti, soprattutto neoimmessi in ruolo.
    Nel modello C1, al punto cinque della sezione D, vengono richiesti gli anni di servizio prestato in scuole speciali o su posti di sostegno, ma questo campo va compilato solo se il servizio è stato prestato in possesso del titolo di specializzazione e, in tal caso verrà attribuito un punteggio doppio rispetto al servizio sulla propria cl.di conc. (6 punti ad anno anziché 3).
    Molti colleghi hanno "sbagliato" dichiarando tutti gli anni in cui hanno prestato servizio convocati dalle graduatorie incrociate, a causa dell' esaurimento dei docenti di sostegno specializzati, quando non erano in possesso del titolo, proprio in questa sessione del modello C1.
    Pertanto i punteggi potrebbero risultare "falsati".


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