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Discussione: Mobilità: errori negli allegati. I docenti rischiano di perdere punti.

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  1. #1
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    Predefinito Mobilità: errori negli allegati. I docenti rischiano di perdere punti.

    L'OM sulla mobilità contiene errori ed imprecisioni. Difficile dire se per superficialità o incompetenza degli uffici del Miur. Certo è che i docenti che si affidano alla modulistca ufficiale rischiano di perdere punti preziosi. E c'è anche un altro giallo: quando scadono i termini per la domanda di commissaro negli esami di Stato nelle scuole all'estero ? Il 21 o il 31 marzo ?
    I docenti che intendono partecipare alle operazioni di mobilità devono fare attenzione: se si affidano alla documentazione ufficiale prodotta fino a questo momento potrebbero commettere errori, alcuni persino insanabili.
    Purtroppo la fretta (e una buona dose di pressapochismo) con cui gli uffici del Ministero hanno predisposto ordinanza e allegati sta creando qualche problema.
    Fin da subito gli esperti della nostra rivista avevano individuato imprecisioni ed errori contenuti soprattutto negli allegati e nella modulistica.
    Tanto è vero che in data 3 marzo il Ministero si è finalmente deciso a diramare una nota con gli allegati all’OM n. 16 sulla mobilità debitamente corretti.
    Ottima cosa, peccato che il nuovo file (in formato pdf) non contenga neppure una paginetta di spiegazioni in cui si dica quali siano le correzioni apportate.
    Ma forse al Ministero pensano che ai docenti italiani piacciano i giochetti enigmistici del tipo “caccia all’errore” (d’altronde, si sa, la stragrande maggioranza degli insegnanti ha molto tempo libero perché per “inculcare” le proprie idee nelle menti degli alunni non c’è bisogno di lavorare molto).
    Ad ogni modo andando a spulciare nel file corretto pubblicato il 3 marzo si scopre che, per esempio, nell’allegato F relativo alla continuità di servizio è stato aggiunto un punto relativo alla continuità nel Comune della scuola di titolarità.
    Ma qui inizia il “giallo”, perché se si va nella sezione del sito web del Ministero dedicata alla mobilità si scopre che l’allegato F scaricabile dal sito è diverso da quello precedente !
    E’ evidente, insomma, che la modulistica scaricabile dalla pagina http://archivio.pubblica.istruzione....uli_2011.shtml non è stata aggiornata: purtroppo, però, usando gli allegati non corretti si rischia di non vedersi attribuire punti ai quali invece si avrebbe diritto.
    Più in generale il Miur si è dimenticato di indicare che i singoli modelli allegati devono riportare la firma del docente, in particolare se si tratta di moduli che contengono dichiarazioni personali sostitutive di certificazioni formali.
    E siccome le disgrazie non vengono mai da sole, qualche problema (e non da poco) c’è anche per le commissioni d’esame di Stato nelle scuole italiane all’estero: non si sa bene quale sia la data di scadenza per la presentazione delle domande da parte di docenti in servizio in Italia.
    Nella nota diramata dal Miur il 3 marzo si parla del 21 marzo, mentre lo stesso identico documento pubblicato nel sito del Ministero degli Esteri riporta la data del 31 marzo.
    Sembra insomma che quest’anno la sfortuna si stia accanendo contro gli Uffici del Ministero.
    Il fatto è che i docenti italiani, bistrattati in tutti i modi da mane a sera, meriterebbero un po’ più di attenzione da parte degli uffici di Viale Trastevere che dovrebbero affidarsi non tanto alla buona sorte quanto piuttosto alla efficienza e alla precisione.


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  2. #2
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    Mobilità annuale: i sindacati non firmano il contratto


    La Funzione Pubblica ha mosso rilievi precisi su 4 articoli dell'ipotesi contrattuale. Nel mirino del Ministero di Brunetta ci sono soprattutto le disposizioni che riguardano l'assegnazione del personale ai plessi e alle classi.
    Per la prima volta il contratto nazionale integrativo sulla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) non viene sottoscritto dai sindacati del comparto e così quest’anno le operazioni saranno regolate esclusivamente da un atto unilaterale del Ministero.
    Una ipotesi di contratto era stata siglata il 13 maggio scorso; ma pochi giorni fa il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fatto sapere che alcune disposizioni non sono legittime in quanto in contrasto con le norme del “decreto Brunetta”.
    I rilievi mossi dalla Funzione Pubblica riguardano gli art. 4, 11-bis, 15 e 21 in quanto relativi a materia non contrattuale.
    L’art. 4 concerne l’assegnazione del personale docente ai plessi e alle classi, l’art. 11 bis riguarda le modalità di copertura dei posti scoperti di dsga, l’articolo 15 è relativo alla assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi mentre l’articolo 21 tocca i problemi delle attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale.
    Il Miur ha proposto di stipulare il contratto eliminando però il testo dei 4 articoli in questione.
    Tutti i sindacati hanno valutato come “irricevibili” le osservazioni della Funzione Pubblica e si sono quindi rifiutati di sottoscrivere l’accordo.
    Per consentire che le operazioni di mobilità annuale si svolgano comunque al più presto il Ministero si è impegnato ad emanare quanto prima un atto unilaterale.
    Si prevede a questo punto che l’atto ministeriale venga diramato in settimana.
    I sindacati hanno chiesto non meno di 10 giorni di tempo per la presentazione delle domande da parte dei docenti a partire dal momento in cui saranno disponibili i moduli.
    In concreto se ne parla dunque per i primi giorni di agosto.
    Un altro problema si aggiunge alle difficoltà che già si frappongono al regolare avvio del nuovo anno scolastico.


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  3. #3
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    Mobilità 2012/2013, firmata l'ipotesi di Ccni


    E' stata firmata ieri, 15 dicembre, l’Ipotesi di contratto integrativo annuale sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola per l'anno scolastico 2012/2013. Si è conlusa, così, la trattativa iniziata il 18 ottobre scorso.
    Oggi, con la sottoscrizione dell'Ipotesi di contratto integrativo si è conclusa la trattativa, avviata già nel mese di ottobre, per il rinnovo delle disposizioni per la mobilità del personale docente, educativio ed Ata per l'a.s. 2012/2013. L'Ipotesi prevede solo qualche modesta messa a punto del testo preesistente. Sciolto il nodo del blocco quinquennale della mobilità interprovinciale per i neo immessi in ruolo: il Miur ha riconosciuto che la regola non si applica ai docenti immessi in ruolo con retrodatazione giuridica all'1 settembre 2010 che restano, però, assoggettati al vincolo triennale previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 124 del 1999.


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  4. #4
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    Mobilità: presunta data di scadenza il 28 marzo

    Secondo i sindacati, a seguito di un incontro tenutosi il 16 febbraio scorso, il 27 febbraio potrebbe essere firmato il contratto, sempre se “vi saranno le condizioni”. Da questa data potrebbero decorrere i trenta giorni per la presentazione delle domande.
    I sindacati suggeriscono agli interessati di procedere alla registrazione on line sin da ora in modo da ottenere le credenziali in tempo utile per presentare la domanda che, ricordiamo, va inoltrata on line per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.


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  5. #5
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    Mobilità, domande entro marzo?


    La Cisl scuola sul proprio sito dà notizia della imminente sottoscrizione definitiva del contratto integrativo sulla mobilità del personale della scuola.
    Secondo quanto riportato, nel pomeriggio del 28 febbraio il MIUR ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali che gli organi di controllo hanno registrato l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, siglato lo scorso 15 dicembre.
    La sottoscrizione definitiva del CCNI è prevista per oggi, mentre l’Ordinanza Ministeriale dovrebbe essere emanata all'inizio della prossima settimana.
    Il termine di presentazione delle domande dovrebbe essere fissato per la fine del mese di marzo.
    Dopo le iscrizioni scolastiche, quella della mobilità è la seconda operazione propedeutica all’avvio del prossimo anno scolastico.
    A seguire, dovrebbe essere emanato il decreto sulla determinazione degli organici del personale della scuola, che dovrà tener conto del nuovo dimensionamento della rete scolastica.

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  6. #6
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    Mobilità professionale profilo Dsga

    Dopo gli ultimi chiarimenti emanati con nota prot. n. 1985 del 16 marzo 2012 sulla stipula dei contratti a tempo indeterminato relativi alla mobilità professionale Ata, ecco le indicazioni operative del Miur per il profilo di Dsga.
    Con la nota prot. n. 20100 del 22 marzo il Miur ha precisato che può permanere nella attuale sede sino alla conclusione del corrente anno scolastico l’assistente amministrativo che abbia chiesto l’inclusione nella graduatoria di altra provincia per la mobilità professionale e che sia stato già incaricato di espletare la funzione di dsga per tutto il corrente a.s. 2011/2012. Ovviamente tali indicazioni si riferiscono esclusivamente al profilo di dsga e nulla cambia per quanto riguarda le operazioni amministrative e procedurali per la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’attribuzione della sede definitiva di titolarità a decorrere dal 1° settembre 2012.
    Il periodo di prova può essere assolto nell’ambito del servizio prestato decorrente dalla data della nota in commento (22 marzo 2012).


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  7. #7
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    Mobilità docenti di ruolo: blocco tre anni, precedenze, trasferimenti

    Quali docenti potranno chiedere il trasferimento provinciale e interprovinciale per il prossimo anno scolastico? Particolare attenzione alla mobilità interprovinciale. Precisazione sulla mobilità professionale.
    TRASFERIMENTO PROVINCIALE
    Il personale docente ed educativo non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
    Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in AMBITO PROVINCIALE il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1/9/2013 O PRECEDENTE.
    TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
    In osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti PER ALTRA PROVINCIA per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
    Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1/9/2012 O PRECEDENTE.
    PRECISAZIONI
    Si noti come il riferimento per entrambi i movimenti (provinciale e interprovinciale) prenda in considerazione la decorrenza giuridica della nomina in ruolo e non quella economica. Ciò vuol dire che vale sempre la decorrenza giuridica indipendentemente se quell’anno scolastico sia coperto o meno da servizio.
    Es. il docente immesso in ruolo giuridicamente 1/9/2013 ed economicamente 1/9/2014 può produrre domanda di trasferimento provinciale anche se nell’a.s. 2013/14 non abbia avuto una supplenza.
    Stessa cosa per il trasferimento interprovinciale partendo però dall’1/9/2012.
    Giova ricordare che il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali è relativo esclusivamente al trasferimento (mobilità a domanda) e non al passaggio di cattedra o di ruolo (mobilità professionale), pertanto, purché ovviamente si sia già superato l’anno di prova e si possegga il titolo abilitante per il passaggio richiesto, si può richiedere passaggio di cattedra o di ruolo in altra provincia anche se immessi in ruolo giuridico dopo l’1/9/2012.
    Inoltre, sono esclusi dai relativi vincoli temporali i docenti che rientrino in tali categorie:
    1. personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
    2. personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
    3. disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
    4. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
    5. personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
    6. chi assiste il coniuge, il figlio con disabilità; il figlio referente unico che assiste il genitore con disabilità; chi esercita la tutela legale del disabile.
    ATTENZIONE:
    per ciò che riguarda il trasferimento interprovinciale può superare il blocco del triennio anche il FIGLIO CHE ASSISTE IL GENITORE CON GRAVE DISABILITÀ, con la precisazione però che in questo caso non si ha diritto ad alcuna precedenza, ma solo alla possibilità di concorrere, a punteggio, con tutti gli altri docenti che hanno diritto ad ottenere il trasferimento in altra provincia.
    ES. anche un neo immesso in ruolo o comunque un docente immesso con decorrenza giuridica dopo l’1/9/2012, che assiste il genitore in disabilità, può chiedere il trasferimento interprovinciale, superando quindi il blocco triennale, ma non avendo però nessuna precedenza rispetto a chi fa la stessa domanda perché assunto con decorrenza giuridica l’1/9/2012 o precedente.
    La precedenza, infatti, per il figlio che assiste il disabile, è relativa solo ai trasferimenti provinciali, alle assegnazioni e utilizzazioni e non ai trasferimenti interprovinciali.


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  8. #8
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    Perché tanto ritardo a sottoscrivere il contratto integrativo di mobilità 2013-2014?

    Molti docenti si domandano: “ quando uscirà l’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, educativo, Ata per l’anno scolastico 2013-2014, con i relativi termini di scadenza delle operazioni di mobilità?”

    “Come mai si sta perdendo tanto tempo per la sottoscrizione del contratto integrativo sulla mobilità 2013-2014, dato che l’accordo del nuovo CCNI sulla mobilità era stato firmato il 6 dicembre 2012?” . Alla prima domanda si può dare una risposta di tipo statistico, rilevando i dati degli OM sulla mobilità degli anni passati in relazione alla sottoscrizione del contratto.
    Da questo dato statistico si ricava che l’ordinanza ministeriale sulla mobilità viene emanata circa 5 giorni dopo la sottoscrizione del contratto integrativo sulla mobilità. Alla seconda domanda, possiamo dare una risposta di carattere burocratico-amministrativo. Bisogna ricordare che, il d.lgs.165/2001 composto anche degli aggiornamenti post legge n.150/2009, all’art.40-bis prevede, in materia di contrattazione integrativa, il controllo obbligatorio sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Tale controllo è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
    Nel comma 2 dell’art.40 bis del d.lgs. 165/2001 è spiegato il perché c’è bisogno di tempo per controllare l’accordo firmato tra Miur e sindacati per la mobilità. In questo articolo è scritto: “i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell’articolo 40, comma 3-quinquies.
    Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative” perdendo ulteriore tempo. In sostanza il tutto è considerabile, visto i continui controlli, i lunghi rinvii delle sottoscrizioni dei contratti integrativi, con il conseguente stress per l’attesa di migliaia di docenti che vorrebbero trasferirsi da una scuola ad un’altra, da un comune ad un altro o addirittura da una provincia ad un’altra, come una vera e propria molestia burocratica. Infatti, mettendosi nei panni di chi deve esercitare il diritto alla mobilità, c’è da dire che , il rimpallo continuo delle responsabilità sui ritardi, ormai continui e ricorrenti, sulla sottoscrizione del contratto di mobilità, tra Funzione pubblica, Ministero dell’economia e finanza, Corte di conti e Miur, è un vero e proprio stillicidio, che genera ansia, timore ed incertezza.
    Ricapitolando le ragioni che ogni anno ,generano ritardo e disservizio sulla sottoscrizione contrattuale sulla mobilità, possiamo anche affermare che il contratto verrà sottoscritto, presumibilmente, tra il venerdì 8 e il lunedì 11 marzo 2013, l’ordinanza con i termini sulla mobilità uscirà, sempre presumibilmente, tra il 13 e il 16 marzo, e la scadenza di presentazione della domanda volontaria si andrà a collocare tra l’8 e il 12 aprile 2013. L’acquisizione delle domande d’ufficio e condizionate si prolungherà fino al mese di giugno, con i risultati della mobilità che arriveranno tra la fine di luglio e i primi di agosto. Quindi avvisiamo il personale della scuola che i tempi sulla mobilità, saranno lunghi e tortuosi. Bisogna dire che, le norme di controllo che hanno aggiornato, nel 2010, il d.lgs. 165/2001, sono norme contorte e moleste che anziché snellire le pratiche burocratiche e renderle più agevoli, creano una struttura pantagruelica sulla mobilità che dura nove mesi.

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  9. #9
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    Quali sedi saranno disponibili per la mobilità 2013/2014

    Ma quando si potranno sapere le date di scadenza per la prossima mobilità della scuola? Questa è la domanda che centinaia di migliaia di docenti e personale Ata, si stanno ponendo in questi giorni Ricordiamo che l’anno scorso il CCNI sulla mobilità fu sottoscritto il 29 febbraio e l’ordinanza sulla mobilità è stata emanata il successivo 5 marzo. Quest’anno il ritardo è ancora più consistente e si prevede una sottoscrizione del contratto integrativo di mobilità verso l’8-11 marzo, con un’ordinanza che seguirà a ruota. Quindi la data presumibile di scadenza dei tempi di presentazione della domanda, che questa volta è esclusivamente on line anche per il personale ata, sarà fissata nella prima decade di aprile, tra il 6 e il 9. Nel frattempo gli aspiranti candidati alla mobilità si fanno quattro calcoli sui loro punteggi, ma soprattutto sui posti che si potranno rendere disponibili per la mobilità. A tale proposito ricordiamo l’art. 6 dell’ ipotesi di contratto firmata dai sindacati il 6 dicembre 2012. Questo articolo spiega quali saranno le sedi disponibili per la mobilità. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali. Saranno disponibili per la mobilità territoriale di I e II fase anche tutti i posti di strumento musicale vacanti; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’art. 11, comma 9, della legge 124/1999. Mentre non sono disponibili per le operazioni di mobilità i posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso. Inoltre saranno disponibili per la mobilità i seguenti posti :
    a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l’organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
    b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
    c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;
    Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale riammesso in servizio o rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2
    Infine saranno disponibili anche le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario. Questa tipologia di disponibilità rappresenta una variabile non prevedibile anzitempo, si tratta di una variabile che sta fuori da ogni ragionevole calcolo, che in alcuni casi rappresenta un’imprevedibile e bella sorpresa. Al contrario i posti disponibili per la collocazione a riposo dei colleghi andati in quiescenza rappresentano la base di partenza del calcolo di chi spera, magari dopo tanti anni, di ottenere il trasferimento e mettere fine ad una vita di pendolarismo.


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  10. #10
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    Predefinito Mobilità: pubblicati movimenti infanzia. Casi particolari rinuncia al trasferimento

    Sono già noti i movimenti relativi alla scuola dell'infanzia. Controlla se la tua domanda è stata accolta. E' possibile conoscere il risultato

    • consultando la casella di posta @istruzione.it
    • attraverso Istanze on line /Mobilità in organico di diritto/Visualizza risultato
    • consultanto i tabulati pubblicati dai singoli Uffici Scolastici
    • attraverso il motore di ricerca messo a disposizione del Miur in questa pagina (ci viene segnalato che il file non è stato ancora aggiornato)

    Rinuncia al trasferimento concesso
    In linea generale non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo

    • per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati
    • a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante
    • che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto.

    Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
    Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.


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