Risultati da 1 a 10 di 360

Discussione: Mobilità: errori negli allegati. I docenti rischiano di perdere punti.

Visualizzazione Ibrida

  1. #1
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Mobilità: tra passaggio di cattedra e trasferimento quale movimento precede?

    Oltre alla semplice domanda di trasferimento nello stesso ordine di scuola, è possibile richiedere il passaggio di ruolo da un ordine di scuola ad un altro e solamente per i docenti delle scuole secondarie di I e II grado il passaggio di cattedra dalla classe di concorso di titolarità ad un’altra, in cui si è abilitati, dello stesso ordine e grado d’istruzione Tali tipologie di mobilità possono essere richieste anche contestualmente. Per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio di cattedra, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare e precise, viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l’ordine di elencazione delle classi di concorso secondo il D.M. n. 39/1998. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità. Quanto detto viene regolato dal comma 4 dell’art.8 dell’ordinanza ministeriale del 13/03/2013. Per quanto riguarda i passaggi di ruolo, essi non sono regolamentati nello stesso modo dei passaggi di cattedra. Nel caso dei passaggi di ruolo non esiste la possibilità di precisare a quale movimento si intende dare precedenza. Infatti per quanto scritto nell’art. 14 comma 1 della su citata ordinanza ministeriale, nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Per cui nel caso in cui si debba richiedere un tipo di mobilità articolata tra trasferimenti e passaggi di cattedra / ruolo, si consiglia di prendere attentamente visione degli artt. 8 e 14 dell’ordinanza sulla mobilità.

    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  2. #2
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Arriva la proroga di presentazione domanda mobilità 2013/2014: 11 aprile 2013

    La scadenza per la presentazione della mobilità 2013/2014 per il personale docente di ogni ordine e grado è stata prorogata alle ore 18.00 dell’undici aprile 2013 Ricordiamo che la scadenza era stata fissata precedentemente dall’ordinanza ministeriale n. 9 del 13 marzo 2013 alle ore 18.00 del 9 aprile 2013. Si tratta di una proroga dovuta a qualche problema tecnico delle istanze on line, che per l’eccessivo carico di collegamenti, ha presentato qualche piccolo disguido. Alcuni docenti avevano anche segnalato, per i passaggi di ruolo, la mancata presenza della scelta di tutte le classi di concorso nella scuola secondaria di primo grado. Si tratta quindi di una proroga di 48 ore, che permetterà di regolarizzare le domande che dovranno ancora essere inviate attraverso il sistema delle istanze on line.


    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  3. #3
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Mobilità insegnanti 2015. Trasferimento interprovinciale: chi è escluso dal vincolo triennale

    Si avvicina il periodo delle domande di mobilità (trasferimento o passaggio di cattedra e/o di ruolo) per gli insegnanti di ruolo. Ricordiamo che la legge n. 128/2013 ha stabilito che il personale docente non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
    Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente
    E' escluso dall'applicazione del vincolo triennale esclusivamente il personale docente ed educativo di cui all'art. 7, comma 1, punti I), III) e V).del CCN mobilità.
    Pertanto può presentare domanda interprovinciale, con precedenza, il personale assunto con decorrenza giuridica, anche dopo l'1/9/2012 , se rientra nelle seguenti categorie:

    • personale non vedente
    • personale emodializzato
    • personale con disabilità (di cui all'art. 21, della legge n. 104/92; personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92)
    • personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)
    • personale che assiste il coniuge o il figlio con disabilità; fratello che assiste la sorella (o viceversa), conviventi, qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili; assistenza al disabile da parte di chi esercita la tutela legale.



    NOTA BENE : per ciò che riguarda il trasferimento interprovinciale può superare il blocco del triennio anche il figlio referente unico che assiste il genitore con grave disabilità, con la precisazione però che in questo caso non si ha diritto ad alcuna precedenza ma solo alla possibilità di concorrere, a punteggio, con tutti gli altri docenti che hanno diritto ad ottenere il trasferimento in altra provincia.
    Es . anche un neo immesso in ruolo o comunque un docente immesso con decorrenza giuridica dopo l'1/9/2012, che assiste il genitore in disabilità, può chiedere il trasferimento interprovinciale, superando quindi il blocco triennale, ma non avendo però nessuna precedenza rispetto a chi fa la stessa domanda perché assunto con decorrenza giuridica l'1/9/2012 o precedente.
    La precedenza, infatti, per il figlio che assiste il disabile, è relativa solo ai trasferimenti provinciali, alle assegnazioni e utilizzazioni e non ai trasferimenti interprovinciali .
    Ciò indipendentemente se si rientra o meno nel blocco triennale.


    orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  4. #4
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Mobilità, probabile proroga domanda al 19 marzo. Oggi l'ordinanza


    Il Ministero ha intenzione di prorogare i termini per la presentazione della domanda di mobilità per il 2015. Domani sarà emanata l'ordinanza.
    La tempistica prevista per la presentazione della domanda di mobilità per i docenti era dal 26 febbraio al 16 marzo 2015, mentre per gli ATA, dal 18 marzo al 15 aprile.
    Tempistica che era stata definita dai sindacati come risicata. La necessità era legata, per quanto riguarda il Ministero, al piano di assunzioni da avviare per settembre 2015 e alla conoscenza di tutti i posti vacanti.
    Domani sarà emanata un'ordinanza con la quale saranno prorogati i termini per la presentazione della domanda dei docenti al 19 marzo.
    Restano inviariati i termini per il personale ATA, il 15 di aprile scadenza.
    Appena sarà divulgato, pubblicheremo il testo delll'ordinanza. Suggeriamo ai nostri utenti di verificare domani e i prossimi giorni l'effettiva emanazione della stessa prima di decidere di rimandare la presentazione della domanda.


    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  5. #5
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,533
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Le preferenze per la mobilità possono essere puntuali o sintetiche

    Quest’anno i tempi per l’avvio delle operazioni di mobilità potrebbero essere anticipati rispetto al passato. Lo stabilisce l’ipotesi di contratto firmato a fine novembre fra sindacati e ministero.
    I tempi per la mobilità 2015-2016 sembrerebbero essere più rapidi rispetto agli anni passati. Infatti una delle novità scritte nell’ipotesi di contratto integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto il giorno 26 del mese di novembre 2014, è quella in cui si decreta che entro tre giorni dalla firma definitiva del contratto sulla mobilità, dovrà essere emanata l’ordinanza ministeriale con cui saranno recepite le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo contratto. Questa norma è scritta all’art.1 comma 5 dell’ipotesi del Ccni per la prossima mobilità.
    Quindi, quest’anno, la mobilità potrebbe partire già prima della fine di febbraio ed avere la scadenza per la metà del mese di marzo. Anche per l’anno scolastico 2015-2016 la presentazione della domanda di mobilità, dovrà avvenire tramite il sistema istanze on line del Miur. Per quanto riguarda le preferenze territoriali, che il docente aspirante al trasferimento può richiedere, sono in numero limitato, a seconda dal grado d’istruzione per cui viene chiesto il trasferimento.
    Ad esempio per la scuola primaria si possono scegliere fino a 20 preferenze della stessa provincia, mentre per le scuole secondarie di secondo grado fino a 15 preferenze anche di province differenti.
    L’esperienza insegna che bisogna fare quindi una grande attenzione quando si scelgono le preferenze nella sezione preferenze territoriali del modulo on line della mobilità.
    Esistono le preferenze puntuali e quelle sintetiche. Le prime sono riferite alla scelta di una singola scuola, le seconde invece riguardano interi distretti, comuni o province. Queste ultime, se espresse dal docente aspirante al trasferimento, individuano la scuola libera per la mobilità secondo l’ordine sequenziale del bollettino ufficiale dei distretti, comuni e province.
    Quindi, come è chiaramente scritto nell’art.18 dell’ipotesi contratto sulla mobilità, se il docente che si muove a domanda volontaria esprime una preferenza puntuale (singola scuola o istituto), il possibile trasferimento avviene esaminando, in stretto ordine sequenziale, prima le cattedre interne alle scuole; di seguito le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune, sempre se nella domanda si è richiesta tale eventualità; ed infine le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi, ed anche in questo caso solo se è stato richiesto espressamente.
    Se invece il docente, più audacemente, dovesse indicare una preferenza sintetica (distretto, comune, provincia), il possibile trasferimento avviene esaminando, in stretto ordine sequenziale, prima le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino; in seguito, se il docente ha richiesto nella domanda cattedre orario esterne, le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino; ed infine, se ha richiesto cattedre orario esterne su comuni differenti, le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.
    Quindi, prima di inserire una preferenza territoriale, abbiate contezza di quello che potrebbe succedere, in quanto una volta avuto il trasferimento in una data scuola, questo non può essere rifiutato, fatte salve situazioni del tutto eccezionali.



    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



Informazioni Discussione

Utenti che Stanno Visualizzando Questa Discussione

Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)

Tag per Questa Discussione

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •