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Discussione: In pensione con 40 anni, più due

  1. #511
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    Per maestri e collaboratori scolastici possibile pensione anticipata. In quale caso?




    La commissione sui cosiddetti lavori gravosi ha chiuso l’istruttoria per allargare l’elenco delle professioni particolarmente pesanti: si passa da 15 a 57 gruppi e da 65 a 203 mansioni. Lo riporta una sezione del Corriere della Sera dedicata alla riforma delle pensioni.
    Nell’allargamento delle mansioni gravose rientrano lavori come quello dei collaboratori scolastici, degli insegnanti di scuole elementari, dei commessi e dei cassieri, degli operatori sanitari qualificati, dei magazzinieri, dei portantini, dei forestali, dei verniciatori industriali. Tutte categorie – spiega il Corriere – che adesso passeranno al vaglio dei ministeri guidati da Daniele Franco e Andrea Orlando.
    Cosa comporta?
    L’estensione delle mansioni gravose comporterà l’allargamento di coloro che hanno diritto ad anticipare la pensione (o comunque a conseguire un trattamento anticipato rispetto all’età per la vecchiaia), grazie all’indennità ponte della cosiddetta Ape sociale (“in vista dell’addio a Quota 100 a fine 2021”, spiega il Corriere) cui si ha diritto a 63 anni con 36 di contributi, a patto di aver svolto una mansione gravosa per 6 anni negli ultimi 7 o 7 negli ultimi 10. Si parla in tutto di circa mezzo milione di lavoratori.
    Quali criteri per rientrare in una mansione gravosa?
    La lista dei lavori gravosi è stata stilata in base ai criteri Inail che applicano ai mestieri del mansionario Istat tre indici:

    • frequenza degli infortuni rispetto alla media,
    • numero di giornate medie di assenza per infortunio,
    • numero di giornate medie di assenza per malattia.


    E ora?
    Ora tocca ai ministeri dell’Economia e del Lavoro valutare le indicazioni della commissione per confermare o meno la nuova lista appena stilata.



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  2. #512
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    Pensioni scuola, a breve decreto e circolare: scadenza domande 31 ottobre, ma i Sindacati non ci stanno




    Si è svolto oggi, 24 settembre 2021, in videoconferenza, alla presenza anche del direttore dell’INPS dott. Uselli, l’incontro con le Organizzazioni Sindacali sul Decreto Ministeriale riguardante le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022 e relativa circolare.
    Il primo aspetto rispetto al quale i Sindacati hanno avanzato forti critiche riguarda la data di scadenza per la presentazione delle istanze, fissata per il 31 ottobre 2021.
    “Riteniamo innanzitutto inaccettabile che il termine finale per la presentazione delle domande sia stato fissato al 31 ottobre 2021 – scrive la FLC Cgil, che continua – La necessità di anticipare i termini, per le ricadute che ciascuna procedura può avere su tutte le altre operazioni di avvio dell’anno scolastico e per i lunghi tempi di emanazione dei provvedimenti propedeutici al riconoscimento del diritto a pensione, non giustifica l’anticipo di 11 mesi rispetto alla data di cessazione. Si tratta di un intervallo in cui le condizioni personali, familiari, di salute, che incidono sulla scelte delle lavoratrici e dei lavoratori, possono completamente modificarsi“.
    Oltre al posticipo della scadenza, il Sindacato ha anche avanzato altre richieste. Innanzitutto, garantire la piena funzionalità del sistema per almeno cinque settimane dall’apertura delle funzioni. Poi, che i modelli presenti su istanze online siano integrati prevedendo gli istituti del cumulo e della totalizzazione; e infine che, per quanto riguarda le domande di dimissioni senza diritto a pensione, per le quali la circolare dispone le medesime tempistiche, sia possibile per il lavoratore interrompere il rapporto di lavoro anche in corso d’anno, rispettando i termini di preavviso previsti dal CCNL, considerando la decorrenza della cessazione dal 1° settembre successivo.



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  3. #513
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    Pensioni, da una versione rivista di Quota 100 fino alla soglia minima di 62 anni e 35 di contributi. Le proposte dei partiti in Parlamento


    Il tema delle pensioni sarà il prossimo terreno di scontro dei partiti. Si preannuncia un autunno caldo in tal senso con la Legge di Bilancio in arrivo tra poche settimane. Sono nove le proposte di legge sulle soglie d’accesso alla pensione presentate da inizio legislatura da quasi tutti i partiti.
    L’obiettivo per tutti (o quasi) è evitare un ritorno integrale alla legge Fornero facendo leva su eventuali modifiche alle nuove misure pensionistiche.
    Il Sole 24 Ore fa una ricognizione in merito all’argomento con l’analisi delle nove proposte in atto. C’è quella della Lega con il pensionamento anticipato al raggiungimento di 41 anni di contributi (compresi quella figurativi) a prescindere dall’età.
    Poi c’è quella del PD che punta alla “stabilizzazione” dell’Ape sociale, da estendere a nuove categorie di lavori gravosi, a rendere permanente Opzione donna e alla riduzione della “soglia” di vecchiaia per le lavoratrici madri.
    C’è anche quella di Forza Italia che prevede la possibilità di accedere al pensionamento per i lavoratori con almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi, a condizione che l’importo del trattamento non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale e con una riduzione del 2% per ogni anno di anticipo rispetto al limite dei 66 anni.
    Anche l’opposizione presenta una proposta: è quella di Fratelli d’Italia con soglia minima di 62 anni e una “massima” di 70 anni, oltre ad almeno 35 anni di contributi, con l’importo mensile dell’assegno non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale e con penalizzazioni decrescenti sotto i 66 anni.


    Orizzontescuola
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  4. #514
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    Pensioni, 31 ottobre scadenza domande personale docente, educativo e Ata




    Sono state emanate, venerdì 01 ottobre, la circolare e il decreto ministeriale per la cessazione del personale della scuola. Viene anticipata la data di scadenza per la presentazione di cessazione dal 01.09.2022 delle domande per il personale docente al 31 ottobre 2021.
    Le organizzazioni sindacali non erano d’accordo con questa possibilità, anticipata la scorsa settimana, poichè negli altri anni la data era fissata a dicembre.
    Per i dirigenti scolastici invece, la scadenza è fissata al 28 febbraio 2022.
    IL DECRETO
    LA TABELLA RIEPILOGATIVA
    Cosa dice la nota
    Il Decreto Ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale del 31 ottobre 2021 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.
    Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022.
    Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
    La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
    Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna);

    • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
    • Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
    • Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;


    la seconda conterrà, esclusivamente:

    • Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).


    In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.
    Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time
    (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).



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  5. #515
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    Pensioni docenti e ATA settembre 2022, la scheda tecnica UIL


    Il 1° ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto n° 294 del Ministero dell’Istruzione che fissa le date di scadenza per la presentazione delle dimissioni dal servizio per:
    • accedere al trattamento pensionistico
    • licenziarsi senza diritto a pensione
    • ottenere la pensione e il contemporaneo mantenimento in servizio a tempo parziale
    • MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
    Per il personale docente e ATA la data di scadenza è quella del 31 ottobre 2021, per i dirigenti scolastici il 28 febbraio 2022. Il personale delle Province Autonome di Trento, Bolzano e Aosta presenterà le dimissioni in forma cartacea al dirigente della scuola dove presta servizio. Il personale in servizio all’estero potrà avvalersi anche della presentazione delle dimissioni in forma cartacea al dirigente della scuola ove prestano servizio.
    Per dare le dimissioni si dovrà utilizzare obbligatoriamente il sistema Polis del Ministero dell’Istruzione utilizzando lo SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
    • REQUISITI RICHIESTI
    Il personale della scuola che compirà 67 anni entro il 31 agosto 2022 e non possiede la contribuzione minima (anni 20) per accedere al trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 509 del Decreto Legislativo n° 297 del 16 aprile 1994, art. 1 comma 3 e successive modificazioni, potrà chiedere il trattamento in servizio al dirigente scolastico della propria scuola, in forma cartacea, fino al raggiungimento del 71° anno di età anagrafica. Nel caso in cui, pur arrivando a tale età, non si dovesse raggiungere il minimo dei 20 anni. Il dirigente scolastico non è tenuto a mantenere in servizio la persona interessata. In tal caso, se il lavoratore possiede contributi dal 1996 in poi, ha diritto ad un trattamento contributivo sulla base di quanto ha versato durante gli anni di servizio.
    • OPZIONI POSSIBILI PER IL PENSIONAMENTO
    Attualmente, oltre alle pensioni di inabilità che verranno decretate da una commissione medico-collegiale, i pensionamenti si basano su:
    1) Legge Fornero;
    2) Opzione donna;
    3) Quota 100.
    La Legge Fornero prevede la pensione anticipata e quella di vecchiaia. La prima si ottiene con un’anzianità contributiva di anni 41 e mesi 10 (donne) e 42 anni e 10 mesi (uomini), da raggiungere entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dall’età anagrafica. La seconda viene erogata al raggiungimento dell’età anagrafica di 67 anni, con una contribuzione minima di anni 20. Nel caso in cui tale età si raggiunge entro il 31 agosto 2022, il pensionamento avviene d’ufficio. Se, invece, il raggiungimento dell’età per la vecchiaia interviene tra settembre e dicembre, per andare in pensione bisognerà produrre richiesta di dimissioni volontarie.
    L’opzione donna è una opportunità riservata unicamente alle donne che al 31 dicembre 2020 possedevano una contribuzione di 35 anni e un’età anagrafica di 58. E’ un pensionamento che parte da lontano e precisamente dalla Legge Maroni del 2004, con la quale si consentiva alle donne un pensionamento anticipato optando per il calcolo contributivo, che determina una perdita tra il 25 e il 30% di quanto spetterebbe sulla base dei 35 anni di contribuzione.
    Il pensionamento con Quota 100 è stato introdotto col DM n° 4 del 28 gennaio 2019, convertito in Legge n° 26 del 28 marzo 2019, e consente l’accesso al trattamento pensionistico a tutti coloro, maschi e femmine, che raggiungono l’età anagrafica di 62 anni e l’età contributiva di 38 entro il 31 dicembre 2021. E’ bene che gli interessati sappiano che, con 62 anni e 38 di contribuzione, si perdono almeno 300 euro netti al mese rispetto allo stipendio netto mensile.
    E’ opportuno informare che ci sono altri due tipi di pensionamento d’ufficio che riguardano i docenti di scuola dell’Infanzia e tutti coloro che compiono 65 anni entro il 31 agosto 2022. I docenti della scuola dell’Infanzia che al 31 agosto 2022 posseggono 66 anni e 7 mesi di età, con almeno 30 anni di contribuzione, vengono collocati in pensione d’ufficio con decreto del dirigente scolastico da emettere entro il 28 febbraio 2022. Lo stesso decreto di pensionamento d’ufficio, da parte del dirigente scolastico sempre entro il 28 febbraio 2022, viene emesso per coloro che compiono 65 anni entro il 31 agosto 2022 e, alla stessa data, possiedono 41 anni e 10 mesi di contribuzione (donne) e 42 anni e 10 mesi (uomini).
    Non è consentito più chiedere la permanenza in servizio oltre l’età della vecchiaia, ai sensi del DM 112 del giugno 2008 (decreto Brunetta), convertito in legge 133 dell’agosto 2008. La proroga potrà essere data per non oltre tre anni, in via del tutto eccezionale, a coloro che sono impegnati in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera. Il trattenimento in servizio, comunque, è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’Ufficio scolastico Regionale.
    Coloro che saranno destinatari di APE sociale potranno presentare le dimissioni al dirigente scolastico entro il 31 agosto 2022, in forma cartacea.
    Le scuola e gli Ambiti Territoriali dovranno provvedere a definire tutte le pratiche “ante subentro” (domande presentate entro il 31 agosto 2000) di computo, riscatto, ricongiunzione, accrediti figurativi e trasmetterle telematicamente all’Inps entro il 14 gennaio 2022 e dovranno effettuarle mediante il sistema nuova passweb. Solo nel caso in cui non fosse possibile avere a disposizione l’applicativo nuova passweb, in via del tutto eccezionale, potranno essere inviate mediante il SIDI.
    La Segreteria nazionale


    Orizzontescuola
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  6. #516
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    Cessazioni dal 1° settembre 2022, accertamento del diritto a pensione e domanda all’INPS


    Con circolare n. 30142 dell’1° ottobre 2021, di trasmissione del D.M. 294, il Ministero dell’Istruzione ha fissato al 31 ottobre (quindi con un largo anticipo rispetto agli scorsi anni) il termine per la presentazione delle domande, tramite POLIS, di cessazione dal servizio.
    LA CIRCOLARE
    IL DECRETO
    LA TABELLA RIEPILOGATIVA
    A seguito della presentazione delle domande, le pratiche passeranno nelle mani degli Ambiti provinciali o delle Istituzioni scolastiche, che svolgeranno una serie di attività, tra cui l’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2022. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell’Inps, del diritto a pensione.
    Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro il 14 gennaio 2022.
    Accertamento del diritto a pensione
    L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 20 aprile 2022.
    Convalida al SIDI
    Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione solo dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.
    Inoltro della domanda di pensione
    Dopo l’accertamento del diritto a pensione, le domande devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS:

    • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
    • Carta d’Identità Elettronica (CIE)
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).


    2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
    3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica.



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  7. #517
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    Quota 100, come si va in pensione nella scuola: le info utili


    Entro il 31 ottobre scade il termine, per il personale docente e Ata, per presentare istanza per cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2022. Cosa succede con quota 100?
    In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, è stata istituita una nuova forma di pensionamento anticipato, la “pensione quota 100”, il cui accesso prevede la maturazione di un’anzianità contributiva minima di 38 anni e il compimento di almeno 62 anni di età.
    I lavoratori, non titolari di pensione, possono perfezionare il diritto a pensione, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti accreditati in altre gestioni dell’INPS ad eccezione di quelle versate nelle casse dei liberi professionisti.
    Il trattamento pensionistico previsto da “quota 100” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
    Fanno eccezione i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo occasionale, disciplinato dall’art. 2222 del codice civile.
    Ai dipendenti pubblici che accedono a quota 100 il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
    Pensioni, il futuro di Quota 100 è in bilico
    La legge di Bilancio 2022 dovrà fare fronte al nodo Quota 100. L’esoso sistema di anticipo pensionistico da oltre 5 miliardi l’anno voluto dalla Lega negli anni del governo giallo-verde scade a fine anno. Secondo le ipotesi allo studio, citate da Adnkronos, servirebbero circa 3 miliardi per mette in atto uno schema di graduale innalzamento dell’età di ritiro prevedendo delle deroghe per i lavoratori usuranti.
    Da disinnescare in manovra anche la mina della rivalutazione in linea con l’inlfazione di 22,8 milioni di assegni pensionistici, voce che si preannuncia più cara dello scorso anno alla luce delle recenti fiammate dell’energia che spingono al rialzo l’indice sui prezzi al consumo. Per allineare al caro-vita servirebbero 4 miliardi di euro.

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  8. #518
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    Come sappiamo, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio per il personale docente, educativo e A.T.A è fissato al 31 ottobre 2021, mentre per i dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2022.
    Lo prevede la circolare n. 30142 di trasmissione del decreto 294 del 1° ottobre 2021.
    La circolare, condivisa con l’INPS, riporta anche le altre tempistiche che dovranno essere rispettate. Ed è lo stesso INPS che le richiama, con un apposito comunicato.
    La prima data da ricordare è il 14 gennaio 2022; quindi, con riferimento a coloro che presenteranno domanda di cessazione, gli Ambiti territoriali provinciali del Ministero e le istituzioni scolastiche dovranno:

    • definire, entro il 14 gennaio 2022, le domande di ricongiunzione, riscatto e computo, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite;
    • supportare l’INPS nella sistemazione delle posizioni assicurative tramite l’utilizzo prevalente dell’applicativo Nuova Passweb.


    Le domande di riscatto, ricongiunzione e computo che, a seguito di specifici accordi con l’Istituto, sono state digitalizzate e trasferite all’Ufficio centrale Estratto Conto della Direzione Generale INPS, saranno definite da questo Ufficio, che si occuperà anche della sistemazione delle relative posizioni assicurative.
    L’accertamento del diritto alla pensione sarà invece effettuato dalle sedi INPS entro il 20 aprile 2022.



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  9. #519
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    Pensione scuola anticipata, sfuma per maestri e bidelli, fuori dall’elenco dei lavori gravosi



    Potrebbero esserci 27 codici in più oltre ai 15 esistenti per le attività gravose che daranno accesso all’Ape sociale, ma non i bidelli e i maestri di scuola primaria, tagliati fuori da una scrematura delle categorie che ha coinvolto 92 professioni: è quanto riporta la sezione Economia del Corriere della Sera, che rilancia le dichiarazioni del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in audizione alla Commissione Lavoro della Camera.
    Un cambio di rotta rispetto a quanto era stato ipotizzato fino a poche settimane fa, quando all’elenco dei lavori gravosi erano stati aggiunti l’insegnante di scuola primaria (l’insegnante di scuola dell’infanzia era già presente in elenco) nonché il collaboratore scolastico, un provvedimento che avrebbe potuto consentire loro di anticipare la pensione, grazie all’indennità ponte della cosiddetta Ape sociale cui si ha diritto a 63 anni con 36 di contributi, a patto di aver svolto una mansione gravosa per 6 anni negli ultimi 7 o 7 negli ultimi 10.
    A seguire l’elenco completo delle nuove professioni inserite nell’elenco dei lavori gravosi. Tuttavia – spiega sempre il presidente Inps – l’elenco potrebbe ancora essere sfoltito.
    L’elenco con i nuovi lavori gravosi

    1. Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali/Conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali;
    2. Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate;
    3. Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate ;
    4. Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati;
    5. Personale non qualificato nella manifattura;
    6. Attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati;
    7. Operai forestali specializzati;
    8. Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
    9. Conduttori di macchine agricole;
    10. Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone;
    11. Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale);
    12. Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche;
    13. Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari;
    14. Operatori della cura estetica;
    15. Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell’abbigliamento;
    16. Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali/Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno;
    17. Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali assimilati;
    18. Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
    19. Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati/Artigiani ed operai specializzati dell’industria dello spettacolo;
    20. Artigiani e operai specializzati dell’’installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche;
    21. Operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali;
    22. Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
    23. Operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di prodotti fotografici;
    24. Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali;
    25. Operai addetti a macchinari fissi nell’agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti agricoli/Operai addetti a macchinari fissi per l’industria alimentare;
    26. Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche;
    27. Operai addetti a macchinari dell’industria tessile, delle confezioni ed assimilati;
    28. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
    29. Professioni inserite perché attinenti alle attuali 15 categorie di gravosi;
    30. Portantini e professioni assimilate;
    31. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate.







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    Pensioni, proroga della cessazione dal servizio: casi particolari di trattenimento oltre la data di cessazione


    Il trattenimento in servizio è un istituto che consente ai dipendenti pubblici di rimanere sul posto di lavoro per un ulteriore lasso di tempo oltre il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, cioè oltre i 67 anni.
    Prima del decreto legge sulla Riforma della pubblica amministrazione (DL 90/2014), il dipendente pubblico poteva chiedere, e l’amministrazione concedere, il trattenimento per un biennio dopo il compimento dell’età pensionabile (es. da 66 a 68 anni). Il Decreto Legge 90/2014 ha provveduto all’abolizione dell’istituto a partire dal 1° novembre 2014 eliminando, pertanto la possibilità per il lavoratore di chiedere di restare in servizio oltre il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Attualmente, pertanto, al perfezionamento dei 67 anni l’amministrazione pubblica deve obbligatoriamente collocare a riposo d’ufficio il dipendente.
    Per il personale della scuola docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario il termine perentorio per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio a decorrere dal 1/9/2022, in base al Decreto Ministeriale del 1/10/2021 n. 294 e alla Circolare ministeriale del 1/10/2021 prot. 30142 è fissato al 31/10/2021, mentre al 28/02/2022 per i Dirigenti scolastici. Chiaramente si parla di un tipo di cessazione dal servizio per dimissioni, limiti di età e anzianità contributiva e anagrafica per la pensione anticipata.
    Cosa succede se un lavoratore, che esso sia personale docente, ATA o di Dirigenza, alla data del 31/08/2022 maturi il limite dei 67 anni previsto per la cessazione per limiti di età, ma non abbia il requisito minimo contributivo di almeno 20 anni di anzianità contributiva per poter andare in pensione. Questi può chiedere comunque il trattenimento in servizio a condizione che raggiunga il predetto requisito contributivo entro l’età massima di 70 anni (da adeguare alla stima di vita). Il trattenimento in servizio non può essere concesso in nessun altro caso al di fuori di tale eccezionale circostanza.
    La norma di riferimento è l’art. 509, comma 3, del decreto legislativo 297/1994 che prevede il conseguimento del minimo di pensione al raggiungimento dei 20 anni di contributi, ma in realtà il temperamento discende dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 282 del 1991, confermato dalla recente Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 che precisa: se “considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall’articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l’amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all’adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l’amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l’anzianità contributiva minima. In caso contrario, l’amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro“.
    Orbene, il personale in questione deve entro il termine stabilito del 31/10/2021 deve produrre all’Amministrazione una domanda cartacea di trattenimento in servizio non oltre il limite di età di 70 anni, sempreché entro tale termine maturi i 20 anni di anzianità.
    Ma oltre a tale trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo di anzianità, abbiamo una circostanza particolare di proroga prevista e disciplinata dall’art. 1, comma 257, della Legge 208/2015 che sopperisce all’esigenza di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri. Nello specifico la norma in questione stabilisce che: “Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale” per i Dirigenti scolastici.
    Pertanto, tale personale al raggiungimento dei requisiti per la pensione può chiedere il trattenimento in servizio per non più di tre anni.


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