Pagina 5 di 54 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 537

Discussione: In pensione con 40 anni, più due

  1. #41
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,534
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    “Quota 96” a colloquio con l’avvocato

    In una intervista all’avvocato del comitato “Quota 96” emerge l’intenzione di continuare in tutte le sedi i ricorsi contro le legge che non riconosce la specificità della scuola anche in fatto di pensione
    Su Affaritaliani esce una intervista all’avvocato che sta patrocinando i ricorsi del comitato “Quota 96” contro la legge Fornero sulle pensioni, e attraverso i quali si vuole fare riconoscere il 31 agosto 2012 anziché il 31 dicembre 2011 come termine utile alla maturazione dei benefici pensionistici.
    Fra l’altro, si fa notare nella intervista che “il comma 20 bis dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 95 – Decreto Legge meglio noto come spending review e recentemente approvato in Parlamento – ha rimesso in gioco la contestata scadenza in quanto ha statuito che i docenti in esubero all'inizio dell'anno scolastico 2013-2014 potranno essere collocati a riposo secondo le vecchie norme purché abbiano maturato i requisiti della quota 96 entro il 31 agosto 2012.”
    A ben guardare dunque un tale provvedimento appare contradditorio perché da un lato si riconosce la legittimità del diritto alla pensione sulla base dei requisiti spostati al 31 agosto e applicandoli ai docenti in esubero, ma dall’altro, questo diritto, viene negato a tutti gli altri “con odiosa disparità di trattamento.”
    Il governo tuttavia, a parere dell’avvocato dei ricorrenti, può adottare tale scelta, benché sia stata dettata “da logiche finanziarie e di risanamento. Siamo chiaramente in presenza di una democrazia di fatto commissariata in cui è possibile trattare situazioni omogenee in modo disuguale. Il comma 20 bis dell'art. 14 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, se da un lato riconosce al personale della scuola il diritto di essere collocato in quiescenza dal 1 settembre 2013, purché maturi i requisiti entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina previgente alla riforma Fornero, dall’altro finisce per procurare una lesione evidente al principio sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana. Mi auguro che vi siano Giudici i quali abbiano la sensibilità di rimettere gli atti innanzi alla Corte Costituzionale”
    Fra tutte le sentenze finora emesse dai vari giudici del lavoro di alcune città italiane e in attesa che anche gli altri si pronuncino (ricordiamo che anche i sindacati della scuola hanno preso a cuore questa materia con altrettante cause presso altrettanti giudici) quella che apre prospettive nuove arriva da Torino.
    Per l’avvocato infatti “Il Tribunale del Lavoro di Torino ha affrontato correttamente la questione, a mio avviso, analizzando le norme nel loro complesso e individuando con la dovuta attenzione il conflitto esistente, sul piano giuridico, fra le disposizioni generali della riforma cosiddetta Fornero e quelle speciali vigenti nel comparto scuola. Ha quindi rinviato alla data del 23 ottobre 2012 la causa per la decisione finale evidenziando due aspetti che a me paiono fondamentali: il primo è che il Tribunale competente a decidere in materia è quello Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro; il secondo è che il D.P.R. 351/98 non è stato disapplicato dall’art. 24 previsto dalla normativa Fornero. Ciò mi fa ben sperare in una positiva definizione della controversia anche se, a questo punto, bisognerà forse accantonare la data del 1 settembre 2012, per il collocamento in quiescenza di questi lavoratori, e considerare quella del 1 settembre 2013”.
    E di fronte a questa sentenza “tutte e tre le giurisdizioni chiamate in causa sulla base della effettiva domanda posta al Giudice” hanno legittimità. “La legge riconosce ad ognuna di esse una parte di competenza decisionale. Ciò che incide e che va esaminato è il tipo di domanda posta al Tribunale, o meglio quale decisione viene chiesta al Giudice. Secondo quanto stabilito dall’art. 112 c.p.c., infatti, «il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa», principio conosciuto anche come ‘corrispondenza tra chiesto e pronunciato’. In base a tale principio sia il Tar del Lazio sia il Tribunale del Lavoro di Roma avevano l’obbligo di pronunciarsi sul merito del ricorso presentato. Al Tar del Lazio abbiamo chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati; al Tribunale del Lavoro la disapplicazione di quei provvedimenti; alla Corte dei Conti chiederemo il riconoscimento all’esistenza del diritto alla pensione. Entro tali limiti i diversi Tribunali aditi avevano ed hanno specifica competenza attribuita dalla legge. Concludo dicendo, nel merito, che eventuali provvedimenti di rigetto sono da ritenersi profondamente inesatti e iniqui e perciò verranno impugnati in tutte le sedi giudiziarie a tutela dei pensionandi del comparto scuola, sia in ambito nazionale che comunitario”.


    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  2. #42
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,534
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    “Quota 96”: quali conseguenze dopo i provvedimenti del giudice del lavoro di Venezia?

    Come abbiamo riportato, il giudice del lavoro di Venezia (e prima anche di Oristano) ha accolto la richiesta del comitato “Quota 96”, ordinando il pensionamento di circa 50 ricorrenti con decorrenza dal 1 settembre 2012. Che potrebbe succedere ora? L’abbiamo chiesto all’avvocato Domenico Naso che sta patrocinando le cause del comitato.
    Tutto ebbe origine, possiamo dire, con la legge Fornero sulle pensioni del novembre scorso, la quale stabilì che i benefici della vecchia legge legati alle quote, età anagrafica più età contributiva, per il pubblico impiego erano validi fino al 31 dicembre 2011, non tenendo conto volutamente, viste le tante interpellanze parlamentari e gli interventi in commissione cultura e bilancio da parte soprattutto delle parlamentari Ghizzoni e Bastico, della specificità della scuola che ha da sempre usufruito di una sola finestra di uscita in coincidenza con la fine dell’anno scolastico. Una legge estremamente punitiva perché sposta improvvisamente di ben 4 anni l’uscita di quel personale della scuola, che stava invece per maturare il diritto proprio al 31 agosto, e che non tiene nemmeno conto che l’insegnamento ha bisogno serenità e certezze, visto i delicati compiti che deve svolgere ogni giorno.
    Di fronte alla evidente ingiustizia, non solo si costituisce spontaneamente il comitato civico “Quota 96” per chiedere il diritto alla pensione e ai benefici delle quote, ma anche tutti i sindacati rappresentativi della scuola, consapevoli della intransigenza della riforma, mettono a disposizione i propri uffici legali per adire le strade della giustizia amministrativa.
    Il primo atto è l’istanza presentata al Tar del Lazio che però rimanda tutta la materia al giudice del lavoro delle varie circoscrizioni italiane. Se per un verso l’avvocato dei ricorrenti accetta la sentenza, dall’altro si rivolge al Consiglio di stato contro quanto stabilito dal Tar.
    E in attesa di questa ulteriore pronunciamento abbiamo chiesto all’avvocato Domenico Naso cosa potrebbe succedere a questo punto dopo le sentenze favorevoli ai ricorrenti da parte dei giudici del lavoro di Oristano, Venezia e Torino.
    D: Le sentenze dei giudici del lavoro di Oristano e Venezia sono state chiare. Più ambigue quelle di Milano e Roma. Di rilievo quella del giudice di Torino. Ci spiega in sintesi le varie sentenze e il loro rilievo giuridico?
    R:Vorrei precisare preliminarmente che non si trattano di sentenze, ma di provvedimenti cautelari: Ordinanza e decreto per il Tribunale di Oristano. Difatti, in questa fase abbiamo attivato dei provvedimenti d'urgenza al fine di ottenere dei provvedimenti che avessero degli effetti immediati prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.
    Milano e Roma, ritengo abbiamo preso una decisione di incompetenza funzionale rinviando alla Corte dei Conti, su l'errato presupposto che la domanda fosse diretta unicamente ad ottenere l'immediato collocamento a riposo, senza valutare la portata complessiva dell'impugnativa degli atti e delle circolari proposte e senza valutare il recente orientamento della Cassazione a Sezioni Unite così come ha fatto il Tribunale di Torino.
    L'aspetto importante dei provvedimenti pronunciati dal Tribunale di Oristano, di Venezia e di Torino è la valenza sul piano strettamente giuridico della normativa speciale applicata al personale della scuola che non risulta abrogata o modificata dall'introduzione dell'art. 24 della riforma Fornero.
    E' chiaramente specificato che il limite temporale è l'anno scolastico e non l'anno solare così come avviene nel pubblico impiego.
    Proprio per la forza di tale normativa sono certo che anche il Tribunale di Roma e quello di Milano quando dovranno affrontare nel merito la questione avranno modo di rivalutare le decisioni assunte in via sommaria e d'urgenza ed orientarsi nella direzione già tracciata dagli altri Tribunali.
    D:Può capitare che gli insegnanti di Venezia e di Oristano vadano in pensione e gli altri no? Almeno quelli delle circoscrizioni che hanno avuto esito negativo o attendista e quelli che ancora aspettano?
    R: Si è possibile ed è una soluzione che avevamo già preso in considerazione quando è stato avviato il contenzioso presso tutti i tribunali d'Italia. Ma l'aspetto importante non è chi per primo potrà andare in pensione, ma l'affermazione di un diritto che possa consentire a tutti i ricorrenti nel corso del prossimo anno scolastico 2012/2013 di raggiungere lo stesso risultato.
    D:E se ciò capitasse, come possono tutelarsi coloro che hanno ottenuto sentenze non favorevoli?
    R:Come Le dicevo siano in una fase cautelare e d'urgenza le fasi di merito verranno discusse nei prossimi mesi con l'avvio dell'attività Ordinaria dei Tribunali e sono certo che discutendo in modo più approfondito la normativa ogni tribunale non potrà che riconoscere il giusto diritto dei ricorrenti.
    Va, evidenziato, che oltre i Tribunali del Lavoro dovrà pronunciarsi anche il Consiglio di Stato avendo proposto appello avverso la sentenza del Tar Lazio, che considero errata sulla base di quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico che riconosce al Giudice amministrativo la possibilità di annullare quegli atti amministrativi viziati ed in contrasto con la normativa di rango primario.
    D: Di fronte a queste che più comunemente chiamiamo “sentenze”, non dovrebbe la politica prenderne atto e lasciare al personale della scuola che matura i diritti al 31 agosto la libertà di uscire dal lavoro.
    R:Francamente, è una domanda alla quale non sono in grado di dare una risposta, posso dire che una proposta di modifica è stata più volte discussa in Parlamento, ma la volontà politica del Parlamento si è arresa innanzi alla indisponibilità del Governo nel trovare la necessaria copertura finanziaria.
    D: Sappiamo che anche tutti sindacati rappresentativi della scuola stanno facendo similari ricorsi ai giudici del lavoro: sa qualcosa di queste sentenze?
    R:Legalmente seguo la UIL Scuola, con la quale abbiamo deciso di avviare a settembre tutti i ricorsi presso i diversi Tribunali del Lavoro al fine di tutelare tutti gli iscritti. La UIL Scuola ha dal primo momento condiviso questa battaglia di legalità e condiviso tutte le iniziative anche presentando un ricorso al Tar per quasi 3.000 iscritti al sindacato.
    D:Cosa si potrebbe fare e cosa succederebbe se la maggioranza dei giudici del lavoro desse ragione ai ricorrenti? O viceversa naturalmente.
    R:Le posso confermare la necessità di proseguire le azioni legali in tutti i gradi di giudizio, al fine di tutelare un diritto dei lavoratori della scuola codificato da numerose norme e che nelle diverse riforme pensionistiche è sempre stato tutelato anche in danno dello stesso personale della scuola che è perfettamente a conoscenza che nonostante possa raggiungere il diritto a pensione in un periodo precedente deve sempre ed in ogni caso attendere la conclusione di ogni anno scolastico al fine di esercitare il proprio diritto. Invito, pertanto, tutto il personale della scuola ad esercitare i propri diritti proponendo il ricorso.


    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  3. #43
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,534
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Arretrati degli scatti di anzianità maturati nel 2011 tardano ancora


    Protestano i sindacati contro il ritardo del pagamento degli scatti di anzianità maturati nel 2011. Con un comunicato unitario, intervengono i sindacati che hanno siglato l’intesa che alla fine del 2010 al Teatro “Quirino” di Roma portò al decreto interministeriale n. 3 del 2011.
    In quella intesa si chiedeva di sbloccare gli scatti di anzianità bloccati fino al 2013 per l’effetto stabilito dalla Finanziaria 2011/2012, entrata in vigore 31 maggio 2010, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 78. I sindacati Cisl, Uil, Snals e Gilda ritengono grave e non più sopportabile il ritardo con cui si procede a dare attuazione alle intese sul recupero della validità dell’anno 2011 ai fini delle progressioni di carriera del personale della scuola, intese recepite nel Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011.
    "Nell’incontro del 12 giugno scorso, il Ministro ha assunto l’impegno all’emanazione dello specifico atto di indirizzo e con incontri successivi sono stati esaminati in modo approfondito tutti gli aspetti relativi alla copertura economica di un’operazione che deve concludersi al più presto per soddisfare le attese di quanti attendono, da mesi, il passaggio di classe maturato lo scorso anno.
    A tal fine, le scriventi Organizzazioni Sindacali si sono dette disponibili ad un’apposita sessione negoziale per la quale, a tutt’oggi, non risulta ancora pervenuto all’ARAN il necessario atto di indirizzo. Si chiede pertanto alla S.V. di attivarsi perché si completino con la massima urgenza gli atti preliminari allo svolgimento della trattativa, in coerenza con gli impegni assunti ai tavoli di confronto; in caso contrario, saranno immediatamente attivate le opportune iniziative di mobilitazione della categoria".
    Da questo comunicato unitario, si comprende con totale evidenza che gli arretrati degli scatti di anzianità maturati nel 2011 tarderanno ancora e che sarà un miraggio vederli nella busta paga di settembre. La questione si sta trascinando da ormai troppo tempo, senza che dal ministero arrivi la fumata bianca, sembrerebbe che ancora oggi il Miur non abbia trovato le risorse finanziarie per poter pagare questi arretrati già maturati nell’anno passato.
    Adesso attendiamo una risposta chiara e circostanziata da parte del ministro Profumo, che nell’ultimo incontro con i sindacati non ha nascosto la difficoltà nel reperire i finanziamenti mancanti alla risoluzione del grave problema degli scatti di anzianità maturati ma non liquidati.


    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  4. #44
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,534
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Corte Conti, dal precariato rischi per le pensioni future


    L'aumento del precariato mette a rischio la "sostenibilità sociale" del sistema pensionistico in futuro. E' necessario un attento monitoraggio dell'impatto della riforma delle pensioni sui conti dell'Inps. L’allarme viene dalla Corte dei Conti
    L'allarme è contenuto in una relazione della Corte dei Conti, secondo cui rappresentano un "fattore critico" le "crescenti forme di precarietà del mercato del lavoro - nei posti e nelle retribuzioni - che incidono sui futuri trattamenti pensionistici, soprattutto per le fasce più deboli (dei giovani, delle donne e dei più anziani), con riflessi sull'adeguatezza delle prestazioni e sulla sostenibilità sociale dell'intero sistema".
    Per questo la Corte dei Conti ritiene "indilazionabili misure di risanamento" dei principali Fondi dell'Inps, "nonchè di razionalizzazione di quelli 'minori'.
    L'esortazione è contenuta nella relazione sul risultato del controllo eseguito sull'istituto di previdenza in cui viene sottolineata la necessità di "sottoporre a riesame il modello della previdenza complementare, la cui eventuale confermata configurazione privata impone misure di rilancio, per incentivare le esigue iscrizioni e di razionalizzazione, per ridurre l'estrema polverizzazione dei Fondi".
    E' necessario un attento monitoraggio dell'impatto della riforma delle pensioni sui conti dell'Inps. E' quanto afferma la Corte dei Conti nella sua relazione sulla gestione finanziaria dell'istituto nel 2011. In particolare, il documento "segnala l'esigenza di monitorare assiduamente l'incidenza delle riforme del lavoro e della previdenza obbligatoria sulla spesa pensionistica fino all'entrata a regime del sistema contributivo e di sottoporre a riesame il modello della previdenza complementare, la cui eventuale confermata configurazione privata impone misure di rilancio, per incentivare le esigue iscrizioni e di razionalizzazione, per ridurre l'estrema polverizzazione dei fondi".


    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  5. #45
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,534
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Che fine faranno i docenti di “Quota 96”?

    Salvati gli esodati, con un emendamento depositato in commissione Bilancio della Camera, resta sul tappeto il nodo di quel personale della scuola ingabbiato ingiustamente nei gangli della legge Fornero sulle pensioni
    “Con l'emendamento che abbiamo depositato stasera il nodo degli esodati viene risolto non solo con i 100 milioni già previsti, ma anche con i risparmi che si potranno ricavare dai 9 miliardi già stanziati per la platea dei primi 120mila salvaguardati.” A parlare è Pier Paolo Baretta, capogruppo Pd in commissione Bilancio e relatore del Ddl Stabilità ma che nulla dice sull’emendamento, inserito in questo che salva gli esodati, relativo al riconoscimento del diritto a circa 3.500 lavoratori della scuola il cui torto è stato quello di nascere qualche secondo dopo il 1951 e quindi di non partecipare ai benefici pensionistici bloccati inesorabilmente dal ministro tecnico al lavoro alla fatidica data del 31 dicembre del 2011.
    E’ vero che ogni legge e disciplina legislativa ha bisogno di un inizio, ma è anche vero che questo gruppo di docenti aveva già da tempo, e fini a qualche mese prima della sventagliata legislativa di Fornero, pianificato la propria vita futura e progettato l’avvenire. E’ anche vero che la legge è dura ma è Legge, pur tuttavia viene tirannicamente misconosciuto la specificità della scuola che apre il primo settembre e chiude il 30 agosto e quindi deve barcamenarsi all’interno di queste date, sia per deontologia professionale e sia per i diritti che hanno gli studenti alla stabilità e continuità didattica. Un diritto del resto riconosciuto da tutti i sindacati della scuola che hanno protestato e si sono pure rivolti alla magistratura insieme col gruppo di “Quota 96”, dove oltre un migliaio di questi lavoratori della conoscenza si sono ritrovati.
    E anche questo spaccato la dice lunga sulla considerazione che questo Governo ha della scuola, su cui scarica con abulico senso tutte le contraddizioni, gli sprechi, le saccenterie e perfino le gnoccherie che altri ambiti e altre scelte hanno creato. Che colpe hanno i docenti e il personale di “Quota 96”? Fra l’altro, dicono le agenzie, la proposta di modifica prevede che “le norme che tutelano gli attuali esodati vengano estese anche ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre del 2011 nei seguenti casi: Se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 settembre del 2012 e i lavoratori sono stati collocati in mobilità ordinaria o in deroga in seguito di accordi governati o non governati, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiamo perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014”. E quale danno erariale ci sarebbe stato se all’interno di questa dicitura fosse stato inserito che tali possibilità si “estendono anche al personale della scuola”? Baretta, il relatore, è soddisfatto e pure Bersani, il segretario del Pd, canta vittoria: ma di questi docenti chi si occupa? L’on. Manuela Ghizzoni, Pd e presidente della Commissione cultura alla camera, ha fatto di tutto, ci dicono i docenti della “Quota96”, per portare a soluzione onorevole una evidente ingiustizia, ma a quanto sembra si è alzato il classico e mefistofelico muro di gomma contro cui, quando le cose non piacciono a grappoli di politici, si va a sbattere inesorabilmente.
    Restano tuttavia aperte le strade, per dare soluzione al problema dei 3500 docenti trattenuti nel pantano, della magistratura, sia contabile e sia costituzionale, anche per capire se sia eticamente corretto sciogliere le borse per le pensioni d’oro dei grossi funzionari dello Stato e chiuderle invece inesorabilmente per un manipolo di lavoratori che vogliono solo tirare a campare sugli scarni proventi di una pensione conquistata col sudore.

    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  6. #46
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,534
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    I pensionandi ex Inpdap possono avanzare domanda di pensione solo on line


    A chiarire la procedura sulle pensioni per il pubblico impiego ci ha pensato l’Inps con una circolare del 19 novembre scorso
    Con questa circolare l’Inps, precisa il calendario dell’entrata a regime della domanda di pensione on line per i pensionati ex Inpdap. A decorrere dal 12 gennaio 2013 infatti opererà il regime dell’invio telematico in via esclusiva per:
    - domanda pensione di anzianità, anticipata, vecchiaia e inabilità,
    - richiesta ricongiunzioni,
    - richiesta di variazione della posizione assicurativa.
    Dal 1° febbraio 2013 invece opererà il regime dell’invio telematico in via esclusiva per le domande di:
    - riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di fine rapporto (TFR) per gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale).
    A decorrere dal 4 marzo 2013 invece entrerà a regime l’invio telematico in via esclusiva per:
    - domande di ricongiunzione,
    - costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958,
    - liquidazione dell’indennità una tantum ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 1092/1973,
    - variazione individuale per l’assegno al nucleo familiare.
    I pensionandi ex Inpdap quindi potranno fare domanda di pensione dal prossimo anno solo in via telematica. Dal punto di vista procedurale, la circolare Inps precisa che spetta ai i diretti interessati presentare domanda di pensione e le altre richiesta sopra indicate, rispettando il calendario; collegarsi sul portale Inps e accedere alla sezione “servizi On line - servizi per il cittadino - Autenticazione con PIN - Servizi ex Inpdap”.
    L’utente potrà visualizzare, nella sezione collocata a sinistra della pagina web, il menù “servizi in linea” contenente l’elenco delle tipologie di domande per le quali è previsto l’invio con modalità telematica.
    Il riferimento normativo: (Circolare Inps n. 131 - Roma, 19/11/2012. Oggetto: Gestione ex Inpdap.
    Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della Determinazione Presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012)


    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  7. #47
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,534
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Pensionamenti 2013 per i lavoratori della scuola. Guida ragionata

    Mentre la circolare Inps n.131/2012 è valida per tutti i pensionandi d’Italia, i lavoratori della conoscenza – aspiranti all’agognata pensione – devono tenere conto della C.M. MIUR n. 98 del 20 dicembre 2012 prot. n. AOODGPER 9733 avente per oggetto: D.M. n 97 del 20 dicembre 2012. Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative Il decreto ministeriale stabilisce la data del 25 Gennaio 2013 entro la quale il personale della scuola può presentare la domanda di cessazione dal servizio.
    Il 25 gennaio di ogni anno è dedicato alla conversione di Saulo-San Paolo oltre che essere il giorno di chiusura dell’ottavario di preghiere per l’unità dei Cristiani… Ma questo ricordo lo lasciamo ai credenti. Per tutti gli altri, l’invito è a segnare a chiare lettere sul calendario il 25 gennaio 2013 ultimo giorno utile per produrre la domanda di quiescenza.
    Tutti coloro che potevano andare in pensione il 1°/9/2012 possono pensionarsi l’1/9/2013. Difatti la circolare 98/2012 stilata a chiare lettere dal direttore generale Luciano Chiappetta dice che i requisiti posseduti al 31 dicembre 2011continuano ad essere validi. “Per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità i requisiti sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011. E, fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione). Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì , indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011. I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011. Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1, comma 9, della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia,ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1° settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti entro il 31 dicembre 2012. Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti, della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della L. 148/2011.
    Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 – seconda parte- e 14 dell’art. 24 della legge 22/11/2011 n.214 e specificato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012, tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012. Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cd. “quota”), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in servizio)”.
    Per tutti coloro che non rientrano nei requisiti sopra descritti e vogliono accedere alla quiescenza dall’1/9/2013 le regole da applicarsi sono le seguenti:
    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù della disposizione prevista dall’art. 59, coma9 della L.449/97, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi , a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento. Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione”.
    In conclusione, se repetita juvant, la domanda: “Chi potrà andare in pensione l’1/9/2013?” trova la seguente risposta sintetica (pubblicata già nel n.9 della Tecnica della Scuola online, alle pagg.18-19).
    Ovviamente potranno pensionarsi coloro che (pur non avendo fatto richiesta di pensionamento) avevano già maturato i requisiti previsti dalla vecchia normativa al 31/12/11 e cioè per tre condizioni: – per “vecchiaia” chi aveva 65 anni e almeno 20 di contributi; – per “anzianità” con 40 anni di contributi a prescindere dall’età oppure per aver raggiunto quota 96 (almeno 60 anni e 36 di servizio o 61 e 35 di contributi).
    Per tutti gli altri, la riforma prevede: (A) per la pensione di Vecchiaia che al 31/8/2013 abbiano 66 anni se uomini o 62 se donne; (B) per la pensione anticipata, al 31/8/2013 abbiano 42 anni e 5 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne. Per “anticipare” la pensione occorreranno almeno 62 anni di età pena una lieve riduzione economica nella percentuale del 2% per ogni anno prima dei 60 e dell’1% dopo.
    Inoltre: dall’1/9/2013 si può subire la cessazione dal servizio da parte dell’Ufficio (ma con preavviso scritto): se nati prima dell’1/9/1947 con 20 anni di contributi, oppure con 15 svolti prima del 1/1/1993; se nati tra l’1/9/1947 e il 31/8/1948 ed entro il 31/12/2011 abbiano già maturato i requisiti della precedente normativa (cioè 35 anni di contributi).
    Coloro i quali, pur ricevendo la comunicazione di pensionamento di Ufficio, volessero rimanere in servizio dovranno fare domanda scritta. Difficilmente l’Ufficio accoglierà le richieste data la crisi economica in atto. Ricordiamo infine che, le donne con 61anni di età e 20 di già al 31/12/11, continuano ad avere diritto ad andare in pensione secondo le vecchie regole senza penalizzazioni di sorta. E, sempre fino al 2015, le donne che abbiano 57 anni e 35 di contributi possono optare per il pensionamento ma accettando il trattamento solo contributivo, che risulta però economicamente sfavorevole per le forti riduzioni percentuali.

    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  8. #48
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,534
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Uno spiraglio per “Quota 96”: per il CdS competente è la Corte dei conti

    Il Consiglio di Stato ha stabilito, con sentenza registrata il 21/12/2012, che competente per decidere del pensionamento di quel personale della scuola tralasciato dalla legge Fornero deve essere la Corte dei conti della giurisdizione regionale del Lazio. Entro 3 mesi dovrà pronunciarsi. “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, accoglie l’appello incidentale e rigetta quello principale (r.g.n. 6244/2012), riforma l’impugnata sentenza e dichiara sussistente la giurisdizione della Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Lazio, Roma, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrenti dall’avvenuta notificazione o comunicazione della presente sentenza, salvi gli effetti della translatio iudicii.
    Oneri processuali compensati per il doppio grado di giudizio.
    Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente sentenza.”
    Una nuova vittoria, seppure ancora parziale, del personale della scuola appartenente alla “Quota 96” che con questa sentenza vede aprirsi la possibilità di concentrare presso un unico giudice la stranissima quanto incomprensibile questione aperta dalla legge sulle pensione voluta dal ministro Fornero che non ha tenuto conto della specificità della scuola e delle sue rigidità didattiche.
    Con risoluzione per lo più draconiana, la legge Fornero ha bloccato tutti i benefici della precedente disposizione sulla quiescenza al 31/12/ 2011, tralasciando di prendere in considerazione il personale della scuola che maturava il diritto al 31 agosto del 2012 in quanto bloccato da quest’unica finestra di uscita.
    Gli immediati ricorsi al Tar del Lazio del comitato civico “Quota 96”, avviati in contemporanea anche da alcuni sindacati, hanno avuto il solo effetto di demandare al giudice del lavoro per ciascuna provincia la decisione, senza tralasciare tuttavia, come ha specificato l’avvocato dei ricorrenti, di investire nello stesso tempo con un appello anche il Consiglio di Stato che si è appunto pronunciato riconoscendo alla Corte dei Conti del Lazio il diritto di pronunciarsi sulla materia.
    Questo significa pure che tutte le istanze presentate negli uffici periferici faranno capo a Roma e significa pure che il Consiglio di Stato ha visto del “fumus” nella intera faccenda, così come del resto anche un illustre giudice come imposimato aveva illustrato.
    Esponenti del comitato “Quota 96” hanno pure denunciato, nel loro sito Facebook, come sia stato calpestato impunemente, con la legge Fornero, il principio del diritto acquisto che però qualche esponente politico ha preteso debba applicarsi, con una manovra emendativa sotterranea, ad altri gruppi di potere assai vicini alla casta.
    Ma hanno pure sottolineato che il Governo, con decisione strabica, abbia consentito ai sovra numerai della scuola di andare in pensione il 1° settembre 2013, se entro quella data avessero maturato quegli stessi requisiti che però si negano con caparbia asperità al personale della “Quota 96” che ne è già in possesso e che vuole togliere il disturbo.

    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  9. #49
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,534
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    La C.M. n. 98/2012 è indirizzata “agli uffici scolastici regionali e ai Ds”. Spetta a loro la gestione delle istanze di pensione (Terza parte)

    Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il Sidi per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi Inps- gestione ex Inpdap per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione Sidi per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati Polis per recepire le informazioni contenute nelle domande 1^ parte
    2^ parte Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati (entro il 25 febbraio c.a.) l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso. Nella domanda di cessazione dal servizio gli interessati devono, preventivamente dichiarare la volontà di cessare o di permanere in servizio nel caso che sia accertata l’eventuale mancanza dei requisiti pensionistici. Di ciò sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte della segreteria scolastica o l’ufficio scolastico.
    Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso tre modalità, le uniche valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica:
    1) Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.
    2) Presentazione della domanda tramite contact center Integrato (n. 803164)
    3) Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del patronato.
    Per la valutazione delle istanze di permanenza in servizio, sarà considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario. Anche per i DS le istanze di trattenimento devono essere valutate sia in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo di dimensionamento della rete scolastica che all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi DS in seguito al superamento dei concorsi. Al fine della concessione della proroga della permanenza in servizio, accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, vengono privilegiati coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a quelli con almeno 35. Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che (avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011) compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 negli altri casi. In particolare, nel 2013 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2013 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
    Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011. L’Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2013, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini. In tale ultima ipotesi, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. Si ricorda inoltre che, per legge, i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
    Pensionamenti d’ufficio per età. Sono dimessi dal servizio d’ufficio quanti maturano entro il 31 agosto 2013 i 65 anni, se al 31/12/2013 hanno i requisiti per la pensione; a meno che non abbiano chiesto e ottenuto la proroga di due anni oppure fino a max 70 anni. Pertanto nel 2013 sono interessati:
    (A) il personale maschile nato dall’1/9/1947 al 31/8/1948 che ha maturato al 31/12/2011 una anzianità contributiva di 35 anni in quanto al 31/12/11 aveva maturato quota 96;
    (B) il personale femminile nato dall’1/9/1947 al 31/8/1948 che ha maturato al 31/12/2011 20 anni di anzianità contributiva ovvero 15 anni nelle situazioni previste dal D.L. n. 503/92, in quanto al 31/12/2011 aveva maturato, unitamente al requisito dei 61 anni, la pensione di vecchiaia;
    (C) indipendentemente dal servizio, il personale che al 31/8/2013 compie anni 66 e mesi 3.
    Pensionamenti d’ufficio per servizio. Sono dimessi dal servizio d’ufficio, con comunicazione scritta entro il 25 febbraio 2013, coloro che al 31 agosto 2013 maturano:se maschi: 42 anni e 5 mesi;se donne: 41 anni e 5 mesi.
    Tre annotazioni critiche alla C.M. n. 98/2012:
    • A pag 3 in alto è scritto che “La pensione anticipata (…) potrà conseguirsi (…) senza operare alcun arrotondamento”. Ma il non-arrotondamento costituisce una novità rispetto all’analoga precedente C.M. n. 23/2012. Finora è stato esplicitato il non-arrotondamento solo nel determinare le quote con la somma di età e di anzianità. Riteniamo che non sia sufficiente una circolare per estendere il principio del non-arrotondamento. Non risulta che la norma che stabilisce l’arrotondamento dell’anzianità pensionistica in anni e mesi sia stata abrogata. Pertanto se una docente che ha 41 anni, 4 mesi e 16 giorni al 31/12/2013 (a mio parere e contrariamente alla C.M.) può andare in pensioni in quanto 16 giorni si arrotondano ad 1 mese.
    • A pag. 6 in basso si legge “Come chiarito dalla circolare del DFP, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011”. Ma nella circolare in questione questo concetto non è esplicitato in modo chiaro. Significherebbe che chi aveva maturato la quota 96 al 31/12/2011 e successivamente (ad esempio nel 2013) matura i 40 anni di servizio al 31 agosto (non al 31 dicembre) può essere dimissionato d’ufficio entro il 25 febbraio? E’ ben strano!
    • Oltre la metà di pag. 5 si tratta della concessione della proroga per la permanenza in servizio e accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è detto che è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35. Non è chiaro però a quale ufficio (Usr, Usp, al Ds?) spetti, per competenza, la concessione della proroga oltre i 65 anni o oltre i 66 anni e 3 mesi.
    In conclusione, nel rispetto della legge di riforma Fornero, l’Ufficio competente: deve concedere il trattenimento, fino a 70 anni, al personale in esubero se esistono le motivazioni (per es. maturare il minimo per la pensione); deve comunicare la cessazione automatica per vecchiaia tranne che sia chiesta e ottenuta la proroga di due anni o il trattenimento fino a 70 anni; deve escludere qualsiasi proroga e deroga alla cessazione d’ufficio per anzianità (anticipata) quando la documentazione è completa e in regola (riscatti, computi, assenza di penalizzazioni per l’età ecc).


    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  10. #50
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    37,534
    Post Thanks / Like
    Downloads
    48
    Uploads
    0

    Predefinito

    Da oggi le nuove regole per la pensione

    La riforma Fornero sulle pensioni entra oggi in vigore e siccome si campa di più, si allunga e si alza di conseguenza la panca per gli uomini, che devono aspettare 66 anni e 3 mesi, e per le donne la cui attesa va fino a 62 anni e 3 mesi Antonio Mastrapasqua, il presidente dell’Inps, per evitare che qualcuno lo possa scordare, ricorda la riforma Fornero ai microfoni di ‘Start’ su RadioRai1. E infatti ha detto, senza turbamenti e dribblando sulle pensioni d’oro: “L’età pensionabile è agganciata all’aspettativa di vita perchè per fortuna si vive di più, quindi si lavorerà di più e si percepirà una pensione per più tempo”. E poi ha aggiunto: “La riforma è cominciata vent’anni fa con Amato, poi con Dini e tutti i governi che si sono susseguiti. Di fatto la riforma Monti-Fornero, chiude un ciclo di transizione molto lungo.”
    A chi gli chiedeva se il sistema sarà sostenibile dalle singole persone ha poi risposto: “Serve la ‘seconda gamba’ della pensione complementare, che in Europa è molto diffusa ma che in Italia stenta ancora a decollare. Su questo tutti (Inps, assicurazioni e banche) devono lavorare”. Mastrapasqua ha anche ricordato un dato “allarmante”: nel Vecchio Continente “la media di coloro che hanno la pensione complementare è di circa il 91%, in Italia è il 23%. Un delta troppo ampio sul quale bisogna riflettere per capire quali sono gli errori che sono stati fatti”

    Tecnica della scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



Pagina 5 di 54 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima

Informazioni Discussione

Utenti che Stanno Visualizzando Questa Discussione

Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)

Tag per Questa Discussione

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •