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Discussione: In pensione con 40 anni, più due

  1. #21
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    Collocamento a riposo: il Miur fissa al 30 marzo il termine per la presentazione delle domande

    Emanata la circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012 che trasmette il D.M. n. 22 e fissa al prossimo 30 marzo il termine ultimo per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2012, nonché per la eventuale revoca di tali domande, da parte del personale, docente, educativo ed Ata.
    Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.
    Si precisa fra l’altro che “entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 2012, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
    Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento".
    Rimangono fermi i criteri stabiliti dalla drettiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l’applicazione dell’art.. 72, comma 7 e comma 11 della legge n. 133/2008, quest’ultimo come sostituito dall’art. 17, comma 35/novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.


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  2. #22
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    Per quest’anno sulle pensioni rimane tutto come già deciso dal decreto "Salva italia"

    Guida alla presentazione delle domande di collocamento a riposo
    La circolare del Miur, per il pensionamento 2011, fu emanata nel dicembre 2010. Quella invece per l’anno 2012 si è fatta attendere un po’ troppo. Porta la data del 12 marzo 2012 ed ha per oggetto il decreto Miur n. 22/2012, che delibera le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012 indicandone le linee operative. Qualche giorno prima era stata diffusa sul web la circolare n. 2 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che ha sciolto ogni eventuale dubbio sulla interpretazione dell’art. 24 della riforma Monti-Fornero (legge n. 214/2011, c.d."Decreto salva Italia" ).
    In queste settimane in molti si aspettavano cambiamenti o modifiche dell’ultima ora soprattutto per il possibile spostamento dei “diritti acquisiti” dalla data del 31/12/2011 - comune a tutti i lavoratori - al 31agosto 2012 per il pensionamento dei lavoratori della conoscenza, costretti ad aspettare il 1° settembre per “salutare” il mondo della scuola. Tre mesi di attesa non hanno arrecato nessuna modifica rispetto a quanto deciso nel dicembre scorso dal nostro governo “tecnico”.
    Il sistema previdenziale italiano ha subito radicali cambiamenti per effetto di una pluralità di leggi approvate nel corso del 2011 sia dal governo “Berlusconi IV” che dall’attuale governo Monti.
    Per i dipendenti del Miur, i requisiti anagrafici e contributivi indispensabili per poter andare in pensione dal 1° settembre 2012 col “vecchio” sistema sono riferiti al 31/12/2011:

    • Per la pensione di vecchiaia occorrono 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per ledonne, unitamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva. Oppure 15 anni per chi è in possesso di anzianità contributiva dal 31 dicembre 1992.
    • La pensione di anzianità viene applicata per l’ultima volta (essendo stata abolita dalla riforma “Fornero”) colraggiungimento, della "quota 96" tra età anagrafica ed età contributiva, purché l’età anagrafica sia di almeno 60 anni e l’anzianità contributiva sia di almeno 35 anni.
    • Valgono anche 40 anni di contribuzione come limite massimo di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica.
    • Le dipendenti, infine, che optano per la pensione liquidata con il sistema unicamente contributivo rimane in vigore l’art. 1° comma 9 della legge n. 243/2004, che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore al 35 anni.

    I requisiti anagrafici e contributivi indispensabili per poter andare in pensione dal 1° settembre 2012 costituiscono la novità della riforma pensionistica e si riduco sostanzialmente a due:

    – la pensione di vecchiaia che per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione, si raggiunge a 66 anni con una anzianità contributi minima pari a 20 anni;
    – la pensione anticipata, che dal 1° gennaio 2012 sostituisce quella di “anzianità di servizio”, per cui sarà possibile andare in pensione prima del raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, qualora si abbia un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese - per i lavoratori - e di 41 anni e 1 mese per le lavoratrici.

    Fin qui le novità sostanziali. Per quelle formali, occorre ricordare quanto segue:

    • La data entro la quale il personale della scuola (compresi i dirigenti scolastici) può presentare la domanda di cessazione dal servizio (tramite Polis) e il 30 marzo 2012.
    • Il personale delle province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali.
    • Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.
    • Le istanze di trattenimento in servizio vanno inoltrate in forma cartacea



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  3. #23
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    Anche la FLC all’attacco contro le nuove regole di pensionamento sulla scuola


    Con un comunicato aggressivo la Flc-Cgil mette a disposizione del personale della scuola i propri uffici legali territoriali per ricorrere contro la legge Fornero sui pensionamenti e contestualmente dichiara di impugnare davanti al Tar del Lazio la Circolare ministeriale della Funzione Pubblica dell’8 marzo 2012, la Circolare nr. 23 e il Decreto nr. 22 del Miur del 12 marzo che applicano al settore pubblico e alla scuola la riforma Fornero.
    La Flc-Cgil scende dunque in campo contro la legge di riforma delle pensioni a firma della ministra Elsa Fornero e dichiara di impugnare davanti al TAR del Lazio la Circolare ministeriale dell’8 marzo 2012, la Circolare nr. 23 e il Decreto nr. 22 del Miur del 12 marzo con cui viene applicato al settore pubblico e alla scuola la riforma che stabilisce come termine ultimo per godere dei benefici della riforma Damiano (Governo Prodi) il 31/12/2011.
    In base alle nuove regole imposte dalla ministra infatti solo chi raggiunge quota 96 entro il 31/12/2011 può godere delle vecchie regole e cioè: 60 anni di età anagrafica e 36 anni di contributi utili oppure 61 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi utili; la quota 96 può essere raggiunta anche sommando le eventuali “porzioni” di anno, quindi ad esempio sommando 60 anni e 2 mesi di età con 35 anni e 10 mesi di contributi utili; oppure 40 anni di contributi utili.
    Esclusi quindi coloro che raggiungono quota 96 anche un giorno dopo e in modo particolare i lavoratori della scuola che, godendo da sempre di una sola finestra di uscita, quella di fine anno scolastico, si sono visti negare un diritto.
    E’ nato anche da questa “ingiustizia” la costituzione di un comitato “Quota 96”, composto da un nutrito gruppo di docenti e Ata che si stanno organizzando per adire le vie legali al fine di avere spostato i benefici al 31 agosto 2012, in conformità appunto alla specificità della scuola.
    La Flc-Cgil dice inoltre che “le novità introdotte da questa riforma sono tutte peggiorative e stanno penalizzando migliaia di lavoratori, in particolare nel comparto scuola e per questo la FLC CGIL sta studiando tutte le possibili azioni per contrastarne l’applicazione."
    "Queste nuove regole hanno effetti diversi anche sui singoli pensionandi e sui requisiti che derivano dalla storia personale di ciascuno. Questo significa che per attivare la tutela individuale e proporre eventuali ricorsi, da valutare caso per caso, è necessario prima di tutto presentare la domanda e attendere un atto di diniego da parte dell’amministrazione a una richiesta di pensionamento o al misconoscimento di uno o più requisiti. Va quindi impugnato un atto amministrativo ben preciso davanti al giudice del lavoro: per l’impugnazione non c’è scadenza. I lavoratori interessati", conclude il comunicato Flc, "possono sottoporre l’atto da impugnare agli uffici legali delle FLC CGIL territoriali che li assisteranno nell’azione giudiziaria"


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  4. #24
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    Pensioni: nessuna proroga, ci sono i precari

    Fino a qualche anno fa i dipendenti pubblici, compresi i docenti, che arrivavano ai 65 anni di età avevano diritto di chiedere la proroga per rimanere in servizio per altri due anni. Addirittura ancor prima si poteva chiedere di rimanere fino al 70esimo anno di età per raggiungere il limite minimo o massimo di pensione (rispettivamente 20 anni o 40 anni).
    Ora non più, perché la possibilità di permanere per altri due anni in servizio è rimessa alla decisione discrezionale dell’Amministrazione.
    Questo principio è stato confermato anche dalla recente riforma pensionistica che ha ulteriormente rafforzato l’eccezionalità della deroga.
    L’Amministrazione scolastica, cui è rimessa la decisione di possibile accoglimento di permanenza in servizio, dovrà tener conto di quanto comunicato dal Miur con la recente circolare n. 23/2012 che, sulla base delle indicazioni della Funzione Pubblica, prevede in proposito testualmente: “Deve essere considerata, con particolare attenzione la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario”.
    Un chiaro “lasciate ogni speranza o voi che uscite! Il vostro posto è dei precari”.
    Alcuni Uffici scolastici regionali (quello del Lazio, per esempio) hanno già comunicato alle scuole che non saranno accolte richieste di proroga.
    “Parimenti, per i Dirigenti scolastici – precisa la circolare ministeriale - le istanze di trattenimento devono essere valutate sia in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo di dimensionamento della rete scolastica che all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali in atto”.
    Insomma un ben servito per tutti, anche se la filosofia di fondo della legge di riforma ha come obiettivo ultimo quello di rinviare il più possibile il momento di pensionamento dei dipendenti, trattenendoli qualche anno di più in servizio.


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  5. #25
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    Pensioni: anche per il personale Afam domande entro il 30 marzo


    E’ del 16 marzo 2012 la nota prot. n. 1888 “Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale - Anno accademico 2012/2013”.
    E’ pubblicata nel sito del Miur ma non sulla home page, né nelle notizie in evidenza. Bisogna frugare all’interno, tra gli “Atti Ministeriali” per poter leggere la nota riferita ai lavoratori della cultura nobile dell’arte, della musica e della danza. Il sabato e la domenica istruzione.it è fermo, in standby. Così un curioso viaggiatore della rete, neppure navigando sui siti sindacali (e non) riesce ad avere l’informazioni per l’Afam in tempo utile.
    In questa settimana, in prossimità della scadenza del 30 marzo per la presentazione delle istanze online, sono arrivate: decreti, circolari di vari ministeri e 4 circolari Inps che hanno avuto grande diffusione.
    Sulla nota n.1888 invece, a più di 24 ore si è scritto ancora poco. Eppure si tratta un testo chiarissimo e per nulla di genere burocratese. Sinteticamente si riassume la recente normativa sui requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, al trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
    Leggendo un passo della nota - sulle cessazione del personale Afam - e applicandolo alla scuola con modifiche temporali (31 agosto 2012 anziché 31 ottobre 2012), si può facilmente capire, ad esempio, la possibilità di poter fruire della proroga in servizio:"Occorre premettere che per l'a.s. (n.d.r.) 2012/2013, l'istituto (nd.r. del trattenimento in servizio) non può che riferirsi a coloro che hanno compiuto il 65° anno di età tra il 1°settembre e il 31 dicembre 2011 o a coloro che lo compiano tra il 1° gennaio e il 31agosto 2012 (n.d.r), che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, secondo la vecchia normativa; il personale in questione, se non è già in possesso della massima anzianità contributiva, potrà permanere in servizio fino al 67° anno di età, ove, naturalmente, le istituzioni acconsentano al trattenimento.
    E' evidente, infatti, che per coloro che compiono il 65° anno a decorrere dal 1° gennaio 2012 e che non hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011, il nuovo limite di età è 66 anni e coloro che hanno già compiuto il 66° anno di età e sono ancora in servizio sono già stati destinatari del trattenimento in servizio negli anni precedenti; in quest'ultimo caso, si precisa che i predetti provvedimenti non sono toccati in alcun modo dalla nuova disciplina".



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  6. #26
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    Riforma pensioni, i sindacati impugnano il diktat della Fornero


    Del mancato via libera a 4mila dipendenti cui serviva il riconoscimento del servizio fino al 31 agosto si discuterà anche in tribunale. Il ministro del Welfare: capisco rabbia, ma non è un'ingiustizia. Anche gli over 65 anni tremano: ottenere la proroga per rimanere in servizio sarà davvero dura.
    Sembrano non volersi rassegnare i circa 4mila dipendenti, in larga parte insegnanti, che hanno visto sfumare negli ultimi mesi la possibilità di andare in pensione a seguito dell’approvazione della riforma Monti-Fornero: naufragata la possibilità di un emendamento al decreto Milleproroghe, su cui si era a lungo impegnato il Partito democratico, i diretti interessati hanno man mano iniziato a muoversi attraverso iniziative legali. Dopo la costituzione del gruppo on line “Quota 96”, venutosi a creare all’interno del nel blog dell'on. Manuela Ghizzoni (Pd), negli ultimi giorni a farsi promotori dei ricorsi sono stati alcuni sindacati. Il mancato riconoscimento del servizio che va dal 1° gennaio al 31 agosto 2012 diventerà materia di Tribunale amministrativo regionale attraverso, ad esempio, la Uil Scuola: il sindacato guidato da Massimo Di Menna ha annunciato che impugnerà il diktat del governo mettendo a disposizione una dettagliata scheda che riassume i requisiti necessari per impugnare al Tar del Lazio, tramite le segreterie provinciali, una “decisione del governo che penalizza i lavoratori del nostro settore in modo particolare, creando disparità”.
    Sempre la Uil Scuola riassume le tipologie di persone interessate dal ricorso (c’è tempo sino al 14 aprile): i nati tra l’1.1.1952 e il 31.8.1952 che alla data del 31.8.2012 o del 31.12.2012 maturano almeno 36 anni di servizio: i nati/e nel 1951 (o uomini nati in anni precedenti) che maturano 35 anni di servizio entro il 31.8.2012 o il 31.12.2012; tutti i dipendenti che maturano 40 anni di servizio entro il 31.8.2012 o entro il 31.12.2012.
    A procedere per il riconoscimento di un diritto cambiato “in corsa” è anche l’Anief: l’associazione sindacale, che ha fatto delle battagli in tribunale uno dei suoi cavalli di battaglia, ha annunciato oggi che a seguito della mancata “risposta positiva del Miur alla diffida inviata dall’Anief per conto dei propri associati nei giorni scorsi”, il personale interessato “può inviare un modello sostitutivo di domanda cartacea da compilare al posto di quello telematico”. Sempre al Tar del Lazio verranno contestati diversi provvedimenti ministeriali: il D. M. n. 22 del 12 marzo, la circolare Miur n. 23 del 12 marzo, la circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo, le circolari Inps nn. 35 e 37 del 14 marzo. E se non basterà, l’Anief ha già pronti “i ricorsi al Giudice del Lavoro”.
    D’altra parte per chi è intenzionato a lasciare, quella delle vie legali sembra davvero l’ultima spiaggia. Le residue possibilità di deroghe ai requisiti per andare in pensione sono state praticamente cancellate dal ministro del Welfare, Elsa Fornero, durante un question time svolto alla Camera qualche giorno fa: "un conto è venire incontro alle esigenze di chi ha lasciato il lavoro per accordi, un altro è la questione di chi il lavoro ce l'ha ancora. Per quanto possa umanamente comprendere la delusione provata da questi lavoratori - ha aggiunto la Fornero - non lo ritengo un'ingiustizia e non credo che oggi noi possiamo tornare su questa questione riportando indietro le lancette a favore dei lavoratori della categoria della scuola".
    Intanto, paradossalmente, anche per coloro che pur avendo compiuto 65 anni vorrebbero rimanere in servizio si fanno esigue le possibilità di ottenere l’ok dell’Usr: nella circolare del Miur dello scorso 12 marzo è infatti esplicitato che nell’esaminare le richieste di proroga gli Uffici scolastici regionale dovranno considerare “con particolare attenzione la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario”.
    L’altolà vale anche per i capi d’istituto. Per i quali “le istanze di trattenimento devono essere valutate sia in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo di dimensionamento della rete scolastica che all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali in atto”.
    Insomma, sembra proprio che stavolta il governo sia riuscito proprio a scontentare tutti in un “colpo” sola. Sia chi vorrebbe lasciare ma non può, perché i suoi ultimi otto mesi per la prima volta non gli vengono considerati. Sia chi vorrebbe rimanere, ma non può perché le riforme stanno determinando sempre più esuberi.


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    Trattenuta 2,5% per la buonuscita, braccio di ferro tra Miur e sindacati


    Viale Trastevere ha risposto alle diffide dei lavoratori sostenendo che il passaggio per tutti al Tfs non ha cambiato nulla. Dopo la Gilda, stavolta a replicare è l’Anief: il giudice del lavoro ci darà ragione.
    La disputa sulla laicità delle trattenuta del 2,5% per l’accantonamento dell’indennità di buonuscita, operata sugli stipendi dei dipendenti della scuola anche dopo il 1° gennaio 2011, sta determinando un altro braccio di ferro tra ministero dell’Istruzione e sindacati. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, con il passaggio per tutti al Tfs (trattamento di fine servizio) il regime cui fare riferimento diventa quello dei lavoratori privati. Cui non è assegnata alcuna percentuale per la cosiddetta liquidazione di fine rapporto.
    Nei giorni scorsi la Gilda degli insegnanti aveva invitato i docenti ad inviare al Miur degli atti di diffida a seguito della volontà di quest’ultimo di mantenere in vita la trattenuta a favore del Tfr. Fondamentale, sempre per il sindacato guidato da Rino Di Meglio, sarebbero gli “esiti della decisione della Corte Costituzionale”, cui si è rivolto il Tar della Calabria per “dirimere la questione”. L’invito è stato rivolto anche da altri sindacati, ma soprattutto raccolto da molti dipendenti.
    Tanto che il 23 marzo viale Trastevere ha emesso una nota attraverso cui ha tenuto a precisare “che a proposto delle richieste di diffida finalizzate ad ottenere la “cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione”, il MEF Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, con nota del 13 febbraio 2012, ha chiarito che le modalità di calcolo del TFS non hanno subito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, alcuna variazione”. A sostegno di questa teoria riporta l’art. 1 comma 3 del DPCM 20 dicembre 1999, che contiene le motivazioni tecniche per cui occorre “assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti”.
    La precisazione non ha però scalfito le certezze dei sindacati. Nelle ultime ore l’Anief, in particolare, ha detto di rimanere “convinta” del fatto che “alla luce delle norme vigenti e delle sentenze che i Tar stanno emettendo in merito”, da 15 mesi “viene sottratta al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavoratore privato, e quindi diminuita contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo”. Violando palesemente in tal modo, sempre secondo il sindacato, l’articolo 3 e dell’articolo 36 della Costituzione, che non prevede applicazioni disomogenee tra lavoratori pubblici e privati. Esaurita la “fase” delle diffide, l’organizzazione guidata da Marcello Pacifico ha già annunciato che “si rivolgerà al giudice del lavoro”.
    L’obiettivo è arrivare a replicare nella scuola la sentenza favorevole che il Tar della Calabria, con la n. 53/2012, ha emesso a proposito di una situazione analoga a favore dei magistrati.

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    Pensionamento dirigenti scolastici


    La Uil in un comunicato annuncia che il ministero procederà al pensionamento di ufficio per tutti quei dirigenti che abbiano raggiunto i requisiti di età e contributi così come previsto dalla circolare n. 23 del 12 marzo.
    Tutte le organizzazioni sindacali, convocate la scorso 30 marzo al Miur, hanno espresso contrarietà in quanto: a) Rimangono molte scuole prive di dirigenti e quindi, la proroga nei casi di disponibilità dei posti appare ragionevole b) Il ministero dovrebbe determinare condizioni di equità in quanto alcuni direttori regionali hanno concesso l’anno scorso una proroga pluriennale. A parere della Uil, anche per evitare contenziosi, occorre un trattamento omogeneo.


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    Pensionamento dirigenti, le incertezze aumentano
    Per le proroghe sarà decisiva la situazione regionale: laddove si prospettano esuberi, le richieste saranno respinte. Negli altri casi la decisione è dei direttori degli Usr. L’Anp preoccupata per le lettere che il Miur sta inviando per attuare la “risoluzione unilaterale del rapporto”: c’è il rischio che qualcuno rimanga senza stipendio e senza pensione.
    Continua a prevalere l’incertezza e la mancanza di equità sul pensionamento coatto dei dirigenti scolastici che abbiano compiuto 65 anni di età, detengano 40 anni di anzianità contributiva o abbiano superato la cosiddetta “quota 96” entro lo scorso 31 dicembre 2011. Detto delle diverse interpretazioni delle norme adottate sino ad oggi dai vari direttori degli Usr, l’impressione è che il periodo di transizione a cavallo tra la riforma Fornero e il vecchio trattamento possa ulteriormente acuire le differenze di trattamento. Soprattutto per chi ha superato i 65 anni di età.
    Il Miur ha spiegato, lo scorso 12 marzo, attraverso la circolare n. 23, che ha raccolto le ultime indicazioni della Funzione Pubblica, che le proroghe a coloro che hanno chiesto di rimanere in servizio dovranno essere valutate attentamente: “le istanze di trattenimento – ha messo in guardia viale Trastevere riferendosi proprio ai dirigenti scolastici - devono essere valutate sia in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo di dimensionamento della rete scolastica che all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali in atto”.
    A fronte di tale indicazione, quindi, la situazione potrà variare da regione a regione. In quelle, ad esempio, dove il dimensionamento non porterà particolari esuberi, sono previsti diversi pensionamenti e si continuerà ad abbondare con le reggenze, le proroghe verranno probabilmente concesse. Viceversa, in quelle regioni dove si prevedono dirigenti senza istituto di titolarità e, contemporaneamente, una scarsa quantità di trattamenti di quiescenza, sarà molto più difficile che il direttore dell’Usr si prenda la responsabilità di concedere il mantenimento in servizio.
    Ancora più incertezze starebbe comportando la decisione “unilaterale” da parte del Miur di mandare in pensione i dirigenti in possesso dei requisiti sopra citati. L’Associazione nazionale presidi ha espresso forti perplessità verso questo provvedimento (si parla di alcune centinaia di lettere che in queste giorni stanno per essere recapitate ai dirigenti individuati), “perché – scrive il sindacato guidato da Giorgio Rembado - il datore di lavoro che procede al ‘licenziamento’ ha l’onere di garantire che il lavoratore non subisca ulteriore pregiudizio economico, quale quello di rimanere senza stipendio e senza pensione. In quest’ultima evenienza, tutte le conseguenze del recesso unilaterale dell'amministrazione ricadranno inevitabilmente sul datore di lavoro che procede al licenziamento, cioè sul Direttore dell'ufficio scolastico regionale”.
    Insomma, seguendo tale ragionamento, il Miur potrebbe mandare in pensione dei capi d’istituto che non avrebbero ancora maturato i requisiti per accedervi. Poiché non siamo nella condizione di porre dei dubbi sul pericolo esternato dal primo sindacato dei dirigenti scolastici italiani, sarebbe opportuno che gli organi previdenziali, ma anche la Funzione Pubblica e lo stesso Miur, facciano al più presto chiarezza. Altrimenti anche i pensionamenti diventeranno materia di studio da affrontare in tribunale.


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    La domanda di pensione si presenta via web


    linea il nuovo servizio ex Inpdap per l’invio telematico dell’istanza per la pensione di anzianità, vecchiaia o inabilità
    Per la presentazione della domanda di pensionamento, per i dipendenti pubblici è sufficiente avere un computer e una connessione ad Internet. Da quest’anno, infatti, l’istanza si può presentare telematicamente tramite il servizio “Domanda web di pensione” predisposto dall’ex Inpdap.

    Con tale funzionalità, è possibile inviare via web le domande di pensione diretta ordinaria di anzianità, di vecchiaia o di inabilità/infermità.
    Il servizio è disponibile nell’Area Riservata del www.inpdap.gov.it, alla quale si accede con le credenziali di accesso ai servizi telematici ex Inpdap:
    • un Pin (Personal Identification Number), cioè un codice riservato di identificazione personale, che l’utente potrà richiedere attraverso la “Procedura Autoregistrazione";
    • una password, che l’utente potrà scegliere una volta ottenuto il Pin, e con la quale accederà all’Area Riservata.
    Senza autenticazione è invece possibile per iscritti e i pensionati ex Inpdap accedere ad alcuni servizi telematici:
    • il servizio Sms che consente di ricevere sul proprio cellulare ogni novità relativa alle prestazioni Inpdap: pensioni, prestiti, mutui, borse di studio, soggiorni e vacanze e master, oppure solo quelle di proprio interesse. L’iscrizione al servizio si effettua in via telematica.
    • Mettiamoci la Faccia è una procedura che consente di esprimere il proprio giudizio relativamente al servizio ricevuto presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Sede ex Inpdap cui ci si è rivolti.


    tecnica dela scuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



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