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Discussione: In pensione con 40 anni, più due

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  1. #1
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    Predefinito Perequazione automatica sulle pensioni di gennaio

    Per effetto della legge n. 214/2011 (manovra Monti) le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2012 sono state adeguate nella percentuale del 2,6% per la pensione con importo mensile fino a € 1.405.05 (3 volte il trattamento minimo Inps).
    Per le pensioni di importo superiore a tre volte il suddetto minimo Inps e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato (€ 1.441,58).
    Le pensioni superiori a tale ultimo importo non saranno rivalutate (art. 24, comma 25).
    Pertanto, il calcolo della perequazione automatica in via previsionale per il 2012 sarà effettuato tenendo conto dei seguenti valori:
    · 2,6 % sull’importo mensile non eccedente € 1.405,05
    · per gli importi mensili compresi tra € 1.405,06 e 1.441,58: l’incremento a scalare per un massimo di € 36,53 che viene attribuito fino a concorrenza di € 1.441,58
    · 0% per le pensioni eccedenti € 1.441,58
    I valori di perequazione definitivi per il 2011 sono invece i seguenti:
    · 1,6% sull’importo mensile non eccedente € 1.382,91
    · 1,44% sull’importo mensile oltre € 1.382,91 e fino a € 2.304,85
    · 1,2% sull’importo mensile oltre € 2.304,85
    Per tutti i dettagli si rimanda alla lettura della nota operativa Inpdap n. 44/2011.



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  2. #2
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    Collocamento a riposo: il Miur fissa al 30 marzo il termine per la presentazione delle domande

    Emanata la circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012 che trasmette il D.M. n. 22 e fissa al prossimo 30 marzo il termine ultimo per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2012, nonché per la eventuale revoca di tali domande, da parte del personale, docente, educativo ed Ata.
    Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.
    Si precisa fra l’altro che “entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 2012, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
    Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento".
    Rimangono fermi i criteri stabiliti dalla drettiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l’applicazione dell’art.. 72, comma 7 e comma 11 della legge n. 133/2008, quest’ultimo come sostituito dall’art. 17, comma 35/novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.


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  3. #3
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    Pensioni: anche per il personale Afam domande entro il 30 marzo


    E’ del 16 marzo 2012 la nota prot. n. 1888 “Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale - Anno accademico 2012/2013”.
    E’ pubblicata nel sito del Miur ma non sulla home page, né nelle notizie in evidenza. Bisogna frugare all’interno, tra gli “Atti Ministeriali” per poter leggere la nota riferita ai lavoratori della cultura nobile dell’arte, della musica e della danza. Il sabato e la domenica istruzione.it è fermo, in standby. Così un curioso viaggiatore della rete, neppure navigando sui siti sindacali (e non) riesce ad avere l’informazioni per l’Afam in tempo utile.
    In questa settimana, in prossimità della scadenza del 30 marzo per la presentazione delle istanze online, sono arrivate: decreti, circolari di vari ministeri e 4 circolari Inps che hanno avuto grande diffusione.
    Sulla nota n.1888 invece, a più di 24 ore si è scritto ancora poco. Eppure si tratta un testo chiarissimo e per nulla di genere burocratese. Sinteticamente si riassume la recente normativa sui requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, al trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
    Leggendo un passo della nota - sulle cessazione del personale Afam - e applicandolo alla scuola con modifiche temporali (31 agosto 2012 anziché 31 ottobre 2012), si può facilmente capire, ad esempio, la possibilità di poter fruire della proroga in servizio:"Occorre premettere che per l'a.s. (n.d.r.) 2012/2013, l'istituto (nd.r. del trattenimento in servizio) non può che riferirsi a coloro che hanno compiuto il 65° anno di età tra il 1°settembre e il 31 dicembre 2011 o a coloro che lo compiano tra il 1° gennaio e il 31agosto 2012 (n.d.r), che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, secondo la vecchia normativa; il personale in questione, se non è già in possesso della massima anzianità contributiva, potrà permanere in servizio fino al 67° anno di età, ove, naturalmente, le istituzioni acconsentano al trattenimento.
    E' evidente, infatti, che per coloro che compiono il 65° anno a decorrere dal 1° gennaio 2012 e che non hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011, il nuovo limite di età è 66 anni e coloro che hanno già compiuto il 66° anno di età e sono ancora in servizio sono già stati destinatari del trattenimento in servizio negli anni precedenti; in quest'ultimo caso, si precisa che i predetti provvedimenti non sono toccati in alcun modo dalla nuova disciplina".



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  4. #4
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    Pensionamento dirigenti, le incertezze aumentano
    Per le proroghe sarà decisiva la situazione regionale: laddove si prospettano esuberi, le richieste saranno respinte. Negli altri casi la decisione è dei direttori degli Usr. L’Anp preoccupata per le lettere che il Miur sta inviando per attuare la “risoluzione unilaterale del rapporto”: c’è il rischio che qualcuno rimanga senza stipendio e senza pensione.
    Continua a prevalere l’incertezza e la mancanza di equità sul pensionamento coatto dei dirigenti scolastici che abbiano compiuto 65 anni di età, detengano 40 anni di anzianità contributiva o abbiano superato la cosiddetta “quota 96” entro lo scorso 31 dicembre 2011. Detto delle diverse interpretazioni delle norme adottate sino ad oggi dai vari direttori degli Usr, l’impressione è che il periodo di transizione a cavallo tra la riforma Fornero e il vecchio trattamento possa ulteriormente acuire le differenze di trattamento. Soprattutto per chi ha superato i 65 anni di età.
    Il Miur ha spiegato, lo scorso 12 marzo, attraverso la circolare n. 23, che ha raccolto le ultime indicazioni della Funzione Pubblica, che le proroghe a coloro che hanno chiesto di rimanere in servizio dovranno essere valutate attentamente: “le istanze di trattenimento – ha messo in guardia viale Trastevere riferendosi proprio ai dirigenti scolastici - devono essere valutate sia in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo di dimensionamento della rete scolastica che all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali in atto”.
    A fronte di tale indicazione, quindi, la situazione potrà variare da regione a regione. In quelle, ad esempio, dove il dimensionamento non porterà particolari esuberi, sono previsti diversi pensionamenti e si continuerà ad abbondare con le reggenze, le proroghe verranno probabilmente concesse. Viceversa, in quelle regioni dove si prevedono dirigenti senza istituto di titolarità e, contemporaneamente, una scarsa quantità di trattamenti di quiescenza, sarà molto più difficile che il direttore dell’Usr si prenda la responsabilità di concedere il mantenimento in servizio.
    Ancora più incertezze starebbe comportando la decisione “unilaterale” da parte del Miur di mandare in pensione i dirigenti in possesso dei requisiti sopra citati. L’Associazione nazionale presidi ha espresso forti perplessità verso questo provvedimento (si parla di alcune centinaia di lettere che in queste giorni stanno per essere recapitate ai dirigenti individuati), “perché – scrive il sindacato guidato da Giorgio Rembado - il datore di lavoro che procede al ‘licenziamento’ ha l’onere di garantire che il lavoratore non subisca ulteriore pregiudizio economico, quale quello di rimanere senza stipendio e senza pensione. In quest’ultima evenienza, tutte le conseguenze del recesso unilaterale dell'amministrazione ricadranno inevitabilmente sul datore di lavoro che procede al licenziamento, cioè sul Direttore dell'ufficio scolastico regionale”.
    Insomma, seguendo tale ragionamento, il Miur potrebbe mandare in pensione dei capi d’istituto che non avrebbero ancora maturato i requisiti per accedervi. Poiché non siamo nella condizione di porre dei dubbi sul pericolo esternato dal primo sindacato dei dirigenti scolastici italiani, sarebbe opportuno che gli organi previdenziali, ma anche la Funzione Pubblica e lo stesso Miur, facciano al più presto chiarezza. Altrimenti anche i pensionamenti diventeranno materia di studio da affrontare in tribunale.


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    Corte Conti, dal precariato rischi per le pensioni future


    L'aumento del precariato mette a rischio la "sostenibilità sociale" del sistema pensionistico in futuro. E' necessario un attento monitoraggio dell'impatto della riforma delle pensioni sui conti dell'Inps. L’allarme viene dalla Corte dei Conti
    L'allarme è contenuto in una relazione della Corte dei Conti, secondo cui rappresentano un "fattore critico" le "crescenti forme di precarietà del mercato del lavoro - nei posti e nelle retribuzioni - che incidono sui futuri trattamenti pensionistici, soprattutto per le fasce più deboli (dei giovani, delle donne e dei più anziani), con riflessi sull'adeguatezza delle prestazioni e sulla sostenibilità sociale dell'intero sistema".
    Per questo la Corte dei Conti ritiene "indilazionabili misure di risanamento" dei principali Fondi dell'Inps, "nonchè di razionalizzazione di quelli 'minori'.
    L'esortazione è contenuta nella relazione sul risultato del controllo eseguito sull'istituto di previdenza in cui viene sottolineata la necessità di "sottoporre a riesame il modello della previdenza complementare, la cui eventuale confermata configurazione privata impone misure di rilancio, per incentivare le esigue iscrizioni e di razionalizzazione, per ridurre l'estrema polverizzazione dei Fondi".
    E' necessario un attento monitoraggio dell'impatto della riforma delle pensioni sui conti dell'Inps. E' quanto afferma la Corte dei Conti nella sua relazione sulla gestione finanziaria dell'istituto nel 2011. In particolare, il documento "segnala l'esigenza di monitorare assiduamente l'incidenza delle riforme del lavoro e della previdenza obbligatoria sulla spesa pensionistica fino all'entrata a regime del sistema contributivo e di sottoporre a riesame il modello della previdenza complementare, la cui eventuale confermata configurazione privata impone misure di rilancio, per incentivare le esigue iscrizioni e di razionalizzazione, per ridurre l'estrema polverizzazione dei fondi".


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    Che fine faranno i docenti di “Quota 96”?

    Salvati gli esodati, con un emendamento depositato in commissione Bilancio della Camera, resta sul tappeto il nodo di quel personale della scuola ingabbiato ingiustamente nei gangli della legge Fornero sulle pensioni
    “Con l'emendamento che abbiamo depositato stasera il nodo degli esodati viene risolto non solo con i 100 milioni già previsti, ma anche con i risparmi che si potranno ricavare dai 9 miliardi già stanziati per la platea dei primi 120mila salvaguardati.” A parlare è Pier Paolo Baretta, capogruppo Pd in commissione Bilancio e relatore del Ddl Stabilità ma che nulla dice sull’emendamento, inserito in questo che salva gli esodati, relativo al riconoscimento del diritto a circa 3.500 lavoratori della scuola il cui torto è stato quello di nascere qualche secondo dopo il 1951 e quindi di non partecipare ai benefici pensionistici bloccati inesorabilmente dal ministro tecnico al lavoro alla fatidica data del 31 dicembre del 2011.
    E’ vero che ogni legge e disciplina legislativa ha bisogno di un inizio, ma è anche vero che questo gruppo di docenti aveva già da tempo, e fini a qualche mese prima della sventagliata legislativa di Fornero, pianificato la propria vita futura e progettato l’avvenire. E’ anche vero che la legge è dura ma è Legge, pur tuttavia viene tirannicamente misconosciuto la specificità della scuola che apre il primo settembre e chiude il 30 agosto e quindi deve barcamenarsi all’interno di queste date, sia per deontologia professionale e sia per i diritti che hanno gli studenti alla stabilità e continuità didattica. Un diritto del resto riconosciuto da tutti i sindacati della scuola che hanno protestato e si sono pure rivolti alla magistratura insieme col gruppo di “Quota 96”, dove oltre un migliaio di questi lavoratori della conoscenza si sono ritrovati.
    E anche questo spaccato la dice lunga sulla considerazione che questo Governo ha della scuola, su cui scarica con abulico senso tutte le contraddizioni, gli sprechi, le saccenterie e perfino le gnoccherie che altri ambiti e altre scelte hanno creato. Che colpe hanno i docenti e il personale di “Quota 96”? Fra l’altro, dicono le agenzie, la proposta di modifica prevede che “le norme che tutelano gli attuali esodati vengano estese anche ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre del 2011 nei seguenti casi: Se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 settembre del 2012 e i lavoratori sono stati collocati in mobilità ordinaria o in deroga in seguito di accordi governati o non governati, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiamo perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014”. E quale danno erariale ci sarebbe stato se all’interno di questa dicitura fosse stato inserito che tali possibilità si “estendono anche al personale della scuola”? Baretta, il relatore, è soddisfatto e pure Bersani, il segretario del Pd, canta vittoria: ma di questi docenti chi si occupa? L’on. Manuela Ghizzoni, Pd e presidente della Commissione cultura alla camera, ha fatto di tutto, ci dicono i docenti della “Quota96”, per portare a soluzione onorevole una evidente ingiustizia, ma a quanto sembra si è alzato il classico e mefistofelico muro di gomma contro cui, quando le cose non piacciono a grappoli di politici, si va a sbattere inesorabilmente.
    Restano tuttavia aperte le strade, per dare soluzione al problema dei 3500 docenti trattenuti nel pantano, della magistratura, sia contabile e sia costituzionale, anche per capire se sia eticamente corretto sciogliere le borse per le pensioni d’oro dei grossi funzionari dello Stato e chiuderle invece inesorabilmente per un manipolo di lavoratori che vogliono solo tirare a campare sugli scarni proventi di una pensione conquistata col sudore.

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  7. #7
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    La C.M. n. 98/2012 è indirizzata “agli uffici scolastici regionali e ai Ds”. Spetta a loro la gestione delle istanze di pensione (Terza parte)

    Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il Sidi per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi Inps- gestione ex Inpdap per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione Sidi per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati Polis per recepire le informazioni contenute nelle domande 1^ parte
    2^ parte Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati (entro il 25 febbraio c.a.) l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso. Nella domanda di cessazione dal servizio gli interessati devono, preventivamente dichiarare la volontà di cessare o di permanere in servizio nel caso che sia accertata l’eventuale mancanza dei requisiti pensionistici. Di ciò sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte della segreteria scolastica o l’ufficio scolastico.
    Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso tre modalità, le uniche valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica:
    1) Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.
    2) Presentazione della domanda tramite contact center Integrato (n. 803164)
    3) Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del patronato.
    Per la valutazione delle istanze di permanenza in servizio, sarà considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario. Anche per i DS le istanze di trattenimento devono essere valutate sia in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo di dimensionamento della rete scolastica che all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi DS in seguito al superamento dei concorsi. Al fine della concessione della proroga della permanenza in servizio, accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, vengono privilegiati coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a quelli con almeno 35. Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che (avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011) compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 negli altri casi. In particolare, nel 2013 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2013 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
    Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011. L’Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2013, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini. In tale ultima ipotesi, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. Si ricorda inoltre che, per legge, i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
    Pensionamenti d’ufficio per età. Sono dimessi dal servizio d’ufficio quanti maturano entro il 31 agosto 2013 i 65 anni, se al 31/12/2013 hanno i requisiti per la pensione; a meno che non abbiano chiesto e ottenuto la proroga di due anni oppure fino a max 70 anni. Pertanto nel 2013 sono interessati:
    (A) il personale maschile nato dall’1/9/1947 al 31/8/1948 che ha maturato al 31/12/2011 una anzianità contributiva di 35 anni in quanto al 31/12/11 aveva maturato quota 96;
    (B) il personale femminile nato dall’1/9/1947 al 31/8/1948 che ha maturato al 31/12/2011 20 anni di anzianità contributiva ovvero 15 anni nelle situazioni previste dal D.L. n. 503/92, in quanto al 31/12/2011 aveva maturato, unitamente al requisito dei 61 anni, la pensione di vecchiaia;
    (C) indipendentemente dal servizio, il personale che al 31/8/2013 compie anni 66 e mesi 3.
    Pensionamenti d’ufficio per servizio. Sono dimessi dal servizio d’ufficio, con comunicazione scritta entro il 25 febbraio 2013, coloro che al 31 agosto 2013 maturano:se maschi: 42 anni e 5 mesi;se donne: 41 anni e 5 mesi.
    Tre annotazioni critiche alla C.M. n. 98/2012:
    • A pag 3 in alto è scritto che “La pensione anticipata (…) potrà conseguirsi (…) senza operare alcun arrotondamento”. Ma il non-arrotondamento costituisce una novità rispetto all’analoga precedente C.M. n. 23/2012. Finora è stato esplicitato il non-arrotondamento solo nel determinare le quote con la somma di età e di anzianità. Riteniamo che non sia sufficiente una circolare per estendere il principio del non-arrotondamento. Non risulta che la norma che stabilisce l’arrotondamento dell’anzianità pensionistica in anni e mesi sia stata abrogata. Pertanto se una docente che ha 41 anni, 4 mesi e 16 giorni al 31/12/2013 (a mio parere e contrariamente alla C.M.) può andare in pensioni in quanto 16 giorni si arrotondano ad 1 mese.
    • A pag. 6 in basso si legge “Come chiarito dalla circolare del DFP, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011”. Ma nella circolare in questione questo concetto non è esplicitato in modo chiaro. Significherebbe che chi aveva maturato la quota 96 al 31/12/2011 e successivamente (ad esempio nel 2013) matura i 40 anni di servizio al 31 agosto (non al 31 dicembre) può essere dimissionato d’ufficio entro il 25 febbraio? E’ ben strano!
    • Oltre la metà di pag. 5 si tratta della concessione della proroga per la permanenza in servizio e accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è detto che è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35. Non è chiaro però a quale ufficio (Usr, Usp, al Ds?) spetti, per competenza, la concessione della proroga oltre i 65 anni o oltre i 66 anni e 3 mesi.
    In conclusione, nel rispetto della legge di riforma Fornero, l’Ufficio competente: deve concedere il trattenimento, fino a 70 anni, al personale in esubero se esistono le motivazioni (per es. maturare il minimo per la pensione); deve comunicare la cessazione automatica per vecchiaia tranne che sia chiesta e ottenuta la proroga di due anni o il trattenimento fino a 70 anni; deve escludere qualsiasi proroga e deroga alla cessazione d’ufficio per anzianità (anticipata) quando la documentazione è completa e in regola (riscatti, computi, assenza di penalizzazioni per l’età ecc).


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  8. #8
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    Buon “Active ageing” a tutti.
    Basta attrezzarsi di una buona scorta di Viagra............

    Ma sarà detraibile ?????

  9. #9
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    già rovino gli alunni adesso: figuriamoci da vecchia quando sarò ancor più rimbambita!
    Ma tanto per i nostri governanti la scuola non sta ai primi posti (non dico al primo!), sta in fooooooooondo!
    ciao beva

  10. #10
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    lo fanno solo perchè vi vogliono far sentire ancora il brivido della giovinezza,dovreste dirgli grazie..........malelingue

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