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Discussione: Maturità, latino al Classico

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  1. #1
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    Valutazione, dal 2018 indietro tutta



    Per gli esami di stato la Buona Scuola ingrana la retromarcia. Con balzo di 20 anni per la maturità e di 10 anni per la licenza media. Le delega su valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato, appena approvata dal Consiglio dei ministri, ritorna al passato con una controriforma delle prove d’esame, che entrerà in vigore a giugno 2018. Alla maturità si tornerà alle prove previste prima che la legge n. 425 del 1997 introdusse il meccanismo attuale. Si avranno solo due prove scritte nazionali, una prima che accerterà la padronanza della lingua italiana e una seconda su discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, e un colloquio orale. Addio al quizzone, la temutissima terza prova scritta. E alle superiori, anche se la prova Invalsi all’ultimo anno delle superiori debutterà proprio nel 2018, ma al di fuori dell’esame di stato. Se non confluirà nel voto finale di diploma, tuttavia sarà un requisito per l’ammissione all’esame e il suo punteggio sarà riportato nella documentazione allegata al diploma.
    Al colloquio orale, che accerterà il conseguimento delle competenze raggiunte, la capacità argomentativa e critica del candidato, entrerà definitivamente l’esposizione delle attività svolte in alternanza scuola-lavoro. Dunque, con i primi maturandi che avranno svolto il triennio finale con l’alternanza curricolare, questi percorsi saranno valutati all’esame di Stato e il loro svolgimento diventerà requisito stesso di ammissione alla maturità. Novità per il voto finale dell’esame di stato. Resterà in centesimi, ma si darà maggior peso al percorso fatto nell’ultimo triennio: il credito scolastico inciderà fino a 40 punti rispetto agli attuali 25, le 2 prove scritte fino a 20 punti ciascuna (oggi 15), il colloquio fino a 20 punti (attualmente 30). La Commissione resterà quella attuale: un presidente esterno più 3 commissari interni e 3 commissari esterni. Un salto indietro di 10 anni anche l’esame di terza media. Si ritorna a prima della legge n. 176 del 2007 che ha disciplinato le caratteristiche dell’esame di licenza media. Riequilibrando il numero di prove. Non più 6 prove più il colloquio come oggi.
    Gli scritti torneranno ad essere tre, italiano, matematica e lingue straniere, a cui si aggiungerà l’orale per accertare le competenze trasversali. Non sarà più parte dell’esame di III media la prova nazionale standardizzata Invalsi, che quindi non inciderà più sulla votazione finale dell’esame. Tuttavia, come per la V superiore, anche in III media il test Invalsi si svolgerà durante l’anno, sarà requisito per l’ammissione all’esame e il punteggio riportato nella documentazione allegata al diploma di licenza media. I voti alle medie resteranno espressi in numeri: cade l’ipotesi di un ritorno alle lettere. La delega stabilisce un’altra novità per le prove Invalsi: introduce una prova di inglese standardizzata in linea sia al termine sia della primaria sia delle medie sia delle superiori.


    Edscuola
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  2. #2
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    Esami di Stato all’estero: domande entro il 12 aprile per fare il commissario



    Il Ministero Affari Esteri ha pubblicato l’avviso 3029 del 21 marzo con il quale comunica modalità e tempistiche per presentare domanda come commissario agli esami di Stato all’estero.
    Possono presentare l’istanza esclusivamente i docenti titolari delle classi di concorso indicate nell’ ALLEGATO A (SEDI E DISCIPLlNE D’ESAME) che rientrino nelle seguenti categorie:
    a) docenti a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore in servizio sul territorio nazionale;
    b) docenti a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, collocati fuori ruolo presso il MAECI per le finalità di cui all’art. 626 del D. Lgs. n. 297/94;
    c) docenti a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da non più di 3 anni. In questa categoria rientrano anche, ai fini degli esemi del calendario australe, coloro che risultano collocati a riposo alla data del 1/09/2017.
    I docenti impegnati in qualità di commissario interno nella sede di servizio sono ammessi a presentare domanda unicamente per gli esami che si svolgono in calendario australe.
    Requisiti necessari sono:
    a) avere almeno 5 anni di servizio di ruolo nella classe di concorso di attuale titolarità;
    b) avere svolto almeno una volta le funzioni di commissario negli esami di Stato del nuovo corso, ossia a partire dall’a.s. 1998/99;
    c) non avere svolto l’incarico di commissario di esame presso una scuola italiana all’estero nell’anno scolastico 2015/2016;
    d) non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
    e) non avere subito né avere in corso provvedimenti disciplinari superiori alla censura;
    f) essere in possesso, all’atto della domanda, del prescritto Nulla Osta rilasciato dal Dirigente scolastico della scuola presso cui prestano servizio;
    g) essere muniti, all’atto della domanda, di documento valido per l’espatrio o, se richiesto, del passaporto.
    Le domande vanno presentate on-line dalle ore 12.00 del 29 marzo 2017 alle ore 12.00 del 12 aprile 2017.


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  3. #3
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    Esame di Stato 2017: commissioni devono essere complete, come sostituire gli assenti.





    Le commissioni nominate per gli Esami di Stato 2017 nelle diverse istituzioni scolastiche devono lavorare al completo per quanto riguarda tutti i loro componenti, Presidente, commissari esterni e commissari interni.
    Come chiarisce bene l’art.11 dell’OM n.257/2017, la partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del Presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei Dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
    Non è consentito, quindi, ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
    Chi ha il compito di segnalare l’assenza di un componente della commissione d’esame?
    Nella riunione preliminare, la cui data è fissata dall’Ordinanza ministeriale per il 19 giugno alle h 8,30, in caso di assenza di uno dei componenti, il Presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, oppure al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.
    In caso di assenza di un componente la commissione d’esame, da chi viene disposta la sostituzione?
    Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, o dal Dirigente scolastico secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del DM n. 6 del 17 gennaio 2007
    Ci sono differenze in relazione alla normativa che regola la sostituzione dei commissari esterni e dei commissari interni?
    Le differenze sono indicate nella succitata normativa.
    Nell’art.16 comma 1 del DM n.6/2007 si prende in esame la sostituzione dei componenti esterni e si stabilisce che i Dirigenti preposti all’Ufficio Scolastico regionale provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l’incarico, tenendo conto, ove possibile, dell’elenco dei non nominati, distinto per sede di servizio e di residenza, e dei criteri di nomina
    Nell’art.16 comma 2 e 3 dello stesso Decreto ministeriale viene disciplinata la sostituzione dei commissari interni che è prerogativa del Dirigente scolastico il quale, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l’opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione
    Qualora ciò non si renda possibile, il capo d’istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d’istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.
    Si ritiene utile sottolineare che nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta.
    Quali sono gli obblighi per il personale docente non impegnato nelle commissioni d’esame?
    Il personale docente non impegnato negli esami di Stato può essere utilizzato per le sostituzioni, con
    esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, e deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2017, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
    E’ possibile sostituire un commissario d’esame dopo l’espletamento delle prove scritte?
    La risposta è affermativa.
    In caso di assenza di un componente della commissione dopo lo svolgimento delle tre prove scritte, il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame
    E’ prevista la sostituzione di un commissario anche per assenza temporanea di un giorno?
    Se l’assenza temporanea di un giorno riguarda la correzione delle prove scritte, è possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, purché sia assicurata la presenza in commissione del Presidente o del suo sostituto e almeno del commissario della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area. Resta ferma la responsabilità collegiale dell’intera commissione.
    Se l’assenza temporanea di un giorno si verifica durante l’espletamento del colloquio devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera commissione che procede all’attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato
    In caso di assenza del Presidente come può operare la commissione d’esame?
    La commissione d’esame può procedere nelle operazioni d’esame che non richiedono la presenza dell’intera commissione, solo nel caso di assenza temporanea del Presidente, quindi sempre per un tempo non superiore ad un giorno.
    In luogo del Presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
    Come chiarisce l’art.11 comma 9 dell’OM n.257/2017, l’assenza temporanea dei componenti della commissione, sia Presidente che commissari, deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.



    Orizzontescuola
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  4. #4
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    Esami di Stato 2016. Commissari e Presidente possono assentarsi per un solo giorno, altrimenti verranno sostituiti. I criteri


    Cosa s'intende per assenza temporanea?
    Per assenza temporanea si intende un'assenza non superiore ad un giorno; tale assenza deve essere dovuta a motivi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.
    Vediamo quali sono i casi in cui detta assenza permette la prosecuzione delle operazioni d'esame e quelli in cui è necessario sospenderle.
    E' possibile proseguire le operazioni d'esame, in caso di assenza di un commissario, nel corso della correzione delle prove scritte, purché siano presenti il presidente o il suo sostituto e i commissari della prima e della seconda prova scritta; nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, è necessaria la presenza di almeno due commissari per area.
    Le operazioni d'esame, in caso di assenza di un commissario o del Presidente, devono necessariamente essere sospese durante lo svolgimento dei colloqui.
    Il colloquio, infatti, deve svolgersi in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera commissione che procede all’attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato (articolo 11 comma 7 dell'OM n. 252/2016).
    In caso di assenza temporanea del Presidente, è possibile effettuare quelle operazioni d'esame che non richiedono il collegio perfetto, ossia la presenza dell'intera commissione, purché sia presente il suo sostituto.
    Le assenze temporanee di commissari e presidente delle commissioni degli esami di Stato sono state oggetto di un'apposita nota ministeriale, la n. 6015 dell’11 giugno 2007, in cui si chiarisce, come suddetto, che:
    per assenza temporanea debba intendersi un'assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno (come chiarito anche dalla circolare ministeriale 18 giugno 1999, n. 157);
    si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative alla correzione delle prove scritte sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare.
    La nota riporta, inoltre, alcune delle operazioni che richiedono la presenza dell'intera commissione:
    formulazione dei criteri di correzione e di valutazione delle prove scritte e del colloquio;
    correzione della terza prova scritta e attribuzione del relativo punteggio;
    attribuzione del punteggio alla prima e alla seconda prova scritta;
    colloqui;
    Rientra, naturalmente, tra le suddette operazioni la valutazione finale, che va effettuata alla fine dei colloqui di ciascuna classe/commissione.


    Orizzontescuola
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  5. #5
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    Boom di 100 e lode al Sud, Zaia: lassismo in certi prof, intervenga il ministro



    Si allarga a livello politico la polemica sulle votazioni alla maturità, in percentuale sempre alte al Sud rispetto al Nord Italia.
    Alla difesa attuata da Pino Pisicchio, presidente del gruppo Misto alla Camera, ha fatto seguito l’attacco del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che solleva il problema delle modalità di valutazione degli studenti nelle scuole italiane.
    "E' evidente che c'è qualcosa che non funziona nella scuola italiana e nei suoi sistemi di valutazione - accusa Zaia - se i ragazzi del Nordest, in testa alle classifiche Ocse e Invalsi per preparazione, poi risultano all'ottavo posto nelle statistiche dei 'cento e lode' alla maturità. Questo rappresenta in problema per la credibilità della scuola italiana, ma soprattutto una penalizzazione inaccettabile per i nostri ragazzi e il loro futuro".
    Secondo Zaia, "alla luce delle comparazioni tra Regioni sugli esiti degli esami di Stato, appaiono evidenti disparità inspiegabili. Fioccano i cento e lode nelle classi delle province del Sud, nonostante la preparazione degli studenti certificata dalle prove Invalsi nelle scuole del Sud del Paese negli ultimi sei anni sia costantemente sotto la media italiana. Viceversa, gli studenti del Veneto, che risultano i migliori per le competenze in matematica secondo i valutatori Ocse-Pisa e si sono classificati ai primi posti in Italia nelle prove Invalsi 2016, alla maturità ottengono appena un terzo dei 'cento e lode' della Campania, un quarto della Puglia, la metà della Sicilia e del Lazio. Delle due l'una: o i test non funzionano o c'è qualche lassismo di troppo negli esaminatori".
    Il governatore veneto non ci sta: “questo scarto fa male alla scuola e al Paese, ma soprattutto penalizza i ragazzi del Nordest e le loro famiglie”.
    “Il punteggio della maturità – continua - ondiziona l'accesso all'università, la graduatoria nei concorsi pubblici e le chances di collocamento, oltre che la possibilità di accedere alle agevolazioni per il diritto allo studio. Mi rivolgo al ministro per l'Istruzione, Stefania Giannini, perchè non possiamo permetterci di deludere e penalizzare i nostri ragazzi, che rischiano di vedersi scavalcare da coetanei meno preparati ma con voti in pagella più generosi”.
    Da qui l'appello al ministro: "convochi al più presto una commissione ministeriale di esperti, riattivi sistemi di verifica su campioni omogenei di scuole e di studenti, e rimetta allo studio modalità di valutazione rigorose e imparziali per l'esame di stato: gli strumenti e le possibilità per intervenire ci sono, e sono note. Ma concentriamoci quanto prima su questa emergenza: la scuola dei divari e del lassismo è una beffa amara per i migliori".


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  6. #6
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    Deleghe L.107/15, studenti alla maturità professionale dopo 4 anni di formazione regionale


    Dal 2018 cambia l’organizzazione degli istituti professionali, ma si potrà ancora acquisire la maturità frequentando solo il biennio finale di scuola statale.
    E forse anche un solo l’ultimo anno. Dopo aver frequentato un centro di formazione professionale riconosciuto dalla Regione, nei tre anni successivi alla licenza media, lo studente avrà facoltà di iscriversi al quarto superiore pubblico della stessa tipologia di corso.
    Lo prevede lo schema di decreto legislativo sulla “revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale” approvato in via preliminare dal Governo e giunto da poco presso le commissioni parlamentari.
    Il decreto prevede, infatti, che “lo studente, conseguita la qualifica triennale, può proseguire il proprio percorso di studio scegliendo di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni formative comprese nella Rete di cui all’articolo 7 per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’a1ticolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012”.
    Certamente, spiega sempre la legge delega in via di approvazione, il passaggio dai centri di formazione regionale non sarà “automatico” ma terrà “conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell’ordine di studi e dell’indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui lo studente sia già in possesso di ammissione all’annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell’annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso”.
    Il tutto, naturalmente, sarà consentito consentito (anche all’inverso, visto che si tratta di un passaggio reciproco tra percorsi di istruzione professionale e quelli di IeFP) esclusivamente a domanda dello studente.
    Ora, anche se la legge delega non lo dice, è verosimile che gli studenti che hanno concluso il percorso quadriennale nei Cfp, gli attuali centri di formazione professionale autorizzati dalle Regioni, possano anche chiedere di iscriversi al quinto anno della scuola professionale statale.
    In pratica, con il diploma professionale di durata quadriennale in tasca, potranno puntare a prendere la maturità. E questo, proprio in virtù del fatto che con la riforma in atto i due organismi (regionali e statali) “si raccordano in modo stabile e strutturato nell’ambito della Rete” (comma 4 art. 7 della legge delega) attraverso “un’offerta formativa unitaria, articolata e integrata stabilmente sul territorio” (comma 4 art. 7).
    Lo studente, dopo aver dimostrato di aver acquisito determinati crediti formativi, potrà dunque puntare all’Esame di Stato (che in linea teorica apre le porte all’Università) pur avendo svolto quattro anni di formazione regionale (con un’altissima percentuale di ore di laboratorio-stage e decisamente bassa di lezioni teoriche). E solo l’ultimo anno di scuola superiore statale.
    Viene da chiedersi in che condizioni, questo studente, potrà arrivare al traguardo dell’Esame di Stato. Uno studente che frequenta un Cfp, infatti, svolge molte meno ore di “prima area” (italiano, matematica, inglese e altre discipline) e lo stesso vale per le lezioni teoriche professionalizzanti (quelle insegnate nella scuola pubblica prevalentemente da ingegneri, architetti o comunque laureati in discipline scientifiche).
    I docenti delle scuole statali professionali che dovranno valutarne la preparazione, non sono attesi da un compito facile.


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  7. #7
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    Riforma maturità, torna il 6 in tutte le materie per l’ammissione. Cosa cambierà?


    Salta la proposta iniziale di un’ammissione con la media del 6, quindi anche con delle gravi insufficienze. L’impianto della riforma resterà invariato.
    A suggerire un passo indietro al Governo è la VII Commissione cultura che, dopo le consultazioni sui testi di delega della riforma, chiede un passo indietro sull’idea di ammettere agli esami anche alunni con insufficienze.
    Resta, invece, invariato l’impianto generale della nuova maturità, che entrerà a regime nel 2018.
    Innanzitutto addio quizzone (terza prova), che sarà sostituita dalle prove Invalsi (con l’aggiunta del test d’inglese) da svolgere durante l’anno scolastico.
    Il resti dell’esame sarà composto dalla prima prova nazionale (Italiano), seconda prova su discipline di indirizzo, orale che comprenderà anche l’esperienza nell’attività scuola-lavoro.
    Tra le novità anche il credito scolastico, che sarà valutato fino a 40 punti, mentre il colloquio varrà fino a 20 punti, così come le prove scritte.


    orizzontescuola
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  8. #8
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    Commissari esterni maturità 2017: tra una settimana tutti i nomi





    È iniziato il tam tam sui social network,alla ricerca di anticipazioni e soffiate per conoscere in anticipo i nomi dei professori. Il Miur pubblica la lista degli aiuti che i maturandi possono usare per svolgere le tracce
    Meno trenta alla maturità: sarà la cabala a muovere gli studenti sul Web? Google Trend, lo strumento che ne misura la febbre (e la frequenza delle ricerche) indica, come tema caldo del giorno, «Commissari maturità 2017». A un mese dall’esame di Stato, i maturandi stanno setacciando la rete, per cercare informazioni sui professori che li interrogheranno e valuteranno le loro prove. Conoscerli – oltre a soddisfare smanie scaramantiche – serve a elaborare strategie di studio, a cercare di indovinare abitudini, caratteristiche personali e quali argomenti più stanno loro più a cuore. Ma l’elenco completo delle commissioni viene generalmente pubblicato sul sito del Miur dedicato all’esame di Stato tra gli ultimi giorni di maggio e i primi di settembre (l’anno scorso i nomi dei commissari esterni sono usciti il 7 giugno; nel 2015 uscirono il 5 giugno).
    Maturità 2017, da Gramsci a Trump: il «toto tema»
    Anticipazioni
    Anche quest’anno, dunque, bisognerà aspettare ancora almeno una settimana per scoprire i nomi e dare un volto ai prof, cercandoli magari sui social network. Come ogni anno, però, prima della pubblicazione dei nomi online, gli elenchi delle commissioni d’esame vengono consegnati alle scuole. E si può chiedere alla segreteria di prenderne visione. Ecco perché nei giorni precedenti si scatenano le richieste di soffiate e anticipazioni. Conoscere in anticipo i nomi dei commissari esterni, il loro background e la scuola di provenienza, può anche servire per mettere a punto la tesina, con i giusti approfondimenti.
    «Sì impegno, no panic»
    Un piccolo riepilogo, intanto. La commissione per l’esame di maturità 2017 è mista: composta cioè da tre commissari esterni, tre interni e un presidente esterno. Il Miur, come anticipato in gennaio, continua ad accompagnare sui social il percorso di avvicinamento alla Maturità 2017. Il motto è «Si impegno, no panic». L’ultimo contributo pubblicato è una tabella con i «sì» e i «no» dell’esame. Qualche esempio? Via libera a orologio, calcolatrici scientifiche e/o grafiche, attrezzature informatiche e di laboratorio (se previste), vocabolario, rispetto delle regole e impegno. Pollice verso per telefoni cellulari, calcolatrici cas/wireless o con connessione elettrica, connessione a internet, libri di testo, trucchi per copiare. E, naturalmente, #Nopanic.



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  9. #9
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    Nessun preside agli esami di stato nei tecnici e professionali


    “Tutta colpa di un algoritmo “crociano’’: a capo delle commissioni di esame i dirigenti scolastici abbondano solo al liceo classico. Per tutti gli altri indirizzi è la penuria”.
    Il Giorno.it riporta le lamentele di un preside che accusa la procedura di nomina delle commissioni del Miur: tutti i dirigenti “che non è detto siano necessariamente più bravi dei docenti, ma sicuramente hanno più esperienza e servirebbero di più a sorvegliare gli esami in alcune scuole difficili piuttosto che nei licei”, sono stati invece catapultati a guidare docenti interni ed esterni proprio nei licei, in particolare dove si insegna greco e latino. Un’impostazione “degna dei tempi e delle teorie del filosofo Benedetto Croce”.
    E la conferma arriva dai dati forniti dal Miur relativi alle scuole pubbliche e paritarie milanesi.
    L’88% dei presidenti ai licei classici sono dirigenti (37 su 42), allo scientifico appena il 28% (19 su 69), il 21% al linguistico (7 su 33), il 20% a scienze umane (4 su 20). Poi il crollo: zero dirigenti a guidare le squadre di prof al liceo scientifico, opzione scienze applicate (su 16 commissioni) e all’artistico (su una ventina). Per tecnici e professionali è l’ecatombe. Quasi nessun dirigente entrerà nelle scuole per la maturità: nessuno ai turistici e agli informatici, agli aeronautici e agli elettronici, nessuno agli enogastronomici e agli odontotecnici. Idem per professionali ai servizi commerciali, sanitari, per la grafica e comunicazione e per la moda. Uniche eccezioni, quattro classi di tecnico amministrazione finanza e marketing (Sraffa e Zappa), dove presteranno servizio due prèsidi (7%, sono 27 le commissioni) e, in parte, l’alberghiero Porta: i 4 presidenti saranno docenti universitari (3) e un preside in pensione. Altra eccezione, lo scientifico Cremona, con l’en plein di presidenti-dirigenti: 4.
    Il Ministero dell’Istruzione spiega che per “i dirigenti scolastici di primo e secondo ciclo vengono nominati per primi, poi tutti gli altri. Per ognuno di loro la procedura individua la sede d’esame sulla base delle preferenze” (distretti, comuni, province).
    I dirigenti a Milano, inoltre sono il 18% dei presidenti. Gli altri sono docenti. Ma l’esodo verso i classici dei dirigenti dipende, riporta sempre Il Giorno, proprio da un algoritmo, visto che, come ammette Carmela Palumbo, direttore generale del Miur per gli ordinamenti scolastici, “il sistema informatico procede con l’individuazione dei presidenti seguendo l’ordine dei codici meccanografici degli istituti, quindi partendo dai licei, poi tecnici e professionali”. Ergo, i dirigenti, nominati per primi, finiscono soprattutto ai licei (classici). Il Ministero è “in animo di cambiare le indicazioni al sistema informatico per il prossimo anno scolastico: il criterio di assegnazione sarà casuale. In modo da distribuire le nomine tra tutti gli indirizzi”.


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    Esami di Stato 2016. Alunni disabili: prove scritte, colloquio e conseguimento (o meno) del titolo di studio


    Gli allievi disabili ammessi all'esame di Stato possono conseguire il titolo di studio o, in alternativa, l'attestazione delle conoscenze, competenze e crediti formativi acquisiti.
    L'OM n. 252/2016 disciplina gli esami di Stato degli allievi disabili all'articolo 22, che richiama il DPR n. 323/1998 (articoli 6 e 13), e fa una distinzione tra alunni che hanno seguito una programmazione personalizzata ma comunque coerente con quella della classe (ad esempio per obiettivi minimi per tutte o alcune discipline), e alunni che hanno seguito una programmazione differenziata.
    Il docente di sostegno e le eventuali altre figure di supporto all’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della commissione, sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe e sentito il parere della commissione.
    Gli allievi disabili che hanno seguito una programmazione personalizzata ma attinente a quella della classe, in sede d'esami di Stato, svolgono prove equipollenti a quelle degli altri alunni.
    Dette prove, il cui fine è quello di facilitare il compito dell'allievo disabile, devono permettere comunque di verificare il possesso di conoscenze e competenze tali da conseguire il titolo di studio, ossia il diploma.
    Per lo svolgimento delle prove si può far seguire l'allievo, sempre se la commissione lo ritenga necessario, dagli operatori che lo hanno seguito durante tutto il corso dell'anno.
    E' possibile concedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle varie prove, tuttavia l'allungamento dei tempi non può determinare l'aumento del numero dei giorni d'esame, tranne in casi eccezionali.
    Le prove equipollenti sono predisposte dalla commissione (che può anche avvalersi di personale esperto), sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe e secondo quanto previsto nel PEI, quindi in assoluta coerenza con il percorso svolto dall'allievo.
    Nel caso di alunni non vedenti le prove equipollenti, cioè la prove ministeriali trascritte in braille, sono inviate direttamente dal MIUR, così come per gli ipovedenti, per i quali il Ministero, sempre su richiesta delle scuole, invia i testi in formato ingrandito.
    Facciamo alcuni esempi di prove equipollenti; sono tali:
    i testi della prima e della seconda prova scritta in linguaggio braille (trasmessi dal Ministero) o la trascrizione di detti testi su supporto informatico per i non vedenti che non conoscono il linguaggio braille;
    l'utilizzo del computer, per far svolgere la medesima prova dei compagni, o la dettatura della prova da parte del docente di sostegno;
    le prove ministeriali rielaborate in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie;
    le prove con contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero, fermo restando che esse devono permettere di verificare la preparazione culturale e professionale del candidato e devono essere coerenti con il percorso svolto dallo stesso sia sul piano dei contenuti che delle modalità e tempi di svolgimento.
    Quanto al colloquio, può essere svolto anche mediante prove scritte, test o qualsiasi strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore, che medi tra il candidato e l’esaminatore. Nel caso di un allievo audioleso, ad esempio, un docente o un assistente o un operatore mediatore traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale e, al contrario, il linguaggio gestuale dell’alunno in linguaggio verbale comprensibile all'insegnante.
    Per quanto riguarda gli alunni che hanno seguito una programmazione differenziata rispetto a quella della classe, essi devono sostenere prove differenziate e coerenti con il percorso svolto, così come risultante dal PEI.
    Detti alunni non conseguono il diploma ma ottengono una attestazione del percorso seguito, ai sensi dell'articolo 13 commi 1 e 2 del DPR n. 323/98:
    1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.
    2. Qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.
    L'attestazione, dunque, riporta l'indirizzo seguito, il curricolo, le conoscenze, le competenze e gli eventuali crediti formativi acquisiti.
    Le prove sono predisposte dalla commissione in riferimento ai contenuti affrontati dall'alunno nel corso dell'anno scolastico e secondo le consuete modalità e tempi di svolgimento.
    Gli allievi, che seguono una programmazione differenziata, possono essere dispensati da una o più prove scritte, quindi in tal caso sono ammessi direttamente all'esame orale.
    Nel tabellone si riportano le prove scritte effettivamente sostenute, mentre per quelle non svolte ci si comporterà come per i candidati assenti.
    Il riferimento allo svolgimento di prove differenziate non deve essere riportato nel tabellone ma soltanto nell'attestazione suddetta.


    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



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