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Discussione: Personale Ata, indetto concorso per titoli

  1. #621
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    Calcolo ferie personale ATA che lavora in altra scuola con art. 59


    In base all’art. 59 del CCNL il personale ATA può svolgere una supplenza in altro profilo mantenendo, per tre anni, la titolarità. Il calcolo delle ferie spettanti.
    Sono di ruolo da 11 anni come collaboratrice scolastica, dal 16 settembre lavoro come A.A in un’altra scuola fino al 30 giugno. Quante ferì mi spettano come A.A e quante nella scuola titolare? Le festività soppresse?
    di Giovanni Calandrino – l’art. 59 del CCNL 2007 consente al personale di ruolo, di accettare nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
    Il successivo comma afferma che, L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
    La nostra lettrice dal 16/09/2021 al 30/06/2022 è di fatto assunta come supplente annuale e come tale va trattata dal punto di vista della disciplina contrattuale, pertanto maturerà 25,51 giorni di ferie e 3,19 di festività soppresse, mentre nella sede di titolarità come CS maturerà la rimanente parte ovvero 6,49 di ferie e 0,81 di festività soppresse.


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  2. #622
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    Permessi ATA per motivi personali o familiari, non sono soggetti alla valutazione del Dirigente scolastico


    Dal disposto dell’art. 31, comma 1, del CCNL scuola del 19/04/2018 – secondo cui “il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione” – emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.
    Pertanto, come sottolinea l’ARAN, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.
    In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.
    Di contro è necessario non solo che lo stesso dipendente indichi quale sia la motivazione, ma che la documenti, eventualmente anche mediante autocertificazione.
    Ovviamente il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.


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  3. #623
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    Calcolo dell’anzianità piena per il servizio preruolo svolto dal personale Ata


    La Cassazione interviene sul calcolo della prestazione effettuata anche in base ai contratti a tempo determinato
    di Andrea Alberto Moramarco
    L’anzianità di servizio maturata dal personale Ata sulla base di contratti a tempo determinato deve essere considerata nella medesima misura prevista per i dipendenti assunti “ab origine” a tempo indeterminato, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera. Ad imporlo è la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 99/70/CE. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro precario sia anteriore all’entrata in vigore della normativa europea, in quanto senza una espressa deroga il diritto Ue si applica anche «agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina», fermo restando che la parificazione può riguardare i trattamenti economici spettanti successivamente all’acquisto di efficacia nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria.
    L’ordinanza
    A dirlo è la Cassazione (ordinanza 37272) aggiungendo un ulteriore tassello al tema del cosiddetto servizio preruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Il calcolo dell’anzianità in favore del personale Ata assunto inizialmente con contratto a tempo determinato dovrà perciò tener conto anche di quella maturata prima dell’entrata in vigore della suddetta direttiva, in relazione ai trattamenti economici spettanti a partire da quanto il diritto Ue ha acquisito efficacia interna. Cassata con rinvio, pertanto, la decisione della Corte d’appello che non solo non aveva riconosciuto l’anzianità maturata dalla ricorrente prima dell’attuazione della suddetta direttiva, ma aveva addirittura integralmente escluso la valutazione della progressione di anzianità maturata durante il precariato, statuendo in senso diametralmente opposto all’orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità.


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  4. #624
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    Graduatorie ATA, il servizio militare obbligatorio vale 6 punti: la sentenza diventa inappellabile


    Qualche giorno fa la sentenza del Lavoro di Siena, secondo cui il servizio militare obbligatorio vale 6 punti nelle graduatorie ATA, è passata in giudicato diventando inappellabile.
    A seguito del ricorso promosso da MSA, e patrocinato dallo studio legale Zinzi e Bongarzone, lo scorso giugno il Tribunale del Lavoro di Siena aveva affermato che il servizio militare obbligatorio, nonché il servizio civile ad esso equiparato, vale 6 punti nelle graduatorie ATA. Sulla base del ragionamento posto in essere dalla Corte di Cassazione, il Giudice aveva decretato che il servizio militare obbligatorio è da valutarsi nelle graduatorie anche se non in costanza di nomina e aveva altresì condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
    Di qualche giorno fa la comunicazione della Corte d’Appello di Firenze secondo cui tale sentenza, non essendo stata appellata, è passata in giudicato. Questo significa che l’attribuzione dei 6 punti al ricorrente è diventata definitiva e inappellabile.
    “In ragione di questa ulteriore vittoria, riteniamo doveroso proseguire per vie giudiziarie e rinnoviamo l’invito a tutti coloro che hanno svolto il servizio militare di aderire al ricorso al fine di vedersi riconosciuti 6 punti in graduatoria” commenta il Prof. Luciano Scandura, responsabile del comparto scuola dell’Associazione MSA
    MSA ricorda che il ricorso “Riconoscimento servizio di leva militare obbligatorio non in costanza di nomina” viene attivato gratuitamente per tutti coloro che ne hanno diritto.
    Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 392-6225285.


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  5. #625
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    Orario personale ATA con settimana corta: come si gestiscono i festivi di sabato 25 dicembre e 1 gennaio


    Orario personale ATA: settimana corta e sabato festivo nei giorni di Natale e Capodanno. E’ proprio quello che accadrà il prossimo 25 dicembre e poi il 1° gennaio. Come si gestisce a livello di organizzazione scolastica.
    Sono molte le scuole che nel PTOF prevedono turni di lavoro su cinque giorni di attività adottando la settimana corta, il personale ata che usufruisce del riposo nella giornata di sabato necessita di completare le 36 ore in 5 giorni, effettuando prestazione lavorativa con orario di servizio giornaliero di 7,12 ore oppure effettuando due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno per il completamento delle 36 ore.
    Ci sono anche scuole dove il piano delle attività prevede che una parte del personale ata lavori con orario flessibile dal lunedì al venerdì e una parte del personale dal lunedì al sabato a seconda dei plessi o dei reparti.
    Cosa succede quando il sabato è festivo?
    In quest’anno scolastico il giorno di Natale il 25 dicembre 2021 e il giorno di Capodanno 1 gennaio 2022 ricadono nella giornata di sabato.
    Il personale ata che usufruisce dell’orario flessibile quali orari dovrà effettuare in questo mese nelle settimane da lunedì 20 dicembre a venerdì 24 dicembre 2021 e da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre 2021, dovrà lavorare regolarmente per 7,12 ore al giorno o 6 ore in orario antimeridiano con due rientri di tre ore pomeridiane?
    Sarebbe il caso che nelle settimane in cui il sabato risulta festivo si praticasse il turno ordinario riducendolo a 6 ore di servizio per tutti?
    In quelle scuole dove la settimana corta la effettua solo una parte del personale si verifica che al venerdì alcuni lavoratori avranno prestato servizio per 30 ore e altri per 36.
    Spettano 6 ore aggiuntive a chi ha completato il proprio orario settimanale?
    Cosa dice la legge al riguardo
    Capita che alcune giornate festive ricadano in giornate infrasettimanali ad esempio mercoledì 8 dicembre 2021 è stato festivo, venerdì 7 gennaio 2022 sarà festivo il personale che lavora 7,12 ore al giorno o coloro che effettuano il rientro nelle giornate di mercoledì o di venerdì, non sono in debito con l’amministrazione e allo stesso modo nulla è dovuto al dipendente che ha lavorato ore in più per il recupero del sabato anche se questo è festivo, troviamo di questo conferma in un orientamento Aran.
    “Nel caso di settimana corta effettuata dall’istituzione scolastica, come deve essere considerata la festività ricadente nella giornata di sabato?
    La scelta della settimana corta per le istituzioni scolastiche rientra nelle prerogative del POF, Piano dell’Offerta formativa, che è il documento di identità culturale e progettuale della scuola .
    Tale piano esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, come delineato dal D.P.R. n. 275/1999.
    Ne consegue che la festività ricadente nella giornata del sabato non assume alcun rilievo ai fini dell’orario di lavoro adottato dall’istituzione scolastica.”
    Altre organizzazioni di lavoro potrebbero essere disposte nel piano delle attività o nella contrattazione integrativa in accordo con le R.S.U. prevedendo debiti o crediti orario a carico del lavoratore quando un festivo ricade in un giorno infrasettimanale.


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  6. #626
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    Organico Covid ATA, Maddalena Gissi (Cisl Scuola): ‘Confermata proroga’


    “Le economie e un congruo finanziamento, questioni che avevamo discusso con il ministero e con i parlamentari, saranno in legge di bilancio per garantire le proroghe!“. Lo fa sapere la Cisl Scuola in un post pubblicato sulla pagina Facebook di Maddalena Gissi, segretaria del sindacato, in cui in un video continua: “Confermata la proroga del personale ATA per il prossimo anno: a partire dal 2022 coloro che sono stati nominati saranno confermati“.
    “Bastava discuterne – come abbiamo fatto – per individuare risorse in economia e aggiuntive. Speriamo di poter portare a casa altri impegni interessanti. Speriamo che la Legge di Bilancio venga migliorata, ma anche aspetti quali la mobilità e gli impegni economici per il rinnovo contrattuale”, dichiara ancora Gissi. “#Esserciperfare… Mai lasciare il tavolo, combattere fino in fondo! E non abbiamo finito! Ora vigiliamo sulle misure che saranno inserite nell’emendamento governativo!”.


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  7. #627
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    ATA terza fascia: da 20 anni in graduatoria, mai una supplenza. Suggerimenti?


    Essere in graduatoria da tanti anni non è una motivazione per essere convocati per supplenze. La chiamata da graduatorie di terza fascia ATA dipende dal punteggio che gli aspiranti hanno e fino al prossimo aggiornamento non è possibile aggiungere titoli di cultura e di servizio.
    Un lettore scrive:
    Info, sono più di 20 anni che sono in graduatoria come Ata: come collaboratore, come tecnico….ma nemmeno una volta per sbaglio sono stato contattato anche per una sostituzione, in più ad oggi sono anche disoccupato, avete dei suggerimenti in riguardo? Cordiali saluti
    Il numero di anni in cui l’aspirante supplente ATA è in graduatoria non vale come requisito per essere convocato. La permanenza in graduatoria non fa aumentare il punteggio, né rappresenta motivazione valida per essere chiamati prima rispetto ad altri candidati “nuovi”.
    Ciò che vale ai fini delle convocazioni ATA è il punteggio inserito nell’ultimo aggiornamento della terza fascia (aprile 2021). Il punteggio rimane tale fino al 2024, anno in cui è previsto il prossimo aggiornamento.
    In merito ai suggerimenti che il lettore chiede, perciò, non si può che rispondere di attendere il prossimo aggiornamento per potersi vedere valutati eventuali nuovi titoli che vorrà acquisire (a sua discrezione), tenendo in considerazione che i titoli e la loro valutazione potrebbero cambiare nel prossimo decreto.
    Il punteggio finora avuto evidentemente non è stato sufficiente per poter ricevere delle convocazioni, poiché gli altri aspiranti convocati avevano e hanno punti in più rispetto al lettore. Le chiamate da terza fascia avvengono infatti per scorrimento delle graduatorie: chi ha presentato un punteggio superiore sta in una posizione avvantaggiata rispetto agli altri.
    Si rileva inoltre che, grazie ai contratti covid, diversi aspiranti – anche con punteggi relativamente bassi – lo scorso anno hanno ricevuto convocazioni, permettendo agli stessi di incrementare il punteggio e inserirlo nell’aggiornamento dello scorso aprile.
    Le MAD
    Potrebbe esserci un’altra possibilità per poter svolgere supplenze ATA: la MAD, domanda di messa a disposizione.
    La MAD è un’istanza informale e può essere presentata in qualsiasi provincia, senza alcun limite, tramite raccomandata A/R, consegnata a mano o via mail. Lavorare tramite MAD per il personale ATA può essere difficoltoso, a causa dell’alto numero di aspiranti nelle graduatorie. Le domande di messa a disposizione vengono infatti utilizzate soltanto quando le graduatorie sono esaurite.
    Per presentare la MAD, l’aspirante deve essere in possesso dei titoli di accesso richiesti per la terza fascia, ovvero:
    Assistente Amministrativo: diploma di maturità;
    Assistente Tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
    Cuoco: diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina;
    Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere;
    Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di Operatore della moda;
    Addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico oppure operatore agro industriale oppure operatore agro ambientale;
    Collaboratore Scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
    Per concludere: le possibilità di convocazione per supplenza dipendono dal punteggio e dalla provincia in cui si è inoltrata la domanda. Il candidato potrebbe migliorare la propria posizione in graduatoria vedendo i titoli valutabili per ogni profilo professionale e i punti nel dm 50/2021, e considerando che il prossimo potrebbe subire delle modifiche, oppure tentare con le MAD.


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  8. #628
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    Graduatorie ATA, scuole devono pubblicare supplenze assegnate: ecco dove e con quali modalità. Sentenza


    Il Tar Lazio (Sezione III-bis, Sentenza 29 novembre 2021, n. 12311) ha chiarito che la normativa che istituisce gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, obbliga le scuole a pubblicare i dati relativi al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del website istituzionale. L’omessa osservanza di tali norme legittima gli interessati all’esercizio dell’“accesso civico”, pur se è decorso il termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, pari a 5 anni.
    La vicenda
    Una collaboratrice scolastica ha chiesto l’annullamento della nota con la quale un Istituto scolastico le aveva negato l’accesso agli atti, dove aveva esposto di essere stata inserita nella III fascia delle graduatorie di istituto ATA, e che con provvedimento successivo le era stato rettificato il punteggio assegnato. Per l’effetto, sosteneva di voler adire il Tar per ottenere il riconoscimento del punteggio negato al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento di rettifica. Pertanto, tramite la richiamata istanza, la ricorrente ha richiesto all’Istituto l’accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990 per “conoscere se negli anni scolastici (…) avete attribuito supplenze per la figura del Collaboratore Scolastico con punteggio pari o inferiore a punti 21,85; per la figura di Assistente Amministrativo con punteggio pari o inferiore a punti 17,40. In caso affermativo, chiede anche di conoscere la durata della supplenza e/o incarico a tempo determinato ed il numero di ore del contratto”. L’Amministrazione scolastica resistente ha negato l’accesso ritenendo insussistente l’interesse concreto e attuale dell’istante.
    L’obbligo di pubblicazione sul sito
    Per il Tar i dati afferenti alla dotazione organica, al personale in servizio, al relativo costo, devono essere pubblicati sul portale. Per l’effetto, il Tar ha ritenuto fondata l’istanza di accesso agli atti formulata dalla collaboratrice scolastica, finalizzata a conoscere il numero di ore attribuite al personale con punteggio pari o inferiore a quello che le sarebbe spettato ove l’amministrazione scolastica non fosse incappata in taluni errori di calcolo del suo punteggio, rettificato in un secondo momento.
    I dati conoscibili
    Secondo il giudice, l’istante vanta il diritto ad ottenere la copia dei documenti che contengono i dati richiesti, tuttavia depurati ed oscurati delle informazioni non necessarie, o comunque tutelate dalla normativa privacy. Nel caso di specie, tramite l’istanza di accesso, la ricorrente non ha chiesto di conoscere i nominativi dei soggetti ai quali l’Amministrazione ha attribuito le supplenze, né tantomeno di conoscere i documenti con i quali tali supplenze sono state attribuite, bensì di sapere se negli a.s. (…) l’Istituto resistente ha attinto per l’assegnazione di contratti a tempo determinato relativamente alle figure del Collaboratore scolastico e dell’Assistente amministrativo alle graduatorie di III fascia d’istituto, limitatamente alle posizioni con punteggio rispettivamente pari o inferiore a 21,85 e a 17,40, ed in secondo luogo, al fine di quantificare l’eventuale danno subito, di conoscere la durata dei relativi contratti. L’istanza di accesso è stata quindi circoscritta a dati rispetto ai quali non sussistono soggetti controinteressati, ossia di “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.
    L’obbligo di pubblicazione
    Con riferimento a una parte dei dati richiesti con l’istanza di accesso, il legislatore ne ha previsto la pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 del D.,lgs. n. 33 del 2013, realizzando in tal modo già il presupposto bilanciamento tra pubblicità e riservatezza. Tali dati dovevano essere già resi pubblici sul sito istituzionale delle Amministrazioni scolastiche, trattandosi di informazioni la cui accessibilità doveva già essere garantita senza la necessità di alcuna istanza.
    Il diritto a ottenere le copie degli atti
    Il ricorso è stato accolto, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente a conoscere, anche mediante estrazione di copia dei documenti che li contengono, oscurati dei dati non necessari e comunque di eventuali dati personali tutelati dalla normativa in materia di riservatezza, se negli anni scolastici (…) il Liceo (…) ha attribuito supplenze per la figura del Collaboratore Scolastico con punteggio pari o inferiore a punti 21,85, per la figura di Assistente Amministrativo con punteggio pari o inferiore a punti 17,40 e la relativa durata delle supplenze o degli incarichi a tempo determinato, nonché il numero di ore del contratto.


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  9. #629
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    Contratti Covid Ata: 100 milioni per la proroga. Sasso: “60 mln per valorizzazione docenti”


    Come avevamo anticipato qualche giorno fa, sono in arrivo nuovi fondi per la scuola. Si tratta di circa 170 milioni che verranno stanziati dal Governo, più 30 in arrivo dal Fondo messo a disposizione dal Parlamento.
    Di questi, 100 verranno destinati alla proroga dei contratti Covid del personale Ata. Si tratta di un emendamento del governo alla Legge di bilancio, depositato in commissione Bilancio al Senato. E sono risorse che si sommano ai 300 milioni previsti dal Ddl di bilancio che aveva disposto il prolungamento, ma solo per i contratti dei docenti.
    Sasso conferma: “180 milioni in arrivo”
    La notizia, diffusa questa mattina da ‘Il Sole 24 Ore’, è stata poi confermata da un comunicato del sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso:
    «Il Governo ha sciolto positivamente il nodo della proroga dei lavoratori amministrativi, tecnici e ausiliari aggiuntivi della scuola, il cosiddetto organico Covid. Un nuovo stanziamento da 100 milioni di euro permetterà di spostare a giugno 2022 la scadenza dei contratti, inizialmente prevista per la fine di quest’anno. In questo modo decine di migliaia di persone avranno un orizzonte lavorativo più ampio e il sistema scolastico non subirà alcun contraccolpo nel regolare svolgimento delle attività didattiche».
    «Oltre ai 20 milioni destinati alle scuole d’infanzia paritarie, il Governo ha lavorato a fondo per reperire 60 milioni per valorizzare la figura degli insegnanti intervenendo sulle loro retribuzioni, altro provvedimento che si attendeva da tempo. I nostri docenti sono storicamente penalizzati rispetto alla media dei colleghi europei e, anche in considerazione della straordinaria dedizione dimostrata in un periodo così delicato per il Paese e per il sistema scolastico, era doveroso fare un significativo passo avanti. Siamo contenti che anche le forze politiche più refrattarie si siano convinte ad andare nella giusta direzione. Fare l’interesse della scuola – conclude Sasso – significa fare il bene dell’Italia».
    25mila contratti fino a giugno 2022
    I 100 milioni di proroga dei contratti Covid del personale Ata permetteranno di coprire 7800 contratti fino a giugno 2022. Considerati i 18mila docenti coperti dai 300 milioni previsti inizialmente, si arriverà a circa 25mila lavoratori.
    Daniele Manca (PD): “Altri 200 milioni di euro per la scuola”
    Qualche giorno fa il capogruppo PD in Commissione Bilancio del Senato Daniele Manca aveva pronunciato una dichiarazione di apertura sulla volontà della maggioranza di aggiungere 200 milioni di euro alle voci di spesa che riguardano la scuola; 170 milioni arriverebbero direttamente dal Governo, al 30 dal fondo messo a disposizione del Parlamento.
    Certo è che si tratta di ben poca cosa rispetto alle richieste dei sindacati, in particolare di quelli che hanno proclamato lo sciopero del 10 dicembre.
    D’altronde il Governo (ma anche la maggioranza) sembra avere in mente altre priorità, socialmente rilevanti come per esempio il fondo per consentire la riduzione delle bollette di gas ed energia elettrica per le fasce sociali più in difficoltà (pensionati e lavoratori a basso reddito).


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    Organico covid Ata, proroga per tutti fino al 31 marzo o per una parte fino a giugno 2022?


    Il problema della proroga dei contratti covid del personale Ata fino alla fine delle lezioni sta diventando una telenovela dal finale incerto. I soldi non sono sufficienti per prolungare tutti i contratti esistenti fino alla fine delle lezioni, quindi o si tagliano i contratti oppure si riduce il periodo di proroga.
    Le ipotesi in campo
    Sarebbero solo 100 milioni di euro i soldi messi in legge di bilancio 2022 per consentire la proroga fino a giugno degli incarichi aggiuntivi a tempo determinato del personale Ata della scuola legati all’emergenza Covid. Mentre per i docenti non ci sono problemi per consentire ai contratti covid di arrivare fino al 30 giugno 2022, per il personale Ata, circa 22000 contratti a scadenza 30 dicembre 2021, non esistono le risorse complessive per prorogare tutti i contratti fino alla fine delle lezione del prossimo giugno 2022.
    Per cui le ipotesi in campo sarebbero solo due, almeno di trovare i fondi necessari per la proroga di tutti i contratti fino a giugno 2022, quella di rinnovarli, tutti e 22 mila, fino al 31 marzo 2022, oppure di tagliarne 14 mila e lasciarne attivi, fino al termine delle lezioni, solamente 8 mila.
    L’ipotesi del 31 marzo 2022
    Poichè l’emergenza sanitaria è prorogata al 31 marzo 2022 e visto il fatto che l’organico covid Ata è funzionale allo stato di emergenza, è probabile che la proroga sarà applicata a tutti i contratti ma solo fino alla fine del mese di marzo 2022. Se poi, lo stato di emergenza venisse ancora prorogato, allora, con la ricerca di altri fondi, si potrebbe pensare ad un’ulteriore proroga fino a giugno 2022.



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