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Discussione: Personale Ata, indetto concorso per titoli

  1. #611
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    “30 mila ATA perderanno il posto a fine dicembre. Rischio paralisi scuole”


    ATA Covid dimenticati in legge di Bilancio? Forse sì. Nella bozza della Manovra 2022 la proroga dei contratti dell’organico aggiuntivo per l’emergenza sanitaria ci sono soltanto gli insegnanti. Il 30 dicembre circa 30 mila lavoratori ATA rischiano di perdere le supplenze. Un emendamento, con lo stanziamento di risorse per la proroga dei contratti a giugno, può permettere anche al personale ATA di proseguire le supplenze.
    Esponenti politici e sindacati sono uniti nel richiedere la proroga di tutto il personale Covid. I rischi per le scuole, qualora la proroga riguardasse solo gli insegnanti, non saranno pochi per il proseguimento delle lezioni in presenza.
    “Il rischio di mancato rinnovo del personale ATA, assunto come ‘organico Covid’ insieme ai docenti per affrontare al meglio l’emergenza nelle scuole, è una questione molto preoccupante, su cui torniamo a puntare i riflettori in vista dell’approvazione della legge di bilancio”. Lo dichiarano le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.
    “Stiamo parlando di 30mila lavoratori e lavoratrici – proseguono – che a fine dicembre, stando al testo della manovra approvato in Consiglio dei ministri, perderanno il posto, privando le nostre scuole di un’adeguata vigilanza e gestione delle attività. Il ruolo di queste figure non va sottovalutato, soprattutto durante la pandemia che stiamo ancora attraversando”.
    “L’aumento del personale scolastico per l’emergenza Covid è stato un obiettivo raggiunto dal precedente Governo con la ministra Lucia Azzolina e perseguito anche dall’attuale sottosegretaria Barbara Floridia. Siamo soddisfatti che quest’anno si sia deciso di portare avanti l’impegno del MoVimento 5 Stelle prorogando i contratti per gli insegnanti, ma lo stesso va fatto con gli addetti ATA: ci auguriamo che si possa colmare questa lacuna il prima possibile” concludono i portavoce pentastellati.
    Perdere l’organico aggiuntivo ATA per il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso “rischia di provocare la paralisi delle attività per migliaia di istituti a partire da gennaio“. “A fine dicembre – aggiunge -, quindi tra poco più di un mese e mezzo, decine di migliaia di persone si troveranno senza lavoro e il sistema scolastico nel suo complesso avrà di fronte un problema di enorme portata“.
    Il problema non può tuttavia essere risolto soltanto dal ministero dell’Istruzione, ma interessa altresì il ministero dell’Economia: “Il ministero dell’Istruzione – spiega il sottosegretario – è al lavoro per tentare di definire positivamente la situazione nel più breve tempo possibile, ma occorre uno sforzo nella stessa direzione da parte del ministero dell’Economia“.
    “Quando abbiamo letto la bozza del documento abbiamo pensato ad una svista, in merito all’organico covid ATA. In una situazione di emergenza ci sembra una scelta illogica”, ha detto Giancarlo Turi, Uil Scuola, nel corso di una diretta su Orizzonte Scuola tv dedicata alla questione ATA Covid.
    Positiva Vittoria Casa del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Cultura alla Camera: “Io sono certa che si recupererà. Noi presenteremo un emendamento specifico per l’organico aggiuntivo covid del personale ATA. Noi riteniamo che il personale ATA sia fondamentale per le scuole”.
    “Una brutta notizia” l’esclusione degli ATA per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Questo dimostra che il governo non ritiene utile questo organico al di là dell’emergenza“, ha detto il sindacalista in un’intervista. “Nel giro di un anno e mezzo – ha aggiunto -, a parità di pandemia, il governo pensa che la sola vaccinazione possa bastare, anziché sdoppiare le classi e dotare le scuole di organico aggiuntivo“.


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  2. #612
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    Graduatorie terza fascia ATA: non valutabile servizio presso Enti di formazione professionale. Precisazioni


    Graduatorie III fascia personale ATA – servizio prestato presso Enti di formazione professionale – precisazioni – non valutabilità. Nota USR Sicilia del 23 agosto scorso. Utile per le segreterie scolastiche.
    Graduatorie terza fascia ATA, controllo titoli dichiarati per il triennio 2021/23. L’USR Sicilia ha fornito un dettagliato parere circa la non valutabilità del servizio svolto presso Enti di formazione professionale.
    La materia – scrive l’Ufficio Scolastico – è regolata dall’art. 4 L. 124/99, dal D.M. 430/2000 e in ultimo dal D.M. 50/2021, che disciplina la costituzione delle nuove graduatorie di circolo e d’istituto per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per i vari profili del personale ATA.
    Allo stesso D.M. 50/2021 sono allegate per ogni profilo professionale le tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio, che non prevedono in alcun caso la valutazione del servizio prestato presso Enti di formazione professionale.
    Per completezza, si segnala che l’art.1 c. 4 del succitato D.M. prevede unicamente l’equiparazione del servizio “prestato nelle scuole statali con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 Dicembre 1999”, prima del noto transito di tale personale alle dipendenze dell’Amministrazione statale; servizio palesemente non assimilabile a quello in esame.
    Inoltre, a nulla vale sollevare la disparità di trattamento con il personale docente ed educativo, per il quale sia il D.M. 374/2017 che la successiva 0.M. 60/2020 prevedono la valutabilità del servizio in questione; al contrario, se ne deduce che solo l’espressa previsione normativa consenta la relativa attribuzione del punteggio.
    Nulla invece, come precedentemente indicato viene previsto per il personale ATA nel DM. 50/2021.
    Pertanto, alla luce del complesso delle disposizioni richiamate, non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale.
    Per tale motivo, si invitano i Dirigenti Scolatici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi in oggetto.
    La valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione Professionale ai fini del punteggio e dell’inclusione nelle graduatorie di istituto III fascia relative al personale ATA può avvenire esclusivamente per i ricorrenti per i quali risulta un provvedimento giurisdizionale
    sfavorevole all’Amministrazione che disponga in tal senso.


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  3. #613
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    Assunzioni in ruolo personale ATA “categorie protette”: le aliquote per l’assunzione


    Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi: le categorie protette e riserva dei posti, un nostro caro lettore ci chiede:
    Buongiorno, chiedo, in merito all’assunzione personale ATA in prima fascia, se è prevista la riserva dei posti per invalidi civili e in quale percentuale.
    di Giovanni Calandrino – Le categorie protette previste dall’art. 1 dalla legge 68/99 sono:
    a. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile insediate presso le ASL;
    b. le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
    c. le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;
    d. le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.
    Inoltre, l’art. 18 c. 2 della legge prevede le seguenti ulteriori categorie:
    a. orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
    b. coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
    c. profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/81.
    ASSUNZIONI RISERVATI DALLA LEGGE 68/99
    Per avere diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/99 relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, in analogia a quanto previsto dal D.M. 44/2011 per l’aggiornamento delle G.A.E. del personale docente, ai fini dell’assunzione su posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della legge 68/99.
    Pertanto all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento o inserimento delle graduatorie permanenti ATA, i candidati qualora volessero far valere il titolo di riserva devono necessariamente dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, naturalmente la medesima dichiarazione basta presentarla una sola volta. Non è necessario, infatti, ripresentarla ogni qualvolta si procede all’aggiornamento del punteggio.
    L’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze.
    CALCOLO DELLE ALIQUOTE PER L’ASSUNZIONE IN RUOLO
    Il calcolo della riserva si effettua sul numero totale del personale occupato (organico provinciale per il personale della scuola: da intendersi come dotazione organica al 1° settembre) separatamente per ciascuna delle seguenti categorie di personale: docenti di scuola dell’infanzia; docenti di scuola primaria; istitutori; docenti di scuola secondaria per le singole classi di concorso; personale ATA per singoli profili professionali.
    Su ciascuno dei suddetti contingenti di organico il 7% deve essere riservato alle categorie protette indicate in precedenza (dalla lettera a alla lettera d) previste dall’art. 1 della legge, e l’1% deve essere riservato alle categorie “orfani ed equiparati” previste dall’art. 18 c. 2 della legge.
    A queste aliquote va aggiunta un’ulteriore ed autonoma quota del 2% a favore di insegnanti non vedenti di cui all’art. 61 legge 270/82 e comunque in numero non inferiore a 2 posti annualmente assegnabili.
    Da tale computo è stato inizialmente sottratto il personale già nominato in ruo*lo quale riservista in base alla precedente normativa (legge 482/68); qualora tale differenza abbia dato luogo ad un numero di riservisti superiore a quello dovuto in base alla nuova legge, si è determinato un esubero da riassorbire prima di procedere a riserve di posti a favore delle diverse categorie protette (art. 18, c. 1, legge).


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  4. #614
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    Graduatorie terza fascia ATA: la valutazione del servizio presso enti di formazione. La nota


    Quesito piuttosto comune che attanaglia spesso sia i candidati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA sia le segretarie scolastiche in fase di convalida dei titoli e su come procedere in caso di “valutazione del servizio presso enti di formazione”
    A tal proposito sono stato sempre piuttosto chiaro, affermando che:
    Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.
    L’USR veneto nelle FAQ pubblicate il 5 novembre 2014 aveva già fornito due risposte sulla valutazione del servizio prestato presso enti di formazione professionale:
    55 – In riferimento a “servizi prestati”, i servizi prestati, con contratto di lavoro a progetto presso un Centro di Formazione Professionale, possono essere considerati servizio valutabile?
    Risposta ‐I servizi prestati con contratto di lavoro a progetto non sono valutabili perché il servizio deve essere prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti Locali. Il lavoro a progetto non rientra in questa tipologia.
    56 – E’ valutabile il servizio prestato in qualità di docente presso un Centro di Formazione Professionale privato accreditato dalla Regione ?
    Risposta ‐Il servizio di docente descritto nel quesito non risulta essere prestato nelle istituzioni scolastiche indicate al punto 8) dell’Allegato. A/1 e al punto 5) dell’Allegato A/5 e pertanto NON E’ valutabile.
    LA RISPOSTA n.56 PER ANALOGIA SI PUÒ APPLICARE ANCHE AL SERVIZIO PRESTATO COME PERSONALE ATA
    Inoltre l’ultima tabella (né quelle precedenti) di valutazione dei titoli, inserita nel decreto ministeriale n. 50/2021 per l’aggiornamento della III fascia delle graduatorie di Istituto del personale ATA non ha preso in considerazione tale servizio DUNQUE NON SI ATTRIBUISCE NESSUN PUNTEGGIO.
    Anche l’ultima nota dell’USR Sicilia ribadisce il concetto di non valutabilità: [omissis … alla luce del complesso delle disposizioni richiamate, non risulta legittima per il personale
    ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale.]
    La nota dell’ufficio Scolastico regionale per la Sicilia del 23 agosto 2021


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  5. #615
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    Calcolo ferie personale ATA con contratto al 31 dicembre 2021



    Supplenze ATA Covid: il personale spera in una auspicata proroga dei contratti. Nel frattempo è bene fare i conti dei giorni di ferie maturati, per avere un’idea dei propri diritti.
    Ho una supplenza Covid come Assistente Tecnico presso un Liceo di Sesto Fiorentino dal 1 Ottobre al 31 dicembre 2021. Vorrei sapere di quanti gg posso richiedere come ferie maturate.
    di Giovanni Calandrino – Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, dunque per sapere il numero esatto di giorni di ferie maturate occorre effettuare la proporzione:
    360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x
    Dunque il nostro lettore dal 01/10/2021 al 31/12/2021 maturerà 7,58 giorni di ferie e 1 di festività soppresse. Calcolo su base 30.



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  6. #616
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    Proroga in vista anche per l’organico Covid Ata. Più fondi per stipendi e contratto


    Il governo apre a rinnovare i contratti del personale tecnico-amministrativo fino a giugno. A caccia di risorse aggiuntive per Fun e rinnovo del Ccnl. La Cisl Scuola: primi passi avanti
    di Claudio Tucci
    L’impegno, da parte del governo, a prorogare fino a giugno anche l’organico aggiuntivo Covid Ata (con la legge di Bilancio sono stati prorogati i docenti a tempo, circa 18mila con uno stanziamento di 300 milioni di euro). E un altro impegno ad aumentare le risorse per il rinnovo del Ccnl (e garantire un aumento “a tre cifre” annunciato dai precedenti governi) e a far salire le retribuzioni. Con questi impegni si è concluso al ministero dell’Istruzione l’atteso faccia a faccia con i sindacati, che hanno indetto nei giorni scorsi lo stato di agitazione perché fortemente critici su manovra e rinnovo del Ccnl.
    I nodi sul tavolo
    Per i sindacati la legge di Bilancio appena giunta in Parlamento deve essere profondamente emendata. A cominciare dalla proroga di tutti i contratti covid già in essere, ivi compresi quelli per il personale Ata, tenendo conto dell’andamento epidemiologico. Secondo la Cisl Scuola è necessario poi eliminare i riferimenti generici e discutibili (cfr. “dedizione all’insegnamento”) per quanto riguarda la finalizzazione delle risorse del fondo per la valorizzazione dei docenti, che devono rimanere quelle individuate dall’originario articolo 1, comma 592, affidandone la gestione alla contrattazione. Occorre poi destinare ulteriori risorse per risolvere l’annosa questione Fun ed eliminare i vincoli che impediscono ai presidi vincitori di concorso un rientro nelle Regioni di residenza, e anche il vincolo triennale per le assegnazioni provvisorie. Inoltre, sempre la Cisl Scuola ha messo in evidenza come sia necessario reperire tutte le risorse economiche inserite in legge di bilancio per garantire l’incremento retributivo del personale ATA e il fondo per l’accessorio e di utilizzare totalmente le economie che a vario titolo residuano in tutti i capitoli di spesa relativi alla voce del personale della scuola (card, covid, legge 440, ecc.).
    Gli impegni presi da Bianchi
    Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha detto di avere sottoposto ai gruppi politici di maggioranza, riscontrando piena convergenza, alcune proposte da tradurre in precisi emendamenti per quanto riguarda: la proposta di estensione della proroga per tutti i contratti stipulati sul cosiddetto organico Covid, compresi quelli del personale Ata; l’investimento di risorse aggiuntive per il fondo della valorizzazione del personale docente (art.108) con riscrittura delle finalità ed eliminando i discussi riferimenti a criteri come la “dedizione all’insegnamento”; la necessità di ulteriori risorse per il Fun.


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  7. #617
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    Personale ATA, riduzione d’orario a 35 ore settimanali


    Chi è il personale ATA destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali.
    Buongiorno sono un collaboratore scolastico con contratto covid fino al 30122021 vorrei chiederVi 2 informazioni. Il mio istituto applica la legge della 36esima ora siccome io lavoro tutti i giorni dalle 830 alle 1430 mi spetta anche a me? In più dato che pulisco la palestra che si trova a Cira 10 km dall’istituto alcuni miei colleghi mi hanno detto che a fine anno mi riconoscono un compenso in più oltre allo stipendio volevo sapere se e vero. Grazie anticipatamente
    di Giovanni Calandrino – Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
    – Istituzioni scolastiche educative;
    – Istituti con annesse aziende agrarie;
    – Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
    Dunque potrà beneficiare della riduzione d’orario solo se, è coinvolto in significative oscillazioni d’orario settimanale e il servizio giornaliero della sua scuola supera le dieci ore per almeno 3 giorni a settimana oppure presta servizio in una istituzione educativa (convitto / educandato) o istituto con annessa azienda agraria.
    Per quanta riguarda il disagio dato dallo spostamento in altra sede per la pulizia della palestra è possibile in sede di contrattazione di istituto riconoscere un compenso una tantum.


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  8. #618
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    Assunzioni ATA: c’è chi chiede un concorso “per titoli ed esami”. Per ora restano le graduatorie dalla terza alla prima fascia


    Assunzioni ATA tramite concorsi? Il tema non è sicuramente nuovo e torna alla ribalta in questi giorni dopo la pubblicazione della relazione alla legge di Bilancio in cui il personale delle segreterie viene descritto come “inadeguato”. Un cambio nel reclutare gli assistenti amministrativi viene richiesto dall’Anquap.
    “Il Dirigente Scolastico non riceve un idoneo supporto, sul piano giuridico, da parte dell’apparato amministrativo posto alle sue dipendenze” e “il supporto fornito dal personale di segreteria risulta spesso non adeguato”: questa la frase della relazione che ha fatto scatenare polemiche e critiche. “Offesi 55 mila lavoratori della scuola“, afferma Giorgio Germani, presidente Anquap.
    Lo stesso presidente pone però l’attenzione sul reclutamento degli assistenti amministrativi, con compiti sempre più complessi nelle segreterie scolastiche: “Non possiamo reclutarli dalle graduatorie provinciali permanenti spesso dai ruoli dei collaboratori scolastici, ai quali dobbiamo dare una possibilità di crescita, ma bisogna fare i concorsi per esami. E poi bisogna verificare in queste persone l’attitudine a fare questo lavoro, perché altrimenti è ovvio che la segreteria va in sofferenza“.
    Una richiesta sottolineata nella proclamazione dello stato di agitazione di Anquap e Aida Scuole – in collaborazione con il Movimento Nazionale Direttori SGA – dove, in merito ai contenuti del PNRR, si chiede la revisione del reclutamento anche del personale ATA, prevedendo concorsi per titoli ed esami.
    Assunzioni da graduatorie
    Per essere assunti in ruolo come ATA oggi è sufficiente inserirsi nelle graduatorie di terza fascia, che si aggiornano con cadenza triennale, maturare un servizio di 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, per poi passare alla prima fascia, detta dei 24 mesi, tramite un concorso annuale (solitamente a marzo di ogni anno il bando). Da queste graduatorie, per scorrimento, avvengono le assunzioni. Bastano dunque i titoli di studio e di servizio senza un concorso per esami, come invece avviene per i Dsga.
    Le tre fasce ATA
    Prima fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi- articolo 554 del Decreto legislativo 297 del 1994). Si utilizzano per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche le scuole utilizzano le graduatorie provinciali 24 mesi. Tali graduatorie sono aggiornate con cadenza annuale. In queste graduatorie possono iscriversi coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni nei ruoli ATA. Dalle stesse si attinge per le immissioni in ruolo.
    Seconda fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi provinciali ad esaurimento di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere (Decreto ministeriale 75 del 2001), elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie (Decreto ministeriale 35 del 2004). Si utilizzano per le supplenze dopo che sono esaurite quelle di prima. Queste graduatorie sono chiuse e non sono quindi aperte a nuovi inserimenti.
    Terza fascia: sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal decreto ministeriale che viene emanato dal MI con cadenza triennale. Si utilizzano per le supplenze.


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    Personale Ata, bistrattato ma senza di loro la scuola non potrebbe funzionare


    Nelle comunità educanti di tutta Italia, il personale Ata svolge un ruolo importante e fondamentale, un ruolo che merita il riconoscimento professionale di chi si impegna regolarmente nelle segreterie e nel vigilare corridoi, palestre, laboratori e tutte le pertinenze degli edifici scolastici. Eppure la politica non valorizza per nulla la funzione del personale Ata, caricando di ogni incombenza burocratia i Dsga e gli amministrativi, arrivando a imporre, senza nessuna norma contrattuale, l’utilizzo dell’applicativo passweb per le cessazioni del servizio di docenti e personale scolastico.
    FLC CGIL rivendica dignità per gli Ata
    Dopo le falsità e gli insulti, cosi vengono definiti i riferimenti sugli ATA scritti nella relazione tecnica alla legge di bilancio per giustificare l’aumento del fondo FUN per i dirigenti scolastici, la FLC CGIL rivendica pari dignità per gli Ata come per tutti gli altri lavoratori della scuola, docenti e dirigenti scolastici.
    Il personale ATA, come il personale docente e dirigente, viene specificato dalla Segreteria della FLC CGIL, ha mostrato serietà, impegno, dedizione, attaccamento al lavoro e alla professione, in questi durissimi due anni di pandemia.
    Molestie burocratiche agli ATA
    Tra le rivendicazioni che più volte ha fatto la FLC CGIL sugli ATA c’è quella di eliminare le molestie burocratiche dalle scuole. Esiste, secondo il sindacato guidato da Francesco Sinopoli, un erroneo pensiero teorico che ha concepito le autonomie scolastiche come luogo dove riversare tutte le incombenze che una volta venivano svolte fuori dalle scuole (trattamenti pensionistici e di fine rapporto, graduatorie di supplenti, trasferimenti finanziari solo a gara ecc.).
    Uso del passweb a scuola
    Con la nota 1782 del 18 novembre 2021, il Ministero dell’istruzione chiede alle scuole di implementare l’utilizzo dell’applicazione nuova Passweb dell’Inps per le cessazioni dal servizio per il personale scolastico. Nella nota è scritto: “Si rende necessario assicurare, da parte di codesti uffici scolastici regionali, la progressiva implementazione dell’utilizzo dell’applicazione nuova Passweb dell’INPS, al fine di realizzare, nei prossimi anni scolastici, il passaggio completo alla predetta modalità di gestione delle cessazioni per il personale scolastico”.
    Un carico di lavoro imposto senza che nessuna norma contrattuale l’abbia mai regolarizzata.
    Vista e sottolineata l’irriconoscenza politica verso il lavoro svolto dal personale ATA, la FLC CGIL invita le scuole ad astenersi dall’uso dell’applicativo passweb, in modo da attendere un atto di conciliazione verso quello che sembra essere un abuso fatto verso i lavoratori.


    Tecnica della scuola
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    Ferie personale ATA: nei tre anni d’anzianità di servizio si calcolano pure le supplenze


    Ferie personale ATA: nel conteggio delle tre annualità di servizio rientrano anche quelle svolte con contratto a tempo determinato.
    Un nostro lettore chiede
    Sono un ATA andata in ruolo a settembre 2020, ora mi dicono che per aver 32 giorni di ferie devo avere 3 anni di anzianità di servizio. Mi chiedevo ma gli anni di preruolo che sono 32 mesi non vengono calcolati nell’anzianità di servizio ? Grazie
    di Giovanni Calandrino – anche gli anni di pre-ruolo rientrano nel conteggio. L’art. 13 comma 4 del CCNL scuola/2007 afferma che “Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 (i dipendenti neo-assunti)spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2 (ovvero 32 giorni di ferie l’anno)”
    Dunque, si calcolano anche i singoli giorni di servizio per raggiungere l’anzianità complessiva dei tre anni.
    Ai fini del calcolo e bene precisarlo, concorrono anche gli anni o frazione di anni in cui si è stati assunti a tempo indeterminato.


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