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Discussione: Personale Ata, indetto concorso per titoli

  1. #531
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    Supplenze ATA, quando si risolve il contratto per rientro del titolare?




    Nelle istituzioni scolastiche, tra le varie ipotesi di assenza dal servizio, si può verificare la situazione in cui un lavoratore fruisca di permessi per assistere un parente o affine disabile e che dunque al suo posto venga assunto un supplente.
    In questi casi, è possibile inserire nel contratto di supplenza, come clausola di risoluzione, il rientro del titolare a causa del venir meno delle condizioni previste dalla legge 104/1992 per assistenza a persona disabile?
    A questa domanda, ha così risposto recentemente l’ARAN con un proprio orientamento applicativo.
    Ai sensi dell’art. 1, comma 10, del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018, triennio 2016/18, continuano a trovare applicazione le norme contrattuali dei precedenti CCNL dallo stesso non derogate e compatibili con le norme legislative vigenti.
    Pertanto, sono tuttora vigenti i commi 6 e 7 dell’art. 44 del CCNL Scuola 29/11/2007 che disciplinano il contratto individuale di lavoro del personale ATA, ivi incluso quello a tempo determinato. Tale contratto individuale richiede la forma scritta e deve contenere l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) del medesimo articolo, nonché la specificazione “delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive”, salvo l’ipotesi di “individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie” espressamente prevista dall’art. 41, comma 1, del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.
    Pertanto, nel contratto individuale devono essere indicate, affinché possano essere fatte valere, le cause che ne costituiscono condizioni risolutive, ivi inclusa l’ipotesi oggetto del quesito.
    Questa Agenzia ritiene, inoltre, opportuno richiamare la circolare del Miur n. U.0026841 del 05.09.2020, che fornisce utili indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA.



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  2. #532
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    Terza fascia ATA, cosa deve sapere l’aspirante dopo la scadenza dei termini?


    Scaduti i termini, il 26 aprile 2021, per presentare la domanda per i diversi profili ATA della terza fascia, spetta a ogni singola scuola, intestataria della domanda, elaborare le graduatorie, esclusivamente facendo riferimento ai dati riportati dall’aspirante nel modello di domanda.
    Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l’attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l’applicazione telematica resa disponibile dall’Amministrazione.
    Che cosa deve sapere l’aspirante che ha presentato domanda?

    • Se dovesse cambiare il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata, o il numero di telefono inseriti nella domanda, deve comunicare tempestivamente l’avvenuta modifica, tramite il sistema telematico.
    • I titoli di servizio e di cultura dichiarati, una volta verificati, s’intendono validati sino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e utili per il conferimento di supplenze anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e d’istituto dei trienni successivi.
    • L’aspirante che non dovesse ritrovarsi in graduatoria o che dovesse riscontrare eventuali errori materiali nelle relative graduatorie, è ammesso proporre reclamo al dirigente dell’istituzione scolastica che gestisce la domanda entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
    • Dopo l’esame dei reclami, il dirigente scolastico della scuola che ha gestito la procedura, approva e pubblica le singole graduatorie definitive.
    • Avverso le graduatorie definitive, è prevista soltanto la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
    • Le pubblicazioni delle graduatorie avverranno nella stessa data in tutte le scuole della provincia su disposizione dell’Ufficio Scolastico Territoriale.




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  3. #533
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    Concorsi 24 mesi ATA, valutazione titoli e servizi per il profilo di infermiere


    Il 14 maggio prossimo scade la domanda per i diversi profili del personale ATA di prima fascia cui possono partecipare tutti gli aspiranti in possesso, oltre al titolo di studio specifico per ogni profilo, di un servizio complessivo di 24 mesi svolto esclusivamente nelle scuole di Stato.
    I singoli bandi regionali, oltre a riprendere le indicazioni emanate a livello nazionale, devono indicare per quali province è bandito il concorso.
    Tra i profili rientranti nell’area B, le figure di infermiere, guardarobiere e cuoco sono quelle figure che svolgono il loro servizio presso i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.
    Profilo Infermiere
    Titoli di accesso

    • Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale
    • Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero.



    Titoli culturali

    • Diploma di laurea breve punti 1,80
    • Diploma di laurea o laurea specialistica punti 2,00
    • Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre


    (si valuta una sola idoneità) punti 2,00
    Titoli di servizio

    • Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato con l’incarico di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato
    • Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
    • Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50.
    • Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d’istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio d’insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.
    • Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,10



    • Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici
    • Servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva
    • Servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego


    Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
    Nota bene

    • Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
    • Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
    • Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.
    • Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali
    • Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.
    • Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero
    • Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell’ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l’arrotondamento alla seconda cifra decimale (es. 1,235 va arrotondata a 1,23; invece 1,236 va arrotondata a 1,24).



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  4. #534
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    Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi: certificazioni informatiche si inseriscono in “Attestato di addestramento professionale per la dattilografia”


    Graduatorie permanenti ATA 24 mesi: consulenza per la compilazione della domanda di inserimento, modello B1. E’ possibile inserirsi entro il 14 maggio attraverso il modello presente su Istanze online sul sito del Ministero.
    Un nostro lettore chiede
    Mi sto inserendo per la prima volta nelle graduatorie 24 mesi del personale ata per il profilo di assistente amministrativo. Volevo avere dei chiarimenti su dove va inserito il conseguimento dell’ ecdl e dell’attestato di dattilografia. Danno entrambi punteggio o ne va dichiarato solo uno? E dove si devono dichiarare? Nella voce ” attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici” ? La sezione altri titoli culturali a cosa fa riferimento? Non ho trovato riferimenti nel bando. Grazie, attendo risposta
    di Giovanni Calandrino – per il solo profilo professionale di Assistente Amministrativo si valutano quegli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate in riferimento agli “attestati di addestramento professionale”.
    In tale contesto rientra la valutazione delle certificazioni concernente la sigla “ECDL” certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS. Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche EIPASS, ICL, PEKIT e IDCERT Specialised.
    Dunque tutte le certificazioni informatiche sopra elencate rientrano nella valutazione del punto 4 della tabella A/1 ovvero fra l’“Attestato di addestramento professionale per la dattilografia” (si valuta un solo attestato) dunque chi possiede l’attestato di dattilografia e l’ecdl, come nel caso del nostro lettore, deve valutare un solo titolo sotto questa voce.
    Voce che fa parte della “Lista dei titoli culturali e di servizio” alla sez. “Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici”
    Nella sez. “Altro titolo culturale” vanno inserirti tutti quei titoli valutabili ai sensi delle tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 allegate al bando di concorso, come ad es. un secondo diploma.


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  5. #535
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    Graduatorie ATA 24 mesi: il servizio nelle scuole paritarie non è requisito d’accesso ma dà punteggio


    Graduatorie ATA 24 mesi: consulenza per la compilazione della domanda, che va inoltrata attraverso Istanze online entro il 14 maggio. La scelta delle scuole per la prima fascia delle graduatorie di istituto avverrà invece in un momento successivo.
    Ho compilato la domanda per l’inserimento nella Graduatoria Permanente ATA 24 mesi per Assistente Amministrativo. Avendo già prestato l’attività di AA per 24 mesi nella scuola statale e non volendo cambiare provincia devo inserire oltre a questi ultimi anche i precedenti titoli di servizio svolti nella scuola privata che mi hanno consentito l’inserimento nella graduatoria di III Fascia e che sono già visualizzabili su Istanze on line? Grazie
    di Giovanni Calandrino – certamente. Il servizio di AA prestato nelle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie non è computabile nel requisito d’accesso dei 24 mesi (23 mesi e 16 gg.) ma si valuta ugualmente. Al suddetto va attribuito un punteggio ridotto alla metà.
    Si riporta la tabella di valutazione:
    Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato
    PUNTI 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
    Qualora il suddetto servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
    Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.


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  6. #536
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    Organico ATA 2021/22, posti aggiuntivi per trasformare a tempo pieno i contratti di assistenti amministrativi e tecnici ex co.co.co


    Organico di diritto personale ATA a.s. 2021/22, previsti posti aggiuntivi per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno degli assistenti amministrativi e tecnici ex COCOCO.
    Organico di diritto ATA 2021/22
    L’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2021/22, come leggiamo nello Schema di decreto interministeriale, è costituito complessivamente da 204.574 posti, così suddivisi per profilo:

    • Assistente amministrativo: 46.902 posti
    • Assistente tecnico: 17.191 posti
    • Collaboratore scolastico: 131.143
    • DSGA: 8.016 posti
    • Cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie: 1.322 posti


    Tabelle con ripartizione regionale dei vari profili
    Posti assistente amministrativo e tecnico per trasformazione contratti a tempo pieno
    I posti di assistente amministrativo e tecnico in organico di diritto, come sopra riportato, sono rispettivamente 46.902 e 17.191. Sia nell’uno che nell’altro caso sono ricompresi i posti aggiuntivi per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. I citati posti aggiuntivi sono stati riportati nel DI anche in tabelle distinte (B1 e C1):
    Assistenti amministrativi

    Assistenti tecnici

    I suddetti posti sono da utilizzare nella misura del 50% del posto organico per ogni soggetto avente titolo alla trasformazione
    del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno; si tratta, come detto sopra, del personale ex COCOCO immesso in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2018. I contingenti ricomprendono i posti di cui all’articolo 1, comma 738, della legge n. 145/2018 che, nell’a.s. 2020/2021, sono stati destinati all’ampliamento a tempo pieno dei contratti stipulati dai primi 226 aventi titolo con decorrenza 1° settembre 2019.
    Evidenziamo che i posti sopra riportati non sono disponibili per le operazioni di mobilità, di utilizzazioni e assegnazione provvisoria per il profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico.


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  7. #537
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    Domande ATA terza fascia: “Centinaia sono sbagliate, lavoro immane per le segreterie”. La denuncia di un AA


    Le scuole hanno iniziato la valutazione delle domande di terza fascia ATA, ma il lavoro non sembra essere semplice per le segreterie scolastiche. Ci sono “centinaia di domande sbagliate” denuncia alla nostra redazione l’assistente amministrativo Mario Amarante della scuola secondaria di primo grado Bonito-Cosenza di Castellamare di Stabia (NA).
    “Ennesimo carico di lavoro si riversa sulle segreterie scolastiche, che devono valutare centinaia di domande sbagliate per effetto di un sistema informatico che probabilmente è stato progettato da chi non conosce minimamente la materia”, afferma l’AA.
    “Il sistema – spiega Ammirante – duplica i titoli culturali e bisogna fare la massima attenzione quando si valuta. Successivamente, per effettuare le correzioni, è necessario inserire obbligatoriamente, il decreto del Dirigente Scolastico specificando dettagliatamente i motivi della rettifica . Insomma un lavoro immane“.
    Un lavoro che potrebbe far distendere i tempi per la pubblicazione delle graduatorie, considerando l’alto numero di domande inoltrate dagli aspiranti. Più di due milioni di istanze presentate, di cui oltre 265 mila in Sicilia, la regione con il più alto numero di domande, e oltre 161 mila istanze nella sola provincia di Roma.
    I dati per provincia
    In questa prima fase di gestione delle posizioni, le scuole possono:
    – inserire nuove domande, nel solo caso in cui esista un contenzioso a seguito del quale venga riconosciuto all’interessato il diritto a partecipare
    – modificare le domande inoltrate dagli interessati al fine di recepire eventuali rettifiche per errori materiali degli stessi.
    La necessità di inserimenti e/o rettifiche deve essere avallata da un provvedimento del dirigente scolastico destinatario della domanda o da un provvedimento giurisdizionale.
    Controlli
    Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall’aspirante nel modello di domanda, per verificare l’ammissibilità della stessa, l’inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l’indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze.
    Sarà la scuola ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie ad effettuare i controlli delle dichiarazioni presentate.
    In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l’esclusione, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante.
    Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all’aspirante e alle scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione dell’istanza.


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  8. #538
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    Personale ATA 2021/22, per la prima volta 1000 assistenti tecnici nel primo ciclo. Come vengono assegnati


    Organico di diritto personale ATA a.s. 2021/22, assistenti tecnici per la prima volta nelle scuole del primo ciclo. Come saranno assegnati alle istituzione scolastiche e come saranno gestiti.
    Legge di bilancio 2021
    L’articolo 1, comma 967, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), a partire dall’a.s. 2021/22, ha previsto l’introduzione, nell’organico di diritto ATA delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (primaria e secondaria di primo grado), del profilo professionale di assistente tecnico, ad oggi prevista per le sole scuole secondarie di secondo grado e presente, nell’a.s. 2020/21, soltanto nell’organico di fatto delle predette scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica e supportare le scuole nello svolgimento delle attività didattiche a distanza, poste in essere a causa dell’emergenza pandemica.
    Il nuovo contingente destinato alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo è pari a 1000 unità.
    Organici ATA
    La circolare del MI n. 14196 del 6 maggio 2021, relativa all’organico di diritto del personale ATA a.s. 2021/22, evidenzia che lo schema di decreto interministeriale ha recepito la novità introdotta dalla legge di bilancio 2021, specificando anche come i 1.000 assistenti tecnici saranno assegnati alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, come saranno impiegati e il relativo laboratorio: laboratorio di “Informatica” (cod. T72).
    Qui tutte le tabelle relative all’organico di diritto ATA 2021/22, compresa quella riguardante i posti di assistente tecnico.
    Di seguito, invece, la tabella con la ripartizione regionale dei succitati 1.000 posti, effettuata sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione della regione di riferimento:

    Scuole polo e impiego assistenti tecnici
    Scuole polo e dotazione organica
    Gli uffici scolastici regionali, come leggiamo nello schema di DI, ai fini della distribuzione dei posti di assistente tecnico alle scuole del primo ciclo, procedono all’individuazione di:

    • scuole polo tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione, alle quali assegnare la dotazione organica di assistenti tecnici informatici;
    • scuole appartenenti alla rete di riferimento di ciascuna scuola polo individuata.


    Nell’individuazione delle scuole polo e delle scuole afferenti alla rete di ognuna di esse, ciascun USR deve fare in modo che vi sia un’omogenea distribuzione delle stesse sul territorio e deve tener conto delle esigenze specifiche e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.
    Impiego assistenti tecnici
    Tramite il contingente di assistenti tecnici informatici assegnato a ciascuna di esse, le scuole polo garantiscono alle istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento la consulenza e il supporto tecnico, eventualmente anche per lo svolgimento dell’attività didattica a distanza.
    La progettazione, la predisposizione e l’organizzazione dell’attività didattica restano di competenza di ciascuna scuola di riferimento.
    In sintesi, l’USR assegna il contingente alle scuole polo individuate e queste, tramite gli assistenti tecnici loro assegnati, supportano le istituzioni scolastiche facenti parte della rete di riferimento.
    Evidenziamo, infine, che per tale dotazione organica non è possibile effettuare operazioni di compensazione e/o rimodulazione con le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione.


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    Collaboratori scolastici, ex LSU e appalti storici: finalmente siglata l’intesa


    Collaboratori scolastici, ex LSU e appalti storici: finalmente siglata l’intesa risultato di una lunga battaglia
    Roma, 19 maggio 2021 – Nella giornata di ieri, 18 maggio, è stata siglata una importante intesa fra il ministero dell’Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola sull’organico aggiuntivo per i collaboratori scolastici e il ripristino della sovranità del Contratto Collettivo Nazionale in merito alla mobilità.
    L’intesa per quanto riguarda il personale di collaboratore scolastico, ha il pregio di salvaguardare, aggiungendoli, i posti di chi è in attesa da anni nelle graduatorie dei supplenti per essere immesso in ruolo e mette fine ad una vicenda iniziata nel 2000 con la giusta internalizzazione dei lavoratori ex LSU e appalti storici, e trascinatasi fino ad oggi con grave danno per la qualità dell’offerta formativa.
    L’internalizzazione dei lavoratori ex LSU e appalti storici infatti, aveva creato una situazione problematica sulla quale abbiamo ostinatamente cercato di richiamare l’attenzione: da un lato, l’erosione dei posti destinati all’immissione in ruolo dalle graduatorie dei collaboratori scolastici precari dovuta alla giusta trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dei contratti dei neoassunti ex LSU e, dall’altro, il blocco della mobilità che risultava penalizzante per i lavoratori perdenti posto.
    L’Intesa supera questi problemi dal momento che viene sottoscritto l’impegno ad ampliare la platea organica dei collaboratori scolastici in numero corrispondente alle nuove necessità e affida al contratto la regolazione della mobilità in quelle scuole dove si crea esubero in presenza dei lavoratori ex LSU e appalti storici.
    Si avvia dunque alla conclusione una storia iniziata come provvisoria venti anni fa, grazie alla determinazione della FLC Cgil che ha voluto l’internalizzazione e che ha continuato a battersi, anche in questo anno di pandemia – ben tre sono stati i sit in organizzati insieme con la CGIL e la FILCAMS Cgil nei mesi scorsi e innumerevoli i contatti con i parlamentari affinchè si facessero carico anche normativamente del problema – per raggiungere tali obiettivi.
    Rimangono ora da tradurre in pratica gli impegni assunti da parte del Ministero, come anche rimane in piedi la necessità di consentire l’immissione in ruolo degli ex LSU con cinque anni di servizio (per i quali è stato emanato il bando dopo le nostre ripetute pressioni) includendovi con appositi variazioni normative coloro che non trovano posto nella propria provincia.


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    Concorso ATA ex LSU per collaboratori scolastici, servizio “addetto mensa” non è valutabile. Sentenza


    Una lavoratrice dopo aver esposto di aver svolto per più di dieci anni il servizio di “addetto mensa” presso un Istituto scolastico, quale dipendente di cooperative o di società cui era stato affidato il relativo servizio, sostiene l’illegittimità della sua esclusione dalla procedura concorsuale che richiedeva almeno 10 anni di servizi di pulizia e ausiliari, per violazione di legge. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza del 21/5/2021 n 5934/21.
    Il fatto
    Parte ricorrente nel ricorso come prodotto tramite il proprio difensore ritiene di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per poter partecipare alla procedura ed in specie di quello relativo all’aver “svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi”, e conclude pertanto per l’illegittimità del gravato provvedimento di esclusione dalla procedura in quanto in contrasto con la previsioni di legge richiamate e sostanzialmente privo di istruttoria e motivazione. Per il TAR le censure sono palesemente infondate.
    La norma
    Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall’articolo l, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’art. 58, comma 5 ter prevede: “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad avviare un ‘apposita procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dallo gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi”. In aderenza a quanto previsto dalla richiamata disposizione, sia il Decreto MIUR n. 1074 del 20.11.2019 che ha disciplinato la relativa procedura selettiva che il successivo Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019 di indizione della procedura selettiva, hanno previsto quale requisito di ammissione l’aver “svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019,servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi per titoli”.
    Dunque, per il TAR, La disciplina richiamata è chiara nell’ammettere alla procedura selettiva esclusivamente coloro che, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di servizi di pulizie, hanno svolto servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche.
    Il servizio mensa non è equiparabile al servizio di pulizia e ausiliario
    Diversamente la ricorrente, risulta essere stata addetta al “servizio mensa” in qualità di dipendente della ditta e prima ancora (nel corso degli ultimi 10 anni) di altre società svolgenti il servizio mensa presso l’Istituto xxxx e per tale motivo non le è stato riconosciuto dall’Amministrazione il possesso del requisito dei 10 anni di servizio.
    In ragione della diversità oggettiva tra servizi di mensa (o ristorazione) e servizi di pulizia e della precisa volontà del legislatore di limitare l’ammissione all’eccezionale procedura di selezione oggetto di causa esclusivamente a coloro che, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di servizi di pulizie, abbiano svolto servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche (cfr. Cons. St., ord. n. 4934 del 2020), il provvedimento di esclusione per carenza del requisito specifico di ammissione si presenta vincolato e pienamente conforme al dettato normativo.
    Nel caso di specie è infatti indubbio che la ricorrente abbia prestato la sua attività lavorativa con la qualifica di operario (livello 6) del CCNL per i dipendenti da Aziende dei Settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, con mansioni di “addetto mensa”.
    L’attività di servizio mensa non è simile a quella di pulizia
    Parte ricorrente sostiene che tuttavia i compiti espletati dagli “addetti mensa” sono in sostanza simili a quelli degli addetti alle pulizie, richiedendo anch’essi compiti di pulizia delle apparecchiature e dei locali destinati alla refezione, per cui la Commissione avrebbe omesso di effettuare tale verifica incorrendo nel vizio di eccesso di potere. Rilevato che tali mansioni promiscue sono previste per il livello “sesto super” del CCNL e non per quello sesto, nel quale risulta essere inquadrata la ricorrente, come da contratto allegato e depositato in giudizio; ad ogni modo dirimente ai fini dell’infondatezza della censura è la considerazione della ratio della normativa che ha previsto la procedura straordinaria per l’internalizzazione del servizio di pulizie in passato affidato a Società esterne operanti nel medesimo settore (con conseguente applicazione ai dipendenti del relativo CCNL), senza che possano ritenersi residuati spazi alla discrezionalità dell’Amministrazione, e meno che mai della Commissione di concorso, sulla valutazione in concreto delle attività svolte dai candidati ai fini di ritenere il possesso del requisito di ammissione.


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