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Discussione: Personale Ata, indetto concorso per titoli

  1. #21
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    ATA 24mesi Graduatorie Permanenti: requisiti di accesso e chiarimenti "profili dell’area immediatamente superiore"

    Ormai imminente la pubblicazione dei concorsi per soli titoli ai ruoli provinciali (ATA 24mesi) relativi ai profili professionali dell’area A e B. Ecco una breve scheda sui requisiti d’accesso e il chiarimento dei profili dell’area immediatamente superiore.
    In riferimento ai concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo 297/94 ed in base alla O.M. 23.02.2009, n. 21.

    Aree
    A Collaboratore scolastico dei servizi
    A sAddetto alle aziende agrarie
    A Collaboratore scolastico

    B Assistente amministrativo
    B Assistente tecnico
    B Cuoco
    B Infermiere
    B Guardarobiere

    Per essere ammessi alle suddette graduatorie permanenti, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
    b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF );
    c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS);
    Naturalmente requisito fondamentale per l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è un’anzianità di servizio di almeno due anni. Ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero).
    Il servizio può esere stato prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso. E/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.
    Cosa s’intende per “profili dell’area immediatamente superiore”?
    Significa che: un Assistente Amministrativo o Assistente Tecnico o Cuoco o Infermiere o Guardarobiere, oltre a includersi al profilo professionale cui concorre, può inserirsi anche come Addetto alle Aziende Agrarie o Collaboratore Scolastico, perché profili immediatamente inferiori.

    Legenda
    AA: assistente amministrativo
    AT: assistente tecnico
    CO: cuoco
    IF: infermiere
    GA:guardarobiere
    CR: addetto alle aziende agrarie
    CS: collaboratore scolastico


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  2. #22
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    A breve il concorso 24 mesi Ata


    I sindacati anticipano la prossima emanazione di una circolare che confermerebbe le previgenti procedure sui bandi che saranno pubblicati dai singoli U.S.R. Le domande dovranno essere trasmesse in modalità cartacea entro 30 giorni dalla pubblicazione dei bandi regionali, ad eccezione dell’invio del modello G di scelta o modifica delle sedi, che si effettuerà tramite Istaze on-line
    Nel corso dell’incontro al Miur del 10 marzo, i rappresentanti dell’Amministrazione hanno fatto sapere che è in corso di emanazione una circolare che confermerebbe, anche per l’a.s. 2015/2016, le disposizioni contenute nella O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, riguardante l’indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, dei profili dell’area A e B del personale ATA (c.d. 24 mesi).
    Dopo la circolare, i Direttori Generali di ogni Ufficio Scolastico Regionale, con esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, dovranno emanare i relativi bandi per ciascun profilo professionale e per tutte le province di competenza. Dalla data di pubblicazione di ciascun bando decorrerà il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande.
    Al concorso possono partecipare aspiranti con 24 mesi di servizio nella scuola statale e nel profilo richiesto. Le domande dovranno essere presentate in modalità cartacea, secondo i modelli diffusi dal Miur, ad eccezione del modello G di scelta o modifica delle sedi per l’anno 2015/16, che dovrà essere trasmesso tramite le istanze on line, come sempre previa registrazione. A tale proposito, si ricorda che la funzione per la registrazione è sempre attiva e che conviene – se non è già stato fatto - effettuare l’operazione per tempo, perché è previsto anche il riconoscimento fisico presso la segreteria scolastica.

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  3. #23
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    ATA 24 mesi, i modelli di domanda e date di scadenza


    Raccogliamo in un unico elenco i modelli di domanda per il concorso ATA24mesi, con le rispettive date di scadenza per ogni regione (al momento non ci sono bandi pubblicati)

    I modelli di domanda presenti in ogni bando sono
    Allegato B1: domanda di inserimento Scarica
    Allegato B2 domanda di aggiornamento, destinata esclusivamente al personale incluso nelle graduatorie permanenti Scarica
    Allegato F Modello per la rinuncia all'attribuzione di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2015/16 Scarica
    Allegato H Domanda per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'a.s. 2015/16 Scarica
    I bandi
    Non ancora pubblicati. Per la presentazione delle domande generalmente sono concessi 30 giorni di tempo dalla pubblicazione del bando. La domanda è cartacea (solo la scelta delle sedi avverrà successivamente su Istanze on line).
    Le novità del 2015
    1) Requisiti generali di ammissione: possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche "ai familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria"
    Vanno altresì inclusi gli stranieri altamenti qualificati di Carta Blu UE nonchè familiari non comunitari di cittadini italiani.
    Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguta conoscenza della lingua italiana.
    2) E' altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici" anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.


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  4. #24
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    ATA. Nessun piano straordinario di assunzioni, si procede con il turnover
    Ieri, il Ministro Giannini ha risposto ad alcune domande poste dai membri della VII Commissione cultura al Senato. Una di esse riguardava il personale ATA.
    In tutto il progetto di riforma, il personale ATA non è menzionato. Molte polemiche hanno preso piede, soprattutto a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea che ha condannato il Ministero per la reiterazione dei contratti a tempo determinato.
    Ieri il Ministro Giannini ha affermato che "dal 2015 ci saranno per il personale ATA assunzioni regolari secondo le regole delle graduatorie". Quindi, seguendo il normale turn over, deludendo quanti attendevano un piano straordinario, come quello pensato per i docenti.


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  5. #25
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    Graduatorie ATA 24 mesi Sicilia, chiarimenti allegato H, certificazioni Eipass e scadenza bando 7 maggio


    L'USR Sicilia fornisce chiarimenti sulla procedura concorsuale ATA 24 mesi relativa all'a.s. 2014/15.
    Allegato H: l'assistenza ai figli disabili dà titolo alla precedenza anche in presenza di situazione di disabilità con carattere non permanente indipendentemente dall'età dei figli.
    Certificazioni Eipass – Scadenza bando
    Si precisa che fra i titoli di cui al punto 4 della tabella A1 – Titoli di cultura del bando di cui all’oggetto per il profilo di Assistente Amministrativo devono essere considerate valide le certificazioni Eipass, ICL e PEKIT (vedi nota MIUR prot. 1603 del 21/11/2011).
    Si coglie l’occasione per segnalare che i 30 giorni previsti per la partecipazione al bando di cui sopra scadono il 7 Maggio 2015.


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  6. #26
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    Una breve scheda sulle UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE del PERSONALE ATA, chi può richiederle e la differenza tra Utilizzazione e Assegnazione del personale annuale.
    Il 13 maggio è stato sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Tutti i modelli di domanda sono stati integrati e adeguati per l’anno scolastico 2015/2016.
    Cosa s’intende per Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria ATA?:
    Il personale di ruolo (quindi solo chi titolare di contratto a tempo indeterminato) della scuola ha l’opportunità di partecipare alla mobilità annuale, quindi gli è concessa la possibilità di prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari senza perdere la titolarità. Tutto ciò è possibile attraverso due modi: l’Utilizzazione o l’Assegnazione.
    L’Assegnazione Provvisoria:
    L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
    ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
    ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
    per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
    ricongiungimento ai genitori;
    In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
    L’Utilizzazione annuale:
    L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
    I destinatari delle utilizzazioni sono:
    il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
    il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel
    distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non
    esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e
    che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’anno scolastico 2015/2016 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2007/2008 e successivi;
    il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove – ai sensi dell’art. 48 -, comma 19, del C.C.N.I. 23.2.2015 detto personale è riassegnato d’ufficio per l’anno scolastico successivo;
    il personale A.T.A. restituito ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 23.2.2015 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
    il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
    il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
    Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.
    personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferito d’ufficio;
    il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
    il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
    il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
    il personale A.T.A. in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale;
    i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
    i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
    il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
    il direttore dei servizi generali e amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell’art. 47, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 23.2.2015 in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.
    Presentazione delle domande:
    Il personale ATA potrà presentare domanda cartacea utilizzando i moduli predisposti dal MIUR entro il 10 agosto 2015.
    A quale Ufficio vanno presentate le domande?:
    Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli allegati, in modalità cartacea.
    Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.
    Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia devono essere presentate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta e, per conoscenza, all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità.


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  7. #27
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    Personale ATA: chi ha diritto alla proroga del contratto


    Una breve scheda sui criteri di proroga di contratto del personale Amministrativo – Tecnico – Ausiliario a tempo determinato, completa di riferimenti normativi.
    La normativa di riferimento per le supplenze del personale ATA è il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze” ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2000, n. 430.
    L’art. 1, comma1, del regolamento dispone che i posti del personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di DSGA, che non siano stati assegnati mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica. Per la copertura dei suddetti incarichi verranno utilizzati le graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali.
    Tuttavia solo in caso di esaurimento delle sopra menzionate graduatorie, le eventuali residue disponibilità sono assegnate dai competenti DS, mediante lo scorrimento delle Graduatorie di III FASCIA, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività didattica.
    Naturalmente per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze TEMPORANEE nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 6 del D.M. 13/12/2000 n. 430. Utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
    CHI HA DIRITTO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO?
    Il comma 7 dell’art. 1 del D.M. 13/12/2000 n. 430 afferma che, le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato […],qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
    Quindi, qualora l'assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio.
    Il personale, invece, che è stato nominato su posto vacante e disponibile ha diritto di proroga fino al 31 Agosto.

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  8. #28
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    ATA24mesi, dal 4 giugno on line il modello G per la scelta delle scuole

    I candidati già inclusi o che concorrono per l'inclusione nella graduatoria provinciale ATA 24 mesi, hanno titolo ad essere inseriti nella corrispondente graduatoria di istituto di prima fascia per le supplenze nella medesima provincia.
    Con il modello G il Miur permette di scegliere le scuole (compresi CPIA) in cui essere inseriti ai fini delle supplenze da I fascia delle graduatorie di istituto ATA.
    La domanda dovrà essere inoltrata attraverso Istanze on line (non è necessario produrre nulla di cartaceo) e da lì arriverà all'Ufficio Scolastico.
    Per chi è già iscritto in prima fascia la piattaforma permette di visualizzare le scuole già scelte (che possono essere modificate) e la conseguenze selezione delle sedi esprimibili per l'a.s. 2015/16
    Il modello G potrà essere presentato on line dal 4 giugno 2015 fino alle ore 14.00 del 3 luglio 2015
    Per chi accede per la prima volta ad Istanze on line è necessaria la registrazione.

    La funzione dovrà essere utilizzata da

    • aspirante già inserito a pieno titolo nelle Graduatorie permanenti e nella I fascia delle GI che intende mantenere le stesse sedi per l'a.s. 2015/16 o sostituirle in tutto o in parte o comunicarle di nuove nel limite delle 30 possibili.
    • aspirante già inserito a pieno titolo nelle Graduatorie permanenti ma non inserito nella prima fascia delle GI, che adesso decide di inserirsi anche nelle GI per l'a.s. 2015/16
    • aspirante che concorre per la prima volta all'inclusione nelle Graduatorie permanenti e di conseguenza nelle graduatorie di istituto.

    L'aspirante già inserito nelle GI per l'a.s. 2014/15, che non intende modificare nessuna delle sedi per l'a.s. 2015/16, può anche non comunicare nulla. In questo caso saranno confermate in automatico le sedi, ma - attenzione - solo quelle che hanno mantenuto per l'a.s. 2015/16 lo stesso codice meccanografico del 2014/15, eliminano le sedi che hanno cambiato codice.
    In ogni caso la procedura è riservata esclusivamente a coloro che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie permanenti nei termini previsti a livello regionale. Si tratta adesso di completare la procedura con la scelta ex novo, la modifica, o la conferma delle sedi.
    E questo si può fare on line al seguente indirizzo dal 4 giugno 2015.


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  9. #29
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    ATA. Indicazioni su contratto a tempo determinato per art. 59

    Secondo il MIUR, al fine di conciliare quanto previsto dall'art. 59 CCNL con le indicazioni fornite dalla nota n. 8921 dell'8/09/2014, i contratti fino all'avente titolo del personale ATA di ruolo, possono essere riconosciuti solo nel caso in cui gli aventi titolo, dopo l'aggiornamento delle graduatorie di 3^ fascia, siano stati confermati in servizio presso la medesima istituzione scolastica.
    In quella nota il Miur aveva scritto infatti " Si coglie l'occasione per chiarire che, nelle more dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, potranno essere conferite supplenze fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della legge 449/97. Le suddette supplenze fino all'avente diritto potranno, inoltre, essere attribuite al personale AT.A. di ruolo ai sensi dell'art. 59 del CCNL comparto scuola."
    Inoltre il completamento d'orario al personale ATA che si è avvalso dell'art. 59, che ha stipulato un contratto a tempo determinato inferiore alle 36 ore settimanali, può essere riconosciuto solo per supplenza di durata non inferiore alla fine dell'anno e non su supplenza breve, stante il 1 comma dell'art. 59.
    Per la FLC CGIL è inaccettabile un trattamento giuridico ed economico difforme a seconda della sede di servizio in cui ci si trova.
    - Nel caso di completamento d’orario, l’art. 59 deve essere letto nella sua interezza, anche in base al comma 2, poiché il lavoratore ATA di ruolo cambia status giuridico, che è quello di supplente, tant’è che vengono applicati gli stessi istituti contrattuali della malattia per i supplenti brevi. Il completamento è, dunque, connesso alla condizione di essere un supplente.
    Il Miur dovrebbe comunque emanare una nota che garantisca uniformità di interpretazione in tutto il territorio.


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  10. #30
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    Personale Ata, i sindacati masticano amaro: perché altri 2.020 tagli?

    Lo dicono Flc-Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda, diffidando il Miur, alla vigilia dell’incontro sugli organici di amministrativi, tecnici ed ausiliari del prossimo anno: è una riduzione destinata a produrre enormi difficoltà. Però partita da lontano.
    Non ci sono davvero delle premesse convincenti sull’informativa ai sindacati, fissata dal Miur per il 10 giugno, a proposito degli organici del personale Ata per l’anno scolastico 2015/16.
    Le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl, in modo unitario, hanno infatti prodotto un documento-denuncia, attraverso il quale giudicano "grave e inaccettabile una riduzione di organico destinata inevitabilmente a produrre enormi difficoltà in una situazione che già vede le scuole reggere a fatica il peso di un buon funzionamento che si riesce ad assicurare con sempre maggior fatica". Il riferimento è al taglio previsto da diversi mesi, attraverso la legge di stabilità approvata a fine 2014, di altri 2.020 posti tra amministrativi, tecnici ed ausiliari.
    In una nota unitaria, Flc-Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda denunciamo quella che definiscono una situazione sempre più "insostenibile", che si accompagna alla diffida rivolta al Miur, affinché non dia avvio ad alcuna procedura "senza aver prima svolto, come dovuto, la prescritta informativa alle organizzazioni sindacali".
    Sugli Ata, ormai da alcuni anni, sembra che ogni occasione è buona per ridurre gli organici: ricordiamo che con le riforme Gelmini-Tremonti, la categoria è stata fortemente penalizzata dalla cancellazione di oltre 2mila scuole autonome: ciò ha infatti comportato la soppressione di decine di migliaia di posti.


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