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Discussione: Personale Ata, indetto concorso per titoli

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  1. #1
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    Gli Uffici Scolastici cominciano a pubblicare le graduatorie provvisorie ATA24mesi.
    Il Ministero non ha ancora diramato la comunicazione per la compilazione su Istanze on line del modello G per la scelta delle sedi per l'a.s. 2015/16.
    Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie (salvo diversa disposizione contenuta nel relativo bando) esclusivamente per errori materiali, al Dirigente dell'Ufficio scolastico. Esaminati i reclami, si procederà alle eventuali rettifiche e alla pubblicazione delle graduatorie definitive.Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
    Le graduatorie ATA24mesi saranno utilizzate per le immissioni eventualmente autorizzate per le immissioni in ruolo 2015/16 e per le supplenze al 30 giugno o 31 agosto.
    Al momento le graduatorie pubblicate sono
    ABRUZZO
    Pescara
    BASILICATA
    Matera
    PUGLIA
    Foggia - Alfabetica - Graduatoria - Avviso
    EMILIA ROMAGNA
    Ferrara pubblica il 17 giugno
    Modena
    FRIULI V.G.
    Pordenone
    LOMBARDIA
    Bergamo
    Sondrio
    TOSCANA
    Pisa 16 giugno
    Massa Carrara

    Livorno



    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  2. #2
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    ATA: saltano 6mila assunzioni a settembre 2015 e no supplenze annuali



    Oggi si è svolto al Ministero un incontro con i rappresentanti sindacali. La nota proposta dal Ministero prevede il divieto a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato a causa del passaggio del personale soprannumerario dalle Province.
    Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel blocco della Legge di Stabilità 2015 (commi 422 e successivi) sarebbero ricompresi tutti i profili ATA e non solo gli amministrativi (assistenti e DSGA).
    Il MIUR - ci informano i sindacati - ha inviato una lettera alla FP chiedendo almeno l'autorizzazione allo scongelamento dei posti di collaboratore scolastico tenuto conto della infungibilità di questo profilo per quanto attiene all'assistenza agli alunni disabili.
    Da questo ne consegue che, in attesa della ricollocazione del suddetto personale, sarà possibile procedere al conferimento delle supplenze annuali solo con nomine fino all'avente titolo (art. 40 Legge 449/97), conferite dal dirigente scolastico utilizzando a tal fine solo le graduatorie di circolo e d'istituto.
    "A dir poco sconcertante quanto è emerso oggi dal confronto avuto al ministero dell'Istruzione sulle supplenze del personale Ata: le 6.000 assunzioni in ruolo di cui la stessa ministra Giannini aveva dato tempo fa l'annuncio in realtà non ci saranno, e non ci saranno nemmeno supplenze di durata annuale, ma solo una provvisoria copertura dei posti in attesa di destinarli, tra qualche mese, alla ricollocazione del personale delle Province", afferma Francesco Scrima, segretario generale Cisl Scuola.
    La FLC CGIL ha ribadito che il MIUR non sta rispettando gli impegni politici assunti dalla Ministra Giannini, che a seguito dell'incontro con i segretari generali delle organizzazioni sindacali, aveva inviato la richiesta di autorizzazione per 6.243 ruoli sul turn over.


    Orizzontescuola
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  3. #3
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    ATA, tagli fino al 50% dei posti vacanti. Risparmio 50milioni su supplenze. I tagli per profilo

    Siamo in grado di fornirvi i dettagli del taglio al personale ATA contenuto nella legge di stabilità. Saranno eliminati circa 2mila posti, a farne le spese soprattutto gli assistenti amministrativi.
    Più automazione nei processi, meno necessità di personale. E' questa la logica sottesa nelle Legge di Stabilità presentata alla Camera.
    L'incremento dell’efficienza di numerosi procedimenti amministrativi che interessano o interessavano le segreterie scolastiche, talvolta eliminandoli completamente (e.g. il pagamento della TARSU e delle visite fiscali, la liquidazione delle spettanze ai supplenti brevi e saltuari), talaltra introducendo procedimenti automatizzati che hanno semplificato il lavoro quotidiano (e.g. Ordinativo Informatico Locale, sistema informativo per la gestione degli inventari) hanno reso meno necessario, secondo il Governo, l'impiego di personale.
    Il risparmio atteso è di 50,7 milioni di euro e i dettagli li avremo nella relazione tecnica del decreto interministeriale previsto dalla norma.
    Il Governo, al momento, ha dato elementi a mero titolo indicativo sui risultati finanziari auspicati, indicando che l'obiettivo potrebbe essere raggiunto mediante una riduzione dei posti inferiore al 50% di quelli vacanti e disponibili a settembre 2015, cioè di 923 posti di assistente amministrativo, di 819 posti di collaboratore scolastico e di 275 posti di assistente tecnico.
    Per quanto riguarda i risparmi, considerato che lo stipendio lordo Stato di supplenti annuali delle qualifiche elencate è rispettivamente pari ad euro 26.288,13 annui, euro 23.481,74 annui e euro 26.288,13 annui, la riduzione di spesa sarà pari a
    Effetti sui saldi 2015 2016 2017 e seg.
    SNF 16.908.241,60 50.724.724,80 50.724.724,80
    Per l’anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all’anno scolastico.


    orizzontescuola
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  4. #4
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    Graduatorie ATA seconda fascia: scelta sedi su Istanze on line entro il 23 dicembre

    I candidati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie ATA possono scegliere fino a 30 sedi scolastiche. La domanda, unica per tutti i profili per cui l’aspirante ha titolo, deve essere compilata e trasmessa esclusivamente via web, tramite le istanze on line dal 24 novembre 2014 alle ore 14,00 del 23 dicembre 2014.
    Come è costituita la secoda fascia delle graduatorie di istituto. Con DD.MM. 19.04.2001, n. 75 e 24.03.2004, n. 35 sono stati costituiti per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, rispettivamente:
    - elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere,
    - graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico,
    - elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.
    Coloro che figurano nei suddetti elenchi provinciali hanno diritto ad essere inclusi anche nelle graduatorie di istituto di seconda fascia della medesima provincia.
    Conseguentemente tali soggetti possono presentare la domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto nella stessa provincia nella cui graduatoria provinciale per le supplenze sono già inseriti, esercitando nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici, secondo i termini e le modalità disciplinati dalla presente nota.
    In assenza di tale opzione restano confermate le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte, a meno che il relativo codice non abbia perso validità per effetto del dimensionamento.
    Tutti gli aspiranti della seconda fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali. Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell’ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali.
    Ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche, compresi i CPIA, per l’insieme dei profili professionali cui ha titolo. Nel limite delle trenta istituzioni, l’aspirante può, rispetto al numero delle istituzioni scolastiche già prescelte, nel 2012 o precedentemente, sostituirle tutte o in parte.
    Anche i candidati già inclusi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e coloro che a pieno titolo sono già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento, e che non abbiano prodotto, all’epoca, alcuna domanda possono produrre l’allegato A, esercitando le opzioni concernenti le istituzioni scolastiche.
    La presentazione della domanda è solo telematica, si conclude con l'inoltro. Non deve essere inviata in formato cartaceo all’ufficio scolastico provinciale competente in quanto l’ufficio è in grado di vedere i dati immediatamente dopo l’inoltro (fermo restando che l'inoltro può essere annullato e rifatto tutte le volte che si vuole entro il
    N.B. La procedura non costituisce una riapertura dei termini per l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o degli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali, ma solo la necessaria attualizzazione delle sedi di anagrafe delle istituzioni scolastiche.
    Inserire le sedi è estremamente semplice. La schermata permette la visualizzazione e la conseguente selezione delle sedi scolastiche dall’aspirante evitando ogni possibilità di incorrere in errori di trascrizione dei codici delle scuole e prevede, anche, la possibilità di visualizzare le eventuali sedi su cui l’aspirante era già presente nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia dell’anno scolastico 2013-14, come modificate dagli effetti del
    dimensionamento.
    L'aspirante può accedere a Istanze on line con le credenziali (user name e password) già in suo possesso. Se non ne dispone, deve prima effettuare la registrazione, che comprende anche il riconoscimento fisico presso una segreteria scolastica (Guida all'iscrizione a Istanze on line)


    Orizzontescuola
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  5. #5
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    ATA: ferie e festività soppresse personale Part – Time

    Un'analisi esaustiva sul calcolo dei giorni di ferie e festività soppresse del personale ATA in regime di Part – Time.
    In riferimento all’art. 58 comma 11del CCNL comparto scuola, i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativ
    Quindi, in caso di lavoratori con contratto a “tempo parziale” le ferie e le “festività soppresse” si riducono proporzionalmente, solo però per contratti di tipo “verticale” (esempio: 3 giorni lavorati su 6) e non in caso di contratti a tempo parziale “orizzontali” (esempio: ATA che lavora 3 ore al giorno per 6 giorni alla settimana).
    Nel caso di orario a tempo parziale verticale, nel computo delle ferie, oltre a detrarre i giorni festivi compresi nel periodo richiesto, devono essere detratti anche i giorni lavorativi non compresi nel contratto di “tempo parziale”. Si deve precisare che la riduzione delle ferie e delle “festività soppresse”, in regime di “tempo parziale verticale”, non dipende dalle ore lavorate giornalmente, ma unicamente dai giorni lavorativi settimanali.


    Ecco alcuni esempi:
    1. Part-time verticale. Ad esempio un lavoratore con contratto a tempo parziale verticale che lavora solamente 3 giorni alla settimana dal lunedì al mercoledì compreso (indipendentemente dall’orario svolto), spettano 16 (o 15) giorni di ferie e 2 giorni di festività soppresse. Se tale lavoratore chiede di poter utilizzare tutte le ferie spettanti a decorrere dal 21 luglio, riassumerà servizio a decorrere dal 26 agosto (o dal 25 agosto), non essendo computabili, oltre le domeniche e il 15 agosto, anche tutte le giornate ricadenti nei giorni di giovedì, venerdì e sabato di ogni settimana del periodo richiesto. In pratica il periodo totale di giorni non lavorativi sono sostanzialmente uguali a quelli di un lavoratore a tempo pieno.
    Altro esempio:
    - n° max. di giorni di ferie spettanti = 32;
    - giorni lavorativi = 4 giorni su 6;
    - n° giorni di ferie effettivamente spettanti = 32 x 4/6 = 21,33 (notare che la riduzione non dipende dall’orario ridotto ma dal ridotto numero dei giorni lavorativi);
    - n° max. di giorni spettanti per festività soppresse spettanti = 4;
    - giorni di festività soppresse effettivamente spettanti = 4 x 4/6 = 2,67.
    2. Part - time orizzontale. Il lavoratore (indipendentemente dalla percentuale dell’orario svolto) ha sempre diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse calcolate come per il tempo pieno. Quindi, ad esempio, un lavoratore con part-time orizzontale al 50% dell’orario ordinario, ha diritto al 100% delle ferie spettanti come calcolate nel caso di orario a tempo pieno.
    3. Part - time misto settimanale. Tale tipologia di orario a tempo parziale deve essere sempre ricondotta al part-time verticale (a prescindere dalla riduzione dell’orario settimanale). Ad esempio personale ATA con 4 giorni lavorativi su 6 con orario ridotto a 5 ore su 6 anche all’interno dei 4 giorni lavorativi (20 ore settimanali distribuite su 4 giorni). In tale caso la riduzione delle ferie e delle festività soppresse opera in ragione di 4/6, quindi con gli stessi risultati del caso 1.
    4. Part - time misto “periodico”. E’ un part-time che prevede un’attività lavorativa svolta solo in determinati periodi (ad esempio per 6 mesi su 12).
    Si deve precisare che anche l’orario settimanale, che viene svolto nel periodo lavorativo può essere ridotto, ad esempio: ATA che lavora 8 mesi con un orario di 30 ore settimanali.
    In ogni caso il part-time complessivo non può essere inferiore al 50%. Infatti il caso del precedente esempio comporta un part-time complessivo pari a: 8 mesi su 12 = 66,67% e 30 ore su 36 = 83,33%, da cui si ha una % totale del 56,56%.
    Conseguentemente, sulla base della % risultante di part-time, si attuano le riduzioni delle ferie e delle “festività soppresse” nella stessa misura e con le stesse modalità esposte in caso di part-time verticale.


    Orizzontescuola
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  6. #6
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    Predefinito Rivoluzione nei licei, arriva il curriculum dello studente: potrà scegliere una parte delle materie

    La novità nel decreto della Buona scuola. Negli ultimi anni i ragazzi potranno personalizzare il corso di studi scegliendo materie obbligatorie e facoltative: “Una offerta di strumenti reali per orientarsi dopo la scuola”
    Con la “Buona scuola” arriva anche il Curriculum dello studente. Da settembre, i ragazzi delle superiori potranno personalizzarsi il percorso di studi scegliendo una parte delle materie da studiare. “Gli studenti – dichiara la senatrice Francesca Puglisi, responsabile scuola della segreteria Pd – devono poter seguire e coltivare talenti e inclinazioni. Con il curriculum dello studente rompiamo la rigidità dell’orario settimanale uguale per tutti e offriamo strumenti reali per l’orientamento”.
    Tra poco più di un mese, il governo metterà nero su bianco le proposte contenute nel dossier, presentato dal premier lo scorso 3 settembre e successivamente sottoposto al giudizio degli italiani, che delinea una vera e propria riforma complessiva della scuola italiana. Il ministro Stefania Giannini, coadiuvata dal sottosegretario Davide Faraone e dalla Puglisi, sta lavorando con il suo staff alla definizione di un decreto-legge, che conterrà le misure urgenti da approvare prima dell’avvio del prossimo anno scolastico, e di un disegno di legge con le misure meno urgenti. Il primo, conterrà l’assunzione di tutti i precari della scuola inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e la definizione dell’organico funzionale d’istituto. Ma anche il cosiddetto pacchetto studenti, attraverso il quale i ragazzi delle superiori potranno valutare i propri professori, la carriera degli insegnanti e il curriculum dello studente.
    Quest’ultimo rappresenta una vera e propria novità per la scuola superiore italiana. Un’idea simile, poi superata dalla riforma Gelmini, era stata avanzata dall’ex ministro Letizia Moratti, nella riforma della scuola primaria e della secondaria di secondo grado. L’introduzione di una consistente flessibilità del curriculum di studio alle superiori rappresenta una mezza rivoluzione e servirà a rilanciare l’autonomia scolastica ma anche a creare quel ponte tra scuola e territorio che nessuna norma ha ancora realizzato concretamente. E questa sembra invece proprio la volta buona perché con l’organico funzionale d’istituto, o per reti di scuole, nelle superiori arriveranno professionalità in più che serviranno a disegnare nuovi curricoli, con materie obbligatorie, opzionali e facoltative. In altre parole, oltre agli insegnanti necessari per coprire le ore di lezione nelle singole classi e per soddisfare le esigenze organizzative – nomina di un vicario, supplenze brevi e svolgimento dei corsi di recupero, per esempio – le istituzioni scolastiche autonome avranno a disposizione anche il personale necessario per attivare nuove discipline di insegnamento, dando all’autonomia scolastica una nuova giovinezza.
    La proposta è stata avanzata dalla senatrice Francesca Puglisi e approvata come risoluzione in commissione Cultura al senato lo scorso 14 gennaio. Ecco cosa contiene. L’idea è quella di “prevedere la possibilità, nel rispetto della tipologia e delle finalità dei singoli corsi di studio, soprattutto nelle classi terminali del secondo ciclo di istruzione, di un curriculum dello studente, formato da una parte obbligatoria per tutti e una parte opzionale, a scelta dello studente, oltre che da discipline facoltative di arricchimento”. Una proposta che è finita dritta nel decreto-legge ancora in fase di definizione, ma che dovrebbe esplicare i suoi effetti già dal primo settembre di quest’anno. Lo scopo è quello di “garantire una personalizzazione del percorso di studi adeguandolo alle attitudini e agli interessi degli allievi, così da potenziare l’elemento orientativo dell’istruzione”. Una proposta che guarda anche alla scelta universitaria in un’ottica di orientamento per evitare l’assalto ad alcune facoltà scientifiche, come Medicina e Odontoiatria, anche da parte di coloro che magari dopo lasceranno per mancanza di vocazione. Sarà compito dei singoli collegi dei docenti e dei consigli d’istituto dare forma concreta alla proposta del governo, abbandonando definitivamente l’omologazione su tutto il territorio nazionale dei curricoli scolastici e avviando una nuova sfida per la scuola italiana.


    Edscuola
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  7. #7
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    Personalizzare il curriculum dello studente? La Giannini dice no: favorisce le diseguaglianze


    Il ministro stoppa la proposta della senatrice dem francesca puglisi: non entrerà nella riforma
    «Non si potrà personalizzare il curriculum». Lapidaria, in un’intervista al Corsera,il ministro dell’istruzione Stefania Giannini stoppa la proposta della senatrice Francesca Puglisi (Pd), responsabile scuola della segreteria dem, votata come risoluzione nei giorni scorsi dalla commissione istruzione del senato, sul curriculum personalizzato dello studente per le ultime classi delle superiori.
    Prevista nell’affare n.386 nato prima della pubblicazione della Buona Scuola per riflettere sulle criticità della scuola in vista della valutazione del riordino dei cicli delle superiori, la novità non sarà presente nella riforma a cui sta lavorando il governo. «Ma con l’organico funzionale ogni scuola può ampliare la propria offerta e proporre progetti e materie in più», precisa Giannini.
    Del resto, già lo scorso dicembre il ministro proprio in Commissione al Senato aveva proposto di sostituire nel testo del documento «curriculum dello studente» con «percorso formativo dello studente», ritenendo non esportabile nella scuola italiana il modello americano della high school, poiché «l’alto tasso di opzionalità rischia di compromettere la solidità della preparazione» e favorire diseguaglianze.
    Il curriculum dello studente nelle classi terminali delle superiora sarebbe, infatti, formato da una parte obbligatoria per tutti e una parte opzionale, a scelta dell’alunno con discipline che diventano obbligatorie una volta scelte, oltre che da discipline facoltative di arricchimento.
    Un curriculum così articolato «consentirebbe – spiega il documento – una personalizzazione del percorso di studi adeguandolo alle attitudini e agli interessi degli allievi, così da potenziare l’elemento orientativo dell’istruzione». Infatti, «dovrebbe essere anche coerente con le scelte successive dopo il diploma», poiché «un percorso di studi che vede una progressiva personalizzazione nelle scelte delle discipline consente di evidenziare in anticipo interessi ed attitudini, rendendoli poi coerenti con gli sbocchi successivi».
    Introdurre la possibilità per lo studente di scegliersi le materie comporterebbe la riforma della maturità: l’esame di Stato dovrebbe essere modificato come «momento di sintesi di un percorso formativo personalizzato, con al centro le scelte e le motivazioni di ciascun studente, e non solamente una verifica delle conoscenze acquisite».
    Il curriculum personalizzato contribuirebbe anche sanare la frattura tra scuola media e superiori. Nelle intenzioni i due cicli dovrebbero parlarsi, permearsi, influenzarsi maggiormente non tanto a livello informativo, quanto didattico-metodologico in funzione di una didattica orientativa. «Creando momenti di lavoro comune, operando per un curriculum verticale declinato in vari percorsi possibili coerenti con gli indirizzi della secondaria di secondo grado».
    Un risorsa, allora, è rappresentata dalle reti di scuole costituite per ambito territoriale sia per le relazioni interne relative alla didattica, sia per le relazioni esterne con altri enti pubblici e privati nella governance territoriale.


    Edscuola
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  8. #8
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    Predefinito ATA: l’indennità di funzione superiore va pagata per intero, ma conta l'anzianità di servizio dell'a

    ATA: l’indennità di funzione superiore va pagata per intero, ma conta l'anzianità di servizio dell'assistente amministrativo

    Si dovrà pagare per intero l’indennità di funzione superiore all’AA che sostituisce il DSGA. Ad affermarlo la sentenza emessa dal Tribunale di Roma.
    Ecco il testo della sentenza del ricorso presentato da un assistente amministrativo nei confronti del MIUR. Il giudice, infatti, ha ritenuto illegittimo il comportamento che ha adottato l’amministrazione che sulla base della nota del MEF (del 7 gennaio 2012) ha unilateralmente variato il compenso spettante all’assistente amministrativo che esercita la funzione di DSGA, sottraendo dall’indennità spettante la somma percepita in base alla posizione economica orizzontale.
    Ma grazie al ricorso presentato, il giudice ha condannato il MIUR e il MEF ad erogare il compenso spettante all’assistente amministrativo oltre alle spese processuali, perché cosi facendo l’amministrazione non ha rispettato quanto prevedono le norme contrattuali ovvero che i due emolumenti (per la posizione economica e per l’indennità di sostituzione) “assolvono a funzioni diverse” e pertanto “in mancanza di una esplicita disposizione contraria, legale o pattizia, essi si cumulano e non si elidono”.
    L’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA per più di 15 giorni ha diritto all’indennità di funzione superiore; tale indennità, ai sensi dell’art. 69 del CCNL Scuola del 4/8/95 richiamato dall’art. 146 del CCNL Scuola /2007, va corrisposta nella misura pari al differenziale dei livelli iniziali d’inquadramento del Direttore e dell’assistente.
    All’assistente amministrativo che sostituisce il Dsga spetta il compenso per l'incarico specifico come previsto dall'art. 47 del Ccnl/07 nella misura stabilita dal contratto integrativo di scuola o in alternativa il beneficio economico se titolare di I o II posizione economica.
    Purtroppo, la legge di stabilità per il 2013 (art. 1 commi 44 e 45), in contrasto con le disposizioni contrattuali, ha stabilito che la misura del compenso spettante è ridotta poiché deve essere determinata per differenza fra il livello di retribuzione iniziale del DSGA e quello complessivamente in godimento dell'assistente incaricato.
    In questo modo si va a penalizzare economicamente gli assistenti amministrativi che sostituiscono il DSGA in quanto riduce l’importo dell’indennità sulla base dell’anzianità da loro posseduta.


    Orizzontescuola
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  9. #9
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    ATA: assegnazione del personale alle varie sedi e ai corsi serali


    In caso di servizio serale, il personale ATA come deve essere gestito? Una breve guida sui criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e ai corsi serali.
    Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, ribadisce (art. 4 e art. 15) la competenza del contratto di scuola a definire i criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi.
    Inoltre, l’art. 6 comma 2 lett. h) e i) del Ccnl 2007 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le “modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Dsga, sentito il personale medesimo” e i “criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate ai plessi e ai turni serali”.
    Pertanto l’assegnazione e l'utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d’istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze del personale.
    PERSONALE ATA art. 15 CCNI 15/07/2010
    “L’assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d’istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, il dirigente scolastico si attiene ai seguenti criteri:
    a) maggiore anzianità di servizio;
    b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
    c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL.
    Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente CCNI”.
    La contrattazione d’Istituto, quindi, deve tenere conto di tre principi fondamentali: anzianità, continuità nel plesso o nel corso serale, disponibilità ad effettuare le funzioni aggiuntive. Da questi non si può prescindere.
    Se si vuole, in sede di contrattazione si potrà fare riferimento anche ad altri elementi, come ad es. la situazione familiare, ma si tratta di un elemento aggiuntivo che va concordato tra le parti.
    Orario di lavoro personale ATA nei corsi serali
    L'art. 53 del CCNL 2006 specifica:
    "L’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
    1. Nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
    2. L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
    Le indennità di turno sono determinate secondo accordi stabiliti in sede di Contrattazione.
    Il personale con esigenze particolari può, a richiesta (scritta), essere escluso dall’effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno."
    Naturalmente, chi presta servizio su corsi serali ha diritto alla riduzione a 35 ore dell’orario settimanale considerato l’orario disagiato (art. 55 del CCNL)


    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



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    ATA24mesi, dal 4 giugno on line il modello G per la scelta delle scuole

    I candidati già inclusi o che concorrono per l'inclusione nella graduatoria provinciale ATA 24 mesi, hanno titolo ad essere inseriti nella corrispondente graduatoria di istituto di prima fascia per le supplenze nella medesima provincia.
    Con il modello G il Miur permette di scegliere le scuole (compresi CPIA) in cui essere inseriti ai fini delle supplenze da I fascia delle graduatorie di istituto ATA.
    La domanda dovrà essere inoltrata attraverso Istanze on line (non è necessario produrre nulla di cartaceo) e da lì arriverà all'Ufficio Scolastico.
    Per chi è già iscritto in prima fascia la piattaforma permette di visualizzare le scuole già scelte (che possono essere modificate) e la conseguenze selezione delle sedi esprimibili per l'a.s. 2015/16
    Il modello G potrà essere presentato on line dal 4 giugno 2015 fino alle ore 14.00 del 3 luglio 2015
    Per chi accede per la prima volta ad Istanze on line è necessaria la registrazione.

    La funzione dovrà essere utilizzata da

    • aspirante già inserito a pieno titolo nelle Graduatorie permanenti e nella I fascia delle GI che intende mantenere le stesse sedi per l'a.s. 2015/16 o sostituirle in tutto o in parte o comunicarle di nuove nel limite delle 30 possibili.
    • aspirante già inserito a pieno titolo nelle Graduatorie permanenti ma non inserito nella prima fascia delle GI, che adesso decide di inserirsi anche nelle GI per l'a.s. 2015/16
    • aspirante che concorre per la prima volta all'inclusione nelle Graduatorie permanenti e di conseguenza nelle graduatorie di istituto.

    L'aspirante già inserito nelle GI per l'a.s. 2014/15, che non intende modificare nessuna delle sedi per l'a.s. 2015/16, può anche non comunicare nulla. In questo caso saranno confermate in automatico le sedi, ma - attenzione - solo quelle che hanno mantenuto per l'a.s. 2015/16 lo stesso codice meccanografico del 2014/15, eliminano le sedi che hanno cambiato codice.
    In ogni caso la procedura è riservata esclusivamente a coloro che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie permanenti nei termini previsti a livello regionale. Si tratta adesso di completare la procedura con la scelta ex novo, la modifica, o la conferma delle sedi.
    E questo si può fare on line al seguente indirizzo dal 4 giugno 2015.


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