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Discussione: Personale Ata, indetto concorso per titoli

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  1. #1
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    Sbloccate 5.300 assunzioni di personale ata

    Cisl Scuola comunica che il Ministero dell’Economia ha dato l’autorizzazione ad assumere oltre 5.300 unità di personale, dopo che per un anno i posti erano stati “congelati” su tutti i profili in previsione di una possibile destinazione al personale docente inidoneo Il prolungato blocco ha avuto effetti pesanti per i diretti interessati, che hanno visto inattuato per mesi il loro diritto a un lavoro stabile. Nell’esprimere grande soddisfazione per l’avvenuta autorizzazione alle nomine, la CislScuola sottolinea il proprio impegno per la risoluzione della vicenda, “nonostante un contesto segnato da perduranti difficoltà economiche e fortemente travagliato sul piano politico.” Si attende, continua CislScuola, che il “MEF provveda rapidamente ad autorizzare le assunzioni anche per il 2013/14. Nell’incontro di domani al MIUR verranno definite le modalità per l’immediata assunzione del personale avente titolo”.


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  2. #2
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    Arrivano 3740 assunzioni, tutte per il personale Ata

    L’amministrazione ha superato l’impasse che aveva precluso le assunzioni di questa tipologia di personale, e cioè la questione dei docenti inidonei

    Al via le immissioni in ruolo del personale Ata. Sono 3740 i posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato del personale Ata, che il ministero dell’istruzione ha predisposto per le relative operazioni. Al momento non è stata ancora effettuata la ripartizione regione per regione e provincia per provincia. Ma un dato è certo: l’amministrazione ha superato l’impasse che aveva precluso le assunzioni di questa tipologia di personale. E cioè la questione dei docenti inidonei. Che nelle intenzioni del legislatore, in prima battuta, avrebbero dovuto transitare nei ruoli del personale Ata. Salvo poi mutare indirizzo nell’ultima tornata legislativa. Adesso, infatti, il transito nei ruoli del personale non docente è diventato facoltativo. Ma i docenti inidonei che non avranno presentato domanda in tal senso dovranno rassegnarsi ad affrontare le incognite della mobilità intercompartimentale. Quanto alla decorrenza delle immissioni in ruolo, secondo quanto risulta a Italia Oggi, il termine iniziale sarà fissato al 1° settembre 2013. Ma si tratterà di una decorrenza retroattiva solo ai fini giuridici. Mentre la decorrenza ai fini economici sarà fissata alla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro. Nei prossimi giorni l’amministrazione renderà noto il prospetto con le immissioni in ruolo, suddivise anche per profili professionali. Dopo di che, sarà emanato il provvedimento autorizzatorio e gli uffici periferici disporranno materialmente le assunzioni. In quella fase le amministrazioni periferiche applicheranno le cosiddette quote di riserva e le priorità previste dalla legge 104/92 nei confronti dei disabili e di chi li assiste. Le riserve saranno applicate in massima parte in favore degli invalidi, ai quali è riservato il 7% dei posti dell’organico regionale, e degli orfani per lavoro, la cui quota di riserva è pari alli% dell’organico. Le priorità della legge 104/92 consistono invece in una mera precedenza nella scelta della sede di destinazione.



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  3. #3
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    Spetta ai Direttori Generali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, ad esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del D. Lvo 297/94 e dell’ O.M. 23.02.2009, n. 21.
    E' prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992 con le modifiche apportate dall’art. 24 della legge 4.11.2010 n. 183.
    Si richiama all’attenzione dei competenti Uffici che, esclusivamente per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’a.s. 2014/2015 (Allegato G), sarà adottata la medesima modalità telematica già utilizzata per la scelta delle sedi relative alle graduatorie di circolo e d’istituto dell’anno scolastico precedente. Tale applicazione web, i cui effetti positivi a favore dello snellimento, della celerità e della certezza delle procedure risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini della trasmissione on-line del modello G saranno contestuali in tutto il territorio nazionale.
    Di conseguenza dovranno essere inviati :
    a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano, all’Ambito Territoriale Provinciale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;
    b) tramite le istanze on-line il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’Ufficio territoriale destinatario lo
    riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.
    Al fine di favorire la procedura on-line si raccomanda ai competenti uffici di invitare tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto a procedere alla registrazione ove non fossero già registrati. Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter trasmettere l’allegato G via web.
    Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line suddetta saranno comunicati con successiva nota.


    Orizzontescuola
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  4. #4
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    Una breve scheda sulle UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE del PERSONALE ATA, chi può richiederle e la differenza tra Utilizzazione e Assegnazione del personale annuale.
    Il 13 maggio è stato sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Tutti i modelli di domanda sono stati integrati e adeguati per l’anno scolastico 2015/2016.
    Cosa s’intende per Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria ATA?:
    Il personale di ruolo (quindi solo chi titolare di contratto a tempo indeterminato) della scuola ha l’opportunità di partecipare alla mobilità annuale, quindi gli è concessa la possibilità di prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari senza perdere la titolarità. Tutto ciò è possibile attraverso due modi: l’Utilizzazione o l’Assegnazione.
    L’Assegnazione Provvisoria:
    L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
    ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
    ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
    per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
    ricongiungimento ai genitori;
    In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
    L’Utilizzazione annuale:
    L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
    I destinatari delle utilizzazioni sono:
    il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
    il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel
    distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non
    esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e
    che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’anno scolastico 2015/2016 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2007/2008 e successivi;
    il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove – ai sensi dell’art. 48 -, comma 19, del C.C.N.I. 23.2.2015 detto personale è riassegnato d’ufficio per l’anno scolastico successivo;
    il personale A.T.A. restituito ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 23.2.2015 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
    il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
    il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
    Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.
    personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferito d’ufficio;
    il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
    il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
    il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
    il personale A.T.A. in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale;
    i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
    i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
    il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
    il direttore dei servizi generali e amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell’art. 47, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 23.2.2015 in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.
    Presentazione delle domande:
    Il personale ATA potrà presentare domanda cartacea utilizzando i moduli predisposti dal MIUR entro il 10 agosto 2015.
    A quale Ufficio vanno presentate le domande?:
    Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli allegati, in modalità cartacea.
    Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.
    Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia devono essere presentate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta e, per conoscenza, all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità.


    Orizzontescuola
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