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Discussione: Personale Ata, indetto concorso per titoli

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    Ata, concorso per titoli: chiarimenti e indicazioni operative

    Il Ministero chiarisce sulla "possibilità di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 da parte di candidati che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3 del D.M. 10/11/2011, n. 104, in assenza di graduatorie definitive formulate ai sensi del citato D.M. 104/2011". Inoltre, con nota prot.n. 1293 del 22 febbraio 2012, il Miur fornisce nuove istruzioni e indicazioni operative.
    Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato la nota prot. n. 1256 del 21 febbraio relativa a dei chiarimenti sulla presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale Ata per l'anno scolastico 2011/2012.
    Successivamente, il 22 febbraio il Ministreo dell’istruzione ha diramato ai direttori regionali regionali un’altra nota che ha per oggetto: “Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. - Istruzioni e indicazioni operative”.


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    Assunzioni personale Ata: il Miur in pressing su Mef e Funzioni Pubblica

    Profumo conferma i 5.336 posti richiesti lo scorso 2 luglio: coprirono il turn-over. Rimane però in piedi la possibilità che il contingente si riduca per il trasferimento coatto di soprannumerari, inidonei ed ex C555 e C999. Per l’Anief il ritardo non è più tollerabile, anche perchè nel frattempo si fanno contratti fino all’avente diritto non previsti dalla legge. Ancora un rinvio sul ricorso dello Snals contro il taglio degli Ata del 17% disposto dalla 133/08.
    Che fine hanno fatto le assunzioni del personale Ata? A chiederlo, stavolta, non sono solo i diretti interessati e i sindacati. Ma anche il ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo. Che ha girato la domanda, attraverso una lettera, direttamente al ministro dell’Economia e a quello della Funzione Pubblica. Nella missiva, datata 18 settembre e che ha come oggetto “Richiesta autorizzazione nomine in ruolo personale ATA”, Profumo ricorda ai suoi colleghi di Governo “che nella riunione del 31 luglio u.s., oltre alla quantificazione delle assunzioni di dirigenti scolastici· e di personale docente ed educativo, già autorizzate nella seduta del CdM del 24 agosto u.s., si è concordato che la determinazione delle assunzioni relative al personale ATA sarebbe stata rinviata al completamento delle operazioni di mobilità di detto personale”.
    Il ministro fornisce quindi “in allegato, il quadro delle disponibilità e degli esuberi risultanti: il prospetto sintetico del personale docente inidoneo; i prospetti sintetici ed analitici del personale delle soppresse classi di concorso C555 e C999”. l dati indicati si riferiscono alla situazione conosciuta al Sistema informativo del MIUR del 28 agosto 2012. “Nella riferita nota del 2 luglio – conclude il responsabile del Miur - veniva precisato che il turn-over effettivo del personale ATA è stato complessivamente pari a 5.336 posti, dato che si conferma”. Si attende ora una risposta, si spera celere, da parte di Mef e Funzione Pubblica.
    Sulla richiesta di recepire l’autorizzazione ad assumere oltre 5mila amministrativi, tecnici ed ausiliari, si è soffermato nelle ultime ore anche l’Anief, che lamenta il danno che stanno subendo i precari non docenti della scuola in attesa che l’amministrazione prende una decisione: secondo il sindacato guidato da Marcello Pacifico “in tutta Italia si sono stipulati contratti (a nostro avviso illegittimi) fino all’avente diritto ai sensi dell’art. 40 L. 449/97 su tutti i posti vacanti di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico: circa 35.000, in attesa di capire cosa fare dei docenti inidonei ed in esubero e, quindi, di vedere sbloccate le immissioni in ruolo del personale ATA”. L’Anief ritiene che “non è più tollerabile questo ritardo”. Ancora di più “perché chi è stato nominato fino all’avente diritto è sottoposto a una forma contrattuale non prevista dalla legge, poiché quel tipo di contratto non appone nessun termine e non dichiara le ragioni per le quali si stipula il contratto a t.d.; indica, invece, un riferimento normativo (l’art. 40 della legge 449/97)” che “non ha nulla a che vedere con la natura giuridica del contratto, ma si limita sostanzialmente a stabilire chi deve pagare i supplenti. Dall’art.1, comma 2, del decreto n. 112/08 si evince, invece, che l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale siano specificate le ragioni di cui al comma 1, ovvero di quelle che ne giustificano la natura a termine”.
    Il sindacato ricorda, inoltre, che anche “la giurisprudenza ha chiarito che la causale del ricorso al contratto a termine deve essere descritta in modo ‘puntuale e dettagliato’, evitando locuzioni generiche e/o tautologiche, dal momento che queste ultime impedirebbero al Giudice di operare il controllo sull’effettività della stessa causale e quindi sulla legittimità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato”.
    Ma c’è di più. Sempre secondo l’Anief “gli eventuali neo immessi in ruolo stipuleranno, a questo punto, un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2012 e decorrenza economica dal 1° settembre 2013. Se questo personale nell'a.s. 2012/13 non è destinatario di supplenza, godrà dunque solo degli effetti giuridici (importante a fini pensionistici) ma il suo effettivo servizio e la sua retribuzione avranno inizio nell'a.s. successivo”. Solo “nel caso in cui invece sia in servizio, potrà continuare l’incarico e, nel caso in cui riesca a completare il periodo previsto per l’anno di prova, potrà superarlo”. Alla luce di questa discrepanza di trattamento, l’Anief ritiene che ci siano i presupposti per avviare delle diffide “per recuperare il servizio perso, considerato che le nomine all’avente titolo (nota Miur del 30 agosto 2012 prot. n. AOOODGPER 6340/bis) sono da imputare ad un ritardo dell’amministrazione nella procedura di definizione delle utilizzazioni del personale inidoneo e in esubero per quanto riguarda gli ITP delle classi C555 e C999”.
    Sempre a proposito del personale Ata, lo Snals-Confsal comunica lo stato di avanzamento del ricorso che il sindacato autonomo ha presentato a suo tempo al Tar del Lazio contro le riduzioni di organico del personale Ata (pari ad un considerevole 17% del contingente complessivo di posti) introdotte attraverso il famigerato articolo 64 del D.L. 112/2008: per il sindacato condotto da Marco Paolo Nigi “in effetti, il Tar del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma citata. All'udienza del 18 settembre 2012 la questione di legittimità costituzionale è stata discussa, con l'intervento dei difensori del sindacato e dell'avvocatura dello Stato. La presidenza del Consiglio – continua il sindacato - ha difeso la costituzionalità della norma in quanto preordinata a salvaguardare le ragioni della spesa pubblica”.
    Lo Snals-Confsal ha infine replicato che “le ragioni della finanza pubblica non possono legittimare riduzioni indiscriminate del personale della scuola che compromettono non solo i livelli occupazionali, ma anche gli standard qualitativi minimi del servizio istruzione. La Corte si è riservata la decisione che, verosimilmente, sarà pubblicata nei prossimi mesi”.



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    Concorsi per titoli personale ATA


    Istruzioni operative per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B Il Miur ha diramato la Nota prot.n. 695 del 29 gennaio 2013 con la quale fornisce istruzioni e indicazioni operative per l’indizione, per l’anno scolastico 2012/2013 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.
    La nota è indirizzata ai Direttori degli Uffici scolastici regionali e contiene, in particolare, indicazioni per la predisposizione dei bandi.
    Con riferimento alla trasmissione dei modelli, la nota ricorda che dovranno essere inviati: con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1 , B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano, all’Ambito Territoriale Provinciale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando; tramite le istanze on line il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.
    Al fine di favorire la procedura on line è necessario che gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto procedano alla registrazione alle istanze on line, se non fossero già registrati. Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter trasmettere l’allegato G via web.
    Analogamente allo scorso anno, la compilazione dell’Allegato H è richiesta per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. Tale modulo (All. H ) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2.


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    Assunzioni Ata 2012, i sindacati scrivono al Ministro: vanno fatte nell’anno in corso!

    Con una lettera, Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda tornano a chiedere l’attuazione del provvedimento previsto dal piano triennale di assunzioni in ruolo inserito nel decreto interministeriale del 3 agosto 2011: da quasi un anno, in attesa che si sblocchi la vicenda dei prof inidonei, le oltre 5.300 immissioni in ruolo sono invece rimaste “congelate”. Si torna ancora una volta a parlare delle mancate assunzioni di oltre 5.300 amministrativi, tecnici, ausiliari, relative all’anno scolastico in corso e già stabilite da tempo attraverso un provvedimento interministeriale. L’ancora irrisolta vicenda del personale docenti inidonei, da trasferire in base alla spending review della scorsa estate coattivamente proprio sui posti vacanti del personale Ata – su cui però nel Governo Letta praticamente tutti si sono detti d’accordo nel voler cancellare ma prima occorre trovare i fondi necessari – ha, di fatto, “congelato” ormai da quasi un anno le già decretate immissioni in ruolo.
    Stavolta a farsi sentire, attraverso una lettera unitaria indirizzata al ministro Carrozza, al capo di gabinetto Luigi Fiorentino e al neo capo dipartimento Luciano Chiappetta, sono tutti i sindacati con maggiore rappresentatività: Domenico Pantaleo (Flc-Cgil), Francesco Scrima (Cisl Scuola), Massimo Di Menna (Uil Scuola), Marco Paolo Nigi (Snals-Confsal) e Rino Di Meglio (Gilda-Unams) hanno sollecitato “l’immediata emanazione del provvedimento per le nomine in ruolo del personale ATA”.
    Secondo i sindacati, l’esortazione a emanare le assunzioni a tempo indeterminato deriva in prima battuta dal fatto che si tratta di un provvedimento previsto “dal piano triennale di assunzioni in ruolo previsto dal decreto interministeriale del 3 agosto 2011”; all’interno del quale era stata decisa “la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nel triennio 2011/2013, docenti ed ATA”. Mentre, sottolineano i sindacati, “in questo anno scolastico sono state effettuate esclusivamente le assunzioni dei docenti”.
    Pertanto, si legge ancora nella lettera, “l’esclusione del personale ATA non ha alcuna giustificazione”. Dopo aver ricordare che c’è l’esigenza che anche “le nomine ATA siano fatte nell’anno in corso”, i leader dei maggiori sindacati della scuola italiana chiudono ricordando al Miur che “occorre fare presto: il ritardo con cui si sta procedendo potrebbe incidere negativamente su tutte le procedure di avvio dell’anno scolastico e sta alimentando un clima di sfiducia e di diffidenza”. Due sentimenti negativi che però, a questo punto, anche le speriamo prossime assunzioni difficilmente dissiperanno.


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    Sbloccate 5.300 assunzioni di personale ata

    Cisl Scuola comunica che il Ministero dell’Economia ha dato l’autorizzazione ad assumere oltre 5.300 unità di personale, dopo che per un anno i posti erano stati “congelati” su tutti i profili in previsione di una possibile destinazione al personale docente inidoneo Il prolungato blocco ha avuto effetti pesanti per i diretti interessati, che hanno visto inattuato per mesi il loro diritto a un lavoro stabile. Nell’esprimere grande soddisfazione per l’avvenuta autorizzazione alle nomine, la CislScuola sottolinea il proprio impegno per la risoluzione della vicenda, “nonostante un contesto segnato da perduranti difficoltà economiche e fortemente travagliato sul piano politico.” Si attende, continua CislScuola, che il “MEF provveda rapidamente ad autorizzare le assunzioni anche per il 2013/14. Nell’incontro di domani al MIUR verranno definite le modalità per l’immediata assunzione del personale avente titolo”.


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    Arrivano 3740 assunzioni, tutte per il personale Ata

    L’amministrazione ha superato l’impasse che aveva precluso le assunzioni di questa tipologia di personale, e cioè la questione dei docenti inidonei

    Al via le immissioni in ruolo del personale Ata. Sono 3740 i posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato del personale Ata, che il ministero dell’istruzione ha predisposto per le relative operazioni. Al momento non è stata ancora effettuata la ripartizione regione per regione e provincia per provincia. Ma un dato è certo: l’amministrazione ha superato l’impasse che aveva precluso le assunzioni di questa tipologia di personale. E cioè la questione dei docenti inidonei. Che nelle intenzioni del legislatore, in prima battuta, avrebbero dovuto transitare nei ruoli del personale Ata. Salvo poi mutare indirizzo nell’ultima tornata legislativa. Adesso, infatti, il transito nei ruoli del personale non docente è diventato facoltativo. Ma i docenti inidonei che non avranno presentato domanda in tal senso dovranno rassegnarsi ad affrontare le incognite della mobilità intercompartimentale. Quanto alla decorrenza delle immissioni in ruolo, secondo quanto risulta a Italia Oggi, il termine iniziale sarà fissato al 1° settembre 2013. Ma si tratterà di una decorrenza retroattiva solo ai fini giuridici. Mentre la decorrenza ai fini economici sarà fissata alla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro. Nei prossimi giorni l’amministrazione renderà noto il prospetto con le immissioni in ruolo, suddivise anche per profili professionali. Dopo di che, sarà emanato il provvedimento autorizzatorio e gli uffici periferici disporranno materialmente le assunzioni. In quella fase le amministrazioni periferiche applicheranno le cosiddette quote di riserva e le priorità previste dalla legge 104/92 nei confronti dei disabili e di chi li assiste. Le riserve saranno applicate in massima parte in favore degli invalidi, ai quali è riservato il 7% dei posti dell’organico regionale, e degli orfani per lavoro, la cui quota di riserva è pari alli% dell’organico. Le priorità della legge 104/92 consistono invece in una mera precedenza nella scelta della sede di destinazione.



    Edscuola
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    Spetta ai Direttori Generali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, ad esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del D. Lvo 297/94 e dell’ O.M. 23.02.2009, n. 21.
    E' prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992 con le modifiche apportate dall’art. 24 della legge 4.11.2010 n. 183.
    Si richiama all’attenzione dei competenti Uffici che, esclusivamente per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’a.s. 2014/2015 (Allegato G), sarà adottata la medesima modalità telematica già utilizzata per la scelta delle sedi relative alle graduatorie di circolo e d’istituto dell’anno scolastico precedente. Tale applicazione web, i cui effetti positivi a favore dello snellimento, della celerità e della certezza delle procedure risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini della trasmissione on-line del modello G saranno contestuali in tutto il territorio nazionale.
    Di conseguenza dovranno essere inviati :
    a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano, all’Ambito Territoriale Provinciale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;
    b) tramite le istanze on-line il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’Ufficio territoriale destinatario lo
    riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.
    Al fine di favorire la procedura on-line si raccomanda ai competenti uffici di invitare tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto a procedere alla registrazione ove non fossero già registrati. Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter trasmettere l’allegato G via web.
    Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line suddetta saranno comunicati con successiva nota.


    Orizzontescuola
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    Una breve scheda sulle UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE del PERSONALE ATA, chi può richiederle e la differenza tra Utilizzazione e Assegnazione del personale annuale.
    Il 13 maggio è stato sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Tutti i modelli di domanda sono stati integrati e adeguati per l’anno scolastico 2015/2016.
    Cosa s’intende per Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria ATA?:
    Il personale di ruolo (quindi solo chi titolare di contratto a tempo indeterminato) della scuola ha l’opportunità di partecipare alla mobilità annuale, quindi gli è concessa la possibilità di prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari senza perdere la titolarità. Tutto ciò è possibile attraverso due modi: l’Utilizzazione o l’Assegnazione.
    L’Assegnazione Provvisoria:
    L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
    ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
    ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
    per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
    ricongiungimento ai genitori;
    In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
    L’Utilizzazione annuale:
    L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
    I destinatari delle utilizzazioni sono:
    il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
    il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel
    distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non
    esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e
    che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’anno scolastico 2015/2016 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2007/2008 e successivi;
    il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove – ai sensi dell’art. 48 -, comma 19, del C.C.N.I. 23.2.2015 detto personale è riassegnato d’ufficio per l’anno scolastico successivo;
    il personale A.T.A. restituito ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 23.2.2015 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
    il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
    il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
    Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.
    personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferito d’ufficio;
    il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
    il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
    il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
    il personale A.T.A. in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale;
    i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
    i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
    il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
    il direttore dei servizi generali e amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell’art. 47, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 23.2.2015 in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.
    Presentazione delle domande:
    Il personale ATA potrà presentare domanda cartacea utilizzando i moduli predisposti dal MIUR entro il 10 agosto 2015.
    A quale Ufficio vanno presentate le domande?:
    Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli allegati, in modalità cartacea.
    Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.
    Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia devono essere presentate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta e, per conoscenza, all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità.


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    Personale ATA: l’organico non è determinato dal fabbisogno

    Con la sentenza 1561 del 22 dicembre 2014 il Tar del Veneto ha stabilito che a determinare l’organico di diritto provinciale del personale ausiliario tecnico e amministrativo, non è il fabbisogno territoriale ma, in base ai criteri normativi della legge Finanziaria del 2007, il rispetto del contingente assegnato in base alle misure di contenimento.

    Il meccanismo utilizzato per la formazione degli organici, come precisato dal Tar del Veneto, è quello di “assicurare il necessario rispetto del contingente assegnato in applicazione delle misure di contenimento previste dalle leggi finanziarie, che ha comportato l'impossibilità di soddisfare interamente le esigenze delle scuole che sono aumentate a causa dell'incremento degli alunni”.
    Il ricorso dello Snals

    La sentenza del Tar del Veneto deriva dal ricorso presentato dal Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola (Snals) contro la decisione della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale della Provincia di Venezia dove il contingente del personale Ata veniva decurtato di 69 unità per l’anno scolastico 2008/2009. Per effettuare tale decurtazione, secondo il sindacato, l’USR si sarebbe basata su una circolare ministeriale ritenuta non vincolante.

    Di contro l’Amministrazione dichiara invece che il sindacato in questione non fosse legittimato all’intervento in tale questione poiché agiva a tutela di una sola parte della categoria rappresentata.
    Il diritto

    Il sindacato, come precisa il Tar del Veneto, era legittimato ad agire poiché l’applicazione delle giuste norma in fatto di formazione di organici è materia sindacale. Il diritto ad agire non può quindi essere negato allo Snals poiché in questo caso il sindacato fa valere un interesse collettivo sul giusto funzionamento degli istituti scolastici. Secondo Il Tar del Veneto, quindi, non c’è conflitto di interessi nel ricorso presentato.
    Ma, nonostante la legittimazione ad agire, e nonostante “la prassi di diramare con circolari schemi di decreti non ancora vigenti, non costituisce di per sé motivo di illegittimità degli atti adottati”, il ricorso non è stato accolto poiché la riduzione dell’organico è stata imposta dai nuovi parametri imposti dalla legge Finanziaria 2007 nell’ottica del contenimento dei costi. Nel caso specifico, sentenzia il Tar, “il fabbisogno di posti di personale tecnico ausiliario calcolato in base alle tabelle ministeriali è risultato superiore rispetto al contingente assegnato al territorio regionale, e pertanto l'Amministrazione ha dovuto apportare delle decurtazioni”.


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    Personale Ata, in 5.200 non percepiscono lo stipendio accessorio dal 2011

    Denuncia del Coordinamento: sono stati dimenticati fra le reti del Miur e del Mef. Eppure hanno portato a termine i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una maggiore professionalità e assunto incarichi lavorativi aggiuntivi connessi con il percorso formativo intrapreso: il tutto, ricordiamolo, con uno stipendio medio che oscilla intorno a 1.000/1.200 euro, quasi a livello di sussistenza.
    A quasi un mese dallo stop del pagamento dello stipendio accessorio, comincia a trapelare il malumore dei tanti dipendenti della scuola che operano come amministrativi, tecnici ed ausiliari. E si scopre, purtroppo, che il fenomeno per diversi risale ad ancora prima: per il Coordinamento del personale Ata “in Italia ci sono 5.200 lavoratori della scuola che non percepiscono lo stipendio accessorio dal 2011″.
    “Non è possibile parlare di valorizzazione senza toccare il nodo cruciale dell’adeguamento stipendiale: sono stati dimenticati fra le reti di un Miur, che evidentemente in fretta e furia non ha saputo contare quante erano le persone che avevano superato i corsi di formazione, e di un Mef, al quale non sono più tornati i conti di spesa previsti e non ha potuto pagare tutti i titolari di Posizione Economica (nonostante stiano lavorando con più responsabilità). Questo personale – ricorda il coordinamento – ha superato il concorso per conseguire le Posizioni Economiche, portato a termine i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una maggiore professionalità e assunto incarichi lavorativi aggiuntivi connessi con il percorso formativo intrapreso, il tutto, ricordiamolo, con uno stipendio medio che oscilla intorno a 1.000/1.200 euro, quasi a livello di sussistenza!”.
    Alla luce di questa situazione il Coordinamento chiede al ministero che la nuova rilevazione chiesta dal Miur venga fatta in modo sollecito senza escludere nessuno dei migliaia di aventi diritto, £così come era previsto – si legge ancore nella denuncia – nella legge ‘Decreto Stipendi'; che vengano reperiti i fondi per pagare tutte le 5.200 Posizioni economiche, fondi che erano già stati previsti e accantonati quando sono stati banditi i relativi concorsi, in quanto si riferivano ai risparmi derivanti dalle surroghe del personale cessato andato in pensione; la riattivazione delle Posizioni economiche dal 1° gennaio 2015 sul cedolino di tutti gli aventi diritto, in quanto non si può chiedere ai lavoratori di eseguire prestazioni aggiuntive senza corresponsione di alcun compenso”.
    Nei giorni scorsi anche i sindacati avevano denunciato la mancata applicazione delle cosiddette posizione economiche, con l’Anief che ha anche minacciato di passare alla fase dei ricorsi.


    tecnica della scuola
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