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Discussione: Personale Ata, indetto concorso per titoli

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    Personale ATA: chi ha diritto alla proroga del contratto


    Una breve scheda sui criteri di proroga di contratto del personale Amministrativo – Tecnico – Ausiliario a tempo determinato, completa di riferimenti normativi.
    La normativa di riferimento per le supplenze del personale ATA è il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze” ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2000, n. 430.
    L’art. 1, comma1, del regolamento dispone che i posti del personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di DSGA, che non siano stati assegnati mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica. Per la copertura dei suddetti incarichi verranno utilizzati le graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali.
    Tuttavia solo in caso di esaurimento delle sopra menzionate graduatorie, le eventuali residue disponibilità sono assegnate dai competenti DS, mediante lo scorrimento delle Graduatorie di III FASCIA, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività didattica.
    Naturalmente per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze TEMPORANEE nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 6 del D.M. 13/12/2000 n. 430. Utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
    CHI HA DIRITTO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO?
    Il comma 7 dell’art. 1 del D.M. 13/12/2000 n. 430 afferma che, le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato […],qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
    Quindi, qualora l'assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio.
    Il personale, invece, che è stato nominato su posto vacante e disponibile ha diritto di proroga fino al 31 Agosto.

    Orizzontescuola
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  2. #2
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    Personale Ata, riunione al Miur per gli organici 2015-16


    Il Ministero si è impegnato a autorizzare, per l’anno scolastico 2015/2016, un organico di fatto di 7.020 unità (5.000+2.020) al fine di coprire le necessità espresse dalle scuole.
    La Flc Cgil, in una nota, rende noto l'incontro avvenuto ieri al Ministero dell'Istruzione, presente anche il sottosegretario Faraone, in cui si sono affrontate le tematiche relative ai tagli di organici ATA, 2.020 posti in meno, introdotti dall’ultima legge di stabilità, con decorrenza 1 settembre 2015.
    Il Sottosegretario cha comunicato che il MIUR effettuerà, suo malgrado, questi tagli in organico di diritto impegnandosi a restituirli, in sede di adeguamento alle situazioni di fatto.
    Faraone ha motivato tale scelta sostenendo l’impossibilità per il Parlamento di adottare, in tempo utile per le imminenti operazioni di mobilità degli ATA, un provvedimento legislativo ad hoc. Rimane l’impegno a ripristinare, con la legge stabilità 2016, i posti tagliati per effetto della legge di stabilità 2015.
    La Flc Cgil ha “manifestato totale insoddisfazione per questo meccanismo tortuoso messo in moto dallo stesso Governo che è stato il promotore dei tagli. Per questa via non si garantiscono né le persone direttamente coinvolte, destinate a diventare comunque soprannumerarie, né il funzionamento delle scuole Il ritiro dei tagli e la stabilizzazione dei 5.000 posti già funzionanti in organico di fatto è la misura giusta per rispondere ai bisogni di accresciuta professionalità del personale ATA”.
    Il sottosegretario, a fronte della richiesta del Flc Cgil, si è impegnato a autorizzare, per l’anno scolastico 2015/2016, un organico di fatto di 7.020 unità (5.000+2.020) al fine di coprire le necessità espresse dalle scuole. Gli organici attuali rimarrebbero, di fatto, invariati in attesa di sistemare le cose dal punto di vista legale con la legge di stabilità 2016.
    "Pur riconoscendo la buona volontà dell’amministrazione di voler attenuare gli effetti deleteri di questi tagli, operazione che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile – conclude la nota della Flc Cgil - l’emergenza lavoro ATA è tale da non farci apprezzare soluzioni a metà".


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  3. #3
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    ATA, una proposta per le supplenze



    Se i docenti non ridono, piange molto più il personale Ata. La categoria, devastata dal blocco delle assunzioni, si mobilita da tempo contro una Buona scuola che l’ha dimenticata. Con una recente iniziativa gli Ata siciliani puntano il dito contro una politica colpevole di averli bistrattati e chiedono maggiore attenzione.
    E’ stata infatti inviata una richiesta al PD Siciliano, alla Responsabile Scuola Dott.ssa Caterina Altamore e al Deputato Regionale, vice presidente della Commissione Lavoro all’ARS, M. Maggio per rendere partecipe la Direzione Nazionale del PD della gravità in cui versa il personale ATA e in particolare la categoria degli assistenti amministrativi ATA e la stessa scuola siciliana, e non solo, privata di risorse umane ed economiche indispensabili per il funzionamento generale dei servizi amministrativo – contabili.
    Abbiamo chiesto al promotore, l’assistente amministrativo Mario Di Nuzzo, di spiegarci la loro rivendicazione
    In sostanza gli Ata chiedono di valutare la fattibilità di assegnare per l’a.s. 2015/2016 gli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche o lezioni, dettati da vacanza di posti per esigenze permanenti e durevoli secondo criteri diversi ben distinti:
    1) dagli Ambiti Territoriali Provinciali attraverso lo scorrimento della Graduatoria Permanente Provinciale ATA (seppur fino all’avente diritto), in attesa del completamento delle procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle Province e delle Città Metropolitane da ricollocare presso altre Amministrazioni (tenuto conto che le nomine residuali vengono assegnate entro il 31/12 dagli Ambiti Territoriali e non dai Dirigenti Scolastici sulla base dei posti disponibili dopo il 31 agosto termine ultimo per le nomine in ruolo);
    in subordine
    2) dai Dirigenti Scolastici attingendo “non” dalle sole Graduatorie d’Istituto inclusi i C.P.I.A., “ma” anche dai Distretti Scolastici, garantendo il rispetto dell’anzianità maturata dai candidati inclusi nelle Graduatorie Permanenti Provinciali ATA e secondo la posizione nelle medesime Graduatorie maturata a tutt’oggi. Ciò si evince da una costatazione evidente, che la scelta delle 30 scuole, inclusi i C.P.I.A. è insufficiente per garantire il rispetto dell’anzianità e del punteggio di ogni candidato incluso in Graduatoria Permanente Provinciale ATA e se tale rispetto vale per le sole istituzioni scolastiche prescelte (solo 30 scuole), inclusi i C.P.I.A. che sceglie il candidato attraverso l’All. G di Istanze On Line (Nota MIUR 16432 del 03/06/2015) non vale per tutte le restanti scuole della provincia dove ci siano posti vacanti al 31/08 (su organico di diritto) e al 30/06 (su organico di fatto) o fino al termine delle lezioni.
    Qual è l’obiettivo di tale richiesta?
    Questo per ovviare a una evidente ingiustizia. In sostanza il primo dei candidati incluso in Graduatoria Permanente Provinciale ATA teoricamente potrebbe restare a casa, se le nomine le fa il Dirigente Scolastico secondo la Nota 25141 del 10/08/2015, per non aver scelto le scuole dove ci sono posti vacanti e disponibili, mentre l’ultimo dei candidati incluso in Graduatoria Permanente Provinciale ATA potrebbe teoricamente lavorare per aver azzeccato una delle 30 scuole ove ci siano posti vacanti e disponibili.
    E’ evidente come tale meccanismo di assegnazione dei posti potrebbe generare una palese ingiustizia nei confronti di chi ha maturato dopo molti anni di servizio un punteggio significativo, colpevole, si fa per dire, di aver scelto delle scuole in cui l’organico è completo, e altresì privati anche della possibilità di poter fruire di supplenze temporanee, come da riferimento legislativo sottoindicato (*).
    Basterebbe riaprire i termini per la scelta delle 30 scuole (ALL. G) inclusi i C.P.I.A., prevedendo dall’a.s. 2015/2016 anche per i precari ATA inclusi nelle Graduatorie Provinciali la scelta dei Distretti Scolastici, esattamente come avviene per il Personale ATA di ruolo ai fini del trasferimento.
    Ormai l’amministrazione dice e contraddice…
    E’ evidente inoltre che l’amministrazione centrale, così facendo, sta operando contro l’art. 40 comma 9 della legge 449/97, dove si chiarisce che, passato il 31 agosto senza assunzioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili, nonché quelli solo disponibili devono essere assegnati con supplenze definitive ai sensi della normativa vigente. Ulteriormente si potrebbero avere effetti annientanti sulla funzionalità dei servizi scolastici e andrebberonegati i diritti degli aspiranti inseriti nelle graduatorie dei 24 mesi, compresa l’applicazione dell’art. 59del CCNLe la disciplina assenze per malattia, nonché le retribuzioni ritardate.
    Pensa che ci potrebbe essere qualche altra soluzione per gli Ata?
    Una soluzione non meno importante potrebbe anche essere l’istituzione di una Graduatoria Nazionale ATA dove far confluire tutti i candidati inclusi nelle rispettive Graduatorie Provinciali ATA offrendo loro un doppio canale ai fini dell’immissione in ruolo (ad es. prima la provincia di appartenenza e se non c’è posto, l’individuazione in provincia diversa da quella di appartenenza). Nondimeno, non si sta coprendo neanche il Turn Over, ovvero i circa 6500 posti ATA che consentirebbero almeno un passo avanti nelle aspettative legittime di migliaia di precari a cui viene negata una legittima stabilizzazione, a fronte di circa 40.000 posti vacanti e disponibili.
    Perché dunque ci si ostina a non trovare soluzioni possibili per la sopravvivenza di una categoria altrettanto importante nel funzionamento delle scuole pubbliche e si continua a tagliare indiscriminatamente posti in organico di diritto, negando anche le supplenze temporanee a migliaia di precari ATA come da riferimento legislativo sottostante?

    (*) Di seguito lo stralcio della nota suddetta appena pubblicata:
    ESTRATTO DELLA NOTA 25141 DEL 10/08/2015
    (CON LE MODIFICHE INTERVENUTE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2014)
    Dalla lettura dei commi 422 e successivi dell’art.1 della legge 190/2014 si ricava un espresso divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, a pena di nullità, con esclusione del solo personale “non” amministrativo del comparto scuola, in attesa del completamento delle procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle province e delle città metropolitane da ricollocare presso altre amministrazioni. Da ciò discende che, in attesa della ricollocazione del suddetto personale, non sarà possibile procedere al conferimento di supplenze annuali (su posti vacanti e disponibili) attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e in caso di esaurimento delle predette dagli elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 e le nomine su tali posti saranno effettuate ai sensi dell’art. 40, comma 9, della legge 449/1997 con supplenze fino all’avente diritto, utilizzando a tal fine le graduatorie di circolo e di istituto. Si precisa, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014 i dirigenti scolastici non potranno conferire le predette supplenze a:
    a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo l’ipotesi in cui l’esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti;
    b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
    c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.


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