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Discussione: Con 50 giorni di assenza non si perde l'anno

  1. #11
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    Bocciato per troppe assenze, Tar punisce la scuola: è «severa»



    Bocciato per le troppe assenze ma il Tar di Lecce, dopo aver disposto lo scorso anno la sospensiva della decisione, ha confermato con sentenza che si era trattato di un provvedimento troppo severo e ha condannato l’istituto scolastico e il Miur a pagare le
    spese legali sostenute dal ricorrente per un importo di 4 mila euro.
    E’ la storia di un ragazzino di 12 anni di Gallipoli (Lecce) non ammesso lo scorso anno scolastico alla terza media per aver collezionato 335 ore di assenza, superando il limite
    previsto dalla legge.
    I genitori del ragazzino, al termine dello scorso anno scolastico, avevano fatto ricorso al Tar di Lecce, difesi l’avvocato Luigi Quinto. Nel ricorso il legale aveva evidenziato non solo come il rendimento scolastico del ragazzino fosse superiore alla sufficienza ma soprattutto come le assenze maturate fossero frutto di problemi legati ad una patologia intestinale oltre che
    alla difficile separazione in corso dei genitori, con la madre residente a Gallipoli e il padre a Roma, e di come l’istituto scolastico non avesse mai provveduto ad allertare la famiglia
    per le assenza che lo studente stava maturando.
    Motivazioni che hanno portato i giudici amministrativi a concedere così lo scorso anno la sospensiva permettendogli di frequentare quest’anno la terza media, fino ad arrivare alla recente sentenza secondo cui «in presenza di tali elementi l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell’ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione».


    Edscuola
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  2. #12
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    Assenze degli studenti, è possibile derogare al limite massimo consentito


    È sbagliato, come sostenuto da alcuni Dirigenti scolastici, affermare che l’assenza degli studenti per partecipare ad una manifestazione dall’alto senso civico, non possa essere sottratta al calcolo del numero di assenze massime consentite ai fini della validità dell’anno scolastico. Tutto dipende dalle decisioni del Collegio dei docenti che potrebbe deliberare che un certo tipo di assenze non debba essere conteggiato ai fini del calcolo del conseguimento del limite minimo di frequenza.
    Normativa primaria e autonomia della scuola
    La normativa di riferimento per il calcolo delle ore frequentate da uno studente della scuola secondaria di II grado ai fini dello svolgimento dello scrutinio finale e della validità dell’anno scolastico di ogni singolo alunno è il DPR 122/2009.
    Nell’art.14, comma 7, del suddetto DPR 122/2009 è scritto che “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità’ dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
    Esempi di deroghe al limite massimo di assenze
    In una Circolare Ministeriale, la n.20/2011, è specificato il fatto che le scuole possono derogare dal limite massimo di assenze fissato per legge al 25% del monte ore annuo previsto dal quadro orario ufficiale del tipo di indirizzi di studi scelto.
    In tale circolare è scritto che “Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

    • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
    • terapie e/o cure programmate;
    • donazioni di sangue;
    • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
    • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristian Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).


    Quanto su scritto è quello che viene comunicato dalla Circolare Ministeriale n.20/2011, ma, nel pieno del rispetto dell’autonomia scolastica ( cosi è scritto anche nella norma di riferimento DPR 122/2009) , il Collegio docenti potrebbe, sulla falsa riga delle casistiche citate dal Miur, prevedere assenze giustificate e non calcolate nel conteggio totale ai fini della validità dell’anno scolastico, qualsiasi partecipazione degli studenti a iniziative nazionali, internazionali o globali, riguardanti temi inerenti la cittadinanza attiva, la Costituzione e l’educazione civica.


    tecnica della scuola
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  3. #13
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    Tar Lazio, la mancata comunicazione sul superamento del monte ore di assenze annulla la bocciatura


    Il Tar Lazio fissa i “paletti” al provvedimento di non ammissione alla classe successiva e alla organizzazione di corsi di recupero. E’ l’effetto della sentenza 11231 del 23 settembre 2019 con la quale i giudici amministrativi capitolini hanno stabilito che: l’omessa comunicazione del superamento del monte ore di assenza dalle lezioni è causa di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe superiore; la mancata attivazione di corsi di recupero «si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso».
    Nel ricorso proposto dinanzi al Tar, i genitori di un liceale avevano impugnato il provvedimento con il quale il Consiglio d’istituto aveva deciso di non ammettere lo studente alla classe successiva «per aver superato il numero di assenze previsto dalla legge ai fini della validità dell’anno scolastico» e per «gravi insufficienze in matematica e informatica».
    Decisione che i ricorrenti avevano ritenuto illegittima per due ordini di motivi. In primis perché il numero di assenze indicate negli atti d’ufficio era diverso da documento a documento (272 ore nel registro elettronico; 118 ore nella pagella finale; 270 ore nella comunicazione di non ammissione) e per la mancata segnalazione del rischio di «superamento del monte ore». In secondo luogo perché a fronte di «un’unica insufficienza» l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto «sospendere il giudizio sull’ammissione […] fino all’esito dello svolgimento dei corsi di recupero». Argomentazioni che la sentenza in narrativa ha parzialmente accolto. Il Collegio ha infatti confermato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui:
    – la “bocciatura” necessita di una motivazione che tenga conto «delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere […] mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione (Tar Puglia- Lecce, sentenza 899 del 25 maggio 2018);
    – in tema di giudizio di valutazione, non possono incidere sulla legittimità del giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore l’incompleta, carente o omessa attivazione di corsi di recupero «con la conseguenza che anche se l’istituto nulla avesse disposto al riguardo, tanto non costituirebbe […] un’omissione rilevante» ( Consiglio di Stato, sentenza 236 del 17 gennaio 2011).


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  4. #14
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    Azzolina: prevedere deroghe per le assenze dei figli di detenuti


    «Con la circolare emanata dal Miur sulle assenze scolastiche dei figli delle persone detenute si compie un passo avanti importante a tutela di questi ragazzi». Lo afferma la sottosegretaria all’Istruzione Lucia Azzolina. «È una circolare che ho personalmente
    sollecitato, anche su segnalazione del mio collega parlamentare Raffaele Bruno, che conosce bene il tema ed è impegnato in un capillare tour nelle carceri alla scoperta delle buone pratiche e dei laboratori teatrali che saranno oggetto di una specifica mozione di cui sarà primo firmatario», aggiunge Azzolina.
    La normativa attuale consente alcune eccezioni alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale necessaria per l’ammissione alla classe successiva. I collegi dei docenti possono infatti disporre motivate deroghe, ad esempio per casi che riguardano gravi motivi di salute adeguatamente documentati, donazioni di sangue, terapie e/o cure programmate,
    partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni, motivi religiosi.
    «Con la circolare si guarda, finalmente – sottolinea Azzolina – anche alle esigenze degli alunni e degli studenti figli, o parenti entro il secondo grado, di persone detenute e alle assenze che sono costretti a fare per andare in visita dai loro cari. Normalmente queste assenze vengono comprese nel monte ore annuale complessivo e spesso concorrono al raggiungimento della soglia massima consentita, mettendo a rischio l’anno scolastico di questi ragazzi. Una beffa. Soprattutto – prosegue Azzolina – se si considera il fatto che in molti istituti di pena il giorno del ricevimento è stabilito in modo rigido, non cade necessariamente nel fine settimana e si può determinare, di conseguenza, una reiterazione delle assenze. Per questo motivo abbiamo invitato le istituzioni scolastiche a porre particolare attenzione alla condizione di questi alunni e a inserire fra le possibili deroghe relative alle assenze anche queste visite, qualificandole come ”ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale”. Credo sia un bel gesto di attenzione e civiltà. Che evita un danno ulteriore a ragazzini che affrontano già evidenti difficoltà».


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  5. #15
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    Esiste un diritto ad essere promossi, nonostante il numero elevato di assenze? Sentenze




    E’ sempre lecita la bocciatura se il numero delle assenze è elevato? E se l’alunno, nonostante le assenze, riporti un profitto positivo? E se è l’insegnante a risultare troppo assente? In rassegna i più recenti orientamenti espressi dai Tar, che smentiscono l’asserita equivalenza tra l’elevato numero di assenze e la mancata ammissione alla classe successiva.
    L’omessa comunicazione, ai genitori, del superamento del monte ore di assenze. Il Tar Lazio (Sentenza del 23 settembre 2019, n. 11231) di recente ha messo in discussione la pretesa equivalenza tra l’elevato numero di assenze e la bocciatura dello studente. Nell’occasione, i giudici laziali hanno stabilito che l’omessa comunicazione del superamento del monte ore di assenza dalle lezioni è causa di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, precisando nel contempo che la mancata attivazione di corsi di recupero “si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso”. La vicenda prende le mosse dal ricorso presentato dai genitori di un liceale, con cui avevano impugnato il provvedimento col quale il Consiglio d’istituto non aveva ammesso l’alunno alla classe successiva: sia per aver superato il numero di assenze previsto dalla legge ai fini della validità dell’anno scolastico, che per le gravi insufficienze riportate in due materie. Il ricorso è stato accolto ed il Tar ha confermato gli orientamenti secondo cui:
    la “bocciatura” necessita di una motivazione che consideri le possibili azioni che la scuola avrebbe potuto attivare mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione (Tar Puglia- Lecce, Sentenza n. 899 del 25 maggio 2018);
    in ordine al giudizio di valutazione, non può ricadere sulla legittimità del giudizio di non ammissione di un allievo alla classe successiva, l’incompleta, carente o omessa attivazione di corsi di recupero, con la conseguenza che pure se l’istituto nulla avesse disposto al riguardo, ciò non costituirebbe un’omissione di rilievo (Consiglio di Stato, Sentenza n. 236 del 17 gennaio 2011).
    Mancata comunicazione del numero di assenze ai genitori ma profitto positivo. È stato dichiarato illegittimo il provvedimento di non ammissione di uno studente alla classe successiva, poiché era risultato assente per un vasto numero di giorni, nell’ipotesi ove il profitto scolastico globale era positivo e l’istituto non aveva informato i genitori dei rischi delle numerose assenze. Il Tar Puglia ha precisato che sarebbe stata necessaria una “motivazione rafforzata” sulle attività che l’Istituto avrebbe potuto e dovuto porre in essere, informando i genitori (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 25 maggio 2018, n. 899).
    La bocciatura non va motivata solo col numero di assenze. Appena sei giorni prima dell’emanazione dei suesposti principi, in tema di omessa comunicazione ai genitori dell’elevato numero di assenze del figlio, ad opera del Tar Lazio, quello pugliese aveva chiarito che è possibile e opportuno, anche alla luce della normativa vigente, che la presenza scolastica sia valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento. In altri termini, se l’alunno, nonostante abbia riportato numerose assenze, non evidenzia problemi sul piano del profitto, detto presupposto non va interpretato con troppa severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe pregiudicare lo sviluppo personale ed educativo di colui che, per l’aspetto dell’apprendimento e degli esiti conseguiti, rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato in altro modo idoneo al passaggio alla classe successiva. (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 17 settembre 2019, n. 1473).
    Il presupposto del numero delle assenze non va valutato con eccessiva severità. Nella stessa seduta (17 settembre 2019) il Tar Puglia, con autonoma pronuncia afferente ad un’ulteriore vicenda, ha ribadito che la presenza scolastica va valutata come mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno. Più in dettaglio, se lo studente, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza non va inteso con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura fondata solo sul numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere l’evoluzione personale ed educativa di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati raggiunti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Più in particolare, far ripetere l’anno scolastico ad un allievo nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può notevolmente nuocere al suo percorso formativo e di vita, poiché lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe successiva, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studio (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 17 settembre 2019, n. 1479).
    La presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento. Nel caso ove l’alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi questioni sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con smisurata severità, dal momento che una bocciatura motivata solamente dal numero delle assenze potrebbe, in modo ingiustificato, compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, sotto l’aspetto dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti dati, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 5 ottobre 2018, n. 1436).
    Quando è il docente ad essere troppo assente. Per il Tar del Friuli è illegittimo e va sospeso il verbale del Consiglio di classe, dello scrutinio e della non ammissione alla classe successiva, di una studentessa, per carenze in due materie, ove non siano state considerate, tra le ragioni delle carenze, le numerose assenze dell’insegnante. L’ordinanza emanata dal Tar ha infatti rilevato che tali carenze “potrebbero essere state verosimilmente compromesse proprio dalle numerose assenze dell’insegnante che non hanno consentito di svolgere per intero, o, comunque, di consolidare il relativo programma di studio”. (Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia – Trieste, Sezione I, Ordinanza 22 novembre 2017, n. 141).


    Orizzontescuola
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  6. #16
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    Non si può bocciare uno studente solo perché ha fatto molte assenze. Sentenza




    Una sentenza del TAR Puglia Lecce Sez. II, 18/02/2020, n. 233 che farà forse discutere, poiché mette in discussione la questione dell’eccessivo numero di assenze in materia di superamento dell’anno scolastico. Lo studente veniva bocciato,dunque non ammesso alla classe successiva, in quanto “ha fatto moltissime assenze superando il numero di ore di assenze consentito nell’anno scolastico”.
    La normativa
    L’art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 122 del 2009 stabilisce che: “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
    Inoltre, la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 20 del 4 marzo 2011, con riferimento alle modalità di applicazione delle deroghe di cui all’art. 14 D.P.R. n. 122 del 2009, stabilisce che: “… si ritiene che rientrino tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati …”.
    Emergeva che lo studente, come dedotto nel ricorso prodotto dal proprio difensore,non avesse superato il monte di 300 ore, quale numero massimo considerato dallo stesso istituto scolastico in caso di malattie continuative. “In tale contesto, è evidente il dedotto deficit di istruttoria e di motivazione, posto che l’affermazione dell’istituto resistente, secondo cui la minore: “… ha fatto moltissime assenze, superando in n. di ore di assenze consentito nell’anno scolastico”, deve ritenersi del tutto errata, alla luce degli elementi documentali ritualmente acquisiti nell’odierno giudizio. Né tale deficit istruttorio e motivazionale può dirsi sanato dal verbale di non ammissione della ricorrente allo scrutinio finale, in cui si legge che: “attentamente visionati e valutati tutti i certificati medici presentati, considerato il tipo di assenze ed il loro numero, queste non permettono di fatto lo scrutinio dell’alunna”.
    Non si devono valutare solo le assenze ma anche il profitto
    “A ciò aggiungasi altresì che l’Amministrazione ha scrutinato solo il dato obiettivo delle assenze, senza per nulla prendere in considerazione il rendimento della studentessa negli anni precedenti, nonché in quello di riferimento. (…)Per tali ragioni, l’Istituto scolastico avrebbe dovuto valutare anche tale aspetto, e non solo considerare il freddo dato numerico delle assenze. Ciò in armonia all’orientamento giurisprudenziale seguito da questo TAR, secondo cui: “Qualora l’alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. La decisione di far ripetere l’anno a uno studente che non presenti carenze formative di per sé idonee alla bocciatura, impone valutazioni di opportunità che non possono esaurirsi in un mero automatismo aritmetico” (TAR Lecce, II, 17.9.2019, n. 1473. In termini confermativi, cfr. TAR Lecce, II, 25.5.2018, n. 899).Senonché, nel caso di specie, l’Istituto scolastico non ha minimamente considerato il rendimento della studentessa, la quale – si ribadisce – ha riportato nell’anno di riferimento una media maggiore della sufficienza”.



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  7. #17
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    Si può bocciare un alunno solo per il numero di assenze? Per i giudici no a “eccessiva severità”. I casi


    La legge richiede, per il passaggio all’anno successivo della secondaria di secondo grado, o l’ammissione agli esami, la presenza dell’alunno ad almeno tre quarti dell’orario annuale.
    Secondo la giurisprudenza, tuttavia, ove lo studente, sebbene abbia maturato numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva.
    Il requisito della frequenza di almeno tre quarti dell’a.s.
    L’art. 14, comma VII, D.P.R. n. 122/2009, relativamente alla secondaria di secondo grado, prevede che, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
    Le deroghe che operano per i casi eccezionali.
    La stessa norma autorizza le istituzioni scolastiche a stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo (nella scuola secondaria di primo grado la norma di riferimento è l’art. 2, comma X, del D.P.R. n. 122/2009), motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
    La conseguenza dell’eccessiva assenza è la non ammissione.
    Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
    La presenza scolastica come presupposto per un proficuo apprendimento.
    Secondo l’impianto normativo vigente sul tema, la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno.
    Il presupposto della presenza scolastica non va inteso con “eccessiva severità”.
    Se lo studente, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzia problemi sul piano del profitto, il presupposto del numero delle presenze non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e degli esiti conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato, in altro modo, idoneo al passaggio alla classe successiva (TAR Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 5 ottobre 2018, n. 1436, e Sentenza 17 settembre 2019, n. 1479).
    La normativa mira a garantire il profitto scolastico.
    La ratio dell’art. 14, sopraindicato, è quella di assicurare il profitto scolastico, come afferma chiaramente la giurisprudenza al riguardo (TAR Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n. 220 e TAR Puglia, Lecce, 25 maggio 2018, n. 899), secondo cui la presenza scolastica deve essere valutata come mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno.
    Ipotesi ove la bocciatura è misura controproducente.
    I giudici hanno precisato che nelle ipotesi ove lo studente, che abbia riportato numerose assenze, ciò nonostante non evidenzi problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, poiché una bocciatura motivata solamente dal numero delle assenze potrebbe senza giustificazione, compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Più in dettaglio, i giudici hanno rilevato che far ripetere l’anno scolastico ad uno studente, nonostante abbia riportato tutte votazioni sufficienti, rappresenta una misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, costringendolo a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, e comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi.
    Mancata comunicazione ai genitori.
    Non è legittimo il provvedimento di non ammissione di un alunno alla classe successiva, in quanto era stato assente per un ampio numero di giorni, ove il profitto scolastico complessivo era positivo e l’istituto non aveva informato i genitori dei rischi delle numerose assenze: per i giudici (TAR Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 25 maggio 2018, n. 899) sarebbe stata necessaria una “motivazione rafforzata” sulle attività che l’Istituto avrebbe potuto e dovuto compiere informando i genitori.


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