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Discussione: Con 50 giorni di assenza non si perde l'anno

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    Non si può bocciare uno studente solo perché ha fatto molte assenze. Sentenza




    Una sentenza del TAR Puglia Lecce Sez. II, 18/02/2020, n. 233 che farà forse discutere, poiché mette in discussione la questione dell’eccessivo numero di assenze in materia di superamento dell’anno scolastico. Lo studente veniva bocciato,dunque non ammesso alla classe successiva, in quanto “ha fatto moltissime assenze superando il numero di ore di assenze consentito nell’anno scolastico”.
    La normativa
    L’art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 122 del 2009 stabilisce che: “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
    Inoltre, la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 20 del 4 marzo 2011, con riferimento alle modalità di applicazione delle deroghe di cui all’art. 14 D.P.R. n. 122 del 2009, stabilisce che: “… si ritiene che rientrino tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati …”.
    Emergeva che lo studente, come dedotto nel ricorso prodotto dal proprio difensore,non avesse superato il monte di 300 ore, quale numero massimo considerato dallo stesso istituto scolastico in caso di malattie continuative. “In tale contesto, è evidente il dedotto deficit di istruttoria e di motivazione, posto che l’affermazione dell’istituto resistente, secondo cui la minore: “… ha fatto moltissime assenze, superando in n. di ore di assenze consentito nell’anno scolastico”, deve ritenersi del tutto errata, alla luce degli elementi documentali ritualmente acquisiti nell’odierno giudizio. Né tale deficit istruttorio e motivazionale può dirsi sanato dal verbale di non ammissione della ricorrente allo scrutinio finale, in cui si legge che: “attentamente visionati e valutati tutti i certificati medici presentati, considerato il tipo di assenze ed il loro numero, queste non permettono di fatto lo scrutinio dell’alunna”.
    Non si devono valutare solo le assenze ma anche il profitto
    “A ciò aggiungasi altresì che l’Amministrazione ha scrutinato solo il dato obiettivo delle assenze, senza per nulla prendere in considerazione il rendimento della studentessa negli anni precedenti, nonché in quello di riferimento. (…)Per tali ragioni, l’Istituto scolastico avrebbe dovuto valutare anche tale aspetto, e non solo considerare il freddo dato numerico delle assenze. Ciò in armonia all’orientamento giurisprudenziale seguito da questo TAR, secondo cui: “Qualora l’alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. La decisione di far ripetere l’anno a uno studente che non presenti carenze formative di per sé idonee alla bocciatura, impone valutazioni di opportunità che non possono esaurirsi in un mero automatismo aritmetico” (TAR Lecce, II, 17.9.2019, n. 1473. In termini confermativi, cfr. TAR Lecce, II, 25.5.2018, n. 899).Senonché, nel caso di specie, l’Istituto scolastico non ha minimamente considerato il rendimento della studentessa, la quale – si ribadisce – ha riportato nell’anno di riferimento una media maggiore della sufficienza”.



    Orizzontescuola
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  2. #2
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    Calcolo delle assenze degli studenti

    Sul calcolo delle assenze degli studenti esiste una copiosa documentazione riguardante regolamenti utilizzati nelle singole scuole.
    Prima dello scrutinio sarà compito del coordinatore di classe, rilevare l’effettivo monte ore delle lezioni fornite alla classe nell’anno scolastico; rilevare la situazione delle assenze di ciascun alunno frequentante, avvalendosi del prospetto assenze presente nel registro di classe (riportante le assenze giornaliere e i ritardi del singolo alunno) e aggiungendo a queste le eventuali uscite anticipate dell’alunno.
    Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza del 75% del monte ore, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.
    Non sono computate, in genere, come ore di assenza:
    1) La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, attività di orientamento, ecc.);
    2) La partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola/lavoro;
    3) La partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi per l’accesso all’Università o altri percorsi post diploma;
    4) Donazioni di sangue;
    5) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;
    6) Assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti, inagibilità dei locali scolastici, ecc.);
    7) Le ore dedicate ad assemblea di istituto e quelle per viaggi di istruzione;
    8) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato Come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988, che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana avventista del Settimo Giorno, Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’Intesa stipulata il 27 febbraio 1987.

    tecnica della scuola
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  3. #3
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    Si può bocciare un alunno solo per il numero di assenze? Per i giudici no a “eccessiva severità”. I casi


    La legge richiede, per il passaggio all’anno successivo della secondaria di secondo grado, o l’ammissione agli esami, la presenza dell’alunno ad almeno tre quarti dell’orario annuale.
    Secondo la giurisprudenza, tuttavia, ove lo studente, sebbene abbia maturato numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva.
    Il requisito della frequenza di almeno tre quarti dell’a.s.
    L’art. 14, comma VII, D.P.R. n. 122/2009, relativamente alla secondaria di secondo grado, prevede che, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
    Le deroghe che operano per i casi eccezionali.
    La stessa norma autorizza le istituzioni scolastiche a stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo (nella scuola secondaria di primo grado la norma di riferimento è l’art. 2, comma X, del D.P.R. n. 122/2009), motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
    La conseguenza dell’eccessiva assenza è la non ammissione.
    Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
    La presenza scolastica come presupposto per un proficuo apprendimento.
    Secondo l’impianto normativo vigente sul tema, la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno.
    Il presupposto della presenza scolastica non va inteso con “eccessiva severità”.
    Se lo studente, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzia problemi sul piano del profitto, il presupposto del numero delle presenze non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e degli esiti conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato, in altro modo, idoneo al passaggio alla classe successiva (TAR Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 5 ottobre 2018, n. 1436, e Sentenza 17 settembre 2019, n. 1479).
    La normativa mira a garantire il profitto scolastico.
    La ratio dell’art. 14, sopraindicato, è quella di assicurare il profitto scolastico, come afferma chiaramente la giurisprudenza al riguardo (TAR Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n. 220 e TAR Puglia, Lecce, 25 maggio 2018, n. 899), secondo cui la presenza scolastica deve essere valutata come mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno.
    Ipotesi ove la bocciatura è misura controproducente.
    I giudici hanno precisato che nelle ipotesi ove lo studente, che abbia riportato numerose assenze, ciò nonostante non evidenzi problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, poiché una bocciatura motivata solamente dal numero delle assenze potrebbe senza giustificazione, compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Più in dettaglio, i giudici hanno rilevato che far ripetere l’anno scolastico ad uno studente, nonostante abbia riportato tutte votazioni sufficienti, rappresenta una misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, costringendolo a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, e comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi.
    Mancata comunicazione ai genitori.
    Non è legittimo il provvedimento di non ammissione di un alunno alla classe successiva, in quanto era stato assente per un ampio numero di giorni, ove il profitto scolastico complessivo era positivo e l’istituto non aveva informato i genitori dei rischi delle numerose assenze: per i giudici (TAR Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 25 maggio 2018, n. 899) sarebbe stata necessaria una “motivazione rafforzata” sulle attività che l’Istituto avrebbe potuto e dovuto compiere informando i genitori.


    Orizzontescuola
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  4. #4
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    La partecipazione alle Consulte studentesche non rientra nel computo delle assenze

    Il Miur con nota prot. n. 2072 del 25 marzo 2015 ha fornito chiarimenti in merito alle assenze dalle lezioni per la partecipazione alle adunanze e alle attività delle Consulte da parte degli studenti. Gli alunni eletti nelle Consulte studentesche provinciali, nei Coordinamenti regionali o appartenenti al Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali, al fine di partecipare attivamente alle attività in questi organismi di rappresentanza sono costretti ad assentarsi dalle lezioni. Cosa succede se gli stessi, perché impegnati in queste attività, superano il limite massimo di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico?
    La normativa
    Le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico sono contenute nell’articolo 14, comma 7, del Dpr 22 giugno 2009, n. 122. E’ previsto che, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Per il calcolo, dunque, non bisogna fare riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, ma alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle disposizioni fa riferimento alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente. Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l’orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni. Con la Cm n.20 prot. n.1483, del 4 marzo 2011, emanata dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, con l’intento di fornire indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa, sono state specificate le possibili tipologie di assenze per le quali il collegio docenti può stabilire deroghe al limite massimo consentito. Tuttavia, tra le diverse fattispecie di assenze considerate, non risultano riferimenti alla partecipazione alle riunioni delle Consulte. Il Miur, con la nota prot. n. 2072, ha chiarito che la partecipazione alle adunanze e alle attività delle Consulte degli studenti, pianificate in conformità ai regolamenti di cui si sono dotate le Consulte medesime, deve considerarsi come attività istituzionale e, pertanto, la eventuale mancata partecipazione alle lezioni, non può essere conteggiata per calcolare il superamento del limite massimo di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico.


    Edscuola
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    Quante assenze si possono fare senza rischiare di essere bocciati?


    Per scongiurare il rischio bisogna aver frequentato almeno i tre quarti delle ore di lezione. Un vademecum di Skuola.net
    Con l’avvicinarsi della fine della scuola tanti studenti iniziano a temere la bocciatura per eccesso di assenze. Per scongiurare questo rischio bisogna aver frequentato almeno i tre quarti delle ore di lezione che compongono l’anno scolastico, includendo anche le ore didattiche opzionali che rientrano nel curriculum individuale di ogni studente (ovvero, il cosiddetto monte ore annuale).
    Ma come calcolarle nel concreto? Lo spiega il portale Skuola.net.
    Intanto – ricorda – il limite di ore di assenza a scuola è regolato dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 dove si legge: «…ai fini della validità dell’anno scolastico,[…], per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo».
    Per quanto riguarda le Medie, il numero di ore obbligatorie di lezione complessive per la validazione dell’anno, secondo ordinamento, è 990. Vale a dire che le scuole medie devono organizzare almeno 990 ore di lezione. Dovendo frequentare almeno i tre quarti delle ore di lezione, il numero minimo di ore di frequenza è 743 e, di conseguenza, per non venire bocciati potete fare al massimo 247 ore di assenza. Per capire a quanti giorni corrispondono basta dividere la cifra per le ore di lezione giornaliere.
    Alle Superiori, visto che la scuola deve durare almeno 200 giorni, per non essere bocciati non bisogna superare i 50 giorni di assenza. Si tratta comunque di una semplificazione: giorno più o giorno meno, facendo 50 giorni di assenza generalmente si arriva a mancare a circa 1/4 dell’orario scolastico annuale.
    Per un calcolo preciso e per chi ha già fatto molte assenze, il portale consiglia di calcolare il numero di ore di lezione annue (si trovano sul Piano Offerta Formativa della scuola oppure chiedendo in segreteria) e poi, per calcolare il numero di ore massimo di assenza per anno, dividere le ore di lezione annue per 4 ottenendo così il numero da non superare, pena la bocciatura.
    È sempre bene comunque controllare a metà anno a che punto si è: basta prendere la pagella di fine quadrimestre: per ogni materia viene indicato il numero di ore di assenza insieme al voto, si fa la somma e si ottiene la situazione a metà anno.

    Edscuola
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    Scuola, fa troppe assenze e l’istituto lo boccia. Tar annulla: “Conta il profitto”

    Il Tribunale Amministrativo della Campania ha annullato la bocciatura di un alunno del liceo scientifico “Francesco Sbordone” di Napoli. Il 9 giugno non era stato ammesso all’esame di Stato per non aver raggiunto il numero minimo di ore di presenza. Ma i giudici hanno stabilito che i docenti non devono ignorare circostanze particolari come disagi familiari o motivi di salute psico-fisica, specie se l’alunno “appare indubbiamente idoneo al passaggio alla classe superiore”, scrivono nella sentenza. Che crea un precedente Le assenze non sono un buon motivo per bocciare uno studente. Neppure se sono così tante da superare il limite fissato dal Ministero dell’Istruzione. A stabilire un principio che potrebbe fare giurisprudenza nel mondo della scuola è una recente sentenza del Tar della Campania, che ha accolto il ricorso di uno studente che non era stato ammesso all’anno successivo, dando torto all’amministrazione scolastica (e anche al Miur, che si era costituito in giudizio).
    Protagonista della vicenda è un ragazzo della 5 ͣ H del liceo scientifico statale “Francesco Sbordone” di Napoli. Il 9 giugno scorso il consiglio di classe ha deciso di non ammetterlo all’esame di Stato per non aver raggiunto il numero minimo di ore di presenza nel corso dell’anno scolastico. Facendo ciò, docenti e preside pensavano di aver solo applicato i regolamenti ministeriali, secondo cui “ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”. Lo stesso decreto, però, aggiunge che “per casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe”. Una postilla di cui la scuola campana non ha tenuto conto, e che invece il Tar ha valutato decisiva.
    I giudici, infatti, sottolineano “l’importanza della presenza scolastica come presupposto fondamentale per un corretto apprendimento”. Nondimeno, il consiglio di classe nella sua valutazione non deve ignorare circostanze particolari, come disagi familiari o motivi di salute psico-fisica. Specie se l’alunno “appare indubbiamente idoneo al passaggio alla classe superiore per quanto riguarda il profitto, contraddistinto dall’assenza di insufficienze”.
    In questi casi “una bocciatura motivata solo dal numero di assenze potrebbe risultare iniqua ed ingiustamente punitiva”, col rischio di “nuocere gravemente al percorso formativo e di vita del ragazzo”. Il consiglio non deve neanche sindacare troppo sulle motivazioni delle assenze: nel momento in cui viene presentato un certificato medico, non ha senso pretendere la dimostrazione della gravità della malattia, perché “il concetto di gravità è relativo e non ben definibile”.
    Per tutte queste ragioni il Tar ha deciso di annullare la bocciatura. Per quanto riguarda il caso specifico dello studente del liceo napoletano, il consiglio di classe dovrà rideterminarsi e ridiscutere la sua situazione, decidendo per l’ammissione o la non ammissione “senza tener conto del numero di ore quale ragione impeditiva ai fini del passaggio alla classe successiva”. In generale, la sentenza crea un precedente storico: se uno studente va bene a scuola e non ha insufficienze, non può essere bocciato soltanto perché ha fatto troppe assenze.





    Edscuola
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  7. #7
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    Bocciato per troppe assenze, Tar punisce la scuola: è «severa»



    Bocciato per le troppe assenze ma il Tar di Lecce, dopo aver disposto lo scorso anno la sospensiva della decisione, ha confermato con sentenza che si era trattato di un provvedimento troppo severo e ha condannato l’istituto scolastico e il Miur a pagare le
    spese legali sostenute dal ricorrente per un importo di 4 mila euro.
    E’ la storia di un ragazzino di 12 anni di Gallipoli (Lecce) non ammesso lo scorso anno scolastico alla terza media per aver collezionato 335 ore di assenza, superando il limite
    previsto dalla legge.
    I genitori del ragazzino, al termine dello scorso anno scolastico, avevano fatto ricorso al Tar di Lecce, difesi l’avvocato Luigi Quinto. Nel ricorso il legale aveva evidenziato non solo come il rendimento scolastico del ragazzino fosse superiore alla sufficienza ma soprattutto come le assenze maturate fossero frutto di problemi legati ad una patologia intestinale oltre che
    alla difficile separazione in corso dei genitori, con la madre residente a Gallipoli e il padre a Roma, e di come l’istituto scolastico non avesse mai provveduto ad allertare la famiglia
    per le assenza che lo studente stava maturando.
    Motivazioni che hanno portato i giudici amministrativi a concedere così lo scorso anno la sospensiva permettendogli di frequentare quest’anno la terza media, fino ad arrivare alla recente sentenza secondo cui «in presenza di tali elementi l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell’ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione».


    Edscuola
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