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Discussione: Con 50 giorni di assenza non si perde l'anno

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  1. #1
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    Predefinito Con 50 giorni di assenza non si perde l'anno

    Da quest'anno in tutte le classi degli istituti superiori si applica la norma, già prevista da un po' di tempo per la scuola media, secondo cui per gli studenti, ai fini dela validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.
    Le istituzioni scolastiche - secondo quanto ha stabilito il regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009) - possono prevedere, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. "Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".
    In un comunicato stampa del Miur è stato fissato in 50 giorni il limite in base al quale si determina la perdita dell'anno scolastico. Quei 50 giorni sono stati un po' la semplificazione del problema, perché 50 è il risultato aritmetico del calcolo su 200 giorni di scuola, previsto come, durata minima dalla legge sul calendario scolastico.
    Ci sono regioni, però che hanno fissato un calendario che prevede ben più di 200 giorni, come succede, ad esempio, per la Calabria che avrà 211 giorni complessivi di lezione. Per gli studenti calabresi il limite di assenze si alza, quindi, fino a 52-53 giorni. Per la Puglia, che ha un calendario di 204 giorni, il limite è di 51 giorni. E così via.
    C'è un'altra questione che in questi giorni sta creando qualche difficoltà negli istituti che devono procedere ad aggiornare i propri regolamenti.
    La norma parla di orario annuale (non di giorni nell'anno) e in molti si chiedono se il tetto massimo invalicabile è l'orario complessivo o l'orario annuale delle singole discipline.
    Non è cosa da poco, visto che spesso i ragazzi programmano assenze per disciplina...
    Forse un tempestivo chiarimento ministeriale potrebbe essere opportuno.



    Tuttoscuola
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  2. #2
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    Chiarimenti su tetto massimo di assenze

    Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico in relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale.
    In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.


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  3. #3
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    Assenze degli studenti, è possibile derogare al limite massimo consentito


    È sbagliato, come sostenuto da alcuni Dirigenti scolastici, affermare che l’assenza degli studenti per partecipare ad una manifestazione dall’alto senso civico, non possa essere sottratta al calcolo del numero di assenze massime consentite ai fini della validità dell’anno scolastico. Tutto dipende dalle decisioni del Collegio dei docenti che potrebbe deliberare che un certo tipo di assenze non debba essere conteggiato ai fini del calcolo del conseguimento del limite minimo di frequenza.
    Normativa primaria e autonomia della scuola
    La normativa di riferimento per il calcolo delle ore frequentate da uno studente della scuola secondaria di II grado ai fini dello svolgimento dello scrutinio finale e della validità dell’anno scolastico di ogni singolo alunno è il DPR 122/2009.
    Nell’art.14, comma 7, del suddetto DPR 122/2009 è scritto che “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità’ dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
    Esempi di deroghe al limite massimo di assenze
    In una Circolare Ministeriale, la n.20/2011, è specificato il fatto che le scuole possono derogare dal limite massimo di assenze fissato per legge al 25% del monte ore annuo previsto dal quadro orario ufficiale del tipo di indirizzi di studi scelto.
    In tale circolare è scritto che “Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

    • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
    • terapie e/o cure programmate;
    • donazioni di sangue;
    • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
    • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristian Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).


    Quanto su scritto è quello che viene comunicato dalla Circolare Ministeriale n.20/2011, ma, nel pieno del rispetto dell’autonomia scolastica ( cosi è scritto anche nella norma di riferimento DPR 122/2009) , il Collegio docenti potrebbe, sulla falsa riga delle casistiche citate dal Miur, prevedere assenze giustificate e non calcolate nel conteggio totale ai fini della validità dell’anno scolastico, qualsiasi partecipazione degli studenti a iniziative nazionali, internazionali o globali, riguardanti temi inerenti la cittadinanza attiva, la Costituzione e l’educazione civica.


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  4. #4
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    Ragazzi, occhio alle assenze da quest'anno si calcolano in ore


    Il ministero ha emanato la circolare sulla valutazione degli alunni per la validità dell'anno scolastico. Per essere scrutinati, occorre aver frequentato almeno tre quarti del periodo complessivo. Ecco come funziona. In quali casi è prevista una deroga. E quali sono i problemi "di calcolo" ai quali i docenti vanno incontro.
    NUOVO rebus in arrivo per le scuole superiori: per la validità dell'anno scolastico, le assenze degli studenti si calcolano ad ore. Il ministero dell'Istruzione poche ore fa ha emanato l'attesa circolare sulla "valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la validità dell'anno scolastico". La novità, voluta fortemente dal ministro Mariastella Gelmini, al superiore entra in vigore proprio quest'anno: per essere scrutinati occorre avere frequentato almeno tre quarti dell'anno scolastico. Se le assenze dovessero superare il tetto massimo, la bocciatura è automatica.
    Ma come si calcolano le assenze, in giorni o in ore? Viale Trastevere spiega che le nome vigenti "prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina". In una prima classe del liceo scientifico o del classico, a titolo di esempio, sono 891 le ore annuali previste dai quadri-orario. Pertanto, per evitare guai, non occorre superare 223 ore di assenza.
    Per i professori non si tratta di una novità, giacché ogni insegnante riporta in pagella per ogni studente il numero di ore di assenza nella propria disciplina. Ma da giugno il conteggio va effettuato con precisione. "In tale prospettiva - prosegue la circolare - risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di
    lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo".
    Ma l'orario settimanale delle lezioni prevede giornate con 4, 5 o 6 ore alla settimana. E in alcune scuole il sabato si fanno soltanto 3 ore. Per ogni giorno di assenza occorre, quindi, verificare quante ore di lezione ha effettivamente "perso" il ragazzo. Conteggio che va integrato con gli eventuali ingressi a seconda ora e le eventuali uscite in anticipo, che al superiore non mancano. Secondo le modalità di calcolo previste dal ministero, inoltre, le scuole non dovrebbero più fare uscire in anticipo gli studenti se manca il prof delle ultime ore e non c'è un supplente per la sostituzione. Modalità abbastanza gettonata nella secondaria di secondo grado.
    Per fare tutto questo occorre ovviamente un software che calcoli in automatico le ore di assenza e qualcuno che inserisca giornalmente tutti i dati relativi alle assenze dei ragazzi. Ma siamo a marzo e le scuole che non sono attrezzate dovranno provvedere o fare i calcoli "a mano". Ma non è tutto: nei prossimi giorni, i Collegi dei docenti dovranno riunirsi per deliberare i casi peri quali le assenze sono giustificate: che non rientrano cioè nel computo ai fini della valutazione finale. "Tale deroga è prevista - ricordano dal ministero - per casi eccezionali, certi e documentati".
    A titolo puramente indicativo vengono suggeriti alcuni casi: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. Ma le scuole possono inserirne anche altri. E l'occupazione? La nota ministeriale non dice nulla in merito e le scuole potranno deliberare a piacimento.
    Saranno i docenti del consiglio di classe a verificare la sussistenza dei requisiti minimi per lo scrutinio di ogni ragazzo. "È compito del consiglio di classe - recita il provvedimento - verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo".
    Inoltre, le scuole dovranno comunicare "all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno". E "pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti". Ma avrà anche il compito di "dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate". Per l'anno in corso le scuole definiranno in autonomia tempi e modalità di comunicazione alle famiglie.



    Eduscuola
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    Tar Lazio, la mancata comunicazione sul superamento del monte ore di assenze annulla la bocciatura


    Il Tar Lazio fissa i “paletti” al provvedimento di non ammissione alla classe successiva e alla organizzazione di corsi di recupero. E’ l’effetto della sentenza 11231 del 23 settembre 2019 con la quale i giudici amministrativi capitolini hanno stabilito che: l’omessa comunicazione del superamento del monte ore di assenza dalle lezioni è causa di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe superiore; la mancata attivazione di corsi di recupero «si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso».
    Nel ricorso proposto dinanzi al Tar, i genitori di un liceale avevano impugnato il provvedimento con il quale il Consiglio d’istituto aveva deciso di non ammettere lo studente alla classe successiva «per aver superato il numero di assenze previsto dalla legge ai fini della validità dell’anno scolastico» e per «gravi insufficienze in matematica e informatica».
    Decisione che i ricorrenti avevano ritenuto illegittima per due ordini di motivi. In primis perché il numero di assenze indicate negli atti d’ufficio era diverso da documento a documento (272 ore nel registro elettronico; 118 ore nella pagella finale; 270 ore nella comunicazione di non ammissione) e per la mancata segnalazione del rischio di «superamento del monte ore». In secondo luogo perché a fronte di «un’unica insufficienza» l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto «sospendere il giudizio sull’ammissione […] fino all’esito dello svolgimento dei corsi di recupero». Argomentazioni che la sentenza in narrativa ha parzialmente accolto. Il Collegio ha infatti confermato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui:
    – la “bocciatura” necessita di una motivazione che tenga conto «delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere […] mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione (Tar Puglia- Lecce, sentenza 899 del 25 maggio 2018);
    – in tema di giudizio di valutazione, non possono incidere sulla legittimità del giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore l’incompleta, carente o omessa attivazione di corsi di recupero «con la conseguenza che anche se l’istituto nulla avesse disposto al riguardo, tanto non costituirebbe […] un’omissione rilevante» ( Consiglio di Stato, sentenza 236 del 17 gennaio 2011).


    Edscuola
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  6. #6
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    Tetto del 25% di assenze alle superiori, il Miur non fa sconti


    Saranno ritenute valide solo precise deroghe, legate a motivi importanti e documentati, introdotte da ogni singolo istituto. Il conteggio dovrà essere orario e personalizzato. In ogni caso a giugno sarà inevitabile l’incremento dei respinti.
    Che piaccia o meno, negli istituti superiori il “tetto” del 25% di assenze dalle lezioni dovrà essere pienamente applicato già in occasione degli scrutini del prossimo giugno. Non sono ammissibili eccezioni o soluzioni a metà tra il vecchio e il nuovo. A ribadirlo, il 4 marzo attraverso la circolare n. 20, firmata dal direttore generale Carmela Palumbo, è il ministero dell’Istruzione: citando la nuova normativa che regola la materia, introdotta con il Dpr 122/2009, il Miur ha sottolineato che gli studenti che alla fine del corrente anno scolastico siano incappati in assenze superiori ad un quarto delle lezioni svolte scatterà "l’esclusione dallo scrutinio finale e – sottolinea la circolare ministeriale - la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo". Considerando l’alta percentuale di assenze, soprattutto nelle aree socialmente più in difficoltà (come le periferie) ed in particolari istituti (in testa i professionali), è facile prevedere che da quest’anno il numero respinti è destinato a salire. E nemmeno di poco: anche non è possibile ad oggi stabilire di quanto, al momento si può comunque dire che verrà sicuramente superata la soglia media del 13,3% di respinti a giugno 2010 e del 14,1% del 2009.
    Sull’entità delle bocciature in più, peserà molto l’applicazione delle deroghe stabilite da ogni singolo istituto: "a mero titolo indicativo", nella circolare di viale Trastevere si indicano come plausibili, quindi come giorni di assenza da estrapolare dal computo finale, quelli derivanti da importanti motivi di "salute adeguatamente documentati", ma anche da "terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni". Le deroghe, inoltre, saranno applicabili "a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".
    Il ministero ha anche specificato che ogni studente avrà il proprio "orario annuale personalizzato": per il computo finale degli iscritti alle classi quarte e quinte degli istituti professionali, ad esempio, bisognerà considerare la frequenza delle 66 ore di alternanza scuola-lavoro. E, tanto per continuare con gli esempi, a tutti gli iscritti che non si avvalgono dell’ora di religione (alle superiori oltre 250.000 studenti) e non svolgono l’ora alternativa, bisognerà applicare le percentuali su un monte annuale ridotto di 33 ore.
    A tal fine, continua il Miur, sarà indispensabile fare riferimento "all’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina". Ora appare tutto chiaro. Anche il fatto che alle superiori ogni fine anno scolastico le segreterie didattiche, soprattutto quelle che non hanno automatizzato i conteggi delle assenze, saranno chiamate ad una mole di lavoro non indifferente.


    Tecnica della scuola

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  7. #7
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    Azzolina: prevedere deroghe per le assenze dei figli di detenuti


    «Con la circolare emanata dal Miur sulle assenze scolastiche dei figli delle persone detenute si compie un passo avanti importante a tutela di questi ragazzi». Lo afferma la sottosegretaria all’Istruzione Lucia Azzolina. «È una circolare che ho personalmente
    sollecitato, anche su segnalazione del mio collega parlamentare Raffaele Bruno, che conosce bene il tema ed è impegnato in un capillare tour nelle carceri alla scoperta delle buone pratiche e dei laboratori teatrali che saranno oggetto di una specifica mozione di cui sarà primo firmatario», aggiunge Azzolina.
    La normativa attuale consente alcune eccezioni alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale necessaria per l’ammissione alla classe successiva. I collegi dei docenti possono infatti disporre motivate deroghe, ad esempio per casi che riguardano gravi motivi di salute adeguatamente documentati, donazioni di sangue, terapie e/o cure programmate,
    partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni, motivi religiosi.
    «Con la circolare si guarda, finalmente – sottolinea Azzolina – anche alle esigenze degli alunni e degli studenti figli, o parenti entro il secondo grado, di persone detenute e alle assenze che sono costretti a fare per andare in visita dai loro cari. Normalmente queste assenze vengono comprese nel monte ore annuale complessivo e spesso concorrono al raggiungimento della soglia massima consentita, mettendo a rischio l’anno scolastico di questi ragazzi. Una beffa. Soprattutto – prosegue Azzolina – se si considera il fatto che in molti istituti di pena il giorno del ricevimento è stabilito in modo rigido, non cade necessariamente nel fine settimana e si può determinare, di conseguenza, una reiterazione delle assenze. Per questo motivo abbiamo invitato le istituzioni scolastiche a porre particolare attenzione alla condizione di questi alunni e a inserire fra le possibili deroghe relative alle assenze anche queste visite, qualificandole come ”ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale”. Credo sia un bel gesto di attenzione e civiltà. Che evita un danno ulteriore a ragazzini che affrontano già evidenti difficoltà».


    Edscuola
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    Scuola, l'assenza che non c'è


    Non ci sarà la temuta «strage» per troppe assenze agli scrutini che inizieranno la prossima settimana. Anche perché, a sentire i presidi delle superiori in questi ultimi giorni di scuola, la norma che da quest’anno prevede la bocciatura con 50 giorni lontano dall’aula ha indotto gli studenti più impermeabili alle regole ad essere meno intermittenti nella frequenza.
    «Le scuole oggi dispongono di software gestionali - dice Tommaso De Luca, preside dell’Istituto Avogadro - attraverso i quali le assenze sono sotto controllo costante. Da noi nessuno ha scoperto all’improvviso di aver superato il limite». L’allarme, nei casi peggiori, è scattato per tempo: «Abbiamo scritto alle famiglie, richiamando la loro attenzione, e qualche genitore distratto a quel punto ha controllato il libretto delle assenze ed è intervenuto».
    In ogni caso, come ci si poteva aspettare, «non capita che uno studente abbia tutti 7 e 8 e sia da bocciare per le assenze. Alcuni casi di non ammissione alla classe successiva per troppe assenze li avremo, ma in compagnia di brutti voti», dice De Luca. Ancora: «Le scuole hanno avuto uno strumento in più per dire ai più grandi “fate attenzione”. Nei corsi serali in tanti hanno fatto il possibile per essere più presenti. Insomma la norma era intimidatoria e ha intimidito». All’Avogadro, come altrove, il collegio dei docenti ha deliberato deroghe comunque previste. «Purtroppo sono numerose - spiega il preside - le malattie che portano i ragazzi ad entrare e uscire dall’ospedale. Anche il disagio psichico a volte si traduce in disagio fisico».
    Problemi condivisi dagli adolescenti e quindi dalle scuole. «Chi si è assentato a macchia di leopardo per tagliare compiti e interrogazioni - dice il preside del liceo classico Alfieri, Riccardo Gallarà - porterà le conseguenze del suo comportamento. In generale, però, i ragazzi hanno ridotto le assenze. Noi abbiamo messo un limite per il certificato medico: va portato oltre i cinque giorni. Qui sarebbe troppo facile, i genitori medici sono numerosi...». Per le vere malattie - che ci sono, purtroppo -, il problema non esiste. «L’adolescenza è l’età della mononucleosi e in quel caso mesi di assenza è normale. Non si può farne una colpa. E c’è l’anoressia - spiega Gallarà -, ragazze ricoverate due mesi, poi l’uscita con uno o due day hospital settimanali. Ragazze con la media dell’8».
    Allo scientifico Galileo Ferraris la dirigente Stefania Barsottini concorda sul fatto che la norma abbia «convinto certi maggiorenni un po’ troppo proiettati verso l’università, a non “personalizzare” troppo l’anno e a frequentare». La preside ricorda che oltre alle deroghe per motivi di salute, ci sono quelle per ragioni agonistiche e di studio. «Abbiamo campioni di golf, sportivi che sono diventati maestri di sci, studenti del Conservatorio».
    Nessun problema per le assenze al classico D’Azeglio: «Il collegio dei docenti - spiega il preside Salvatore Iuvara - ha delegato i consigli di classe a una valutazione dei casi. Non si possono mettere sullo stesso piano, sia formale sia educativo, assenze giustificate da gravi motivi di salute con altre assolutamente ingiustificate. Qui, comunque, nessuno studente rientra nei casi a rischio».



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    Esiste un diritto ad essere promossi, nonostante il numero elevato di assenze? Sentenze




    E’ sempre lecita la bocciatura se il numero delle assenze è elevato? E se l’alunno, nonostante le assenze, riporti un profitto positivo? E se è l’insegnante a risultare troppo assente? In rassegna i più recenti orientamenti espressi dai Tar, che smentiscono l’asserita equivalenza tra l’elevato numero di assenze e la mancata ammissione alla classe successiva.
    L’omessa comunicazione, ai genitori, del superamento del monte ore di assenze. Il Tar Lazio (Sentenza del 23 settembre 2019, n. 11231) di recente ha messo in discussione la pretesa equivalenza tra l’elevato numero di assenze e la bocciatura dello studente. Nell’occasione, i giudici laziali hanno stabilito che l’omessa comunicazione del superamento del monte ore di assenza dalle lezioni è causa di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, precisando nel contempo che la mancata attivazione di corsi di recupero “si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso”. La vicenda prende le mosse dal ricorso presentato dai genitori di un liceale, con cui avevano impugnato il provvedimento col quale il Consiglio d’istituto non aveva ammesso l’alunno alla classe successiva: sia per aver superato il numero di assenze previsto dalla legge ai fini della validità dell’anno scolastico, che per le gravi insufficienze riportate in due materie. Il ricorso è stato accolto ed il Tar ha confermato gli orientamenti secondo cui:
    la “bocciatura” necessita di una motivazione che consideri le possibili azioni che la scuola avrebbe potuto attivare mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione (Tar Puglia- Lecce, Sentenza n. 899 del 25 maggio 2018);
    in ordine al giudizio di valutazione, non può ricadere sulla legittimità del giudizio di non ammissione di un allievo alla classe successiva, l’incompleta, carente o omessa attivazione di corsi di recupero, con la conseguenza che pure se l’istituto nulla avesse disposto al riguardo, ciò non costituirebbe un’omissione di rilievo (Consiglio di Stato, Sentenza n. 236 del 17 gennaio 2011).
    Mancata comunicazione del numero di assenze ai genitori ma profitto positivo. È stato dichiarato illegittimo il provvedimento di non ammissione di uno studente alla classe successiva, poiché era risultato assente per un vasto numero di giorni, nell’ipotesi ove il profitto scolastico globale era positivo e l’istituto non aveva informato i genitori dei rischi delle numerose assenze. Il Tar Puglia ha precisato che sarebbe stata necessaria una “motivazione rafforzata” sulle attività che l’Istituto avrebbe potuto e dovuto porre in essere, informando i genitori (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 25 maggio 2018, n. 899).
    La bocciatura non va motivata solo col numero di assenze. Appena sei giorni prima dell’emanazione dei suesposti principi, in tema di omessa comunicazione ai genitori dell’elevato numero di assenze del figlio, ad opera del Tar Lazio, quello pugliese aveva chiarito che è possibile e opportuno, anche alla luce della normativa vigente, che la presenza scolastica sia valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento. In altri termini, se l’alunno, nonostante abbia riportato numerose assenze, non evidenzia problemi sul piano del profitto, detto presupposto non va interpretato con troppa severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe pregiudicare lo sviluppo personale ed educativo di colui che, per l’aspetto dell’apprendimento e degli esiti conseguiti, rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato in altro modo idoneo al passaggio alla classe successiva. (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 17 settembre 2019, n. 1473).
    Il presupposto del numero delle assenze non va valutato con eccessiva severità. Nella stessa seduta (17 settembre 2019) il Tar Puglia, con autonoma pronuncia afferente ad un’ulteriore vicenda, ha ribadito che la presenza scolastica va valutata come mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno. Più in dettaglio, se lo studente, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza non va inteso con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura fondata solo sul numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere l’evoluzione personale ed educativa di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati raggiunti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Più in particolare, far ripetere l’anno scolastico ad un allievo nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può notevolmente nuocere al suo percorso formativo e di vita, poiché lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe successiva, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studio (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 17 settembre 2019, n. 1479).
    La presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento. Nel caso ove l’alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi questioni sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con smisurata severità, dal momento che una bocciatura motivata solamente dal numero delle assenze potrebbe, in modo ingiustificato, compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, sotto l’aspetto dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti dati, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 5 ottobre 2018, n. 1436).
    Quando è il docente ad essere troppo assente. Per il Tar del Friuli è illegittimo e va sospeso il verbale del Consiglio di classe, dello scrutinio e della non ammissione alla classe successiva, di una studentessa, per carenze in due materie, ove non siano state considerate, tra le ragioni delle carenze, le numerose assenze dell’insegnante. L’ordinanza emanata dal Tar ha infatti rilevato che tali carenze “potrebbero essere state verosimilmente compromesse proprio dalle numerose assenze dell’insegnante che non hanno consentito di svolgere per intero, o, comunque, di consolidare il relativo programma di studio”. (Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia – Trieste, Sezione I, Ordinanza 22 novembre 2017, n. 141).


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    Anno scolastico: non è valido se non si arriva a 200 giorni di lezione3.

    Che succede se in un anno scolastico non si arriva 200 giorni di lezione? La legge prevede che l’anno non è valido. L’onorevole Carocci chiede al Ministro di chiarire la situazione.

    Nei prossimi giorni dovremmo conoscere la risposta del vecchio tormentone che – a cadenza periodica – disturba il sonno di dirigenti scolastici, insegnanti e studenti: cosa succede se, per “cause di forza maggiore”, nel corso di un anno scolastico non si riescono a svolgere le 200 giornate di lezione previste dalla legge?
    Questa volta, a porre la domanda ufficiale al Ministro è la deputata del PD Mara Carocci che ha depositato una formale interrogazione in Commissione Cultura della Camera.
    Giovedì 8 gennaio, alla ripresa dei lavori parlamentari, il Governo dovrà presentarsi in Commissione e chiarire “se e come – chiede Carocci – intenda intervenire o per rendere valido l’anno scolastico anche con un minor numero di giorni di lezione, se questo è dovuto a cause di forza maggiore quali quelle sopra esposte, o per superare le condizioni ostative e assicurare l’effettivo svolgimento dei 200 giorni di lezione”.
    La deputata, che è anche dirigente scolastica, fa osservare che il recupero delle giornate di chiusura delle scuole non è per nulla semplice in quanto – su questo punto – il contratto di lavoro dei docenti pone dei vincoli precisi.
    Il problema posto dalla Carocci non è puramente teorico, in quanto in diverse aree del territorio nazionale già ora ci sono state non poche sospensioni delle attività didattiche a causa del maltempo. La stessa deputata, per esempio, segnala che a Genova si contano già 6 giorni di chiusura.
    Insomma, un chiarimento del Ministro appare quanto mai necessario.




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