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Discussione: Con 50 giorni di assenza non si perde l'anno

  1. #1
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    Predefinito Con 50 giorni di assenza non si perde l'anno

    Da quest'anno in tutte le classi degli istituti superiori si applica la norma, già prevista da un po' di tempo per la scuola media, secondo cui per gli studenti, ai fini dela validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.
    Le istituzioni scolastiche - secondo quanto ha stabilito il regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009) - possono prevedere, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. "Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".
    In un comunicato stampa del Miur è stato fissato in 50 giorni il limite in base al quale si determina la perdita dell'anno scolastico. Quei 50 giorni sono stati un po' la semplificazione del problema, perché 50 è il risultato aritmetico del calcolo su 200 giorni di scuola, previsto come, durata minima dalla legge sul calendario scolastico.
    Ci sono regioni, però che hanno fissato un calendario che prevede ben più di 200 giorni, come succede, ad esempio, per la Calabria che avrà 211 giorni complessivi di lezione. Per gli studenti calabresi il limite di assenze si alza, quindi, fino a 52-53 giorni. Per la Puglia, che ha un calendario di 204 giorni, il limite è di 51 giorni. E così via.
    C'è un'altra questione che in questi giorni sta creando qualche difficoltà negli istituti che devono procedere ad aggiornare i propri regolamenti.
    La norma parla di orario annuale (non di giorni nell'anno) e in molti si chiedono se il tetto massimo invalicabile è l'orario complessivo o l'orario annuale delle singole discipline.
    Non è cosa da poco, visto che spesso i ragazzi programmano assenze per disciplina...
    Forse un tempestivo chiarimento ministeriale potrebbe essere opportuno.



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  2. #2
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    Chiarimenti su tetto massimo di assenze

    Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico in relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale.
    In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.


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  3. #3
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    Ragazzi, occhio alle assenze da quest'anno si calcolano in ore


    Il ministero ha emanato la circolare sulla valutazione degli alunni per la validità dell'anno scolastico. Per essere scrutinati, occorre aver frequentato almeno tre quarti del periodo complessivo. Ecco come funziona. In quali casi è prevista una deroga. E quali sono i problemi "di calcolo" ai quali i docenti vanno incontro.
    NUOVO rebus in arrivo per le scuole superiori: per la validità dell'anno scolastico, le assenze degli studenti si calcolano ad ore. Il ministero dell'Istruzione poche ore fa ha emanato l'attesa circolare sulla "valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la validità dell'anno scolastico". La novità, voluta fortemente dal ministro Mariastella Gelmini, al superiore entra in vigore proprio quest'anno: per essere scrutinati occorre avere frequentato almeno tre quarti dell'anno scolastico. Se le assenze dovessero superare il tetto massimo, la bocciatura è automatica.
    Ma come si calcolano le assenze, in giorni o in ore? Viale Trastevere spiega che le nome vigenti "prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina". In una prima classe del liceo scientifico o del classico, a titolo di esempio, sono 891 le ore annuali previste dai quadri-orario. Pertanto, per evitare guai, non occorre superare 223 ore di assenza.
    Per i professori non si tratta di una novità, giacché ogni insegnante riporta in pagella per ogni studente il numero di ore di assenza nella propria disciplina. Ma da giugno il conteggio va effettuato con precisione. "In tale prospettiva - prosegue la circolare - risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di
    lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo".
    Ma l'orario settimanale delle lezioni prevede giornate con 4, 5 o 6 ore alla settimana. E in alcune scuole il sabato si fanno soltanto 3 ore. Per ogni giorno di assenza occorre, quindi, verificare quante ore di lezione ha effettivamente "perso" il ragazzo. Conteggio che va integrato con gli eventuali ingressi a seconda ora e le eventuali uscite in anticipo, che al superiore non mancano. Secondo le modalità di calcolo previste dal ministero, inoltre, le scuole non dovrebbero più fare uscire in anticipo gli studenti se manca il prof delle ultime ore e non c'è un supplente per la sostituzione. Modalità abbastanza gettonata nella secondaria di secondo grado.
    Per fare tutto questo occorre ovviamente un software che calcoli in automatico le ore di assenza e qualcuno che inserisca giornalmente tutti i dati relativi alle assenze dei ragazzi. Ma siamo a marzo e le scuole che non sono attrezzate dovranno provvedere o fare i calcoli "a mano". Ma non è tutto: nei prossimi giorni, i Collegi dei docenti dovranno riunirsi per deliberare i casi peri quali le assenze sono giustificate: che non rientrano cioè nel computo ai fini della valutazione finale. "Tale deroga è prevista - ricordano dal ministero - per casi eccezionali, certi e documentati".
    A titolo puramente indicativo vengono suggeriti alcuni casi: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. Ma le scuole possono inserirne anche altri. E l'occupazione? La nota ministeriale non dice nulla in merito e le scuole potranno deliberare a piacimento.
    Saranno i docenti del consiglio di classe a verificare la sussistenza dei requisiti minimi per lo scrutinio di ogni ragazzo. "È compito del consiglio di classe - recita il provvedimento - verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo".
    Inoltre, le scuole dovranno comunicare "all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno". E "pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti". Ma avrà anche il compito di "dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate". Per l'anno in corso le scuole definiranno in autonomia tempi e modalità di comunicazione alle famiglie.



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  4. #4
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    Tetto del 25% di assenze alle superiori, il Miur non fa sconti


    Saranno ritenute valide solo precise deroghe, legate a motivi importanti e documentati, introdotte da ogni singolo istituto. Il conteggio dovrà essere orario e personalizzato. In ogni caso a giugno sarà inevitabile l’incremento dei respinti.
    Che piaccia o meno, negli istituti superiori il “tetto” del 25% di assenze dalle lezioni dovrà essere pienamente applicato già in occasione degli scrutini del prossimo giugno. Non sono ammissibili eccezioni o soluzioni a metà tra il vecchio e il nuovo. A ribadirlo, il 4 marzo attraverso la circolare n. 20, firmata dal direttore generale Carmela Palumbo, è il ministero dell’Istruzione: citando la nuova normativa che regola la materia, introdotta con il Dpr 122/2009, il Miur ha sottolineato che gli studenti che alla fine del corrente anno scolastico siano incappati in assenze superiori ad un quarto delle lezioni svolte scatterà "l’esclusione dallo scrutinio finale e – sottolinea la circolare ministeriale - la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo". Considerando l’alta percentuale di assenze, soprattutto nelle aree socialmente più in difficoltà (come le periferie) ed in particolari istituti (in testa i professionali), è facile prevedere che da quest’anno il numero respinti è destinato a salire. E nemmeno di poco: anche non è possibile ad oggi stabilire di quanto, al momento si può comunque dire che verrà sicuramente superata la soglia media del 13,3% di respinti a giugno 2010 e del 14,1% del 2009.
    Sull’entità delle bocciature in più, peserà molto l’applicazione delle deroghe stabilite da ogni singolo istituto: "a mero titolo indicativo", nella circolare di viale Trastevere si indicano come plausibili, quindi come giorni di assenza da estrapolare dal computo finale, quelli derivanti da importanti motivi di "salute adeguatamente documentati", ma anche da "terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni". Le deroghe, inoltre, saranno applicabili "a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".
    Il ministero ha anche specificato che ogni studente avrà il proprio "orario annuale personalizzato": per il computo finale degli iscritti alle classi quarte e quinte degli istituti professionali, ad esempio, bisognerà considerare la frequenza delle 66 ore di alternanza scuola-lavoro. E, tanto per continuare con gli esempi, a tutti gli iscritti che non si avvalgono dell’ora di religione (alle superiori oltre 250.000 studenti) e non svolgono l’ora alternativa, bisognerà applicare le percentuali su un monte annuale ridotto di 33 ore.
    A tal fine, continua il Miur, sarà indispensabile fare riferimento "all’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina". Ora appare tutto chiaro. Anche il fatto che alle superiori ogni fine anno scolastico le segreterie didattiche, soprattutto quelle che non hanno automatizzato i conteggi delle assenze, saranno chiamate ad una mole di lavoro non indifferente.


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  5. #5
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    Scuola, l'assenza che non c'è


    Non ci sarà la temuta «strage» per troppe assenze agli scrutini che inizieranno la prossima settimana. Anche perché, a sentire i presidi delle superiori in questi ultimi giorni di scuola, la norma che da quest’anno prevede la bocciatura con 50 giorni lontano dall’aula ha indotto gli studenti più impermeabili alle regole ad essere meno intermittenti nella frequenza.
    «Le scuole oggi dispongono di software gestionali - dice Tommaso De Luca, preside dell’Istituto Avogadro - attraverso i quali le assenze sono sotto controllo costante. Da noi nessuno ha scoperto all’improvviso di aver superato il limite». L’allarme, nei casi peggiori, è scattato per tempo: «Abbiamo scritto alle famiglie, richiamando la loro attenzione, e qualche genitore distratto a quel punto ha controllato il libretto delle assenze ed è intervenuto».
    In ogni caso, come ci si poteva aspettare, «non capita che uno studente abbia tutti 7 e 8 e sia da bocciare per le assenze. Alcuni casi di non ammissione alla classe successiva per troppe assenze li avremo, ma in compagnia di brutti voti», dice De Luca. Ancora: «Le scuole hanno avuto uno strumento in più per dire ai più grandi “fate attenzione”. Nei corsi serali in tanti hanno fatto il possibile per essere più presenti. Insomma la norma era intimidatoria e ha intimidito». All’Avogadro, come altrove, il collegio dei docenti ha deliberato deroghe comunque previste. «Purtroppo sono numerose - spiega il preside - le malattie che portano i ragazzi ad entrare e uscire dall’ospedale. Anche il disagio psichico a volte si traduce in disagio fisico».
    Problemi condivisi dagli adolescenti e quindi dalle scuole. «Chi si è assentato a macchia di leopardo per tagliare compiti e interrogazioni - dice il preside del liceo classico Alfieri, Riccardo Gallarà - porterà le conseguenze del suo comportamento. In generale, però, i ragazzi hanno ridotto le assenze. Noi abbiamo messo un limite per il certificato medico: va portato oltre i cinque giorni. Qui sarebbe troppo facile, i genitori medici sono numerosi...». Per le vere malattie - che ci sono, purtroppo -, il problema non esiste. «L’adolescenza è l’età della mononucleosi e in quel caso mesi di assenza è normale. Non si può farne una colpa. E c’è l’anoressia - spiega Gallarà -, ragazze ricoverate due mesi, poi l’uscita con uno o due day hospital settimanali. Ragazze con la media dell’8».
    Allo scientifico Galileo Ferraris la dirigente Stefania Barsottini concorda sul fatto che la norma abbia «convinto certi maggiorenni un po’ troppo proiettati verso l’università, a non “personalizzare” troppo l’anno e a frequentare». La preside ricorda che oltre alle deroghe per motivi di salute, ci sono quelle per ragioni agonistiche e di studio. «Abbiamo campioni di golf, sportivi che sono diventati maestri di sci, studenti del Conservatorio».
    Nessun problema per le assenze al classico D’Azeglio: «Il collegio dei docenti - spiega il preside Salvatore Iuvara - ha delegato i consigli di classe a una valutazione dei casi. Non si possono mettere sullo stesso piano, sia formale sia educativo, assenze giustificate da gravi motivi di salute con altre assolutamente ingiustificate. Qui, comunque, nessuno studente rientra nei casi a rischio».



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    Anno scolastico: non è valido se non si arriva a 200 giorni di lezione3.

    Che succede se in un anno scolastico non si arriva 200 giorni di lezione? La legge prevede che l’anno non è valido. L’onorevole Carocci chiede al Ministro di chiarire la situazione.

    Nei prossimi giorni dovremmo conoscere la risposta del vecchio tormentone che – a cadenza periodica – disturba il sonno di dirigenti scolastici, insegnanti e studenti: cosa succede se, per “cause di forza maggiore”, nel corso di un anno scolastico non si riescono a svolgere le 200 giornate di lezione previste dalla legge?
    Questa volta, a porre la domanda ufficiale al Ministro è la deputata del PD Mara Carocci che ha depositato una formale interrogazione in Commissione Cultura della Camera.
    Giovedì 8 gennaio, alla ripresa dei lavori parlamentari, il Governo dovrà presentarsi in Commissione e chiarire “se e come – chiede Carocci – intenda intervenire o per rendere valido l’anno scolastico anche con un minor numero di giorni di lezione, se questo è dovuto a cause di forza maggiore quali quelle sopra esposte, o per superare le condizioni ostative e assicurare l’effettivo svolgimento dei 200 giorni di lezione”.
    La deputata, che è anche dirigente scolastica, fa osservare che il recupero delle giornate di chiusura delle scuole non è per nulla semplice in quanto – su questo punto – il contratto di lavoro dei docenti pone dei vincoli precisi.
    Il problema posto dalla Carocci non è puramente teorico, in quanto in diverse aree del territorio nazionale già ora ci sono state non poche sospensioni delle attività didattiche a causa del maltempo. La stessa deputata, per esempio, segnala che a Genova si contano già 6 giorni di chiusura.
    Insomma, un chiarimento del Ministro appare quanto mai necessario.




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  7. #7
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    Calcolo delle assenze degli studenti

    Sul calcolo delle assenze degli studenti esiste una copiosa documentazione riguardante regolamenti utilizzati nelle singole scuole.
    Prima dello scrutinio sarà compito del coordinatore di classe, rilevare l’effettivo monte ore delle lezioni fornite alla classe nell’anno scolastico; rilevare la situazione delle assenze di ciascun alunno frequentante, avvalendosi del prospetto assenze presente nel registro di classe (riportante le assenze giornaliere e i ritardi del singolo alunno) e aggiungendo a queste le eventuali uscite anticipate dell’alunno.
    Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza del 75% del monte ore, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.
    Non sono computate, in genere, come ore di assenza:
    1) La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, attività di orientamento, ecc.);
    2) La partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola/lavoro;
    3) La partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi per l’accesso all’Università o altri percorsi post diploma;
    4) Donazioni di sangue;
    5) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;
    6) Assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti, inagibilità dei locali scolastici, ecc.);
    7) Le ore dedicate ad assemblea di istituto e quelle per viaggi di istruzione;
    8) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato Come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988, che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana avventista del Settimo Giorno, Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’Intesa stipulata il 27 febbraio 1987.

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  8. #8
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    La partecipazione alle Consulte studentesche non rientra nel computo delle assenze

    Il Miur con nota prot. n. 2072 del 25 marzo 2015 ha fornito chiarimenti in merito alle assenze dalle lezioni per la partecipazione alle adunanze e alle attività delle Consulte da parte degli studenti. Gli alunni eletti nelle Consulte studentesche provinciali, nei Coordinamenti regionali o appartenenti al Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali, al fine di partecipare attivamente alle attività in questi organismi di rappresentanza sono costretti ad assentarsi dalle lezioni. Cosa succede se gli stessi, perché impegnati in queste attività, superano il limite massimo di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico?
    La normativa
    Le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico sono contenute nell’articolo 14, comma 7, del Dpr 22 giugno 2009, n. 122. E’ previsto che, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Per il calcolo, dunque, non bisogna fare riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, ma alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle disposizioni fa riferimento alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente. Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l’orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni. Con la Cm n.20 prot. n.1483, del 4 marzo 2011, emanata dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, con l’intento di fornire indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa, sono state specificate le possibili tipologie di assenze per le quali il collegio docenti può stabilire deroghe al limite massimo consentito. Tuttavia, tra le diverse fattispecie di assenze considerate, non risultano riferimenti alla partecipazione alle riunioni delle Consulte. Il Miur, con la nota prot. n. 2072, ha chiarito che la partecipazione alle adunanze e alle attività delle Consulte degli studenti, pianificate in conformità ai regolamenti di cui si sono dotate le Consulte medesime, deve considerarsi come attività istituzionale e, pertanto, la eventuale mancata partecipazione alle lezioni, non può essere conteggiata per calcolare il superamento del limite massimo di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico.


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    Quante assenze si possono fare senza rischiare di essere bocciati?


    Per scongiurare il rischio bisogna aver frequentato almeno i tre quarti delle ore di lezione. Un vademecum di Skuola.net
    Con l’avvicinarsi della fine della scuola tanti studenti iniziano a temere la bocciatura per eccesso di assenze. Per scongiurare questo rischio bisogna aver frequentato almeno i tre quarti delle ore di lezione che compongono l’anno scolastico, includendo anche le ore didattiche opzionali che rientrano nel curriculum individuale di ogni studente (ovvero, il cosiddetto monte ore annuale).
    Ma come calcolarle nel concreto? Lo spiega il portale Skuola.net.
    Intanto – ricorda – il limite di ore di assenza a scuola è regolato dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 dove si legge: «…ai fini della validità dell’anno scolastico,[…], per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo».
    Per quanto riguarda le Medie, il numero di ore obbligatorie di lezione complessive per la validazione dell’anno, secondo ordinamento, è 990. Vale a dire che le scuole medie devono organizzare almeno 990 ore di lezione. Dovendo frequentare almeno i tre quarti delle ore di lezione, il numero minimo di ore di frequenza è 743 e, di conseguenza, per non venire bocciati potete fare al massimo 247 ore di assenza. Per capire a quanti giorni corrispondono basta dividere la cifra per le ore di lezione giornaliere.
    Alle Superiori, visto che la scuola deve durare almeno 200 giorni, per non essere bocciati non bisogna superare i 50 giorni di assenza. Si tratta comunque di una semplificazione: giorno più o giorno meno, facendo 50 giorni di assenza generalmente si arriva a mancare a circa 1/4 dell’orario scolastico annuale.
    Per un calcolo preciso e per chi ha già fatto molte assenze, il portale consiglia di calcolare il numero di ore di lezione annue (si trovano sul Piano Offerta Formativa della scuola oppure chiedendo in segreteria) e poi, per calcolare il numero di ore massimo di assenza per anno, dividere le ore di lezione annue per 4 ottenendo così il numero da non superare, pena la bocciatura.
    È sempre bene comunque controllare a metà anno a che punto si è: basta prendere la pagella di fine quadrimestre: per ogni materia viene indicato il numero di ore di assenza insieme al voto, si fa la somma e si ottiene la situazione a metà anno.

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    Scuola, fa troppe assenze e l’istituto lo boccia. Tar annulla: “Conta il profitto”

    Il Tribunale Amministrativo della Campania ha annullato la bocciatura di un alunno del liceo scientifico “Francesco Sbordone” di Napoli. Il 9 giugno non era stato ammesso all’esame di Stato per non aver raggiunto il numero minimo di ore di presenza. Ma i giudici hanno stabilito che i docenti non devono ignorare circostanze particolari come disagi familiari o motivi di salute psico-fisica, specie se l’alunno “appare indubbiamente idoneo al passaggio alla classe superiore”, scrivono nella sentenza. Che crea un precedente Le assenze non sono un buon motivo per bocciare uno studente. Neppure se sono così tante da superare il limite fissato dal Ministero dell’Istruzione. A stabilire un principio che potrebbe fare giurisprudenza nel mondo della scuola è una recente sentenza del Tar della Campania, che ha accolto il ricorso di uno studente che non era stato ammesso all’anno successivo, dando torto all’amministrazione scolastica (e anche al Miur, che si era costituito in giudizio).
    Protagonista della vicenda è un ragazzo della 5 ͣ H del liceo scientifico statale “Francesco Sbordone” di Napoli. Il 9 giugno scorso il consiglio di classe ha deciso di non ammetterlo all’esame di Stato per non aver raggiunto il numero minimo di ore di presenza nel corso dell’anno scolastico. Facendo ciò, docenti e preside pensavano di aver solo applicato i regolamenti ministeriali, secondo cui “ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”. Lo stesso decreto, però, aggiunge che “per casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe”. Una postilla di cui la scuola campana non ha tenuto conto, e che invece il Tar ha valutato decisiva.
    I giudici, infatti, sottolineano “l’importanza della presenza scolastica come presupposto fondamentale per un corretto apprendimento”. Nondimeno, il consiglio di classe nella sua valutazione non deve ignorare circostanze particolari, come disagi familiari o motivi di salute psico-fisica. Specie se l’alunno “appare indubbiamente idoneo al passaggio alla classe superiore per quanto riguarda il profitto, contraddistinto dall’assenza di insufficienze”.
    In questi casi “una bocciatura motivata solo dal numero di assenze potrebbe risultare iniqua ed ingiustamente punitiva”, col rischio di “nuocere gravemente al percorso formativo e di vita del ragazzo”. Il consiglio non deve neanche sindacare troppo sulle motivazioni delle assenze: nel momento in cui viene presentato un certificato medico, non ha senso pretendere la dimostrazione della gravità della malattia, perché “il concetto di gravità è relativo e non ben definibile”.
    Per tutte queste ragioni il Tar ha deciso di annullare la bocciatura. Per quanto riguarda il caso specifico dello studente del liceo napoletano, il consiglio di classe dovrà rideterminarsi e ridiscutere la sua situazione, decidendo per l’ammissione o la non ammissione “senza tener conto del numero di ore quale ragione impeditiva ai fini del passaggio alla classe successiva”. In generale, la sentenza crea un precedente storico: se uno studente va bene a scuola e non ha insufficienze, non può essere bocciato soltanto perché ha fatto troppe assenze.





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