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Discussione: Il rientro a scuola dopo il 30 aprile del docente lungodegente

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    Predefinito Il rientro a scuola dopo il 30 aprile del docente lungodegente

    Le regole stanno scritte nell’articolo 37 del CCNL. A determinate condizioni il docente supplente resta in servizio e il titolare viene impiegate in supplenze o altre attività didattiche.
    Se dopo un periodo di lungodegenza o dopo una assenza di lungo periodo dovuta a ragioni non legate alla malattia, come ad esempio la conclusione di un periodo di dottorato di ricerca, un docente dovesse rientrare in servizio dopo il 30 aprile, non potrà riprendere servizio nelle proprie classi. Infatti, per tutelare la continuità didattica ed in particolare modo quella riferita alle classi terminali, esiste una norma contrattuale che mantiene in servizio il docente supplente ed impegna il docente titolare nello svolgimento di supplenze dei docenti assenti, o anche in interventi didattici integrativi per un numero di ore pari a quello della propria cattedra. Nello specifico, la norma contrattuale di riferimento è l’art.37 del CCNL 2006-2009. In tale articolo si indicano i casi in cui un docente, che rientra in servizio dopo il 30 aprile dopo una lunga assenza, non potrà fare ritorno nelle proprie classi. L’articolo in questione chiarisce che, al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. Una norma corretta che dà importanza e centralità alla continuità didattica, che se interrotta in un momento delicato dell’anno scolastico, come quella del mese di maggio dedicato alle ultime verifiche e alla conclusione dei programmi scolastici, potrebbe creare disagi evidenti agli studenti. Quest’anno il periodo del 30 aprile è preceduto dalle festività pasquali che saranno calcolate nel computo dei 150 o 90 giorni di assenza del docente, per fare scattare l’applicazione della norma prevista dall’art.37, sempre che il rientro avvenga successivamente al 30 aprile. Questa norma è particolarmente sentita e patita dal personale precario che supplisce docenti lungodegenti o comunque che si assentano per lunghi periodi. Infatti è utile sapere che per giochi di calcolo delle giornate di assenza del titolare, il carattere continuativo del periodo di assenza può essere interrotto, qualora il titolare rientri in servizio per periodi di qualsiasi durata, anche di un solo giorno, ivi inclusi periodi di festività scolastica non compresi nei provvedimenti che danno titolo all’assenza. A nostro modo di vedere nel prossimo contratto scuola, bisognerebbe tutelare maggiormente la continuità didattica, garantendo il servizio al docente precario di svolgere la sua attività didattica senza il timore di fare i conti dei 150 giorni ed aspettare con ansia di festeggiare la giornata del lavoro, che lo condurrà fino al giorno degli scrutini finali.


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  2. #2
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    Predefinito Rientro dopo il 30 aprile: messa a disposizione del titolare e prosecuzione supplenza

    Analisi di assenze continuative del titolare per 90/150 giorni, che permettono la prosecuzione della supplenza, con messa a disposizione del titolare. I giorni di sospensione delle lezioni rientrano nei 150/90 gg. di assenza.
    NORMATIVA DI RIFERIMENTO
    Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007. Il suddetto articolo prevede che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
    NOVITÀ INTRODOTTA DAL CCNL/2003: I GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI SONO RICOMPRESI NEI 150/90 DI ASSENZA ANCHE SE IL TITOLARE EFFETTUA DEI RIENTRI “FORMALI”IN DETTI PERIODI
    In riferimento alle dichiarazioni delle OO.SS. di comparto che hanno seguito l’”evoluzione” del Contratto dal ’95 ad oggi, si devono ritenere erronee le interpretazioni della norma in oggetto in cui si afferma che i rientri formali del titolare durante la sospensione delle lezioni interrompono la continuità didattica dei 150/90 gg.
    CISL NAZIONALE: “la previsione dell’art. 37 del CCNL ricomprende nel computo dell’assenza continuativadel titolare anche i periodi di sospensione dell’attività didattica che non sono “coperti” da assenza formale. La norma infatti, peraltro espressamente integrata proprio a tal fine con il CCNL del 2003, si riferisce all’effettiva assenza continuativa dalla classe del docente titolare dell’insegnamento indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata e considera sempre compresi nell’assenza, atutela della continuità didattica e del diritto allo studio degli alunni, i periodi di sospensione dell’attività didattica anche nei casi di eventuali “rientri in servizio fittizi”.
    CGIL: “…ciò che conta, ai fini della tutela della continuità didattica, nel rispetto del diritto allo studio degli alunni, è l’assenza del titolare rispetto alla classe, che permane anche qualora lo stesso titolare rientri in servizio “in modo fittizio” nei periodi durante i quali è prevista la sospensione delle attività didattiche”.
    UIL NAZONALE: “La continuità didattica è interrotta dal rientro in classe del docente, non dal rientro formale durante la sospensione delle lezioni”.
    L’EVOLUZIONE DELLA NORMA
    L’art. 44 del CCNL/ 1995 (Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile) recitava:
    “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni”.
    Tale articolo disapplicava così l’art. 450, comma 4 del D.lgs n. 297/94 il quale faceva riferimento sì all’assenza continuativa del titolare, ma solo se riconducibile ad aspettative per infermità o per motivi di famiglia, mentre a partire dal CCNL/95 la tipologia di assenza non rileverà assolutamente potendosi quindi trattare di qualsiasi istituto giuridico fruito dal titolare (lo stesso principio è contenuto nell’art. 40/3 dello stesso Contratto Scuola).
    Ricordiamo art. 450/4:
    CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVE.
    “Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni”.
    Art. 44 ora 37 dell’attuale CCNL Scuola: Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente…
    Pertanto, tutti i giorni in cui il titolare non è in servizio vanno conteggiati come assenze (malattia, congedi parentali, interdizione dal lavoro, congedi di maternità, ferie ecc.).
    Con il CCNL/2003, confermato poi da quello del 2007 (attualmente in vigore), è stata aggiunta una particolarità:
    NEI 150/90 GIORNI DI ASSENZA VANNO RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI, A NULLA RILEVANDO SE IL DOCENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRI IN SERVIZIO ANCORCHÉ FORMALMENTE.
    Infatti, l’art. 34 (ora 37) contiene questa novità:
    “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, IVI COMPRESI I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
    “….per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica….”.
    Pertanto, ai sensi dell’art. 34 citato che è stato appositamente integrato rispetto al precedente CCNL del ’95 e riconfermato in quello attuale (ora art. 37), i periodi di sospensione delle attività didattiche sono da ricomprendere nei 150/90 gg. di assenza, ed un eventuale rientro formale del docente durante tali periodi NON INTERROMPE la continuità didattica.
    In poche parole, coerentemente con ciò che accade anche con gli artt. 7/4 e 7/5 del Regolamento delle supplenze (DM 131/07), la continuità didattica, che in buona sostanza non è tanto un diritto del docente supplente quanto degli allievi, è interrotta solo con il rientro effettivo in classe del docente titolare, ma non può invece essere interrotta da un rientro formale dello stesso durante la sospensione delle lezioni perché appunto è sospesa l’attività di insegnamento (la continuità è infatti “didattica”…).
    Pertanto, il diritto degli allievi nel continuare ad avere lo stesso docente è garantito appunto dal fatto che il titolare non è rientrato fisicamente in classe.
    Per fare quindi un esempio, se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile ed è stato sempre assente dall’inizio dell’anno o comunque per almeno 150 gg. (90 per le classi terminali) ma è rientrato formalmente durante le vacanze di Natale e di Pasqua (ovvero durante tali periodi non produce alcuna certificazione di assenza), il diritto del supplente a rimanere in servizio rimane intatto in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono da considerarsi compresi nell’assenza minima richiesta (150/90 gg.).
    COME SI CALCOLANO I 90/150 GIORNI DI ASSENZA
    Per il calcolo dei giorni NON SI TIENE CONTO della data del 30 aprile (cioè contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della DATA DI TERMINE DELL’ASSENZA DEL TITOLARE (cioè dopo il 30 aprile).
    Es.Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.
    È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i giorni indicati nell’art. 37, il calcolo è superfluo.
    Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare (che ovviamente sarà dopo il 30 aprile) e non da quella del 30 aprile. Nell’esempio citato conteremo a ritroso dal 18 maggio.
    IL CASO DEL SUPPLENTE CHE SVOLGE SERVIZIO CONTEMPORANEO IN CLASSI TERMINALI E NON TERMINALI
    È il caso del docente titolare che insegna in due classi, una I o II media o dal I alla IV classe superiore (comunque una classe non terminale) e una III media o un V superiore, (comunque classe terminale) e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni.
    Il titolare fino al suo rientro è sostituito da un solo supplente in tutte le classi.
    Si chiede al rientro dopo il 30 aprile in quali classi avverrà la sua messa a disposizione e come verrà utilizzato il supplente che l’ha sostituito.
    Se al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare avrà totalizzato, nella classe NON TERMINALE, un numero di giorni di assenza continuativa inferiore a 150 giorni, dovrà riprendere effettivo servizio nella classe non terminale, mentre il supplente, in presenza dell’assenza continuativa di almeno 90 giorni, proseguirà l’insegnamento solo nella classe TERMINALE.
    Il supplente, quindi, non decade dalla supplenza e mantiene la continuità didattica nella classe terminale ma non in quella non terminale.
    Nel caso in cui fossero due supplenti a sostituire il titolare fino al suo rientro (uno nella classe terminale e un altro nella classe non terminale), quello della classe non terminale decade dalla supplenza.


    Orizzontescuola
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    Predefinito Rientro dopo il 30 aprile: messa a disposizione del titolare e prosecuzione supplenza

    Analisi di assenze continuative del titolare per 90/150 giorni, che permettono la prosecuzione della supplenza, con messa a disposizione del titolare. I giorni di sospensione delle lezioni rientrano nei 150/90 gg. di assenza.
    NORMATIVA DI RIFERIMENTO
    Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007. Il suddetto articolo prevede che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
    NOVITÀ INTRODOTTA DAL CCNL/2003: I GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI SONO RICOMPRESI NEI 150/90 DI ASSENZA ANCHE SE IL TITOLARE EFFETTUA DEI RIENTRI “FORMALI”IN DETTI PERIODI
    In riferimento alle dichiarazioni delle OO.SS. di comparto che hanno seguito l’”evoluzione” del Contratto dal ’95 ad oggi, si devono ritenere erronee le interpretazioni della norma in oggetto in cui si afferma che i rientri formali del titolare durante la sospensione delle lezioni interrompono la continuità didattica dei 150/90 gg.
    CISL NAZIONALE: “la previsione dell’art. 37 del CCNL ricomprende nel computo dell’assenza continuativadel titolare anche i periodi di sospensione dell’attività didattica che non sono “coperti” da assenza formale. La norma infatti, peraltro espressamente integrata proprio a tal fine con il CCNL del 2003, si riferisce all’effettiva assenza continuativa dalla classe del docente titolare dell’insegnamento indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata e considera sempre compresi nell’assenza, atutela della continuità didattica e del diritto allo studio degli alunni, i periodi di sospensione dell’attività didattica anche nei casi di eventuali “rientri in servizio fittizi”.
    CGIL: “…ciò che conta, ai fini della tutela della continuità didattica, nel rispetto del diritto allo studio degli alunni, è l’assenza del titolare rispetto alla classe, che permane anche qualora lo stesso titolare rientri in servizio “in modo fittizio” nei periodi durante i quali è prevista la sospensione delle attività didattiche”.
    UIL NAZONALE: “La continuità didattica è interrotta dal rientro in classe del docente, non dal rientro formale durante la sospensione delle lezioni”.
    L’EVOLUZIONE DELLA NORMA
    L’art. 44 del CCNL/ 1995 (Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile) recitava:
    “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni”.
    Tale articolo disapplicava così l’art. 450, comma 4 del D.lgs n. 297/94 il quale faceva riferimento sì all’assenza continuativa del titolare, ma solo se riconducibile ad aspettative per infermità o per motivi di famiglia, mentre a partire dal CCNL/95 la tipologia di assenza non rileverà assolutamente potendosi quindi trattare di qualsiasi istituto giuridico fruito dal titolare (lo stesso principio è contenuto nell’art. 40/3 dello stesso Contratto Scuola).
    Ricordiamo art. 450/4:
    CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVE.
    “Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni”.
    Art. 44 ora 37 dell’attuale CCNL Scuola: Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente…
    Pertanto, tutti i giorni in cui il titolare non è in servizio vanno conteggiati come assenze (malattia, congedi parentali, interdizione dal lavoro, congedi di maternità, ferie ecc.).
    Con il CCNL/2003, confermato poi da quello del 2007 (attualmente in vigore), è stata aggiunta una particolarità:
    NEI 150/90 GIORNI DI ASSENZA VANNO RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI, A NULLA RILEVANDO SE IL DOCENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRI IN SERVIZIO ANCORCHÉ FORMALMENTE.
    Infatti, l’art. 34 (ora 37) contiene questa novità:
    “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, IVI COMPRESI I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
    “….per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica….”.
    Pertanto, ai sensi dell’art. 34 citato che è stato appositamente integrato rispetto al precedente CCNL del ’95 e riconfermato in quello attuale (ora art. 37), i periodi di sospensione delle attività didattiche sono da ricomprendere nei 150/90 gg. di assenza, ed un eventuale rientro formale del docente durante tali periodi NON INTERROMPE la continuità didattica.
    In poche parole, coerentemente con ciò che accade anche con gli artt. 7/4 e 7/5 del Regolamento delle supplenze (DM 131/07), la continuità didattica, che in buona sostanza non è tanto un diritto del docente supplente quanto degli allievi, è interrotta solo con il rientro effettivo in classe del docente titolare, ma non può invece essere interrotta da un rientro formale dello stesso durante la sospensione delle lezioni perché appunto è sospesa l’attività di insegnamento (la continuità è infatti “didattica”…).
    Pertanto, il diritto degli allievi nel continuare ad avere lo stesso docente è garantito appunto dal fatto che il titolare non è rientrato fisicamente in classe.
    Per fare quindi un esempio, se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile ed è stato sempre assente dall’inizio dell’anno o comunque per almeno 150 gg. (90 per le classi terminali) ma è rientrato formalmente durante le vacanze di Natale e di Pasqua (ovvero durante tali periodi non produce alcuna certificazione di assenza), il diritto del supplente a rimanere in servizio rimane intatto in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono da considerarsi compresi nell’assenza minima richiesta (150/90 gg.).
    COME SI CALCOLANO I 90/150 GIORNI DI ASSENZA
    Per il calcolo dei giorni NON SI TIENE CONTO della data del 30 aprile (cioè contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della DATA DI TERMINE DELL’ASSENZA DEL TITOLARE (cioè dopo il 30 aprile).
    Es.Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.
    È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i giorni indicati nell’art. 37, il calcolo è superfluo.
    Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare (che ovviamente sarà dopo il 30 aprile) e non da quella del 30 aprile. Nell’esempio citato conteremo a ritroso dal 18 maggio.
    IL CASO DEL SUPPLENTE CHE SVOLGE SERVIZIO CONTEMPORANEO IN CLASSI TERMINALI E NON TERMINALI
    È il caso del docente titolare che insegna in due classi, una I o II media o dal I alla IV classe superiore (comunque una classe non terminale) e una III media o un V superiore, (comunque classe terminale) e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni.
    Il titolare fino al suo rientro è sostituito da un solo supplente in tutte le classi.
    Si chiede al rientro dopo il 30 aprile in quali classi avverrà la sua messa a disposizione e come verrà utilizzato il supplente che l’ha sostituito.
    Se al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare avrà totalizzato, nella classe NON TERMINALE, un numero di giorni di assenza continuativa inferiore a 150 giorni, dovrà riprendere effettivo servizio nella classe non terminale, mentre il supplente, in presenza dell’assenza continuativa di almeno 90 giorni, proseguirà l’insegnamento solo nella classe TERMINALE.
    Il supplente, quindi, non decade dalla supplenza e mantiene la continuità didattica nella classe terminale ma non in quella non terminale.
    Nel caso in cui fossero due supplenti a sostituire il titolare fino al suo rientro (uno nella classe terminale e un altro nella classe non terminale), quello della classe non terminale decade dalla supplenza.

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    Predefinito Rientro del docente titolare dopo il 30 aprile: chiarimenti per docenti e Dirigenti scolastici

    Alcuni docenti ci scrivono in merito alla possibile mancata applicazione dell’art 37 del CCNL/2007 da parte dei Dirigenti scolastici che riguarda il rientro a disposizione del titolare dopo il 30 aprile e il mantenimento del supplente fino al termine delle lezioni più gli scrutini.
    Le segnalazioni che arrivano in redazione riguardano soprattutto i docenti supplenti di sostegno e il dubbio se nel calcolo dei 150/90 gg di assenza del titolare debbano o meno rientrare anche i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale/Pasqua) anche se il docente titolare ha effettuato dei rientri formali.
    DOCENTI DI SOSTEGNO E RIENTRO DOPO IL 30 APRILE
    L’art 37 dispone che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
    Come si evince chiaramente dall’art. citato non c’è nessun riferimento o differenza che riguarda le classi di concorso, il posto comune o di sostegno, né tanto meno sono menzionati gli ordini di scuola.
    Non potrebbe infatti essere diversamente dal momento che il fine dell’art è il riconoscimento della continuità didattica degli allievi indipendentemente se disabili o meno, se appartenenti alla scuola dell’infanzia o primaria e così via.
    Non esiste quindi alcun dubbio che la norma vada applicata a tutti i docenti supplenti e in tutti gli ordini e gradi di scuola, senza operare alcuna interpretazione arbitraria.
    Giova inoltre ricordare al Dirigente che il principio generale è che “Nell’applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
    Pertanto invitiamo i Dirigenti ad attenersi alla norma e ad applicarla qualunque sia il posto che occupi il docente (comune o di sostegno) e di qualunque ordine di scuola si tratti.
    Il DS, quindi, non può autonomamente attribuire alla norma un altro significato che risulterebbe alquanto arbitrario.
    GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI (VACANZE DI NATALE E DI PASQUA)
    Nei 150/90 giorni di assenza vanno ricompresi pure i periodi di sospensione delle lezioni, a nulla rilevando se il docente durante tali periodi rientri in servizio ancorché formalmente.
    Infatti, l’art. 37 così come formulato nell’attuale CNNL contiene questa novità rispetto al precedente art. 34:
    “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, IVI COMPRESI I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
    “….per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica….”.
    L’ex art. 34 è stato appositamente integrato rispetto al precedente CCNL del ’95 e riconfermato in quello attuale (ora art. 37), pertanto i periodi di sospensione delle attività didattiche sono da ricomprendere nei 150/90 gg. di assenza, ed un eventuale rientro formale del docente durante tali periodi NON INTERROMPE la continuità didattica.
    In poche parole, coerentemente con ciò che accade anche con gli artt. 7/4 e 7/5 del Regolamento delle supplenze (DM 131/07), la continuità didattica, che in buona sostanza non è tanto un diritto del docente supplente quanto degli allievi, è interrotta solo con il rientro effettivo in classe del docente titolare, ma non può invece essere interrotta da un rientro formale dello stesso durante la sospensione delle lezioni perché appunto è sospesa l’attività di insegnamento (la continuità è infatti “didattica”…).
    Pertanto, il diritto degli allievi nel continuare ad avere lo stesso docente è garantito appunto dal fatto che il titolare non è rientrato fisicamente in classe.
    Per fare quindi un esempio, se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile ed è stato sempre assente dall’inizio dell’anno o comunque per almeno 150 gg. (90 per le classi terminali) ma è rientrato formalmente durante le vacanze di Natale e di Pasqua (ovvero durante tali periodi non produce alcuna certificazione di assenza), il diritto del supplente a rimanere in servizio rimane intatto in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono da considerarsi compresi nell’assenza minima richiesta (150/90 gg.).

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    Predefinito Docente che rientra in servizio dopo il 30 aprile dopo assenza di 90 o 150 giorni: cosa fa. Il contr

    Il personale docente che rientri in servizio dopo il 30 aprile dopo un'assenza non inferiore a 150 giorni continuativi è impiegato in supplenze, o in interventi didattici ed educativi integrativi, o in altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.
    La classe rimane affidata al supplente, che viene mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il periodo di 150 giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
    COME SI CALCOLANO I 90/150 GIORNI DI ASSENZA
    Per il calcolo dei giorni NON SI TIENE CONTO della data del 30 aprile (cioè contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della DATA DI TERMINE DELL'ASSENZA DEL TITOLARE (cioè dopo il 30 aprile).
    Es.Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.
    È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i giorni indicati nell'art. 37, il calcolo è superfluo.
    Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare (che ovviamente sarà dopo il 30 aprile) e non da quella del 30 aprile. Nell'esempio citato conteremo a ritroso dal 18 maggio.


    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



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    Predefinito

    Rientro del titolare dopo il 30 aprile: i casi in cui il supplente rimane in servizio solo per un parte delle ore



    Cosa accade se un docente assente rientra dopo il 30 aprile? Tutte le casistiche per non commettere errori.
    L’art. 37 del CCNL/2007 dispone che Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
    Ai fini dei 150/90 giorni di assenza si considerano i giorni di sospensione delle lezioni o di chiusura della scuola per il “ponte”
    In questi giorni sono molto frequenti quesiti da parte delle scuole o dei docenti in cui si chiede se per rientrare a disposizione dopo il 30 aprile il docente, assente fino a venerdì 27 (con settimana corta) o fino a sabato 28 possa rientrare a disposizione considerando che si rientrerebbe effettivamente in classe solo il 2 maggio (dopo il “ponte” del 30 aprile e l’1 maggio festivo).
    Ricordiamo che ai fini del conteggio dei 150/90 gg. vanno inclusi eventuali periodi di sospensione delle elezioni o di chiusura della scuola in quanto la salvaguardia della continuità didattica del supplente è interrotta solo da un rientro effettivo in classe del docente titolare, cosa che in questo caso si verificherebbe solo il 2 maggio e quindi dopo il 30 aprile.
    Pertanto, se il docente titolare ha già i 150/90 giorni di assenza rientrerà comunque a disposizione anche se la sua originaria assenza era fino al 27 o 28 aprile perché poi il 29 è domenica, il 30 “ponte” e l’1 maggio festivo. Di fatto non rientra mai nelle classi.
    Il caso della docente titolare che ha i 90 giorni di assenza nella classe terminale ma non i 150 nelle classi non terminali.
    Se un docente titolare insegna in due classi, una 1^media (o comunque una classe non terminale) e una terza media e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni, al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare dovrà riprendere effettivo servizio solo nella classe non terminale, mentre il supplente, in presenza dell’assenza continuativa di almeno 90 giorni del titolare, proseguirà l’insegnamento solo nella classe terminale. Il supplente, quindi, non decade dalla supplenza e mantiene la continuità didattica solo nella classe terminale (per quelle determinate ore). In questi casi, infatti, si applica l’art. 7 comma 4 del Regolamento delle supplenze.
    Nel caso in cui fossero due supplenti a sostituire il titolare (uno nella classe terminale e un altro nella classe non terminale), quello della classe non terminale in questo caso decade ovviamente dalla supplenza.
    Il caso della docente titolare in allattamento che rientra a disposizione dopo il 30 aprile
    È il caso della docente titolare (es. I o II grado) che ha avuto una riduzione di orario per allattamento ed è stato di fatto assente per quelle 5 ore per il numero di giorni stabiliti dall’art. 37 (150/90), sostituita da un supplente, mentre ha continuato ad insegnare per le 13 ore restanti.
    Termina l’allattamento dopo il 30 aprile e per le 5 ore (quindi solo per alcune classi) ha maturato l’assenza di 150/90 gg.
    In questo caso la docente titolare non potrà più rientrare in classe per le 5 ore che rimarranno così al supplente per continuità didattica, mentre continuerà ad insegnare per le 13 ore.
    Avrà quindi 13 ore di lezione e 5 a disposizione. Al supplente rimarranno le 5 ore.



    Orizzontescuola
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