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Discussione: Congedo parentale novità: per il personale della scuola primi 30 giorni retribuiti per intero fino a

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    Predefinito Congedo parentale novità: per il personale della scuola primi 30 giorni retribuiti per intero fino a

    Sui congedi parentali (maternità e paternità) si rende utile una precisazione: i primi 30 gg. di congedo parentale sono retribuiti al 100% fino ai 12 anni del bambino.
    Di seguito analizziamo la tutela di miglior favore contenuta nel Contratto scuola e le novità del Decreto citato a cui sono seguite le circolari INPS 139 e 152 del 2015.
    Ci soffermeremo solo sulla questione del congedo parentale e sui primi 30 gg. retribuiti per intero ai dipendenti della scuola.
    TUTELA DI MIGLIOR FAVORE PREVISTA PER IL COMPARTO SCUOLA
    L’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
    Il Contratto Scuola stabilisce per il personale scolastico un trattamento più favorevole, prevedendo che il personale che fruisce del congedo parentale previsto nei primi 8 anni del figlio abbia diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni, indipendentemente dal fatto che tali giorni siano richiesti nei primi 3 anni o nei successivi 5 anni di età del figlio.
    L’importante però è che siano i “primi” 30 giorni di congedo.
    L’art. 12, comma 4 infatti dispone: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, NEI PRIMI SUOI OTTO ANNI DI VITA per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
    Pertanto, i primi 30 giorni di congedo parentale sono sempre retribuiti al 100%, i restanti 5 mesi sono retribuiti con un’indennità pari al 30% della retribuzione mentre gli ulteriori 4 mesi (o 5 mesi) non sono retribuiti, sempre che tale periodo venga fruito dalla coppia nei primi tre anni di vita del bambino.
    Del pari non è retribuito il complessivo periodo di 10 o 11 mesi qualora fruito dopo i primi tre anni di vita del bambino.
    L’unica deroga prevista riguarda il caso in cui il soggetto che richiede il congedo abbia un reddito annuo inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.
    Sulla materia è poi intervenuta anche l’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3606 del 07/03/2012 per il comparto Ministeri, nonché dal Tribunale di Sassari con la sentenza n. 1424/11 del 03 gennaio 2012 per il comparto scuola, le quali hanno finalmente fatto chiarezza sulla questione disponendo che l’intera retribuzione (100%) prevista per i primi 30 giorni di congedo parentale spetta al lavoratore indipendentemente dal fatto che gli stessi vengano usufruiti entro o oltre il 3 anni di vita del bambino (vedi anche parere dell’USR Umbria 2/4/2014).
    Ciò appunto già ampiamente chiaro nell’art. 12 citato che non aveva certo bisogno di pronunce giurisprudenziali.
    LA NOVITÀ CONTENUTA NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 80 DEL 15 GIUGNO 2015
    A seguito delle modifiche degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti, dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell'ottavo anno.
    Il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria – per l'anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l'indennità del 30% è prevista fino all'ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3).
    I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.
    Rimane invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).
    I primi 30 gg sono retribuiti per intero entro i 12 anni del bambino
    Premesso quanto sopra, considerati gli artt. 12 e 19 del CCNL 29/11/2007, l’indennità economica da corrispondere ai dipendenti del Comparto scuola, per tutto l’anno 2015, nel caso di periodi di congedo parentale mai fruiti o residui, è così modificata:
    • Primi 30 gg. di congedo con retribuzione pari al 100% se fruiti nei primi 12 anni del bambino (prima era 8 anni);
    art. 12, comma 4: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, NEI PRIMI SUOI 12 ANNI DI VITA per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…(nuovo art. 32 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 80/2015)], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
    • L’indennità economica, pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale, per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino (prima era 3° anno);
    • Il congedo eventualmente fruito dai 6 ai 12 anni del bambino è indennizzato al 30% dai 6 agli 8 anni solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (per l'anno 2015 Euro 16.327,68);
    • Nessuna retribuzione per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.


    Orizzontescuola
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  2. #2
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    Predefinito Congedo parentale (fruizione giornaliera): normativa, documentazione da presentare in segreteria, re

    Quarto appuntamento con lo speciale di Orizzonte scuola che tratterà tutte le assenze del personale e che ha l'obiettivo di offrire utili indicazioni a tutti i lavoratori della scuola e in particolare alle segreterie scolastiche deputate ad emanare i relativi decreti di assenza.
    IL CONGEDO PARENTALE: UN DIRITTO POTESTATIVO CHE NON PUÒ ESSERE NEGATO (NEANCHE PER ESIGENZE DI SERVIZIO)
    Nel caso del congedo parentale (art. 32 D. Lgs.n.151/2001), il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso. Pertanto, non si tratta di assenze che debbano essere autorizzate discrezionalmente dal Dirigente. Questi, infatti, deve solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge (vivenza del figlio e sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all'inizio e durante il periodo di congedo [per il personale a tempo determinato il diritto al congedo è ristretto all'interno del rapporto di lavoro])e prendere atto del diritto ad assentarsi del dipendente.
    La giurisprudenza (Cass. n. 16207 16 -6-2008; 17984 - 2010, 7-5-2012 n. 6856, 4-5-2012 n. 6742), semmai ce ne fosse bisogno, ha precisato che il congedo parentale si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l'interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell'altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà. Tale diritto, in particolare, viene esercitato, con il solo onere del preavviso, sia nei confronti del datore di lavoro, nell'ambito del contratto di lavoro subordinato, con la conseguente sospensione della prestazione del dipendente, sia nei confronti dell'Ente previdenziale, nell'ambito del rapporto assistenziale che si costituisce per il periodo di congedo, con il conseguente obbligo del medesimo Ente di corrispondere l'indennità. Tale diritto può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia e, proprio in quanto diritto potestativo di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne, ovviamente, l'ipotesi in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale).
    La sospensione del genitore durante il periodo tutelato o ancora il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582.
    Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro per congedo parentale, è punito con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
    TERMINI DI PREAVVISO E DOCUMENTAZIONE
    Il 3° comma dell'art. 32 del Testo Unico prevede che il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
    Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, le cui disposizioni sono state rese definitive dall'art 43 comma 2 del nuovo decreto 14 settembre 2015, il termine di preavviso da 15 gg. è ora stabilito a 5, fermo restando che per i dipendenti della scuola è comunque valida la possibilità prevista dall'art. 12 c. 8 del CCNL 29/11/2007 di richiedere il congedo (fruizione giornaliera) entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro, in presenza di particolari e comprovate situazioni personali.
    Pertanto la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la domanda di fruizione del congedo parentale, con riferimento al figlio per il quale si chiede il beneficio e con l'indicazione della relativa durata, all'ufficio di segreteria della scuola di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di congedo, salvo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto di detto termine. In tale ultimo caso, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
    Unitamente alla domanda la lavoratrice o il lavoratore interessati devono produrre, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dichiarazione sostitutiva di certificazione in relazione alla nascita del figlio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione ai fatti e alle circostanze da valutare ai fini della concessione del congedo parentale.
    DIRITTI DELLA MADRE E DEL PADRE E RELATIVA RETRIBUZIONE
    La madre lavoratrice, trascorso il periodo previsto per il congedo di maternità (già astensione obbligatoria) dopo il parto, può fruire entro il 12° anno di età del bambino (e, cioè, fino al giorno, compreso, del 12°compleanno) di un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi.

    • Non ha diritto a fruire dei riposi orari durante il congedo parentale (li può invece utilizzare anche in coincidenza con il periodo di congedo parentale del padre).
    • Non ha diritto al congedo parentale in coincidenza con il periodo dei riposi orari del padre.
    • Ha diritto a fruire del congedo parentale durante il congedo per malattia del figlio o di qualsiasi altro congedo/permesso o aspettativa del padre.
    • Il congedo le spetta anche se il padre non lavora.

    Il congedo spetta al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, a decorrere dal giorno successivo al parto. Il limite si estende fino a 7 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In questo secondo caso il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

    • Il padre può fruire fin dal giorno successivo alla nascita del figlio del congedo parentale anche nello stesso periodo in cui la madre del bambino usufruisce del congedo di maternità post-parto;
    • Se la madre utilizza i riposi orari il padre può fruire del normale congedo parentale;
    • Mentre il normale utilizzo da parte della madre del congedo parentale preclude al padre l'utilizzo dei riposi giornalieri;
    • Ha diritto a fruire del congedo parentale durante il congedo per malattia del figlio o di qualsiasi altro congedo/permesso o aspettativa della madre.
    • Il congedo gli spetta anche se la madre non lavora (es. casalinga).

    Madre e padre possono fruire di tale congedo parentale anche contemporaneamente, fermo restando il limite previsto dalla legge (dieci/undici mesi concessi ad entrambi).
    La retribuzione
    All'interno del limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo:

    • Primi 30 gg. di congedo con retribuzione pari al 100% se fruiti nei primi 12 anni del bambino (prima era 8 anni): art. 12, comma 4 CCNL Scuola: “ Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, NEI PRIMI SUOI 12 ANNI DI VITA per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…(nuovo art. 32 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 80/2015 ) ], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
    • L'indennità economica, pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale, per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino (prima era 3° anno);
    • Il congedo eventualmente fruito dai 6 ai 12 anni del bambino è indennizzato al 30% dai 6 agli 8 anni solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (per l'anno 2015 Euro 16.327,68);
    • Nessuna retribuzione per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.

    COMPUTO DEL SABATO E DELLA DOMENICA (O GIORNI FESTIVI)
    L'art 12/6 del Comparto scuola dispone che i periodi di assenza di congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
    Pertanto se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche (o i giorni festivi) collocate tra gli stessi.


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  3. #3
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    Congedo parentale fruito ad ore: quando è compatibile con altri permessi. Lo schema


    L'INPS, con Messaggio n. 6704 del 03 novembre 2015 fornisce chiarimenti sulla compatibilità del congedo parentale fruito con modalità oraria e altri riposi o permessi.
    In particolare:
    Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.
    Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U. [1] ), anche se richiesti per bambini differenti.
    Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all'art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”).
    N.B. La contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l'altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il presente messaggio.

    Lo schema




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  4. #4
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    Tra i presidi invece c’è difformità di comportamento
    Dal 25 giugno 2015 le norme di legge in materia di tutela e di sostegno della maternità e paternità in vigore (decreto legislativo 151/2001 come modificato dal decreto legislativo 80/2015) offrono alle lavoratrici madre e ai lavoratori padre, anche della scuola, la possibilità di utilizzare i periodi di congedo parentale non solo a giorni o mesi ma anche solo ad ore nel corso della giornata lavorativa.
    Anche se tra la dirigenza degli istituti scolastici non c’è ancora unicità di comportamento, la possibilità di utilizzare i congedi in modalità oraria non può non trovare applicazione nei confronti del personale scolastico. In assenza di indicazioni da parte del ministero dell’istruzione o degli uffici scolastici regionali, fanno infatti testo le disposizioni emanate dall’Inps e cioè la circolare n. 152 del 18 agosto e il messaggio n. 6704 del 3 novembre scorso.
    L’articolo 32 del decreto legislativo 151/2001 nella versione attualmente in vigore dispone che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, la madre lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro, trascorso il periodo di congedo per maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Anche il padre lavoratore ha diritto, dalla nascita del figlio, allo stesso periodo di congedo.
    Tra le modalità di utilizzo del congedo indicate nell’articolo 32 la novità è rappresentata dalle disposizioni contenute nei commi 1-bis e 1-ter, commi inseriti nel testo originario dell’articolo 32 dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Sono appunto tali commi che hanno introdotto la possibilità di fruire del congedo anche su base oraria.
    In sintesi i predetti commi dispongono infatti che a decorrere dal 25 giugno 2015 le modalità di fruizione del congedo con modalità orarie, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, devono essere stabiliti dalla contrattazione collettiva del singolo settore lavorativo. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione, anche a livello aziendale, ciascun genitore potrà comunque optare per la fruizione con modalità oraria. In precedenza ciò non era consentito.
    Con il messaggio n. 6704 del 3 novembre, l’istituto guidato da Tito Boeri ha fornito alcune importanti precisazioni circa la cumulabilità del congedo parentale fruito su base oraria con altri permessi o riposi disciplinati dal citato decreto legislativo 151/2001.
    Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale su base oraria, si legge infatti nel messaggio, non potrà usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per un altro figlio, né dei riposi orari per allattamento, anche se richiesti per bambini differenti. Il congedo fruito in modalità oraria non è inoltre cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli articoli 33, comma 2, e 42 comma 1 del predetto T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale anche se richiesti per bambini differenti.
    C’è invece compatibilità, si legge sempre nel messaggio, sia con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal citato T.U., quali ad esempio tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 33, comma 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, quando fruiti anch’essi in modalità oraria, che con i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso in quanto handicappato in situazione di gravità.
    Importante risulta inoltre essere la precisazione che le suddette ipotesi di incumulabilità trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.



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