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Discussione: Supplenze fino al 31 agosto Addio dal prossimo anno

  1. #1
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    Predefinito Supplenze fino al 31 agosto Addio dal prossimo anno

    Stima Miur: tutti i posti saranno già occupati
    Dal prossimo anno scolastico non saranno più attribuite le supplenze fino al 31 agosto, ma solo quelle fino al 30 giugno. Lo ha fatto sapere il ministero dell’istruzione viafaq. L’amministrazione ha spiegato che i posti vacanti e disponibili (sui quali l’anno scorso sono state disposte circa 14mila supplenze annuali) non esisteranno più. Perché saranno tutti occupati al termine del piano assunzionale straordinario. Anche nel 2016/2017, sempre secondo il ministero, «con ogni probabilità non vi saranno posti vacanti e disponibili in molte province poiché potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della legge 107/2015». Inoltre, l’amministrazione svolgerà concorsi con cadenza regolare e dunque tutti i posti vacanti e disponibili potranno in ogni caso essere occupati dai vincitori dei concorsi stessi, senza dunque che ne rimangano da coprire con supplenze. In conclusione, il fabbisogno di supplenti sarà più basso in futuro rispetto a quanto accaduto sino al 2014/2015, sarà limitato all’organico di fatto e sarà distribuito geograficamente in maniera diversa.
    L’amministrazione non ha spiegato in cosa consisterà la diversa distribuzione geografica. In ogni caso, il grosso degli incarichi di supplenza, sempre secondo i dati ufficiali avviene proprio sull’organico di fatto. Lo scorso anno, infatti, il ministero ha censito 103.767 incarichi in organico di fatto. E cioè sui posti non vacanti ma disponibili. Vale a dire, sui posti che non sono utili ai fini delle immissioni in ruolo. Resta da sciogliere, inoltre, il nodo del vincolo dei 36 mesi, imposto per legge al cumulo delle supplenze. Che non sembrerebbe in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, secondo la quale il vincolo dei 36 mesi andrebbe applicato solo alla reiterazione dei contratti a termine per esigenze non temporanee. Su tale questione, peraltro, pende un giudizio di legittimità davanti alla Corte costituzionale, il cui esito necessariamente dovrà essere coerente con la sentenza della Corte di giustizia, che accoglie in pieno la tesi della Consulta, circa l’illegittimità della norma di legge che consente la reiterazione delle supplenze annuali (quella fino al 31 agosto) praticamente ricalcandola. Tesi incorporata in un’ordinanza di rimessione che porta la firma dell’allora giudice costituzionale Sergio Mattarella.


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  2. #2
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    Reiterazione dei contratti a termine in stand by


    Reiterazione dei contratti di supplenza annuale, la Consulta non decide. E intanto salgono a 7 le ordinanze di rimessione dei Tribunali che chiedono al giudice delle leggi di pronunciarsi sulla questione: 3 del Tribunale di Roma (143, 144 e 244 del 2012) due del Tribunale di Lamezia Terme (248 e 249 del 2012) e due del Tribunale di Trento (32 e 34 del 2014). La Consulta avrebbe dovuto pronunciarsi il 23 giugno scorso, ma l’udienza è stata rinviata e non si sa ancora quando sarà emesso il responso. Una pronuncia tanto attesa quanto di esito scontato. La questione sotto la lente della Consulta, infatti, è stata già sottoposta alla Corte di giustizia europea, che ha risposto nel senso della incompatibilità della legge 124/99 con il diritto comunitario, nella parte in cui consente la reiterazione senza limite delle supplenze annuali. E cioè delle supplenze che vengono disposte sui posti vacanti e disponibili con termine fino al 31 agosto. L’ordinanza di rimessione era stata stilata a suo tempo dall’allora giudice costituzionale Sergio Mattarella. Che nel frattempo è stato eletto presidente della repubblica. Ciò ha comportato un cambiamento del giudice relatore e un inevitabile allungamento dei tempi del procedimento.
    Il governo, però, è già corso ai ripari, introducendo nella legge 107/2015 un comma che preclude il cumulo di incarichi di supplenza su posti vacanti e disponibili oltre i 36 mesi a partire dall’entrata in vigore delle legge. E questa nuova disposizione dovrebbe fungere da «norma di recepimento» preventiva. In buona sostanza, dunque, gli effetti della sentenza dovrebbero essere, tutto sommato, contenuti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, il legislatore sarà chiamato ad introdurre una sanzione a carico dell’amministrazione in caso di reiterazione abusiva di tali contratti. E con ogni probabilità, anche in considerazione del più recente orientamento esplicitato dalla Consulta, l’eventuale sanzione dovrebbe essere non retroattiva. Anche perché, con l’ingresso del pareggio di bilancio in Costituzione, questa esigenza costituisce un limite di cui anche il giudice delle leggi ha ritenuto di tenere nel debito conto.
    Resta aperta, invece, la questione degli scatti di carriera che vengono preclusi ai docenti precari. Della vicenda, peraltro, si è occupata anche la Cassazione. Che ha escluso l’esistenza di tale diritto per i docenti precari. Ma la prevalente giurisprudenza di merito è incline a ritenere che il diritto sussista. E non sono rari i casi in cui l’amministrazione è risultata soccombente e ha dovuto versare ai ricorrenti anche gli arretrati. Ad oggi non risulta che su tale questione sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale. Che potrebbe essere l’unica soluzione percorribile per mettere la parola fine all’intera vicenda. Sempre che il governo non ritenga di porre mano alla questione in sede di contrattazione collettiva. Dopo la sentenza della Consulta, che ha dichiarato incostituzionale la normativa che prevede il blocco dei contratti pubblici, il governo dovrà necessariamente dare mandato all’Aran per aprire le trattative. E in quella sede, probabilmente, sarà affrontata anche la questione della disparità di trattamento retributivo. Resta il fatto, però, che quand’anche al tavolo negoziale si dovesse trovare un accordo, ciò non cancellerebbe il pregresso. E cioè i crediti retributivi eventualmente maturati negli ultimi anni. Che sotto il profilo del diritto agli arretrati potrebbero incontrare un limite nella prescrizione quinquennale, che dovrebbe applicarsi.


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  3. #3
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    Predefinito Supplenze su posto vacante dopo il 31 dicembre: dalle graduatorie di istituto e con termine ultimo g

    Un posto che si rende vacante/disponibile dopo il 31 dicembre dovrà assegnato dalle graduatorie d'istituto (non più a quelle ad esaurimento) e avrà come termine l'ultimo giorno di lezione (non più il 30/6 o 31/8).
    Tutte le supplenze assegnate dai dirigenti scolastici rientrano nella stessa tipologia (“supplenza temporanea”) indipendentemente dalla causa dell'assenza del titolare e se assegnate prima o dopo il 31/12 (si escludono, ovviamente, i posti assegnati prima del 31/12 alle graduatorie d'istituto con termine il 30/6 o 31/8, quindi posti in organico di diritto e di fatto, perché esaurite le graduatorie ad esaurimento, o gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore qualora siano stati assegnati alle graduatorie d'istituto).
    Le supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa da quelle derivanti da copertura di cattedre e posti resisi disponibili entro il 31 dicembre, sono coperti ai sensi dell'art. 7 del D.M. 131/2007 finché permangano le esigenze di servizio.
    L'art. 7 comma 1 del D.M. 131/2007 tratta dei “posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”, per i quali si dà luogo a una “supplenza temporanea” fino al termine delle lezioni (cioè fino alle “esigenze di servizio”), di competenza del dirigente scolastico.
    Tra queste supplenze rientra anche un eventuale posto creatosi a seguito dell'esecuzione di una sentenza giurisdizionale (es. posto di sostegno a seguito di ricorso al TAR), purché ciò avvenga dopo il 31 dicembre.
    Anche in tale caso la disponibilità dev'essere coperta con un contratto di supplenza fino al termine delle lezioni attingendo alle graduatorie d'istituto.
    Pertanto, un posto che si rende vacante/disponibile dopo il 31/12 verrà assegnato alle graduatorie d'istituto (non più a quelle ad esaurimento) e avrà come termine l'ultimo giorno di lezione (non più il 30/6 o 31/8).
    Proroga e conferma della supplenza se il posto si rende disponibile in vigenza di contratto
    Dopo il 31/12, a differenza di ciò che accade prima di tale data, tutti i posti, anche quelli che si rendono vacanti o disponibili, hanno la valenza di “supplenza temporanea”, dunque si applicano ad essi gli articoli di proroga e conferma dei contratti (art. 7, commi 4 e 5 D.M. 131/2007) che si applicano prima del 31/12 a tutte le supplenze “brevi” e “temporanee” (quindi supplenze per malattie ecc.).
    La ragione sta nel fatto che la cattedra vacante o disponibile assume rilievo nella fase provinciale ai fini della disposizione dell'incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (31/8-30/6).
    Una volta decorso il termine del 31/12 di ogni anno tutte le supplenze sono di competenza esclusivamente del dirigente scolastico e per questo “temporanee”.
    Se quindi un decesso (o un'aspettativa che rende il posto disponibile tutto l'anno) del titolare avviene prima del 31/12 il posto è di competenza dell'Ufficio Scolastico Territoriale e assegnato alle graduatorie ad esaurimento fino al 30/6 (e a quelle d'istituto solo se esaurite quelle ad esaurimento), e l'eventuale supplente già in vigenza di contratto decade dalla supplenza.
    Quando invece il posto si rende disponibile dopo il 31/12 (la causa dell'assenza in questo caso non ha importanza) e vi è già un supplente in vigenza di contratto, sul posto in questione si procede a una nuova nomina, per proroga o conferma del contratto, che va attribuita, per ragioni di continuità didattica, al docente in servizio fino a quel momento, come vuole il comma 4 del citato art. 7 del D.M. 131/2007:
    “ Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto ”.
    E il comma 5:“ Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni ”
    Facciamo degli esempi
    Proroga : Titolare assente per malattia (o altra tipologia di assenza che si configuri come “temporanea”) dal 20 ottobre al 13 febbraio (non importa se il contratto fino al 13 febbraio abbia avuto delle proroghe/conferme o sia stato unico (potrebbe avere avuto delle proroghe anche all'interno del periodo di interruzione delle attività). Supponiamo che l'ultimo certificato riporti comunque la data del 13 febbraio.
    Il supplente sottoscriverà un contratto fino a quest'ultima data.
    Il titolare il 14 febbraio (ma anche una data antecedente al 14 purché successiva al 31/12), lascia il posto disponibile causa decesso, oppure perché collocato in aspettativa per dottorato di ricerca o altra assenza per tutto l'anno:
    in questo caso al supplente già in vigenza di contratto viene effettuata, ai sensi dell'art. 7 comma 4 sopra citato, una proroga del contratto direttamente fino al termine delle lezioni.
    La scuola, dunque, non dovrà riscorrere la graduatoria d'istituto ma effettuare un nuovo contratto al supplente che è già in servizio.
    La graduatoria d'istituto si dovrà invece riscorrere se il titolare interrompe la continuità dell'assenza, cioè se, per rimanere nell'esempio citato, dovesse rientrare in classe il 14 febbraio e lasciare poi il posto disponibile in data successiva.In questo caso il rientro effettivo in classe del titolare farebbe decadere il diritto alla proroga della supplenza.
    Conferma : Nel caso ci trovassimo in un periodo di sospensione delle lezioni si applica il comma successivo a quello della proroga (5):
    Titolare assente per malattia (o altra tipologia di assenza che si configuri come “temporanea”) dal 20 ottobre al 21 dicembre ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (non importa se il contratto fino al 21 dicembre abbia avuto delle proroghe o sia stato unico. Supponiamo che l'ultimo certificato riporti come data il 21 dicembre).
    Il supplente sottoscriverà il contratto fino a quest'ultima data.
    Il titolare non produce alcun certificato per le vacanze di Natale quindi risulta “presente”, ancorché formalmente, durante le stesse.
    Il titolare il 7 gennaio, data della ripresa delle lezioni (ma anche una data antecedente al 7 purché sia in questo caso compresa tra l'1 e il 6 gennaio e quindi successiva al 31/12), lascia il posto disponibile causa decesso oppure perché collocato in aspettativa per dottorato di ricerca o altra assenza per tutto l'anno:
    in questo caso al supplente già in vigenza di contratto viene effettuata, ai sensi dell'art. 7 comma 5 sopra citato, una conferma del contratto direttamente fino al termine delle lezioni. Il contratto di conferma avrà decorrenza 7 gennaio e scadenza direttamente il termine delle lezioni.
    La scuola, dunque, alla ripresa delle lezioni, constatata che l'assenza del titolare (tale da rendere il posto disponibile tutto l'anno) sia successiva al 31/12, non dovrà riscorrere la graduatoria d'istituto ma effettuare un nuovo contratto al supplente che era già in servizio fino al 21 dicembre.
    Il contratto avrà decorrenza 7 gennaio.
    La graduatoria si dovrà invece riscorrere se il titolare interrompe la continuità dell'assenza, cioè se, per rimanere nell'esempio citato, dovesse rientrare in classe il 7 gennaio e lasciare poi il posto disponibile in data successiva.
    In questo caso il rientro effettivo in classe del titolare farebbe decadere il diritto alla conferma della supplenza.


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    Devono essere restituite le somme residue assegnate per le supplenze brevi


    Tutte le risorse finanziarie assegnate alle scuole per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie, giacenti nei bilanci delle scuole stesse, devono essere restituite all’erario.
    Lo ricorda il Miur, con nota 908 del 26 gennaio 2016, richiamando la legge di stabilità 2016, che al comma 626 ha così disposto: “le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all’articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 e sono acquisite all’Erario”.
    Quindi, le scuole dovranno procedere a versare all’entrata del bilancio dello Stato quelle somme che sono state assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento mediante il Cedolino Unico e ormai giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni.
    Il versamento dovrà essere fatto sul Capo XIII, Capitolo 3550 “Entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca”, articolo 06 “Altre entrate di carattere straordinario” – IBAN IT 48O 01000 03245 348 0 13 3550 06, avendo cura di indicare nella causale il riferimento normativo “art. 1, comma 626 della legge n. 208/2015”.


    Tecnica della scuola
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    Scuole del Nord a caccia di supplenti


    Regna il caos, soprattutto alle elementari: i supplenti mancano, l’organico potenziato non c’è, i bambini vengono divisi nelle classi, le segreterie chiudono un occhio sui titoli pur di avere sostituti degli insegnanti
    A Milano, Bergamo e Brescia nelle scuole primarie le tre fasce delle graduatorie di istituto sono esaurite. In provincia di Torino le segreterie di molte scuole stanno impazzendo: quando va bene, il sostituto arriva dopo venti giorni. A Ravenna, dopo che i bambini di molte classi sono stati smistati per giorni in altre aule, è partita una petizione dei genitori corredata da 1600 firme. E’ caccia ai supplenti in tutta Italia, soprattutto al Nord, dove, come sottolinea il parlamentare ravennate di Possibile, Andrea Maestri, che ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, «si stanno verificando situazioni gravi e preoccupanti» a causa della Buona scuola.
    Le telefonate a raffica
    Dopo il caso scoppiato per il mancato pagamento dei supplenti, rischia di scoppiarne un altro, quello del supplente che non c’è. Le graduatorie ad esaurimento sono state infatti svuotate dal maxi piano di assunzioni della legge 107, e quando le scuole hanno bisogno di supplenti per le malattie o per altre assenze più o meno brevi degli insegnanti, non trovano personale a disposizione. I presidi erano sicuri di poter contare sul corpo docente funzionale, il cosiddetto organico del potenziamento: ma in molti casi, soprattutto nel Nord-est, gli insegnanti assunti virtualmente sul potenziamento hanno preferito continuare le proprie supplenze lunghe al Sud piuttosto che trasferirsi a metà anno, e rinviare al prossimo anno la scelta definitiva. Col risultato che tante scuole non hanno a disposizione quegli insegnanti «di scorta» utilizzabili per le emergenze. E le segreterie devono quindi ricorrere ai lunghi elenchi di docenti a disposizione sperando, attraverso centinaia di telefonate, di trovarne qualcuno disposto a coprire quel buco di 2- 3, 5 settimane. E non si tratta del consueto caos di inizio anno, quando i presidi sono alle prese con le nomine arrivate in ritardo. Ma di un problema critico nato dai tagli che la Buona scuola ha provato a dare alla supplentite: un tentativo fallito, visto che di supplenti ce ne sono ancora migliaia nelle scuole, ma non dove servono per le improvvise malattie o assenza degli insegnanti titolari di cattedra.
    E il titolo non conta più
    «Titolare in una scuola primaria in provincia di Milano, ho avvisato la segreteria che dal 7 gennaio sarei rimasta a casa per un intervento e che la malattia sarebbe durata più di 30 giorni. Hanno iniziato a chiamare subito, ma la supplente è arrivata solo dopo 20 giorni», racconta Patrizia Milani. «Ma è possibile che non ci siano nella provincia persone che vogliano lavorare? La supplente arriva dalla Calabria, ma è possibile che una si debba spostare per un mese? E non vi dico i rifiuti che ha avuto la scuola da parte di docenti che non hanno accettato perché dovevano insegnare matematica! Io trovo che ci sia qualcosa che non va in un sistema che se non cambia ci sommergerà tutti», incalza. In molte scuole, per risparmiare sui costi dei supplenti, non si chiama nessuno prima dei venti giorni, lasciando che i bambini vengano divisi tra le classi pur di non dover aggravare i propri bilanci. In altre, quando non si riesce a trovare un supplente, si chiude un occhio anche sull’abilitazione o sulla specializzazione dell’insegnante, pur di averne uno. I supplenti per alcune materie sono scomparsi, e allora le segreterie ricorrono al passa parola, ai neolaureati, alle maestre che si sono iscritte all’università per prendere la laurea. «Mi hanno chiamato a fare sostegno a Palermo e non ho neppure l’abilitazione», conferma Anna Maria Esposito. L’istituto comprensivo di Palmanova (Udine) sta cercando insegnanti per il potenziamento in due diverse sedi. C’è addirittura chi ha deciso di richiamare al lavoro i pensionati: è successo a Brescia, dove la primaria Melzi di San Bartolomeo ha chiesto aiuto ad una maestra in pensione, Giovanna Zampatti, 64 anni. E chi, come l’istituto comprensivo 2 di Castelfranco (Treviso), ha portato in classe i tirocinanti di Scienze della formazione dell’università di Padova per supplire alle mancanze di docenti.
    L’appello ai colleghi siciliani
    E c’è chi lancia appelli agli amici rimasti al Sud pur di trovare supplenti: «Io ho iniziato a richiamare i colleghi siciliani per venire a lavorare qua – spiega Carlo Priolo, insegnante in un istituto comprensivo di Trezzo sull’Adda – Perché non sappiamo proprio più come fare: quando si assenta un collega, non possiamo contare né sulle graduatorie provinciali né su quelle di istituto, perché quelle delle primarie sono esaurite in quasi tutte le province del Nord». E chi sta effettuando una supplenza breve, può scappare per prenderne una lunga senza incorrere in sanzioni. Stessa cosa che succede la prima volta che un supplente rifiuta una supplenza , può farlo senza subire penalizzazioni. E così le scuole continuano a ricevere rifiuti, e si arrangiano con le ore residuali di compresenza, o si accontentano di insegnanti che non hanno titolo: «Ma certo, la continuità didattica dei bambini viene così assolutamente penalizzata- conclude Priolo – È per questo che mi sono ridotto a fare io le telefonate, personalmente: magari convinco qualche amico a salire su».


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    Tetto di 36 mesi alle supplenze


    La Corte costituzionale ha dato lo stop alla reiterazione dei contratti fino al 31 agosto
    No alla reiterazione delle supplenze annuali oltre i 36 mesi. Il monito viene dalla Corte costituzionale che, il 12 luglio scorso, si è finalmente pronunciata dichiarando costituzionalmente illegittimi i commi 1 e 11, dell’articolo 4 della legge 124/99. Il giudizio pendeva davantialla Consulta da 4 anni, per effetto di almeno 4 ordinanze di rimessione. Le più datate sono la 143 e la 144, entrambe emesse dal Tribunale di Roma, che risalgono al 2 maggio 2012. Seguono a ruota due ordinanze emesse dal Tribunale di Lamezia Terme il 30 maggio, sempre del 2012. Va detto subito che la questione non riguardava la legittimità della reiterazione dei contratti in senso lato.
    L’oggetto del giudizio riguardava la mera reiterazione dei contratti a termine (sempre oltre i 36 mesi e comunque senza limite) sui posti e le cattedre vacanti e disponibili. Vale a dire: sull’abuso delle cosiddette supplenze annuali con termine al 31 agosto. La Consulta non ha ancora reso note le motivazioni della sentenza, limitandosi ad uno scarno comunicato. Che si limita a dare notizia della illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
    Si tratta, dunque, di una sentenza additiva, che lascia intatto l’impianto giuridico del reclutamento, limitandosi a dire che in una norma manca qualcosa. Nel caso specifico, mancherebbe il limite massimo temporale oltre il quale non si dovrebbe più consentire la reiterazione dei contratti a termine e la relativa sanzione. Ma solo ed esclusivamente nel caso delle supplenze annuali. Nel comunicato la Consulta spiega che gli effetti della sentenza dovrebbero essere comunque limitati. Perché la legge 107 ha previsto un massiccio piano di assunzioni a tempo indeterminato, per effetto del quale sarebbero state effettuate circa 60mila assunzioni di docenti. Assunzioni che sono state disposte proprio a vantaggio di coloro che, potenzialmente, avrebbero potuto giovarsi della sentenza della Consulta. E in ogni caso, per il personale Ata, la reiterazione senza limite, sempre secondo quanto previsto dalla legge 107, darebbe comunque luogo all’applicazione di una sanzione a carico dell’amministrazione, pari all’importo di circa 12 mensilità di retribuzione.
    Resta il fatto, però, che sono circa 18mila i docenti precari che, volontariamente, non hanno usufruito del piano straordinario di assunzioni disposto dalle legge 107. E ognuno di loro potrebbe essere un potenziale ricorrente interessato ad avvalersi degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. Che però va letta tenendo presente il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale la reiterazione senza limite dei contratti a termine sarebbe legittima perché prevista da norme speciali (sezione lavoro, sentenza 20/06/2012 n.10127). Dalla lettura combinata delle due sentenze emerge la risarcibilità dell’abuso di contratti di supplenza annuale se eccedente un periodo massimo di 36 mesi. Anche se permane un vuoto normativo relativo alla sanzione applicabile. La legge 107, infatti, non ha fissato alcuna sanzione e la giurisprudenza di legittimità, allo stato attuale, non ha confermato il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, incline a ritenere che la sanzione debba essere fissata in una somma di importo pari a quello che sarebbe spettato al docente-ricorrente se fosse stato immesso in ruolo. Finora, infatti, le pronunce che prevedono la cosiddetta stabilizzazione sono rimaste casi isolati. Per lo più spazzate via dalle relative corti d’appello, salvo casi, assolutamente residuali, di stabilizzazioni derivanti da sentenze di primo grado divenute definitive (più propriamente: passate in giudicato) per omessa impugnazione da parte dell’amministrazione.
    Resta da vedere se il legislatore si limiterà a prendere atto della sentenza oppure provvederà a recepire l’indirizzo della Consulta con un provvedimento legislativo che fissi una sanzione in caso di reiterazione abusiva. Tra le due ipotesi, la più probabile è la prima. La legge 107/2015, infatti, prevede espressamente il divieto di reiterazione dei contratti di supplenza su posti vacanti e disponibili oltre i 36 mesi e dispone anche uno stanziamento di risorse per coprire le spese del contenzioso. In pratica, sembrerebbe che il legislatore abbia già considerato l’ipotesi di una sentenza sfavorevole e che non sarebbe stato conveniente invogliare nuovi ricorsi, prevedendo espressamente una sanzione collegata alla reiterazione abusiva dei contratti di supplenza annuale, fatto salvo il divieto assoluto per il futuro.



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    Supplenze, il Lombardia liberi 7.433 posti. Vediamo dove


    Immissioni in ruolo, esodo di docenti dal Sud e concorso a cattedra, ma la sete di docenti al Nord non si placa.
    Infatti, in Lombardia, nonostante sia stata la Regione più interessata dai posti messi a disposizione per le assunzioni, rimarranno dei posti liberi.
    Si tratta di 7.433 cattedre libere, come comunica la FLCGIL Lombardia, così distribuiti: nella scuola dell’infanzia risultano ancora 630 posti liberi, nella scuola primaria 934 posti, nella scuola media 4.017 posti e nella scuola superiore 1.852 posti liberi.
    Posti che potrebbero, in parte, essere coperti dai docenti in ruolo grazie al concorso avviato dal Governo Renzi, ma che nei fatti non avverrà.
    Da un lato il forte numero di bocciati (qualche esempio: per lingua straniera Inglese: su 644 candidati hanno superato la prova scritta solo in 62 (9,6%); Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie: su 149 candidati promossi 2 (1,3%); storia dell’arte: su 252 candidati promossi 18 (7,1%), altre discipline si attestano tra il 13% e il 20 % dei promossi."
    Dall'altro le procedure che si dilungano impedendo che le assunzioni possano avvenire entro il 15 di settembre.
    I posti, dunque, andranno a supplenza.


    Orizzontescuola
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    Supplenze a.s.2016/17, modello di domanda messa a disposizione fuori graduatoria



    Riproponiamo un articolo sulla domanda di messa a disposizione per le supplenze. La domanda di messa a disposizione è un'istanza informale, che i Dirigenti Scolastici possono utilizzare nel caso di graduatorie esaurite o per la nomina di docenti specializzati non inseriti in alcuna provincia. Un modello di domanda da personalizzare.
    L'istanza, in carta semplice, può essere inviata dall'aspirante tramite pec, fax o raccomandata A/R anche alle scuole di altre province (oltre a quella in cui è incluso nella graduatorie d'istituto).
    Non ci sono divieti sul numero di scuole o province a cui inviare la domanda. In tale domanda l'aspirante indicherà oltre ovviamente ai suoi dati personali e ai recapiti telefonici (ed eventuale indirizzo email) anche la classe di concorso a cui è abilitato o comunque per la quale ha titolo ad insegnare (vedi docenti iscritti in terza fascia d'istituto), l'università e la data in cui è stato conseguito il titolo.
    Per il docente assunto tramite MAD non sarà comunque possibile la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province:
    La nota MIUR Prot. n. AOODGPER 1027 del 28 gennaio 2009 a tal proposito recita:
    “Con riferimento al quesito di cui alla nota prot. 6918/8 Area I –U.O. III del 22.12.2008 dell'USP di Bari, che si allega, si comunica che, come è noto, la procedura di costituzione delle graduatorie in oggetto vieta, e sanziona con l'esclusione, la presentazione della domanda in più di una provincia da parte dell'aspirante a supplenze.
    Nel concreto utilizzo delle graduatorie da parte di ciascuna scuola la procedura prevede, nei casi in cui le proprie graduatorie non consentano di reperire il supplente, che la scuola attinga, secondo un criterio di viciniorità, alle graduatorie delle altre scuole di tutta la provincia. Nulla dicono le disposizioni in materia per i casi, estremi ed eccezionali, in cui la scuola, pur percorsi i passaggi procedurali sopraindicati, non sia riuscita a reperire il necessario supplente; in tali situazioni non si può che ricorrere, secondo le valutazioni della dirigenza scolastica, a soluzioni extra-procedurali, tra le quali può ammettersi la presa in considerazione, ove ricevute dalla scuola, di istanze informali di messa a disposizione da parte di candidati in possesso dei requisiti allo specifico insegnamento richiesto.
    In sostanza, la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c'è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente.
    Ciò premesso, tuttavia, qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l'interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati”.
    Fermo restando quanto precisato nella nota, il periodo d'insegnamento eventualmente svolto tramite MAD è valido a tutti gli effetti e di conseguenza riconosciuto nell'aggiornamento delle graduatorie.
    Vi forniamo il modello di domanda di messa a disposizione elaborato dall'Ufficio Scolastico di Padova, che può essere modificato e personalizzato in base alle esigenze individuali.

    Modello di domanda


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    Supplenti pagati entro 30 giorni: secondo il Ministro è una svolta



    Con più di un mese di ritardo è arrivato finalmente il decreto ministeriale che dovrebbe consentire un più celere pagamento degli stipendi dei supplenti.
    Il provvedimento doveva infatti essere emanato entro il 27 giugno scorso, come espressamente previsto dall’articolo 1 sexies del decreto legge 42 del marzo scorso.
    Entusiastico, a dir poco, il commento del minstro Giannini: “Si tratta di una vera e propria svolta che eviterà che si ripeta di nuovo quanto accaduto troppe volte in passato. E cioè che chi lavora con contratti a termine nelle nostre scuole, solo perché supplente, riceva con ritardo quanto gli è dovuto”.
    Ancora più esplicito il commento del sottosegretario Davide Faraone che definisce il decreto ministeriale di quete ore un “segnale di riconoscimento dell’importanza della professionalità di ogni insegnante”.
    Senza nulla togliere alla valenza del provvedimento che era atteso da decine e decine di migliaia di supplenti, ci permettiamo però di osservare che parlare di “svolta” o di “riconoscimento della professionalità degli insegnanti” è davvero un po’ eccessivo.
    Diciamo piuttosto che il provvedimento dà risposta ad una esigenza del tutto elementare per la quale non ci dovrebbe essere neppure bisogno di una disposizione di legge: si ribadisce cioè il principio che il lavoro del dipendente pubblico, anche se prestato come supplente, deve essere retribuito in tempi ragionevoli.
    In genere quando andiamo dal dentista, al termine della prestazione paghiamo il dovuto per il semplice motivo che ci è stata erogata una prestazione professionale e non perchè abbiamo deciso di “dare una svolta” ai nostri rapporti con il dentista.


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    Predefinito Supplenze docenti e ATA a.s. 2016/17. Nomine e sanzioni, delega, spezzoni pari o inferiori a 6 ore.

    Supplenze docenti e ATA a.s. 2016/17. Nomine e sanzioni, delega, spezzoni pari o inferiori a 6 ore. La circolare Miur


    Il Miur ha pubblicato l'annuale circolare sulle supplenze del personale docente e ATA, fornendo apposite indicazioni in materia.
    Nella circolare si richiamano riguardo all'individuazione delle "scuole di riferimento", ossia le scuole in cui svolgere le convocazioni, le note degli anni precedenti e vengono fornite indicazioni relative a: istituto delle delega, nomine e sanzioni, supplenze brevi, nomine su posti di sostegno, supplenze presso i licei musicali, attribuzione degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, supplenze alla scuola primaria, supplenze al personale ATA.
    Delega
    I docenti, che non potranno recarsi di persona alle convocazioni, potranno delegare una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle operazioni di nomina, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DM n. 131/07. La delega deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
    Nomine e sanzioni
    Le nomine del personale docente avverranno in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del DM 131/07.
    Nella circolare si fa esplicito riferimento alla situazione dei docenti inseriti in graduatorie in seguito a provvedimenti del Consiglio di Stato. A tali docenti devono essere attribuiti incarichi a tempo determinato, se utilmente collocati, con apposita clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente.
    Supplenze brevi
    Riguardo alle supplenze brevi, nella circolare si ricorda che non è possibile chiamare supplenti per il primo giorno di assenza, per le supplenze di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662; si ricorda inoltre che non è possibile stipulare contratti di supplenze brevi per i posti di potenziamento, a meno che il docente che è sul potenziamento svolge anche ore su cattedra, sempre per assenze superiori a 10 giorni; si ricorda, infine, che le sostituzioni sino a 10 giorni possono essere effettuate, ai sensi della legge 107, con docenti dell'organico dell'autonomia.
    Sostegno
    Le operazioni di nomina su sostegno, come ogni anno, devono essere conferite con priorità rispetto ai posti comuni sia per le particolari, modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.
    Vengono poi ricordate le particolari disposizioni relative ai docenti, che hanno conseguito la specializzazione ai sensi dell'art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.
    In caso di esaurimento degli elenchi degli specializzati, presenti sia nelle graduatorie ad esaurimento sia nelle graduatorie d'istututo, comprese quelle delle scuole viciniori, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto, ha titolo prioritario nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.
    Nel caso in cui non sia possibile attribuire la supplenza a docenti specializzati, si ricorre alle graduatorie di istituto dei docenti non specializzati.
    Licei musicali
    Nei licei musicali è previsto l'accantonamento dei posti, relativamente agli insegnamenti di “Esecuzione ed Interpretazione” e “Laboratorio di Musica di insieme”, per quei docenti in servizio nell'a.s. 2015/16 a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche. Tali docenti possono presentare, entro il 9 settembre 2016, apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2015/16 ovvero negli anni scolastici precedenti.
    Dopo la suddetta fase di accantonamento e le utilizzazioni dei docenti di ruolo della Classe A077 sia per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica d’insieme” sia per tutti gli altri insegnamenti, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto compilate ai sensi della nota 7061 dell’11 luglio 2014 per ciascun singolo insegnamento e specialità musicale.
    Spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore
    Gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedra, non rientrano tra le disponibilità provinciali (quindi non si assegnano tramite le graduatorie ad esaurimento), ma delle singole istituzioni scolastiche ove tali spezzoni sono disponibili.
    Le suddette disponibilità orarie devono essere attribuite dalla scuola secondo il seguente ordine:
    1) al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
    2) al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
    3) a supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
    Nel secondo caso, è necessario che i docenti interessati forniscano la propria disponibilità.
    Supplenze: come e a chi si assegnano gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore
    Scuola primaria
    Nel caso di attribuzione di spezzoni orario, queste devono essere integrate con le ore di programmazione: 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un' ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore.
    In caso residuino ore di lingua inglese, che non è stato possibile attribuire ai docenti in servizio nella scuola, tali ore saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.
    Nella circolare vengono, infine, fornite specifiche indicazioni sulle supplenze da attribuire al personale ATA, di cui vi forniremo a breve specifiche indicazioni.

    La circolare


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