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Discussione: Assenze per malattia insegnanti e Ata con contratto fino ad avente diritto: quali regole?

  1. #1
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    Predefinito Assenze per malattia insegnanti e Ata con contratto fino ad avente diritto: quali regole?

    Il Ministero autorizza alla stipula di contratti "fino all'avente diritto", che durano anche mesi, e non chiarisce aspetti che non sono regolati dal CCNL, come quello delle assenze per malattia. Questo crea disagi tra il personale della scuola e cattive interpretazioni a danno degli interessati.
    Per gli insegnanti i contratti fino ad avente diritto, nella maggior parte dei casi, dovrebbero avere una durata limitata. In questi giorni (a parte casi clamorosi) tutte le scuole sono impegnate nella chiusura del controllo dei reclami, al fine di potere pubblicare finalmente le graduatorie di istituto definitive.
    Per il personale ATA invece la questione sarà più lunga, dato che la produzione delle graduatorie di istituto definitive di III fascia non ha ancora una data, pertanto fino ad allora le scuole sono autorizzate a stipulare contratti fino all'avente diritto.

    Ci si chiede, ancora una volta, in mancanza di indicazioni da parte del Ministero, come considerare le assenze per malattia.
    Nel contratto infatti vi è una sostanziale differenza di trattamento economico tra supplenza temporanea e supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto.
    Nell'a.s. 2013/14 è accaduto in Piemonte che un assistente amministrativo, pur occupando un posto libero, quindi fino al 30 giugno, è stata licenziata perché ha superato il mese di malattia, consentito per le supplenze brevi, a seguito di una convalescenza di tre mesi.

    Si deve arrivare alla stessa situazione anche nell'a.s. 2014/15.
    D'altronde - va sottolineato - non mancano le indicazioni di buon senso, come quelle emanate dall'USR Veneto, che ha emanato la nota prot. n. 2957 del 12 marzo 2013 con la quale chiarisce che: “nel caso in cui il contratto stipulato “fino all'avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.”
    Ne deriva che il contratto fino ad avente diritto non va considerato tout court come supplenza temporanea, indipendentemente dall'effettiva durata, ma assume il regime giuridico del posto che va a coprire.
    Indicazioni che dovrebbero essere emanate dal Ministero, portate a conoscenza di tutte le scuole, per evitare interpretazioni dannose come quelle dell'USR Piemonte.

    Orizzontescuola
    "L'esperienza è maestra di vita"



  2. #2
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    Predefinito Visite fiscali: orari di reperibilità, quando è obbligatorio per la scuola richiederla, cosa accade

    Una guida ragionata: obbligo della scuola di disporre la visita, fasce di reperibilità, riduzione o negazione della prognosi da parte del medico, cosa accade se si è assenti al controllo. La consulenza di OrizzonteScuola.it
    La visita fiscale è un accertamento previsto dall’art. 5 della L. 300/70, predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute (può essere praticata anche la visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente, purché concordata con l’ASL). La visita fiscale, infatti, non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.
    OBBLIGO DELLA SCUOLA DI DISPORRE LA VISITA
    L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011 prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno SOLO nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).
    La “giornata non lavorativa”, come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all’articolazione del turno cui il dipendente è assegnato nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.
    Per tutti gli altri casi le visite fiscali sono ricondotte alla discrezionalità del Dirigente scolastico.
    FASCE DI REPERIBILITA'
    Il D.M. n. 206/2009 ha determinato le seguenti fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia:
    dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
    Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il suo domicilio (da comunicare all’Amministrazione). L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia
    Il lavoratore può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità.
    RIDUZIONE DELLA PROGNOSI O NEGAZIONE DELL’INFERMITÀ
    La visita fiscale può avvenire al domicilio del dipendente, ma può essere praticata anche la visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente, purché concordata con l’ASL.
    La visita fiscale, come già detto, non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.
    Il medico fiscale ha quindi l’onere di confermare o meno l’esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio.
    Riduzione della prognosi
    Nel caso in cui il medico incaricato del controllo ritenga di ridurre il periodo di malattia rispetto a quello stabilito dal medico curante, il dipendente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo.
    Se non riassume servizio, l’Amministrazione è obbligata a diffidarlo, avvertendolo che il mancato rientro in servizio integra i presupposti dell’assenza ingiustificata con tutte le conseguenze di legge anche sul piano disciplinare.
    Il medico di controllo, però, se modifica la prognosi dovrà darne adeguata motivazione scritta.
    Negazione della infermità
    Nel caso in cui il medico incaricato del controllo ritenga esaurita la malattia inviterà il dipendente a riprendere il servizio nel primo giorno non festivo.
    Se il dipendente non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza, altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano un’infermità diversa da quella valutata nella visita di controllo.
    COSA SI INTENDE PER “ASSENZA ALLA VISITA FISCALE”
    Premettiamo che con sentenza n. 5023 del 4 aprile 2001, la Cassazione ha affermato in materia di assenza per malattia che incombe sul lavoratore, nel momento in cui invia il certificato all’INPS ed al proprio datore, l’obbligo di verificare che sia stato indicato (ed, in difetto, lo deve indicare lui stesso) il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS.
    La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010 conferma l’obbligo del dipendente di comunicare all’Amministrazione l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).
    In via generale, qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.
    Per “assente alla visita fiscale” deve intendersi non soltanto l’assenza ingiustificata dalla abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, benché ivi presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo. (Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2002 n. 4233).
    L’”assenza”, inoltre, è tale non solo nei casi di assenza del dipendente in occasione delle visite di controllo domiciliari ma anche nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.
    Il dipendente che affermerà di essere stato presente in casa ma di non aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia, potrebbe non vedersi riconosciuta tale giustificazione alla contestazione che gli verrà mossa di “assenza dal domicilio”.
    In proposito citiamo anche la sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180, che ha escluso che il mancato reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si tratteneva sul balcone e non aveva percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo, e quella del 14 settembre 1993 n. 9523, che ha affermato che l’irreperibilità del lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all’incontro con il medico.
    Recentemente la sentenza n. 620/2012 del Tribunale di Perugia ha invece accolto il ricorso di un lavoratore al quale era stata negata dall’Inps l’indennità di malattia in quanto ritenuto assente dalla visita fiscale, perché non era riuscito ad alzarsi dal letto e a rispondere al citofono poiché da solo a casa e con febbre alta.
    In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:

    • non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi (anche se la sentenza del Tribunale di Perugia dà in un caso ragione al dipendente);
    • mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
    • non funzionamento del citofono o del campanello;
    • mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
    • espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi (es. accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente, a fare la spesa).

    È dunque ormai consolidata l’idea per cui per concretizzare la reperibilità durante le fasce orarie prestabilite (9-13 15-18) il lavoratore ha l’obbligo di predisporre diligentemente una situazione tale da consentire il controllo domiciliare.
    Ricordiamo inoltre che la Corte di Cassazione, con sentenza 14 settembre 1993 n. 9523, ha precisato che una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo la successiva visita ambulatoriale non ha lo scopo di “giustificare” l’assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso.
    Pertanto, la successiva dimostrazione del lavoratore di essere ancora malato (cosa che la visita ambulatoriale potrà appunto confermare) non cancella la possibilità che il dipendente sia sanzionato per essere risultato assente al proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.
    La mancata presentazione alla visita ambulatoriale costituisce invece una seconda assenza.
    Sono esclusi i giorni in cui vi sia stato ricovero ospedaliero, o che siano stati accertati da una precedente visita di controllo.


    Orizzontescuola
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  3. #3
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    E,giusto per pura curiosita' mia e forse di altri utenti, cosa esattamente rischia un dipendente pubblico in caso di assenza ingiustificata durante una visita fiscale?

    Ciaociao
    "Non bisogna sapere tutto-tutto, ma bisogna saper leggere molto bene"
    Per i neofiti (newbies) del Forum
    Please don't flood my pm box with questions you can post on forum!! You won't hear back from me.
    Si prega di non inondare la mia casella PM con le domande che si potrebbero postare sul forum !! Non otterrete risposta.



  4. #4
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    anche io, dipendente INPS, sono soggetto a codesto papiro???


    ciao, Fabrizio

    TomTom Go mai più ,Garmin 3597, Android :TomTom GO,Maps,Waze,Here,OsmAnd+

    Non rispondo in PM a domande di aiuto, specialmente a chi è a post zero.
    Postate le vostre Richieste nel Forum, servirà a tutti

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da casaufficio Visualizza Messaggio
    E,giusto per pura curiosita' mia e forse di altri utenti, cosa esattamente rischia un dipendente pubblico in caso di assenza ingiustificata durante una visita fiscale?

    Ciaociao

    Normalmente si va incontro alla decurtazione di 1 o più giorni di lavoro.... quindi meno 1 o più giorni sulla busta paga.....
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  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da fr52 Visualizza Messaggio
    anche io, dipendente INPS, sono soggetto a codesto papiro???


    Per i pensionati INPS invece c'è il reintegro sul vekkio posto di lavoro senza retribuzione x 2 anni....


    "L'esperienza è maestra di vita"



  7. #7
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    Assenze per malattia: come comunicarle, periodo massimo e retribuzione, decurtazione economica primi 10 gg., sabato e domenica


    Inizia con le assenze per malattia” lo speciale di Orizzonte scuola a cura di Paolo Pizzo che tratterà tutte le assenze del personale e che ha l’obiettivo di offrire utili indicazioni a tutti i lavoratori della scuola e in particolare alle segreterie scolastiche deputate ad emanare i relativi decreti di assenza.
    COME E QUANDO COMUNICARE L’ASSENZA PER MALATTIA ALLA PROPRIA SCUOLA DI SERVIZIO
    L’art 17/10 del CCNL 29.11.2007 dispone che “L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”.
    Tale procedura deve essere ripetuta anche nell’eventualità di prosecuzione dell’evento morboso.
    Ai sensi dell’art. 55-septies co. 2/4, del D. Lgs n. 161/2001, compreso D. Lgs n. 150/2009 e dalle successive disposizioni di attuazione, l’invio del certificato medico avviene in modalità telematica.
    Il dipendente non è più obbligato ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia alla propria scuola di servizio.
    Il dipendente nel momento in cui comunica l’assenza alla scuola ha l’obbligo di precisare l’indirizzo dove essere reperito (si consiglia di riconfermarlo anche nel caso di prolungamento dell’evento morboso).
    PERIODO MASSIMO DI ASSENZE PER MALATTIA E RELATIVA RETRIBUZIONE
    Personale assunto a tempo indeterminato: conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio (ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente).
    Durante tale periodo:
    Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.
    Dal 10° al 12° mese retribuzione fissa mensile al 90%;
    Dal 13° al 18° mese retribuzione fissa mensile al 50%.
    Terminati questi 18 mesi (che non interrompono l’anzianità di servizio) il dipendente può richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi. Tali assenze, su richiesta specifica del dipendente in casi particolarmente gravi, sono concedibili senza retribuzione, interrompono qualsiasi anzianità di servizio, tranne quella del preavviso, e sono utili solo per la conservazione del posto.
    Personale assunto a tempo determinato: Personale con contratto stipulato per l´intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) indipendentemente dalle ore di servizio e da quale graduatoria è stato assunto. Conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
    Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
    Nel 1° mese non vi è nessuna decurtazione (retribuzione al 100%);
    Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%.
    Dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni (non utile ai fini del punteggio).
    Personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee diverse dai casi precedenti: 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (tale periodo è utile ai fini del punteggio).
    Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
    QUALI ASSENZE RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO
    Tutte le assenze di “malattia” comprese le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero (compresi il day surgery e il day service), le visite specialistiche se imputate a malattia.
    QUALI ASSENZE NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTEGGIO DEI GIORNI DI MALATTIA NEL PERIODO DI COMPORTO
    Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
    Le assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che richiedono terapie salvavita:
    Nota bene: rientrano in questa fattispecie i giorni di assenza per ricovero ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
    I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.
    L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione.
    DECURTAZIONE ECONOMICA PER I PRIMI 10 GG. DI ASSENZA
    L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
    Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.
    La decurtazione retributiva:
    È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
    Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
    La trattenuta opera fino ai primi dieci giorni, anche se l’assenza per malattia venga giustificata con uno o più certificati medici continuativi.
    Le proroghe sono quindi escluse dalla decurtazione:
    Se ad un primo evento morboso (primo certificato medico) vi è un’eventuale prosecuzione dello stesso (secondo certificato, eventualmente terzo e così via), senza soluzione di continuità, il secondo periodo di malattia non è considerato come una nuova assenza ai fini della decurtazione stipendiale.
    L’evento morboso, dunque, si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata.
    Si considera altresì unico anche l’evento morboso che scaturisce da prognosi diverse, purché l’assenza si protragga senza soluzione di continuità.
    I CASI IN CUI NON SI PROCEDE ALLA DECURTAZIONE ECONOMICA
    Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
    Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
    Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private e l’eventuale periodo di convalescenza post ricovero debitamente certificata (è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato. L’importante è che la certificazione medica faccia discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).
    Nota bene: Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte). L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute.
    Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
    I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, compresi il day surgery e il day service ambulatoriale e l’eventuale periodo di convalescenza debitamente certificata (è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato. L’importante è che la certificazione medica faccia discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale)
    Le assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che richiedono terapie salvavita:
    Nota bene: rientrano in questa fattispecie i giorni di assenza per ricovero ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
    MALATTIA E COMPUTO DEL SABATO E DELLA DOMENICA (O GIORNI FESTIVI).
    Le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia (anche se con diagnosi diverse) sono comunque da considerare assenza per malattia, si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi e sono assoggettate al trattamento economico accessorio (Note RGS- IGF prot. 108127 del 15/06/1999; RGS-IGOP prot. 126427 del 16/01/2009);
    sabato e domenica non si conteggiano se la ripresa in servizio non si verifica a causa di altra assenza dovuta ad un istituto giuridico diverso dal precedente (es. malattia fino a sabato e congedo parentale o altra tipologia di assenza comunque diversa dalla malattia dal lunedì successivo).


    Orizzontescuola
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  8. #8
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    Malattia. Possibili due visite fiscali per lo stesso periodo di malattia?



    L’art. 2 del D.M. n.206/2009 prescrive che sono esclusi dalla visita fiscale tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
    Secondo tale assunto, quindi, la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso.
    Es. Se per una prognosi di 10 giorni il medico fiscale dovesse effettuare il controllo già il primo giorno, per i restanti 9 il dipendente potrebbe allontanarsi dal proprio domicilio senza più l’obbligo di reperibilità.
    È dunque possibile una sola visita medica di controllo.
    Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo.


    Orizzontescuola
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  9. #9
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    Assenza per malattia dovuta a causa di servizio: retribuita sempre al 100%, senza decurtazione, ma l'Amministrazione deve conoscere la diagnosi

    Interveniamo su un particolare aspetto delle assenze del personale scolastico, l'assenza per malattia dovuta a causa di servizio.
    L’art. 20 del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che:
    1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
    2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
    3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
    Sulla materia era intervenuto un Orientamento Applicativo l’ARAN (SCU_058 del 23/10/2012) specifico per il Comparto Scuola che testualmente recitava:
    "Questa Agenzia ritiene utile chiarire che il periodo di comporto dell’assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del CCNL del 29.11.2007, è da considerarsi unitariamente, di 36 mesi, senza distinzione tra i primi 18 mesi (art. 17, comma 1 del CCNL del 29.11.2007) e gli ulteriori 18 mesi (art. 17, comma 2).
    Ne consegue che, le assenze dovute a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto con le assenze per malattia di cui al su citato art. 17.”
    Tale Orientamento ci aveva destato qualche perplessità nella parte in cui si afferma che i giorni dovuti a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto per malattia, tenuto anche conto che la stessa Agenzia si era espressa in termini diversi sullo stesso argomento ad un quesito per il comparto Ministeri il cui CCNL, all’art. 22 commi 1 e 2 è praticamente identico a quello del Comparto Scuola.

    In questo Orientamento (M76 26/5/2011 Comparto Ministeri), infatti, l’ARAN afferma che le “comuni malattie” si sommano esclusivamente con le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ferme restando le differenze del trattamento economico, mentre le assenze del periodo di infortunio sul lavoro devono essere conteggiate a parte.
    Segnaliamo ai nostri lettori che il suddetto Orientamento per il Comparto Scuola è stato cancellato dal sito dell’ARAN (probabilmente si sono accorti dell’errore enunciato nell’Orientamento) e che pertanto resta in vigore anche per il contratto scuola quanto detto per quello Ministeri e come del resto recita l’art. 20 del CCNL/2007 commi 1 e 2, con la differenza quindi sostanziale tra assenze per infortunio sul lavoro e assenze dovute a causa di servizio:
    Mentre le prime (infortunio sul lavoro) sono conteggiate a parte e quindi non si computano ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto; le seconde (causa di servizio) si sommano alle “comuni malattie” e quindi sono comunque da considerare nel computo del periodo massimo di assenza consentita.
    Entrambe sono però sempre retribuite al 100%.
    Si ricorda inoltre che per tali assenze non si procede alla decurtazione di cui all’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 né alla visita fiscale.
    Si precisa però che per le assenze riconducibili ad infermità da causa di servizio, stati di invalidità connessi all’esonero dalla visita fiscale, grave patologia che richiede terapia salvavita si deve rendere necessaria la conoscenza della diagnosi all’Amministrazione, se si vuole fruire dei benefici previsti dalle legge e quindi del trattamento giuridico/economico più favorevole.
    A tal proposito il Ministero della Salute con Decreto del 18 aprile 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012) ha integrato il contenuto del modello di certificato telematico, per cui il medico ha ora la possibilità di indicare, nell’ambito dei dati diagnosi, se l’assenza dell’assistito è riconducibile ad una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, tutte cause che prevedono delle particolari esenzioni (dalla visita fiscale al calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia).
    Nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell’esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003.
    La scuola, quindi, dovrà essere a conoscenza della diagnosi.


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    Assenze del personale scuola: malattia, trattenuta fino ai 10 giorni e visita fiscale


    In un'unica scheda facciamo il riepilogo di quali sono le assenze per malattia che rientrano nel periodo di comporto, quali sono quelle che ne sono invece escluse; per quali assenze non si applica la trattenuta "Brunetta" fino ai 10 giorni di malattia e, in ultimo, quali sono le assenze per cui non si procede alla visita di controllo.
    La scheda è soprattutto utile alle segreterie scolastiche ma è un utile riepilogo delle attuali disposizioni in materia anche per tutti i dipendenti della scuola.
    QUALI ASSENZE RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO
    Tutte le assenze di “malattia” comprese le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero (compresi il day surgery e il day service), le visite specialistiche se imputate a malattia.
    QUALI ASSENZE NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTEGGIO DEI GIORNI DI MALATTIA NEL PERIODO DI COMPORTO
    Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
    Le assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che richiedono terapie salvavita:
    Nota bene: rientrano in questa fattispecie i giorni di assenza per ricovero ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
    I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.
    L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione.
    DECURTAZIONE ECONOMICA: I CASI IN CUI NON SI PROCEDE ALLA DECURTAZIONE ECONOMICA FINO AI 10 GG DI MALATTIA
    Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
    Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
    Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private e l’eventuale periodo di convalescenza post ricovero debitamente certificata (è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato. L’importante è che la certificazione medica faccia discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale)
    Nota bene: Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte). L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute.
    Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
    I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, compresi il day surgery e il day service ambulatoriale e l’eventuale periodo di convalescenza debitamente certificata (è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato. L’importante è che la certificazione medica faccia discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale)
    Le assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che richiedono terapie salvavita:
    Nota bene: rientrano in questa fattispecie i giorni di assenza per ricovero ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
    SONO ESENTATI DAL RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ (DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00 E DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00):
    I dipendenti che hanno patologie gravi che richiedono terapia salvavita: sono esclusi dalla visita di controllo i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche/ambulatoriali di controllo delle (certificate) gravi patologie.
    I dipendenti che hanno subito un infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
    I dipendenti che hanno malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
    I dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può prevedere una successiva visita medica di controllo;
    I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente);
    I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso, o che a seguito di un infortunio, o che a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
    I dipendenti che hanno stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta” (indipendentemente dalla percentuale di invalidità riconosciuta).


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