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Discussione: Visite mediche: assenza per malattia o permesso breve?

  1. #1
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    Predefinito Visite mediche: assenza per malattia o permesso breve?

    Secondo la Funzione Pubblica vale la seconda ipotesi. Protesta la Fcl-Cgil.
    Se un docente avesse bisogno di una giornata di permesso per fare una visita medica specialistica, che tipo di permesso dovrebbe richiedere al proprio dirigente scolastico? Secondo una recente circolare emanata il 17 febbraio 2014 dalla Funzione Pubblica a firma dell’ex ministro Gianpiero D’Alia, si riporta che l’art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell’assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo. Inoltre nella stessa circolare il DFP ha ritenuto necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi: “a seguito dell’entrata in vigore della novella, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei Ccnl, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”. In buona sostanza secondo le indicazioni emanate dal dipartimento della funzione pubblica il docente che chiede di assentarsi per sottoporsi a visita specialistica o per prestazioni similari, dovrebbe fruire di permessi brevi, che ricordiamo non possono superare la metà dell’intero orario di servizio, oppure dovrebbe richiedere una giornata di permesso retribuito per motivi personali. Inaccettabile, da parte della Flc-Cgil, questa interpretazione della norma legislativa fatta dal dipartimento della Funzione Pubblica. Secondo il sindacato guidato da Mimmo Pantaleo “il ministero della Funzione Pubblica continua la crociata contro il lavoro pubblico!”. La Flc-Cgil entra nel merito della vicenda specificando due aspetti: in particolare il primo è quello riferito propriamente alla legge, che definisce sempre come “assenza per malattia” quella che ha luogo per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, è non come sostiene, con evidente forzatura, la Funzione Pubblica che la considera un’assenza per motivi personali. Infatti nella circolare si impone il ricorso all’utilizzo dei permessi retribuiti “per documentati motivi personali” o similari (permessi brevi o banca delle ore) previsti nei Ccnl. Ci si riferisce ai 3 gg. nella scuola (+ 6 di ferie di cui all’art. 15 c. 2 del Ccnl della scuola se fruiti come permessi, ma solo per il personale docente), alle 18 ore nell’università e alle 36 ore nella ricerca per tutti i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato. Una forzatura che, peraltro, diventa gravemente penalizzante per il personale a tempo determinato che non avrebbe diritto ad alcuna retribuzione laddove il Ccnl non lo prevede per loro. Per quanto riguarda il secondo aspetto è riferito alla questione della diagnosi da inserire obbligatoriamente per giustificare l’assenza. Secondo la Flc Cgil l’indicazione delle “diagnosi” o del tipo di “prestazione somministrata” non va riportata non solo in questo caso, ma in “nessun caso” perché trattasi di dato sensibile tutelato dalla legge sulla privacy!! Altro che gratificare gli insegnati per fare recuperare loro la dignità perduta, si insiste a destrutturare il contratto di lavoro trattando tutti gli insegnanti come fossero degli eterni fannulloni.


    Tecnica della scuola
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  2. #2
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    Permessi per le visite mediche, ancora nessuna risposta dal governo


    Permessi per le visite mediche, ancora nessuna risposta dal governo
    E intanto gli interessati affilano le armi per il contenzioso
    Finita la tregua pasquale, minaccia di riesplodere ancora con più virulenza la polemica in merito alle nebulose disposizioni in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici contenute nella circolare del dipartimento della funzione pubblica del 17 febbraio 2014 a firma dell’allora ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Gianpiero D’Elia (si veda tra l’altro ItaliaOggi di martedì scorso). Una circolare che doveva avere l’obiettivo di assicurare l’interpretazione omogenea delle nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti introdotte dall’articolo 4, comma 16 bis, del decreto legge 101/2013 entrato in vigore il 31 ottobre 2013, e contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni. E che rischia, invece, di favorirlo introducendo, nell’ipotesi di permessi, nuove formalità per giustificare di averli utilizzati per lo scopo per il quale erano stati chiesti al dirigente scolastico. É infatti richiesta una attestazione di presenza che deve essere rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria anche privata che hanno svolto la visita o adempiuto la prestazione e trasmessa mediante posta elettronica al datore di lavoro.
    Nell’attestazione di presenza deve inoltre risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Poiché l’attestazione di presenza non è sostanzialmente un certificato di malattia non deve invece recare l’indicazione della diagnosi né del tipo di prestazione somministrata. Immediato è stato il concerto di reazioni negative da parte sia dei dirigenti scolastici sui quali dovrebbe ricadere l’onere di applicazione delle nuove disposizioni, che da parte del personale, ed in particolare di quello docente, per le conseguenze negative che una applicazione letterale delle nuove disposizione potrebbe avere sulla regolarità degli obblighi di servizio.
    La domanda che il personale si è immediatamente posto è semplicissima: per l’espletamento delle visite mediche, delle terapie, delle prestazioni specialistiche o degli esami diagnostici deve obbligatoriamente chiedere un permesso o, previa presentazione di certificazione medica, un giorno di assenza per motivi di salute? Una domanda rimasta fino ad oggi senza una risposta. Una risposta chiara è auspicata anche dai sindacati che hanno chiesto il ritiro della circolare al ministro Marianna Madia.
    Quanto alle motivazioni che sarebbero alla base della volontà del legislatore (contrastare il fenomeno dell’assenteismo), concretizzatasi appunto nell’articolo 4, comma 16 bis del decreto legge 101/2013, queste non possono interessare il personale della scuola che in materia di assenteismo per motivi di salute occupa uno degli ultimi posti nella graduatoria dei dipendenti pubblici.



    Edscuola
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  3. #3
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    Predefinito Visite specialistiche gravi patologie: retribuzione 100% e conteggio assenze

    Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 del CCNL Comparto Scuola.
    Esso recita: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
    Molti ci scrivono chiedendo se anche le assenze per effettuare visite specialistiche inerenti le certificate gravi patologie rientrino nei benefici di cui all’art. 17 citato.
    A nostro parere la risposta è positiva.
    L’USR Calabria con nota 8077/2013 a tal proposito afferma che è erroneo il “…convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.
    Orbene, a parere di scrive, il richiamo alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, effettuato dal comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola, ha il solo scopo di “qualificare” come grave la patologia e non anche di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia solo il ricovero od il day hospital finalizzati alla loro somministrazione.
    Questa seconda interpretazione si appalesa non corretta per due ordini di considerazioni: anzitutto le terapie c.d. salvavita possono essere effettuate anche presso il domicilio ed anche senza l’ausilio di personale medico, in secondo luogo, essa si pone in aperta violazione del diritto alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze. È noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica. (Si pensi ai casi di lavoratori affetti da gravi patologie cardiache in terapia con anticoagulanti che devono fare esami del sangue a cadenza regolare per la prescrizione del dosaggio corretto. Od ancora, ai lavoratori affetti da diabete (considerato anche esso grave patologia) che per sorvegliare l’andamento delle generali condizioni metaboliche devono sottoporsi a periodiche visite di controllo per la prescrizione dei giusti dosaggi terapeutici).
    A ciò si deve aggiungere che i predetti accertamenti clinico-strumentali richiedono, nella stragrande maggioranza dei casi, la permanenza nell’ambulatorio per l’intero orario di servizio, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Priva di pregio, pertanto, l’eccezione sollevata da alcuni dirigenti scolastici sulla possibilità di utilizzo dei c.d. permessi orario.
    Si può quindi ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni.
    Per completezza, si richiama la citata circolare Inps n. 192/96 nella parte in cui postula che l’indennità ivi prevista è dovuta se la prestazione sanitaria richieda la permanenza nell’ambulatorio per l’intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Risulta inoltre che per aver diritto all’indennità è sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).”

    Orizzontescuola
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  4. #4
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    Predefinito Assenze per accertamenti ambulatoriali/visite specialistiche grave patologia. No decurtazione stipen

    Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola che testualmente recita:
    “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
    L’USR Calabria con nota 8077/2013 precisa che è erroneo il convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.
    Il richiamo alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, effettuato dal comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola, ha il solo scopo di “qualificare” come grave la patologia e non anche di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia solo il ricovero od il day hospital finalizzati alla loro somministrazione.
    Questa seconda interpretazione si appalesa non corretta per due ordini di considerazioni: anzitutto le terapie c.d. salvavita possono essere effettuate anche presso il domicilio ed anche senza l’ausilio di personale medico, in secondo luogo, essa si pone in aperta violazione del diritto alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze.
    È noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica (Si pensi ai casi di lavoratori affetti da gravi patologie cardiache in terapia con anticoagulanti che devono fare esami del sangue a cadenza regolare per la prescrizione del dosaggio corretto.
    Od ancora, ai lavoratori affetti da diabete (considerato anche esso grave patologia) che per sorvegliare l’andamento delle generali condizioni metaboliche devono sottoporsi a periodiche visite di controllo per la prescrizione dei giusti dosaggi terapeutici).
    A ciò si deve aggiungere che i predetti accertamenti clinico-strumentali richiedono, nella stragrande maggioranza dei casi, la permanenza nell’ambulatorio per l’intero orario di servizio, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Priva di pregio, pertanto, l’eccezione sollevata da alcuni dirigenti scolastici sulla possibilità di utilizzo dei c.d. permessi orario.
    Si può quindi ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del Dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni
    Per completezza, si richiama la circolare INPS n. 192/96 nella parte in cui postula che l’indennità ivi prevista è dovuta se la prestazione sanitaria richieda la permanenza nell’ambulatorio per l’intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Risulta inoltre che per aver diritto all’indennità è sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).
    In conclusione il dipendente affetto da grave patologia con certificazione medica di cui la scuola è già in possesso, quando si assenterà per effettuare delle visite ambulatoriali/specialistiche ricondotte alla grave patologie non dovrà fare altro che presentare l’attestazione della struttura dalla quale risulti la visita.
    La scuola in questo caso riconoscerà tale assenza nel regime delle gravi patologie (retribuzione al 100% ed esclusione dal periodo di comporto).
    Si ricorda che in questi casi la scuola non può richiedere che sia riportata la terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidante in quanto tale requisito deve essere indicato solo quando l’assenza è per “malattia” per grave patologia e non per svolgere le visite ambulatoriali ricondotte ad essa.


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  5. #5
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    Predefinito Visite specialistiche e assenze per malattia. Continua la querelle in Veneto

    Visite specialistiche e assenze per malattia. Continua la querelle in Veneto

    Nuova nota dell'USR Veneto sulle assenze per malattia in relazione a visite specialistiche. Dietrofront rispetto ai chiarimenti, che non avevano fatto altro che confermare quanto già sapevamo. Necessario un ulteriore intervento del Miur.
    Nella circolare del 12 febbraio 2015 l'USR Veneto sostituisce la precedente nota del 4 febbraio 2015, nella quale aveva confermato che la nota MIUR prot. 5181 del 22 aprile 2014 riguarda esclusivamente il personale Amministrativo in servizio nel M.I.U.R. – Comparto Ministeri – e in alcun modo il Personale Scolastico.

    Adesso, in seguito ad approfondimenti, indotti dalle osservazioni di alcune Ragionerie territoriali che hanno restituito, senza visto, i provvedimenti con i quali i Dirigenti Scolastici hanno collocato in assenza per malattia il personale che deve sottoporsi a prestazioni specialistiche, visite, terapie, l'USR ritratta il precedente orientamento e decide di applicare anche al personale della scuole le indicazioni contenute nella nota Miur del 22 aprile 2014, secondo la quale per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali (personale docente) o di riposi compensativi (personale ATA).
    Era stato il Miur stesso, con la nota del 29 maggio 2014 a chiarirne il senso, da applicare appunto esclusivamente al personale amministrativo in servizio al Miur Comparto Ministeri.
    L ’USR Veneto con la nota prot. 1759 del 12 febbraio 2015 ha partorito una rettifica che - ci dice il Segretario provinciale SNALS di Treviso prof. Salvatore Auci fra gli operatori del settore (Dirigenti scolastici, personale
    scolastico e OO.SS.) ha suscitato disappunto e forse anche un pò di ironia.
    A questo punto, considerato l’aspetto contrattuale della materia, si auspica una soluzione interpretativa concordata tra le parti e non l’ennesima nota che rischia di creare ulteriore confusione.




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  6. #6
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    Assenze per malattia, saranno monitorate da un "cervello elettronico". Non si scappa più

    Sulle assenze per malattia e il loro passaggio alla gestione Inps se ne è già parlato in precedenti articoli. Trapelano altri particolari sulla loro gestione.
    Infatti, nel Decreto Madia sulla riforma della pubblica amministrazione, è scritto che la gestione delle assenze per malattia passerà dall'ASL all'Inps, come per i privati. Perché?
    Si è parlato di "stretta", dopo quella data dall'ex Ministro Brunetta che ha portato ad un calo di assenze, ma che non ha soddisfatto le necessità di risparmio.
    Quindi, una novità sarà la gestione da parte dell'istituto di previdenza. Il motivo è che sarà utilizzato un "cervello elettronico", un database, che consentirà di migliorare il monitoraggio dell'assenze, analizzarne lo storico ed, eventualmente, evidenziare le anomalie.
    Così, ad esempio, scatterà un allarme se lo stesso giorno i dipendenti di un ente chiederanno giorni di malattia lo stesso giorno, oppure se un dipendente è solito assentarsi per malattia sempre lo stesso giorno, o chiede un numero da considerarsi eccessivo di giorni.
    In tutti questi casi scatterà una verifica, un'indagine per constatare la veridicità del fenomeno attenzionato.
    A fianco ad un monitoraggio più stretto, ci sarà un inasprimento delle sanzioni, che giungeranno fino al licenziamento in tronco.


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  7. #7
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    Visite mediche specialistiche sono assenze per malattia. TAR Lazio annulla circolare Funzione Pubblica, Miur esegue



    Con sentenza n. 5174 del 17 aprile 2015 il Tar Lazio ha annullato la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2014 relativa alle assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
    La circolare, cui il Miur si era adeguato per quanto riguarda i dipendenti del Ministero, e non per il personale docente, educativo ed ATA della scuola, prevedeva che le assenze dovessero essere giustificate attraverso permessi per documentati motivi personali.
    La sentenza del TAR, immediatamente esecutiva, ha invece sottolineato la necessità che la materia sia disciplinata attraverso atti contrattuali e pertanto ha annullato tale circolare.
    Di conseguenza, nelle more della rivistazione di tutta la disciplina, le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art. 55 septies, comma 5ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente.
    OrizzonteScuola aveva già dato notizia della sentenza nell'articolo Visite mediche specialistiche: sono assenze per malattia
    I giudici amministrativi hanno affermato la differenza tra permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) e assenze per malattia , nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici. La circolare ministeriale metteva di fatto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute.
    La normativa ad oggi è molto complessa, e nelle scuole si sono verificate situazioni di grande disagio, acuite da una interpretazione molto restrittiva della normativa da parte di alcuni Dirigenti Scolastici. La sentenza conferma invece l'interpretazione che la redazione di OrizzonteScuola.it aveva sempre dato alla circolare, fornendo un accurato servizio di consulenza su www.chiediloalalla.orizzontescuola.it.



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  8. #8
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    Malattia personale scuola: potrebbero arrivare i permessi ad ore


    Introdurre una nuova tipologia di permessi ad ore da utilizzare per le visite specialistiche, che rientrino comunque nella tipologia "malattia" e dunque non soggetta a recupero (come invece sono adesso i permessi brevi).
    E' una delle ipotesi al vaglio del confronto tra Funzione Pubblica e OO.SS. Ne dà notizia Ceripnews, confronto reso necessario in seguito alla sentenza del TAR Lazio, che ha dichiarato illegittima la circolare del 2 aprile 2014, relativa alle assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
    La circolare, cui il Miur si era adeguato per quanto riguarda i dipendenti del Ministero, e non per il personale docente, educativo ed ATA della scuola, prevedeva che le assenze dovessero essere giustificate attraverso permessi per documentati motivi personali.
    La sentenza del TAR, immediatamente esecutiva, ha invece sottolineato la necessità che la materia sia disciplinata attraverso atti contrattuali e pertanto ha annullato tale circolare.
    Di conseguenza, nel periodo occorrente per la rivistazione di tutta la disciplina, le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art. 55 septies, comma 5ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente.
    I giudici amministrativi hanno affermato la differenza tra permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) e assenze per malattia , nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici.

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    Visite specialistiche per gravi patologie: come impostare la certificazione



    L'USR Umbria fornisce dei chiarimenti sull'assenza del personale della scuola affetto da gravi patologie. I chiarimenti confermano quanto già indicato nella guida di Orizzontescuola.it
    Qualora venga richiesta una visita specialistica relativa alla grave patologia, la disposizione di riferimento è l'art. 17 comma 9 del CCNL 2006/09 comparto scuola, il quale prevede“in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione”.
    Considerato che il suddetto articolo parla di conseguenze certificate delle terapie, in detta dizione deve farsi rientrare qualsiasi effetto derivante dalle stesse, facendosi ricomprendere anche le eventuali visite specialistiche che si ritengano necessarie ai fini della corretta effettuazione della terapia, purché risulti con esattezza nella certificazione e venga rilasciata una specifica attestazione della visita specialistica effettuata e del periodo in cui si è svolta, al fine di giustificare l'eventuale assenza per l' intera giornata dal servizio.
    Nella nostra guida a cura di Paolo Pizzo Visite specialistiche gravi patologie: retribuzione 100% e conteggio assenze avevamo messo in evidenza come sia noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l'efficacia terapeutica in caso di gravi patologie, pertanto si può ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni.




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    Visita specialistica fuori Regione: è possibile imputare a malattia anche i giorni di viaggio


    Il TAR Lazio, con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015, annulla la circolare della FP n. 2/2014 ribadendo il principio che l’assenza per effettuare visite specialistiche, terapie accertamenti diagnostici è ben diversa dall’assenza per motivi personali/familiari.
    Pertanto si può ricorrere all’assenza per malattia la cui discrezionalità non è in capo all’Amministrazione, la quale non può limitare il dipendente o costringerlo alla fruizione di permessi che per loro natura sono diversi dall’istituto della malattia.
    Giova ricordare che il CCNL/2007 non regolamenta in maniera specifica le visite specialistiche, per sottoporsi alle quali il dipendente ha tre possibilità:
    Assentarsi per motivi di salute (art. 17), presentando al rientro un certificato che attesti l’effettuazione della visita stessa;
    Chiedere un giorno di permesso retribuito per motivi personali (art. 15);
    Chiedere un permesso breve (art. 16);
    Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).
    Dopo la sentenza del TAR sopra citata, l'unico riferimento attualmente in vigore è l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 il quale stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
    In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011 (anche quest'ultima circolare rimane in vigore annullata quella successiva dal TAR), ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).
    Il lavoratore può quindi imputare a malattia la visita presentando poi la certificazione rilasciata dalla struttura come disposto dalla legge citata.
    La stessa cosa può fare per eventuali giorni di viaggio, imputarli quindi anch’essi a malattia allo stesso modo, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996, la quale dispone che nell’assenza possono essere ricompresi i giorni del viaggio: nel caso in cui la struttura pubblica o privata si trovi in un’altra città e il personale avesse bisogno dei giorni di viaggio per raggiungere la struttura, questi devono essere conteggiati e considerati a tutti gli effetti come “assenza per malattia".


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