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Discussione: Sostegno

  1. #51
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    L’insegnante di sostegno può essere utilizzato anche per altre funzioni?

    La domanda è la solita e serpeggia nell’aria da anni, senza trovare risposte univoche, ma perdendosi nel ginepraio di leggi, leggine e interpretazioni giurisprudenziali: l’insegnante di sostegno può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione? Come deve essere considerato tale utilizzo, qualora riduca anche in minima parte l’efficacia di tale progetto?
    Certo l’assegnazione delle supplenze ai docenti di sostegno è un problema molto sentito e sul quale non è sempre facile fare chiarezza, in quanto la normativa è tutt’altro che chiara e univoca. E spesso viene invocata dalla parti in causa per sostenere gli interessi ora dell’una ora dell’altra.
    L’unico punto fermo è che, in presenza dell’alunno con disabilità, mai il docente di sostegno può essere utilizzato per la sostituzione di un collega assente. Infatti, all’art.13 comma 6, la Legge 104/92 dispone chiaramente che “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”
    Inoltre ai sensi dell’art. 315/5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2/5 e 4/1 del D.P.R. 122/2009, è a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell’allievo disabile a lui affidato: egli è dunque contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento e la sua funzione non viene meno anche quando è assente il docente curricolare.
    Non a caso il MIUR nelle Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità ha precisato: “(…) l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.

    Tale indicazione è stata ribadita dalla Nota ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 che richiama l’attenzione “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
    E quando l’alunno disabile è assente? L’orientamento adottato in alcune scuole o USR più attenti al problema è infatti quello di consentire supplenze ai docenti di sostegno in orario sulla classe solo quando l’alunno con disabilità è assente.
    Qualora sia prevista una specifica attività didattica con la classe, dove è necessaria la compresenza del docente di sostegno, anche in assenza dell’alunno con disabilità, è opportuno farlo presente al Dirigente Scolastico (responsabile per l’assegnazione della supplenza) affinchè provveda a individuare altro personale docente in servizio.
    Quando l’alunno disabile è assente, dunque, l’interpretazione della norma si biforca sostanzialmente in due direzioni opposte.


    1. La norma che vieta l’utilizzo del docente di sostegno nelle supplenze vale solo se l’alunno con disabilità è presente a scuola. Quando invece è assente, deve ritenersi che l’insegnante per le attività di sostegno rimanga a disposizione della comunità scolastica e possa essere utilizzato per supplenze ovunque, come accade per tutti i docenti che hanno ore a disposizione. Né è legittimo, sostenere che, essendo egli docente in una classe, anche quando manchi l’alunno con disabilità debba rimanere a disposizione solo di quella classe; infatti il docente, in caso di assenza dell’alunno per la cui integrazione è stato nominato, si trova in condizioni simili a quelle di un docente curriculare quando tutta la sua classe sia assente (p. es. per una gita) e quindi a disposizione di tutta la scuola.
    2. L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di sia di presenza sia di assenza dell’alunno disabile, non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato.
    Pertanto, in caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare.
    Molti dirigenti si orientano così: solo nel caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione, a patto che ciò non arrechi danno alla situazione dell’alunno disabile e della classe
    Se è assente l’insegnante curricolare, che condivide la stessa classe, in base al principio della contitolarità dell’insegnante di sostegno (art 13.b6L.104/92), non si parla nemmeno di supplenza, ma di diversa organizzazione dell’attività didattica. Anche questa situazione va comunque contenuta in un intervallo temporale ragionevole per evitare pesanti ricadute sulla qualità dell’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità.
    Naturalmente ogni situazione va valutata singolarmente, ma principio guida dovrà essere il buon senso.
    Riassumendo: il docente di sostegno non dovrà essere utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti, né in presenza né in assenza dell’alunno disabile, a meno che non ricorrano situazioni di particolare urgenza, nelle quali può essere richiesta la sua volontaria disponibilità. Ciò, è ovvio, deve avere il carattere della eccezionalità e non può e non deve diventare una regola,
    Il docente di sostegno resterà nella propria classe qualora sia assente il collega di compresenza, organizzando in modo differente il lavoro di integrazione. Sarà possibile contravvenire a questa regola nei casi di particolare gravità, individuati come tali all’interno dei consigli di classe. Si tratta di quei casi nei quali l’alunno con handicap ha bisogni che non consentono al docente di dedicarsi all’intera classe.
    Resta un criterio imprescindibile: la necessità di condivisione degli sforzi che orientano la comunità scolastica a un lavoro sereno e proficuo per condurre gli studenti al più alto grado di successo formativo.



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  2. #52
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    TFA sostegno a.a. 2014/15: bando Genova. 90 euro per la selezione

    L'Università di Genova ha pubblicato il bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014/15.
    Per l’anno accademico 2014/2015 il numero di posti disponibili per ciascun percorso di formazione, è:
    - Scuola dell’infanzia n. 40 posti
    - Scuola primaria n. 40 posti
    - Scuola secondaria di primo grado n. 40 posti
    - Scuola secondaria di secondo grado n. 20 posti
    Requisiti di ammissione
    Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento in Itlia per il grado di scuola richiesto, ivi compresi i titoli equivalenti.
    La domanda di ammissione deve essere effettuata esclusivamente on-line con la procedura guidata disponibile all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea entro le ore 12 del 14/11/2014
    La selezione ha un costo di 90 euro.

    Le prove di selezione
    Come indicato da OrizzonteScuola.it, rimane il test preliminare.
    La prova di accesso si articola in :
    - un test preliminare;
    - due prove scritte o pratiche
    - una prova orale.
    e verte sui programmi di cui all’art. 2 - allegato C del decreto stesso.
    Le selezioni si svolgeranno nel corso del mese di novembre 2014 e le lezioni avranno inizio il 10/12/2014 e termine 10 ottobre 2015 (durata del corso non meno di 8 mesi).

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  3. #53
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    Riconvertire su sostegno 4.800 insegnanti in esubero. Miur pronto

    Risposta del sottosegretario D'Onghia ad interrogazione Chimienti su mancata attivazione dei corsi di riconversione sul sostegno dei docenti ITP in esubero. Miur pronto ad attivarli.

    Il 16 aprile 2012 il Miur ha emanato il decreto n. 7 del Direttore Generale che istituisce i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività didattiche di sostegno, destinati al personale docente in esubero.
    Da allora l'attivazione dei corsi è stata tutta in salita per la mancanza di risorse finanziare (i corsi infatti sono a spese del Miur e non devono gravare sul corsista).
    Una prima convenzione con le Università aveva stabilito l'avvio dei corsi per 1.500 unità di personale. In questi giorni - afferma il sottosegretario D'Onghia - è in fase di stipula un atto aggiuntivo per ampliare la platea dei destinatari, in modo da riconvertire sul sostegno ulteriori 3.300 docenti in aggiunta ai 1.500 già previsti.
    E' dunque imminente l'attivazione dei percorsi oggetto dell'interrogazione.
    L'On. Chimienti fa notare che le domande pervenute sono ben 16mila e chiede inoltre in quali tempi e modi verranno definite le quote da versare agli atenei per ogni corsista, in modo da rendere effettiva, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'intenzione di portare a compimento la riqualificazione dei soprannumerari.
    La risposta: le quote da versare agli Atenei sono già state definite all'interno della Convenzione con la Conferenza Nazionale. In particolare per ogni corsista è prevista una quota di 485 euro. Questo contributo, finanziato dal Miur, è destinato esclusivamente alla copertura delle spese relative all'organizzazione dei corsi attivati. Parte delle somme sono già presenti nelle casse delle istituzioni scolastiche che trasferiranno i fondi alle Università.
    Il M5S giudica poco ottimale la soluzione di riconvertire sul sostegno: il M5S ha proposto di ripristinare le ore di laboratorio e i posti di lavoro degli insegnanti tecnico pratici, indispensabili per la formazione dei giovani iscritti agli istituti tecnici e professionali e per il collegamento scuola-lavoro di cui tanto si parla, di creare una propria classe di concorso specifica e una formazione ad hoc altamente qualificante che impedisca di considerarli intercambiabili.
    Dal punto di vista normativo si ricorda che la partecipazione ai corsi - nelle note finora emanate - è sempre stata considerata volontaria.


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  4. #54
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    Mobilità 2015. Contratto a fine novembre, 5mila soprannumerari nel sostegno

    Come anticipato dalla nostra testata, al Ministero si vuol fare in fretta. Confermata unificazione aree sostegno per mobilità e titolarità diversa per C555, C999

    Si è trattato di un primo incontro con i sindacati, ma che ha subito messo in chiaro che i tempi sono molto stretti.
    Da parte dell'amministrazione è stato anticipata l'unificazione delle aree della DOS per quanto riguarda la mobilità ed ha confermato le modalità per assegnare la titolarità su altra classe di concorso ai docenti della C555 e della C999.
    Inoltre, sarebbe stato raggiunto un accordo tra il Ministero e il Dipartimento di Scienze della Formazione per riconvertire sul Sostegno i 5.203 docenti attualmente appartenenti a classi di concorso in esubero.
    Molto probabilmente si potrà giungere alla firma del contratto perchè - confermano i sindacati - non è emersa l'esigenza di modifiche sostanziali.
    I sindacati hanno messo in evidenza la necessità di snellire la domanda, evitando la ripetizione di documenti e dichiarazioni già in possesso dell´ Amministrazione.


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  5. #55
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    Sostegno, per la Cassazione non è ammissibile risparmiare riducendo le ore assegnate

    I magistrati ermellini con la sentenza 25011 hanno condannando il Miur e una scuola friulana per condotta discriminatoria verso una bimba disabile iscritta alla scuola dell’infanzia: l’amministrazione ha gli strumenti per dare piena attuazione alle misure corrispondenti alle esigenze del bambino, per come prefigurate in concreto a seguito della redazione conclusiva del piano educativo individualizzato.
    I tagli di spesa, che riducono il monte ore degli insegnanti di sostegno, sono inammissibili quando si ha a che fare con bambini con grave disabilità iscritti alla scuola dell’infanzia. A stabilirlo è la Cassazione, che con la sentenza 25011 ha condannando il Miur e una scuola friulana per condotta discriminatoria verso una bimba disabile.
    Secondo i magistrati ermellini, l’amministrazione scolastica deve garantire il monte ore nella sua interezza, senza alcuna discrezionalità, nella misura programmata attraverso il piano educativo individualizzato.
    “In presenza di un handicap grave – affermano le Sezioni Unite civili della Cassazione – l’amministrazione ha gli strumenti per dare piena attuazione alle misure corrispondenti alle esigenze del bambino, per come prefigurate in concreto a seguito della redazione conclusiva del piano educativo individualizzato (Pei), il quale, accertando la misura in cui il servizio di sostegno è necessario per quel disabile, individua un nucleo indefettibile insuscettibile di riduzione o compressione in sede di determinazioni esecutive”.
    Per questa ragione, i supremi giudici, hanno confermato che a una bimba friulana con handicap del 100% deve essere garantito tutto il monte ore settimanale di sostegno, pari a 25 ore stabilite dal Pei, che le consentirebbe di frequentare l’asilo a tempo pieno mentre l’amministrazione scolastica dell’Istituto comprensivo di Tavagnacco (Udine), dove era iscritta, le aveva dato il tutor solo per 12 ore e mezzo. Invano il Miur e la scuola si sono difesi dall’accusa di comportamento discriminatorio facendo presente che “l’alunna, nel corso dell’anno scolastico 2011-2012, ha usufruito di 12,5 ore di sostegno e di 9 ore di educatore socio-educativo, per un totale di 21,5 ore settimanali, interamente coperte dalle predette figure professionali, oltre che dai docenti ordinari, e che il personale scolastico si è attenuto ad una ‘logica e pratica inclusiva’, senza affidamento esclusivo ad un docente differenziato rispetto ai compagni”.
    “Di qui – ad avviso del Miur e della scuola, difesi dall’Avvocatura dello Stato – l’irrilevanza del monte ore, non potendo trarsi alcuna discriminazione dal fatto che la minore abbia frequentato la scuola fino alle ore 13 anzichè a tempo pieno”. Inoltre, per l’avvocatura erariale, sussiste “un potere discrezionale della pubblica amministrazione nell’erogazione del servizio pubblico”, e poi “la scuola dell’infanzia, non è scuola dell’obbligo, sicchè non entrerebbe in gioco alcun diritto all’istruzione” tanto è vero che c’è il “contingentamento delle sezioni e le liste di attesa”, e dunque non è un diritto “assoluto e incomprimibile”.
    Nel loro verdetto i supremi giudici replicano che “è esatto che l’iscrizione alla scuola dell’infanzia è facoltativa, ma ciò non toglie che, per espressa previsione legislativa (art.12 legge n.104 del 1992), il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata è garantito anche nella scuola d’infanzia”. “Quanto poi al limite delle risorte disponibili, occorre rilevare che il quadro costituzionale e legislativo – rileva l’alta Corte – è nel senso della necessità per l’amministrazione scolastica di erogare il servizio didattico predisponendo le misure di sostegno necessarie per evitare che il bambino disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di educazione e di istruzione”. E anche i bambini ‘normali’ ne avranno vantaggio perchè – conclude la Cassazione – avere in classe un bambino ‘diverso’, “può indurre a rispettare ed accettare la diversità come parte della diversità dell’umanità stessa”.
    Per danni morali, Miur e scuola devono indennizzare con cinquemila euro i genitori della bimba che hanno agito in sua rappresentanza e difesa.



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  6. #56
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    Corsi di sostegno: elenchi docenti di ruolo classi di concorso in esubero

    Gli USR cominciano a pubblicare gli elenchi dei docenti che hanno prodotto domanda per la riconversione su posti di sostegno.
    Si tratta dei corsi da avviare a gennaio 2015 sulla base della nota Miur dell'11 dicembre 2014

    Qualora, rispetto agli elenchi ci siano delle variazioni (pensionamenti, riassorbimento dell'esubero, ecc.) i posti disponibili saranno assegnati secondo le seguenti priorità

    • docenti appartenenti alle classi di concorso A075, A076, C555 e C999
    • docenti appartenenti alle classi di concorso della tabella C
    • in subordine i docenti appartenenti alle altre classi di concorso in esubero alla tabella A.

    Finora pubblicati gli elenchi delle regioni
    Lazio

    Marche
    Ricordiamo che non tutti i docenti potrano partecipare al corso nella propria sede di servizio.

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  7. #57
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    TFA sostegno. Firenze: elenco ammessi prova scritta. Genova: test dopo 15 gennaio. Siena: iscrizione

    L'Università di Firenze ha già svolto il test preliminare per l'accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2014/15. Genova comunica che il test si svolgerà dopo il 15 gennaio 2015. A Siena ancora aperte le iscrizioni al test.
    L'Università di Firenze ha a disposizione 42 posti per ogni ordine e grado di scuola. Pertanto sono stati ammessi alla prova scritta non più di 84 candidati (il doppio). che hanno raggiunto nel test preselettivo la votazione minima di 21/30.
    È infatti ammesso alla prova scritta un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
    La prova scritta si svolgerà l'08 gennaio 2015. Elenco dei candidati ammessi
    L'Università di Siena ha pubblicato il bando e la procedura di iscrizione al corso di sostegno a.a. 2014/15. Scadenza: 15 gennaio 2015. Non è stata ancora fissata la data per la prova preselettiva. Vai alla pagina
    L'Università di Pisa ha invece chiuso le domande di partecipazione il 1° dicembre 2014 e fissato la data per il test preselettivo per il 12 gennaio 2015. Vai al bando
    Poche altre Università si sono organizzate in merito
    L'Università di Genova comunica che La nuova data del test di ammissione al corso di specializzazione per il sostegno verrà comunicata esclusivamente mediante pubblicazione su questa pagina e sul sito internet del Dipartimento di Scienze della Formazione dopo il 15 gennaio 2015.
    Non ci sono ancora news per le Università marchigiane, o per l'Università della Calabria, che aveva annullato il bando in attesa dell'autorizzazazione all'espletamento del corso da parte del corso. Il decreto Miur è stato pubblicato il 24 dicembre 2014, per cui ci vorrà qualche settimana per riorganizzare le procedure.


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  8. #58
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    Evacuazione degli alunni con disabilità motorie

    I criteri per l’evacuazione di alunni o personale diversamente abile variano in base alla tipologia di disabilità.
    Esistono alcuni criteri generali da seguire, quali ad esempio:

    • attendere lo sfollamento degli altri alunni presenti in aula o delle persone presenti nella stanza
    • accompagnare le persone con capacità motorie o sensoriali ridotte all’esterno dell’edificio (questo compito è svolto dagli studenti designati ad assistere i disabili e dall'addetto antincendio assegnato al piano dove si trova il disabile)
    • se non è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio, provvedere al trasporto del disabile fino ad un luogo idoneo, possibilmente un locale dotato di finestra lontano da dove si è sviluppato il focolaio dell’incendio, in attesa dei soccorsi.

    Nel caso si abbia la presenza di un disabile motorio, occorre in primis verificare il grado di collaborazione che questo può fornire ed agire secondo le due seguenti tipologie di azioni:

    • sollevamento della persona da soccorrere
    • spostamenti di parti del corpo della persona

    In particolare, queste ultime riguardano le persone che presentano patologie di carattere psichico talmente gravi da comportare una completa inabilità motoria e devono essere affrontate con tecniche specifiche.
    Nel caso di persone che utilizzano sostegni motori quali, ad esempio, una stampella o un bastone, e sono capaci di muoversi autonomamente benché in modo lento, è opportuno fornire un valido contributo dando la propria disponibilità ad accompagnare la persona fino ad un luogo sicuro.
    Le persone che utilizzano sedie a rotelle, molte volte possono muoversi autonomamente fino ai punti dov’è necessario affrontare dislivelli, ed in tal caso il ruolo del soccorritore può consistere in un affiancamento.
    Risulta evidente, quindi, la necessità che il soccorritore concordi in anticipo con la persona da aiutare le modalità di trasporto ed evacuazione della stessa.

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  9. #59
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    Sentenza CGA su diritto al sostegno, le conseguenze: potrebbe ricadere tutto sulle famiglie

    E' l'allarme lanciato dalla FISH a seguito della sentenza sul diritto al sostegno emanata dalla Corte costituzionale siciliana. Presentati appelli avverso ricorso al Tar, la fine di un'era?
    Ricordiamo che il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Siciliana ha negato il diritto all'aumento di ore del sostegno e al risarcimento danni ad una studentessa i cui genitori hanno ritenuto insufficienti le ore di sostegno assegnate.

    La sentenza risale al 17 novembre scorso e ha ritenuto legittima la decurtazione delle ore a seguito della crisi economica e soprattutto ha negato il danno economico, poiché la supplenza dei genitori avrebbe compensato il vuoto generato dalla ridotta copertura oraria del sostegno poiché il servizio offerto alla scuola può essere considerato solo come suppletivo rispetto a quello dei genitori che rimane, secondo i giudici, comunque un dovere primario nei confronti della figlia.

    "Il che significa - afferma la FISH - che quello del sostegno scolastico paradossalmente è un compito della famiglia in cui lo Stato interviene in modo solo sussidiario. Quindi le famiglie potrebbero essere chiamate a farsene carico materialmente ed economicamente."
    Una sentenza che aprirà probabilmente nuovi scenari. E difatti, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha iniziato a notificare numerosi appelli avverso le sentenze del TAR Palermo con le quali già è stato riconosciuto il diritto all’integrazione delle ore di sostegno e al risarcimento del danno.
    Potrebbe chiudersi un'era, quella del ricorso al Tar per avere il diritto al sostegno.
    Basti pensare che negli ultimi anni più del 10% delle famiglie degli alunni della scuola primaria e il 7% di quelle della scuola secondaria di primo grado hanno presentato ricorso al Tribunale civile o al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), nel corso degli anni, per ottenere l’aumento delle ore.


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    Predefinito Riforma sostegno: sì ad una formazione specialistica per tutti gli insegnanti

    Riforma sostegno: sì ad una formazione specialistica per tutti gli insegnanti

    La riforma dell'insegnamento di sostegno, annunciata dal sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone, fa discutere. No del sindacato Anief ad un ritorno verso specializzazioni monovalenti, sì ad una formazione specialistica per tutti.
    Una carriera separata, tra docenti di sostegno e docenti curricolari, finirebbe con il relegare l'insegnante di sostegno ad esperto settoriale di disturbi e patologie - afferma il sindacato. Ma l'insegnante non è un medico o un infermiere, non va sganciato dal team docente o esternalizzato al Consiglio di Classe.
    Anief dà invece il proprio assenso alla formazione specialistica per tutti i docenti.
    Il nuovo impianto normativo terrebbe conto anche di una diversa certificazione della disabilità, sulla base delle indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità già da un decennio all’interno della “Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute”, denominato ICF. I tasselli centrali del progetto prevedono, tra l’altro, assistenza nell’istruzione domiciliare e la somministrazione dei farmaci a scuola, l’istituzione di una rete di scuole polo per l’inclusione, con 106 CTS-centri territoriali di supporto di livello provinciale, con il compito di dare consulenza e fornire ausili e software didattici agli insegnanti e a tutti gli istituti. Il progetto includerebbe poi la costituzione di un organismo di coordinamento di tutti i ministeri interessati per dare coerenza e maggior efficacia alle politiche per l’inclusione degli alunni disabili. Oltre che l’obbligo “di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’inclusione scolastica”.
    Ma il punto che più fa discutere è il "ritorno alla specializzazione di sostegno monovalente", da associare alle singole disabilità.
    Anief ritiene che quello della formazione e l’aggiornamento di tutto il personale scolastico sul sostegno è un passaggio chiave. Anche la previsione di corsi formativi differenziati, organizzati sulla base delle diverse tipologie principali di disabilità, appare uno progetto formativo finalizzato a migliorare la qualità della didattica speciale.
    Quello che lascia perplessi – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - è il forte spostamento dell’approccio, non più pedagogico, nei confronti dell’allievo: si vorrebbe infatti introdurre un nuovo docente di sostegno, più incentrato sul versante sanitario, alla cura del corpo e alle ‘patologie’, meno vicino alla didattica e all’inclusività. Dimenticando che ogni professionista ha un suo ruolo definito: l’insegnante, questo deve essere ben chiaro, non fa il medico o l’infermiere. Il docente di sostegno del futuro deve rimanere una risorsa, un arricchimento, per l’alunno e per i suoi bisogni formativi, attraverso la valorizzazione delle differenze. Sempre cosciente di quali sono i singoli limiti di apprendimento, questi sì, accertati da una equipe di medici. Accavallare i ruoli, temiamo, non farebbe il bene dell’allievo”.
    Il sindacato reputa, inoltre, un falso problema quello di voler portare il vincolo di permanenza sul sostegno a 10 anni, se non addirittura per l’intera carriera scolastica. Non sarebbe risolutivo ai fini della continuità didattica il vincolo di rimanere insegnante di sostegno dopo l’assunzione sul ruolo specifico. Il sindacato ricorda che proprio perché si tratta di insegnanti a tutti gli effetti deve rimanere aperta la possibilità di spostarsi sulla disciplina conservando il docente il bagaglio e l’esperienza che non potrà essere cancellata rispetto alla sua carriera scolastica e deve essere vissuta come risorsa professionale da coinvolgere con ben altri provvedimenti. Viene da sé, infine, che qualsiasi modifica venisse apportata per via legislativa, non potrà avere effetto retroattivo: un insegnante di sostegno formato sino ad oggi, anche attraverso i corsi di specializzazione per le attività di sostegno con il tirocinio formativo attivo nel corrente anno accademico 2014/2015, al via in questi giorni sulla base del D.M. n. 312 del 16/05/2014, continuerà a svolgere l’attività didattica sulla base della formazione ricevuta e attenendosi alle norme oggi vigenti sulla materia.

    Ricordiamo che I posti di sostegno in organico di diritto sono attualmente 81.137, coperti con personale di ruolo, e arriveranno a 90.032 nel prossimo anno scolastico per effetto del piano assunzionale previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013 (rimangono da assegnare a ruolo 8.900 posti, già coperti finanziariamente).
    La formazione continua e specialistica dei docenti in servizio è già nel piano del Governo, come indicato dal Sottosegretario Toccafondi in risposta ad una interrogazione I posti di sostegno saranno 90.032 nel 2015. Come si formeranno gli insegnanti, precari e di ruolo



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    "L'esperienza è maestra di vita"



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