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Discussione: Graduatorie ad esaurimento

  1. #1
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    Predefinito Graduatorie ad esaurimento

    Ancora sulle graduatorie ad esaurimento, come se non bastasse la diatriba sul pettine-bonus di permanenza. La Cisl scuola, in una nota di un mese fa, ha chiesto al Tar del Lazio di rendere nota la decisione riguardo al contenzioso sulle Gae: ancora silenzio. E le assunzioni, con quale criterio verranno fatte?
    Chiedeva di chiarire la propria posizione in ordine all’applicazione della nota sentenza della Consulta sugli inserimenti a pettine nelle graduatorie ad esaurimento, con toni simili: “Ma cosa aspetta il Tar Lazio a concludere con una sentenza l’iter processuale che aveva sospeso in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale? Per quale ragione è necessario che un commissario ad acta continui a intimare l’attuazione di provvedimenti cautelari, quando il Tar potrebbe e dovrebbe chiudere il contenzioso – in atto ormai da anni – con una chiara pronuncia di merito? Poiché risulta che il Tar si sia riunito, in camera di consiglio, oltre due mesi fa (esattamente il 3 marzo), è più che legittima la curiosità di chi vorrebbe conoscere le sue decisioni.”

    Adesso torna alla carica accusando il supremo organo di giustizia amministrativa di una “insostenibile lentezza”, che ha favorito, nel frattempo, l’inserimento a pettine dei ricorrenti.
    Secondo la Cisl, infatti, “si è proceduto, nell’attesa della sentenza, ad inserimenti a pettine in graduatoria disposti da un commissario ad acta in esecuzione di provvedimenti cautelari, la cui ragion d’essere si giustifica solo in mancanza di una decisione del Tribunale. Poiché la decisione è stata presa da tempo, sarebbe doveroso renderla nota e ripristinare un quadro di piena trasparenza e certezza di cui tutti dovrebbero avvertire il bisogno: sono sempre di più coloro che si chiedono quanto sia giustificabile questo ritardo, mentre si dovrebbe far di tutto per non alimentare ulteriormente un contenzioso già troppo lungo e lacerante.”
    Il problema più grave sarebbe, infatti, quello delle imminenti assunzioni: verranno fatte senza attendere la pronuncia del Tar? E chi ne potrà ricavare vantaggio? Ecco perché il sollecito: meglio fare in fretta per dare sicurezza a tanti precari che sono sospesi.

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  2. #2
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    C’è un punto dolente nelle domande per il rinnovo delle Graduatorie ad esaurimento


    Si tratta della nota n. 31 del Mod. 1 della domanda. In effetti si potrebbero creare problemi di interpretazione. Giunge utile, a tal proposito, un chiarimento del Csa di Salerno.
    Se leggiamo il testo della nota n. 31, esso recita così: . “31. Indicare la graduatoria solo se si riferisce al servizio non specifico che si valuta al 50%. In virtù delle disposizioni di cui all’allegato 7 del presente provvedimento, anche gli aspiranti non inclusi negli elenchi prioritari degli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 possono chiedere la valutazione al 100% del servizio su graduatoria diversa da quella in cui il servizio è stato effettuato. A tal fine non indicheranno la graduatoria su cui il servizio è stato effettivamente prestato, ma quella per la quale si era già inclusi a pieno titolo l’anno scolastico di riferimento, su cui si intende imputare la valutazione.”
    Molti docenti hanno letto questa nota in senso esteso, convinti di poter usufruire del punteggio intero, pur avendo insegnato in classe di concorso diversa. In realtà bisogna leggerla in stretto collegamento alle disposizioni del salvaprecari.
    Giunge utile, a tal proposito, un chiarimento del Csa di Salerno che, da contatti intercorsi col Miur, precisa: “ Trattasi di disposizione che autorizza tutti i docenti che avevano i requisiti per essere inseriti negli elenchi prioritari (anche se di fatto non ci sono perché hanno lavorato; devono cioè essere in Grad. a esaur. a pieno titolo, avere insegnato l’a.s. precedente per un anno, fino al 30 giugno o 180 giorni all’interno della medesima istituzione scolastica) di ottenere la valutazione del servizio prestato su altra classe di concorso al 100% sulla materia d’insegnamento per la quale risultano inseriti nella graduatoria ad esaurimento a pieno titolo e sulla quale hanno avuto incarico l’a.s. precedente per un anno, fino al 30 giugno o per 180 giorni.”
    Ciò significa che al docente che, pur avendo i requisiti per rientrare nel Salvaprecari, non ha presentato la domanda (non ha potuto presentare la domanda) perchè già impegnato in classe di concorso diversa rispetto a quella dell'anno precedente o che comunque avrebbe dato accesso al SP, il ministero attribuisce la scelta della classe di concorso alla quale attribuire, al 100%, il servizio.
    L'allegato 7, infatti, lascia chiaramente intendere ciò: "Allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell’a.s. 2010-2011, il personale docente educativo e ATA che, pur avendo i requisiti per rientrare tra i beneficiari delle disposizioni in oggetto, non si avvalga della relativa normativa in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può all’ atto dell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o permanenti (docenti ed ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), qualora per carenza di posti disponibili abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso , posto o profilo diverso rispetto a quello dell’ anno di rispettivo riferimento, scegliere a quale dei due diversi insegnamenti o profili attribuire il punteggio."
    Ecco perché detti docenti dovevano trascrivere, ove era indicato “Graduatoria________(31)”, la classe di concorso su cui intendevano farsi valutare il punteggio (che sarà quella per la quale si era già inclusi a pieno titolo l’a.s. di riferimento), e non indicare la classe di concorso sui cui effettivamente avevano prestato servizio; ove era indicato “Al fine del computo del punteggio nella graduatoria (13) ___________...............” sopra in alto nel modello di domanda, avrebbero dovuto ritrascrivere la stessa classe di concorso.
    Invece, il docente che aveva lavorato in una classe di concorso e adesso richiedeva la valutazione del servizio in altra classe di concorso, al 50%, avrebbe dovuto indicare, a fianco all’espressione su indicata “Al fine del computo del punteggio nella graduatoria (13) ___________...............”, la classe di concorso su cui intendeva ottenere la valutazione del servizio ed, invece, ove era indicato “Graduatoria________(31)” la classe di concorso su cui aveva prestato effettivamente servizio (in tal caso, il servizio sarà valutato al 50%).
    Insomma le solite complicazioni legate al salvaprecari, obolo umiliante per tanti supplenti. Speriamo che nel rinnovo delle graduatorie non si creino problemi di interpretazione, e quindi di attribuzione del punteggio.


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  3. #3
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    Gae, pettine o coda? Il Tar si pronunci definitivamente. Anief: la questione per noi è chiusa


    Le attuali graduatorie a esaurimento non sono così sicure e definitive come si crede. Su di esse, infatti, incombe una sentenza del Tar Lazio che è in attesa di pronunciarsi, dopo aver disposto dei provvedimenti di natura cautelare.
    Attorno a questa sentenza, però, si è creato una sorta di mistero, in quanto la decisione della Corte Costituzionale sulla questione pettine-code è stata depositata lo scorso 9 febbraio e la 3ª sezione del Tar Lazio si è riunita in camera di consiglio il 3 marzo: ma dal 3 marzo a oggi della sentenza nessuna traccia.
    Non a caso la Cisl scuola ha rivolto una lettera al presidente Napolitano nella quale chiede che il Tar riassuma il processo sospeso “depositando la sentenza di merito, ponendo fine – almeno nel primo grado di giurisdizione – ad una vicenda che da oltre due anni vede contrapposti gli interessi di molti aspiranti all’assunzione in qualità di docenti a tempo indeterminato nella scuola statale, iscritti nelle richiamate graduatorie ad esaurimento.”
    Riassumiamo la vicenda. La sezione terza-bis del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza n. 230/2010, aveva sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 1,comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, accogliendo la richiesta di un gruppo di docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per le assunzioni nei ruoli della scuola statale, e sospendendo, come di norma,il giudizio di merito.
    Nelle more della risoluzione della questione, il Tar aveva adottato anche provvedimenti cautelari,
    volti a soddisfare le richieste dei ricorrenti. In sostanza aveva imposto all’Amministrazione di inserire nelle graduatorie aggiuntive formate ai sensi del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, gli aspiranti sulla base del punteggio posseduto (inserimento “a pettine”) e non, come prescritto dalla norma impugnata, dopo l’ultimo aspirante della graduatoria nella quale avevano chiesto l’iscrizione
    (inserimento “in coda”). A tal fine era stato nominato un commissario ad acta, che ha provveduto
    all’adozione del provvedimento cautelare nel senso indicato dal Tar del Lazio, imponendo agli uffici scolastici regionali l’inserimento “a pettine” dei ricorrenti.
    La questione sollevata dal Tar era stata dibattuta dalla Corte costituzionale nella Camera di
    consiglio del 26 gennaio 2011 e la sentenza n. 41/2011 – dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma impugnata –era stata depositata in data 9 febbraio 2011 e pubblicata sulla GU, 4ª serie speciale, del 16 febbraio 2011.
    A questo punto il Tar del Lazio avrebbe dovuto riassumere il processo sospeso.Ma della sentenza, a fine giugno, nessuna traccia.
    Questo ritardo, ribadisce la Cisl, rende le graduatorie provvisorie, con grave lesione dei diritti degli iscritti, in particolare degli aspiranti all’immissione in ruolo.
    Alla Cisl ribatte con puntualità e precisione una lettera inviata dal numerosissimo gruppo di docenti, ben 2257, “NO congelamento, SI’ trasferimenti, NO tagli” e Libero Tassella di Professione insegnante, muovendo alcuni significativi rilievi: “ Nella fattispecie, il contenzioso legato al DM 42/09 è da addebitare alle scelte scriteriate dell’amministrazione e al placito benestare delle OO.SS. confederali, le quali hanno salutato in modo entusiasta un provvedimento apparso immediatamente discriminatorio e anticostituzionale anche ai non addetti ai lavori.”
    In particolare la Cisl “ha sottolineato più volte, in diversi comunicati, come certe “scelte di vita fatte nel 2007” andassero tutelate, senza MAI porsi il problema rispetto a chi quella scelta l’avesse fatta su un piano triennale di 150.000 assunzioni poi diventati tagli. Appare inoltre incomprensibile anche il sostegno dato da codesta organizzazione sindacale all’emendamento, poi espunto, volto a congelare le graduatorie ad esaurimento del biennio 2009/11.”
    Perché la Cisl, invece di rimestare la questione coda.pettine, non si indigna dinanzia allo scempio che si profila nei prossimi giorni? “Nella manovra che l’esecutivo si appresta a varare, si rinvengono elementi forieri di ulteriore instabilità nel già martoriato mondo dell’istruzione pubblica: Il blocco degli organici; L’accorpamento di istituzioni scolastiche; Le riduzioni sul sostegno;Il blocco degli stipendi; a ciò vanno aggiunti i 150.000 tagli previsti dalla legge 133/08, la riduzione dei fondi della legge 440/97, il minore stanziamento per le spese correnti e la gestione delle supplenze brevi che ha messo in ginocchio tantissime istituzioni scolastiche.”
    Pettine o coda sono ancora in ballo? La questione per alcuni, come l’Anief, sembra definitivamente chiusa. Il Tar, comunque, si esprima definitivamente sulla questione. Perché le graduatorie diventino definitive e da esse si possa attingere con serenità per le assunzioni.



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  4. #4
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    Integrazione graduatorie d’istituto: scadenza il 16 agosto


    Arrivano le ultime notizie sull’ordinanza per le graduatorie d’istituto. Dopo settimane di attesa riguardo al problema della tabella di valutazione dei titoli, il D.M. relativo all’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale docente sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 15 luglio prossimo.
    Dopo settimane di attesa riguardo al problema della tabella di valutazione dei titoli, che poi si è risolta in un nulla di fatto, perché le tabelle sono rimaste invariate, pare che il D.M. relativo all’aggiornamento e integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 15 luglio p.v. Ne dà notizia ufficiosa la Segreteria nazionale Cisl scuola precisando, che in questo caso, la scadenza delle domande sarebbe fissata al 16 agosto.
    Una data subito dopo il ferragosto che lascia presagire un’estate davvero di fuoco per i precari della scuola. Eppure, a ben pensarci, non tutti i mali vengono per nuocere.
    La pubblicazione del decreto adesso favorirà, infatti, chi ha intenzione di scegliere, come è possibile, una provincia diversa da quella delle graduatorie a esaurimento. Si avrà una visione più chiara, per vari motivi. Domani, infatti, verranno completate le operazioni di mobilità con i trasferimenti della secondaria superiore, gli organici di diritto sono ormai completi e il quadro è ormai limpido.
    Certo il 16 agosto non è una data ideale, ma a fronte di qualche vantaggio si può anche sopportare.


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    Graduatorie ad esaurimento, “occhio” alle autodichiarazioni

    A Torino, in occasione della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2011, 17 docenti, 12 dei quali nati a Torino, sono stati depennati dalla graduatoria a seguito di accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
    A quanto pare, ormai i precari della scuola stanno attenti, molto attenti, anche perché i controlli del Miur sulle graduatorie sono sporadici, per non dire quasi inesistenti.
    Gli inserimenti a pettine su tutto il territorio italiano, infatti, stanno dando i loro “frutti”. Maria Grazia, 36 anni, insegnante precaria alle scuole elementari modenesi, era prima nella graduatoria per un contratto a tempo indeterminato, prima nella graduatoria a tempo determinato.
    Poi, c’è stato il rinnovo delle graduatorie. Et voilà: si è ritrovata al 28esimo posto in entrambe le graduatorie, superata da docenti arrivati da Napoli, Messina, Brindisi, Palermo, Catania, Sassari, Reggio Calabria, Caserta… Il bello è che tutti questi aspiranti hanno punteggi altissimi rispetto al suo, grazie alle autodichiarazioni. I modenesi in graduatoria da anni poco alla volta l'hanno scalata per poi ritrovarsi giù, giù, senza possibilità di immissione in ruolo.
    Lo stesso è accaduto a Roma, città preferita, come abbiamo sottolineato in un precedente articolo, da coloro che hanno deciso di cambiare provincia. Ma i docenti “romani de Roma” non ci stanno e hanno deciso di rivolgersi al senatore leghista Pittoni, guarda caso proprio colui che, per tutelare i docenti settentrionali, aveva (inutilmente) proposto un bonus di 40 punti per coloro che rinunciavano a cambiare provincia.
    In sostanza si chiede di effettuare un controllo rigoroso e a tappeto sulle documentazioni dei docenti trasferiti per accertare che i punteggi più elevati siano veritieri e non gonfiati.
    Subito il Miur con la nota prot. 6121 del 21 luglio 2011 indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali invita gli Uffici periferici territoriali a predisporre i fascicoli personali dei docenti trasferiti e di consentirne l’accesso parte di altri docenti controinteressati, “predisponendo, ove occorra, piani di supporto per l’espletamento delle attività necessarie”.
    Insomma, attenzione perché partono i controlli. Subito interviene l’Anief, fautrice dell’inserimento a pettine, sottolineando come “le istanze di accesso agli atti presentate ai sensi della Legge 241/1990 nel riguardare la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti devono necessariamente contenere la motivazione specifica, pena il diritto al rifiuto, al differimento o alla limitazione dell’accesso. Pertanto, viste anche le recenti segnalazione pervenuteci, si ritiene che la semplice richiesta di consultazione dei fascicoli dei docenti trasferiti da altre province da parte di contro interessati, nel rispetto anche della normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003), non possa avvenire sulla generica motivazione di un trasferimento consentito dalla normativa vigente (ex plurimis, Legge 106/2011)”.
    Motivazione o non motivazione, una specifica sempre si troverà. Partono i controlli. Ma stranamente solo per chi si è trasferito di provincia. Gli altri, e qui sta il paradosso, possono dormire sonni tranquilli, dichiarazioni false o meno. La guerra non è più solo nord contro sud, adesso i romani sono contro i meridionali e addirittura i reggini contro i messinesi.
    Per un posto di lavoro si fa anche questa meschina lotta tra poveri.


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  6. #6
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    Graduatorie, la Corte Costituzionale dichiara illegittime le norme del Trentino


    Le leggi attribuivano 40 punti di sopravvalutazione ai docenti in graduatoria nel territorio provinciale in nome della continuità didattica
    La Corte Costituzionale ha dichiarato oggi l'illegittimità costituzionale di due articoli della legge della Provincia autonoma di Trento relativo al Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino introdotti con le disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento.
    Con la sentenza n. 242/2011 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale sia dell'attribuzione di 40 punti relativi alla continuità di servizio nelle scuole della provincia di Trento sia dell'inserimento in coda dei docenti già inseriti in graduatorie di altre province.
    La decisione della Consulta soddisfa l'Anief, che aveva promosso i ricorsi contro la legge della Provincia autonoma di Trento e che assegna alla dichiarazione di illegittimità una portata nazione: "Nessuna barriera al trasferimento dei precari della scuola può essere posta in nome della continuità didattica, neanche sotto forma di un bonus aggiuntivo di punti 40 per ogni anno di servizio da supervalutare nella provincia di appartenenza (quella di Trento)".
    Nel pomeriggio il Dipartimento Istruzione Università e Ricerca ha diffuso una nota con la quale assicura in tempi rapidi l'espletamento delle operazioni per garantire l'avvio regolare del prossimo anno scolastico. Si procederà alla rideterminazione delle graduatorie e a tutte le operazioni di assunzione in ruolo e nomina a tempo determinato, in tempo utile per assicurare un avvio regolare dell'anno scolastico 2011/2012.



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  7. #7
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    Graduatorie: come richiedere l'accesso agli atti


    La questione dei trasferimenti di graduatoria, anziché calmarsi, si accende ogni giorno di più di polemiche prese di posizione, di forti divergenze.
    Paragonare i punti di permanenza a quelli di Trento, ponendo dubbi di incostituzionalità, ha l’unico obiettivo di generare confusione su un meccanismo premiale già esistente per gli insegnanti titolari, utilizzato tra l’altro pure da alcuni di quegli stessi rappresentanti dell'opposizione che hanno accusato la proposta di non essere in linea con la Costituzione. Per la precisione il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo prevede per i trasferimenti a domanda dei docenti un punteggio aggiuntivo.
    Ma questa del bonus mancato è faccenda ormai passata. Tiene banco invece la richiesta dei docenti romani di accedere agli atti per controllare i punteggi dei docenti trasferiti. Accesso per il quale l’Anief ha ricordato che la richiesta deve essere motivata, pena la nullità.

    In merito, sempre la Lega, ha predisposto questo fac-simile di richiesta:

    Istanza di accesso agli atti ex art. 25 della Legge n. 241/90

    Premesso che ai sensi degli art. 399 e 401 del D.Lgs.vo n. 297/1994 il 50% delle immissioni in ruolo del personale docente di ogni ordine e grado è effettuato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mediante le graduatorie ad esaurimento (già graduatorie permanenti);

    che ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 124/99 le medesime graduatorie sono utilizzate dal Ministero per il conferimento delle supplenze;

    che il sottoscritto/a è inserito nella graduatoria permanente della Provincia di classe di concorso ...

    che all’esito dell’integrazione e aggiornamento effettuato dai competenti uffici dal Ministero il sottoscritto/a risulta inserito in graduatoria nella posizione n. punti ….;

    che dalla graduatoria resa pubblica dal Ministero il sottoscritto/a risulta preceduto dal Prof. (dalla Prof. dai Prof. ).

    Tutto ciò premesso, il sottoscritto/a al fine di poter verificare la legittimità delle operazioni di integrazione ed aggiornamento della predetta graduatoria che è destinata ad essere utilizzate per le prossime immissioni in ruolo e per il conferimento delle supplenze e di poter tutelare i propri interessi che potrebbero essere stati gravemente lesi dall’attribuzione di punteggi erronei

    CHIEDE

    di poter avere accesso ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa al Prof. (alla Prof. ai Prof.) sulla base della quale è stato attribuito al medesimo (alla medesima ai medesimi) il punteggio di al

    firma
    _________________



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  8. #8
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    Graduatorie: l’accesso alla documentazione non basta




    La possibilità di accedere ai dati dei docenti trasferiti rischia di illudere molti docenti “scavalcati” nelle graduatorie ad esaurimento, perché, una volta visti i fascicoli (come li ha chiamati un po’ enfaticamente il Miur nella nota prot. 6121 del 21 luglio scorso), sapranno che i colleghi venuti da fuori, proprio come hanno fatto loro stessi nei recenti aggiornamenti di graduatoria, non hanno trasmesso un fascicolo vero e proprio nel quale sia stata raccolta tutta la documentazione che legittima i punteggi attribuiti in graduatoria.
    Come per tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, i punteggi con i quali vengono iscritti sono, infatti, il risultato di semplici dichiarazioni e autocertificazioni. E solo la documentazione in originale (che non viene inserita nel “fascicolo”) potrebbe provare che quei punteggi sono errati in quanto non conseguenti alla documentazione posseduta.
    Se il falso c’è, insomma, non è consultando quelle dichiarazioni che si riesce farlo emergere, a meno di palese macroscopica attribuzione di punti per molti anni di servizio nei confronti di un giovane docente neo-diplomato o neo-laureato privo di anzianità.
    L’accesso ai dati rischia, dunque, di diventare un’illusione. Anzi, di più. Finisce per legittimare l’eventuale falso (se c’è) nascosto altrove nelle carte.
    Anziché la strada dell’accesso, vista la dimensione politica della questione e la rilevanza che sta assumendo, sarebbe forse meglio che l’Amministrazione, come è in suo potere, operasse la verifica effettiva della documentazione posseduta dai docenti trasferiti, concentrando tale intervento ai soli docenti in odore di nomina.


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    D.M n. 53 del 14 giugno 2012 - integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo



    Il Miur ha inviato agli Usr il D.M. n. 53 del 14 giugno 2012, concernente l'integrazione delle graduatorie in fascia aggiuntiva alla III dei docenti che si sono abilitati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11. L'Anief annuncia nuovi ricorsi
    Il D.M. in oggetto disciplina:
    1. in applicazione dell'art. 14 comma 2-ter della Legge n. 14/2012, le modalità e i termini di inserimento in fascia aggiuntiva alla III dei docenti che si sono abilitati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 a seguito della frequenza : dei corsi biennali abilitanti di secondo livello presso le Accademie di Belle Arti (COBASLID); del secondo e del terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale (classi di concorso A031-A032) e di strumento musicale (classe di concorso A077); dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.
    2. in applicazione dell'art. 14 comma 2-quater della Legge n. 14/2012, le modalità e i termini di aggiornamento delle graduatorie, per coloro che sono già inseriti in I, II e III fascia, limitatamente ai titoli che danno diritto ai benefici di cui alla Legge 68/1999 e all'art. 6 comma 3-bis della legge 80/2006; le operazioni di carattere annuale, ai sensi degli artt. 6 comma 8 e del D.M. 44 del 12 maggio 2011, destinate a coloro che sono già iscritti in graduatoria, relative allo scioglimento della riserva e all'inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno.
    Per le norme relative alla valutazione e le altre di carattere generale si rinvia al contenuto del D.M. 44 del 12 maggio 2011, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2011/14.
    Tutti i requisiti, ad eccezione di quelli di accesso in fascia aggiuntiva, debbono essere posseduti alla data del 30 giugno 2012.
    Le domande vanno presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell'apposita sezione "Istanze on line" del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it), nel periodo compreso tra il 19 giugno 2012 e il 10 luglio 2012 (entro le ore 14,00).
    Fa eccezione la domanda di priorità della scelta della sede, che dovrà essere trasmessa, nei medesimi termini, in formato cartaceo (modello A), all'ufficio scolastico territoriale del capoluogo della provincia richiesta.
    Unitamente al provvedimento sono allegati i seguenti atti:
    a. modello 1, (domanda di iscrizione in fascia aggiuntiva, ai sensi dell'art. 14 comma 2-ter della legge 14/2012);
    b. modello 2, (inserimento titoli di riserva dei posti, per i beneficiari già iscritti in I, II e III fascia);
    c. modello 3, (iscrizione a pieno titolo per gli aspiranti già inseriti con riserva in I, II e II fascia);
    d. modello 4, (iscrizione negli elenchi aggiuntivi di sostegno dei docenti già inseriti in I, II e III fascia, che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2012);
    e. modello A (priorità nell'assegnazione di sede - legge n. 104/92);
    f. Allegato 1 (Tabella valutazione titoli di III fascia)
    g. Allegato 2 (Tabella valutazione strumento musicale)
    h. Allegato 3 (Equipollenze titoli di perfezionamento a Dottorato)
    i. Allegato 4 (Codici Riserve);
    12. Allegato 5 (Codici preferenze);
    a. Allegato 6 (D.M. 44 del 12 maggio 2011);


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