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Discussione: In pensione con 40 anni, più due

  1. #241
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    Ape social forse pure agli stuntman. E i docenti a rischio salute? No, sono troppi


    Si è parlato tanto di Ape social, la possibilità che il Governo ha dato ai nati tra il 1952 e 1954 con 36 anni di contributi, di anticipare il pensionamento fino a 3 anni e 7 mesi.
    Per i lavoratori che oggi percepiscono fino a 1.500 euro lordi, lo “scivolo” sarà gratuito. Gli altri, invece, poiché sforano la soglia, dovranno restituire per 20 anni (a banche e assicurazioni), nel periodo che va tra i 67 e 87 anni di età, cifre comunque “abbordabili”: abbiamo calcolato, tra i 50 e 100 euro al mese.
    Diversi lettori ci hanno chiesto quali sono queste categorie cosiddette usuranti. Le abbiamo rintracciate: oltre alle maestre d’asilo, ci sono gli edili, gli infermieri e le ostetriche, gli operai addetti alle concerie, i facchini. Ma anche camionisti e macchinisti, conduttori di gru, operatori ecologici, coloro che assistono persone non autosufficienti, operai addetti alle pulizie.
    Ora, tra gli emendamenti presentati alla Legge di Stabilità in via di approvazione, che sembra abbiano anche buone possibilità di ottenere il consenso delle commissioni parlamentari di competenza, figurano altre tre professionalità: i lavoratori agricoli, gli operatori che svolgono l’attività in altezza, come ad esempio coloro che si occupano delle linee dell’alta tensione elettrica, gli stuntman, ovvero coloro che pendono parte alle scende pericolose di film.
    Degli altri insegnanti, invece, non c’è traccia. Ai docenti della primaria, i prof della secondaria di primo e secondo grado, che vorranno fuire della proposta, toccherà pagare anche 300 e più euro al mese. Sempre per un ventennio.
    Eppure, esistono altissime percentuali di disturbi e malattie derivanti dalla professione. Al Governo sembra che non lo sappiano. Oppure, più probabilmente, lo sanno ma fanno finta di non saperlo.
    Il motivo? È semplice: l’alto numero di potenziali lavoratori coinvolti. Che farebbe bocciare la richiesta, per via delle coperture economiche troppo alte. Lo stesso motivo, a pensarci bene, che rende difficoltose le trattative per il rinnovo di contratto di docenti, Ata e dirigenti scolastici. Mentre è decisamente più facile dire sì allo “scivolo” pensionistico per gli operatori dell’alta tensione elettrica e agli stuntman. Il cui logorio fisico è fuori di dubbio.
    Anche quello dei docenti è accertato. Però è solo psicologico. Solo che per loro non c’è spazio: largo, dunque, a sempre più depressioni e crisi di nervi. Di docenti ultrasessantenni che non ce la fanno più a tenere a bada alunni con 50 o 60 anni di meno. Così il danno sarà doppio: per i prof sfiniti e gli alunni che se li ritroveranno dietro la cattedra.


    tecnica della scuola
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  2. #242
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    Opzione donna, pensioni da 1.140 euro. Taglio 18%


    Ieri, in occasione delle votazioni agli emendamenti alla Legge di Bilancio, novità per quanto riguarda l’opzione donna inserite nella relazione tecnica ad un emendamento.
    Le lavoratrici autonome che usufruiranno della cosiddetta Opzione donna potrebbero ricevere un assegno pensionistico di circa 775 euro al mese. Le dipendenti, invece, circa 1.140 euro.
    È quanto si legge nella relazione tecnica allegata all’emendamento del relatore, Mauro Guerra, alla manovra finanziaria, durante l’esame della legge di Bilancio.
    La riduzione degli importi medi di pensione si attesterà al 18% per le lavoratrici dipendenti e del 27% per le autonome per effetto del calcolo contributivo.


    Orizzontescuola
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  3. #243
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    Pensioni: entro il 20 gennaio domande cessazione, trattenimento in servizio e richiesta part-time


    Pubblicato l’annuale decreto ministeriale per le domande di cessazione dal servizio a partire dall’a.s. 2017/18.
    Il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può presentare, entro il 20 gennaio 2017, le domande di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie.
    Lo stesso personale, entro la suddetta data del 20/01/2017, può presentare domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del limite contributivo o per quanto previsto dall’articolo 1 – comma 257 della legge n. 208/2015.
    Il citato art. 1 comma 257 così dispone:
    “Al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di due anni. Il trattenimento in servizio e’ autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ”
    Sempre entro il termine del 20 gennaio 2017, il personale che abbia presentato la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie o domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del limite contributivo o per quanto previsto dall’articolo 1 – comma 257 della legge n. 208/2015, può revocare la domanda presentata.
    Il personale docente, educativo e ATA, inoltre, che non ha raggiunto il limite d’età, con contestuale riconoscimento di diritto alla pensionale, può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
    L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla scadenza delle suddette domande, comunica agli interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
    L’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie o domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del limite contributivo non necessità di uno specifico provvedimento formale.

    Scarica il decreto ministeriale


    Orizzontescuola
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  4. #244
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    Pensione 2017, tempistica: presentazione domande, revoca, accettazione richiesta



    Il Ministero ha emanato il Decreto 941 del 1 dicembre 2016 con il quale dà indicazioni circa le operazioni relative ai pensionamenti per l’anno scolastico 2017/18.
    Il termine ultimo per presentare domanda è il 20 di gennaio 2017. Possono presentare domanda i docenti, i dirigenti (inclusi gli insegnanti di religione), il personale educativo e gli Ata.
    Le domande vanno presentate online, tramite web Polis “Istanze online”. Le domande potranno essere presentate in cartaceo soltanto dal personale in servizio all’estero, coloro che prestano servizio nelle province di Trento, Bolzano ed Aosta e coloro che chiedono il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo.
    Il termine per la revoca della domanda è stato fissato sempre entro il 20 di gennaio. Il ritiro deve avvenire sempre tramite Polis.
    L’accoglimento della domanda di pensionamento da parte dell’amministrazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione. Sarà la stessa amministrazione ad inviare la comunicazione.
    Al decreto è seguita la circolare n. 38646 del 7/12/2006, che ha fornito indicazioni operative per l’attuazione del summenzionato decreto.


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  5. #245
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    Pensioni. Su Istanze on Line i modelli di domanda per le cessazioni dal 1 settembre 2017



    Sono disponibili dal 20 dicembre scorso i modelli di domanda per cessazione dal servizio dall’1/09/2017 tramite Istanze on-line.
    Sono 5 modelli di domanda tra cui scegliere:

    cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011 (ante Legge Fornero)
    cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2015 (opzione donna)
    cessazione con riconoscimento dei requisti maturati entro il 31 dicembre 2017 (nuovi requisiti post Legge Fornero)
    cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione
    cessazione dal servzio del personale già trattenuto in servzio negli anni precedenti.
    È inoltre necessario dichiarare la volontà o meno di interrompere il rapporto d’impiego nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.

    Vai su Istanzeonline


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  6. #246
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    Pensioni, ottava salvaguardia: domande entro il 2 marzo. Circolare Ministero del Lavoro



    La legge di Bilancio 2017, pubblicata in G.U. il 21 dicembre u.s., prevede in materia di pensioni, tra le altre cose, la cosiddetta ottava salvaguardia, sulla base della quale alle categorie di lavoratori individuati nella medesima legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la Circolare n. 41 del 29/12/2016, al fine di fornire apposite informazioni e indicazioni operative.
    Nella circolare leggiamo che i soggetti interessati dall’ottava salvagiuardia sono quelli indicati dalle lettere d), e) ed f) dell’articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 (L. di Bilancio):
    Comma 214, lettera d): lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (trattasi di lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro);
    comma 214, lettera e): lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
    comma 214, lettera f): lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.
    Il personale indicato nelle summenzionate lettere devono presentare le richieste di accesso al beneficio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2017) della stessa legge e, dunque, entro il 2° marzo 2017.
    Le domande possono essere trasmesse dai lavoratori interessati o da soggetti abilitati ( patronati; consulenti del lavoro … ) e devono essere indirizzate ai competenti Ispettorati territoriali del lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

    Per ulteriori informazioni scarica la circolare


    Orizzontescuola
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  7. #247
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    Pensioni, anche nel 2017 saranno erogate il 1° giorno bancabile di ogni mese


    Nei giorni scorsi avevamo riferito che le pensioni, a partire dal 2017, sarebbero state erogate il secondo giorno bancabile di ogni mese, come previsto dal decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito nella legge n. 109/2015.
    Il decreto Milleproroghe, però, è intervenuto su quanto previsto dal suddetto decreto legge e, come ha confermato anche l’Inps le pensioni saranno pagate il primo giorno bancabile di ciascun mese.
    L’unica eccezione ha riguardato il mese di Gennaio, il cui pagamento è stato effettuato il 3.


    orizzontescuola
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  8. #248
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    Pensioni, requisiti ante-Fornero per personale assistente figli disabili gravi



    Nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce indicazioni circa la presentazione delle domande di pensionamento, da parte dei soggetti rientranti nell’ottava salvaguardia prevista dalla Legge di Bilancio 2017.
    Detta salvaguardia permette a determinate categorie di personale di accedere al trattamento pensionistico, secondo i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonostante maturino i requisiti medesimi dopo il 31/12/2011.
    Sono tre, come leggiamo anche nella Circolare del Ministero del Lavoro, le categorie di soggetti che possono usufruire dell’ottava salvaguardia, indicati nelle lettere d), e) ed f) dell’articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 (L. di Bilancio).
    Focalizziamo la nostra attenzione sui soggetti di cui alla lettera e) summenzionata, ossia i soggetti che, nel corso del 2011, hanno fruito del congedo per assistere figli disabili gravi:
    ” nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge”
    La suddetta lettera e-ter), aggiunta alla legge n. 214/2011 dall’articolo 11-bis della legge n. 124/2013, così recita:
    “ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
    pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non puo’ avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014″.
    I lavoratori indicati dalla summenzionata lettera e) della Legge di Bilancio, richiamata dalla Circolare del Ministero del Lavoro, sono, dunque, coloro i quali risultavano in congedo, nel corso dell’anno 2011, al fine di assistere figli disabili in situazione di gravità (congedo biennale). Come si può notare, la legge di Bilancio ha ristretto il novero dei soggetti beneficiari, indicando solo coloro i quali si trovavano in congedo e non anche a coloro i quali hanno fruito dei permessi ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92.
    Il comma 216 della Legge di bilancio pone dei limiti per accedere alla suddetta salvaguardia, compresi anche i soggetti assistenti figli disabili in situazione di gravità:
    ”L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 214 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell’attivita’ di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e 218, primo periodo, del presente articolo, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo. ”
    Alla luce di tale comma, se il numero delle domande per accedere alla salvaguardia supera il limite numerico (nel nostro caso 700) e il limite di spesa previsti, l’INPS non può prendere in considerazione ulteriori domande presentate.
    In conclusione, i soggetti, che nel corso dell’anno 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli disabili in situazione di gravità, possono accedere alla pensione secondo i requisiti previsti dalle norme precedenti l’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonostante li abbiano maturati dopo il 31/12/2011, alle seguenti condizioni:
    i requisiti devono essere maturati entro l’ottantaquattresimo mese dall’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
    le domande non devono eccedere il limite numerico e di spesa previsti.
    Requisiti richiesti prima del decreto legge 6 dicembre 2011
    Quota
    Quota 97 e 7 mesi (61 anni e 7 mesi di età + 36 anni di servizio – 62 anni e 7 mesi + 35 anni di servizio);
    Pensione anzianità
    Indipendentemente dall’età, anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
    Pensione vecchiaia
    65 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992).
    Modalità e termini presentazione istanze
    Il personale in possesso dei requisiti per accedere all’ottava salvaguardia, quindi al pensionamento secondo i requisiti previgenti l’entrata in vigore del decreto legge del 6 dicembre 2011, presenta l’istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza, entro il 2 marzo 2017.

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  9. #249
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    Domande cessazione servizio e pensione, termini e modalità presentazione


    Il Miur, con il DM n. n. 941/2016 e con la successiva Circolare n. 38646 del 7/12/2016, ha dato il via alle operazione per le cessazioni dal servizio e conseguente trattamento pensionistico per l’a.s. 2017/18.

    MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
    Le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del limite contributivo e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale vanno presentate entro il 20 gennaio p.v.
    Sempre entro il termine del 20 gennaio è possibile revocare, qualora già inoltrate, le suddette domande.
    Per i dirigenti scolastici, invece, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato al 28 febbraio p.v.
    I soggetti interessati (personale docente educativo e ATA, docenti di religione cattolica e dirigenti scolastici) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
    Domande di cessazioni dal servizio
    Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate tramite il portale Istanze Online.
    Nella domanda si deve dichiarare la volontà di cessare comunque o di restare in servizio, nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione.
    Domanda di pensione
    Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’INPS, mediante una delle seguenti modalità:
    presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
    presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
    presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.


    Orizzontescuola
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  10. #250
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    Domande di pensione: termine prorogato al 23 gennaio



    Apprendiamo dal sito della Cisl Scuola che il termine, inizialmente fissato al 20 gennaio, per presentare le domande di cessazione, è stato prorogato al 23 gennaio 2017.
    Ricordiamo che questa scadenza deve essere rispettata dal personale docente, educativo e Ata, mentre per i Dirigenti scolastici il termine resta fissato, come ogni anno, al 28 febbraio.
    Per le modalità di presentazione delle istanze e i requisiti per andare in pensione, si rimanda alla precedente notizia.

    ULTIMI GIORNI DI TEMPO PER PRESENTARE LA DOMANDA CI CESSAZIONE DAL SERVIZIO.
    SCADE IL 23 GENNAIO 2017.



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